Ricevuta per Prestazione Occasionale
art. 67, c.1, lett. l) TUIR (D.P.R. 917/1986); art. 25 D.P.R. 600/1973 (ritenuta 20%); Circ. INPS 88/2009
ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR (D.P.R. 917/1986)
art. 25 D.P.R. 600/1973 (ritenuta d'acconto 20%) — Gestione Separata INPS Circ. 88/2009
PRESTATORE (Emittente):
Nome e Cognome: [Prestatore Nome]
Codice Fiscale: [Prestatore Codice Fiscale]
Nato/a a: [Prestatore Luogo Data Nascita]
Residente in: [Prestatore Indirizzo]
COMMITTENTE (Destinatario):
Nome / Denominazione: [Committente Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Committente Codice Fiscale Piva]
Indirizzo: [Committente Indirizzo]
Sostituto d'imposta: [Committente Sostituo Imposta]
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SVOLTA
[Descrizione Prestazione]
PROSPETTO DEL COMPENSO
Compenso lordo concordato: euro [Compenso Lordo Cifre] ([Compenso Lordo Lettere])
Ritenuta d'acconto 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973): euro [Ritenuta Acconto]
Rimborso spese documentate: euro [Rimborso Spese]
IMPORTO NETTO DA PAGARE: euro [Importo Netto Cifre]
Il/la sottoscritto/a [Prestatore Nome], Codice Fiscale [Prestatore Codice Fiscale], dichiara di aver ricevuto in data [Data Ricevuta] la somma netta di euro [Importo Netto Cifre] da [Committente Nome] a titolo di compenso per la prestazione occasionale descritta, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (D.P.R. 917/1986).
DICHIARAZIONI DEL PRESTATORE
Il/la sottoscritto/a dichiara che:
1. La presente prestazione è svolta in modo non abituale e non continuativo, senza carattere professionale ai fini dell'obbligo di apertura di partita IVA;
2. Il compenso percepito rientra nei 'redditi diversi' ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e sarà indicato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o PF) dell'anno di imposta corrente;
3. La presente ricevuta è assoggettata all'imposta di bollo di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per compenso superiore a euro 77,47.
[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]
Il Prestatore:
[Prestatore Nome]
Firma: _________________________
Prestatore (Emittente)
________________
Signature
Che cos'è Ricevuta per Prestazione Occasionale?
La Ricevuta per Prestazione Occasionale in Italia è il documento con cui chi svolge un'attività di lavoro autonomo occasionale attesta il compenso percepito dal committente, con l'indicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto. Lo strumento ha rilievo fiscale ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (D.P.R. 917/1986), che qualifica i redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973 sulla ritenuta d'acconto.
La prestazione occasionale è caratterizzata dall'assenza di abitualità e di organizzazione in forma d'impresa o di esercizio di arte o professione: il prestatore non è titolare di partita IVA per quell'attività e opera in modo sporadico. Quando il committente è un sostituto d'imposta, sul compenso si applica la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973, che il committente versa all'erario e certifica nella Certificazione Unica. Il superamento della soglia annua di compensi (5.000 euro) per prestazioni occasionali comporta l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS sulla parte eccedente.
Lo strumento è impiegato per attività sporadiche quali lezioni private, consulenze occasionali, collaborazioni editoriali, interventi come relatori e prestazioni saltuarie rese senza partita IVA. La ricevuta documenta il compenso e consente al committente di operare correttamente gli adempimenti fiscali.
La ricevuta deve riportare i dati anagrafici e fiscali del prestatore e del committente, la descrizione della prestazione, il compenso lordo, la ritenuta d'acconto e l'importo netto, oltre alla data e all'eventuale imposta di bollo. La corretta indicazione della ritenuta è essenziale per gli obblighi del sostituto d'imposta. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di ricevuta di pagamento, quietanza liberatoria, ricevuta di restituzione del prestito e ricevuta di acconto/caparra.
Quando serve Ricevuta per Prestazione Occasionale?
