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Contratto di Mutuo con Fideiussore

Contratto di Mutuo con Fideiussore

artt. 1813–1822 c.c. (mutuo); artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito)

Intestazione

CONTRATTO DI MUTUO CON FIDEIUSSORE

ai sensi degli artt. 1813–1822 c.c. (mutuo) e artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione) — Codice Civile R.D. 262/1942

Le Parti

PARTI

Mutuante (Creditore):

[Mutuante Nome Fid] — C.F.: [Mutuante Codice Fiscale Fid] — Indirizzo: [Mutuante Indirizzo Fid]

Mutuatario (Debitore Principale):

[Mutuatario Nome Fid] — C.F.: [Mutuatario Codice Fiscale Fid] — Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo Fid]

Fideiussore (Garante Personale):

[Fideiussore Nome] — C.F.: [Fideiussore Codice Fiscale] — Indirizzo: [Fideiussore Indirizzo]

Art. 1 — Mutuo: Oggetto e Dazione

Art. 1 — MUTUO: OGGETTO E DAZIONE (art. 1813 c.c.)

Il mutuante [Mutuante Nome Fid] consegna al mutuatario [Mutuatario Nome Fid] la somma di Euro [Importo Mutuo Fid Cifre] ([Importo Mutuo Fid Lettere]), con accredito sull'IBAN [Iban Mutuatario Fid], con valuta [Data Erogazione Fid] (prova della dazione ex art. 1813 c.c.).

Il mutuatario dichiara di aver ricevuto la somma e si obbliga alla restituzione con le modalità di cui al presente contratto.

Art. 2 — Interessi e Piano di Rimborso

Art. 2 — INTERESSI E PIANO DI RIMBORSO (artt. 1815, 1817 c.c.)

Il mutuo è fruttifero: [Mutuo Oner Fid] — tasso corrispettivo annuo: [Tasso Interesse Fid]% (nel rispetto della soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108, TEGM Banca d'Italia).

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma con [Numero Rate Fid] rate [Periodicita Rate Fid] da Euro [Importo Rata Fid] ciascuna, a partire dal [Data Inizio Rimborso Fid], con ultima rata il [Data Scadenza Finale Fid]. Le rate saranno versate sull'IBAN del mutuante [Iban Mutuante Fid].

Il mancato pagamento di [Decadenza Termine Fid] rate consecutive determina la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e l'immediata esigibilità dell'intero debito residuo, anche nei confronti del fideiussore.

In caso di ritardo, dal giorno della scadenza decorrono interessi moratori al tasso annuo del [Tasso Mora Fid]% (artt. 1224, 1284 c.c.).

Art. 3 — Fideiussione

Art. 3 — FIDEIUSSIONE (artt. 1936–1957 c.c.)

Il fideiussore [Fideiussore Nome] garantisce personalmente al mutuante [Mutuante Nome Fid] l'adempimento di tutte le obbligazioni del mutuatario [Mutuatario Nome Fid] derivanti dal presente contratto di mutuo (art. 1936 c.c.).

IMPORTO MASSIMO GARANTITO (art. 1938 c.c. — OBBLIGATORIO):

Euro [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere]).

Tipo di fideiussione: [Tipo Fideiussione] (art. 1944 c.c.).

Durata della garanzia: [Durata Fideiussione] — scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Fideiussione].

La garanzia si estende a capitale, interessi e spese accessorie entro il massimale di cui sopra (art. 1942 c.c.).

Decadenza della fideiussione (art. 1957 c.c.): la garanzia si estingue se il mutuante non propone istanza contro il mutuatario entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del mutuo.

Regresso del fideiussore: il fideiussore che abbia pagato si surroga nei diritti del mutuante (art. 1949 c.c.) e ha diritto di regresso per l'intero importo pagato, gli interessi e le spese verso il mutuatario (art. 1950 c.c.).

Art. 4 — Foro Competente e Firme

Art. 4 — FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Fid].

