Pagherò Cambiario (Cambiale)
artt. 100–104 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria); bollo 12‰ D.P.R. 642/1972
Titolo Cambiario
PAGHERÒ CAMBIARIO
ai sensi degli artt. 100–104 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria)
Luogo e data di emissione: [Luogo Emissione], [Data Emissione]
Promessa Incondizionata di Pagamento
PROMESSA DI PAGAMENTO (art. 100 R.D. 1669/1933)
Il/La sottoscritto/a [Emittente Nome], residente/con sede in [Emittente Indirizzo], codice fiscale / partita IVA [Emittente Codice Fiscale], promette di pagare incondizionatamente, a [Tipo Scadenza] [Data Scadenza], la somma di:
Euro [Importo Cifre] ([Importo Lettere])
a favore di [Prreditore Nome], residente/con sede in [Preditore Indirizzo], o all'ordine di chi sarà legittimo portatore del presente titolo.
Luogo di pagamento: [Luogo Pagamento]
Bollo e Clausole
IMPOSTA DI BOLLO CAMBIARIO
Imposta di bollo cambiario assolta nella misura del 12‰ (dodici per mille) del valore nominale: Euro [Importo Bollo Euro] — modalità: [Modalita Bollo] (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Clausola senza protesto (art. 102 R.D. 1669/1933): [Clausola Senza Protesto]
Sottoscrizione dell'Emittente
SOTTOSCRIZIONE DELL'EMITTENTE (art. 100, n. 7, R.D. 1669/1933)
[Emittente Nome]
Codice fiscale / P.IVA: [Emittente Codice Fiscale]
Indirizzo: [Emittente Indirizzo]
Firma dell'emittente: _________________________ Data: _________________________
Il presente titolo cambiario, regolarmente bollato, è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Emittente (sottoscrittore del pagherò)
________________
Signature
Che cos'è Pagherò Cambiario (Cambiale)?
Il Pagherò Cambiario (Cambiale) in Italia è un titolo di credito formale, astratto ed esecutivo che incorpora la promessa incondizionata del debitore (emittente) di pagare una somma determinata a una data scadenza, a favore del prenditore o all'ordine di questi. La disciplina è dettata dagli artt. 100-104 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria); l'imposta di bollo cambiario è dovuta nella misura del 12 per mille del valore nominale ai sensi del D.P.R. 642/1972.
Il pagherò appartiene alla categoria dei titoli di credito ed è caratterizzato dall'astrattezza (è indipendente dal rapporto sottostante), dalla letteralità (i diritti derivano dal solo tenore del titolo) e dall'autonomia. La sua peculiarità di maggior rilievo è l'efficacia di titolo esecutivo: il pagherò regolarmente bollato consente al creditore, in caso di mancato pagamento, di procedere direttamente all'esecuzione forzata senza dover prima ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo, previa eventuale levata del protesto.
Lo strumento è impiegato per rafforzare la posizione del creditore nei prestiti tra privati, nelle vendite rateali di beni e nei rapporti commerciali in cui si vuole disporre di una garanzia diretta e immediatamente azionabile. A differenza della cambiale tratta, che contiene un ordine rivolto a un terzo (trattario), il pagherò contiene una promessa diretta dell'emittente di pagare.
La validità cambiaria richiede la presenza dei requisiti tassativi dell'art. 100 R.D. 1669/1933: la denominazione di pagherò cambiario, la promessa incondizionata, la scadenza, il luogo di pagamento, il nome del prenditore, la data e il luogo di emissione, la sottoscrizione dell'emittente; la condizione invalida il titolo. L'assolvimento del bollo nella misura prescritta è indispensabile per conservare l'efficacia esecutiva. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cambiale tratta, contratto di mutuo e apertura di credito.
Quando serve Pagherò Cambiario (Cambiale)?