La Ricevuta per Prestazione Occasionale in Italia è il documento adatto ogni volta che un soggetto svolge un'attività lavorativa in modo sporadico e non continuativo, senza partita IVA, e percepisce un compenso dal committente. Le casistiche più frequenti sono: lezioni private di doposcuola, lingua straniera o musica erogate da un privato a famiglie o piccole realtà formative, fuori da un rapporto di lavoro dipendente; consulenze professionali occasionali (es. un ingegnere che redige una singola relazione tecnica per un privato senza partita IVA attiva per quella categoria); partecipazione saltuaria a convegni come relatori con rimborso del compenso; collaborazioni editoriali occasionali (articoli, traduzioni) per giornali, riviste o case editrici; prestazioni artigianali o manuali sporadiche (es. lavori di riparazione o installazione occasionali); attività di baby-sitter o colf non rientranti nel lavoro domestico regolare; testimonianze o perizie giurate per le quali non esiste un albo professionale. La ricevuta per prestazione occasionale è anche utilizzata da studenti universitari, pensionati o lavoratori dipendenti che svolgono piccole attività accessorie che non configurano un'attività continuativa. Attenzione: se il prestatore supera la soglia dei 5.000 euro annui lordi o l'attività presenta carattere di continuità, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS possono qualificarla come attività professionale abituale con obbligo di apertura di partita IVA. La ricevuta per prestazione occasionale in Italia è richiesta in tutti i casi in cui si svolga un'attività lavorativa episodica senza i requisiti per l'apertura della partita IVA. I casi più frequenti nella pratica italiana sono: lezioni private di materie scolastiche o musicali (purché non svolte in modo continuativo verso più alunni in forma organizzata); consulenze tecniche o informatiche occasionali per aziende che abbisognano di una competenza specifica per un singolo progetto; traduzioni o revisioni di testi per conto di privati o piccole imprese; prestazioni artistiche o creative episodiche (fotografo per un singolo evento, illustratore per un libro); arbitraggio sportivo o giudizio in gare ed eventi organizzati da associazioni. L'INPS, con Circolare n. 88/2009, ha fissato le soglie di reddito annuo da prestazioni occasionali al di sotto delle quali non è richiesta l'iscrizione alla Gestione Separata: 5.000 euro lordi annui per committente. Superata questa soglia, il committente deve versare la contribuzione INPS nella misura del 2/3 a proprio carico e 1/3 a carico del prestatore.
Cosa includere nel tuo Ricevuta per Prestazione Occasionale
La Ricevuta per Prestazione Occasionale in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori per essere conforme alle disposizioni del TUIR e del D.P.R. 600/1973. Primo elemento: dati anagrafici e fiscali del prestatore — nome e cognome, codice fiscale (obbligatorio), indirizzo di residenza. Il codice fiscale è indispensabile per il committente che deve indicare la ritenuta d'acconto nella Certificazione Unica (CU) da rilasciare entro il 31 marzo dell'anno successivo e nel modello 770. Secondo elemento: dati del committente — nome, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, qualità di sostituto d'imposta (sì/no). Terzo elemento: descrizione dettagliata della prestazione svolta — tipo di attività, periodo di esecuzione, luogo. La descrizione deve essere sufficientemente precisa per giustificare il compenso davanti all'Agenzia delle Entrate. Quarto elemento: compenso lordo concordato in cifre e in lettere, in euro. Quinto elemento: ritenuta d'acconto del 20% calcolata sul lordo (solo se il committente è sostituto d'imposta ex art. 25 D.P.R. 600/1973). Sesto elemento: importo netto pagato al prestatore (lordo − ritenuta). Settimo elemento: eventuale rimborso spese documentate (trasporto, materiali) — da indicare separatamente perché non soggette a ritenuta se documentate analiticamente. Ottavo elemento: dichiarazione del prestatore che il compenso rientra nelle prestazioni occasionali ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e che i compensi annui da prestazioni occasionali non superano 5.000 euro (se applicabile). Nono elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per compensi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). forms-legal.com mette a disposizione il modello completo di Ricevuta per Prestazione Occasionale conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Gli elementi essenziali della ricevuta per prestazione occasionale includono anche la ritenuta IRPEF da parte dei committenti sostituti d'imposta: la base imponibile è il compenso lordo, l'aliquota è il 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973. Il committente sostituto d'imposta deve versare la ritenuta all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento tramite F24 con codice tributo 1040 e rilasciare la Certificazione Unica (CU) al prestatore entro il 31 marzo dell'anno successivo, poi trasmetterla all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo. La ricevuta deve indicare espressamente l'importo lordo, la ritenuta trattenuta e l'importo netto pagato, allineandosi con i dati che il committente inserirà nel Modello 770 semplificato ex D.P.R. 600/1973, art. 4. La mancata indicazione della ritenuta espone il committente alla responsabilità ex art. 35 D.P.R. 600/1973. Qualora il committente sia un privato (senza partita IVA e non sostituto d'imposta), nessuna ritenuta viene applicata e il prestatore inserisce l'intero compenso nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RL del Modello 730 o Modello PF).
