Quietanza Liberatoria
art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento); art. 1236 c.c. (remissione); D.P.R. 642/1972 (bollo)
QUIETANZA LIBERATORIA
ai sensi dell'art. 1199 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)
CREDITORE (Dichiarante):
Nome / Denominazione: [Creditore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Creditore Indirizzo]
DEBITORE (Liberato):
Nome / Denominazione: [Debitore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Debitore Indirizzo]
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a [Creditore Nome] (di seguito 'Creditore'), ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile, con la presente
DICHIARA E ATTESTA
di aver ricevuto in data [Data Pagamento] la somma di euro [Importo Ricevuto Cifre] ([Importo Ricevuto Lettere]) da [Debitore Nome] (di seguito 'Debitore'), mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento], a titolo di integrale pagamento e soddisfacimento dell'obbligazione derivante da: [Titolo Credito], per un importo originario di euro [Importo Originario Cifre] ([Importo Originario Lettere]).
Art. 1 — Effetto Liberatorio
Per effetto del suddetto pagamento integrale, il Creditore libera definitivamente il Debitore [Debitore Nome] da qualsiasi ulteriore obbligazione, pretesa o rivendicazione derivante dal predetto rapporto obbligatorio, rinunciando espressamente ad agire in giudizio o in via stragiudiziale per qualsiasi credito connesso, presente o futuro, relativo al medesimo titolo.
Art. 2 — Estensione agli Accessori
La presente liberazione include gli interessi corrispettivi (art. 1815 c.c.), gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), le eventuali penali contrattuali e tutte le spese accessorie: [Liberazione Accessori]. Il Creditore non avanza alcuna ulteriore pretesa a titolo di capitale, interessi, spese o penali.
Art. 3 — Effetti sui Fideiussori e Coobbligati
La presente quietanza liberatoria si estende ai fideiussori e coobbligati solidali: [Liberazione Fideiussori]. Ai sensi dell'art. 1239 c.c. e dell'art. 1955 c.c., la liberazione del debitore principale produce effetti anche nei confronti dei garanti, salvo diversa espressa previsione indicata nel campo precedente.
Art. 4 — Data Certa e Bollo
La presente quietanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, avendo ad oggetto una somma superiore a euro 77,47. Per attribuire data certa ex art. 2704 c.c., la presente viene inviata tramite PEC o registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
[Luogo Quietanza], [Data Quietanza]
Il Creditore:
[Creditore Nome]
Firma: _________________________
Per conferma di ricezione, il Debitore:
[Debitore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (Dichiarante)
________________
Signature
Debitore (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Quietanza Liberatoria?
La Quietanza Liberatoria in Italia è la dichiarazione con cui il creditore attesta di aver ricevuto l'integrale adempimento e libera il debitore da ogni ulteriore obbligazione relativa al rapporto. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile, secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza; si coordina inoltre con l'art. 1236 c.c. sulla remissione del debito.
La quietanza ha valore di confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento: documenta l'estinzione dell'obbligazione e costituisce la prova liberatoria per il debitore. Quando è qualificata come liberatoria, esprime in modo ampio la volontà del creditore di non avere più nulla a pretendere in relazione al rapporto, avvicinandosi, per la parte eventualmente non pagata, alla remissione del debito ex art. 1236 c.c. È quindi importante delimitare con precisione l'oggetto della liberazione, per evitare che rinunce non volute si estendano a crediti diversi.
Lo strumento è impiegato alla chiusura dei più diversi rapporti: il pagamento dell'ultima rata di un mutuo, la restituzione di un immobile locato (con liberazione da pretese per danni o arretrati), la definizione di un rapporto di lavoro, il saldo di una fornitura. Documenta in modo certo che il rapporto è chiuso e che il debitore è liberato.
La dichiarazione deve identificare creditore e debitore, descrivere con precisione il rapporto estinto e la somma ricevuta, e contenere la dichiarazione liberatoria. Per importi rilevanti può essere dovuta l'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972. Una formulazione precisa dell'oggetto evita rinunce indesiderate. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di ricevuta di pagamento, ricevuta di restituzione del prestito, accordo di saldo e stralcio e contratto di mutuo.
Quando serve Quietanza Liberatoria?
