Skip to main content

Contratto di Finanziamento Soci alla Società

Contratto di Finanziamento Soci alla Società

art. 1813 c.c. (mutuo); art. 2467 c.c. (postergazione S.r.l.); artt. 26 D.P.R. 600/1973 (ritenuta interessi)

Intestazione

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOCI ALLA SOCIETÀ

ai sensi dell'art. 1813 c.c. (mutuo) e dell'art. 2467 c.c. (postergazione S.r.l.) — Codice Civile R.D. 262/1942

Le Parti

PARTI

Socio Finanziatore (Mutuante):

[Socio Nome] — C.F./P.IVA: [Socio Codice Fiscale] — Indirizzo: [Socio Indirizzo]

Quota di partecipazione nella società: [Socio Quota Percentuale]%

Società Mutuataria:

[Societa Nome] — P.IVA: [Societa Partita Iva] — REA: [Societa Registro Imprese]

Sede legale: [Societa Sede Legale]

Rappresentata da: [Societa Amministratore]

Art. 1 — Oggetto del Finanziamento

Art. 1 — OGGETTO E DAZIONE (art. 1813 c.c.)

Il socio finanziatore [Socio Nome] eroga alla società [Societa Nome] la somma di Euro [Importo Finanziamento Cifre] ([Importo Finanziamento Lettere]) a titolo di finanziamento soci, con accredito sull'IBAN [Iban Societa Finanziamento] in data [Data Erogazione Finanziamento] (prova della dazione ex art. 1813 c.c.).

Il presente finanziamento è fruttifero di interessi: [Finanziamento Oneroso].

Tasso di interesse annuo (se fruttifero): [Tasso Interesse Finanziamento]% — nel rispetto del tasso-soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108. Gli interessi corrisposti al socio persona fisica sono soggetti a ritenuta d'acconto del 26% ex art. 26 D.P.R. 600/1973, operata dalla società.

Art. 2 — Rimborso e Postergazione

Art. 2 — RIMBORSO E POSTERGAZIONE (art. 2467 c.c.)

Il rimborso avviene con modalità [Pian Rimborso Finanziamento], entro il [Data Scadenza Finanziamento], con accredito sull'IBAN del socio: [Iban Socio Rimborso].

Postergazione ex art. 2467 c.c.: [Postergazione2467]. Le parti danno atto che il rimborso del presente finanziamento è subordinato alla soddisfazione di tutti i creditori sociali ove la situazione finanziaria della società, al momento dell'erogazione o del rimborso, presentasse i presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c. (eccessivo indebitamento o situazione che avrebbe richiesto un conferimento). Il socio che riceva il rimborso nell'anno precedente alla liquidazione giudiziale della società è tenuto alla restituzione (art. 2467, c. 2, c.c.).

Art. 3 — Foro Competente e Firme

Art. 3 — FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente: [Foro Competente Finanziamento].

[Luogo Firma Finanziamento]

Socio finanziatore: [Socio Nome]

Firma: _________________________

Per la società [Societa Nome], il/la rappresentante legale: [Societa Amministratore]

Firma: _________________________

Socio finanziatore (mutuante)

________________

Signature

Rappresentante legale della società (mutuataria)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Finanziamento Soci alla Società?

Il Contratto di Finanziamento Soci alla Società in Italia è il contratto con cui uno o più soci erogano alla propria società un prestito, fruttifero o infruttifero, per dotarla di liquidità senza ricorrere a un aumento di capitale. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile sul mutuo, e si coordina con l'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l. e con l'art. 2497-quinquies c.c. per i gruppi.

L'art. 2467 c.c. detta una disciplina di particolare rilievo: il rimborso dei finanziamenti dei soci alla S.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. La norma mira a contrastare la sottocapitalizzazione nominale. Trattandosi di mutuo (art. 1813 c.c.), contratto reale, il finanziamento si perfeziona con la consegna della somma, da documentare con bonifico tracciabile.

Lo strumento è impiegato quando la società ha bisogno di liquidità immediata e i soci preferiscono erogare un prestito — restando creditori, sia pur postergati — anziché procedere a un aumento di capitale, con la relativa rigidità. È frequente nelle start-up, nelle PMI e nelle fasi di temporanea crisi di liquidità.

Il contratto deve identificare il socio finanziatore e la società, indicare l'importo, la prova della dazione (IBAN, bonifico), l'eventuale tasso di interesse nel rispetto delle norme fiscali e antiusura, il piano di rimborso e la consapevolezza del regime di postergazione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, apertura di credito, mutuo con fideiussore e pagherò cambiario.

