Contratto di Finanziamento Soci alla Società
art. 1813 c.c. (mutuo); art. 2467 c.c. (postergazione S.r.l.); artt. 26 D.P.R. 600/1973 (ritenuta interessi)
Intestazione
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOCI ALLA SOCIETÀ
ai sensi dell'art. 1813 c.c. (mutuo) e dell'art. 2467 c.c. (postergazione S.r.l.) — Codice Civile R.D. 262/1942
Le Parti
PARTI
Socio Finanziatore (Mutuante):
[Socio Nome] — C.F./P.IVA: [Socio Codice Fiscale] — Indirizzo: [Socio Indirizzo]
Quota di partecipazione nella società: [Socio Quota Percentuale]%
Società Mutuataria:
[Societa Nome] — P.IVA: [Societa Partita Iva] — REA: [Societa Registro Imprese]
Sede legale: [Societa Sede Legale]
Rappresentata da: [Societa Amministratore]
Art. 1 — Oggetto del Finanziamento
Art. 1 — OGGETTO E DAZIONE (art. 1813 c.c.)
Il socio finanziatore [Socio Nome] eroga alla società [Societa Nome] la somma di Euro [Importo Finanziamento Cifre] ([Importo Finanziamento Lettere]) a titolo di finanziamento soci, con accredito sull'IBAN [Iban Societa Finanziamento] in data [Data Erogazione Finanziamento] (prova della dazione ex art. 1813 c.c.).
Il presente finanziamento è fruttifero di interessi: [Finanziamento Oneroso].
Tasso di interesse annuo (se fruttifero): [Tasso Interesse Finanziamento]% — nel rispetto del tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108. Gli interessi corrisposti al socio persona fisica sono soggetti a ritenuta d'acconto del 26% ex art. 26 D.P.R. 600/1973, operata dalla società.
Art. 2 — Rimborso e Postergazione
Art. 2 — RIMBORSO E POSTERGAZIONE (art. 2467 c.c.)
Il rimborso avviene con modalità [Pian Rimborso Finanziamento], entro il [Data Scadenza Finanziamento], con accredito sull'IBAN del socio: [Iban Socio Rimborso].
Postergazione ex art. 2467 c.c.: [Postergazione2467]. Le parti danno atto che il rimborso del presente finanziamento è subordinato alla soddisfazione di tutti i creditori sociali ove la situazione finanziaria della società, al momento dell'erogazione o del rimborso, presentasse i presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c. (eccessivo indebitamento o situazione che avrebbe richiesto un conferimento). Il socio che riceva il rimborso nell'anno precedente alla liquidazione giudiziale della società è tenuto alla restituzione (art. 2467, c. 2, c.c.).
Art. 3 — Foro Competente e Firme
Art. 3 — FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Finanziamento].
[Luogo Firma Finanziamento]
Socio finanziatore: [Socio Nome]
Firma: _________________________
Per la società [Societa Nome], il/la rappresentante legale: [Societa Amministratore]
Firma: _________________________
Socio finanziatore (mutuante)
________________
Signature
Rappresentante legale della società (mutuataria)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Finanziamento Soci alla Società?
Il Contratto di Finanziamento Soci alla Società in Italia è il contratto con cui uno o più soci erogano alla propria società un prestito, fruttifero o infruttifero, per dotarla di liquidità senza ricorrere a un aumento di capitale. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile sul mutuo, e si coordina con l'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l. e con l'art. 2497-quinquies c.c. per i gruppi.
L'art. 2467 c.c. detta una disciplina di particolare rilievo: il rimborso dei finanziamenti dei soci alla S.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. La norma mira a contrastare la sottocapitalizzazione nominale. Trattandosi di mutuo (art. 1813 c.c.), contratto reale, il finanziamento si perfeziona con la consegna della somma, da documentare con bonifico tracciabile.
Lo strumento è impiegato quando la società ha bisogno di liquidità immediata e i soci preferiscono erogare un prestito — restando creditori, sia pur postergati — anziché procedere a un aumento di capitale, con la relativa rigidità. È frequente nelle start-up, nelle PMI e nelle fasi di temporanea crisi di liquidità.
Il contratto deve identificare il socio finanziatore e la società, indicare l'importo, la prova della dazione (IBAN, bonifico), l'eventuale tasso di interesse nel rispetto delle norme fiscali e antiusura, il piano di rimborso e la consapevolezza del regime di postergazione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, apertura di credito, mutuo con fideiussore e pagherò cambiario.
