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Contratto di Anticipazione su Pegno

Contratto di Anticipazione su Pegno

art. 1846 c.c. (anticipazione bancaria); artt. 2784–2807 c.c. (pegno); TUB D.Lgs. 385/1993

Intestazione

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE SU PEGNO

ai sensi dell'art. 1846 c.c. e degli artt. 2784–2807 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)

Le Parti

PARTI

Anticipante (Creditore pignoratizio):

[Anticipante Nome] — C.F./P.IVA: [Anticipante Codice Fiscale] — Indirizzo: [Anticipante Indirizzo]

Anticipatario (Debitore):

[Anticipatario Nome] — C.F./P.IVA: [Anticipatario Codice Fiscale] — Indirizzo: [Anticipatario Indirizzo]

Art. 1 — Oggetto del Pegno

Art. 1 — OGGETTO DEL PEGNO (artt. 2784–2807 c.c.)

L'anticipatario costituisce in pegno a favore dell'anticipante i seguenti beni (tipo: [Tipo Beni Pegno]):

[Descrizione Beni Pegno]

Valore stimato al momento della costituzione: Euro [Valore Stima Pegno].

Percentuale di anticipazione (loan-to-value): [Loan To Value Percent]% del valore del pegno.

Art. 2 — Somma Anticipata e Interessi

Art. 2 — SOMMA ANTICIPATA E INTERESSI

L'anticipante eroga all'anticipatario la somma di Euro [Importo Anticipazione Cifre] ([Importo Anticipazione Lettere]) con valuta [Data Erogazione Anticipazione].

La somma è dovuta a restituzione integrale entro il [Data Scadenza Anticipazione], con accredito sull'IBAN [Iban Anticipante].

Tasso di interesse corrispettivo annuo: [Tasso Interesse Annuo Anticipazione]% — calcolato su base giorni effettivi/365, nel rispetto della soglia antiusura ex L. 7 marzo 1996, n. 108 (TEGM trimestrale Banca d'Italia).

Art. 3 — Margin Call e Integrazione del Pegno

Art. 3 — INTEGRAZIONE DEL PEGNO (MARGIN CALL)

Qualora il valore dei beni costituiti in pegno scenda al di sotto del [Margin Call Soglia]% del valore iniziale, l'anticipante ha facoltà di richiedere per iscritto all'anticipatario l'integrazione del pegno con ulteriori beni di uguale o maggiore liquidità, oppure il rimborso parziale dell'anticipazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

In difetto, l'anticipante ha facoltà di procedere all'escussione del pegno previa autorizzazione del Tribunale competente (art. 2796 c.c.), nel rispetto del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).

Art. 4 — Foro Competente e Firme

Art. 4 — FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il [Foro Competente Anticipazione].

[Luogo Firma Anticipazione], [Data Firma Anticipazione]

Anticipante: [Anticipante Nome]

Firma: _________________________

Anticipatario: [Anticipatario Nome]

Firma: _________________________

Anticipante (creditore pignoratizio)

________________

Signature

Anticipatario (debitore)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Anticipazione su Pegno?

Il Contratto di Anticipazione su Pegno in Italia è il contratto con cui una banca o un soggetto abilitato anticipa al cliente una somma di denaro, trattenendo in pegno titoli o merci a garanzia del rimborso. La disciplina è dettata dall'art. 1846 del Codice Civile sull'anticipazione bancaria, integrata dagli artt. 2784-2807 c.c. sul pegno di beni mobili e dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) per i profili di vigilanza.

L'anticipazione bancaria si caratterizza per il rapporto di proporzionalità che deve esistere, per tutta la durata del contratto, tra l'ammontare anticipato e il valore dei beni dati in pegno (art. 1846 c.c.): se il valore della garanzia diminuisce in misura proporzionalmente eccedente il calo concordato, la banca può chiedere un supplemento di garanzia e, in mancanza, procedere alla vendita dei beni. Il pegno, costituito ai sensi degli artt. 2784 ss. c.c., attribuisce alla banca un diritto di prelazione sul ricavato della vendita dei beni vincolati.

Lo strumento è utilizzato da chi ha bisogno di liquidità immediata senza dismettere i propri titoli o le proprie merci: l'investitore che vincola in pegno il portafoglio titoli conservandone la titolarità, l'operatore commerciale che anticipa il valore di merci stoccate, l'impresa che monetizza temporaneamente asset finanziari. La struttura è prossima all'apertura di credito garantita (art. 1845 c.c.).

