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Ricevuta di Acconto / Caparra

Ricevuta di Acconto / Caparra

art. 1199 c.c.; art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria); art. 1386 c.c. (caparra penitenziale)

RICEVUTA DI ACCONTO / CAPARRA

ai sensi dell'art. 1199 c.c.; art. 1385 c.c. (confirmatoria); art. 1386 c.c. (penitenziale)

RICEVENTE:

Nome / Denominazione: [Ricevente Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Ricevente Codice Fiscale]

Indirizzo: [Ricevente Indirizzo]

VERSANTE:

Nome / Denominazione: [Versante Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Versante Codice Fiscale]

Indirizzo: [Versante Indirizzo]

ATTESTAZIONE DI RICEVIMENTO

Il/La sottoscritto/a [Ricevente Nome] dichiara di aver ricevuto in data [Data Versamento] la somma di euro [Importo Versato Cifre] ([Importo Versato Lettere]) da [Versante Nome], mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento].

Art. 1 — Natura Giuridica della Somma

La somma ricevuta è qualificata come: [Natura Somma].

Art. 2 — Contratto Principale di Riferimento

La presente ricevuta accede al seguente contratto principale:

Oggetto: [Oggetto Contratto]

Prezzo totale concordato: euro [Prezzo Totale]

La somma versata sarà imputata al prezzo totale al momento della conclusione del contratto definitivo, ovvero opererà secondo le regole della caparra applicabile (artt. 1385–1386 c.c.) in caso di inadempimento o recesso.

Art. 3 — Effetti della Caparra Confirmatoria (art. 1385 c.c.)

In caso di qualificazione come caparra confirmatoria: se il versante è inadempiente, il ricevente ha diritto di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra; se il ricevente è inadempiente, il versante ha diritto di ricevere il doppio della caparra versata. La parte adempiente può in alternativa chiedere l'esecuzione coattiva del contratto o la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. con risarcimento del maggior danno.

Art. 4 — Imposta di Bollo

La presente ricevuta è assoggettata all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di una somma superiore a euro 77,47.

[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]

Il Ricevente:

[Ricevente Nome]

Firma: _________________________

Per conferma di ricezione della presente, il Versante:

[Versante Nome]

Firma: _________________________

Ricevente

________________

Signature

Versante

________________

Signature

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Che cos'è Ricevuta di Acconto / Caparra?

La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia è il documento che attesta il versamento di una somma a titolo di acconto sul prezzo o di caparra, con i diversi effetti giuridici che ne conseguono. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile per la funzione di quietanza e sull'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) o sull'art. 1386 c.c. (caparra penitenziale) per la qualificazione della somma.

La distinzione tra le figure è essenziale. L'acconto è un anticipo sul prezzo, privo di funzione di garanzia: in caso di scioglimento del contratto va semplicemente restituito o imputato. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) ha invece funzione di garanzia e di liquidazione anticipata del danno: se la parte che l'ha versata è inadempiente, l'altra può recedere trattenendo la caparra; se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere ed esigere il doppio. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) costituisce il corrispettivo del diritto di recesso: chi recede perde la caparra versata o restituisce il doppio di quella ricevuta.

Lo strumento è impiegato soprattutto nei contratti preliminari di compravendita immobiliare (compromessi), dove la caparra confirmatoria è prassi consolidata, nelle compravendite di beni mobili di valore (auto, imbarcazioni) e nelle prenotazioni. La corretta qualificazione della somma incide direttamente sui rimedi disponibili in caso di inadempimento.

La ricevuta deve qualificare espressamente la somma (acconto, caparra confirmatoria o penitenziale, con richiamo alla norma), identificare le parti, indicare l'importo in cifre e lettere e il contratto cui si riferisce. Per importi rilevanti può rilevare l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di ricevuta di pagamento, quietanza liberatoria, contratto di mutuo e ricevuta di restituzione del prestito.

Quando serve Ricevuta di Acconto / Caparra?