Quando serve Contratto di Finanziamento Soci alla Società?

Il contratto di finanziamento soci in Italia è necessario nelle seguenti situazioni. Primo: la S.r.l. o S.p.A. ha bisogno di liquidità immediata per far fronte a obbligazioni o investimenti e i soci preferiscono erogare un prestito — restando creditori — piuttosto che procedere a un aumento di capitale formale (con atto notarile, modificazione dello statuto e iscrizione nel Registro Imprese). Secondo: start-up e PMI nelle prime fasi di vita, dove i soci fondatori 'finanziano' la società in attesa che generi ricavi sufficienti, preferendo la flessibilità del prestito rispetto alla rigidità del capitale sociale. Terzo: situazioni di temporanea crisi di liquidità — la società deve onorare scadenze fiscali (INPS, Agenzia delle Entrate) o commerciali urgenti e i soci intervengono con versamenti a titolo di finanziamento. Quarto: operazioni di leveraged buyout (LBO) e acquisizioni societarie, dove la target è finanziata dai propri soci/acquirenti attraverso un mix di equity e finanziamento soci. Quinto: pianificazione fiscale — il finanziamento fruttifero consente al socio di percepire interessi (redditi di capitale tassati al 26% di ritenuta d'acconto ex art. 26 D.P.R. 600/1973) in luogo di dividendi, con possibile vantaggio fiscale. La distinzione tra finanziamento infruttifero e fruttifero è rilevante: l'art. 1815 c.c. presume l'onerosità del mutuo; per escludere gli interessi occorre un'espressa clausola di gratuità. La documentazione scritta del finanziamento soci è essenziale per evitare che l'Agenzia delle Entrate riqualifichi la somma come conferimento di capitale non dichiarato. Sesto: riorganizzazione patrimoniale di gruppo — la capogruppo (holding) eroga finanziamenti alle controllate per ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo, coordinandosi con il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione ex art. 2381 c.c. Settimo: accesso ai fondi europei e nazionali — alcune agevolazioni finanziarie (es. Simest per l'internazionalizzazione, Invitalia per le startup, fondi PNRR) richiedono un co-investimento dei soci privati: il finanziamento soci documentato con bonifico tracciabile e contratto scritto conta come capitale di rischio verificabile a certe condizioni. L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 213/2021, ha chiarito che i finanziamenti soci infruttiferi tra soggetti residenti in Italia non sono soggetti a rettifica ex art. 9 TUIR (transfer pricing), applicabile solo alle operazioni con soggetti esteri.

Cosa includere nel tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società

Il contratto di finanziamento soci alla società in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: identificazione del socio finanziatore con nome/ragione sociale, codice fiscale e quota di partecipazione nella società (percentuale e numero di quote/azioni). Secondo: identificazione della società mutuataria con ragione sociale, partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio, capitale sociale e sede legale. Terzo: l'importo del finanziamento in cifre e in lettere in euro. Quarto: la prova della dazione — il contratto di mutuo è reale (art. 1813 c.c.) e si perfeziona con la consegna: indicare data, modalità e IBAN del bonifico tracciabile, condizione necessaria per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Quinto: la clausola sull'onerosità o gratuità: se fruttifero, il tasso di interesse annuo (entro la soglia antiusura L. 108/1996; se inferiore al tasso di mercato tra parti non correlate, possibili implicazioni di transfer pricing ex art. 9 TUIR); se infruttifero, espressa clausola di esclusione degli interessi. Sesto: la postergazione ex art. 2467 c.c. — obbligo di indicare se il finanziamento è soggetto alla postergazione e le condizioni (eccessivo indebitamento della società o carenza di capitale). Settimo: il piano di rimborso: unica soluzione o rate, con date, importi e IBAN del socio finanziatore. Ottavo: il regime fiscale della ritenuta d'acconto sugli interessi (26% ex art. 26 D.P.R. 600/1973 per il socio persona fisica). Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole nel rispetto degli artt. 1813, 2467 c.c. e della normativa fiscale. La contabilizzazione del finanziamento soci nel bilancio della società segue i principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità): i finanziamenti soci sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 "debiti verso soci per finanziamenti" (OIC 19 sui debiti). Se il finanziamento è postergato ex art. 2467 c.c., occorre darne informativa in nota integrativa. Il revisore contabile o il collegio sindacale deve valutare se l'esistenza di finanziamenti soci postergati incida sulla continuità aziendale (going concern) come richiesto dall'OIC 11 e dall'ISA Italia 570. La distinzione contabile tra finanziamento (debito) e versamento in conto capitale (patrimonio netto) è rilevante per il calcolo degli indici patrimoniali e per la verifica del rispetto dei covenants bancari imposti dagli istituti di credito della società.