Il contratto deve identificare le parti, descrivere i beni dati in pegno con il loro valore, indicare l'importo anticipato e la percentuale rispetto al valore della garanzia (scarto di garanzia), il tasso di interesse nel rispetto della normativa antiusura, la durata e le condizioni di reintegro o realizzo del pegno. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di apertura di credito, contratto di mutuo e pagherò cambiario.

Quando serve Contratto di Anticipazione su Pegno?

Il contratto di anticipazione su pegno in Italia è necessario nelle seguenti situazioni tipiche. Primo: esigenza di liquidità immediata senza vendere i propri titoli azionari o obbligazionari — l'investitore 'pegna' il portafoglio titoli mantenendo la titolarità e ottenendo liquidità a breve termine. Secondo: operatori commerciali che necessitano di anticipare il ricavato di merci già prodotte o stoccate (es. magazzini di commodities, produttori agricoli) per finanziare il ciclo produttivo corrente in attesa del pagamento dai clienti. Terzo: società che vogliono monetizzare temporaneamente asset finanziari (titoli di Stato, azioni quotate al Mercato Telematico Azionario — MTA di Borsa Italiana) per finanziare investimenti aziendali urgenti. Quarto: privati che intendono ottenere un prestito a breve termine offrendo in pegno metalli preziosi, gioielli o beni di pregio (pegno su beni mobili ex artt. 2784 ss. c.c.). Quinto: imprese che hanno ricevuto cambiali commerciali (portafoglio effetti) e vogliono anticiparne l'incasso presso una banca o un factor. In tutti questi casi, il contratto di anticipazione su pegno permette di mobilizzare asset 'illiquidi' senza doverli cedere definitivamente, con costi tipicamente inferiori rispetto a un credito non garantito. Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) riserva l'esercizio professionale del credito — inclusa l'anticipazione — agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. Sesto: nelle operazioni di private banking per grandi patrimoni, gli istituti bancari italiani (Mediobanca, Banca Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking) offrono linee di anticipazione su portafogli titoli (Lombard loan) come alternativa alla liquidazione degli investimenti in momenti di mercato sfavorevoli. Settimo: nelle operazioni di trade finance, l'anticipazione su merci in magazzino (warrant) è strutturata attraverso i Depositi Franco (magazzini generali autorizzati ex R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che rilasciano certificati di deposito (fede di deposito + nota di pegno), costituenti il titolo per il pegno da presentare alla banca anticipante. La verifica della qualità e della liquidabilità dei beni in pegno è effettuata da periti iscritti alla Camera di Commercio competente.

Cosa includere nel tuo Contratto di Anticipazione su Pegno

Il contratto di anticipazione su pegno in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali. Primo: l'identificazione completa delle parti (anticipante e anticipatario) con codice fiscale o partita IVA e, per le imprese, numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio. Secondo: la descrizione precisa dei beni costituiti in pegno — per i titoli: denominazione, numero ISIN, quantità, valore nominale e di mercato; per le merci: tipo, quantità, luogo di custodia (magazzino generale, warrant). Terzo: il valore del pegno al momento della costituzione e la percentuale anticipata (loan-to-value, es. 70% del valore di mercato). Quarto: l'importo dell'anticipazione in cifre e in lettere in euro. Quinto: il tasso di interesse corrispettivo annuo (fisso o variabile), nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108; TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF in Gazzetta Ufficiale). Sesto: la durata del contratto e la scadenza della restituzione. Settimo: le condizioni di integrazione del pegno (margin call) in caso di svalutazione dei beni: se il valore dei beni scende al di sotto di una soglia minima, l'anticipatario è tenuto a integrare il pegno o restituire parte dell'anticipazione (art. 1850 c.c. per l'apertura di credito con pegno). Ottavo: il diritto del creditore pignoratizio di vendere i beni in caso di inadempimento con preferenza sul ricavato (art. 2796 c.c., art. 2797 c.c. per il patto commissorio vietato). Nono: clausola di foro competente. Su forms-legal.com il modello include tutte queste clausole essenziali conformemente agli artt. 1846 e 2784 ss. c.c. La valorizzazione del pegno è elemento critico dell'anticipazione: per i titoli quotati, il valore è quello di mercato rilevato sulle borse italiane (Borsa Italiana, MTA, STAR) o estere; per le merci, la stima è effettuata da periti specializzati. La clausola di margin call deve specificare la soglia minima (es. 85% del valore iniziale), il termine per l'integrazione (es. 5 giorni lavorativi dalla richiesta scritta via PEC), le conseguenze del mancato reintegro (escussione del pegno ai sensi degli artt. 2796–2797 c.c.). La Banca d'Italia, nel Provvedimento del 29 luglio 2009 sulla trasparenza, impone che il contratto di anticipazione con consumatori contenga il TAEG e tutte le voci di costo (commissioni, spese di custodia, valutazione del pegno). Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) impone che l'escussione avvenga tramite vendita, non mediante appropriazione diretta dei beni da parte del creditore.

