Contratto di Anticipazione su Pegno
art. 1846 c.c. (anticipazione bancaria); artt. 2784–2807 c.c. (pegno); TUB D.Lgs. 385/1993
Intestazione
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE SU PEGNO
ai sensi dell'art. 1846 c.c. e degli artt. 2784–2807 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)
Le Parti
PARTI
Anticipante (Creditore pignoratizio):
[Anticipante Nome] — C.F./P.IVA: [Anticipante Codice Fiscale] — Indirizzo: [Anticipante Indirizzo]
Anticipatario (Debitore):
[Anticipatario Nome] — C.F./P.IVA: [Anticipatario Codice Fiscale] — Indirizzo: [Anticipatario Indirizzo]
Art. 1 — Oggetto del Pegno
Art. 1 — OGGETTO DEL PEGNO (artt. 2784–2807 c.c.)
L'anticipatario costituisce in pegno a favore dell'anticipante i seguenti beni (tipo: [Tipo Beni Pegno]):
[Descrizione Beni Pegno]
Valore stimato al momento della costituzione: Euro [Valore Stima Pegno].
Percentuale di anticipazione (loan-to-value): [Loan To Value Percent]% del valore del pegno.
Art. 2 — Somma Anticipata e Interessi
Art. 2 — SOMMA ANTICIPATA E INTERESSI
L'anticipante eroga all'anticipatario la somma di Euro [Importo Anticipazione Cifre] ([Importo Anticipazione Lettere]) con valuta [Data Erogazione Anticipazione].
La somma è dovuta a restituzione integrale entro il [Data Scadenza Anticipazione], con accredito sull'IBAN [Iban Anticipante].
Tasso di interesse corrispettivo annuo: [Tasso Interesse Annuo Anticipazione]% — calcolato su base giorni effettivi/365, nel rispetto della soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia).
Art. 3 — Margin Call e Integrazione del Pegno
Art. 3 — INTEGRAZIONE DEL PEGNO (MARGIN CALL)
Qualora il valore dei beni costituiti in pegno scenda al di sotto del [Margin Call Soglia]% del valore iniziale, l'anticipante ha facoltà di richiedere per iscritto all'anticipatario l'integrazione del pegno con ulteriori beni di uguale o maggiore liquidità, oppure il rimborso parziale dell'anticipazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.
In difetto, l'anticipante ha facoltà di procedere all'escussione del pegno previa autorizzazione del Tribunale competente (art. 2796 c.c.), nel rispetto del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Art. 4 — Foro Competente e Firme
Art. 4 — FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il [Foro Competente Anticipazione].
[Luogo Firma Anticipazione], [Data Firma Anticipazione]
Anticipante: [Anticipante Nome]
Firma: _________________________
Anticipatario: [Anticipatario Nome]
Firma: _________________________
Anticipante (creditore pignoratizio)
________________
Signature
Anticipatario (debitore)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Anticipazione su Pegno?
Il Contratto di Anticipazione su Pegno in Italia è il contratto con cui una banca o un soggetto abilitato anticipa al cliente una somma di denaro, trattenendo in pegno titoli o merci a garanzia del rimborso. La disciplina è dettata dall'art. 1846 del Codice Civile sull'anticipazione bancaria, integrata dagli artt. 2784-2807 c.c. sul pegno di beni mobili e dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) per i profili di vigilanza.
L'anticipazione bancaria si caratterizza per il rapporto di proporzionalità che deve esistere, per tutta la durata del contratto, tra l'ammontare anticipato e il valore dei beni dati in pegno (art. 1846 c.c.): se il valore della garanzia diminuisce in misura proporzionalmente eccedente il calo concordato, la banca può chiedere un supplemento di garanzia e, in mancanza, procedere alla vendita dei beni. Il pegno, costituito ai sensi degli artt. 2784 ss. c.c., attribuisce alla banca un diritto di prelazione sul ricavato della vendita dei beni vincolati.
Lo strumento è utilizzato da chi ha bisogno di liquidità immediata senza dismettere i propri titoli o le proprie merci: l'investitore che vincola in pegno il portafoglio titoli conservandone la titolarità, l'operatore commerciale che anticipa il valore di merci stoccate, l'impresa che monetizza temporaneamente asset finanziari. La struttura è prossima all'apertura di credito garantita (art. 1845 c.c.).