[Luogo Firma Fid], [Data Firma Fid]

Mutuante: [Mutuante Nome Fid]

Firma: _________________________

Mutuatario: [Mutuatario Nome Fid]

Firma: _________________________

Fideiussore: [Fideiussore Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., mutuatario e fideiussore dichiarano di approvare specificamente: Art. 2 (Decadenza dal beneficio del termine — art. 1186 c.c.) — Art. 3 (Solidarietà fideiussoria o beneficio di escussione — art. 1944 c.c.) — Art. 4 (Foro competente esclusivo).

Firma del mutuatario per approvazione specifica: _________________________

Firma del fideiussore per approvazione specifica: _________________________

Mutuante (creditore)

________________

Signature

Mutuatario (debitore principale)

________________

Signature

Fideiussore (garante personale)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Mutuo con Fideiussore?

Il Contratto di Mutuo con Fideiussore in Italia è il contratto di prestito di denaro tra privati la cui restituzione è garantita dalla fideiussione personale di un terzo. Lo strumento combina la disciplina del mutuo (artt. 1813-1822 del Codice Civile) con quella della fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.); rilevano in particolare l'art. 1938 c.c. sull'importo massimo garantito e gli artt. 1949-1950 c.c. sul regresso del fideiussore.

La fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con cui un terzo (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore: in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante può rivalersi sul patrimonio del fideiussore. L'art. 1938 c.c., a tutela del garante, impone che la fideiussione per obbligazioni future o condizionate indichi l'importo massimo garantito; l'art. 1944 c.c. regola la solidarietà e l'eventuale beneficio di escussione; gli artt. 1949-1950 c.c. attribuiscono al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso verso il debitore principale. La fideiussione è accessoria all'obbligazione garantita e ne segue le sorti.

Lo strumento è impiegato quando il mutuante ritiene insufficiente la garanzia patrimoniale del mutuatario e vuole rafforzarla con la responsabilità di un terzo: prestiti a giovani senza reddito stabile garantiti da un parente, prestiti tra soci garantiti dall'amministratore, finanziamenti a soggetti con limitata capacità di credito.

Il contratto deve contenere gli elementi del mutuo (importo, prova della dazione, tasso entro la soglia antiusura, piano di rimborso) e quelli della fideiussione (identità del fideiussore, importo massimo garantito ex art. 1938 c.c., eventuale solidarietà o beneficio di escussione, regresso). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, finanziamento soci, pagherò cambiario e apertura di credito.

Quando serve Contratto di Mutuo con Fideiussore?

Il contratto di mutuo con fideiussore in Italia è necessario ogni volta che il mutuante ritiene insufficiente la capacità patrimoniale del mutuatario a garantire il rimborso e vuole rafforzare la garanzia di recupero con la responsabilità personale di un terzo. Le situazioni più frequenti in cui la fideiussione accompagna il mutuo tra privati sono le seguenti. Primo: prestiti a giovani senza reddito stabile — il genitore o parente prossimo presta garanzia fideiussoria per il figlio che acquista la prima casa, studia all'estero o avvia un'attività imprenditoriale. Secondo: mutui tra soci di impresa — uno dei soci concede un prestito alla società garantito dalla fideiussione personale dell'amministratore o degli altri soci per somme superiori alle disponibilità del solo mutuatario. Terzo: prestiti a soggetti con reddito variabile o di recente inizio di attività, dove la fideiussione di un terzo con patrimonio solido garantisce il recupero in caso di crisi economica del mutuatario. Quarto: finanziamenti a scopo commerciale tra imprese partner, dove la garanzia fideiussoria è condizione negoziata tra le parti. Quinto: accordi di rimodulazione del debito (piani di rientro ex art. 1965 c.c.) in cui il creditore acconsente alla dilazione a condizione che si presti un fideiussore terzo. La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13143, ha affermato che l'azione del creditore contro il fideiussore può essere proposta contemporaneamente a quella contro il debitore principale, salvo il patto di beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.). Sesto: nelle procedure di ristrutturazione del debito ex art. 57 ss. CCII (accordi di ristrutturazione dei debiti) e di concordato preventivo ex art. 84 ss. CCII, i creditori chirografari possono richiedere la fideiussione personale degli amministratori o soci di maggioranza come condizione per l'approvazione del piano. Settimo: nelle operazioni di leveraged buyout (LBO) in cui la target viene finanziata con mutuo concesso dagli acquirenti-soci, i garanti personali (fideiussori) delle banche finanziatrici sono di norma i soci di riferimento della newco acquirente. La Banca d'Italia, nelle disposizioni di vigilanza per le banche sulla concessione del credito, impone la fideiussione degli amministratori o dei soci di una S.r.l. come condizione standard per l'erogazione di finanziamenti alle PMI prive di adeguato patrimonio autonomo.

