Ricevuta di Acconto / Caparra
art. 1199 c.c.; art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria); art. 1386 c.c. (caparra penitenziale)
RICEVUTA DI ACCONTO / CAPARRA
ai sensi dell'art. 1199 c.c.; art. 1385 c.c. (confirmatoria); art. 1386 c.c. (penitenziale)
RICEVENTE:
Nome / Denominazione: [Ricevente Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Ricevente Codice Fiscale]
Indirizzo: [Ricevente Indirizzo]
VERSANTE:
Nome / Denominazione: [Versante Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Versante Codice Fiscale]
Indirizzo: [Versante Indirizzo]
ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO
Il/La sottoscritto/a [Ricevente Nome] dichiara di aver ricevuto in data [Data Versamento] la somma di euro [Importo Versato Cifre] ([Importo Versato Lettere]) da [Versante Nome], mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento].
Art. 1 — Natura Giuridica della Somma
La somma ricevuta è qualificata come: [Natura Somma].
Art. 2 — Contratto Principale di Riferimento
La presente ricevuta accede al seguente contratto principale:
Oggetto: [Oggetto Contratto]
Prezzo totale concordato: euro [Prezzo Totale]
La somma versata sarà imputata al prezzo totale al momento della conclusione del contratto definitivo, ovvero opererà secondo le regole della caparra applicabile (artt. 1385–1386 c.c.) in caso di inadempimento o recesso.
Art. 3 — Effetti della Caparra Confirmatoria (art. 1385 c.c.)
In caso di qualificazione come caparra confirmatoria: se il versante è inadempiente, il ricevente ha diritto di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra; se il ricevente è inadempiente, il versante ha diritto di ricevere il doppio della caparra versata. La parte adempiente può in alternativa chiedere l'esecuzione coattiva del contratto o la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. con risarcimento del maggior danno.
Art. 4 — Imposta di Bollo
La presente ricevuta è assoggettata all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di una somma superiore a euro 77,47.
[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]
Il Ricevente:
[Ricevente Nome]
Firma: _________________________
Per conferma di ricezione della presente, il Versante:
[Versante Nome]
Firma: _________________________
Ricevente
________________
Signature
Versante
________________
Signature
Che cos'è Ricevuta di Acconto / Caparra?
La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia è il documento che attesta il versamento di una somma a titolo di acconto sul prezzo o di caparra, con i diversi effetti giuridici che ne conseguono. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile per la funzione di quietanza e sull'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) o sull'art. 1386 c.c. (caparra penitenziale) per la qualificazione della somma.
La distinzione tra le figure è essenziale. L'acconto è un anticipo sul prezzo, privo di funzione di garanzia: in caso di scioglimento del contratto va semplicemente restituito o imputato. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) ha invece funzione di garanzia e di liquidazione anticipata del danno: se la parte che l'ha versata è inadempiente, l'altra può recedere trattenendo la caparra; se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere ed esigere il doppio. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) costituisce il corrispettivo del diritto di recesso: chi recede perde la caparra versata o restituisce il doppio di quella ricevuta.
Lo strumento è impiegato soprattutto nei contratti preliminari di compravendita immobiliare (compromessi), dove la caparra confirmatoria è prassi consolidata, nelle compravendite di beni mobili di valore (auto, imbarcazioni) e nelle prenotazioni. La corretta qualificazione della somma incide direttamente sui rimedi disponibili in caso di inadempimento.
La ricevuta deve qualificare espressamente la somma (acconto, caparra confirmatoria o penitenziale, con richiamo alla norma), identificare le parti, indicare l'importo in cifre e lettere e il contratto cui si riferisce. Per importi rilevanti può rilevare l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di ricevuta di pagamento, quietanza liberatoria, contratto di mutuo e ricevuta di restituzione del prestito.
Quando serve Ricevuta di Acconto / Caparra?