Come compilare il tuo Ricevuta per Prestazione Occasionale
Per compilare correttamente la Ricevuta per Prestazione Ocasionale in Italia seguire i seguenti passaggi. Primo passo: inserire i dati anagrafici completi del prestatore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita) — il codice fiscale è obbligatorio e verrà utilizzato dal committente per la Certificazione Unica (CU) e il modello 770 da presentare all'Agenzia delle Entrate. Secondo passo: inserire i dati del committente (nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo) e verificare se è sostituto d'imposta — è sostituto d'imposta l'imprenditore con partita IVA, il professionista con partita IVA, l'ente pubblico, la società o l'associazione; non è sostituto d'imposta il privato cittadino che non svolge attività imprenditoriale. Terzo passo: descrivere la prestazione svolta in modo chiaro — tipo di attività, periodo e luogo di esecuzione. Quarto passo: indicare il compenso lordo concordato in cifre e in lettere. Quinto passo: se il committente è sostituto d'imposta, calcolare la ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973) e indicarla separatamente: ritenuta = lordo × 20%. Il netto da pagare = lordo − ritenuta. Sesto passo: indicare separatamente eventuali rimborsi spese documentate (es. biglietti treno, materiali acquistati), che non sono soggetti a ritenuta se analiticamente giustificati con ricevute allegate. Settimo passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro se il compenso lordo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Ottavo passo: firmare la ricevuta in due copie — l'originale al committente, la copia al prestatore. Per compilare correttamente la ricevuta per prestazione occasionale in Italia è necessario seguire un processo in quattro fasi. Fase 1: verifica del limite di reddito. Prima di emettere la ricevuta, il prestatore deve verificare di non aver superato i 5.000 euro lordi da prestazioni occasionali con il medesimo committente nell'anno solare (soglia INPS ex Circ. 88/2009): se superata, il committente deve iscrivere il prestatore alla Gestione Separata INPS e versare i contributi (aliquote 2024: 33,72% per i non iscritti ad altra forma previdenziale, di cui 1/3 a carico del prestatore). Fase 2: calcolo della ritenuta. Moltiplicare il compenso lordo per 0,20 (20%) se il committente è sostituto d'imposta; applicare 0 se privato non sostituto. Fase 3: rimborsi spese. I rimborsi analitici documentati da ricevute allegate (biglietti treno, scontrini per materiali) non sono soggetti a ritenuta ex art. 51, c. 5 TUIR, quindi vanno indicati separatamente. Fase 4: firma e consegna. La ricevuta deve essere firmata dal prestatore e consegnata al committente prima o contestualmente al pagamento; il committente la conserva per la CU. Per i compensi superiori a 77,47 euro va apposta la marca da bollo da 2,00 euro ex art. 13, c. 7 Tariffa D.P.R. 642/1972, salvo che il compenso sia già assoggettato ad altro tributo analogo.
Requisiti legali per Ricevuta per Prestazione Occasionale
La Ricevuta per Prestazione Ocasionale in Italia è soggetta alla seguente normativa. Art. 67, comma 1, lett. l), TUIR (D.P.R. 917/1986): i compensi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono redditi diversi, soggetti a IRPEF. Art. 25 D.P.R. 600/1973: i sostituti d'imposta applicano ritenuta d'acconto del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, da versare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo (F24, codice tributo 1040). Certificazione Unica (CU): il committente sostituto d'imposta rilascia la CU al prestatore entro il 31 marzo dell'anno successivo. Art. 2222 c.c.: contratto d'opera per le prestazioni occasionali non professionali. L. 335/1995 art. 2 c.26 + Circ. INPS 88/2009: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per compensi annui oltre 5.000 euro lordi. D.P.R. 642/1972 Tariffa art. 13 c.7: bollo di 2,00 euro per compensi superiori a 77,47 euro. D.Lgs. 231/2007: tracciabilità dei pagamenti oltre 5.000 euro. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 2012: chiarimenti sull'obbligo di ritenuta e sulla soglia dei 5.000 euro per la Gestione Separata INPS. La prestazione occasionale in Italia è soggetta a un regime fiscale e previdenziale articolato che il prestatore deve conoscere prima di emettere la ricevuta. Sul piano fiscale, il compenso è tassato come 'reddito diverso' ex art. 67, c. 1, lett. l) TUIR nell'anno di effettivo incasso (principio di cassa). L'aliquota IRPEF applicabile in dichiarazione dei redditi dipende dallo scaglione di reddito complessivo del prestatore (art. 11 TUIR, scaglioni 2024: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro). La ritenuta del 20% trattenuta dal committente è un acconto IRPEF, non l'imposta definitiva: a saldo si paga la differenza (o si ottiene rimborso) in sede di dichiarazione. Sul piano previdenziale, il D.L. 269/2003 (convertito con L. 326/2003) ha eliminato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i prestatori occasionali che non superano i 5.000 euro lordi annui per committente. La Circolare INPS n. 88/2009 ha confermato che sotto questa soglia non matura alcuna tutela previdenziale (non si accumula contribuzione pensionistica). Il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 15 marzo 2021, ha confermato che la ricevuta per prestazione occasionale non trasforma automaticamente il rapporto in lavoro subordinato, purché sia rispettata l'occasionalità.
Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta per Prestazione Occasionale
Nella gestione delle prestazioni occasionali in Italia si riscontrano errori frequenti che espongono il prestatore o il committente a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Primo errore: omettere la ritenuta d'acconto del 20% quando il committente è sostituto d'imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973) — il committente che non trattiene e non versa la ritenuta è responsabile solidale con il prestatore per le imposte evase. Secondo errore: superare la soglia dei 5.000 euro annui senza iscriversi alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995; Circ. INPS 88/2009) — espone il prestatore al recupero dei contributi non versati con interessi e sanzioni. Terzo errore: svolgere un'attività continuativa e abituale senza aprire la partita IVA, emettendo solo ricevute per prestazione occasionale — l'Agenzia delle Entrate può qualificarla come evasione IVA e applicare sanzioni fino al 100% dell'imposta evasa. Quarto errore: non applicare la marca da bollo da 2,00 euro per compensi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972) — l'Agenzia delle Entrate applica sanzione del 100% dell'imposta, non inferiore a 50 euro. Quinto errore: includere nella ricevuta i rimborsi spese senza documentarli analiticamente — i rimborsi non documentati da ricevute/biglietti sono assimilati al compenso e soggetti a ritenuta. Sesto errore: non comunicare al committente i compensi ricevuti da altri committenti nello stesso anno per monitorare il superamento della soglia dei 5.000 euro. Il quinto errore frequente è applicare la ritenuta del 20% anche quando il committente è un privato non sostituto d'imposta (es. famiglia che assume una babysitter occasionale): in questo caso nessuna ritenuta va applicata e il 100% del compenso lordo va inserito in dichiarazione dei redditi dal prestatore. Il sesto errore è non dichiarare i compensi occasionali inferiori alla soglia di tassazione: anche importi minimi concorrono al reddito complessivo IRPEF e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello 730 o del Modello PF. L'omessa dichiarazione espone il prestatore a sanzioni ex art. 1 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'imposta evasa). Il settimo errore è emettere ricevute per prestazione occasionale in modo ripetuto per lo stesso committente senza verificare il limite dei 5.000 euro: al superamento, il committente è obbligato per legge a iscrivere il prestatore alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi. La mancata iscrizione espone il committente a sanzioni INPS e al recupero contributivo con interessi (art. 116 L. 388/2000).
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Forms Legal. (2026). Ricevuta per Prestazione Occasionale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-prestazione-occasionale
"Ricevuta per Prestazione Occasionale (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-prestazione-occasionale.
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}Domande frequenti
La Ricevuta per Prestazione Occasionale in Italia documenta un'attività di lavoro autonomo esercitata in modo non abituale e senza carattere di continuità. La base normativa è l'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (D.P.R. 917/1986), che qualifica i compensi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente come 'redditi diversi'. La distinzione rispetto alla partita IVA è fondamentale: chi esercita un'attività con carattere di abitualità e continuità (anche se non esclusiva) è obbligato ad aprire partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate e iscriversi alla gestione previdenziale competente (INPS o cassa di categoria). Chi invece svolge prestazioni occasionali in modo sporadico e non continuativo può emettere ricevuta senza partita IVA, fino al limite annuo di 5.000 euro lordi di compenso (soglia rilevante per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, ex art. 2, comma 26, L. 335/1995 e Circ. INPS n. 88/2009). Per compensi complessivi superiori a 5.000 euro annui lordi provenienti da prestazioni occasionali, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi. Tribunale di Milano, sez. lavoro, 15 aprile 2021 n. 3451, ha confermato che il superamento sistematico della soglia evidenzia la continuità dell'attività e obbliga all'apertura di partita IVA.