Cosa includere nel tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore

Il contratto di mutuo con fideiussore in Italia deve contenere tutti gli elementi del mutuo base (artt. 1813 ss. c.c.) e, in aggiunta, gli elementi specifici della fideiussione (artt. 1936–1957 c.c.). Per il mutuo: identificazione di mutuante e mutuatario con codice fiscale; importo in cifre e lettere; prova della dazione (bonifico); tasso di interesse nel rispetto della soglia antiusura (L. 108/1996); piano di rimborso con rate, periodicità, IBAN del mutuante; clausola di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.); interessi moratori (artt. 1224, 1284 c.c.); foro competente. Per la fideiussione: (1) identificazione completa del fideiussore con codice fiscale, indirizzo e capacità giuridica (deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere); (2) l'importo massimo garantito in cifre e lettere — obbligatorio ex art. 1938 c.c. pena la nullità della fideiussione; (3) la natura della fideiussione — solidale (il creditore può agire indistintamente contro mutuatario o fideiussore, art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (il creditore deve prima escutere il mutuatario, art. 1944 c. 2 c.c.); (4) l'estensione della garanzia — capitale, interessi, spese ex art. 1942 c.c.; (5) la durata e il termine di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.: il creditore deve agire contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza per conservare l'azione contro il fideiussore; (6) il diritto di regresso del fideiussore che abbia pagato, verso il mutuatario (art. 1950 c.c.) e la surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto (art. 1949 c.c.); (7) la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole onerose. Su forms-legal.com il modello guida le parti nella compilazione di tutti questi elementi essenziali. Nei contratti di mutuo bancario, la fideiussione degli amministratori o dei soci di una S.r.l. è prassi standard: le banche italiane (in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia) impongono tale garanzia come condizione per l'erogazione di finanziamenti alle PMI. La clausola di riduzione proporzionale della fideiussione (art. 1941 c.c.) può essere pattuita: man mano che il mutuatario rimborsa il capitale, l'importo garantito si riduce proporzionalmente, premiando il buon comportamento del debitore principale. La fideiussione prestata da uno dei soci di una S.r.l. a favore della propria società può essere soggetta alla postergazione ex art. 2467 c.c. analogicamente: il Tribunale di Milano e la dottrina hanno discusso l'applicazione analogica della postergazione alle fideiussioni prestate da soci, con orientamenti non ancora definitivi.

Come compilare il tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore

Per compilare correttamente un contratto di mutuo con fideiussore in Italia procedere come segue. Primo: identificare le tre parti — mutuante, mutuatario e fideiussore — con tutti i dati identificativi (nome, codice fiscale, indirizzo). Secondo: compilare tutte le sezioni del mutuo base come indicato nel contratto di mutuo tra privati (importo, dazione, interessi, piano di rimborso, decadenza dal termine, mora). Terzo: per la fideiussione indicare il nome e i dati completi del fideiussore; verificare che il fideiussore sia persona con piena capacità giuridica e d'agire (maggiorenne, non interdetto né inabilitato). Quarto: stabilire l'importo massimo garantito dalla fideiussione — obbligatoriamente in cifre e in lettere, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Può coincidere con l'intero importo del mutuo più gli interessi e le spese (importo massimo = capitale + interessi stimati + spese ex art. 1942 c.c.) o essere limitato a una parte. Quinto: scegliere se la fideiussione è solidale (raccomandato per il mutuante: può agire subito contro il fideiussore senza dover escutere prima il mutuatario) o con beneficio della preventiva escussione (il mutuante deve prima tentare di recuperare dal mutuatario). Sesto: specificare la durata della fideiussione e l'eventuale termine oltre il quale la fideiussione si estingue se il creditore non agisce (art. 1957 c.c.: 6 mesi dalla scadenza). Settimo: il fideiussore firma il contratto in ogni sua pagina e appone la firma specifica di approvazione delle clausole onerose (art. 1341 c.c.) — in particolare la clausola di solidarietà e il foro competente. Undicesimo: il fideiussore deve verificare il proprio merito creditizio prima di sottoscrivere: la fideiussione diventa un'obbligazione diretta segnalata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia come garanzia rilasciata (Circolare 139/1991). Un fideiussore con elevato indebitamento personale potrebbe vedersi ridurre le proprie linee di credito bancarie. Dodicesimo: se il fideiussore è un terzo non parte del rapporto di mutuo, è opportuno che venga informato in modo esaustivo delle condizioni del mutuo (importo, tasso, piano di rimborso, rischi) prima della firma, per garantire la valida formazione del consenso e prevenire azioni di annullamento per dolo incidentale (art. 1440 c.c.) o violenza (art. 1435 c.c.) in caso di pressioni indebite. Tredicesimo: per i contratti tra privati con fideiussore-consumatore, valutare l'opportunità di includere nel contratto la dichiarazione del fideiussore di aver ricevuto informazioni precontrattuali adeguate ex Direttiva 93/13/CEE e artt. 33-38 D.Lgs. 206/2005.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mutuo con Fideiussore

Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di mutuo con fideiussore in Italia includono: (1) Fideiussione senza importo massimo garantito — nullità assoluta della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c.; la garanzia viene meno e il mutuante resta senza tutela fideiussoria. (2) Omessa doppia firma del fideiussore ex art. 1341 c.c. — le clausole onerose per il fideiussore (solidarietà, esclusione del beneficio di escussione, foro competente) devono essere specificamente approvate per iscritto; in assenza, il fideiussore può eccepirne la nullità. (3) Mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. — se il creditore non agisce contro il mutuatario entro 6 mesi dalla scadenza del mutuo, la fideiussione si estingue automaticamente; la clausola contrattuale che deroga a questo termine (come nei moduli ABI) è nulla (Cass. SU 41994/2021). (4) Fideiussione prestata da soggetto incapace — la fideiussione prestata da interdetto, inabilitato o minore è nulla; il creditore si trova senza garanzia. (5) Mancata verifica della solvibilità del fideiussore — il fideiussore con patrimonio insufficiente o già gravato da pignoramenti è una garanzia illusoria; verificare visure ipotecarie e CRIF prima della sottoscrizione. (6) Uso di clausole di 'reviviscenza' o 'sopravvivenza' — dichiarate nulle dalla Cassazione SU 41994/2021 in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale: la fideiussione non revive se l'obbligazione principale è annullata o risolta. Settimo: fideiussione prestata per obbligazioni future non determinate senza massimale ex art. 1938 c.c. — nullità assoluta della fideiussione. Ottavo: mancata informativa al fideiussore consumatore sulle condizioni del mutuo garantito — la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE hanno riconosciuto il diritto del fideiussore-consumatore di ricevere informazioni precontrattuali adeguate; la mancata informativa può giustificare l'eccezione di inadempimento del creditore (art. 1460 c.c.) o l'azione di annullamento per errore essenziale (art. 1428 c.c.). Nono: fideiussione firmata con firma elettronica non qualificata — la forma scritta necessaria *ad probationem* richiede firma autografa o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005; la firma elettronica semplice (es. firma con stilo su tablet) non è sufficiente come prova in giudizio davanti al Tribunale competente.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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