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Cambiale Tratta

Cambiale Tratta

artt. 1–92 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria); bollo 12‰ D.P.R. 642/1972

Titolo Cambiario — Tratta

CAMBIALE TRATTA

ai sensi degli artt. 1–92 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria)

Luogo e data di emissione: [Luogo Emissione Tratta], [Data Emissione Tratta]

Ordine di Pagamento

ORDINE INCONDIZIONATO DI PAGAMENTO (art. 1 R.D. 1669/1933)

Al/Alla [Trattario Nome], con sede/domicilio in [Trattario Indirizzo],

pagate a [Tipo Scadenza Tratta] [Data Scadenza Tratta], senza eccezione alcuna, la somma di:

Euro [Importo Cifre] ([Importo Lettere])

a favore di [Prenditore Nome] o all'ordine di chi sarà legittimo portatore del presente titolo.

Luogo di pagamento: [Luogo Pagamento Tratta]

Accettazione del Trattario

ACCETTAZIONE DEL TRATTARIO (art. 21 R.D. 1669/1933)

Accettazione da parte del trattario: [Trattario Accettazione]

Il/La sottoscritto/a [Trattario Nome], in qualità di trattario, accetta la presente cambiale tratta e si impegna incondizionatamente a pagare la somma indicata alla scadenza nel luogo indicato.

Firma del trattario accettante: _________________________ Data accettazione: _________________________

Bollo e Firma del Traente

IMPOSTA DI BOLLO CAMBIARIO

Imposta di bollo assolta nella misura del 12‰ del valore nominale: Euro [Importo Bollo Tratta] (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Clausola senza protesto (art. 46 R.D. 1669/1933): [Clausola Senza Protesto Tratta]

SOTTOSCRIZIONE DEL TRAENTE

[Traeente Nome] — Codice fiscale / P.IVA: [Traeente Codice Fiscale] — Indirizzo: [Traeente Indirizzo]

Firma del traente: _________________________ Data: _________________________

Il presente titolo cambiario, regolarmente bollato e, ove indicato, accettato dal trattario, è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.

Traente (emittente della tratta)

________________

Signature

Trattario (accettante)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Cambiale Tratta?

La Cambiale Tratta in Italia è un titolo di credito con cui un soggetto (traente) ordina in modo incondizionato a un altro (trattario) di pagare una somma determinata a un terzo (prenditore) alla scadenza indicata. La disciplina è dettata dagli artt. 1-92 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria), con le norme sull'accettazione di cui agli artt. 21 ss.; il bollo cambiario è dovuto nella misura del 12 per mille ai sensi del D.P.R. 642/1972.

La tratta si distingue dal pagherò perché non contiene una promessa, ma un ordine di pagamento rivolto a un terzo. Perché il trattario diventi obbligato principale occorre la sua accettazione (art. 21 R.D. 1669/1933): con l'accettazione, apposta sul titolo, il trattario si impegna a pagare alla scadenza. Prima dell'accettazione il trattario non è obbligato cambiariamente; in difetto di accettazione o di pagamento, il prenditore può agire in via di regresso verso il traente e gli altri obbligati, previa levata del protesto.

La cambiale tratta è tradizionalmente impiegata nei rapporti commerciali con dilazione di pagamento, nelle operazioni di sconto bancario (art. 1858 c.c.), in cui la banca anticipa l'importo al netto dello sconto, e nelle operazioni di factoring. Come gli altri titoli cambiari, gode dell'astrattezza, della letteralità e dell'efficacia di titolo esecutivo, che permette al portatore di procedere all'esecuzione forzata senza un previo accertamento giudiziale del credito.

La validità richiede i requisiti tassativi dell'art. 1 R.D. 1669/1933: la denominazione di cambiale, l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome del trattario, la scadenza, il luogo di pagamento, il nome del prenditore, la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione del traente. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere prevale quest'ultimo. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di pagherò cambiario, contratto di mutuo e apertura di credito.

Quando serve Cambiale Tratta?