Come compilare il tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società

Per compilare correttamente un contratto di finanziamento soci in Italia procedere come segue. Primo: inserire i dati del socio finanziatore (nome/ragione sociale, codice fiscale, percentuale di partecipazione e numero di quote/azioni nella società). Secondo: inserire i dati della società mutuataria (ragione sociale, partita IVA, numero iscrizione Camera di Commercio, sede legale, codice ATECO). Terzo: indicare l'importo del finanziamento in cifre e in lettere. Quarto: documentare la dazione — data e numero del bonifico bancario tramite cui la somma è stata versata sul conto corrente della società; conservare la contabile bancaria come prova documentale per l'Agenzia delle Entrate. Quinto: scegliere se il finanziamento è fruttifero (specificare tasso) o infruttifero (inserire clausola espressa di gratuità per evitare la presunzione di onerosità ex art. 1815 c.c.). Sesto: valutare la postergazione ex art. 2467 c.c. — il commercialista o il consulente fiscale della società dovrebbe analizzare la situazione patrimoniale per determinare se la postergazione è applicabile. Settimo: indicare il piano di rimborso con date, importi e IBAN del socio. Ottavo: per i finanziamenti fruttiferi, indicare il regime della ritenuta d'acconto del 26% che la società applicherà agli interessi pagati (art. 26 D.P.R. 600/1973). Nono: il contratto viene sottoscritto dal socio e dall'amministratore della società con data e luogo. Si raccomanda di registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate (imposta di registro in misura fissa) per ottenere data certa (art. 2704 c.c.). Decimo: allegare al contratto copia della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico della società che autorizza il finanziamento, specificando importo, durata, tasso e clausola di postergazione. Undicesimo: per i finanziamenti fruttiferi, predisporre un piano degli interessi da allegare al contratto, con indicazione delle date di pagamento e delle modalità di calcolo, affinché la società possa applicare correttamente la ritenuta d'acconto del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973) e versarla tramite Modello F24 con codice tributo 1030 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Dodicesimo: registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate con imposta di registro in misura fissa (€ 200) per ottenere data certa (art. 2704 c.c.) e opponibilità ai terzi, inclusi i creditori della società in caso di apertura di procedure concorsuali.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Finanziamento Soci alla Società

Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di finanziamento soci in Italia includono: (1) Mancanza di prova della dazione — senza bonifico tracciabile (art. 1813 c.c., contratto reale) il finanziamento non è dimostrato; l'Agenzia delle Entrate può riqualificarlo come 'versamento soci in conto capitale' non restituibile. (2) Omessa clausola di postergazione ex art. 2467 c.c. — il finanziamento non conforme alla postergazione legale, rimborsato poco prima della crisi aziendale, è revocabile in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). (3) Mancata ritenuta d'acconto sugli interessi — la società che paga interessi al socio persona fisica senza applicare la ritenuta del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973) commette violazione tributaria con sanzioni e interessi. (4) Tasso di interesse non documentato rispetto al valore di mercato — in presenza di rapporti tra società collegate, l'Agenzia delle Entrate può contestare il tasso come non congruo (art. 9 TUIR, valore normale). (5) Confusione tra finanziamento soci e versamento in conto capitale — il versamento in conto capitale non crea un credito del socio verso la società (è irrestituibile); il finanziamento sì. La mancata distinzione in sede contabile genera contestazioni nell'atto di bilancio e nelle assemblee dei soci. (6) Mancata registrazione del contratto — assenza di data certa (art. 2704 c.c.) e impossibilità di opponibilità ai terzi e in sede concorsuale. Settimo: mancata delibera autorizzativa dell'organo di gestione — per le S.r.l. con più amministratori o con Consiglio di Amministrazione, il finanziamento da parte di un socio che sia anche amministratore richiede la delibera assembleare o del CdA con astensione del socio-amministratore interessato ex art. 2475-ter c.c. (conflitto di interessi degli amministratori). Ottavo: omessa disclosure nel bilancio — la mancata indicazione del finanziamento soci in nota integrativa o l'errata classificazione come versamento in conto capitale può configurare false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) se rende il bilancio non veritiero; il revisore contabile segnala la difformità nella relazione ex art. 14 D.Lgs. 39/2010.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci

MLA

"Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci.

BibTeX
@misc{formslegal-contratto-di-finanziamento-soci,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Contratto di Finanziamento Soci alla Società (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/contratto-di-finanziamento-soci}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere

Related Documents

You may also find these documents useful: