Contratto di Mutuo con Fideiussore
artt. 1813–1822 c.c. (mutuo); artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito)
Intestazione
CONTRATTO DI MUTUO CON FIDEIUSSORE
ai sensi degli artt. 1813–1822 c.c. (mutuo) e artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione) — Codice Civile R.D. 262/1942
Le Parti
PARTI
Mutuante (Creditore):
[Mutuante Nome Fid] — C.F.: [Mutuante Codice Fiscale Fid] — Indirizzo: [Mutuante Indirizzo Fid]
Mutuatario (Debitore Principale):
[Mutuatario Nome Fid] — C.F.: [Mutuatario Codice Fiscale Fid] — Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo Fid]
Fideiussore (Garante Personale):
[Fideiussore Nome] — C.F.: [Fideiussore Codice Fiscale] — Indirizzo: [Fideiussore Indirizzo]
Art. 1 — Mutuo: Oggetto e Dazione
Art. 1 — MUTUO: OGGETTO E DAZIONE (art. 1813 c.c.)
Il mutuante [Mutuante Nome Fid] consegna al mutuatario [Mutuatario Nome Fid] la somma di Euro [Importo Mutuo Fid Cifre] ([Importo Mutuo Fid Lettere]), con accredito sull'IBAN [Iban Mutuatario Fid], con valuta [Data Erogazione Fid] (prova della dazione ex art. 1813 c.c.).
Il mutuatario dichiara di aver ricevuto la somma e si obbliga alla restituzione con le modalità di cui al presente contratto.
Art. 2 — Interessi e Piano di Rimborso
Art. 2 — INTERESSI E PIANO DI RIMBORSO (artt. 1815, 1817 c.c.)
Il mutuo è fruttifero: [Mutuo Oner Fid] — tasso corrispettivo annuo: [Tasso Interesse Fid]% (nel rispetto della soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108, TEGM Banca d'Italia).
Il mutuatario si obbliga a restituire la somma con [Numero Rate Fid] rate [Periodicita Rate Fid] da Euro [Importo Rata Fid] ciascuna, a partire dal [Data Inizio Rimborso Fid], con ultima rata il [Data Scadenza Finale Fid]. Le rate saranno versate sull'IBAN del mutuante [Iban Mutuante Fid].
Il mancato pagamento di [Decadenza Termine Fid] rate consecutive determina la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e l'immediata esigibilità dell'intero debito residuo, anche nei confronti del fideiussore.
In caso di ritardo, dal giorno della scadenza decorrono interessi moratori al tasso annuo del [Tasso Mora Fid]% (artt. 1224, 1284 c.c.).
Art. 3 — Fideiussione
Art. 3 — FIDEIUSSIONE (artt. 1936–1957 c.c.)
Il fideiussore [Fideiussore Nome] garantisce personalmente al mutuante [Mutuante Nome Fid] l'adempimento di tutte le obbligazioni del mutuatario [Mutuatario Nome Fid] derivanti dal presente contratto di mutuo (art. 1936 c.c.).
IMPORTO MASSIMO GARANTITO (art. 1938 c.c. — OBBLIGATORIO):
Euro [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere]).
Tipo di fideiussione: [Tipo Fideiussione] (art. 1944 c.c.).
Durata della garanzia: [Durata Fideiussione] — scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Fideiussione].
La garanzia si estende a capitale, interessi e spese accessorie entro il massimale di cui sopra (art. 1942 c.c.).
Decadenza della fideiussione (art. 1957 c.c.): la garanzia si estingue se il mutuante non propone istanza contro il mutuatario entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del mutuo.
Regresso del fideiussore: il fideiussore che abbia pagato si surroga nei diritti del mutuante (art. 1949 c.c.) e ha diritto di regresso per l'intero importo pagato, gli interessi e le spese verso il mutuatario (art. 1950 c.c.).
Art. 4 — Foro Competente e Firme
Art. 4 — FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Fid].
[Luogo Firma Fid], [Data Firma Fid]
Mutuante: [Mutuante Nome Fid]
Firma: _________________________
Mutuatario: [Mutuatario Nome Fid]
Firma: _________________________
Fideiussore: [Fideiussore Nome]
Firma: _________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., mutuatario e fideiussore dichiarano di approvare specificamente: Art. 2 (Decadenza dal beneficio del termine — art. 1186 c.c.) — Art. 3 (Solidarietà fideiussoria o beneficio di escussione — art. 1944 c.c.) — Art. 4 (Foro competente esclusivo).
Firma del mutuatario per approvazione specifica: _________________________
Firma del fideiussore per approvazione specifica: _________________________
Mutuante (creditore)
________________
Signature
Mutuatario (debitore principale)
________________
Signature
Fideiussore (garante personale)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Mutuo con Fideiussore?
Il Contratto di Mutuo con Fideiussore in Italia è il contratto di prestito di denaro tra privati la cui restituzione è garantita dalla fideiussione personale di un terzo. Lo strumento combina la disciplina del mutuo (artt. 1813-1822 del Codice Civile) con quella della fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.); rilevano in particolare l'art. 1938 c.c. sull'importo massimo garantito e gli artt. 1949-1950 c.c. sul regresso del fideiussore.
La fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con cui un terzo (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore: in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante può rivalersi sul patrimonio del fideiussore. L'art. 1938 c.c., a tutela del garante, impone che la fideiussione per obbligazioni future o condizionate indichi l'importo massimo garantito; l'art. 1944 c.c. regola la solidarietà e l'eventuale beneficio di escussione; gli artt. 1949-1950 c.c. attribuiscono al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso verso il debitore principale. La fideiussione è accessoria all'obbligazione garantita e ne segue le sorti.
Lo strumento è impiegato quando il mutuante ritiene insufficiente la garanzia patrimoniale del mutuatario e vuole rafforzarla con la responsabilità di un terzo: prestiti a giovani senza reddito stabile garantiti da un parente, prestiti tra soci garantiti dall'amministratore, finanziamenti a soggetti con limitata capacità di credito.
Il contratto deve contenere gli elementi del mutuo (importo, prova della dazione, tasso entro la soglia antiusura, piano di rimborso) e quelli della fideiussione (identità del fideiussore, importo massimo garantito ex art. 1938 c.c., eventuale solidarietà o beneficio di escussione, regresso). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, finanziamento soci, pagherò cambiario e apertura di credito.
Quando serve Contratto di Mutuo con Fideiussore?
Il contratto di mutuo con fideiussore in Italia è necessario ogni volta che il mutuante ritiene insufficiente la capacità patrimoniale del mutuatario a garantire il rimborso e vuole rafforzare la garanzia di recupero con la responsabilità personale di un terzo. Le situazioni più frequenti in cui la fideiussione accompagna il mutuo tra privati sono le seguenti. Primo: prestiti a giovani senza reddito stabile — il genitore o parente prossimo presta garanzia fideiussoria per il figlio che acquista la prima casa, studia all'estero o avvia un'attività imprenditoriale. Secondo: mutui tra soci di impresa — uno dei soci concede un prestito alla società garantito dalla fideiussione personale dell'amministratore o degli altri soci per somme superiori alle disponibilità del solo mutuatario. Terzo: prestiti a soggetti con reddito variabile o di recente inizio di attività, dove la fideiussione di un terzo con patrimonio solido garantisce il recupero in caso di crisi economica del mutuatario. Quarto: finanziamenti a scopo commerciale tra imprese partner, dove la garanzia fideiussoria è condizione negoziata tra le parti. Quinto: accordi di rimodulazione del debito (piani di rientro ex art. 1965 c.c.) in cui il creditore acconsente alla dilazione a condizione che si presti un fideiussore terzo. La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13143, ha affermato che l'azione del creditore contro il fideiussore può essere proposta contemporaneamente a quella contro il debitore principale, salvo il patto di beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.). Sesto: nelle procedure di ristrutturazione del debito ex art. 57 ss. CCII (accordi di ristrutturazione dei debiti) e di concordato preventivo ex art. 84 ss. CCII, i creditori chirografari possono richiedere la fideiussione personale degli amministratori o soci di maggioranza come condizione per l'approvazione del piano. Settimo: nelle operazioni di leveraged buyout (LBO) in cui la target viene finanziata con mutuo concesso dagli acquirenti-soci, i garanti personali (fideiussori) delle banche finanziatrici sono di norma i soci di riferimento della newco acquirente. La Banca d'Italia, nelle disposizioni di vigilanza per le banche sulla concessione del credito, impone la fideiussione degli amministratori o dei soci di una S.r.l. come condizione standard per l'erogazione di finanziamenti alle PMI prive di adeguato patrimonio autonomo.