La cambiale tratta in Italia è necessaria nelle seguenti situazioni. Primo: nelle vendite commerciali con dilazione di pagamento tra imprese, dove il venditore (traente) vuole un titolo esecutivo formale accettato dall'acquirente (trattario) senza attendere il pagamento immediato. Secondo: nelle operazioni di sconto bancario (art. 1858 c.c.): la banca acquista il credito cambiario dal traente — previa valutazione del merito creditizio del trattario — anticipando la somma al netto dello sconto, con il traente obbligato in via di regresso. Terzo: nelle operazioni di factoring, ove i crediti commerciali incorporati in cambiali sono ceduti in blocco a società di factoring. Quarto: nei contratti di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione bancaria (art. 1846 c.c.), come garanzia del rientro del fido. Quinto: nelle operazioni di import-export, dove la cambiale tratta su banca (bank draft) è comunemente utilizzata come strumento di pagamento internazionale nei crediti documentari (L/C — lettere di credito). Prima dell'utilizzo in contesti internazionali, è opportuno verificare la compatibilità con la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, cui l'Italia aderisce, che uniforma il diritto cambiario europeo. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la piena esecutività della cambiale tratta accettata nei confronti del trattario anche in sede fallimentare (Trib. Milano, 3 febbraio 2021). Sesto: nelle operazioni di leasing finanziario (L. 4 agosto 2017, n. 124), la cambiale tratta può essere utilizzata come garanzia complementare dei canoni periodici. Settimo: nelle operazioni di reverse factoring (supply chain financing), dove il debitore ceduto accetta cambiali nei confronti dei fornitori che vengono poi cedute alla società di factoring per l'anticipo immediato del credito. La normativa comunitaria (Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, recepita con D.Lgs. 192/2012) ha ridotto i tempi medi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, ma il ricorso alla cambiale tratta rimane diffuso nelle filiere di fornitura italiane con pagamenti differiti oltre 60 giorni.

Cosa includere nel tuo Cambiale Tratta

La cambiale tratta deve contenere i requisiti tassativi indicati dall'art. 1 R.D. 1669/1933: (1) la denominazione 'cambiale' inserita nel testo nella lingua in cui è redatta; (2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata — qualsiasi condizione invalida il titolo; (3) il nome del trattario (colui al quale è rivolto l'ordine di pagamento); (4) la scadenza (a giorno fisso, a certo tempo data, a vista, o a certo tempo vista); (5) il luogo di pagamento; (6) il nome del prenditore (beneficiario); (7) la data e il luogo di emissione; (8) la sottoscrizione autografa del traente. L'importo deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza prevale l'importo in lettere (art. 6 R.D. 1669/1933). L'accettazione del trattario (art. 21 R.D. 1669/1933) — apposizione della firma sul fronte del titolo con la parola 'accetto' o equivalente — rende il trattario obbligato principale; senza accettazione, solo il traente è obbligato in via di regresso. L'imposta di bollo del 12‰ (D.P.R. 642/1972) è obbligatoria per la piena efficacia esecutiva. Il traente può apporre la clausola 'senza protesto' (art. 46 R.D. 1669/1933) per esonerare il portatore dall'obbligo di levata del protesto per agire in regresso. La girata della cambiale (artt. 15–20 R.D. 1669/1933) permette il trasferimento del titolo a terzi giratari, che acquistano il diritto in modo autonomo dal rapporto originario. Per le operazioni tra imprese registrate alla Camera di Commercio, la cambiale accettata è strumento preferito nei contratti di cessione di merci con pagamento differito. Su forms-legal.com il modello guida il traente nella corretta compilazione di tutti i requisiti formali. Un elemento peculiare della cambiale tratta è la clausola di domiciliazione (art. 4 R.D. 1669/1933): la tratta può essere resa pagabile presso una banca (domiciliataria). Le banche italiane offrono il servizio di domiciliazione cambiaria (presentazione e incasso) dietro commissione. Il protesto della cambiale tratta segue le stesse regole del pagherò: deve essere levato da notaio o ufficiale giudiziario entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza (art. 53 R.D. 1669/1933). Il Registro dei Protesti presso la Camera di Commercio competente registra il nominativo del soggetto protestato: la cancellazione avviene dopo il pagamento del debito cambiario. Per le operazioni internazionali, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) pubblica le Uniform Rules for Collections (URC 522) applicabili alle cambiali tratte nelle operazioni documentarie, da richiamare nei contratti di compravendita internazionale.

