Cambiale Tratta
artt. 1–92 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria); bollo 12‰ D.P.R. 642/1972
Titolo Cambiario — Tratta
CAMBIALE TRATTA
ai sensi degli artt. 1–92 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria)
Luogo e data di emissione: [Luogo Emissione Tratta], [Data Emissione Tratta]
Ordine di Pagamento
ORDINE INCONDIZIONATO DI PAGAMENTO (art. 1 R.D. 1669/1933)
Al/Alla [Trattario Nome], con sede/domicilio in [Trattario Indirizzo],
pagate a [Tipo Scadenza Tratta] [Data Scadenza Tratta], senza eccezione alcuna, la somma di:
Euro [Importo Cifre] ([Importo Lettere])
a favore di [Prenditore Nome] o all'ordine di chi sarà legittimo portatore del presente titolo.
Luogo di pagamento: [Luogo Pagamento Tratta]
Accettazione del Trattario
ACCETTAZIONE DEL TRATTARIO (art. 21 R.D. 1669/1933)
Accettazione da parte del trattario: [Trattario Accettazione]
Il/La sottoscritto/a [Trattario Nome], in qualità di trattario, accetta la presente cambiale tratta e si impegna incondizionatamente a pagare la somma indicata alla scadenza nel luogo indicato.
Firma del trattario accettante: _________________________ Data accettazione: _________________________
Bollo e Firma del Traente
IMPOSTA DI BOLLO CAMBIARIO
Imposta di bollo assolta nella misura del 12‰ del valore nominale: Euro [Importo Bollo Tratta] (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Clausola senza protesto (art. 46 R.D. 1669/1933): [Clausola Senza Protesto Tratta]
SOTTOSCRIZIONE DEL TRAENTE
[Traeente Nome] — Codice fiscale / P.IVA: [Traeente Codice Fiscale] — Indirizzo: [Traeente Indirizzo]
Firma del traente: _________________________ Data: _________________________
Il presente titolo cambiario, regolarmente bollato e, ove indicato, accettato dal trattario, è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Traente (emittente della tratta)
________________
Signature
Trattario (accettante)
________________
Signature
Che cos'è Cambiale Tratta?
La Cambiale Tratta in Italia è un titolo di credito con cui un soggetto (traente) ordina in modo incondizionato a un altro (trattario) di pagare una somma determinata a un terzo (prenditore) alla scadenza indicata. La disciplina è dettata dagli artt. 1-92 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria), con le norme sull'accettazione di cui agli artt. 21 ss.; il bollo cambiario è dovuto nella misura del 12 per mille ai sensi del D.P.R. 642/1972.
La tratta si distingue dal pagherò perché non contiene una promessa, ma un ordine di pagamento rivolto a un terzo. Perché il trattario diventi obbligato principale occorre la sua accettazione (art. 21 R.D. 1669/1933): con l'accettazione, apposta sul titolo, il trattario si impegna a pagare alla scadenza. Prima dell'accettazione il trattario non è obbligato cambiariamente; in difetto di accettazione o di pagamento, il prenditore può agire in via di regresso verso il traente e gli altri obbligati, previa levata del protesto.
La cambiale tratta è tradizionalmente impiegata nei rapporti commerciali con dilazione di pagamento, nelle operazioni di sconto bancario (art. 1858 c.c.), in cui la banca anticipa l'importo al netto dello sconto, e nelle operazioni di factoring. Come gli altri titoli cambiari, gode dell'astrattezza, della letteralità e dell'efficacia di titolo esecutivo, che permette al portatore di procedere all'esecuzione forzata senza un previo accertamento giudiziale del credito.
La validità richiede i requisiti tassativi dell'art. 1 R.D. 1669/1933: la denominazione di cambiale, l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome del trattario, la scadenza, il luogo di pagamento, il nome del prenditore, la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione del traente. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere prevale quest'ultimo. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di pagherò cambiario, contratto di mutuo e apertura di credito.
Quando serve Cambiale Tratta?