La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia è necessaria in una pluralità di situazioni contrattuali. Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare (compromesso): la caparra confirmatoria versata al preliminare (art. 1385 c.c.) è documentata dalla ricevuta, che viene poi allegata al rogito notarile. Questo è il caso più frequente in Italia, dove la caparra nei preliminari immobiliari è disciplinata con particolare attenzione dalla prassi notarile e dai Tribunali. Nelle compravendite mobiliari (auto, moto, imbarcazioni): l'acconto versato al venditore per prenotare il bene è attestato dalla ricevuta, che certifica la serietà dell'offerta e impone obblighi al venditore. Nelle locazioni immobiliari: il deposito cauzionale versato all'inizio del rapporto (art. 11 L. 431/1998) è attestato da ricevuta specifica. Nelle forniture di servizi e appalti: il versamento anticipato di una quota del corrispettivo (acconto) è documentato dalla ricevuta per garantire al committente la tracciabilità fiscale (art. 21 D.P.R. 633/1972) e al prestatore la prova del versamento. Nelle vendite su ordinazione (artigiani, orafi, sarti): la caparra conferma la serietà dell'ordine e copre i costi di avvio del lavoro. La ricevuta è necessaria ogni volta che il versamento anticipato avviene in modo separato dalla firma del contratto principale, per documentare l'operazione in modo autonomo. La ricevuta di acconto/caparra è necessaria in tutti i contesti in cui il pagamento anticipa la consegna del bene o la prestazione del servizio. Nel settore immobiliare, il versamento della caparra confirmatoria avviene tipicamente al momento della sottoscrizione del compromesso (contratto preliminare ex art. 1351 c.c.) e può essere rafforzato dalla trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c., che tutela il compratore in caso di fallimento del costruttore (D.Lgs. 122/2005). Nel settore automotive, gli acconti per veicoli ordinati si regolano secondo le condizioni generali del concessionario approvate dall'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal Codice del Consumo ex D.Lgs. 206/2005. Per i professionisti (avvocati, commercialisti, architetti), l'acconto sui compensi professionali è regolato dal D.Lgs. 147/2012 (equo compenso) e dalla tariffa professionale di riferimento. In tutti questi casi, la ricevuta formalizza l'accordo e impedisce contestazioni sul regime giuridico della somma versata.
Cosa includere nel tuo Ricevuta di Acconto / Caparra
La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia deve contenere elementi specifici per qualificare correttamente la somma versata e produrre gli effetti giuridici desiderati. Primo elemento indispensabile: la qualificazione espressa della somma — 'acconto sul prezzo', 'caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.' o 'caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.'. Senza questa qualificazione il Tribunale la determinerà autonomamente, potenzialmente in modo difforme dalle aspettative delle parti. Secondo elemento: identificazione completa delle parti con nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale (obbligatorio per l'Agenzia delle Entrate), indirizzo di residenza o sede legale. Terzo elemento: importo versato in cifre e in lettere, in euro, con indicazione della modalità di pagamento (bonifico bancario con IBAN e CRO, assegno circolare, contante entro soglia D.Lgs. 231/2007). Quarto elemento: riferimento al contratto principale — descrizione del bene o servizio oggetto del contratto, prezzo totale concordato, data e forma del contratto principale (preliminare, contratto definitivo, ordine). Quinto elemento: data del versamento — deve coincidere con la data di effettiva disponibilità della somma da parte del ricevente. Sesto elemento: clausola sulla destinazione — indicare se la somma sarà imputata al prezzo finale (acconto) oppure opererà come caparra con le relative conseguenze in caso di inadempimento. Settimo elemento: clausola di recesso (solo per caparra penitenziale) — indicare esplicitamente le modalità di esercizio del recesso ex art. 1386 c.c. Ottavo elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Nei contratti preliminari immobiliari: imposta di registro 0,50% sulla caparra (D.P.R. 131/1986 TUR). forms-legal.com mette a disposizione il modello completo conforme alla prassi notarile e alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Nella ricevuta di acconto/caparra italiana è obbligatorio indicare se la somma è soggetta a IVA: per le imprese e i professionisti con partita IVA, il versamento di una caparra confirmatoria è generalmente escluso da IVA fino alla conclusione del contratto definitivo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 197/E del 1999), mentre l'acconto sul prezzo è imponibile IVA nel momento del pagamento (art. 6, c. 4 D.P.R. 633/1972). L'emissione di una fattura elettronica via SDI è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA ex D.Lgs. 127/2015 entro 12 giorni dal pagamento dell'acconto. Per i privati non soggetti IVA, la ricevuta deve invece essere assoggettata a imposta di bollo da 2,00 euro ex art. 13, c. 7 Tariffa D.P.R. 642/1972 quando l'importo supera 77,47 euro. Un altro elemento critico è la descrizione dettagliata del bene o servizio cui si riferisce la caparra: per gli immobili, i dati catastali; per i veicoli, la targa o il VIN; per i servizi, il contratto o il preventivo di riferimento.
Come compilare il tuo Ricevuta di Acconto / Caparra
Per compilare correttamente la Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia seguire questi passaggi. Primo passo: scegliere la natura giuridica della somma — se l'intenzione è vincolare entrambe le parti con la previsione di perdita/restituzione doppia in caso di inadempimento, scegliere la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.); se si vuole prevedere solo il diritto di recesso, scegliere la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); se la somma è solo un anticipo imputabile al prezzo, indicarla come acconto. Secondo passo: raccogliere i dati anagrafici e fiscali completi delle parti (codice fiscale obbligatorio). Terzo passo: descrivere con precisione il contratto principale — tipo di contratto, oggetto (bene o servizio), prezzo totale concordato. Quarto passo: indicare l'importo versato in cifre e in lettere, la modalità di pagamento (bonifico con IBAN, assegno circolare, contante entro 5.000 euro ex D.Lgs. 231/2007) e il riferimento dell'operazione bancaria (CRO o TRN per i bonifici). Quinto passo: inserire la data del versamento (data di accredito effettivo per i bonifici, data di emissione per gli assegni). Sesto passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro prima della firma, se l'importo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Settimo passo: firmare il ricevente (creditore) e consegnare l'originale al versante (debitore). Per i contratti preliminari immobiliari, registrare il preliminare presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (art. 10 D.P.R. 131/1986 TUR), pagando l'imposta di registro dello 0,50% sulla caparra. Per compilare la ricevuta di acconto o caparra confirmatoria in Italia, iniziare dall'identificazione precisa delle parti: nome e cognome o denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale. Nel campo 'natura della somma' selezionare con cura tra acconto/anticipo sul prezzo (non ha funzione penale) e caparra confirmatoria (ha funzione penale ex art. 1385 c.c.): questa distinzione è la più importante dell'intero documento. Nel campo 'importo' indicare la somma in cifre e in lettere; per importi in valuta estera, indicare anche il tasso di cambio applicato con riferimento alla data e alla fonte (es. BCE). Nel campo 'descrizione del bene o servizio', allegare se possibile il numero del preventivo o del contratto preliminare firmato. La firma deve avvenire contestualmente al pagamento: per i pagamenti elettronici (PayPal, Satispay, Stripe, POS), conservare la ricevuta digitale come prova aggiuntiva. Le parti possono scegliere di registrare la ricevuta presso l'Agenzia delle Entrate per attribuirle data certa ex art. 2704 c.c. e opponibilità ai terzi.
Requisiti legali per Ricevuta di Acconto / Caparra
La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia è soggetta a un complesso normativo articolato. Sotto il profilo civilistico: art. 1199 c.c. (diritto del versante alla quietanza scritta); art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria: perdita/restituzione doppia in caso di inadempimento); art. 1386 c.c. (caparra penitenziale: prezzo del recesso convenzionale); art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento con restituzione della caparra o esecuzione coattiva); art. 1386 c.c. (recesso convenzionale). La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. II, 14 luglio 2009 n. 16347) ha chiarito che la caparra va restituita in caso di scioglimento consensuale del contratto senza inadempimento. Sotto il profilo fiscale: D.P.R. 642/1972 (bollo 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro); D.P.R. 131/1986 TUR art. 10 Tariffa (imposta di registro 0,50% sulla caparra nei preliminari immobiliari); D.Lgs. 231/2007 (soglia contante 5.000 euro tra privati nel 2023). Per i contratti preliminari di compravendita immobiliare: art. 1351 c.c. (stessa forma del definitivo), art. 2645-bis c.c. (trascrizione del preliminare), D.P.R. 131/1986 (registrazione obbligatoria entro 20 giorni). Il regime fiscale della caparra confirmatoria in Italia ha ricevuto chiarimenti importanti dall'Agenzia delle Entrate: con la Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, è stato confermato che la caparra confirmatoria non è soggetta a IVA al momento del versamento, poiché è una garanzia e non un pagamento del corrispettivo. La sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, quando stipulata per iscritto, comporta il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,50% (art. 6 Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986 TUR). Per i contratti preliminari di compravendita immobiliare, la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. richiede atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio e implica il pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura del 3% del prezzo concordato. Il D.Lgs. 231/2007 impone che il pagamento della caparra avvenga con mezzi tracciabili se superiore alla soglia antiriciclaggio, pena sanzioni e difficoltà probatorie in giudizio.
Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta di Acconto / Caparra
Nella redazione della Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia si riscontrano errori ricorrenti con conseguenze giuridiche significative. Primo errore: non qualificare espressamente la somma come acconto, caparra confirmatoria o penitenziale — l'ambiguità costringe il Tribunale a qualificarla in sede di giudizio, spesso in modo non favorevole alla parte che l'ha versata. Secondo errore: versare la caparra in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati) — espone entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e rende difficile la prova del versamento davanti al Tribunale. Terzo errore: non indicare il contratto principale a cui la caparra accede — senza questo riferimento la ricevuta non è contestualizzata e il rapporto tra caparra e prezzo finale non è determinabile. Quarto errore: confondere la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) con la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) — nelle compravendite immobiliari si usa quasi sempre la confirmatoria; se le parti vogliono prevedere il semplice recesso devono indicare espressamente la natura penitenziale. Quinto errore: omettere l'imposta di registro 0,50% sulla caparra nei contratti preliminari immobiliari (D.P.R. 131/1986 TUR) o non registrare il preliminare entro 20 giorni — espone a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Sesto errore: non conservare la ricevuta fino alla stipula del contratto definitivo o alla restituzione della caparra — la prova del versamento è indispensabile per qualsiasi azione davanti al Tribunale. Il sesto errore comune è non indicare i termini entro cui deve essere stipulato il contratto definitivo: senza un termine, il contratto preliminare e la caparra sono senza scadenza, il che crea incertezza giuridica per entrambe le parti. La Cassazione civile, sez. II, n. 16969/2018, ha chiarito che in assenza di termine il creditore deve prima intimare l'adempimento ex art. 1454 c.c. prima di poter agire per il recesso e la ritenzione della caparra. Il settimo errore è non specificare se la caparra è imputabile al prezzo finale o meno: per i contratti soggetti a IVA, la caparra non imputata al prezzo e quella imputata hanno trattamenti fiscali diversi. L'ottavo errore è pagare la caparra in contanti oltre la soglia D.Lgs. 231/2007: questo comporta sanzioni amministrative e priva la parte della prova del pagamento in caso di controversia dinanzi al Tribunale. forms-legal.com raccomanda sempre di conservare il bonifico o la ricevuta POS come documento supplementare alla ricevuta di caparra.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Ricevuta di Acconto / Caparra (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-acconto-caparra
"Ricevuta di Acconto / Caparra (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-acconto-caparra.
@misc{formslegal-ricevuta-acconto-caparra,
author = {{Forms Legal}},
title = {Ricevuta di Acconto / Caparra (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-acconto-caparra}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Nel diritto italiano acconto e caparra sono istituti giuridici distinti con conseguenze molto diverse in caso di inadempimento. L'acconto è una somma versata in anticipo a parziale soddisfacimento del prezzo totale: se il contratto si perfeziona regolarmente viene imputata al prezzo finale; se il contratto non si conclude, la disciplina della restituzione segue le regole generali della risoluzione contrattuale (art. 1453 c.c.), con restituzione dell'acconto al netto degli eventuali danni. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) ha invece una funzione sanzionatoria: se chi ha versato la caparra è inadempiente, la perde (il creditore la trattiene); se è inadempiente chi l'ha ricevuta, deve restituirne il doppio. La parte adempiente può scegliere tra risoluzione del contratto con ritenzione/restituzione della caparra oppure l'esecuzione coattiva del contratto. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) funziona invece come prezzo per il recesso convenzionale: versandola si può recedere dal contratto senza ulteriori responsabilità (essa esaurisce il diritto di recesso). Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, 3 marzo 2020 n. 1987 ha ribadito che la qualificazione come 'caparra' nella ricevuta determina automaticamente l'applicazione dell'art. 1385 c.c., senza necessità di ulteriori specificazioni.