Cosa includere nel tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore
Il contratto di mutuo con fideiussore in Italia deve contenere tutti gli elementi del mutuo base (artt. 1813 ss. c.c.) e, in aggiunta, gli elementi specifici della fideiussione (artt. 1936–1957 c.c.). Per il mutuo: identificazione di mutuante e mutuatario con codice fiscale; importo in cifre e lettere; prova della dazione (bonifico); tasso di interesse nel rispetto della soglia antiusura (L. 108/1996); piano di rimborso con rate, periodicità, IBAN del mutuante; clausola di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.); interessi moratori (artt. 1224, 1284 c.c.); foro competente. Per la fideiussione: (1) identificazione completa del fideiussore con codice fiscale, indirizzo e capacità giuridica (deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere); (2) l'importo massimo garantito in cifre e lettere — obbligatorio ex art. 1938 c.c. pena la nullità della fideiussione; (3) la natura della fideiussione — solidale (il creditore può agire indistintamente contro mutuatario o fideiussore, art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (il creditore deve prima escutere il mutuatario, art. 1944 c. 2 c.c.); (4) l'estensione della garanzia — capitale, interessi, spese ex art. 1942 c.c.; (5) la durata e il termine di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.: il creditore deve agire contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza per conservare l'azione contro il fideiussore; (6) il diritto di regresso del fideiussore che abbia pagato, verso il mutuatario (art. 1950 c.c.) e la surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto (art. 1949 c.c.); (7) la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole onerose. Su forms-legal.com il modello guida le parti nella compilazione di tutti questi elementi essenziali. Nei contratti di mutuo bancario, la fideiussione degli amministratori o dei soci di una S.r.l. è prassi standard: le banche italiane (in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia) impongono tale garanzia come condizione per l'erogazione di finanziamenti alle PMI. La clausola di riduzione proporzionale della fideiussione (art. 1941 c.c.) può essere pattuita: man mano che il mutuatario rimborsa il capitale, l'importo garantito si riduce proporzionalmente, premiando il buon comportamento del debitore principale. La fideiussione prestata da uno dei soci di una S.r.l. a favore della propria società può essere soggetta alla postergazione ex art. 2467 c.c. analogicamente: il Tribunale di Milano e la dottrina hanno discusso l'applicazione analogica della postergazione alle fideiussioni prestate da soci, con orientamenti non ancora definitivi.
Come compilare il tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore
Per compilare correttamente un contratto di mutuo con fideiussore in Italia procedere come segue. Primo: identificare le tre parti — mutuante, mutuatario e fideiussore — con tutti i dati identificativi (nome, codice fiscale, indirizzo). Secondo: compilare tutte le sezioni del mutuo base come indicato nel contratto di mutuo tra privati (importo, dazione, interessi, piano di rimborso, decadenza dal termine, mora). Terzo: per la fideiussione indicare il nome e i dati completi del fideiussore; verificare che il fideiussore sia persona con piena capacità giuridica e d'agire (maggiorenne, non interdetto né inabilitato). Quarto: stabilire l'importo massimo garantito dalla fideiussione — obbligatoriamente in cifre e in lettere, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Può coincidere con l'intero importo del mutuo più gli interessi e le spese (importo massimo = capitale + interessi stimati + spese ex art. 1942 c.c.) o essere limitato a una parte. Quinto: scegliere se la fideiussione è solidale (raccomandato per il mutuante: può agire subito contro il fideiussore senza dover escutere prima il mutuatario) o con beneficio della preventiva escussione (il mutuante deve prima tentare di recuperare dal mutuatario). Sesto: specificare la durata della fideiussione e l'eventuale termine oltre il quale la fideiussione si estingue se il creditore non agisce (art. 1957 c.c.: 6 mesi dalla scadenza). Settimo: il fideiussore firma il contratto in ogni sua pagina e appone la firma specifica di approvazione delle clausole onerose (art. 1341 c.c.) — in particolare la clausola di solidarietà e il foro competente. Undicesimo: il fideiussore deve verificare il proprio merito creditizio prima di sottoscrivere: la fideiussione diventa un'obbligazione diretta segnalata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia come garanzia rilasciata (Circolare 139/1991). Un fideiussore con elevato indebitamento personale potrebbe vedersi ridurre le proprie linee di credito bancarie. Dodicesimo: se il fideiussore è un terzo non parte del rapporto di mutuo, è opportuno che venga informato in modo esaustivo delle condizioni del mutuo (importo, tasso, piano di rimborso, rischi) prima della firma, per garantire la valida formazione del consenso e prevenire azioni di annullamento per dolo incidentale (art. 1440 c.c.) o violenza (art. 1435 c.c.) in caso di pressioni indebite. Tredicesimo: per i contratti tra privati con fideiussore-consumatore, valutare l'opportunità di includere nel contratto la dichiarazione del fideiussore di aver ricevuto informazioni precontrattuali adeguate ex Direttiva 93/13/CEE e artt. 33-38 D.Lgs. 206/2005.