Il contratto deve identificare le parti, descrivere i beni dati in pegno con il loro valore, indicare l'importo anticipato e la percentuale rispetto al valore della garanzia (scarto di garanzia), il tasso di interesse nel rispetto della normativa antiusura, la durata e le condizioni di reintegro o realizzo del pegno. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di apertura di credito, contratto di mutuo e pagherò cambiario.
Quando serve Contratto di Anticipazione su Pegno?
Il contratto di anticipazione su pegno in Italia è necessario nelle seguenti situazioni tipiche. Primo: esigenza di liquidità immediata senza vendere i propri titoli azionari o obbligazionari — l'investitore 'pegna' il portafoglio titoli mantenendo la titolarità e ottenendo liquidità a breve termine. Secondo: operatori commerciali che necessitano di anticipare il ricavato di merci già prodotte o stoccate (es. magazzini di commodities, produttori agricoli) per finanziare il ciclo produttivo corrente in attesa del pagamento dai clienti. Terzo: società che vogliono monetizzare temporaneamente asset finanziari (titoli di Stato, azioni quotate al Mercato Telematico Azionario — MTA di Borsa Italiana) per finanziare investimenti aziendali urgenti. Quarto: privati che intendono ottenere un prestito a breve termine offrendo in pegno metalli preziosi, gioielli o beni di pregio (pegno su beni mobili ex artt. 2784 ss. c.c.). Quinto: imprese che hanno ricevuto cambiali commerciali (portafoglio effetti) e vogliono anticiparne l'incasso presso una banca o un factor. In tutti questi casi, il contratto di anticipazione su pegno permette di mobilizzare asset 'illiquidi' senza doverli cedere definitivamente, con costi tipicamente inferiori rispetto a un credito non garantito. Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) riserva l'esercizio professionale del credito — inclusa l'anticipazione — agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. Sesto: nelle operazioni di private banking per grandi patrimoni, gli istituti bancari italiani (Mediobanca, Banca Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking) offrono linee di anticipazione su portafogli titoli (Lombard loan) come alternativa alla liquidazione degli investimenti in momenti di mercato sfavorevoli. Settimo: nelle operazioni di trade finance, l'anticipazione su merci in magazzino (warrant) è strutturata attraverso i Depositi Franco (magazzini generali autorizzati ex R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che rilasciano certificati di deposito (fede di deposito + nota di pegno), costituenti il titolo per il pegno da presentare alla banca anticipante. La verifica della qualità e della liquidabilità dei beni in pegno è effettuata da periti iscritti alla Camera di Commercio competente.
Cosa includere nel tuo Contratto di Anticipazione su Pegno
Il contratto di anticipazione su pegno in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: l'identificazione completa delle parti (anticipante e anticipatario) con codice fiscale o partita IVA e, per le imprese, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio. Secondo: la descrizione precisa dei beni costituiti in pegno — per i titoli: denominazione, numero ISIN, quantità, valore nominale e di mercato; per le merci: tipo, quantità, luogo di custodia (magazzino generale, warrant). Terzo: il valore del pegno al momento della costituzione e la percentuale anticipata (loan-to-value, es. 70% del valore di mercato). Quarto: l'importo dell'anticipazione in cifre e in lettere in euro. Quinto: il tasso di interesse corrispettivo annuo (fisso o variabile), nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108; TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF in Gazzetta Ufficiale). Sesto: la durata del contratto e la scadenza della restituzione. Settimo: le condizioni di integrazione del pegno (margin call) in caso di svalutazione dei beni: se il valore dei beni scende al di sotto di una soglia minima, l'anticipatario è tenuto a integrare il pegno o restituire parte dell'anticipazione (art. 1850 c.c. per l'apertura di credito con pegno). Ottavo: il diritto del creditore pignoratizio di vendere i beni in caso di inadempimento con preferenza sul ricavato (art. 2796 c.c., art. 2797 c.c. per il patto commissorio vietato). Nono: clausola di foro competente. Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole essenziali conformemente agli artt. 1846 e 2784 ss. c.c. La valorizzazione del pegno è elemento critico dell'anticipazione: per i titoli quotati, il valore è quello di mercato rilevato sulle borse italiane (Borsa Italiana, MTA, STAR) o estere; per le merci, la stima è effettuata da periti specializzati. La clausola di margin call deve specificare la soglia minima (es. 85% del valore iniziale), il termine per l'integrazione (es. 5 giorni lavorativi dalla richiesta scritta via PEC), le conseguenze del mancato reintegro (escussione del pegno ai sensi degli artt. 2796–2797 c.c.). La Banca d'Italia, nel Provvedimento del 29 luglio 2009 sulla trasparenza, impone che il contratto di anticipazione con consumatori contenga il TAEG e tutte le voci di costo (commissioni, spese di custodia, valutazione del pegno). Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) impone che l'escussione avvenga tramite vendita, non mediante appropriazione diretta dei beni da parte del creditore.