Quando serve Contratto di Finanziamento Soci alla Società?
Il contratto di finanziamento soci in Italia è necessario nelle seguenti situazioni. Primo: la S.r.l. o S.p.A. ha bisogno di liquidità immediata per far fronte a obbligazioni o investimenti e i soci preferiscono erogare un prestito — restando creditori — piuttosto che procedere a un aumento di capitale formale (con atto notarile, modificazione dello statuto e iscrizione nel Registro Imprese). Secondo: start-up e PMI nelle prime fasi di vita, dove i soci fondatori 'finanziano' la società in attesa che generi ricavi sufficienti, preferendo la flessibilità del prestito rispetto alla rigidità del capitale sociale. Terzo: situazioni di temporanea crisi di liquidità — la società deve onorare scadenze fiscali (INPS, Agenzia delle Entrate) o commerciali urgenti e i soci intervengono con versamenti a titolo di finanziamento. Quarto: operazioni di leveraged buyout (LBO) e acquisizioni societarie, dove la target è finanziata dai propri soci/acquirenti attraverso un mix di equity e finanziamento soci. Quinto: pianificazione fiscale — il finanziamento fruttifero consente al socio di percepire interessi (redditi di capitale tassati al 26% di ritenuta d'acconto ex art. 26 D.P.R. 600/1973) in luogo di dividendi, con possibile vantaggio fiscale. La distinzione tra finanziamento infruttifero e fruttifero è rilevante: l'art. 1815 c.c. presume l'onerosità del mutuo; per escludere gli interessi occorre un'espressa clausola di gratuità. La documentazione scritta del finanziamento soci è essenziale per evitare che l'Agenzia delle Entrate riqualifichi la somma come conferimento di capitale non dichiarato. Sesto: riorganizzazione patrimoniale di gruppo — la capogruppo (holding) eroga finanziamenti alle controllate per ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo, coordinandosi con il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione ex art. 2381 c.c. Settimo: accesso ai fondi europei e nazionali — alcune agevolazioni finanziarie (es. Simest per l'internazionalizzazione, Invitalia per le startup, fondi PNRR) richiedono un co-investimento dei soci privati: il finanziamento soci documentato con bonifico tracciabile e contratto scritto conta come capitale di rischio verificabile a certe condizioni. L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 213/2021, ha chiarito che i finanziamenti soci infruttiferi tra soggetti residenti in Italia non sono soggetti a rettifica ex art. 9 TUIR (transfer pricing), applicabile solo alle operazioni con soggetti esteri.
Cosa includere nel tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società
Il contratto di finanziamento soci alla società in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: identificazione del socio finanziatore con nome/ragione sociale, codice fiscale e quota di partecipazione nella società (percentuale e numero di quote/azioni). Secondo: identificazione della società mutuataria con ragione sociale, partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio, capitale sociale e sede legale. Terzo: l'importo del finanziamento in cifre e in lettere in euro. Quarto: la prova della dazione — il contratto di mutuo è reale (art. 1813 c.c.) e si perfeziona con la consegna: indicare data, modalità e IBAN del bonifico tracciabile, condizione necessaria per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Quinto: la clausola sull'onerosità o gratuità: se fruttifero, il tasso di interesse annuo (entro la soglia antiusura L. 108/1996; se inferiore al tasso di mercato tra parti non correlate, possibili implicazioni di transfer pricing ex art. 9 TUIR); se infruttifero, espressa clausola di esclusione degli interessi. Sesto: la postergazione ex art. 2467 c.c. — obbligo di indicare se il finanziamento è soggetto alla postergazione e le condizioni (eccessivo indebitamento della società o carenza di capitale). Settimo: il piano di rimborso: unica soluzione o rate, con date, importi e IBAN del socio finanziatore. Ottavo: il regime fiscale della ritenuta d'acconto sugli interessi (26% ex art. 26 D.P.R. 600/1973 per il socio persona fisica). Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole nel rispetto degli artt. 1813, 2467 c.c. e della normativa fiscale. La contabilizzazione del finanziamento soci nel bilancio della società segue i principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità): i finanziamenti soci sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 "debiti verso soci per finanziamenti" (OIC 19 sui debiti). Se il finanziamento è postergato ex art. 2467 c.c., occorre darne informativa in nota integrativa. Il revisore contabile o il collegio sindacale deve valutare se l'esistenza di finanziamenti soci postergati incida sulla continuità aziendale (going concern) come richiesto dall'OIC 11 e dall'ISA Italia 570. La distinzione contabile tra finanziamento (debito) e versamento in conto capitale (patrimonio netto) è rilevante per il calcolo degli indici patrimoniali e per la verifica del rispetto dei covenants bancari imposti dagli istituti di credito della società.
