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Ricevuta di Pagamento

Ricevuta di Pagamento

art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento); art. 2697 c.c. (onere della prova); D.P.R. 642/1972

RICEVUTA DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 1199 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)

CREDITORE (Ricevente):

Nome / Denominazione: [Creditore Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Indirizzo: [Creditore Indirizzo]

DEBITORE (Pagante):

Nome / Denominazione: [Debitore Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]

Indirizzo: [Debitore Indirizzo]

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO

Il/La sottoscritto/a [Creditore Nome] (di seguito 'Creditore'), ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile, con la presente ricevuta dichiara di aver ricevuto in data [Data Pagamento] la somma di euro [Importo Pagato Cifre] ([Importo Pagato Lettere]) da [Debitore Nome] (di seguito 'Debitore'), mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento].

Titolo dell'Obbligazione

La somma è ricevuta a titolo di: [Titolo Obbligazione].

Natura del Pagamento

[Pagamento Parziale Totale].

Imposta di Bollo

La presente ricevuta, riguardando una somma superiore a euro 77,47, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Conformità Antiriciclaggio

Il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), nel rispetto della soglia vigente per i pagamenti in contante.

[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]

Il Creditore (Ricevente):

[Creditore Nome]

Firma: _________________________

Creditore (Ricevente)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Ricevuta di Pagamento?

La Ricevuta di Pagamento in Italia è il documento con cui il creditore attesta di aver ricevuto dal debitore una somma di denaro, costituendo prova scritta dell'avvenuto adempimento. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile, secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza; ha rilievo anche ai fini dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

La ricevuta ha valore di confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento e assolve la fondamentale funzione probatoria di liberare il debitore: in caso di contestazione, è il debitore a dover provare l'adempimento (art. 1218 c.c.), e la quietanza ne è lo strumento principale. Rilasciando la ricevuta, il creditore riconosce di aver incassato la somma indicata, con effetto liberatorio per il debitore in relazione al rapporto cui il pagamento si riferisce.

Lo strumento è impiegato in ogni occasione di trasferimento di denaro che le parti vogliano documentare: il pagamento di una rata di mutuo o di prestito, il versamento del canone di locazione (particolarmente importante quando avviene in contanti), il saldo di una fornitura o di una prestazione, e in generale ogni adempimento di cui si voglia conservare prova certa. Tutela soprattutto chi paga, evitando future contestazioni.

La ricevuta deve identificare creditore e debitore, indicare l'importo ricevuto in cifre e lettere, la causale del pagamento e la data. Per importi superiori alla soglia di legge è dovuta l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). La doppia indicazione dell'importo riduce il rischio di alterazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di quietanza liberatoria, ricevuta di acconto/caparra, ricevuta di restituzione del prestito e ricevuta per prestazione occasionale.

Quando serve Ricevuta di Pagamento?

La Ricevuta di Pagamento in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui avviene il trasferimento di una somma di denaro e le parti vogliono documentare formalmente l'avvenuto ricevimento. Le circostanze più frequenti sono: pagamento di una rata di mutuo o prestito (artt. 1813–1822 c.c.) — la ricevuta della rata documenta il rispetto del piano di ammortamento e protegge il debitore da future contestazioni del mutuante; pagamento del canone mensile di locazione (L. 431/1998; artt. 1571–1622 c.c.) — il conduttore che paga in contante o con mezzi non tracciabili ha interesse a ottenere la ricevuta per ogni mensilità, poiché la prova del pagamento dei canoni è essenziale in caso di controversia davanti al Tribunale; pagamento di una fornitura commerciale — il compratore ottiene la ricevuta come prova del pagamento della fattura (art. 21 D.P.R. 633/1972); pagamento di un onorario professionale — il cliente chiede al professionista (avvocato, commercialista, ingegnere iscritto all'Ordine professionale) la ricevuta del compenso pagato; pagamento di una parcella condominiale — il condomino che paga le spese straordinarie ottiene la ricevuta dall'amministratore di condominio; pagamento del corrispettivo in una vendita tra privati di beni mobili (auto, mobili, oggetti di valore) — la ricevuta protegge il compratore da future rivendicazioni del venditore. In tutti questi casi la ricevuta è lo strumento più semplice e diretto per documentare il pagamento. La ricevuta di pagamento in Italia è necessaria in ogni situazione in cui sia rilevante documentare il momento dell'adempimento e il mezzo utilizzato. Nel contenzioso condominiale ex D.Lgs. 220/2012 (riforma del condominio, L. 220/2012), la ricevuta delle quote condominiali è l'unica prova che il condomino ha assolto i propri obblighi ex art. 63 disp. att. c.c. verso l'amministratore. Nel diritto del lavoro, la ricevuta della busta paga firmata dal dipendente ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) costituisce prova del pagamento della retribuzione. Nel settore locativo, la ricevuta del canone di locazione è obbligatoriamente rilasciata dal locatore ex art. 1199 c.c. su richiesta del conduttore e fa piena prova del pagamento davanti alla Commissione Tributaria e all'Agenzia delle Entrate. Nei procedimenti esecutivi ex artt. 474 ss. c.p.c., la ricevuta di pagamento presentata dal debitore può interrompere l'esecuzione se dimostra l'avvenuto adempimento del titolo esecutivo. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) richiede la produzione delle ricevute di pagamento come prova standard nei ricorsi.

