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Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi

Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi

Codice Civile artt. 1813-1822 e art. 1815; L. 108/1996 antiusura; art. 1284 c.c. saggio legale

Intestazione

ai sensi degli artt. 1813-1822 e 1815 del Codice Civile (R.D. 262/1942)

Parti

PARTI CONTRAENTI

MUTUANTE (creditore):

Nome: [Mutuante Nome]

C.F.: [Mutuante Codice Fiscale]

Residenza: [Mutuante Indirizzo]

MUTUATARIO (debitore):

Nome: [Mutuatario Nome]

C.F.: [Mutuatario Codice Fiscale]

Residenza: [Mutuatario Indirizzo]

Le parti convengono e stipulano il seguente contratto di mutuo fruttifero.

Art. 1 — Mutuo e Consegna

Art. 1 — OGGETTO: MUTUO E CONSEGNA DEL DENARO

Il Mutuante concede in mutuo al Mutuatario la somma di € [Importo Mutuo Cifre] ([Importo Mutuo Lettere]), ai sensi dell'art. 1813 c.c.

La somma viene erogata in data [Data Erogazione] tramite [Modalita Erogazione] sul conto IBAN [Iban Mutuatario] intestato al Mutuatario. La consegna perfeziona il contratto reale di mutuo.

Art. 2 — Interessi Corrispettivi

Art. 2 — INTERESSI CORRISPETTIVI (art. 1815 c.c.)

Il presente mutuo è fruttifero. Il Mutuatario corrisponde al Mutuante interessi corrispettivi al tasso annuo nominale del [Tasso Interesse Annuo]% ([Tipo Interesse]), calcolati sul capitale residuo.

Il tasso pattuito rispetta il tasso soglia antiusura ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, calcolato sulla base del TEGM pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il TAEG complessivo risultasse superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, la clausola interessi è automaticamente ridotta al saggio legale ex art. 1284 c.c., senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.

Art. 3 — Piano di Rimborso

Art. 3 — PIANO DI RIMBORSO (art. 1817 c.c.)

Il Mutuatario rimborsa il capitale e gli interessi mediante [Numero Rate] rate di periodicità [Periodicita Rate], ciascuna di € [Importo Rata].

La prima rata scade il [Data Inizio Rimborso]; la scadenza finale è il [Data Scadenza Finale].

I pagamenti avvengono tramite bonifico sull'IBAN del Mutuante: [Iban Mutuante].

Art. 4 — Decadenza e Interessi Moratori

Art. 4 — DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E INTERESSI MORATORI

Il mancato pagamento di [Numero Rate Insolute Decadenza] rate determina la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.: il Mutuante può esigere immediatamente l'intero residuo.

Sulle somme scadute e non pagate decorrono interessi moratori al tasso annuo del [Tasso Mora Annuo]% ex artt. 1219 e 1224 c.c., dalla scadenza della rata.

Art. 5 — Foro Competente

Art. 5 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il [Foro Competente], salvo che il Mutuatario sia consumatore ex D.Lgs. 206/2005, nel qual caso è competente il foro della sua residenza (art. 33, co. 2, lett. u).

Firme

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Firma], [Data Firma]

Mutuante: [Mutuante Nome]

Firma: _________________________

Mutuatario: [Mutuatario Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., le parti approvano specificamente: Art. 4 (decadenza dal beneficio del termine e interessi moratori); Art. 5 (foro competente).

Mutuante: _________________________ Mutuatario: _________________________

Mutuante (creditore)

________________

Signature

Mutuatario (debitore)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi?

Il Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi in Italia è il contratto di prestito di denaro tra privati con espressa pattuizione di interessi corrispettivi a favore del mutuante. La materia è disciplinata dagli artt. 1813-1822 del Codice Civile, con l'art. 1815 sugli interessi e l'art. 1284 sul saggio legale; il tasso deve rispettare la soglia antiusura fissata in attuazione dell'art. 2 della L. 108/1996.

L'art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante; nel mutuo fruttifero le parti convengono espressamente la misura del tasso, che remunera il capitale prestato in proporzione al rischio e alla durata. Il secondo comma dell'art. 1815 c.c. prevede una sanzione severa: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. È quindi essenziale che il tasso pattuito resti entro la soglia antiusura, fissata trimestralmente sulla base dei tassi medi rilevati. In assenza di pattuizione scritta del tasso, il mutuo si presume fruttifero al saggio legale ex art. 1284 c.c.