Come compilare il tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società
Per compilare correttamente un contratto di finanziamento soci in Italia procedere come segue. Primo: inserire i dati del socio finanziatore (nome/ragione sociale, codice fiscale, percentuale di partecipazione e numero di quote/azioni nella società). Secondo: inserire i dati della società mutuataria (ragione sociale, partita IVA, numero iscrizione Camera di Commercio, sede legale, codice ATECO). Terzo: indicare l'importo del finanziamento in cifre e in lettere. Quarto: documentare la dazione — data e numero del bonifico bancario tramite cui la somma è stata versata sul conto corrente della società; conservare la contabile bancaria come prova documentale per l'Agenzia delle Entrate. Quinto: scegliere se il finanziamento è fruttifero (specificare tasso) o infruttifero (inserire clausola espressa di gratuità per evitare la presunzione di onerosità ex art. 1815 c.c.). Sesto: valutare la postergazione ex art. 2467 c.c. — il commercialista o il consulente fiscale della società dovrebbe analizzare la situazione patrimoniale per determinare se la postergazione è applicabile. Settimo: indicare il piano di rimborso con date, importi e IBAN del socio. Ottavo: per i finanziamenti fruttiferi, indicare il regime della ritenuta d'acconto del 26% che la società applicherà agli interessi pagati (art. 26 D.P.R. 600/1973). Nono: il contratto viene sottoscritto dal socio e dall'amministratore della società con data e luogo. Si raccomanda di registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate (imposta di registro in misura fissa) per ottenere data certa (art. 2704 c.c.). Decimo: allegare al contratto copia della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico della società che autorizza il finanziamento, specificando importo, durata, tasso e clausola di postergazione. Undicesimo: per i finanziamenti fruttiferi, predisporre un piano degli interessi da allegare al contratto, con indicazione delle date di pagamento e delle modalità di calcolo, affinché la società possa applicare correttamente la ritenuta d'acconto del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973) e versarla tramite Modello F24 con codice tributo 1030 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Dodicesimo: registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate con imposta di registro in misura fissa (€ 200) per ottenere data certa (art. 2704 c.c.) e opponibilità ai terzi, inclusi i creditori della società in caso di apertura di procedure concorsuali.
Requisiti legali per Contratto di Finanziamento Soci alla Società
Il contratto di finanziamento soci in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali imprescindibili. Contratto reale: il mutuo ex art. 1813 c.c. si perfeziona con la consegna (dazione) della somma, non con il solo accordo scritto. La prova del bonifico bancario è indispensabile. Postergazione ex art. 2467 c.c.: per le S.r.l., se il finanziamento è erogato in una situazione di eccessivo indebitamento o di carenza di capitale, il rimborso è postergato ai creditori chirografari; il socio che riceve il rimborso nell'anno precedente alla liquidazione giudiziale (fallimento) deve restituire la somma ex art. 2467, c. 2, c.c. Il Tribunale di Milano ha applicato restrittivamente la postergazione anche a finanziamenti formalmente documentati. Ritenuta d'acconto: gli interessi corrisposti dalla società al socio persona fisica scontano la ritenuta del 26% ex art. 26 D.P.R. 600/1973, applicata dalla società alla fonte; gli interessi netti sono redditi di capitale del socio (art. 44 TUIR). Transfer pricing interno: se il tasso di interesse è inferiore al tasso di mercato tra parti indipendenti, l'Agenzia delle Entrate può contestare la congruità ex art. 9 TUIR (valore normale) nel caso di operazioni tra società controllate / collegate. Imposta di bollo / registro: la scrittura privata sconta bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972); registrazione in misura fissa (€ 200) in caso d'uso o volontariamente per data certa. Il CCII (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l'obbligo per gli organi di gestione delle S.r.l. e S.p.A. di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente gli indicatori di crisi (art. 3 CCII): tra questi, l'eccessivo indebitamento verso i soci rispetto al patrimonio netto è un indicatore rilevante. Il mancato rispetto di questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità verso i creditori sociali (art. 378 CCII). La Composizione Negoziata della Crisi (artt. 12 ss. CCII, introdotta dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021) prevede che nell'ambito della trattativa con i creditori l'esperto possa chiedere la sospensione del rimborso dei finanziamenti soci, con effetti protettivi sul patrimonio sociale durante le trattative. Il finanziamento soci fruttifero è deducibile per la società entro i limiti del 30% del ROL (art. 96 TUIR).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società
Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di finanziamento soci in Italia includono: (1) Mancanza di prova della dazione — senza bonifico tracciabile (art. 1813 c.c., contratto reale) il finanziamento non è dimostrato; l'Agenzia delle Entrate può riqualificarlo come 'versamento soci in conto capitale' non restituibile. (2) Omessa clausola di postergazione ex art. 2467 c.c. — il finanziamento non conforme alla postergazione legale, rimborsato poco prima della crisi aziendale, è revocabile in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). (3) Mancata ritenuta d'acconto sugli interessi — la società che paga interessi al socio persona fisica senza applicare la ritenuta del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973) commette violazione tributaria con sanzioni e interessi. (4) Tasso di interesse non documentato rispetto al valore di mercato — in presenza di rapporti tra società collegate, l'Agenzia delle Entrate può contestare il tasso come non congruo (art. 9 TUIR, valore normale). (5) Confusione tra finanziamento soci e versamento in conto capitale — il versamento in conto capitale non crea un credito del socio verso la società (è irrestituibile); il finanziamento sì. La mancata distinzione in sede contabile genera contestazioni nell'atto di bilancio e nelle assemblee dei soci. (6) Mancata registrazione del contratto — assenza di data certa (art. 2704 c.c.) e impossibilità di opponibilità ai terzi e in sede concorsuale. Settimo: mancata delibera autorizzativa dell'organo di gestione — per le S.r.l. con più amministratori o con Consiglio di Amministrazione, il finanziamento da parte di un socio che sia anche amministratore richiede la delibera assembleare o del CdA con astensione del socio-amministratore interessato ex art. 2475-ter c.c. (conflitto di interessi degli amministratori). Ottavo: omessa disclosure nel bilancio — la mancata indicazione del finanziamento soci in nota integrativa o l'errata classificazione come versamento in conto capitale può configurare false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) se rende il bilancio non veritiero; il revisore contabile segnala la difformità nella relazione ex art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci
"Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci.
@misc{formslegal-contratto-di-finanziamento-soci,
author = {{Forms Legal}},
title = {Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La postergazione ex art. 2467 c.c. si applica al finanziamento soci di una S.r.l. (e analogamente alla S.p.A. nei rapporti di direzione e coordinamento ex art. 2497-quinquies c.c.) quando il finanziamento è stato erogato in un momento in cui la situazione finanziaria della società avrebbe reso più opportuno un conferimento di capitale piuttosto che un prestito. La norma individua due indici: (a) eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio netto; (b) situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale. In presenza di queste condizioni, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto ai creditori chirografari. La Corte di Cassazione, con sentenza 7 luglio 2015, n. 14056, ha chiarito che la postergazione si applica anche ai finanziamenti fruttiferi regolarmente documentati, se le condizioni di crisi erano presenti al momento dell'erogazione. Il commercialista della società deve analizzare il bilancio (indici di indebitamento, patrimonio netto negativo, test di solvibilità) prima dell'erogazione. Per evitare la postergazione, il socio può effettuare un aumento di capitale formale anziché un finanziamento.
Sì, gli interessi corrisposti dalla società al socio persona fisica in relazione a un finanziamento fruttifero costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La società è obbligata ad applicare una ritenuta d'acconto del 26% sull'ammontare degli interessi al momento del loro pagamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta è operata a titolo d'acconto per i soci residenti (che includeranno il reddito nella propria dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF) e a titolo d'imposta per i soci non residenti (se privi di stabile organizzazione in Italia), salvo convenzioni contro le doppie imposizioni. La società versa la ritenuta tramite Modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con il codice tributo 1030. Per i soci che sono persone giuridiche (es. holding S.r.l.), gli interessi ricevuti concorrono al reddito d'impresa ai sensi degli artt. 85 e 88 TUIR, senza ritenuta alla fonte.