Come compilare il tuo Contratto di Anticipazione su Pegno

Per redigere correttamente un contratto di anticipazione su pegno in Italia procedere come segue. Primo: identificare le parti — anticipante (banca o creditore privato) e anticipatario (debitore) — con dati completi, codice fiscale e indirizzo. Secondo: descrivere in modo preciso i beni dati in pegno: per i titoli, indicare denominazione, ISIN, quantità e valore di mercato corrente; per le merci, tipo, peso/quantità e valore di stima. Terzo: indicare l'importo dell'anticipazione in cifre e in lettere, evidenziando che corrisponde alla percentuale concordata (es. 70%) del valore del pegno. Quarto: specificare il tasso di interesse annuo — verificando che non superi il tasso-soglia antiusura pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia (L. 108/1996) — e le modalità di calcolo (su base giorni effettivi/365). Quinto: indicare la durata e la data di scadenza del rimborso. Sesto: inserire le condizioni di integrazione del pegno (margin call) e la soglia di valore al di sotto della quale scatta l'obbligo. Settimo: regolare la custodia dei beni — specificare se i beni rimangono presso l'anticipante (pegno con spossessamento ex art. 2786 c.c.) o presso un terzo depositario (magazzino generale). Ottavo: indicare le modalità di escussione del pegno in caso di inadempimento, nel rispetto del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) e della procedura ex artt. 2796–2797 c.c. Nono: firma in originale di entrambe le parti con data. Undicesimo: nei contratti di anticipazione su merci, allegare il certificato di deposito (warrant) o la fede di deposito rilasciata dal magazzino generale (R.D. 635/1940), che attesta la qualità, quantità e valore delle merci costituite in pegno. Dodicesimo: inserire la clausola di assicurazione dei beni in pegno — i beni devono essere assicurati contro rischi di furto, incendio e deterioramento; il contraente è di norma l'anticipatario, ma il beneficiario è l'anticipante-creditore pignoratizio. Tredicesimo: per i titoli finanziari dematerializzati, allegare la conferma dell'intermediario depositario (banca custode) attestante l'avvenuto vincolo (pegno) sul conto titoli dell'anticipatario a favore dell'anticipante, con numero di contratto e data di efficacia del vincolo.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Anticipazione su Pegno

Gli errori più frequenti nella redazione di un contratto di anticipazione su pegno in Italia includono: (1) Pegno su beni mobili senza spossessamento — il pegno non è opponibile ai terzi senza la traditio (consegna) del bene all'anticipante o a un terzo depositario (art. 2786 c.c.); per i titoli dematerializzati occorre l'annotazione sul conto titoli. (2) Tasso di interesse superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996, TEGM trimestrale Banca d'Italia) — nullità della clausola e non debenza degli interessi (art. 1815 c. 2 c.c.). (3) Patto commissorio — è nullo il patto con cui in caso di inadempimento il creditore acquisisce automaticamente la proprietà del pegno (art. 2744 c.c.); occorre prevedere la vendita forzata ai sensi degli artt. 2796–2797 c.c. (4) Mancata previsione della margin call — in assenza di clausola di integrazione, il creditore non può esigere il rimborso parziale o l'integrazione del pegno al calo di valore dei beni costituiti in garanzia. (5) Omessa verifica della soglia antiusura per i costi accessori — commissioni, spese di custodia e oneri accessori concorrono al TAEG (art. 121 TUB) e al calcolo del tasso per la verifica usuraria. (6) Esercizio professionale del credito senza autorizzazione Banca d'Italia — reato ex art. 130 TUB per gli intermediari non iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Settimo: mancata verifica dell'autenticità e liquidabilità dei titoli dati in pegno — titoli illiquidi (azioni non quotate di PMI, titoli di debito subordinato) possono essere difficilmente vendibili al valore stimato in caso di escussione; verificare l'ammissibilità dei titoli come collateral con l'anticipante prima della costituzione del pegno. Ottavo: confusione tra anticipazione su pegno e deposito cauzionale — il deposito cauzionale (art. 1782 c.c.) è una somma versata a garanzia di un'obbligazione e restituita se questa è adempiuta; l'anticipazione su pegno implica invece il trasferimento di beni o titoli come garanzia di un finanziamento erogato dal creditore, con obbligo di restituzione della somma anticipata.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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