La Quietanza Liberatoria in Italia è necessaria in ogni situazione in cui un'obbligazione si estingue per intero e le parti intendono documentare formalmente la chiusura del rapporto giuridico. Le circostanze più frequenti in cui il documento viene richiesto sono le seguenti. Nel contratto di mutuo tra privati (artt. 1813–1822 c.c.): il mutuatario che ha pagato l'ultima rata chiede al mutuante la quietanza liberatoria per attestare l'estinzione del debito. Nelle locazioni immobiliari (L. 431/1998; artt. 1571–1622 c.c.): il conduttore chiede la quietanza al locatore al momento della restituzione dell'immobile, per liberarsi da eventuali pretese future per danni, arretrati o spese condominiali. Nei contratti di appalto e fornitura (artt. 1655–1677 c.c.): l'appaltatore che ha completato i lavori chiede la quietanza al committente per attestare il pagamento del saldo finale e la rinuncia a qualsiasi riserva. Nelle cessioni di azienda, partecipazioni societarie o beni immobili: le parti si scambiano quietanze reciproche per attestare il pagamento del prezzo e la consegna del bene. Nei rapporti di lavoro dipendente alla cessazione del rapporto: la quietanza liberatoria (diversa dal verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c.) può essere parte dell'accordo di uscita. Nell'accordo di saldo e stralcio: il creditore rilascia la quietanza liberatoria a pagamento avvenuto della somma ridotta concordata (art. 1965 c.c.). Nei rimborsi assicurativi: la compagnia assicurativa rilascia o richiede la quietanza liberatoria a liquidazione del sinistro avvenuta. La quietanza liberatoria in Italia è necessaria anche al termine di un rapporto di locazione immobiliare ex L. 392/1978 (equo canone) o L. 431/1998 (locazioni abitative): il locatore che ha incassato l'ultimo canone e restituito il deposito cauzionale firma una quietanza liberatoria a favore del conduttore che si libera da ogni pretesa. Nel contesto del saldo definitivo di un appalto (art. 1665 c.c.), il committente rilascia quietanza liberatoria all'appaltatore dopo il collaudo positivo dell'opera, liberandolo da ogni responsabilità tranne i vizi occulti ex art. 1667 c.c. (che rimangono azionabili per 2 anni dalla scoperta). Nelle transazioni stragiudiziali ex art. 1965 c.c. (contratto di transazione), la quietanza liberatoria sigilla l'accordo tra le parti e preclude future richieste già comprese nel perimetro della transazione stessa. L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) riconosce alla quietanza liberatoria valore di transazione quando contenga la formula 'nulla a pretendere' o equivalente.
Cosa includere nel tuo Quietanza Liberatoria
La Quietanza Liberatoria in Italia deve contenere elementi specifici per essere giuridicamente valida ed efficace. Primo elemento: identificazione completa del creditore (dichiarante) — nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA se imprenditore, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale qualifica (es. avvocato che agisce in nome del cliente). Secondo elemento: identificazione completa del debitore liberato — stessi dati anagrafici e fiscali, con indicazione del codice fiscale obbligatorio per l'Agenzia delle Entrate. Terzo elemento: descrizione precisa del rapporto obbligatorio estinto — titolo del credito (contratto di mutuo del GG/MM/AAAA, fattura n. X, decreto ingiuntivo del Tribunale n. Y, canone locazione per l'immobile sito in…), importo originario del debito in cifre e in lettere. Quarto elemento: dichiarazione dell'avvenuto pagamento integrale — data, importo ricevuto (in cifre e in lettere), modalità di pagamento (bonifico bancario con IBAN e CRO, contante entro soglia D.Lgs. 231/2007, assegno circolare). Quinto elemento: clausola liberatoria espressa — il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore da qualsiasi ulteriore obbligazione derivante dal rapporto, rinunciando ad agire in giudizio per qualsivoglia pretesa residua. Sesto elemento: estensione agli accessori — specificare se la liberazione comprende anche interessi maturati, penali contrattuali e spese processuali (salvo diversa espressa riserva del creditore). Settimo elemento: effetti sui fideiussori e coobbligati — dichiarare se la liberazione si estende anche ai garanti (art. 1239 c.c., art. 1955 c.c.) o rimane limitata al solo debitore principale. Ottavo elemento: imposta di bollo — la quietanza su somme superiori a 77,47 euro deve riportare la marca da bollo da 2,00 euro ex D.P.R. 642/1972. forms-legal.com mette a disposizione il modello di Quietanza Liberatoria conforme alle prescrizioni del Codice Civile e della prassi giudiziaria italiana, utilizzabile per qualsiasi rapporto obbligatorio estinto. Nella quietanza liberatoria italiana è fondamentale includere anche la clausola di riserva per i vizi occulti o le pretese non ancora note alla data della quietanza: la formula 'fatta salva la responsabilità per vizi occulti non conoscibili alla data odierna' tutela il creditore da rinunce involontarie a diritti non ancora emersi. L'art. 1965, c. 2 c.c. prevede che la transazione non si estenda alle pretese che le parti non hanno potuto conoscere al momento della stipula. Per le quietanze liberatorie rilasciate da una società, è necessaria la firma del legale rappresentante munito di poteri ex art. 2384 c.c. (s.p.a.) o art. 2475-bis c.c. (s.r.l.), con indicazione dei poteri di firma dal vigente statuto o da apposita delibera consiliare. La quietanza tra imprenditori iscritti al Registro Imprese può essere registrata telematicamente tramite il portale Telemaco della Camera di Commercio. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la quietanza liberatoria deve essere rilasciata su carta intestata e firmata digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 (CAD) per essere valida nel sistema SIOPE+