Come compilare il tuo Contratto di Anticipazione su Pegno
Per redigere correttamente un contratto di anticipazione su pegno in Italia procedere come segue. Primo: identificare le parti — anticipante (banca o creditore privato) e anticipatario (debitore) — con dati completi, codice fiscale e indirizzo. Secondo: descrivere in modo preciso i beni dati in pegno: per i titoli, indicare denominazione, ISIN, quantità e valore di mercato corrente; per le merci, tipo, peso/quantità e valore di stima. Terzo: indicare l'importo dell'anticipazione in cifre e in lettere, evidenziando che corrisponde alla percentuale concordata (es. 70%) del valore del pegno. Quarto: specificare il tasso di interesse annuo — verificando che non superi il tasso-soglia antiusura pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia (L. 108/1996) — e le modalità di calcolo (su base giorni effettivi/365). Quinto: indicare la durata e la data di scadenza del rimborso. Sesto: inserire le condizioni di integrazione del pegno (margin call) e la soglia di valore al di sotto della quale scatta l'obbligo. Settimo: regolare la custodia dei beni — specificare se i beni rimangono presso l'anticipante (pegno con spossessamento ex art. 2786 c.c.) o presso un terzo depositario (magazzino generale). Ottavo: indicare le modalità di escussione del pegno in caso di inadempimento, nel rispetto del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) e della procedura ex artt. 2796–2797 c.c. Nono: firma in originale di entrambe le parti con data. Undicesimo: nei contratti di anticipazione su merci, allegare il certificato di deposito (warrant) o la fede di deposito rilasciata dal magazzino generale (R.D. 635/1940), che attesta la qualità, quantità e valore delle merci costituite in pegno. Dodicesimo: inserire la clausola di assicurazione dei beni in pegno — i beni devono essere assicurati contro rischi di furto, incendio e deterioramento; il contraente è di norma l'anticipatario, ma il beneficiario è l'anticipante-creditore pignoratizio. Tredicesimo: per i titoli finanziari dematerializzati, allegare la conferma dell'intermediario depositario (banca custode) attestante l'avvenuto vincolo (pegno) sul conto titoli dell'anticipatario a favore dell'anticipante, con numero di contratto e data di efficacia del vincolo.
