Contratto di Apertura di Credito
art. 1842 c.c. (apertura di credito); art. 1844 c.c. (recesso); TUB D.Lgs. 385/1993
Intestazione
CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
ai sensi dell'art. 1842 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
Le Parti
PARTI
Accreditante (finanziatore):
[Accreditante Nome] — C.F./P.IVA: [Accreditante Codice Fiscale] — Indirizzo: [Accreditante Indirizzo]
Accreditato (beneficiario del fido):
[Accreditato Nome] — C.F./P.IVA: [Accreditato Codice Fiscale] — Indirizzo: [Accreditato Indirizzo]
Art. 1 — Apertura di Credito e Massimale del Fido
Art. 1 — APERTURA DI CREDITO E MASSIMALE (art. 1842 c.c.)
L'accreditante si obbliga a tenere a disposizione dell'accreditato la somma di Euro [Massimale Fido Cifre] ([Massimale Fido Lettere]) — il 'Fido' — per le finalità e con le modalità indicate nel presente contratto.
Modalità di utilizzo: [Modalita Utilizzo Fido] (art. 1843 c.c.).
Durata: [Durata Contratto Credito]. Scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Credito]. Preavviso di recesso (se a tempo indeterminato): [Preavviso Recesso Giorni] giorni (art. 1844 c.c.).
Art. 2 — Interessi e Commissioni
Art. 2 — INTERESSI E COMMISSIONI
Tasso di interesse corrispettivo sulle somme utilizzate: [Tasso Interesse Credito]% annuo (calcolato su giorni effettivi/365), applicabile solo alle somme effettivamente prelevate (art. 1843 c.c.).
Tasso di interesse moratorio: [Tasso Moratorio Credito Conto]% annuo sulle somme non restituite alla scadenza (artt. 1224, 1284 c.c.).
Commissione di disponibilità (CMS): [Commissione Disponibilita]% annua sul massimale non utilizzato.
I tassi e le commissioni rispettano il tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia / MEF).
Rimborso interessi e addebito commissioni: IBAN [Iban Accreditante].
Art. 3 — Garanzie
Art. 3 — GARANZIE (art. 1845 c.c.)
Garanzia prevista: [Garanzia Contratto Credito].
Descrizione: [Descrizione Garanzia Credito]
Art. 4 — Foro Competente e Firme
Art. 4 — FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Credito].
[Luogo Firma Credito], [Data Firma Credito]
Accreditante: [Accreditante Nome]
Firma: _________________________
Accreditato: [Accreditato Nome]
Firma: _________________________
Accreditante (finanziatore)
________________
Signature
Accreditato (beneficiario del fido)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Apertura di Credito?
Il Contratto di Apertura di Credito in Italia è il contratto con cui una banca o un finanziatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato, entro un massimale concordato (fido). La disciplina è dettata dall'art. 1842 del Codice Civile, integrato dagli artt. 1843-1845 c.c. sull'utilizzo, sul recesso e sulle garanzie, oltre che dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993).
La caratteristica distintiva dell'apertura di credito è la messa a disposizione di una disponibilità rotativa: il cliente può utilizzare la somma in una o più volte e ricostituire la disponibilità con i successivi versamenti (art. 1843 c.c.), pagando gli interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate. Si distingue così dal mutuo, in cui l'intera somma è erogata in un'unica soluzione e gli interessi maturano sull'intero capitale. Il recesso è regolato dall'art. 1844 c.c., con preavviso quando l'apertura è a tempo determinato, salvo giusta causa.
Lo strumento è centrale nella gestione della tesoreria aziendale e della liquidità personale: le imprese lo utilizzano per fronteggiare lo sfasamento tra incassi e pagamenti e per finanziare il capitale circolante, mentre i professionisti e i privati vi ricorrono come linea di credito flessibile. Può essere assistito da garanzie reali o personali (art. 1845 c.c.).
Il contratto deve indicare le parti, il massimale del fido, la durata, le modalità di utilizzo (per cassa, per firma o miste), il tasso di interesse nel rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria e sull'usura, le commissioni e le condizioni di recesso. La disciplina si integra con le norme di trasparenza del TUB e delle istruzioni della Banca d'Italia. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di anticipazione su pegno, contratto di mutuo e finanziamento soci.