Il finanziamento soci infruttifero (senza interessi) è legalmente valido: il Codice Civile consente il mutuo a titolo gratuito purchè le parti abbiano espressamente escluso gli interessi con apposita clausola scritta (art. 1815, c. 1, c.c. — la gratuità si presume solo se pattuita). La mancanza della clausola di gratuità comporta la presunzione di onerosità e la debenza degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. Dal punto di vista fiscale, il finanziamento infruttifero tra società e socio può generare contestazioni: (a) L'Agenzia delle Entrate può contestare, nelle operazioni tra società correlate (art. 9 TUIR), la mancanza di interessi come assenza di 'valore normale' — applicabile nelle operazioni di transfer pricing tra soggetti non residenti o tra società controllate in Italia. (b) In alcuni casi, il finanziamento infruttifero può essere riqualificato come 'versamento soci in conto capitale' — irrestituibile — con conseguenze sulla tassazione. Per minimizzare il rischio, è consigliabile documentare l'accordo in forma scritta, indicare esplicitamente la gratuità e conservare la contabile del bonifico.
Il rimborso del finanziamento soci avviene secondo il piano concordato nel contratto (unica soluzione o rate). Tuttavia, la capacità della società di rimborsare è soggetta a limitazioni legali. Per le S.r.l.: il rimborso non può avvenire in presenza di un patrimonio netto negativo o insufficiente a coprire il capitale sociale minimo (€ 1 ex riforma 2023 per S.r.l. a capitale ridotto, ma con accantonamento del 20% degli utili fino a € 10.000 ex art. 2463 c.c.), pena la responsabilità degli amministratori. La postergazione ex art. 2467 c.c.: se il finanziamento è stato erogato in condizioni di crisi, il rimborso è postergato ai creditori chirografari; il rimborso nell'anno precedente la liquidazione giudiziale è revocato ex art. 2467, c. 2, c.c. L'assemblea dei soci può deliberare il rimborso anticipato del finanziamento se il contratto lo prevede; in assenza di clausola di rimborso anticipato, si applica la disciplina del mutuo (art. 1816 c.c.: il mutuatario può restituire anticipatamente salvo che le parti abbiano pattuito interessi fissi a carico esclusivo del mutuante). Il rimborso è documentato con quietanza liberatoria (art. 1199 c.c.) e registrazione nell'atto di bilancio della società.
La distinzione tra finanziamento soci (prestito con obbligo di restituzione) e versamento soci in conto capitale (apporto senza obbligo di restituzione) è fondamentale sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Il finanziamento soci (art. 1813 c.c.) crea un credito del socio verso la società, iscritto nel passivo del bilancio come debito verso i soci (voce D.3 del passivo nello schema ex art. 2424 c.c.). Il versamento in conto capitale (conto 'versamenti soci in conto capitale' o 'riserva da apporti') è invece un apporto di patrimonio netto senza corrispettivo, iscritto nel patrimonio netto del bilancio (voce A.VII) e non restituibile al socio senza delibera di riduzione del capitale o di distribuzione di riserve. Dal punto di vista fiscale, il versamento in conto capitale non crea crediti tributari in capo alla società (non è reddito d'impresa); gli interessi pagati su un finanziamento, invece, sono deducibili per la società nei limiti del 30% del ROL (art. 96 TUIR) e tassabili in capo al socio. La Corte di Cassazione, con sentenza 23 marzo 2018, n. 7275, ha affermato che la qualificazione dipende dalla volontà delle parti emergente dalla documentazione contrattuale e contabile.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Mutuo tra Privati
Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Contratto di Apertura di Credito
Contratto di apertura di credito disciplinato dall'art. 1842 del Codice Civile (R.D. 262/1942) con cui il finanziatore (banca o privato) mette a disposizione del beneficiario una somma utilizzabile entro un massimale (fido) per un periodo determinato. Strumento fondamentale per la gestione della liquidità aziendale e personale.
Contratto di Mutuo con Fideiussore
Contratto di mutuo tra privati garantito da fideiussione personale di un terzo, conforme agli artt. 1813–1822 c.c. (mutuo) e artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione). Prevede l'importo massimo garantito obbligatorio ex art. 1938 c.c. e la disciplina del regresso del fideiussore (artt. 1949–1950 c.c.).
Pagherò Cambiario (Cambiale)
Pagherò cambiario (cambiale propria) conforme agli artt. 100–104 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria). Titolo di credito formale, astratto ed esecutivo che incorpora la promessa incondizionata del debitore di pagare una somma determinata alla scadenza. Obbligatorio il bollo cambiario nella misura del 12‰ del valore nominale.