La cambiale tratta in Italia è necessaria nelle seguenti situazioni. Primo: nelle vendite commerciali con dilazione di pagamento tra imprese, dove il venditore (traente) vuole un titolo esecutivo formale accettato dall'acquirente (trattario) senza attendere il pagamento immediato. Secondo: nelle operazioni di sconto bancario (art. 1858 c.c.): la banca acquista il credito cambiario dal traente — previa valutazione del merito creditizio del trattario — anticipando la somma al netto dello sconto, con il traente obbligato in via di regresso. Terzo: nelle operazioni di factoring, ove i crediti commerciali incorporati in cambiali sono ceduti in blocco a società di factoring. Quarto: nei contratti di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione bancaria (art. 1846 c.c.), come garanzia del rientro del fido. Quinto: nelle operazioni di import-export, dove la cambiale tratta su banca (bank draft) è comunemente utilizzata come strumento di pagamento internazionale nei crediti documentari (L/C — lettere di credito). Prima dell'utilizzo in contesti internazionali, è opportuno verificare la compatibilità con la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, cui l'Italia aderisce, che uniforma il diritto cambiario europeo. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la piena esecutività della cambiale tratta accettata nei confronti del trattario anche in sede fallimentare (Trib. Milano, 3 febbraio 2021). Sesto: nelle operazioni di leasing finanziario (L. 4 agosto 2017, n. 124), la cambiale tratta può essere utilizzata come garanzia complementare dei canoni periodici. Settimo: nelle operazioni di reverse factoring (supply chain financing), dove il debitore ceduto accetta cambiali nei confronti dei fornitori che vengono poi cedute alla società di factoring per l'anticipo immediato del credito. La normativa comunitaria (Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, recepita con D.Lgs. 192/2012) ha ridotto i tempi medi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, ma il ricorso alla cambiale tratta rimane diffuso nelle filiere di fornitura italiane con pagamenti differiti oltre 60 giorni.
Cosa includere nel tuo Cambiale Tratta
La cambiale tratta deve contenere i requisiti tassativi indicati dall'art. 1 R.D. 1669/1933: (1) la denominazione 'cambiale' inserita nel testo nella lingua in cui è redatta; (2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata — qualsiasi condizione invalida il titolo; (3) il nome del trattario (colui al quale è rivolto l'ordine di pagamento); (4) la scadenza (a giorno fisso, a certo tempo data, a vista, o a certo tempo vista); (5) il luogo di pagamento; (6) il nome del prenditore (beneficiario); (7) la data e il luogo di emissione; (8) la sottoscrizione autografa del traente. L'importo deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza prevale l'importo in lettere (art. 6 R.D. 1669/1933). L'accettazione del trattario (art. 21 R.D. 1669/1933) — apposizione della firma sul fronte del titolo con la parola 'accetto' o equivalente — rende il trattario obbligato principale; senza accettazione, solo il traente è obbligato in via di regresso. L'imposta di bollo del 12‰ (D.P.R. 642/1972) è obbligatoria per la piena efficacia esecutiva. Il traente può apporre la clausola 'senza protesto' (art. 46 R.D. 1669/1933) per esonerare il portatore dall'obbligo di levata del protesto per agire in regresso. La girata della cambiale (artt. 15–20 R.D. 1669/1933) permette il trasferimento del titolo a terzi giratari, che acquistano il diritto in modo autonomo dal rapporto originario. Per le operazioni tra imprese registrate alla Camera di Commercio, la cambiale accettata è strumento preferito nei contratti di cessione di merci con pagamento differito. Su forms-legal.com il modello guida il traente nella corretta compilazione di tutti i requisiti formali. Un elemento peculiare della cambiale tratta è la clausola di domiciliazione (art. 4 R.D. 1669/1933): la tratta può essere resa pagabile presso una banca (domiciliataria). Le banche italiane offrono il servizio di domiciliazione cambiaria (presentazione e incasso) dietro commissione. Il protesto della cambiale tratta segue le stesse regole del pagherò: deve essere levato da notaio o ufficiale giudiziario entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza (art. 53 R.D. 1669/1933). Il Registro dei Protesti presso la Camera di Commercio competente registra il nominativo del soggetto protestato: la cancellazione avviene dopo il pagamento del debito cambiario. Per le operazioni internazionali, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) pubblica le Uniform Rules for Collections (URC 522) applicabili alle cambiali tratte nelle operazioni documentarie, da richiamare nei contratti di compravendita internazionale.
