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Contratto di Apertura di Credito

Contratto di Apertura di Credito

art. 1842 c.c. (apertura di credito); art. 1844 c.c. (recesso); TUB D.Lgs. 385/1993

Intestazione

CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO

ai sensi dell'art. 1842 del Codice Civile (R.D. 262/1942)

Le Parti

PARTI

Accreditante (finanziatore):

[Accreditante Nome] — C.F./P.IVA: [Accreditante Codice Fiscale] — Indirizzo: [Accreditante Indirizzo]

Accreditato (beneficiario del fido):

[Accreditato Nome] — C.F./P.IVA: [Accreditato Codice Fiscale] — Indirizzo: [Accreditato Indirizzo]

Art. 1 — Apertura di Credito e Massimale del Fido

Art. 1 — APERTURA DI CREDITO E MASSIMALE (art. 1842 c.c.)

L'accreditante si obbliga a tenere a disposizione dell'accreditato la somma di Euro [Massimale Fido Cifre] ([Massimale Fido Lettere]) — il 'Fido' — per le finalità e con le modalità indicate nel presente contratto.

Modalità di utilizzo: [Modalita Utilizzo Fido] (art. 1843 c.c.).

Durata: [Durata Contratto Credito]. Scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Credito]. Preavviso di recesso (se a tempo indeterminato): [Preavviso Recesso Giorni] giorni (art. 1844 c.c.).

Art. 2 — Interessi e Commissioni

Art. 2 — INTERESSI E COMMISSIONI

Tasso di interesse corrispettivo sulle somme utilizzate: [Tasso Interesse Credito]% annuo (calcolato su giorni effettivi/365), applicabile solo alle somme effettivamente prelevate (art. 1843 c.c.).

Tasso di interesse moratorio: [Tasso Moratorio Credito Conto]% annuo sulle somme non restituite alla scadenza (artt. 1224, 1284 c.c.).

Commissione di disponibilità (CMS): [Commissione Disponibilita]% annua sul massimale non utilizzato.

I tassi e le commissioni rispettano il tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia / MEF).

Rimborso interessi e addebito commissioni: IBAN [Iban Accreditante].

Art. 3 — Garanzie

Art. 3 — GARANZIE (art. 1845 c.c.)

Garanzia prevista: [Garanzia Contratto Credito].

Descrizione: [Descrizione Garanzia Credito]

Art. 4 — Foro Competente e Firme

Art. 4 — FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Credito].

[Luogo Firma Credito], [Data Firma Credito]

Accreditante: [Accreditante Nome]

Firma: _________________________

Accreditato: [Accreditato Nome]

Firma: _________________________

Accreditante (finanziatore)

________________

Signature

Accreditato (beneficiario del fido)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Apertura di Credito?

Il Contratto di Apertura di Credito in Italia è il contratto con cui una banca o un finanziatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato, entro un massimale concordato (fido). La disciplina è dettata dall'art. 1842 del Codice Civile, integrato dagli artt. 1843-1845 c.c. sull'utilizzo, sul recesso e sulle garanzie, oltre che dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993).

La caratteristica distintiva dell'apertura di credito è la messa a disposizione di una disponibilità rotativa: il cliente può utilizzare la somma in una o più volte e ricostituire la disponibilità con i successivi versamenti (art. 1843 c.c.), pagando gli interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate. Si distingue così dal mutuo, in cui l'intera somma è erogata in un'unica soluzione e gli interessi maturano sull'intero capitale. Il recesso è regolato dall'art. 1844 c.c., con preavviso quando l'apertura è a tempo determinato, salvo giusta causa.

Lo strumento è centrale nella gestione della tesoreria aziendale e della liquidità personale: le imprese lo utilizzano per fronteggiare lo sfasamento tra incassi e pagamenti e per finanziare il capitale circolante, mentre i professionisti e i privati vi ricorrono come linea di credito flessibile. Può essere assistito da garanzie reali o personali (art. 1845 c.c.).

Il contratto deve indicare le parti, il massimale del fido, la durata, le modalità di utilizzo (per cassa, per firma o miste), il tasso di interesse nel rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria e sull'usura, le commissioni e le condizioni di recesso. La disciplina si integra con le norme di trasparenza del TUB e delle istruzioni della Banca d'Italia. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di anticipazione su pegno, contratto di mutuo e finanziamento soci.

Quando serve Contratto di Apertura di Credito?