Requisiti legali per Contratto di Mutuo con Fideiussore
Il contratto di mutuo con fideiussore in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali cumulativi. Per il mutuo: tutti i requisiti già indicati per il contratto di mutuo tra privati (artt. 1813 ss. c.c.) — contratto reale, prova della dazione, rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), forma scritta ad probationem, data certa (art. 2704 c.c.) per opponibilità ai terzi. Per la fideiussione: (1) volontà espressa di prestare fideiussione (art. 1937 c.c.): la fideiussione non si presume; (2) importo massimo garantito obbligatoriamente determinato o determinabile (art. 1938 c.c.) — nullità assoluta in caso di omissione; (3) garanzia solidale o con beneficio di escussione (art. 1944 c.c.); (4) termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: il creditore deve agire nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza del debito garantito, altrimenti la fideiussione si estingue; il creditore deve proporre l'istanza entro detto termine, non necessariamente ottenere una sentenza; (5) liberazione del fideiussore per atti del creditore (art. 1955 c.c.): se il creditore, con propri atti, ha reso impossibile o più onerosa la surrogazione del fideiussore, quest'ultimo è liberato; (6) regresso del fideiussore verso il mutuatario (art. 1950 c.c.): il fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti del creditore verso il mutuatario e può agire in regresso per il rimborso della somma pagata, degli interessi e delle spese. Le clausole nulle per illecito anticoncorrenziale nei moduli ABI (Cass. SU 41994/2021: reviviscenza, deroga art. 1957, sopravvivenza) sono inapplicabili anche nei mutui tra privati se inserite in standard contrattuali predisposti unilateralmente. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) si applica quando il fideiussore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale: in questo caso gode delle tutele del Codice del Consumo, inclusa la nullità delle clausole abusive (art. 33 D.Lgs. 206/2005) e il foro inderogabile della residenza (art. 33, c. 2, lett. u). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 9 luglio 2020, C-452/18 — XZ c. Ibercaja Banco) ha esteso la tutela consumeristica alle fideiussioni personali accessorie a contratti di mutuo, applicando la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive anche al contratto di garanzia personale. I tribunali italiani (Tribunale di Milano, Tribunale di Roma) hanno progressivamente recepito questa giurisprudenza europea nelle controversie con fideiussori-consumatori. Il GDPR (Reg. UE 2016/679) impone al mutuante di informare il fideiussore del trattamento dei suoi dati personali con apposita informativa privacy.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore
Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di mutuo con fideiussore in Italia includono: (1) Fideiussione senza importo massimo garantito — nullità assoluta della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c.; la garanzia viene meno e il mutuante resta senza tutela fideiussoria. (2) Omessa doppia firma del fideiussore ex art. 1341 c.c. — le clausole onerose per il fideiussore (solidarietà, esclusione del beneficio di escussione, foro competente) devono essere specificamente approvate per iscritto; in assenza, il fideiussore può eccepirne la nullità. (3) Mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. — se il creditore non agisce contro il mutuatario entro 6 mesi dalla scadenza del mutuo, la fideiussione si estingue automaticamente; la clausola contrattuale che deroga a questo termine (come nei moduli ABI) è nulla (Cass. SU 41994/2021). (4) Fideiussione prestata da soggetto incapace — la fideiussione prestata da interdetto, inabilitato o minore è nulla; il creditore si trova senza garanzia. (5) Mancata verifica della solvibilità del fideiussore — il fideiussore con patrimonio insufficiente o già gravato da pignoramenti è una garanzia illusoria; verificare visure ipotecarie e CRIF prima della sottoscrizione. (6) Uso di clausole di 'reviviscenza' o 'sopravvivenza' — dichiarate nulle dalla Cassazione SU 41994/2021 in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale: la fideiussione non revive se l'obbligazione principale è annullata o risolta. Settimo: fideiussione prestata per obbligazioni future non determinate senza massimale ex art. 1938 c.c. — nullità assoluta della fideiussione. Ottavo: mancata informativa al fideiussore consumatore sulle condizioni del mutuo garantito — la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE hanno riconosciuto il diritto del fideiussore-consumatore di ricevere informazioni precontrattuali adeguate; la mancata informativa può giustificare l'eccezione di inadempimento del creditore (art. 1460 c.c.) o l'azione di annullamento per errore essenziale (art. 1428 c.c.). Nono: fideiussione firmata con firma elettronica non qualificata — la forma scritta necessaria *ad probationem* richiede firma autografa o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005; la firma elettronica semplice (es. firma con stilo su tablet) non è sufficiente come prova in giudizio davanti al Tribunale competente.
