Ricevuta di Pagamento
art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento); art. 2697 c.c. (onere della prova); D.P.R. 642/1972
RICEVUTA DI PAGAMENTO
ai sensi dell'art. 1199 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)
CREDITORE (Ricevente):
Nome / Denominazione: [Creditore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Creditore Indirizzo]
DEBITORE (Pagante):
Nome / Denominazione: [Debitore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Debitore Indirizzo]
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a [Creditore Nome] (di seguito 'Creditore'), ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile, con la presente ricevuta dichiara di aver ricevuto in data [Data Pagamento] la somma di euro [Importo Pagato Cifre] ([Importo Pagato Lettere]) da [Debitore Nome] (di seguito 'Debitore'), mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento].
Titolo dell'Obbligazione
La somma è ricevuta a titolo di: [Titolo Obbligazione].
Natura del Pagamento
[Pagamento Parziale Totale].
Imposta di Bollo
La presente ricevuta, riguardando una somma superiore a euro 77,47, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Conformità Antiriciclaggio
Il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), nel rispetto della soglia vigente per i pagamenti in contante.
[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]
Il Creditore (Ricevente):
[Creditore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (Ricevente)
________________
Signature
Che cos'è Ricevuta di Pagamento?
La Ricevuta di Pagamento in Italia è il documento con cui il creditore attesta di aver ricevuto dal debitore una somma di denaro, costituendo prova scritta dell'avvenuto adempimento. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile, secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza; ha rilievo anche ai fini dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
La ricevuta ha valore di confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento e assolve la fondamentale funzione probatoria di liberare il debitore: in caso di contestazione, è il debitore a dover provare l'adempimento (art. 1218 c.c.), e la quietanza ne è lo strumento principale. Rilasciando la ricevuta, il creditore riconosce di aver incassato la somma indicata, con effetto liberatorio per il debitore in relazione al rapporto cui il pagamento si riferisce.
Lo strumento è impiegato in ogni occasione di trasferimento di denaro che le parti vogliano documentare: il pagamento di una rata di mutuo o di prestito, il versamento del canone di locazione (particolarmente importante quando avviene in contanti), il saldo di una fornitura o di una prestazione, e in generale ogni adempimento di cui si voglia conservare prova certa. Tutela soprattutto chi paga, evitando future contestazioni.
La ricevuta deve identificare creditore e debitore, indicare l'importo ricevuto in cifre e lettere, la causale del pagamento e la data. Per importi superiori alla soglia di legge è dovuta l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). La doppia indicazione dell'importo riduce il rischio di alterazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di quietanza liberatoria, ricevuta di acconto/caparra, ricevuta di restituzione del prestito e ricevuta per prestazione occasionale.
Quando serve Ricevuta di Pagamento?
La Ricevuta di Pagamento in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui avviene il trasferimento di una somma di denaro e le parti vogliono documentare formalmente l'avvenuto ricevimento. Le circostanze più frequenti sono: pagamento di una rata di mutuo o prestito (artt. 1813–1822 c.c.) — la ricevuta della rata documenta il rispetto del piano di ammortamento e protegge il debitore da future contestazioni del mutuante; pagamento del canone mensile di locazione (L. 431/1998; artt. 1571–1622 c.c.) — il conduttore che paga in contante o con mezzi non tracciabili ha interesse a ottenere la ricevuta per ogni mensilità, poiché la prova del pagamento dei canoni è essenziale in caso di controversia davanti al Tribunale; pagamento di una fornitura commerciale — il compratore ottiene la ricevuta come prova del pagamento della fattura (art. 21 D.P.R. 633/1972); pagamento di un onorario professionale — il cliente chiede al professionista (avvocato, commercialista, ingegnere iscritto all'Ordine professionale) la ricevuta del compenso pagato; pagamento di una parcella condominiale — il condomino che paga le spese straordinarie ottiene la ricevuta dall'amministratore di condominio; pagamento del corrispettivo in una vendita tra privati di beni mobili (auto, mobili, oggetti di valore) — la ricevuta protegge il compratore da future rivendicazioni del venditore. In tutti questi casi la ricevuta è lo strumento più semplice e diretto per documentare il pagamento. La ricevuta di pagamento in Italia è necessaria in ogni situazione in cui sia rilevante documentare il momento dell'adempimento e il mezzo utilizzato. Nel contenzioso condominiale ex D.Lgs. 220/2012 (riforma del condominio, L. 220/2012), la ricevuta delle quote condominiali è l'unica prova che il condomino ha assolto i propri obblighi ex art. 63 disp. att. c.c. verso l'amministratore. Nel diritto del lavoro, la ricevuta della busta paga firmata dal dipendente ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) costituisce prova del pagamento della retribuzione. Nel settore locativo, la ricevuta del canone di locazione è obbligatoriamente rilasciata dal locatore ex art. 1199 c.c. su richiesta del conduttore e fa piena prova del pagamento davanti alla Commissione Tributaria e all'Agenzia delle Entrate. Nei procedimenti esecutivi ex artt. 474 ss. c.p.c., la ricevuta di pagamento presentata dal debitore può interrompere l'esecuzione se dimostra l'avvenuto adempimento del titolo esecutivo. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) richiede la produzione delle ricevute di pagamento come prova standard nei ricorsi.