Cosa includere nel tuo Ricevuta di Pagamento

La Ricevuta di Pagamento in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere giuridicamente valida e costituire prova efficace dell'adempimento. Primo elemento: identificazione completa del creditore (ricevente) — nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale qualifica professionale (avvocato, commercialista, imprenditore iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio). Secondo elemento: identificazione completa del debitore (pagante) — stessi dati anagrafici e fiscali. Terzo elemento: importo ricevuto in cifre e in lettere, in euro — la doppia indicazione è raccomandata dalla prassi italiana per evitare contestazioni interpretative. Quarto elemento: data del ricevimento — deve coincidere con la data di accredito effettivo sul conto del creditore per i pagamenti bancari, con la data di consegna per il contante. Quinto elemento: descrizione del titolo del pagamento — indicare a quale obbligazione si riferisce il pagamento (fattura n. X del GG/MM/AAAA, rata n. Y del contratto di mutuo del GG/MM/AAAA, canone di locazione del mese di MESE/ANNO, corrispettivo per servizio Z). Sesto elemento: modalità di pagamento — specificare bonifico bancario (con IBAN e CRO), assegno circolare non trasferibile (con numero e banca emittente), contante (solo entro soglia D.Lgs. 231/2007 di 5.000 euro). Settimo elemento: indicazione se il pagamento è parziale o integrale — per evitare confusione tra ricevuta di rata e quietanza liberatoria. Ottavo elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per somme superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). forms-legal.com mette a disposizione il modello di Ricevuta di Pagamento conforme all'art. 1199 c.c. e alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate, utilizzabile per qualsiasi tipo di pagamento in Italia. Nella ricevuta di pagamento italiana è obbligatorio indicare il riferimento all'obbligazione estinta: numero di fattura, numero di contratto, rata di mutuo o descrizione dell'oggetto del pagamento. Senza questo riferimento, la ricevuta costituisce solo prova del fatto materiale del pagamento ma non dell'obbligazione cui si riferisce, riducendone l'utilità probatoria. Il mezzo di pagamento va indicato con precisione: per i bonifici, il codice IBAN del beneficiario e il CRO/TRN dell'operazione; per gli assegni, il numero e la banca traente; per i pagamenti POS, il numero di terminale e il codice autorizzazione; per la domiciliazione bancaria (SDD/SEPA Direct Debit), il codice mandate. L'importo deve essere indicato sia in cifre sia in lettere, seguendo la prassi italiana dei Tribunali. La marca da bollo da 2,00 euro va apposta ex art. 13, c. 7 Tariffa D.P.R. 642/1972 quando l'importo ricevuto supera 77,47 euro: per i soggetti IVA, il bollo non è dovuto sulle ricevute per operazioni già assoggettate a IVA. Il nome e cognome del firmatario devono coincidere con quelli del beneficiario del pagamento per garantire la piena valenza probatoria del documento.