Quando serve Contratto di Apertura di Credito?
Il contratto di apertura di credito in Italia è necessario nelle seguenti situazioni. Primo: gestione della tesoreria aziendale — le imprese iscritte alla Camera di Commercio stipulano aperture di credito con la propria banca per fronteggiare sfasamenti temporanei tra incassi e pagamenti (anticipo fatture, desconto effetti commerciali). Secondo: finanziamento del capitale circolante — PMI e artigiani utilizzano il fido bancario come strumento rotativo per acquistare materie prime, pagare fornitori e dipendenti in attesa dell'incasso dai clienti, senza dover richiedere un mutuo ogni volta. Terzo: linee di credito revolving per professionisti e studi legali, notarili o contabili, che necessitano di liquidità variabile in funzione dell'andamento dell'attività. Quarto: apertura di credito tra soci di una S.r.l. o S.p.A. a favore della società — distinta dal finanziamento soci (art. 2467 c.c.) per la struttura rotativa del fido. Quinto: operazioni commerciali internazionali — crediti documentari (lettere di credito) che si fondano sull'apertura di credito della banca dell'importatore a favore del venditore estero. Sesto: privati che concedono linee di credito informali a familiari o amici per esigenze di liquidità a breve. In questi ultimi casi l'accordo in forma scritta protegge entrambe le parti e costituisce prova scritta idonea per eventuale decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Il D.Lgs. 385/1993 (TUB) riserva l'esercizio professionale del credito agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. Settimo: nel commercio estero, l'apertura di credito documentaria (lettera di credito — L/C, disciplinata dalle UCP 600 della Camera di Commercio Internazionale) è lo strumento fondamentale per garantire il pagamento nelle transazioni internazionali: la banca dell'importatore apre un credito a favore dell'esportatore estero, che può incassare presentando i documenti di spedizione conformi. Ottavo: le holding e i gruppi societari italiani utilizzano l'apertura di credito infragruppo (intercompany credit facility) per centralizzare la gestione della liquidità del gruppo: la capogruppo accende il fido con la banca e lo redistribuisce alle controllate tramite sub-linee di credito. La Banca d'Italia disciplina i limiti di concentrazione dei fidi verso singoli gruppi di clienti collegati nella Circolare 285/2013 (disposizioni di vigilanza prudenziale).
Cosa includere nel tuo Contratto di Apertura di Credito
Il contratto di apertura di credito in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per la sua validità e opponibilità. Primo: identificazione delle parti (accreditante e accreditato) con codice fiscale o partita IVA e, per le imprese, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio. Secondo: il massimale del fido (importo massimo disponibile) in cifre e in lettere in euro. Terzo: la durata — a tempo determinato (con data di scadenza) o indeterminato (con facoltà di recesso). Quarto: le modalità di utilizzo del fido — per cassa (bonifici, prelievi), per firma (emissione di garanzie, avalli, fideiussioni), o miste. Quinto: il tasso di interesse sulle somme utilizzate — corrispettivo e moratorio — nel rispetto del tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia / MEF). Sesto: le commissioni di disponibilità (commissione di messa a disposizione — CMS) o commissione sull'utilizzo del fido. Settimo: le modalità di rimborso — a rimessa progressiva (l'accreditato può prelevare e rimborsare liberamente entro il massimale) o in unica soluzione a scadenza. Ottavo: le condizioni di recesso dell'accreditante (art. 1844 c.c.): preavviso congruo in caso di apertura a tempo indeterminato; recesso immediato per giusta causa (insolvenza dell'accreditato). Nono: le garanzie eventualmente richieste — pegno (art. 1845 c.c.), fideiussione, ipoteca. Decimo: il foro competente (art. 33 Codice del Consumo per i contratti con consumatori). Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole nel rispetto degli artt. 1842–1845 c.c. La comunicazione periodica delle condizioni economiche è obbligatoria per le banche nei contratti con consumatori ex artt. 116–117 TUB: almeno annualmente un estratto conto riepilogativo con tutti gli addebiti di interessi, commissioni e spese. Nei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle condizioni economiche da parte della banca sono ammesse con preavviso di almeno 2 mesi (art. 118 TUB), con facoltà del cliente di recedere senza spese entro il medesimo termine. L'ABF della Banca d'Italia ha costantemente affermato che le modifiche peggiorative senza adeguato preavviso violano l'art. 118 TUB. Il Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996, gestito da Mediocredito Centrale — MCC) può garantire le aperture di credito a favore delle PMI italiane iscritte alla Camera di Commercio, facilitando l'accesso al credito per le imprese con patrimonio insufficiente.