La ritenuta d'acconto sulla Ricevuta per Prestazione Occasionale in Italia è disciplinata dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il committente (sostituto d'imposta — impresa, professionista con partita IVA, ente) è obbligato ad applicare una ritenuta del 20% sul compenso lordo al momento del pagamento, da versare all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo tramite modello F24 con codice tributo 1040. Il calcolo è il seguente: compenso lordo concordato = 100%; ritenuta d'acconto (20%) = 20; importo netto pagato al prestatore = 80. Il prestatore riceve quindi il compenso netto (80% del lordo) e dovrà indicare il compenso lordo nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o PF), potendo recuperare la ritenuta come credito d'imposta. Se il committente è un privato non sostituto d'imposta (persona fisica che non svolge attività imprenditoriale o professionale), non è obbligato ad applicare la ritenuta: in questo caso il prestatore riceve il compenso lordo e versa autonomamente le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. La ricevuta deve sempre indicare: compenso lordo, ritenuta d'acconto (se applicabile), importo netto ricevuto.
L'obbligo contributivo INPS per le prestazioni occasionali in Italia segue le seguenti regole. Per compensi annui complessivi fino a 5.000 euro lordi da prestazioni occasionali (art. 67, comma 1, lett. l), TUIR): non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS né di versamento di contributi previdenziali. I compensi rientrano nei 'redditi diversi' e sono tassati solo ai fini IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. Per compensi annui complessivi superiori a 5.000 euro lordi: scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e di versamento dei contributi nella misura stabilita ogni anno da INPS (Circ. INPS n. 88/2009 e successive circolari: aliquota attorno al 33% per i non iscritti ad altra cassa previdenziale). La soglia di 5.000 euro è da calcolarsi sul totale dei compensi da prestazioni occasionali nell'anno solare, da tutti i committenti. È importante che il prestatore monitori il cumulo annuo delle ricevute emesse. Il mancato versamento dei contributi espone il prestatore a sanzioni dell'INPS e a recuperi contributi, con interessi e sanzioni civili.
Il superamento della soglia di 5.000 euro annui lordi di compensi da prestazioni occasionali in Italia determina tre conseguenze principali. Prima conseguenza: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) con versamento dei contributi previdenziali. Il prestatore deve presentare domanda di iscrizione e versare i contributi per la quota eccedente la soglia (e, secondo l'INPS, anche per l'intero importo nell'anno di superamento). Seconda conseguenza: obbligo di valutare l'apertura di partita IVA, se il superamento della soglia indica un'attività svolta con carattere di abitualità e continuità. L'Agenzia delle Entrate può contestare la mancata apertura di partita IVA e il mancato assoggettamento a IVA dei compensi, con sanzioni amministrative. Terza conseguenza: tutti i compensi percepiti nell'anno — compresi quelli sotto soglia — devono essere indicati nel modello 730 o PF come redditi diversi ex art. 67 TUIR, con tassazione IRPEF alle aliquote progressive. Il committente che ha applicato la ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973) deve continuare a farlo; se non ha applicato la ritenuta (committente privato non sostituto d'imposta), il prestatore è responsabile del versamento delle imposte e contributi.
La Ricevuta per Prestazione Ocasionale in Italia è soggetta all'imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Tariffa allegata, art. 13). Le regole sono: (1) per compensi fino a 77,47 euro: esenti da bollo; (2) per compensi superiori a 77,47 euro: imposta di bollo di 2,00 euro, assolta con marca da bollo acquistata presso una tabaccheria autorizzata, da apporre sulla ricevuta prima della firma. L'obbligo del bollo non dipende dal fatto che il committente sia sostituto d'imposta o privato, ma solo dall'importo del compenso. La marca da bollo deve essere apposta sul lato della ricevuta tenuto dal committente (l'originale), non sulla copia che il prestatore conserva. Per le ricevute emesse in formato digitale (es. PDF firmato digitalmente), il bollo è assolto telematicamente tramite il sistema dell'Agenzia delle Entrate (versamento F24 codice tributo 2501). L'omissione della marca da bollo è una violazione della normativa fiscale soggetta a sanzione dell'Agenzia delle Entrate: la sanzione base è il 100% dell'imposta evasa, non inferiore a 50 euro, ex art. 25 D.Lgs. 472/1997.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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