Il pagherò cambiario in Italia è necessario ogni volta che il creditore intende dotarsi di un titolo di credito formale, astratto e immediatamente esecutivo, evitando la complessità di un giudizio di cognizione per il recupero della somma prestata. Le situazioni più frequenti in cui il pagherò è richiesto o fortemente raccomandato sono le seguenti. Primo: a garanzia di un contratto di mutuo tra privati ex artt. 1813–1822 c.c., quando le parti desiderano rafforzare la prova della consegna del denaro e conferire al creditore un titolo esecutivo diretto. Secondo: nelle vendite rateali di beni mobili e immobili tra privati e imprese, in sostituzione o a fianco di fideiussioni, per garantire il pagamento di ogni singola rata. Terzo: nelle operazioni di finanziamento soci alla società ex art. 2467 c.c., dove il socio vuole mantenere un titolo autonomo dal rapporto societario. Quarto: nelle transazioni commerciali tra imprese, come garanzia di pagamento di fatture con dilazione, riducendo il rischio di insolvenza del cliente. Quinto: in operazioni di factoring e cessione del credito, ove il pagherò facilita il trasferimento del credito incorporato al cessionario mediante girata. La Corte di Cassazione e il Tribunale di Milano hanno affermato che il pagherò emesso in bianco e poi completato dal portatore in conformità al patto di riempimento (pactum de complendo) è pienamente valido (Cass. 7 novembre 2019, n. 28751). Il pagherò deve contenere tutti i requisiti tassativi ex art. 100 R.D. 1669/1933, pena la perdita della qualifica di titolo cambiario e la conseguente inefficacia esecutiva diretta (art. 104 R.D. 1669/1933 per il bollo). Sesto: nell'ambito di accordi di saldo e stralcio (artt. 1965-1976 c.c.) il creditore può accettare un pagherò a garanzia della somma ridotta concordata, preferendolo alla semplice promessa del debitore. Settimo: nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII), il piano del consumatore o il concordato minore possono prevedere l'emissione di cambiali come strumento di dilazione riconosciuto dai creditori. La Banca d'Italia, nelle linee guida sulla trasparenza bancaria, raccomanda di indicare nel contratto di finanziamento sottostante l'emissione del pagherò come garanzia, per evitare contestazioni sulla causa della promessa di pagamento e per documentare il patto di riempimento in caso di cambiali emesse in bianco.
Cosa includere nel tuo Pagherò Cambiario (Cambiale)
Il pagherò cambiario valido in Italia deve contenere, a pena di inefficacia cambiaria, i seguenti elementi tassativi indicati dall'art. 100 R.D. 1669/1933: (1) la denominazione 'pagherò cambiario' (o 'cambiale') inserita nel testo del documento nella lingua in cui è redatto; (2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata — l'apposizione di condizioni invalida il titolo; (3) la scadenza (a giorno fisso, a certo tempo data, a certo tempo vista, o a vista); (4) il luogo di pagamento; (5) il nome del soggetto al cui favore è emesso il pagamento (prenditore), che può essere anche 'all'ordine di se stesso' (pagherò all'ordine proprio, art. 101 R.D. 1669/1933); (6) la data e il luogo di emissione; (7) la sottoscrizione autografa dell'emittente. L'importo deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza prevale l'importo in lettere ex art. 6 R.D. 1669/1933. L'imposta di bollo cambiario nella misura del 12,00‰ del valore nominale va assolta al momento dell'emissione, con apposizione della marca da bollo o assolvimento virtuale autorizzato dall'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 642/1972): senza bollo regolare il titolo perde l'efficacia di titolo esecutivo ma conserva valore probatorio come scrittura privata. L'emittente può apporre la clausola 'senza spese' (o 'senza protesto') ex art. 102 R.D. 1669/1933 per esonerare il portatore dall'obbligo di levare il protesto. Le parti possono altresì pattuire