Come compilare il tuo Contratto di Apertura di Credito
Per compilare correttamente un contratto di apertura di credito in Italia procedere come segue. Primo: identificare chiaramente le parti — accreditante (es. banca o privato mutuante) e accreditato (es. impresa o privato) — con tutti i dati identificativi (nome, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, numero iscrizione Camera di Commercio per le imprese). Secondo: specificare il massimale del fido in cifre e in lettere (es. 'Euro 50.000 (cinquantamila/00)'). Terzo: indicare la durata del contratto — se a tempo determinato, la data di scadenza; se a tempo indeterminato, le modalità e il preavviso per il recesso (art. 1844 c.c.: preavviso di norma 15 giorni o secondo usi bancari). Quarto: descrivere le modalità di utilizzo consentite (per cassa, per firma, revolving). Quinto: indicare il tasso di interesse sulle somme utilizzate, verificando il rispetto della soglia antiusura (TEGM pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia sulla Gazzetta Ufficiale). Sesto: inserire eventuali commissioni di disponibilità (CMS). Settimo: specificare le condizioni di rimborso — data di rientro del saldo o rata minima mensile. Ottavo: inserire le clausole di garanzia previste e le modalità di escussione. Nono: indicare il conto corrente dell'accreditante (IBAN) per l'addebito degli interessi e il rimborso. Decimo: entrambe le parti firmano il contratto con data e luogo. Undicesimo: per i contratti bancari con consumatori, verificare che il contratto includa il modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information, imposto dalla Direttiva 2008/48/CE e recepito nel TUB artt. 124–124-bis). Dodicesimo: valutare l'inserimento di covenants finanziari (es. mantenimento di certi rapporti patrimoniali: Debt/EBITDA < 3x, Interest Coverage > 2x) come condizioni per il mantenimento del fido, prassi comune nei credit agreement internazionali e nelle operazioni di leveraged finance strutturate da banche d'investimento operanti in Italia. Tredicesimo: per i contratti tra privati a tempo indeterminato, definire esplicitamente le circostanze che giustificano il recesso immediato per giusta causa (art. 1844 c.c.): insolvenza del beneficiario, apertura di procedure concorsuali (D.Lgs. 14/2019 CCII), iscrizione di ipoteche giudiziali, protesti cambiari.
Requisiti legali per Contratto di Apertura di Credito
Il contratto di apertura di credito in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali. La forma: libera tra le parti per i contratti non bancari (forma scritta fortemente raccomandata *ad probationem* e per ottenere il decreto ingiuntivo, art. 634 c.p.c.); per i contratti bancari con consumatori, forma scritta obbligatoria ex art. 117 TUB con consegna di copia al cliente. Il tasso di interesse non può superare il tasso-soglia antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108; art. 1815 c. 2 c.c.: nullità della clausola e non debenza di interessi in caso di usura). L'anatocismo — capitalizzazione degli interessi — è vietato salvo usi contrari o delibera CICR autorizzativa (art. 1283 c.c. e art. 120 TUB): la Banca d'Italia ha disciplinato la periodicità di capitalizzazione per i conti correnti bancari. Il recesso dell'accreditante in caso di apertura a tempo indeterminato richiede un preavviso congruo (art. 1844 c.c.); il recesso immediato è ammesso solo per giusta causa (es. insolvenza dell'accreditato, art. 1844 c. 3 c.c.). Per i contratti bancari con consumatori: obbligo di informativa precontrattuale ex art. 116 TUB, Foglio Informativo, TAEG e foglio delle condizioni ex Delibera CICR 4 marzo 2003; il sovraindebitamento del consumatore è disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (CCII, artt. 268 ss.). La mediazione bancaria è condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari (D.Lgs. 28/2010, art. 5). L'art. 120 del TUB (nella versione modificata dalla L. 49/2016) stabilisce che gli interessi sui conti correnti bancari non possono produrre a loro