Requisiti legali per Contratto di Anticipazione su Pegno
Il contratto di anticipazione su pegno in Italia è soggetto ai seguenti requisiti legali. La costituzione del pegno: per avere efficacia come diritto reale di garanzia, il pegno richiede lo spossessamento del bene (consegna all'anticipante o a un terzo depositario, art. 2786 c.c.) e, per i crediti, la notifica al debitore ceduto (art. 2800 c.c.). Per i titoli di credito dematerializzati (azioni quotate, titoli di Stato), il pegno si costituisce con annotazione nel conto titoli dell'intermediario ex D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e Regolamento Consob 11768/1998. Il tasso di interesse non può superare il tasso-soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996 pena la nullità della clausola e la non debenza di alcun interesse (art. 1815, c. 2, c.c.). Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.): è vietato il patto con cui, in caso di inadempimento, il creditore acquista automaticamente la proprietà del pegno; l'escussione deve avvenire tramite vendita all'asta o con le forme previste dagli artt. 2796–2797 c.c. Per i rapporti con consumatori, si applicano le norme del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e gli artt. 121–126 TUB (credito ai consumatori) con obbligo di TAEG e informazioni precontrattuali. L'anticipazione erogata professionalmente è attività riservata agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB): i soggetti non autorizzati non possono esercitare il credito a titolo professionale. Il D.Lgs. 24 giugno 2002, n. 170 (attuativo della Direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria) introduce una disciplina speciale per i contratti di garanzia finanziaria tra soggetti qualificati (banche, SIM, fondi): in questi casi l'escussione avviene con modalità accelerate senza necessità di autorizzazione giudiziale, in deroga agli artt. 2796–2797 c.c. e al divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.). Questa disciplina si applica solo tra soggetti qualificati; per le anticipazioni tra privati rimane applicabile la disciplina codicistica. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il trattamento del pegno nell'ambito delle procedure concorsuali: il creditore pignoratizio è creditore privilegiato (art. 2748 c.c.) e si soddisfa con preferenza sul ricavato del pegno nella liquidazione del patrimonio del debitore insolvente.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Anticipazione su Pegno
Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di anticipazione su pegno in Italia includono: (1) Pegno su beni mobili senza spossessamento — il pegno non è opponibile ai terzi senza la traditio (consegna) del bene all'anticipante o a un terzo depositario (art. 2786 c.c.); per i titoli dematerializzati occorre l'annotazione sul conto titoli. (2) Tasso di interesse superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996, TEGM trimestrale Banca d'Italia) — nullità della clausola e non debenza degli interessi (art. 1815 c. 2 c.c.). (3) Patto commissorio — è nullo il patto con cui in caso di inadempimento il creditore acquisisce automaticamente la proprietà del pegno (art. 2744 c.c.); occorre prevedere la vendita forzata ai sensi degli artt. 2796–2797 c.c. (4) Mancata previsione della margin call — in assenza di clausola di integrazione, il creditore non può esigere il rimborso parziale o l'integrazione del pegno al calo di valore dei beni costituiti in garanzia. (5) Omessa verifica della soglia antiusura per i costi accessori — commissioni, spese di custodia e oneri accessori concorrono al TAEG (art. 121 TUB) e al calcolo del tasso per la verifica usuraria. (6) Esercizio professionale del credito senza autorizzazione Banca d'Italia — reato ex art. 130 TUB per gli intermediari non iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Settimo: mancata verifica dell'autenticità e liquidabilità dei titoli dati in pegno — titoli illiquidi (azioni non quotate di PMI, titoli di debito subordinato) possono essere difficilmente vendibili al valore stimato in caso di escussione; verificare l'ammissibilità dei titoli come collateral con l'anticipante prima della costituzione del pegno. Ottavo: confusione tra anticipazione su pegno e deposito cauzionale — il deposito cauzionale (art. 1782 c.c.) è una somma versata a garanzia di un'obbligazione e restituita se questa è adempiuta; l'anticipazione su pegno implica invece il trasferimento di beni o titoli come garanzia di un finanziamento erogato dal creditore, con obbligo di restituzione della somma anticipata.
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}Domande frequenti
Il contratto di anticipazione su pegno (art. 1846 c.c.) e l'apertura di credito (art. 1842 c.c.) sono entrambi negozi bancari di finanziamento, ma presentano differenze strutturali rilevanti. Nell'apertura di credito semplice (art. 1842 c.c.), la banca mette a disposizione del cliente una somma utilizzabile liberamente entro un limite (fido) e per un periodo determinato; non è richiesta una garanzia reale preventiva. Nell'anticipazione su pegno (art. 1846 c.c.), invece, l'erogazione è condizionata alla preventiva costituzione del pegno su titoli o merci: la somma anticipata corrisponde a una percentuale del valore dei beni conferiti in garanzia. La Corte di Cassazione, con sentenza 22 settembre 2016, n. 18543, ha ribadito questa distinzione. Nell'anticipazione il creditore ha il diritto di richiedere l'integrazione del pegno (margin call) se il valore dei beni scende (art. 1850 c.c. analogicamente applicato). L'apertura di credito garantita da pegno è una fattispecie intermedia: l'apertura di credito è concessa ma condizionata alla costituzione di una garanzia pignoratizia (art. 1845 c.c. per la garanzia reale dell'affidamento).