Come compilare il tuo Cambiale Tratta

Per redigere correttamente una cambiale tratta in Italia procedere come segue. Primo: compilare il luogo e la data di emissione (es. 'Milano, 15 maggio 2026'). Secondo: indicare il nome del traente (emittente dell'ordine) con codice fiscale o partita IVA per le imprese iscritte al Registro Imprese / Camera di Commercio. Terzo: indicare chiaramente il nome del trattario — il soggetto (persona fisica o società) a cui si ordina di pagare; il trattario dovrà poi firmare l'accettazione sul titolo. Quarto: indicare il nome del prenditore (beneficiario del pagamento). Quinto: specificare l'importo in cifre e in lettere in euro, incondizionatamente. Sesto: scegliere la scadenza: a giorno fisso (data esatta), a vista, a certo tempo data, o a certo tempo vista. Settimo: indicare il luogo di pagamento (domicilio del trattario o banca domiciliataria con riferimento all'IBAN). Ottavo: apporre la marca da bollo cambiario corrispondente al 12‰ dell'importo e annullarla con firma e data del traente (D.P.R. 642/1972). Nono: il traente firma il titolo nell'apposita casella. Decimo: presentare il titolo al trattario per l'accettazione prima della scadenza; il trattario appone la firma con la parola 'accetto' sul fronte del titolo. L'avallo (art. 30 R.D. 1669/1933) può essere apposto da un terzo garante per rafforzare l'obbligazione del traente o del trattario. Nono: per la domiciliazione bancaria, contattare preventivamente la banca domiciliataria per verificare le condizioni del servizio di presentazione e incasso. Decimo: nelle operazioni internazionali verificare i requisiti formali della Convenzione di Ginevra applicabile nel paese del trattario: la mancanza di un requisito formale secondo la lex loci può compromettere l'efficacia esecutiva all'estero. L'avallo cambiario (art. 30 R.D. 1669/1933) su cambiale tratta può essere prestato sia a favore del traente sia del trattario accettante: l'avallante è responsabile solidalmente con l'avallato e garantisce la stessa obbligazione cambiaria. Presentare il titolo al trattario per l'accettazione prima della scadenza e conservare l'originale accettato in luogo sicuro.

Errori comuni da evitare nel tuo Cambiale Tratta

Gli errori più frequenti nella redazione di una cambiale tratta in Italia includono: (1) Omissione della denominazione 'cambiale' nel testo — un documento non contenente tale denominazione non è titolo cambiario (art. 1 R.D. 1669/1933). (2) Mancata accettazione del trattario — senza firma di accettazione, il trattario non è obbligato cambiario principale; il portatore può agire solo contro il traente in via di regresso, con onere di protesto. (3) Mancato assolvimento del bollo 12‰ (D.P.R. 642/1972) — priva il titolo dell'efficacia esecutiva diretta. (4) Scadenza indeterminata o condizionata — invalida il titolo come cambiale. (5) Mancato rispetto dei termini di protesto — decorsi i due giorni dalla scadenza senza protesto (salvo clausola senza protesto), il portatore perde le azioni di regresso contro giranti e avallanti, conservando solo l'azione diretta contro il trattario accettante. (6) Discordanza tra importo in cifre e importo in lettere — genera contenziosi; prevale l'importo in lettere (art. 6 R.D. 1669/1933). (7) Mancata verifica della capacità del trattario — se il trattario è incapace o la firma è falsa, l'accettazione non produce effetti cambiarii ma il traente resta obbligato. Ottavo: tratta emessa senza verifica della capacità d'agire del trattario — se il trattario è incapace o la firma è falsa, l'accettazione non produce effetti cambiari ma il traente rimane obbligato; occorre verificare i poteri di firma del trattario (visura camerale per le società) prima dell'emissione. Nono: sconto bancario senza girata piena o in bianco del prenditore — la banca che acquista una cambiale allo sconto richiede la girata valida del portatore; senza girata la cessione del credito cambiario non produce effetti cambiari nei confronti dei debitori, ma solo effetti obbligatori ex artt. 1260 ss. c.c. Decimo: omissione della verifica sul Registro dei Protesti prima dell'emissione della tratta — se il trattario è già protestato, la banca rifiuterà lo sconto e l'esecuzione forzata sarà ostacolata; occorre richiedere un certificato di nulla osta alla Camera di Commercio competente prima di emettere tratte di importo rilevante. Undicesimo: mancata conservazione dell'originale accettato in luogo sicuro — la perdita del titolo richiede la complessa procedura di ammortamento cambiario (artt. 89–94 R.D. 1669/1933) dinanzi al Tribunale del luogo di pagamento, con sospensione dell'esecuzione e oneri procedurali significativi.

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