volta interessi: il divieto di anatocismo bancario è ora assoluto per le banche, salvo che per gli interessi debitori maturati nei trimestri precedenti (capitalizzazione trimestrale posticipata, disciplinata dalla delibera CICR del 3 agosto 2016). La violazione produce nullità della clausola anatocistica e restituzione degli interessi indebitamente percepiti. Per le aperture di credito tra privati, il divieto di anatocismo è disciplinato dall'art. 1283 c.c. (con usi contrari come eccezione). La mediazione bancaria (D.Lgs. 28/2010, art. 5) è condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari, incluse le aperture di credito tra banche e clienti.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Apertura di Credito
Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di apertura di credito in Italia includono: (1) Confusione tra apertura di credito e mutuo — nel mutuo l'intera somma è erogata subito e deve essere restituita in rate fisse; nell'apertura di credito la somma è solo 'messa a disposizione' e l'accreditato la usa e rimborsa secondo necessità (art. 1842 c.c.). (2) Anatocismo non autorizzato — la capitalizzazione periodica degli interessi è vietata senza le condizioni ex art. 1283 c.c. e art. 120 TUB; clausole di capitalizzazione mensile o trimestrale non conformi alla delibera CICR sono nulle. (3) Tasso superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996, TEGM trimestrale) — include anche commissioni di disponibilità (CMS), spese e oneri accessori nel calcolo del TAEG. (4) Recesso senza preavviso congruo — il recesso dell'accreditante senza preavviso (art. 1844 c.c.) può essere considerato abusivo e dare diritto all'accreditato al risarcimento del danno. (5) Mancanza della forma scritta nei contratti bancari con consumatori — nullità del contratto ex art. 117 TUB. (6) Omessa previsione delle condizioni di garanzia — se l'apertura di credito è garantita da pegno (art. 1845 c.c.), l'assenza di dettaglio sulla garanzia può rendere difficile l'escussione in caso di inadempimento. Settimo: mancata verifica dell'applicazione della CMS — la commissione di messa a disponibilità deve essere inclusa nel calcolo del TAEG (art. 121 TUB) e del tasso complessivo ai fini antiusura (L. 108/1996); la sua omissione dal calcolo è stata oggetto di numerose pronunce del Tribunale di Milano e dell'ABF, che hanno sanzionato le banche per usura occulta. Ottavo: confusione tra fido accordato e fido utilizzato — gli interessi si calcolano solo sulle somme effettivamente prelevate (art. 1843 c.c.), non sul massimale totale del fido; la CMS si calcola invece sul massimale non utilizzato come compenso per la disponibilità della somma.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Apertura di Credito (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-apertura-di-credito
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}Domande frequenti
Il mutuo (artt. 1813–1822 c.c.) è un contratto reale: si perfeziona con la consegna dell'intera somma dal mutuante al mutuatario, il quale è tenuto a restituire il capitale in rate o a scadenza fissa. L'apertura di credito (art. 1842 c.c.) è invece un contratto consensuale: il finanziatore si obbliga a tenere a disposizione una somma (fido) che l'accreditato può utilizzare in tutto o in parte, e che può ripristinare mediante rimborsi, riutilizzando il disponibile. Con il mutuo si ottiene subito liquidità per un progetto specifico (acquisto immobile, investimento); con il fido si gestisce la tesoreria corrente in modo flessibile. Gli interessi nel mutuo si calcolano sull'intero capitale erogato; nell'apertura di credito si calcolano solo sulle somme effettivamente utilizzate (art. 1843 c.c.). Il recesso dall'apertura di credito a tempo indeterminato richiede preavviso (art. 1844 c.c.); il mutuo ha durata determinata. Nella pratica bancaria italiana, le PMI iscritte alla Camera di Commercio combinano spesso entrambi gli strumenti: mutuo per gli investimenti e apertura di credito per il capitale circolante.