Lo strumento è impiegato quando il mutuante intende percepire una remunerazione superiore al tasso legale: la pattuizione scritta del tasso convenuto è indispensabile per documentare la misura degli interessi e renderla esigibile, evitando che il mutuo sia riqualificato come infruttifero o limitato al saggio legale.

Il contratto deve identificare le parti, indicare l'importo e la prova della dazione, il tasso di interesse entro la soglia antiusura, la periodicità del pagamento degli interessi, il piano di rimborso del capitale e gli interessi moratori. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di mutuo infruttifero, mutuo con garanzia di pegno, mutuo ipotecario tra privati e prestito tra privati.

Quando serve Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi?

Il Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui una parte eroga denaro a un'altra con l'aspettativa di ricevere, oltre al capitale, una remunerazione sotto forma di interessi corrispettivi proporzionati al rischio e alla durata del prestito. La prima categoria di situazioni riguarda il prestito tra privati quando il mutuante intende percepire interessi superiori al tasso legale ex art. 1284 c.c.: senza un contratto scritto con il tasso convenuto, il mutuo si presume fruttifero al tasso legale vigente (art. 1815, co. 1, c.c.), che nella prassi è spesso inferiore al rendimento atteso; il contratto scritto è dunque indispensabile per documentare il tasso liberamente concordato. La seconda situazione frequente è il finanziamento familiare con remunerazione: un genitore o un nonno che presta una somma a un figlio o nipote per l'acquisto della prima casa, l'avvio di un'attività o l'iscrizione a un percorso formativo, con la previsione di interessi contenuti che riconoscono il valore del capitale impegnato senza trasformare il rapporto in una donazione fiscalmente problematica. La terza occorrenza riguarda il finanziamento soci alla società: i prestiti dei soci alla S.r.l. o alla S.p.A. sono disciplinati dall'art. 2467 c.c. (postergazione in caso di crisi) e dall'art. 2497-bis c.c. per i gruppi; la pattuizione esplicita del tasso di interesse fruttifero consente di qualificare la remunerazione come reddito di capitale del socio e non come distribuzione di utili. La quarta situazione riguarda i prestiti tra soci di imprese collettive (SNC, SAS, cooperative) per esigenze di liquidità temporanea. La quinta occorrenza è il prestito tra professionisti colleghi o tra una società e un partner commerciale per esigenze di liquidità a breve. In tutti questi casi, il contratto scritto di mutuo fruttifero è fondamentale per: documentare il tasso concordato ed evitare controversie sulla misura degli interessi; disporre della prova scritta del credito per il decreto ingiuntivo ex artt. 633-634 c.p.c.; poter accedere al recupero coattivo del credito in tempi brevi in caso di inadempimento del mutuatario.