Come compilare il tuo Cambiale Tratta
Per redigere correttamente una cambiale tratta in Italia procedere come segue. Primo: compilare il luogo e la data di emissione (es. 'Milano, 15 maggio 2026'). Secondo: indicare il nome del traente (emittente dell'ordine) con codice fiscale o partita IVA per le imprese iscritte al Registro Imprese / Camera di Commercio. Terzo: indicare chiaramente il nome del trattario — il soggetto (persona fisica o società) a cui si ordina di pagare; il trattario dovrà poi firmare l'accettazione sul titolo. Quarto: indicare il nome del prenditore (beneficiario del pagamento). Quinto: specificare l'importo in cifre e in lettere in euro, incondizionatamente. Sesto: scegliere la scadenza: a giorno fisso (data esatta), a vista, a certo tempo data, o a certo tempo vista. Settimo: indicare il luogo di pagamento (domicilio del trattario o banca domiciliataria con riferimento all'IBAN). Ottavo: apporre la marca da bollo cambiario corrispondente al 12‰ dell'importo e annullarla con firma e data del traente (D.P.R. 642/1972). Nono: il traente firma il titolo nell'apposita casella. Decimo: presentare il titolo al trattario per l'accettazione prima della scadenza; il trattario appone la firma con la parola 'accetto' sul fronte del titolo. L'avallo (art. 30 R.D. 1669/1933) può essere apposto da un terzo garante per rafforzare l'obbligazione del traente o del trattario. Nono: per la domiciliazione bancaria, contattare preventivamente la banca domiciliataria per verificare le condizioni del servizio di presentazione e incasso. Decimo: nelle operazioni internazionali verificare i requisiti formali della Convenzione di Ginevra applicabile nel paese del trattario: la mancanza di un requisito formale secondo la lex loci può compromettere l'efficacia esecutiva all'estero. L'avallo cambiario (art. 30 R.D. 1669/1933) su cambiale tratta può essere prestato sia a favore del traente sia del trattario accettante: l'avallante è responsabile solidalmente con l'avallato e garantisce la stessa obbligazione cambiaria. Presentare il titolo al trattario per l'accettazione prima della scadenza e conservare l'originale accettato in luogo sicuro.
Requisiti legali per Cambiale Tratta
La cambiale tratta in Italia è soggetta ai seguenti requisiti legali. La forma tassativa: l'assenza di uno dei requisiti ex art. 1 R.D. 1669/1933 priva il documento della qualità di cambiale (art. 2 R.D. 1669/1933), salvo le eccezioni di legge (es. mancanza del luogo di emissione: si presume il luogo indicato accanto al nome del traente). Il bollo del 12‰ (D.P.R. 642/1972): obbligatorio; senza bollo il titolo perde l'efficacia esecutiva diretta. Il protesto: per conservare le azioni di regresso contro giranti e avallanti, deve essere levato entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza (art. 53 R.D. 1669/1933) da un notaio o ufficiale giudiziario; il nominativo del protestato è iscritto nel Registro dei Protesti presso la Camera di Commercio. La prescrizione: azione diretta contro il trattario accettante in tre anni dalla scadenza; azione di regresso del portatore contro traente e giranti in un anno dal protesto; regresso dei giranti tra loro in sei mesi (art. 94 R.D. 1669/1933). Il tasso degli interessi moratori non può superare la soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108. La cambiale emessa in bianco (patto di riempimento) è ammessa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con i limiti già indicati per il pagherò. La cambiale tratta è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. solo se regolarmente bollata (12‰, D.P.R. 642/1972) e accettata dal trattario (oppure se il traente è il solo obbligato in mancanza di accettazione). L'azione cambiaria diretta contro il trattario accettante si prescrive in tre anni dalla scadenza; quella di regresso contro il traente e i giranti in un anno dal protesto; tra giranti in sei mesi (art. 94 R.D. 1669/1933). La dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) del trattario accettante consente al portatore di insinuarsi al passivo con la cambiale come titolo (D.Lgs. 14/2019 CCII, art. 151 ss.). Il Tribunale competente per le controversie cambiarie è il giudice del luogo di pagamento indicato nel titolo (art. 20 c.p.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Cambiale Tratta