Nel diritto italiano la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è accessoria al contratto principale e ne segue la forma: se il contratto principale deve essere in forma scritta ad substantiam (es. contratto preliminare di compravendita immobiliare ex art. 1351 c.c. che richiede la stessa forma dell'atto definitivo), anche la caparra deve essere documentata per iscritto. In tutti gli altri casi la forma scritta è necessaria ad probationem e, in pratica, indispensabile per provare l'importo versato, la data del versamento, la natura della caparra (confirmatoria o penitenziale) e il contratto principale a cui accede. La Ricevuta di Acconto/Caparra deve sempre indicare espressamente la qualificazione della somma — acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale — perché in assenza di qualificazione espressa i Tribunali italiani possono qualificarla autonomamente, con conseguenze diverse. L'art. 1199 c.c. garantisce al debitore-versante il diritto di ottenere dal creditore un documento scritto attestante il versamento. Ai fini del bollo (D.P.R. 642/1972), la ricevuta per somme superiori a 77,47 euro è soggetta all'imposta di 2,00 euro.
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) opera come rimedio sanzionatorio in caso di inadempimento imputabile a una delle parti. Se invece il contratto si scioglie per mutuo consenso (art. 1372 c.c.) — ossia entrambe le parti concordano di non dare esecuzione al contratto senza che vi sia inadempimento — la caparra deve essere restituita integralmente al versante, non vi è ritenzione. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. II, 14 luglio 2009 n. 16347): lo scioglimento consensuale del contratto priva la caparra della sua funzione sanzionatoria e fa sorgere l'obbligo di restituzione. Lo stesso principio si applica se il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta non imputabile (art. 1463 c.c.) o per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.): in questi casi la caparra va restituita. È importante che la Ricevuta di Acconto/Caparra indichi sempre la qualificazione della somma e il contratto principale a cui accede, per evitare controversie in sede di Tribunale sulla restituzione in caso di scioglimento consensuale.
La caparra confirmatoria versata nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta all'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR): la registrazione del contratto preliminare assoggetta la caparra all'imposta di registro nella misura dello 0,50% dell'importo della caparra (art. 10 Tariffa TUR, parte I). Questa imposta, versata anticipatamente, viene scomputata dall'imposta dovuta sull'atto definitivo. Per le caparre nelle compravendite mobiliari o nei contratti di servizio tra privati, la ricevuta è soggetta solo all'imposta di bollo (2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro ex D.P.R. 642/1972). Sotto il profilo delle imposte dirette, la caparra trattenuta dal venditore (creditore inadempiente del compratore) configura un provento tassabile ai fini IRPEF o IRES dell'Agenzia delle Entrate, mentre il doppio della caparra restituito dall'inadempiente rappresenta un onere deducibile in determinate circostanze. Per situazioni complesse è consigliabile consultare un commercialista iscritto all'Ordine o un professionista della Camera di Commercio.
Il diritto alla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è strettamente connesso al contratto principale a cui accede e segue le sorti di quel contratto. La cessione del credito derivante dalla caparra (artt. 1260–1267 c.c.) è in linea di principio possibile: il cedente (creditore originario della caparra) trasferisce al cessionario il diritto a trattenere la caparra in caso di inadempimento del versante, con le normali regole della cessione (notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.). Tuttavia, nella pratica italiana le caparre sono quasi sempre inscindibili dal contratto principale: la cessione del contratto (art. 1406 c.c.) include automaticamente tutti i diritti accessori, compresa la caparra. Nei contratti preliminari di compravendita immobiliare, il subentro (cessione di contratto) deve seguire la stessa forma del contratto preliminare e, se trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., deve essere trascritto anche il subentro. La Ricevuta di Acconto/Caparra deve essere conservata insieme al contratto principale per tutta la durata del rapporto e fino alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Ricevuta di Pagamento
Documento che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte del debitore al creditore, costituendo prova scritta dell'adempimento ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Quietanza Liberatoria
Dichiarazione con cui il creditore attesta l'adempimento integrale del debitore e libera quest'ultimo da qualsiasi ulteriore obbligazione, ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Contratto di Mutuo tra Privati
Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Ricevuta di Restituzione del Prestito
Documento che attesta la restituzione totale o parziale di un prestito ricevuto, costituendo prova dell'adempimento del mutuatario ai sensi degli artt. 1199 e 1813 c.c.