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}Domande frequenti
Sì, l'indicazione dell'importo massimo garantito è obbligatoria ex art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154: la fideiussione priva dell'indicazione dell'importo massimo determinato o determinabile è nulla per espressa previsione di legge. Questo requisito è stato introdotto per tutelare i fideiussori dalle cosiddette fideiussioni 'omnibus' illimitate, con le quali in passato le banche ottenevano garanzie a copertura di tutte le obbligazioni presenti e future senza alcun tetto. La nullità è assoluta: non è sanabile e può essere eccepita in qualsiasi momento. L'importo massimo deve comprendere: il capitale garantito, gli interessi stimati per la durata del mutuo e le spese prevedibili (art. 1942 c.c.); può coincidere con l'importo totale del mutuo maggiorato o essere limitato a una percentuale. Per esempio, su un mutuo di € 20.000 con interessi stimati del 5% per 3 anni (€ 3.000), la fideiussione dovrebbe coprire almeno € 23.000. Una fideiussione ben redatta su forms-legal.com include sempre questa clausola con importo indicato esplicitamente in cifre e in lettere.
La fideiussione solidale (art. 1944, c. 1, c.c.) è il regime ordinario della fideiussione italiana: il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale, il che significa che il creditore può agire direttamente contro il fideiussore per l'intero senza dover prima tentare il recupero dal mutuatario. Non è necessario né il previo sollecito, né la constituzione in mora del debitore principale, né la dimostrazione dell'insolvenza di quest'ultimo. La fideiussione con beneficio della preventiva escussione (art. 1944, c. 2, c.c.) è un'eccezione che le parti possono pattuire: il fideiussore ha il diritto di imporre al creditore di escutere preventivamente il patrimonio del debitore principale (pignoramento, esecuzione forzata) prima di agire contro di lui. Il beneficio è esercitato con un'eccezione processuale e ha effetti dilatori. Il fideiussore che vuole avvalersi del beneficio deve indicare i beni del debitore su cui procedere (art. 1944, c. 3, c.c.) e anticipare le spese delle azioni esecutive. Per il mutuante la fideiussione solidale è nettamente preferibile; per il fideiussore, il beneficio della preventiva escussione è una protezione significativa che deve essere esplicitamente pattuita nel contratto (Corte di Cassazione, 25 maggio 2018, n. 13143).
Il fideiussore è liberato dalla garanzia in due principali situazioni previste dal Codice Civile. Prima situazione: art. 1955 c.c. (liberazione per atti del creditore) — il fideiussore è liberato se il creditore, con un proprio comportamento, ha reso impossibile o più onerosa la surrogazione del fideiussore nei diritti verso il debitore principale. Ad esempio: se il creditore rinuncia a un pegno o a un'ipoteca che garantiva il mutuo, il fideiussore che avrebbe potuto surrogarsi in quella garanzia è liberato per la parte corrispondente. Seconda situazione: art. 1957 c.c. (decadenza per inerzia del creditore) — il fideiussore è liberato se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non ha proposto istanza contro il debitore principale e non l'ha con diligenza continuata. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, ha dichiarato nulle le clausole contrattuali (presenti nei moduli ABI standard) che derogano all'art. 1957 c.c. escludendo o limitando la decadenza: tali clausole, frutto di intesa anticoncorrenziale, sono inapplicabili al fideiussore che può eccepire liberamente la decadenza.