La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia è necessaria in una pluralità di situazioni contrattuali. Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare (compromesso): la caparra confirmatoria versata al preliminare (art. 1385 c.c.) è documentata dalla ricevuta, che viene poi allegata al rogito notarile. Questo è il caso più frequente in Italia, dove la caparra nei preliminari immobiliari è disciplinata con particolare attenzione dalla prassi notarile e dai Tribunali. Nelle compravendite mobiliari (auto, moto, imbarcazioni): l'acconto versato al venditore per prenotare il bene è attestato dalla ricevuta, che certifica la serietà dell'offerta e impone obblighi al venditore. Nelle locazioni immobiliari: il deposito cauzionale versato all'inizio del rapporto (art. 11 L. 431/1998) è attestato da ricevuta specifica. Nelle forniture di servizi e appalti: il versamento anticipato di una quota del corrispettivo (acconto) è documentato dalla ricevuta per garantire al committente la tracciabilità fiscale (art. 21 D.P.R. 633/1972) e al prestatore la prova del versamento. Nelle vendite su ordinazione (artigiani, orafi, sarti): la caparra conferma la serietà dell'ordine e copre i costi di avvio del lavoro. La ricevuta è necessaria ogni volta che il versamento anticipato avviene in modo separato dalla firma del contratto principale, per documentare l'operazione in modo autonomo. La ricevuta di acconto/caparra è necessaria in tutti i contesti in cui il pagamento anticipa la consegna del bene o la prestazione del servizio. Nel settore immobiliare, il versamento della caparra confirmatoria avviene tipicamente al momento della sottoscrizione del compromesso (contratto preliminare ex art. 1351 c.c.) e può essere rafforzato dalla trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c., che tutela il compratore in caso di fallimento del costruttore (D.Lgs. 122/2005). Nel settore automotive, gli acconti per veicoli ordinati si regolano secondo le condizioni generali del concessionario approvate dall'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal Codice del Consumo ex D.Lgs. 206/2005. Per i professionisti (avvocati, commercialisti, architetti), l'acconto sui compensi professionali è regolato dal D.Lgs. 147/2012 (equo compenso) e dalla tariffa professionale di riferimento. In tutti questi casi, la ricevuta formalizza l'accordo e impedisce contestazioni sul regime giuridico della somma versata.

Cosa includere nel tuo Ricevuta di Acconto / Caparra

La Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia deve contenere elementi specifici per qualificare correttamente la somma versata e produrre gli effetti giuridici desiderati. Primo elemento indispensabile: la qualificazione espressa della somma — 'acconto sul prezzo', 'caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.' o 'caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.'. Senza questa qualificazione il Tribunale la determinerà autonomamente, potenzialmente in modo difforme dalle aspettative delle parti. Secondo elemento: identificazione completa delle parti con nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale (obbligatorio per l'Agenzia delle Entrate), indirizzo di residenza o sede legale. Terzo elemento: importo versato in cifre e in lettere, in euro, con indicazione della modalità di pagamento (bonifico bancario con IBAN e CRO, assegno circolare, contante entro soglia D.Lgs. 231/2007). Quarto elemento: riferimento al contratto principale — descrizione del bene o servizio oggetto del contratto, prezzo totale concordato, data e forma del contratto principale (preliminare, contratto definitivo, ordine). Quinto elemento: data del versamento — deve coincidere con la data di effettiva disponibilità della somma da parte del ricevente. Sesto elemento: clausola sulla destinazione — indicare se la somma sarà imputata al prezzo finale (acconto) oppure opererà come caparra con le relative conseguenze in caso di inadempimento. Settimo elemento: clausola di recesso (solo per caparra penitenziale) — indicare esplicitamente le modalità di esercizio del recesso ex art. 1386 c.c. Ottavo elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Nei contratti preliminari immobiliari: imposta di registro 0,50% sulla caparra (D.P.R. 131/1986 TUR). forms-legal.com mette a disposizione il modello completo conforme alla prassi notarile e alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Nella ricevuta di acconto/caparra italiana è obbligatorio indicare se la somma è soggetta a IVA: per le imprese e i professionisti con partita IVA, il versamento di una caparra confirmatoria è generalmente escluso da IVA fino alla conclusione del contratto definitivo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 197/E del 1999), mentre l'acconto sul prezzo è imponibile IVA nel momento del pagamento (art. 6, c. 4 D.P.R. 633/1972). L'emissione di una fattura elettronica via SDI è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA ex D.Lgs. 127/2015 entro 12 giorni dal pagamento dell'acconto. Per i privati non soggetti IVA, la ricevuta deve invece essere assoggettata a imposta di bollo da 2,00 euro ex art. 13, c. 7 Tariffa D.P.R. 642/1972 quando l'importo supera 77,47 euro. Un altro elemento critico è la descrizione dettagliata del bene o servizio cui si riferisce la caparra: per gli immobili, i dati catastali; per i veicoli, la targa o il VIN; per i servizi, il contratto o il preventivo di riferimento.