Per i titoli di credito dematerializzati — azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, obbligazioni, titoli di Stato BTP/BOT/CCT — il pegno non può essere costituito con la traditio fisica, perché i titoli esistono solo come iscrizioni contabili nei conti degli intermediari. La costituzione del pegno avviene tramite 'vincolo' o 'pegno' annotato nel conto titoli dell'intermediario (banca depositaria o SIM), ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (dematerializzazione) e del Regolamento Consob n. 11768/1998. L'intermediario riceve istruzione dal titolare del conto di apporre il vincolo a favore del creditore pignoratizio, rendendo i titoli non alienabili/girabili fino all'estinzione del pegno. Per i titoli non dematerializzati (es. titoli al portatore ancora in circolazione), la costituzione avviene con la consegna fisica del certificato (art. 2786 c.c.) o con girata valutaria in bianco. In caso di titoli con dividendi o cedole, le parti devono stabilire contrattualmente a chi spettano durante il periodo del vincolo (art. 1848 c.c. per le anticipazioni bancarie).
La margin call (chiamata a margine) è la clausola contrattuale che obbliga il debitore anticipatario a integrare il valore del pegno quando il valore dei beni costituiti in garanzia scende al di sotto di una soglia minima predeterminata. Questo meccanismo è fondamentale per proteggere il creditore anticipante dal rischio di insufficienza della garanzia a fronte di oscillazioni di mercato dei titoli o delle merci. Ad esempio: se il contratto prevede un loan-to-value dell'70% e i titoli valgono inizialmente € 100.000 (anticipazione € 70.000), una svalutazione al 60% del valore (€ 60.000) renderebbe l'anticipazione già superiore al loan-to-value concordato. La clausola di margin call attribuisce al creditore il diritto di esigere: (a) che l'anticipatario integri il pegno con ulteriori titoli o merci di valore corrispondente, oppure (b) che rimborsi parzialmente l'anticipazione fino a riportare il rapporto loan-to-value entro i limiti concordati. In assenza di risposta nel termine contrattuale, il creditore può procedere all'escussione del pegno ai sensi degli artt. 2796–2797 c.c., previa vendita all'asta o nelle forme convenute, nel rispetto del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Sì, il contratto di anticipazione su pegno può essere stipulato anche tra privati (persone fisiche o società non bancarie) nel rispetto delle norme del Codice Civile (artt. 1846, 2784 ss. c.c.) e delle disposizioni antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108). Tuttavia, occorre distinguere: l'esercizio professionale e abituale dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico — incluse le anticipazioni — è riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993) e vigilati dalla Banca d'Italia. Un privato che effettui un'unica operazione di anticipazione a favore di un amico o socio non esercita attività professionale e non è soggetto alle norme di vigilanza bancaria. Resta comunque soggetto alle norme di diritto comune: rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) e norme sul pegno (artt. 2784–2807 c.c.). Il limite contante del D.Lgs. 231/2007 (€ 5.000 dal 2023) si applica anche a queste operazioni: somme superiori devono essere erogate con bonifico bancario tracciabile.
In caso di inadempimento del debitore anticipatario, il creditore pignoratizio ha il diritto di escutere il pegno — ossia di realizzare il valore dei beni posti a garanzia per soddisfare il proprio credito con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari (artt. 2784 e 2796 c.c.). Il Codice Civile prevede una disciplina specifica per l'escussione del pegno: il creditore deve chiedere al giudice l'autorizzazione a far vendere la cosa all'incanto (art. 2796 c.c.); le parti possono convenire, dopo la scadenza, che il creditore possa procedere alla vendita in forme diverse (art. 2797 c.c.). È assolutamente vietato il 'patto commissorio' (art. 2744 c.c.): la clausola con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento, il creditore acquisti automaticamente la proprietà del bene è nulla. Per i titoli finanziari il D.Lgs. 24 giugno 2002, n. 170 (collateral) consente modalità accelerate di escussione senza necessità di autorizzazione giudiziale, riservate però alle operazioni tra soggetti qualificati (banche, SIM, fondi). In una escussione corretta il creditore vende i beni e con il ricavato soddisfa il credito (capitale + interessi + spese), restituendo l'eventuale eccedenza al debitore (art. 2798 c.c.).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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