interessi compensativi — indicati in percentuale annua nel titolo — solo per le cambiali a vista o a certo tempo vista (art. 5 R.D. 1669/1933). Il portatore può avallare (art. 30 R.D. 1669/1933) o girare il pagherò con girata piena o in bianco (artt. 15–20 R.D. 1669/1933), trasferendo il diritto incorporato al giratario. Per la tutela e il calcolo corretto, il creditore può consultare le istruzioni pubblicate da Banca d'Italia e dal MEF sulla Gazzetta Ufficiale per il saggio legale applicabile agli interessi moratori. Il modello disponibile su forms-legal.com guida l'utente nella corretta compilazione dei requisiti obbligatori e nella scelta della modalità di assolvimento del bollo. Un elemento spesso trascurato è la clausola di domiciliazione bancaria (art. 4 R.D. 1669/1933): il pagherò può essere domiciliato presso una banca specificando IBAN e agenzia, rendendo più agevole la procedura di presentazione per il pagamento alla scadenza. Il creditore deve presentare il pagherò all'agenzia bancaria indicata il giorno della scadenza o il successivo giorno lavorativo (art. 38 R.D. 1669/1933). L'avallo cambiario (art. 30 R.D. 1669/1933) può essere prestato da un terzo garante — anche su foglio separato allegato (allonge) — rendendo il titolo ancora più sicuro: l'avallante è obbligato nello stesso modo della persona per cui ha prestato l'avallo. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21/E del 2011, ha chiarito le modalità di assolvimento virtuale del bollo cambiario per i soggetti autorizzati; i privati devono usare la marca da bollo fisica.
Come compilare il tuo Pagherò Cambiario (Cambiale)
Per compilare correttamente un pagherò cambiario in Italia, seguire i passi seguenti. Primo: inserire il luogo e la data di emissione (es. 'Milano, 15 maggio 2026'). Secondo: indicare il nome completo e i dati identificativi dell'emittente (debitore), incluso codice fiscale o partita IVA per le operazioni tra imprese registrate alla Camera di Commercio. Terzo: indicare il nome del prenditore (creditore), destinatario del pagamento. Quarto: specificare l'importo in cifre e in lettere nella valuta euro, senza condizioni (es. 'Pagherò a vista la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00)'). Quinto: scegliere la scadenza: a giorno fisso (es. '31 dicembre 2026'), a certo tempo data (es. 'a tre mesi dalla data'), a vista, o a certo tempo vista (art. 100 R.D. 1669/1933). Sesto: indicare il luogo di pagamento — di norma il domicilio dell'emittente o l'IBAN del conto corrente; per domiciliazione bancaria occorre specificare banca e agenzia ex art. 4 R.D. 1669/1933. Settimo: apporre la marca da bollo cambiario nella misura del 12‰ dell'importo nominale (es. € 120,00 di bollo per un pagherò da € 10.000) o assolvere il bollo virtualmente se autorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Ottavo: il documento è firmato dall'emittente con firma autografa nell'apposita casella 'sottoscrizione dell'emittente'. Per un pagherò a garanzia di mutuo occorre conservare anche il contratto di mutuo e la prova del bonifico di erogazione (art. 1813 c.c.) per documentare la causa sottostante. Nono: conservare una fotocopia del pagherò firmato e bollato prima di consegnarlo al prenditore. Decimo: se si intende prevedere un avallo, il terzo garante appone la firma sul fronte del titolo con la dicitura "per avallo" e il nome del soggetto garantito (art. 30 R.D. 1669/1933); l'avallante è obbligato solidalmente con l'emittente. Per il pagherò a garantita di mutuo, indicare nella causale del bonifico di erogazione "mutuo ex art. 1813 c.c. — rilascio pagherò n. [data]" per collegare i due atti e facilitare la ricostruzione del rapporto causale sottostante in caso di contenzioso davanti al Tribunale competente. Dopo la firma, conservare il documento in luogo sicuro: il titolo cambiario si esercita mediante presentazione del documento originale.
Requisiti legali per Pagherò Cambiario (Cambiale)
Il pagherò cambiario in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali imprescindibili. Dal punto di vista formale, l'art. 100 R.D. 1669/1933 elenca i requisiti tassativi: assenza anche di uno solo comporta la decadenza dalla qualità di titolo cambiario (art. 104 R.D. 1669/1933, eccetto le eccezioni ivi previste). L'imposta di bollo nella misura del 12‰ (D.P.R. 642/1972) è obbligatoria: la sua omissione non invalida il titolo come scrittura privata, ma ne priva dell'efficacia di titolo esecutivo diretto ex art. 474 c.p.c. e dell'azionabilità cambiaria senza previo giudizio ordinario. Il protesto — atto notarile o dell'ufficiale giudiziario — deve essere levato nei termini perentori ex artt. 53–60 R.D. 1669/1933 per conservare le azioni di regresso verso giranti e avallanti. La prescrizione dell'azione cambiaria diretta contro l'emittente è di tre anni dalla scadenza (art. 94 R.D. 1669/1933, richiamato per il pagherò dall'art. 103); quella di regresso contro giranti è di un anno dal protesto. Il tasso di interessi moratori (ove indicato nel titolo) non può superare il tasso-soglia antiusura trimestrale pubblicato da Banca d'Italia ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108. Ulteriori requisiti rilevanti: la cambiale emessa da un minore di età o da un interdetto è nulla (art. 7 R.D. 1669/1933); quella emessa da un inabilitato è annullabile. Per le persone giuridiche (S.r.l., S.p.A. iscritte alla Camera di Commercio), l'emissione della cambiale deve essere autorizzata dall'organo sociale competente (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) salvo che rientri nella normale operatività aziendale (art. 2381 c.c. per le S.p.A.). La cambiale non è soggetta all'imposta di registro ordinaria; sconta solo il bollo cambiario del 12‰ (D.P.R. 642/1972). Il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) impone a banche e intermediari di segnalare operazioni con titoli cambiari di importo sospetto all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.
Errori comuni da evitare nel tuo Pagherò Cambiario (Cambiale)
Gli errori più frequenti nella redazione di un pagherò cambiario in Italia riguardano: (1) Omissione della denominazione 'pagherò cambiario' nel corpo del documento — un semplice 'prometto di pagare' senza la denominazione tassativa non è titolo cambiario (art. 100 R.D. 1669/1933). (2) Mancato assolvimento del bollo cambiario del 12‰ (D.P.R. 642/1972): il pagherò diventa mero documento probatorio, non titolo esecutivo. (3) Apposizione di condizioni al pagamento — l'art. 100 R.D. 1669/1933 richiede una promessa 'incondizionata'; clausole come 'pagherò se ottengo il finanziamento' invalidano il titolo. (4) Scadenza non determinata o impossibile da determinare — per i pagherò a certo tempo vista è necessario presentare il titolo per la visa all'emittente entro un anno dall'emissione (art. 25 R.D. 1669/1933). (5) Mancata tempestiva levata del protesto — chi non protesta nei termini perde le azioni di regresso contro giranti e avallanti, restando solo con l'azione diretta contro l'emittente. (6) Discordanza tra importo in cifre e importo in lettere — prevale quello in lettere, ma genera contenziosi; meglio redigere l'importo in modo univoco. Settimo: cambiale emessa per importo superiore al debito effettivo (cambiale in bianco compilata abusivamente) — il debitore ha azione di risarcimento per abuso del patto di riempimento (Cass. 7 novembre 2019, n. 28751) ma il portatore in buona fede acquirente è protetto dall'autonomia cambiaria. Ottavo: omessa clausola di interessi corrispettivi nelle cambiali a giorno fisso — per le cambiali a giorno fisso e a certo tempo data gli interessi corrispettivi indicati nel titolo sono considerati non scritti (art. 5 R.D. 1669/1933); possono essere indicati solo nelle cambiali a vista e a certo tempo vista.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Pagherò Cambiario (Cambiale) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/cambiale-pagghero-cambiario
"Pagherò Cambiario (Cambiale) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/cambiale-pagghero-cambiario.
@misc{formslegal-cambiale-pagghero-cambiario,
author = {{Forms Legal}},
title = {Pagherò Cambiario (Cambiale) (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/cambiale-pagghero-cambiario}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il pagherò cambiario (art. 100 R.D. 1669/1933) è una promessa di pagamento: l'emittente (debitore) promette direttamente al prenditore (creditore) di pagare una somma alla scadenza. Non vi è un terzo 'trattario' intermediario. La cambiale tratta invece è un ordine di pagamento: il traente ordina a un terzo (trattario) di pagare una somma al prenditore. Nella cambiale tratta, l'accettazione del trattario (art. 21 R.D. 1669/1933) è fondamentale per renderlo obbligato principale; senza accettazione rimane obbligato solo il traente in via di regresso. In entrambi i casi il titolo deve recare il bollo del 12‰ (D.P.R. 642/1972) per mantenere l'efficacia esecutiva. Nella prassi tra privati italiani il pagherò è molto più diffuso perché più semplice: non richiede l'accettazione di un terzo, ed è emesso e firmato immediatamente dall'unico debitore. Entrambi i titoli si prescrivono in tre anni dall'azione diretta e in un anno dall'azione di regresso (art. 94 R.D. 1669/1933).
Sì, il pagherò cambiario deve recare l'imposta di bollo cambiario pari al 12,00‰ (dodici per mille) del valore nominale del titolo, come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Per un pagherò da € 5.000 il bollo è € 60,00; per un pagherò da € 10.000 è € 120,00. Il bollo può essere assolto: (a) apponendo una o più marche da bollo di valore pari all'importo dovuto, da cancellarsi con la firma dell'emittente e la data; (b) tramite assolvimento virtuale, se si dispone di apposita autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. La mancata apposizione del bollo non rende nullo il titolo come scrittura privata, ma ne priva dell'efficacia di titolo cambiario esecutivo (art. 104 R.D. 1669/1933): il portatore non può procedere direttamente all'esecuzione forzata né avvalersi dell'azione cambiaria rapida, ma deve agire in giudizio ordinario dimostrando il credito sottostante.
Il protesto è l'atto formale con cui si certifica il mancato pagamento del pagherò alla scadenza, necessario per conservare le azioni di regresso contro giranti e avallanti (artt. 53–60 R.D. 1669/1933). Il portatore deve presentare il titolo per il pagamento alla scadenza o il giorno lavorativo successivo e, in caso di mancato pagamento, far levare il protesto entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza (art. 53 R.D. 1669/1933). Il protesto è levato da un notaio o da un ufficiale giudiziario (D.P.R. 14 dicembre 1992, n. 14 dicembre 2000 — Legge n. 349/1973 modificata). Se il titolo reca la clausola 'senza protesto' (art. 102 R.D. 1669/1933), il portatore è esonerato dall'obbligo di levata del protesto per agire in regresso. La Camera di Commercio competente, tramite il Registro dei Protesti, pubblica i dati del debitore protestato, con negative conseguenze sulla sua affidabilità creditizia. Il debitore protestato può chiedere la riabilitazione dopo un anno dal pagamento del debito.
Le azioni cambiarie si prescrivono nei seguenti termini perentori (artt. 94–96 R.D. 1669/1933, richiamati per il pagherò dall'art. 103): (a) l'azione diretta del portatore contro l'emittente (debitore principale del pagherò) si prescrive in tre anni dalla scadenza del titolo; (b) le azioni di regresso del portatore contro giranti e avallanti si prescrivono in un anno dalla data del protesto tempestivo (o dalla scadenza se il titolo reca la clausola senza protesto); (c) le azioni di regresso dei giranti gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi. Decorsa la prescrizione cambiaria, il credito non è estinto ma il creditore può ancora agire con l'azione causale ordinaria (artt. 66–67 R.D. 1669/1933) o con l'azione di arricchimento senza causa (art. 68 R.D. 1669/1933), soggette alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La prescrizione cambiaria si interrompe con atti interruttivi ex art. 2943 c.c. (atto di intimazione, notifica di atto giudiziario).
Sì, il pagherò cambiario regolarmente bollato è titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. Il portatore che non ottiene il pagamento alla scadenza può agire immediatamente con l'esecuzione forzata senza necessità di un preventivo giudizio di cognizione: può procedere a pignoramento mobiliare (artt. 491 ss. c.p.c.), pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.) o pignoramento immobiliare (artt. 555 ss. c.p.c.), previa notifica del precetto ex art. 480 c.p.c. In alternativa, il creditore può richiedere un decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. con la sola produzione del titolo cambiario come prova scritta del credito. Il decreto ingiuntivo, se non opposto nel termine di 40 giorni, diviene definitivamente esecutivo. L'opposizione al decreto ingiuntivo cambiario è soggetta alle limitazioni delle eccezioni opponibili al portatore in buona fede, che non può subire le eccezioni personali relative al rapporto sottostante.
Il pagherò cambiario emesso in bianco — con la sola firma dell'emittente e uno o più elementi mancanti (es. importo, scadenza) — è valido nel diritto italiano a condizione che sia stato perfezionato mediante il 'patto di riempimento' (pactum de complendo), accordo con cui le parti stabiliscono le modalità di completamento del titolo. La Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2019, n. 28751, ha ribadito che il pagherò in bianco completato in conformità al patto di riempimento è pienamente efficace come titolo cambiario. Tuttavia, se il portatore completa il titolo in difformità dal patto, il debitore può opporre l'eccezione di riempimento abusivo al portatore diretto e ai portatori in mala fede, ma non ai terzi portatori di buona fede che abbiano acquistato il titolo già completo (principio di autonomia cambiaria). Il patto di riempimento è consigliabile redigere in forma scritta, con data certa (art. 2704 c.c.), per evitare contenziosi sull'esatto accordo tra le parti.
Il pagherò cambiario è un titolo all'ordine trasferibile mediante girata (artt. 15–20 R.D. 1669/1933). La girata consiste nell'apposizione, sul retro del titolo o su un foglio di allungamento (allonge), della firma del girante e del nome del giratario ('girata piena') o della sola firma senza indicazione del giratario ('girata in bianco'). Con la girata il giratario acquista tutti i diritti incorporati nel titolo, autonomamente rispetto al girante, e il girante stesso diventa obbligato in via di regresso verso il nuovo portatore salvo clausola 'senza garanzia' (art. 15 R.D. 1669/1933). La clausola 'non all'ordine' apposta dall'emittente (art. 11 R.D. 1669/1933) impedisce ulteriori trasferimenti cambiarii: il titolo può ancora essere ceduto ma solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria del credito ex artt. 1260 ss. c.c. La girata è utile in operazioni di factoring, sconto bancario (art. 1858 c.c.) e securitization di crediti commerciali.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Cambiale Tratta
Cambiale tratta conforme agli artt. 1–92 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria). Ordine incondizionato del traente al trattario di pagare una somma determinata al prenditore alla scadenza. Richiede accettazione del trattario per renderlo obbligato principale. Bollo cambiario obbligatorio al 12‰.
Contratto di Mutuo tra Privati
Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Contratto di Mutuo con Fideiussore
Contratto di mutuo tra privati garantito da fideiussione personale di un terzo, conforme agli artt. 1813–1822 c.c. (mutuo) e artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione). Prevede l'importo massimo garantito obbligatorio ex art. 1938 c.c. e la disciplina del regresso del fideiussore (artt. 1949–1950 c.c.).
Contratto di Apertura di Credito
Contratto di apertura di credito disciplinato dall'art. 1842 del Codice Civile (R.D. 262/1942) con cui il finanziatore (banca o privato) mette a disposizione del beneficiario una somma utilizzabile entro un massimale (fido) per un periodo determinato. Strumento fondamentale per la gestione della liquidità aziendale e personale.