Come compilare il tuo Ricevuta di Acconto / Caparra

Per compilare correttamente la Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia seguire questi passaggi. Primo passo: scegliere la natura giuridica della somma — se l'intenzione è vincolare entrambe le parti con la previsione di perdita/restituzione doppia in caso di inadempimento, scegliere la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.); se si vuole prevedere solo il diritto di recesso, scegliere la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); se la somma è solo un anticipo imputabile al prezzo, indicarla come acconto. Secondo passo: raccogliere i dati anagrafici e fiscali completi delle parti (codice fiscale obbligatorio). Terzo passo: descrivere con precisione il contratto principale — tipo di contratto, oggetto (bene o servizio), prezzo totale concordato. Quarto passo: indicare l'importo versato in cifre e in lettere, la modalità di pagamento (bonifico con IBAN, assegno circolare, contante entro 5.000 euro ex D.Lgs. 231/2007) e il riferimento dell'operazione bancaria (CRO o TRN per i bonifici). Quinto passo: inserire la data del versamento (data di accredito effettivo per i bonifici, data di emissione per gli assegni). Sesto passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro prima della firma, se l'importo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Settimo passo: firmare il ricevente (creditore) e consegnare l'originale al versante (debitore). Per i contratti preliminari immobiliari, registrare il preliminare presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (art. 10 D.P.R. 131/1986 TUR), pagando l'imposta di registro dello 0,50% sulla caparra. Per compilare la ricevuta di acconto o caparra confirmatoria in Italia, iniziare dall'identificazione precisa delle parti: nome e cognome o denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale. Nel campo 'natura della somma' selezionare con cura tra acconto/anticipo sul prezzo (non ha funzione penale) e caparra confirmatoria (ha funzione penale ex art. 1385 c.c.): questa distinzione è la più importante dell'intero documento. Nel campo 'importo' indicare la somma in cifre e in lettere; per importi in valuta estera, indicare anche il tasso di cambio applicato con riferimento alla data e alla fonte (es. BCE). Nel campo 'descrizione del bene o servizio', allegare se possibile il numero del preventivo o del contratto preliminare firmato. La firma deve avvenire contestualmente al pagamento: per i pagamenti elettronici (PayPal, Satispay, Stripe, POS), conservare la ricevuta digitale come prova aggiuntiva. Le parti possono scegliere di registrare la ricevuta presso l'Agenzia delle Entrate per attribuirle data certa ex art. 2704 c.c. e opponibilità ai terzi.

Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta di Acconto / Caparra

Nella redazione della Ricevuta di Acconto/Caparra in Italia si riscontrano errori ricorrenti con conseguenze giuridiche significative. Primo errore: non qualificare espressamente la somma come acconto, caparra confirmatoria o penitenziale — l'ambiguità costringe il Tribunale a qualificarla in sede di giudizio, spesso in modo non favorevole alla parte che l'ha versata. Secondo errore: versare la caparra in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati) — espone entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e rende difficile la prova del versamento davanti al Tribunale. Terzo errore: non indicare il contratto principale a cui la caparra accede — senza questo riferimento la ricevuta non è contestualizzata e il rapporto tra caparra e prezzo finale non è determinabile. Quarto errore: confondere la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) con la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) — nelle compravendite immobiliari si usa quasi sempre la confirmatoria; se le parti vogliono prevedere il semplice recesso devono indicare espressamente la natura penitenziale. Quinto errore: omettere l'imposta di registro 0,50% sulla caparra nei contratti preliminari immobiliari (D.P.R. 131/1986 TUR) o non registrare il preliminare entro 20 giorni — espone a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Sesto errore: non conservare la ricevuta fino alla stipula del contratto definitivo o alla restituzione della caparra — la prova del versamento è indispensabile per qualsiasi azione davanti al Tribunale. Il sesto errore comune è non indicare i termini entro cui deve essere stipulato il contratto definitivo: senza un termine, il contratto preliminare e la caparra sono senza scadenza, il che crea incertezza giuridica per entrambe le parti. La Cassazione civile, sez. II, n. 16969/2018, ha chiarito che in assenza di termine il creditore deve prima intimare l'adempimento ex art. 1454 c.c. prima di poter agire per il recesso e la ritenzione della caparra. Il settimo errore è non specificare se la caparra è imputabile al prezzo finale o meno: per i contratti soggetti a IVA, la caparra non imputata al prezzo e quella imputata hanno trattamenti fiscali diversi. L'ottavo errore è pagare la caparra in contanti oltre la soglia D.Lgs. 231/2007: questo comporta sanzioni amministrative e priva la parte della prova del pagamento in caso di controversia dinanzi al Tribunale. forms-legal.com raccomanda sempre di conservare il bonifico o la ricevuta POS come documento supplementare alla ricevuta di caparra.

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