Il contratto di apertura di credito in Italia è necessario nelle seguenti situazioni. Primo: gestione della tesoreria aziendale — le imprese iscritte alla Camera di Commercio stipulano aperture di credito con la propria banca per fronteggiare sfasamenti temporanei tra incassi e pagamenti (anticipo fatture, desconto effetti commerciali). Secondo: finanziamento del capitale circolante — PMI e artigiani utilizzano il fido bancario come strumento rotativo per acquistare materie prime, pagare fornitori e dipendenti in attesa dell'incasso dai clienti, senza dover richiedere un mutuo ogni volta. Terzo: linee di credito revolving per professionisti e studi legali, notarili o contabili, che necessitano di liquidità variabile in funzione dell'andamento dell'attività. Quarto: apertura di credito tra soci di una S.r.l. o S.p.A. a favore della società — distinta dal finanziamento soci (art. 2467 c.c.) per la struttura rotativa del fido. Quinto: operazioni commerciali internazionali — crediti documentari (lettere di credito) che si fondano sull'apertura di credito della banca dell'importatore a favore del venditore estero. Sesto: privati che concedono linee di credito informali a familiari o amici per esigenze di liquidità a breve. In questi ultimi casi l'accordo in forma scritta protegge entrambe le parti e costituisce prova scritta idonea per eventuale decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Il D.Lgs. 385/1993 (TUB) riserva l'esercizio professionale del credito agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. Settimo: nel commercio estero, l'apertura di credito documentaria (lettera di credito — L/C, disciplinata dalle UCP 600 della Camera di Commercio Internazionale) è lo strumento fondamentale per garantire il pagamento nelle transazioni internazionali: la banca dell'importatore apre un credito a favore dell'esportatore estero, che può incassare presentando i documenti di spedizione conformi. Ottavo: le holding e i gruppi societari italiani utilizzano l'apertura di credito infragruppo (intercompany credit facility) per centralizzare la gestione della liquidità del gruppo: la capogruppo accende il fido con la banca e lo redistribuisce alle controllate tramite sub-linee di credito. La Banca d'Italia disciplina i limiti di concentrazione dei fidi verso singoli gruppi di clienti collegati nella Circolare 285/2013 (disposizioni di vigilanza prudenziale).

Cosa includere nel tuo Contratto di Apertura di Credito

Il contratto di apertura di credito in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per la sua validità e opponibilità. Primo: identificazione delle parti (accreditante e accreditato) con codice fiscale o partita IVA e, per le imprese, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio. Secondo: il massimale del fido (importo massimo disponibile) in cifre e in lettere in euro. Terzo: la durata — a tempo determinato (con data di scadenza) o indeterminato (con facoltà di recesso). Quarto: le modalità di utilizzo del fido — per cassa (bonifici, prelievi), per firma (emissione di garanzie, avalli, fideiussioni), o miste. Quinto: il tasso di interesse sulle somme utilizzate — corrispettivo e moratorio — nel rispetto del tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia / MEF). Sesto: le commissioni di disponibilità (commissione di messa a disposizione — CMS) o commissione sull'utilizzo del fido. Settimo: le modalità di rimborso — a rimessa progressiva (l'accreditato può prelevare e rimborsare liberamente entro il massimale) o in unica soluzione a scadenza. Ottavo: le condizioni di recesso dell'accreditante (art. 1844 c.c.): preavviso congruo in caso di apertura a tempo indeterminato; recesso immediato per giusta causa (insolvenza dell'accreditato). Nono: le garanzie eventualmente richieste — pegno (art. 1845 c.c.), fideiussione, ipoteca. Decimo: il foro competente (art. 33 Codice del Consumo per i contratti con consumatori). Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole nel rispetto degli artt. 1842–1845 c.c. La comunicazione periodica delle condizioni economiche è obbligatoria per le banche nei contratti con consumatori ex artt. 116–117 TUB: almeno annualmente un estratto conto riepilogativo con tutti gli addebiti di interessi, commissioni e spese. Nei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle condizioni economiche da parte della banca sono ammesse con preavviso di almeno 2 mesi (art. 118 TUB), con facoltà del cliente di recedere senza spese entro il medesimo termine. L'ABF della Banca d'Italia ha costantemente affermato che le modifiche peggiorative senza adeguato preavviso violano l'art. 118 TUB. Il Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996, gestito da Mediocredito Centrale — MCC) può garantire le aperture di credito a favore delle PMI italiane iscritte alla Camera di Commercio, facilitando l'accesso al credito per le imprese con patrimonio insufficiente.