Gli errori più frequenti nella redazione di una cambiale tratta in Italia includono: (1) Omissione della denominazione 'cambiale' nel testo — un documento non contenente tale denominazione non è titolo cambiario (art. 1 R.D. 1669/1933). (2) Mancata accettazione del trattario — senza firma di accettazione, il trattario non è obbligato cambiario principale; il portatore può agire solo contro il traente in via di regresso, con onere di protesto. (3) Mancato assolvimento del bollo 12‰ (D.P.R. 642/1972) — priva il titolo dell'efficacia esecutiva diretta. (4) Scadenza indeterminata o condizionata — invalida il titolo come cambiale. (5) Mancato rispetto dei termini di protesto — decorsi i due giorni dalla scadenza senza protesto (salvo clausola senza protesto), il portatore perde le azioni di regresso contro giranti e avallanti, conservando solo l'azione diretta contro il trattario accettante. (6) Discordanza tra importo in cifre e importo in lettere — genera contenziosi; prevale l'importo in lettere (art. 6 R.D. 1669/1933). (7) Mancata verifica della capacità del trattario — se il trattario è incapace o la firma è falsa, l'accettazione non produce effetti cambiarii ma il traente resta obbligato. Ottavo: tratta emessa senza verifica della capacità d'agire del trattario — se il trattario è incapace o la firma è falsa, l'accettazione non produce effetti cambiari ma il traente rimane obbligato; occorre verificare i poteri di firma del trattario (visura camerale per le società) prima dell'emissione. Nono: sconto bancario senza girata piena o in bianco del prenditore — la banca che acquista una cambiale allo sconto richiede la girata valida del portatore; senza girata la cessione del credito cambiario non produce effetti cambiari nei confronti dei debitori, ma solo effetti obbligatori ex artt. 1260 ss. c.c. Decimo: omissione della verifica sul Registro dei Protesti prima dell'emissione della tratta — se il trattario è già protestato, la banca rifiuterà lo sconto e l'esecuzione forzata sarà ostacolata; occorre richiedere un certificato di nulla osta alla Camera di Commercio competente prima di emettere tratte di importo rilevante. Undicesimo: mancata conservazione dell'originale accettato in luogo sicuro — la perdita del titolo richiede la complessa procedura di ammortamento cambiario (artt. 89–94 R.D. 1669/1933) dinanzi al Tribunale del luogo di pagamento, con sospensione dell'esecuzione e oneri procedurali significativi.
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}Domande frequenti
La cambiale tratta (artt. 1–92 R.D. 1669/1933) è un ordine di pagamento: il traente ordina al trattario di pagare una somma al prenditore. Il pagherò cambiario (artt. 100–104 R.D. 1669/1933) è invece una promessa di pagamento: l'emittente promette direttamente di pagare senza coinvolgere un terzo. Nella cambiale tratta, il trattario diventa obbligato principale solo con l'accettazione (art. 21 R.D. 1669/1933); prima dell'accettazione l'unico obbligato è il traente. Nel pagherò l'emittente è sempre e immediatamente l'obbligato principale. Nella prassi commerciale italiana, la tratta è usata prevalentemente tra imprese nei rapporti di fornitura, mentre il pagherò è preferito nei prestiti tra privati e nei finanziamenti soci. Entrambi richiedono il bollo del 12‰ e si prescrivono in tre anni per l'azione diretta e un anno per quella di regresso (art. 94 R.D. 1669/1933).
L'accettazione del trattario non è obbligatoria per l'emissione della cambiale tratta, ma è essenziale per renderlo obbligato cambiario principale. Senza accettazione, il trattario non è vincolato dal titolo: il portatore può agire solo contro il traente (e gli eventuali giranti e avallanti) in via di regresso, previo protesto. Con l'accettazione, il portatore può agire direttamente contro il trattario accettante come obbligato principale (art. 28 R.D. 1669/1933), con prescrizione triennale. Il traente può inserire nel titolo la clausola 'non accettabile' (art. 22 R.D. 1669/1933) per impedire la presentazione per accettazione prima della scadenza, tranne per le tratte a certo tempo vista (art. 23 R.D. 1669/1933) che devono essere presentate per accettazione entro un anno dall'emissione. Il rifiuto di accettazione consente al portatore di esercitare immediatamente il regresso prima della scadenza (art. 43 R.D. 1669/1933) previa levata del protesto per mancata accettazione.