Come compilare il tuo Ricevuta di Pagamento

Per compilare correttamente la Ricevuta di Pagamento in Italia seguire i passi seguenti. Primo passo: inserire i dati anagrafici e fiscali completi del creditore (ricevente) e del debitore (pagante) — codice fiscale obbligatorio, indirizzo aggiornato. Secondo passo: indicare l'importo ricevuto in cifre (es. 1.500,00) e in lettere (es. millecinquecento/00), specificando la valuta (euro). Terzo passo: indicare la data del ricevimento — per i bonifici, questa è la data di accredito sul conto corrente del creditore (desumibile dall'estratto conto bancario), non la data di disposizione del pagamento da parte del debitore; per i pagamenti in contante, è la data della consegna fisica della somma. Quarto passo: descrivere con precisione il titolo del pagamento — citare il contratto di origine, la fattura, il decreto ingiuntivo del Tribunale, il canone di locazione del mese specifico. La precisione del riferimento è fondamentale per identificare l'obbligazione estinta. Quinto passo: indicare la modalità di pagamento e, per i bonifici, il numero di riferimento dell'operazione (CRO o TRN SEPA) e la banca ordinante. Sesto passo: specificare se il pagamento è totale (estingue l'intera obbligazione) o parziale (documenta il pagamento di una rata o di un acconto, con indicazione del debito residuo). Settimo passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro prima della firma, se l'importo supera 77,47 euro. Ottavo passo: firmare il documento (il creditore firma come dichiarante) e consegnarne copia al debitore, conservando l'originale firmato come documentazione fiscale. Nella compilazione della ricevuta di pagamento italiana occorre prestare attenzione a tre aree critiche. Prima area: identificazione delle parti. Il creditore deve indicare il proprio codice fiscale (o partita IVA se soggetto economico) esattamente come risulta dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Il debitore deve essere identificato con lo stesso livello di precisione. Seconda area: data di ricevimento. Per i bonifici, la data rilevante è la data di valuta (accredito sul conto del creditore), non la data di disposizione del pagatore. Questa distinzione è rilevante per il calcolo degli interessi di mora ex art. 1224 c.c. e per la verifica della tempestività dell'adempimento rispetto alle scadenze contrattuali. Terza area: dichiarazione di pagamento parziale o integrale. Se il pagamento è parziale (rata di mutuo, acconto), la ricevuta deve specificare il debito residuo ancora dovuto. Se il pagamento è integrale, la ricevuta dovrebbe contenere la formula 'con effetto liberatorio' o equivalente (art. 1199 c.c.) per evitare future pretese. Dopo la firma, la ricevuta deve essere consegnata al debitore in forma originale; il creditore conserva una copia per 10 anni ex artt. 2214–2220 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta di Pagamento

Nella redazione della Ricevuta di Pagamento in Italia si riscontrano errori frequenti che ne riducono il valore probatorio o creano contestazioni future. Primo errore: firmare la ricevuta prima che il pagamento sia effettivamente accreditato — il creditore deve verificare sull'estratto conto bancario l'avvenuto accredito prima di consegnare la ricevuta firmata al debitore. Secondo errore: omettere la descrizione del titolo del pagamento — senza il riferimento al contratto, alla fattura o all'obbligazione di origine, la ricevuta documenta un versamento generico non imputabile a una specifica obbligazione, con possibili contestazioni future. Terzo errore: non indicare se il pagamento è parziale o integrale — una ricevuta ambigua può essere interpretata dal Tribunale come quietanza liberatoria totale o come semplice ricevuta di rata, con conseguenze diverse sull'estinzione dell'obbligazione. Quarto errore: omettere la marca da bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972) — l'Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni in sede di controllo. Quinto errore: ricevere pagamenti in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati nel 2023) — espone il creditore a sanzioni antiriciclaggio indipendentemente dalla buona fede. Sesto errore: non conservare la ricevuta firmata — il debitore che perde la ricevuta dovrà dimostrare il pagamento con altri mezzi meno efficaci (estratto conto, testimoni) davanti al Tribunale. Settimo errore: indicare una data di ricevimento diversa dalla data di accredito bancario effettivo — l'incoerenza con i dati dell'estratto conto mina la credibilità del documento. Il quinto errore comune è non conservare la copia della ricevuta di pagamento: il creditore, che firma la ricevuta, spesso la consegna al debitore senza trattenere copia. In caso di contestazione futura, l'originale è in mano al debitore e il creditore non può provare di aver rilasciato la ricevuta per quella somma. Soluzione: conservare sempre una fotocopia o scansione digitale firmata. Il sesto errore è usare formule ambigue come 'a saldo' senza specificare se si tratta di saldo parziale o integrale: la Cassazione civile, sez. I, n. 14563/2017 ha interpretato la formula 'a saldo' come pagamento integrale, con effetto liberatorio totale anche quando le parti intendevano un saldo parziale. Il settimo errore è non indicare il mezzo di pagamento: una ricevuta priva di questa indicazione non rispetta il D.Lgs. 231/2007 e può essere contestata dall'Agenzia delle Entrate in caso di verifica fiscale. forms-legal.com suggerisce di allegare alla ricevuta la copia del bonifico o della ricevuta POS per una documentazione completa e inattaccabile.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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