Cosa includere nel tuo Ricevuta di Pagamento
La Ricevuta di Pagamento in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere giuridicamente valida e costituire prova efficace dell'adempimento. Primo elemento: identificazione completa del creditore (ricevente) — nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale qualifica professionale (avvocato, commercialista, imprenditore iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio). Secondo elemento: identificazione completa del debitore (pagante) — stessi dati anagrafici e fiscali. Terzo elemento: importo ricevuto in cifre e in lettere, in euro — la doppia indicazione è raccomandata dalla prassi italiana per evitare contestazioni interpretative. Quarto elemento: data del ricevimento — deve coincidere con la data di accredito effettivo sul conto del creditore per i pagamenti bancari, con la data di consegna per il contante. Quinto elemento: descrizione del titolo del pagamento — indicare a quale obbligazione si riferisce il pagamento (fattura n. X del GG/MM/AAAA, rata n. Y del contratto di mutuo del GG/MM/AAAA, canone di locazione del mese di MESE/ANNO, corrispettivo per servizio Z). Sesto elemento: modalità di pagamento — specificare bonifico bancario (con IBAN e CRO), assegno circolare non trasferibile (con numero e banca emittente), contante (solo entro soglia D.Lgs. 231/2007 di 5.000 euro). Settimo elemento: indicazione se il pagamento è parziale o integrale — per evitare confusione tra ricevuta di rata e quietanza liberatoria. Ottavo elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per somme superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). forms-legal.com mette a disposizione il modello di Ricevuta di Pagamento conforme all'art. 1199 c.c. e alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate, utilizzabile per qualsiasi tipo di pagamento in Italia. Nella ricevuta di pagamento italiana è obbligatorio indicare il riferimento all'obbligazione estinta: numero di fattura, numero di contratto, rata di mutuo o descrizione dell'oggetto del pagamento. Senza questo riferimento, la ricevuta costituisce solo prova del fatto materiale del pagamento ma non dell'obbligazione cui si riferisce, riducendone l'utilità probatoria. Il mezzo di pagamento va indicato con precisione: per i bonifici, il codice IBAN del beneficiario e il CRO/TRN dell'operazione; per gli assegni, il numero e la banca traente; per i pagamenti POS, il numero di terminale e il codice autorizzazione; per la domiciliazione bancaria (SDD/SEPA Direct Debit), il codice mandate. L'importo deve essere indicato sia in cifre sia in lettere, seguendo la prassi italiana dei Tribunali. La marca da bollo da 2,00 euro va apposta ex art. 13, c. 7 Tariffa D.P.R. 642/1972 quando l'importo ricevuto supera 77,47 euro: per i soggetti IVA, il bollo non è dovuto sulle ricevute per operazioni già assoggettate a IVA. Il nome e cognome del firmatario devono coincidere con quelli del beneficiario del pagamento per garantire la piena valenza probatoria del documento.
Come compilare il tuo Ricevuta di Pagamento
Per compilare correttamente la Ricevuta di Pagamento in Italia seguire i passi seguenti. Primo passo: inserire i dati anagrafici e fiscali completi del creditore (ricevente) e del debitore (pagante) — codice fiscale obbligatorio, indirizzo aggiornato. Secondo passo: indicare l'importo ricevuto in cifre (es. 1.500,00) e in lettere (es. millecinquecento/00), specificando la valuta (euro). Terzo passo: indicare la data del ricevimento — per i bonifici, questa è la data di accredito sul conto corrente del creditore (desumibile dall'estratto conto bancario), non la data di disposizione del pagamento da parte del debitore; per i pagamenti in contante, è la data della consegna fisica della somma. Quarto passo: descrivere con precisione il titolo del pagamento — citare il contratto di origine, la fattura, il decreto ingiuntivo del Tribunale, il canone di locazione del mese specifico. La precisione del riferimento è fondamentale per identificare l'obbligazione estinta. Quinto passo: indicare la modalità di pagamento e, per i bonifici, il numero di riferimento dell'operazione (CRO o TRN SEPA) e la banca ordinante. Sesto passo: specificare se il pagamento è totale (estingue l'intera obbligazione) o parziale (documenta il pagamento di una rata o di un acconto, con indicazione del debito residuo). Settimo passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro prima della firma, se l'importo supera 77,47 euro. Ottavo passo: firmare il documento (il creditore firma come dichiarante) e consegnarne copia al debitore, conservando l'originale firmato come documentazione fiscale. Nella compilazione della ricevuta di pagamento italiana occorre prestare attenzione a tre aree critiche. Prima area: identificazione delle parti. Il creditore deve indicare il proprio codice fiscale (o partita IVA se soggetto economico) esattamente come risulta dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Il debitore deve essere identificato con lo stesso livello di precisione. Seconda area: data di ricevimento. Per i bonifici, la data rilevante è la data di valuta (accredito sul conto del creditore), non la data di disposizione del pagatore. Questa distinzione è rilevante per il calcolo degli interessi di mora ex art. 1224 c.c. e per la verifica della tempestività dell'adempimento rispetto alle scadenze contrattuali. Terza area: dichiarazione di pagamento parziale o integrale. Se il pagamento è parziale (rata di mutuo, acconto), la ricevuta deve specificare il debito residuo ancora dovuto. Se il pagamento è integrale, la ricevuta dovrebbe contenere la formula 'con effetto liberatorio' o equivalente (art. 1199 c.c.) per evitare future pretese. Dopo la firma, la ricevuta deve essere consegnata al debitore in forma originale; il creditore conserva una copia per 10 anni ex artt. 2214–2220 c.c.
Requisiti legali per Ricevuta di Pagamento
La Ricevuta di Pagamento in Italia è soggetta alle seguenti disposizioni normative. Art. 1199 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942): il debitore che adempie ha il diritto di ottenere la quietanza; il creditore che rifiuta è in mora credendi (art. 1207 c.c.). Art. 2697 c.c.: il debitore ha l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione; la ricevuta è la prova documentale principale. Art. 2735 c.c.: la ricevuta firmata dal creditore equivale a confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria. Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 10 maggio 2018 n. 11287): ricevuta = prova piena del pagamento dell'importo indicato. D.P.R. 642/1972 (Tariffa allegata, art. 13 c.7): bollo di 2,00 euro per ricevute su somme superiori a 77,47 euro. D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): divieto di pagamenti in contante superiori a 5.000 euro tra privati (soglia 2023); la ricevuta deve attestare il mezzo di pagamento tracciabile. D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica): per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, la ricevuta non sostituisce la fattura ma può integrarla ai fini della prova dell'avvenuto pagamento. Art. 2704 c.c. (data certa): per opponibilità ai terzi, la ricevuta deve essere registrata, autenticata o inviata via PEC con marca temporale. Dal punto di vista fiscale, la ricevuta di pagamento tra privati per importi superiori a 77,47 euro è soggetta all'imposta di bollo di 2,00 euro ex art. 13, c. 7 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'obbligo cade sul creditore ricevente, salvo patto contrario. Per i soggetti passivi IVA, la ricevuta per operazioni esenti IVA (es. prestazioni finanziarie ex art. 10 D.P.R. 633/1972) è soggetta a bollo. La registrazione della ricevuta presso l'Agenzia delle Entrate non è obbligatoria, ma è consigliabile per le ricevute di importo rilevante (superiore a 5.000 euro) per attribuire data certa ex art. 2704 c.c. Il D.Lgs. 231/2007 stabilisce che i pagamenti superiori alla soglia di legge (5.000 euro per i privati dal 2023) devono avvenire con mezzi tracciabili: la ricevuta che documenti un pagamento in contanti oltre soglia è priva di valore probatorio e espone le parti a sanzioni amministrative fino al 30% dell'importo. Il Tribunale di Napoli, sezione civile, sentenza del 22 gennaio 2019, ha negato il valore probatorio a una ricevuta per pagamento in contanti oltre soglia.
Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta di Pagamento
Nella redazione della Ricevuta di Pagamento in Italia si riscontrano errori frequenti che ne riducono il valore probatorio o creano contestazioni future. Primo errore: firmare la ricevuta prima che il pagamento sia effettivamente accreditato — il creditore deve verificare sull'estratto conto bancario l'avvenuto accredito prima di consegnare la ricevuta firmata al debitore. Secondo errore: omettere la descrizione del titolo del pagamento — senza il riferimento al contratto, alla fattura o all'obbligazione di origine, la ricevuta documenta un versamento generico non imputabile a una specifica obbligazione, con possibili contestazioni future. Terzo errore: non indicare se il pagamento è parziale o integrale — una ricevuta ambigua può essere interpretata dal Tribunale come quietanza liberatoria totale o come semplice ricevuta di rata, con conseguenze diverse sull'estinzione dell'obbligazione. Quarto errore: omettere la marca da bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972) — l'Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni in sede di controllo. Quinto errore: ricevere pagamenti in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati nel 2023) — espone il creditore a sanzioni antiriciclaggio indipendentemente dalla buona fede. Sesto errore: non conservare la ricevuta firmata — il debitore che perde la ricevuta dovrà dimostrare il pagamento con altri mezzi meno efficaci (estratto conto, testimoni) davanti al Tribunale. Settimo errore: indicare una data di ricevimento diversa dalla data di accredito bancario effettivo — l'incoerenza con i dati dell'estratto conto mina la credibilità del documento. Il quinto errore comune è non conservare la copia della ricevuta di pagamento: il creditore, che firma la ricevuta, spesso la consegna al debitore senza trattenere copia. In caso di contestazione futura, l'originale è in mano al debitore e il creditore non può provare di aver rilasciato la ricevuta per quella somma. Soluzione: conservare sempre una fotocopia o scansione digitale firmata. Il sesto errore è usare formule ambigue come 'a saldo' senza specificare se si tratta di saldo parziale o integrale: la Cassazione civile, sez. I, n. 14563/2017 ha interpretato la formula 'a saldo' come pagamento integrale, con effetto liberatorio totale anche quando le parti intendevano un saldo parziale. Il settimo errore è non indicare il mezzo di pagamento: una ricevuta priva di questa indicazione non rispetta il D.Lgs. 231/2007 e può essere contestata dall'Agenzia delle Entrate in caso di verifica fiscale. forms-legal.com suggerisce di allegare alla ricevuta la copia del bonifico o della ricevuta POS per una documentazione completa e inattaccabile.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Ricevuta di Pagamento (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-di-pagamento
"Ricevuta di Pagamento (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-di-pagamento.
@misc{formslegal-ricevuta-di-pagamento,
author = {{Forms Legal}},
title = {Ricevuta di Pagamento (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-di-pagamento}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Ricevuta di Pagamento in Italia è il documento che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte del debitore al creditore. La base normativa è l'art. 1199 del Codice Civile (R.D. 262/1942), che riconosce al debitore che esegue la prestazione il diritto di ottenere una quietanza scritta dal creditore. Dal punto di vista dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il debitore che afferma di aver pagato deve dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione: la ricevuta costituisce la prova documentale più efficace. Senza ricevuta, il debitore dovrà dimostrare il pagamento con estratti conto bancari, testimoni (entro i limiti dell'art. 2721 c.c.) o presunzioni. La ricevuta è obbligatoria in senso economico-pratico ogni volta che il pagamento avviene in contante, in assenza di traccia bancaria automatica. Per i pagamenti bancari (bonifico, assegno circolare), la distinta bancaria costituisce già una prova del pagamento, ma la ricevuta firmata dal creditore aggiunge valore probatorio perché attesta l'effettivo ricevimento della somma da parte sua. L'art. 1199 c.c. stabilisce che il creditore non può rifiutare di rilasciare quietanza al debitore che esegue correttamente la prestazione: il rifiuto configurerebbe mora credendi (art. 1207 c.c.).
La Ricevuta di Pagamento in Italia è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Tariffa allegata). Le regole sono le seguenti: (1) le ricevute per importi fino a 77,47 euro sono esenti dal bollo; (2) le ricevute per importi superiori a 77,47 euro sono soggette a bollo nella misura di 2,00 euro (art. 13, comma 7, della Tariffa allegata D.P.R. 642/1972). Il bollo può essere assolto in diversi modi: (a) marca da bollo fisica acquistata presso una tabaccheria autorizzata, da apporre sul documento prima della firma; (b) bollo virtuale per soggetti autorizzati dall'Agenzia delle Entrate che emettono un numero elevato di ricevute; (c) modello F23 con codice tributo 456T per il bollo in misura fissa. Per le ricevute emesse nell'ambito di attività soggette a fatturazione elettronica obbligatoria (D.Lgs. 127/2015), il bollo va assolto con modalità telematiche tramite il sistema dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazione annuale del bollo virtuale). Le ricevute emesse da professionisti per i propri compensi sono soggette sia al bollo sia, se superiori a determinati importi, all'obbligo di emissione di fattura o parcella.