Cosa includere nel tuo Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi

Il Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi in Italia deve contenere elementi essenziali, precisi e completi per essere valido, opponibile ai terzi e utilizzabile per il recupero coattivo del credito tramite decreto ingiuntivo. Sul portale forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato e completo di Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi, che include tutte le clausole di seguito descritte. Identificazione completa delle parti: per le persone fisiche — mutuante e mutuatario — nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (16 caratteri), residenza anagrafica completa con via, numero civico, CAP, Comune e provincia; per le persone giuridiche, denominazione sociale, forma giuridica, partita IVA, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, generalità e poteri del legale rappresentante. Oggetto del mutuo: la somma mutuata espressa in cifre (€ 10.000,00) e in lettere (diecimila/00 euro); modalità di erogazione (bonifico bancario obbligatorio per importi superiori a €5.000 ex D.Lgs. 231/2007); data di erogazione; IBAN del conto di accredito del mutuatario. Tasso di interesse: tasso annuo nominale (TAN) espresso in percentuale; tipo di tasso (fisso per tutta la durata, o variabile con indicazione del parametro di riferimento, es. Euribor 3M + spread); TAEG comprensivo di tutti gli oneri accessori; indicazione del TEGM di riferimento del trimestre di stipula (fonte: sito MEF o Banca d'Italia); clausola espressa di rispetto del tasso soglia antiusura L. 108/1996, con adeguamento automatico al tasso legale ex art. 1284 c.c. se il TAEG risultasse superiore al tasso soglia. Piano di ammortamento: numero totale di rate, importo di ciascuna rata (distinzione quota capitale e quota interessi), periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale), data della prima rata, data della rata finale; IBAN del mutuante per i versamenti; facoltà del mutuatario di effettuare versamenti aggiuntivi in conto capitale. Interessi moratori: tasso moratorio pattuito ex art. 1224 c.c. (con verifica che non superi il tasso soglia L. 108/1996, Cass. SU 18 settembre 2020, n. 19597); costituzione in mora automatica alla scadenza di ogni rata (mora ex re, art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.). Clausola di inadempimento: decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. al verificarsi di una o più rate insolute (specificare il numero); clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; interessi moratori sull'intero residuo dal momento della decadenza. Estinzione anticipata: condizioni e penale eventuale (con verifica del rispetto del limite ex art. 125-sexies TUB se il mutuatario è consumatore). Data certa ex art. 2704 c.c.: ottenibile con registrazione all'Agenzia delle Entrate (imposta fissa €200, D.P.R. 131/1986, Tariffa Parte II), PEC con marca temporale, o autentica notarile; essenziale per l'opponibilità ai terzi creditori del mutuatario in caso di concorso (D.Lgs. 14/2019 — CCII). Foro competente: Tribunale o Giudice di Pace territorialmente competente ex art. 20 c.p.c.; foro del consumatore inderogabile se applicabile (art. 33, co. 2, lett. u, D.Lgs. 206/2005 — Codice del Consumo). Clausola fiscale: indicazione delle imposte a carico di ciascuna parte (bollo D.P.R. 642/1972, eventuale registro D.P.R. 131/1986, IRPEF sugli interessi ex art. 44 TUIR). Firma: entrambe le parti firmano ogni pagina; doppia sottoscrizione specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. per le clausole potenzialmente onerose (decadenza, clausola risolutiva, penali).

Come compilare il tuo Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi

Per compilare il Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi in Italia è necessario seguire una sequenza logica e documentata di passi operativi, dalla verifica del tasso soglia alla conservazione post-firma. Passo 1 — Verifica preliminare del tasso soglia antiusura: prima di concordare il tasso di interesse, consultare il sito del MEF (www.mef.gov.it, sezione 'Tassi usura') o di Banca d'Italia per ottenere il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) del trimestre corrente e il corrispondente tasso soglia per la categoria 'altri finanziamenti'; annotare questi valori e inserirli nel contratto come riferimento per la clausola antiusura; assicurarsi che il TAEG complessivo (TAN + commissioni + spese accessorie) non superi il tasso soglia. Passo 2 — Raccolta dei dati delle parti: per mutuante e mutuatario raccogliere codice fiscale (da tesserino sanitario o sito Agenzia delle Entrate), documento d'identità valido in corso di validità, IBAN bancario aggiornato; per le persone giuridiche aggiungere visura camerale aggiornata, delibera dell'organo competente (CDA o assemblea) che autorizza l'operazione e conferisce poteri al firmatario. Passo 3 — Sezione parti: compilare con i dati completi di mutuante e mutuatario (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica); per le società indicare denominazione, partita IVA, sede legale, numero REA e generalità del legale rappresentante. Passo 4 — Sezione importo e modalità di erogazione: indicare la somma in cifre e in lettere; specificare che l'erogazione avverrà tramite bonifico bancario (obbligatorio per importi superiori a €5.000 ex D.Lgs. 231/2007); indicare la data prevista di erogazione e l'IBAN del conto di accredito; conservare la contabile del bonifico come prova della dazione ex art. 1813 c.c. Passo 5 — Sezione tasso di interesse: indicare il TAN (es. 3,50% annuo fisso); il tipo di tasso; il TAEG stimato; inserire la clausola di rispetto del tasso soglia con adeguamento automatico al tasso legale ex art. 1284 c.c. se il TAEG superasse il limite; inserire il tasso moratorio ex art. 1224 c.c. (con verifica del rispetto della soglia antiusura anche per la mora, Cass. SU 19597/2020). Passo 6 — Piano di rimborso: specificare numero di rate, importo di ciascuna, periodicità, data della prima rata e data della rata finale; allegare facoltativamente il piano di ammortamento dettagliato (quota capitale + quota interessi per ogni rata); indicare l'IBAN del mutuante per i versamenti. Passo 7 — Clausole di tutela: scegliere la clausola di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) specificando dopo quante rate insolute si attiva; e/o la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.); inserire le condizioni di estinzione anticipata con eventuali penali. Passo 8 — Firma e adempimenti post-firma: entrambe le parti firmano ogni pagina con doppia sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c. per le clausole onerose; apporre la marca da bollo (€16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972); per la data certa optare per la registrazione all'Agenzia delle Entrate (€200 imposta fissa, D.P.R. 131/1986) o PEC con marca temporale; conservare contratto originale, bonifici di erogazione e ricevute dei pagamenti per almeno 10 anni dalla scadenza.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi

Nella redazione del Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi in Italia si riscontrano errori ricorrenti che possono pregiudicare la validità della pattuizione degli interessi, l'esigibilità del credito o creare responsabilità penali per il mutuante. Errore 1 — Tasso usurario non verificato: la pattuizione di un tasso corrispettivo o moratorio che supera il tasso soglia antiusura pubblicato dal MEF (L. 108/1996) comporta la nullità dell'intera clausola interessi (non solo la parte eccedente), la restituzione di tutti gli interessi percepiti (art. 1815, co. 2, c.c.) e la possibile responsabilità penale ex art. 644 c.p.; molti mutuanti non calcolano il TAEG includendo le commissioni e le spese accessorie, sottovalutando il rischio di superamento della soglia. Errore 2 — Inclusione degli interessi moratori nel TAEG non verificata: la Cassazione (Cass. SU 19597/2020) ha confermato che gli interessi moratori rientrano nel calcolo del TAEG ai fini antiusura; un tasso moratorio elevato può rendere usurario un mutuo con tasso corrispettivo apparentemente nella norma. Errore 3 — Mancanza di prova della dazione: il mutuo è contratto reale (art. 1813 c.c.) e senza il bonifico bancario o altra prova documentale della consegna effettiva della somma, il contratto non è giuridicamente perfezionato; il mutuante non può agire in giudizio per il rimborso né richiedere il decreto ingiuntivo in mancanza di prova della dazione. Errore 4 — Omissione della data certa: senza data certa ex art. 2704 c.c., il contratto è inopponibile ai terzi creditori del mutuatario in caso di concorso (liquidazione giudiziale, concordato preventivo ex D.Lgs. 14/2019 — CCII), con rischio di perdere il credito nei confronti degli altri creditori del mutuatario insolvente. Errore 5 — Clausole di anatocismo vietate: inserire nel contratto la capitalizzazione automatica degli interessi scaduti (interessi sugli interessi) senza rispettare i presupposti dell'art. 1283 c.c. (accordo successivo alla scadenza, interessi dovuti da almeno sei mesi) configura anatocismo vietato, con nullità della clausola. Errore 6 — Nessuna clausola di decadenza dal beneficio del termine: senza art. 1186 c.c., al mancato pagamento di una rata il mutuante deve attendere la scadenza di ogni singola rata futura per agire separatamente, non potendo esigere anticipatamente l'intero residuo; questo rende il recupero del credito molto più lento e costoso. Errore 7 — Erogazione in contante oltre €5.000: viola il D.Lgs. 231/2007 e priva il mutuante della prova documentale della dazione; l'utilizzo del bonifico bancario è sempre obbligatorio per importi superiori alla soglia. Errore 8 — Non dichiarare gli interessi percepiti all'Agenzia delle Entrate: gli interessi da mutuo fruttifero sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR e devono essere dichiarati nel modello Redditi PF; l'omissione può dar luogo ad accertamento fiscale con sanzioni. Errore 9 — Non aggiornare il tasso quando il mutuo è a tasso variabile: se il contratto prevede un tasso variabile indicizzato (es. Euribor + spread), è necessario documentare le variazioni periodiche del tasso e aggiornare il piano di ammortamento; l'omissione può dar luogo a contestazioni sul calcolo degli interessi dovuti. Errore 10 — Dimenticare la clausola di rinvio al D.Lgs. 28/2010 per la mediazione obbligatoria: in caso di controversia sul contratto di mutuo tra privati, la mediazione civile è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 per i crediti derivanti da contratti bancari e finanziari; includere la clausola nel contratto orienta le parti verso la risoluzione stragiudiziale, potenzialmente più rapida ed economica del processo ordinario.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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