Il recesso dell'accreditante dall'apertura di credito a tempo indeterminato richiede un preavviso congruo ai sensi dell'art. 1844 c.c. Il recesso immediato è ammesso solo in presenza di giusta causa, ovvero di un mutamento significativo delle condizioni patrimoniali dell'accreditato che comprometta la restituzione del credito (art. 1844, c. 3, c.c.), come l'insolvenza, il fallimento (ora liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 CCII), l'iscrizione di ipoteche o pignoramenti su beni dell'accreditato. La Corte di Cassazione, con sentenza 14 febbraio 2014, n. 3480, ha affermato che la revoca del fido senza preavviso adeguato e senza giusta causa può configurare un inadempimento contrattuale dell'accreditante, con conseguente diritto dell'accreditato al risarcimento del danno — in particolare del danno da interruzione brusca dell'attività aziendale. In caso di recesso abusivo, il Tribunale di Milano (14 ottobre 2015) ha riconosciuto danni quantificati nel margine di contribuzione perso dall'impresa. L'accreditato può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito dalla Banca d'Italia, che offre una procedura stragiudiziale rapida e gratuita.
Nell'apertura di credito (art. 1843 c.c.) gli interessi si calcolano esclusivamente sulle somme effettivamente utilizzate dall'accreditato, non sull'intero massimale del fido. La formula base è: Interessi = Somma Utilizzata × Tasso Annuo × Giorni di Utilizzo / 365. Oltre agli interessi sulle somme utilizzate, le banche applicano comunemente: (a) la commissione di disponibilità (CMS — commissione di messa a disponibilità), calcolata sul massimale del fido non utilizzato, per compensare il 'costo' della disponibilità; (b) spese di gestione del conto; (c) imposta di bollo sul conto corrente (€ 100/anno per conti con giacenza media >€ 5.000). Tutti questi costi confluiscono nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che la banca è obbligata a comunicare per i contratti con consumatori ex artt. 121–126 TUB. Il tasso complessivo (interessi + commissioni + oneri) non può superare il tasso-soglia antiusura pubblicato trimestralmente dal MEF e dalla Banca d'Italia sulla Gazzetta Ufficiale ex L. 7 marzo 1996, n. 108.
Sì, un privato (persona fisica o società non bancaria) può concedere un'apertura di credito a un altro privato nel rispetto del Codice Civile (artt. 1842–1845 c.c.) e delle norme antiusura (L. 108/1996). L'esercizio professionale e abituale dell'attività di concessione di credito al pubblico è riservato agli intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB e vigilati dalla Banca d'Italia. Tuttavia, un'operazione isolata tra privati (es. un imprenditore che concede un fido a un socio o amico) non configura esercizio professionale del credito e non richiede autorizzazione bancaria. Occorre comunque rispettare: (a) il tasso-soglia antiusura (L. 108/1996); (b) il divieto di anatocismo non autorizzato (art. 1283 c.c.); (c) la soglia del contante (€ 5.000 dal 2023 ex D.Lgs. 231/2007): le erogazioni superiori devono avvenire con bonifico tracciabile. La forma scritta, pur non richiesta *ad substantiam*, è indispensabile *ad probationem* e per ottenere il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.
Sì, l'apertura di credito può essere garantita da garanzie reali o personali. L'art. 1845 c.c. disciplina specificamente l'apertura di credito garantita da pegno: in questo caso l'accreditante non può recedere finché persiste la garanzia, salvo che il valore dei beni dati in pegno si riduca significativamente. Il pegno sull'apertura di credito si costituisce con le stesse formalità del pegno su contratti di mutuo (artt. 2784 ss. c.c.): spossessamento del bene (traditio), o annotazione nel conto titoli per i titoli dematerializzati. La fideiussione (artt. 1936–1957 c.c.) garantisce personalmente il pagamento delle somme utilizzate: il fideiussore è solidalmente obbligato con l'accreditato, salvo patto di preventiva escussione (art. 1944 c.c.). L'importo massimo garantito dalla fideiussione deve essere determinato o determinabile (art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 154/1992): una fideiussione 'omnibus' senza massimale è nulla. Per i contratti bancari, le clausole di fideiussione che contengono deroghe all'art. 1957 c.c. (decadenza per inerzia del creditore) o clausole di 'reviviscenza' dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione SU 30 dicembre 2021, n. 41994 non sono opponibili al fideiussore.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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