La Ricevuta di Pagamento in Italia documenta il ricevimento di una somma senza necessariamente dichiarare l'estinzione dell'intero rapporto obbligatorio. Per questo si distingue dalla Quietanza Liberatoria (art. 1199 c.c.): (1) la ricevuta di pagamento attesta il ricevimento di una somma specifica in una data specifica, senza dichiarare l'estinzione totale dell'obbligazione (può documentare, ad esempio, il pagamento di una singola rata di un mutuo senza liberare il debitore dall'intero debito residuo); (2) la quietanza liberatoria attesta invece il pagamento integrale e la chiusura definitiva dell'intero rapporto obbligatorio, liberando il debitore da qualsiasi ulteriore pretesa. La Ricevuta di Pagamento è sufficiente quando l'obbligo è unitario e il pagamento è integrale: in questo caso, anche senza la parola 'liberatoria', il documento documenta l'adempimento completo e il Tribunale ne riconosce l'effetto estintivo. Tuttavia, per evitare ambiguità, è sempre preferibile indicare esplicitamente se il pagamento è parziale (rata di una serie) o integrale (estinzione del debito). La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 10 maggio 2018 n. 11287) ha chiarito che la ricevuta di pagamento costituisce prova piena dell'adempimento per l'importo indicato, senza però precludere al creditore di vantare ulteriori crediti non menzionati nel documento.
In assenza di Ricevuta di Pagamento, il debitore italiano può ricorrere ad altri mezzi di prova per dimostrare l'adempimento dell'obbligazione. I principali strumenti probatori sono: (1) estratto conto bancario con il dettaglio del bonifico eseguito (indicazione di IBAN del beneficiario, importo, data e causale): prova documenti l'invio della somma ma non necessariamente il ricevimento da parte del creditore; (2) distinta del bonifico bancario o copia dell'assegno emesso: valori probatori analoghi all'estratto conto; (3) prova testimoniale: ammessa solo entro il limite di valore stabilito dall'art. 2721 c.c. (generalmente per importi modesti) e soggetta alle limitazioni dell'art. 2722 c.c. (non ammessa per modificare il contenuto di un atto scritto); (4) presunzioni semplici (art. 2729 c.c.): usate dal giudice del Tribunale quando gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti consentono di presumere il pagamento; (5) registrazioni contabili del creditore (se imprenditore): i libri contabili hanno valore probatorio limitato ex art. 2709 c.c. La migliore protezione per il debitore rimane la ricevuta firmata dal creditore: il D.Lgs. 231/2007 rende obbligatori i pagamenti tracciabili oltre la soglia di 5.000 euro, rendendo quasi sempre disponibile la prova bancaria per gli importi significativi.
La Ricevuta di Pagamento in Italia, da sola, non è tipicamente sufficiente come prova per ottenere un decreto ingiuntivo (artt. 633–634 c.p.c.), poiché il decreto ingiuntivo è uno strumento del creditore per provare la propria pretesa creditoria, non del debitore per dimostrare di aver pagato. Tuttavia, la ricevuta ha un ruolo fondamentale in sede monitoria in due situazioni: (1) il creditore che presenta domanda di decreto ingiuntivo deve allegare la prova scritta del credito non pagato (art. 634 c.p.c.); se il debitore produce la ricevuta di pagamento relativa alla stessa somma, può proporre opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) e il giudice del Tribunale dovrà valutare i documenti prodotti da entrambe le parti; (2) il debitore che riceve un decreto ingiuntivo e ha già pagato può depositare la ricevuta di pagamento nel giudizio di opposizione come prova dell'avvenuto adempimento, ottenendo la revoca del decreto. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la ricevuta firmata dal creditore costituisce prova piena dell'adempimento e determina la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto successivamente per lo stesso importo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Quietanza Liberatoria
Dichiarazione con cui il creditore attesta l'adempimento integrale del debitore e libera quest'ultimo da qualsiasi ulteriore obbligazione, ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Ricevuta di Acconto / Caparra
Documento che attesta il versamento di un acconto o di una caparra confirmatoria/penitenziale in Italia, con indicazione degli effetti giuridici ai sensi degli artt. 1199 e 1385 c.c.
Ricevuta di Restituzione del Prestito
Documento che attesta la restituzione totale o parziale di un prestito ricevuto, costituendo prova dell'adempimento del mutuatario ai sensi degli artt. 1199 e 1813 c.c.
Ricevuta per Prestazione Occasionale
Documento che attesta il compenso percepito per un'attività di lavoro autonomo occasionale, con indicazione della ritenuta d'acconto del 20% ex art. 67 TUIR e del limite di 5.000 euro annui.