Sì, il fideiussore che ha pagato il debito al posto del mutuatario ha il diritto di rivalersi su quest'ultimo attraverso due distinti meccanismi giuridici previsti dal Codice Civile. Primo: il regresso (art. 1950 c.c.) — il fideiussore che ha pagato ha diritto di agire contro il mutuatario per recuperare l'intero importo pagato, gli interessi legali dalla data del pagamento e le spese sostenute (comprese quelle per l'azione di recupero). Il diritto di regresso sorge immediatamente dopo il pagamento al creditore. Secondo: la surrogazione (art. 1949 c.c.) — il fideiussore che ha pagato si surroga di diritto nei diritti del creditore soddisfatto verso il mutuatario: acquisisce tutti i diritti, le garanzie (ipoteche, pegni, privilegi) e le azioni che il creditore aveva contro il debitore. La surrogazione attribuisce al fideiussore la stessa posizione privilegiata del creditore originario. Per esercitare il diritto di regresso e la surrogazione, il fideiussore deve: (a) aver pagato effettivamente il creditore (con prova del pagamento — bonifico, quietanza); (b) non aver rinunciato preventivamente all'azione di regresso (rinuncia valida solo se espressa, non presunta). La prescrizione dell'azione di regresso segue quella del credito principale: 10 anni per le obbligazioni ordinarie (art. 2946 c.c.).
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021, n. 41994 ha modificato profondamente il panorama della fideiussione bancaria in Italia, dichiarando la nullità parziale per illecito anticoncorrenziale (art. 2 L. 287/1990 — Legge Antitrust) delle clausole dei moduli ABI (schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana) che: (a) prevedono la 'reviviscenza' della fideiussione in caso di annullamento, inefficacia o risoluzione del contratto garantito (clausola di sopravvivenza); (b) derogano all'art. 1957 c.c. escludendo la decadenza per inerzia del creditore nel termine semestrale; (c) prevedono l'obbligo del fideiussore di corrispondere immediatamente le somme richieste dalla banca anche in caso di contestazione. La Cassazione ha stabilito che queste clausole sono nulle per contrasto con il diritto della concorrenza, ma ha precisato che la nullità è parziale: le clausole nulle si sostituiscono con la disciplina legale (artt. 1957, 1955, 1938 c.c.), mentre il contratto di fideiussione rimane valido nel resto. Il fideiussore che si trova in un contratto bancario con queste clausole può eccepirne la nullità in giudizio o davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) della Banca d'Italia, senza necessità di contestare l'intero contratto. Questa giurisprudenza si applica ai moduli bancari, non necessariamente ai contratti di fideiussione tra privati redatti ex novo senza clausole predisposte anticoncorrenziali.
La fideiussione si estende di regola all'intera obbligazione garantita, comprensiva di capitale, interessi e spese accessorie, salvo patto contrario (art. 1942 c.c.): la fideiussione copre anche gli interessi maturati dopo la stipula e le spese legali del procedimento di recupero, a meno che le parti non abbiano espressamente limitato la garanzia al solo capitale. Tuttavia, questa estensione non può mai superare l'importo massimo garantito pattuito ex art. 1938 c.c.: se il massimale è € 25.000 e il debito totale (capitale + interessi + spese) è € 27.000, il fideiussore risponde solo fino a € 25.000. Per questo motivo, nella pratica dei mutui tra privati, il massimale della fideiussione viene spesso fissato a un importo superiore al solo capitale mutuato, per includere una stima degli interessi e delle spese di recupero prevedibili (es. per un mutuo di € 20.000 a 3 anni al 5%, il massimale potrebbe essere fissato a € 24.000 per coprire capitale + interessi + eventuali spese legali). La fideiussione non copre le obbligazioni nuove o diverse da quelle indicate nel contratto garantito, salvo esplicita clausola di estensione a obbligazioni future (sempre entro il massimale ex art. 1938 c.c.).
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Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Contratto di Finanziamento Soci alla Società
Contratto con cui uno o più soci finanziano la propria società (S.r.l. o S.p.A.) mediante un prestito fruttifero o infruttifero, disciplinato dall'art. 1813 c.c. per il mutuo e dall'art. 2467 c.c. per la postergazione del rimborso in caso di crisi della società. Strumento fondamentale per il rafforzamento patrimoniale delle PMI italiane.
Pagherò Cambiario (Cambiale)
Pagherò cambiario (cambiale propria) conforme agli artt. 100–104 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria). Titolo di credito formale, astratto ed esecutivo che incorpora la promessa incondizionata del debitore di pagare una somma determinata alla scadenza. Obbligatorio il bollo cambiario nella misura del 12‰ del valore nominale.
Contratto di Apertura di Credito
Contratto di apertura di credito disciplinato dall'art. 1842 del Codice Civile (R.D. 262/1942) con cui il finanziatore (banca o privato) mette a disposizione del beneficiario una somma utilizzabile entro un massimale (fido) per un periodo determinato. Strumento fondamentale per la gestione della liquidità aziendale e personale.