Come compilare il tuo Contratto di Apertura di Credito

Per compilare correttamente un contratto di apertura di credito in Italia procedere come segue. Primo: identificare chiaramente le parti — accreditante (es. banca o privato mutuante) e accreditato (es. impresa o privato) — con tutti i dati identificativi (nome, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, numero iscrizione Camera di Commercio per le imprese). Secondo: specificare il massimale del fido in cifre e in lettere (es. 'Euro 50.000 (cinquantamila/00)'). Terzo: indicare la durata del contratto — se a tempo determinato, la data di scadenza; se a tempo indeterminato, le modalità e il preavviso per il recesso (art. 1844 c.c.: preavviso di norma 15 giorni o secondo usi bancari). Quarto: descrivere le modalità di utilizzo consentite (per cassa, per firma, revolving). Quinto: indicare il tasso di interesse sulle somme utilizzate, verificando il rispetto della soglia antiusura (TEGM pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia sulla Gazzetta Ufficiale). Sesto: inserire eventuali commissioni di disponibilità (CMS). Settimo: specificare le condizioni di rimborso — data di rientro del saldo o rata minima mensile. Ottavo: inserire le clausole di garanzia previste e le modalità di escussione. Nono: indicare il conto corrente dell'accreditante (IBAN) per l'addebito degli interessi e il rimborso. Decimo: entrambe le parti firmano il contratto con data e luogo. Undicesimo: per i contratti bancari con consumatori, verificare che il contratto includa il modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information, imposto dalla Direttiva 2008/48/CE e recepito nel TUB artt. 124–124-bis). Dodicesimo: valutare l'inserimento di covenants finanziari (es. mantenimento di certi rapporti patrimoniali: Debt/EBITDA < 3x, Interest Coverage > 2x) come condizioni per il mantenimento del fido, prassi comune nei credit agreement internazionali e nelle operazioni di leveraged finance strutturate da banche d'investimento operanti in Italia. Tredicesimo: per i contratti tra privati a tempo indeterminato, definire esplicitamente le circostanze che giustificano il recesso immediato per giusta causa (art. 1844 c.c.): insolvenza del beneficiario, apertura di procedure concorsuali (D.Lgs. 14/2019 CCII), iscrizione di ipoteche giudiziali, protesti cambiari.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Apertura di Credito

Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di apertura di credito in Italia includono: (1) Confusione tra apertura di credito e mutuo — nel mutuo l'intera somma è erogata subito e deve essere restituita in rate fisse; nell'apertura di credito la somma è solo 'messa a disposizione' e l'accreditato la usa e rimborsa secondo necessità (art. 1842 c.c.). (2) Anatocismo non autorizzato — la capitalizzazione periodica degli interessi è vietata senza le condizioni ex art. 1283 c.c. e art. 120 TUB; clausole di capitalizzazione mensile o trimestrale non conformi alla delibera CICR sono nulle. (3) Tasso superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996, TEGM trimestrale) — include anche commissioni di disponibilità (CMS), spese e oneri accessori nel calcolo del TAEG. (4) Recesso senza preavviso congruo — il recesso dell'accreditante senza preavviso (art. 1844 c.c.) può essere considerato abusivo e dare diritto all'accreditato al risarcimento del danno. (5) Mancanza della forma scritta nei contratti bancari con consumatori — nullità del contratto ex art. 117 TUB. (6) Omessa previsione delle condizioni di garanzia — se l'apertura di credito è garantita da pegno (art. 1845 c.c.), l'assenza di dettaglio sulla garanzia può rendere difficile l'escussione in caso di inadempimento. Settimo: mancata verifica dell'applicazione della CMS — la commissione di messa a disponibilità deve essere inclusa nel calcolo del TAEG (art. 121 TUB) e del tasso complessivo ai fini antiusura (L. 108/1996); la sua omissione dal calcolo è stata oggetto di numerose pronunce del Tribunale di Milano e dell'ABF, che hanno sanzionato le banche per usura occulta. Ottavo: confusione tra fido accordato e fido utilizzato — gli interessi si calcolano solo sulle somme effettivamente prelevate (art. 1843 c.c.), non sul massimale totale del fido; la CMS si calcola invece sul massimale non utilizzato come compenso per la disponibilità della somma.

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