Lo sconto bancario (art. 1858 c.c.) è l'operazione con cui una banca acquista dal portatore (cedente) un credito cambiario non ancora scaduto, anticipando l'importo al netto dello sconto (cioè deducendo gli interessi per il periodo residuo fino alla scadenza). Il tasso di sconto è determinato dalla banca e deve rispettare il tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108. Con lo sconto, la banca diventa portatore della cambiale e agisce direttamente contro il trattario accettante alla scadenza; in caso di mancato pagamento, la banca ha diritto di regresso contro il cedente-traente e i giranti. Per presentare una cambiale allo sconto, occorre che il titolo: (a) sia regolarmente bollato; (b) rechi l'accettazione del trattario se possibile; (c) non sia ancora scaduto. Le banche italiane valutano il merito creditizio del trattario nell'ambito dell'istruttoria di fido prevista dalla normativa della Banca d'Italia.
Se il trattario non paga alla scadenza, il portatore deve: (1) presentare il titolo per il pagamento alla scadenza o il giorno lavorativo successivo (art. 38 R.D. 1669/1933); (2) far levare il protesto per mancato pagamento entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza (art. 53 R.D. 1669/1933) da un notaio o ufficiale giudiziario, salvo clausola 'senza protesto'; (3) notificare il protesto ai giranti e avallanti nel termine di legge. Con il titolo esecutivo (cambiale regolarmente bollata), il portatore può immediatamente procedere all'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c. contro il trattario accettante: pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (art. 543 ss. c.p.c.). Può altresì richiedere il decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. usando la cambiale come prova scritta. Il nominativo del protestato è iscritto nel Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio, con conseguenze sulla reputazione creditizia del trattario.
La cambiale tratta si trasferisce mediante girata (artt. 15–20 R.D. 1669/1933): il portatore (girante) appone sul retro del titolo — o su un foglio allegato (allonge) — la propria firma e, nella girata piena, il nome del giratario. Con la girata in bianco (solo firma del girante) il titolo diventa sostanzialmente al portatore. Il giratario acquista il diritto incorporato nel titolo in modo autonomo rispetto al rapporto tra girante e traente: non possono essergli opposte le eccezioni personali tra traente e girante (principio di autonomia cambiaria). Ogni girante diventa obbligato in via di regresso verso i giranti successivi e il portatore finale, salvo apposizione della clausola 'senza garanzia' (art. 15 R.D. 1669/1933). Per impedire ulteriori trasferimenti cambiari il traente o un girante possono inserire la clausola 'non all'ordine' (art. 11 R.D. 1669/1933), riducendo il titolo a strumento cedibile solo con le forme della cessione ordinaria del credito (artt. 1260 ss. c.c.).
Sì, la cambiale tratta è uno strumento tradizionalmente utilizzato nel commercio internazionale. L'Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 che uniforma il diritto cambiario tra i paesi europei e molti altri firmatari: le cambiali italiane sono pertanto riconosciute e azionabili negli stati che aderiscono alla medesima convenzione. Nei crediti documentari internazionali (lettere di credito — L/C), la cambiale tratta ('bill of exchange') è spesso il documento di pagamento richiesto dal compratore alla sua banca. Per le cambiali estere non rette dalla Convenzione di Ginevra (es. cambiali di diritto anglosassone — 'bills of exchange' ex Bills of Exchange Act 1882), le differenze formali sono rilevanti: occorre verificare la legge applicabile al titolo. Le cambiali tratte in valuta diversa dall'euro devono riportare la clausola di valuta; il bollo del 12‰ si calcola sul controvalore in euro al cambio del giorno dell'emissione (D.P.R. 642/1972). Per operazioni internazionali con trattari esteri, la Banca d'Italia suggerisce il ricorso a conferme di credito documentario piuttosto che alla sola cambiale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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