Come compilare il tuo Quietanza Liberatoria
Per compilare correttamente la Quietanza Liberatoria in Italia seguire questi passaggi. Primo passo: raccogliere i dati anagrafici e fiscali di entrambe le parti — codice fiscale obbligatorio per il creditore e il debitore, indirizzo aggiornato, PEC per comunicazioni ufficiali. Secondo passo: indicare con precisione il rapporto obbligatorio estinto — inserire il riferimento al contratto originario (tipo, data, numero), all'eventuale decreto ingiuntivo del Tribunale, alla fattura o alla sentenza. Una descrizione vaga del titolo del credito può essere contestata e ridurre l'efficacia liberatoria del documento. Terzo passo: compilare l'importo ricevuto in cifre e in lettere, verificando che corrisponda esattamente alla somma effettivamente accreditata sul conto corrente del creditore (conservare l'estratto conto o la distinta del bonifico come prova). Quarto passo: inserire la data di ricezione del pagamento, che deve coincidere con la data di accredito bancario effettivo (valuta), non con la data di disposizione del pagamento da parte del debitore. Quinto passo: redigere la clausola liberatoria in modo esplicito e inequivoco, specificando che la liberazione copre il capitale, gli interessi (art. 1815 c.c.), le penali e qualsiasi altro accessorio. Se si vuole fare riserva di qualche pretesa, indicarla espressamente. Sesto passo: decidere se la liberazione si estende ai fideiussori e coobbligati e inserire la relativa clausola. Settimo passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro se l'importo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972, Tariffa allegata art. 13 c.7), prima della firma. Ottavo passo: far firmare la quietanza dal creditore e, per sicurezza, inviarne copia al debitore tramite PEC per attribuire data certa ex art. 2704 c.c. Prima di compilare la quietanza liberatoria è essenziale raccogliere tutta la documentazione del rapporto obbligatorio che si sta estinguendo: contratto originale, eventuali modifiche o addendum, fatture, ricevute di pagamento parziale, estratti conto. Il campo 'importo liberato' deve corrispondere esattamente al saldo del debito residuo: verificarlo tramite estratto conto o piano di ammortamento aggiornato. Nel campo 'metodo di pagamento' vanno riportati tutti i dati tracciabili: codice IBAN, CRO/TRN del bonifico, data di valuta bancaria, così da rispettare la normativa antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007. La quietanza deve essere firmata dal creditore dopo aver verificato l'effettivo accredito della somma: mai firmare prima che il denaro sia disponibile sul proprio conto corrente. Per i rapporti commerciali, la quietanza può essere emessa anche in forma elettronica (file PDF con firma digitale qualificata ex Reg. UE 910/2014 eIDAS) e conservata nel sistema di fatturazione elettronica obbligatoria ex D.Lgs. 127/2015 (e-fattura SDI). La copia firmata deve essere conservata per almeno 10 anni ex artt. 2214–2220 c.c. (libri contabili obbligatori).
Requisiti legali per Quietanza Liberatoria
La Quietanza Liberatoria in Italia è disciplinata principalmente dall'art. 1199 c.c. che riconosce al debitore il diritto di ottenere quietanza. L'art. 2735 c.c. qualifica la quietanza come confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria contro il creditore dichiarante. L'art. 1236 c.c. disciplina la remissione del debito quando la quietanza viene rilasciata a fronte di un pagamento parziale concordato (saldo e stralcio). L'art. 1239 c.c. regola gli effetti della remissione sulla solidarietà passiva (fideiussori e coobbligati). L'art. 1955 c.c. disciplina la liberazione del fideiussore per comportamenti del creditore che pregiudicano la surrogazione. L'art. 2704 c.c. richiede la data certa per l'opponibilità ai terzi: si ottiene con registrazione Agenzia delle Entrate, autenticazione notarile o PEC con marca temporale. Il D.P.R. 642/1972 (Tariffa allegata, art. 13 c.7) assoggetta la quietanza su importi superiori a 77,47 euro all'imposta di bollo di 2,00 euro. Il D.Lgs. 231/2007 impone la tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia di 5.000 euro tra privati (2023): la quietanza deve attestare il mezzo di pagamento utilizzato. Gli effetti giuridici della quietanza liberatoria nel diritto italiano sono rilevanti anche in sede fallimentare: la quietanza rilasciata entro il periodo sospetto (6 mesi o 1 anno prima del fallimento, ex art. 166 D.Lgs. 14/2019 CCII) può essere soggetta ad azione revocatoria del curatore se il creditore era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, sentenza n. 4712/2021, ha confermato la revocabilità di una quietanza liberatoria rilasciata 3 mesi prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nelle locazioni, l'art. 11 L. 431/1998 prevede che la quietanza per il deposito cauzionale sia obbligatoria al termine del contratto: in assenza, il conduttore può agire in giudizio per la restituzione, con diritto agli interessi legali maturati ex art. 1282 c.c. La registrazione volontaria della quietanza presso l'Agenzia delle Entrate (imposta fissa di 200 euro) attribuisce data certa opponibile ai terzi.
Errori comuni da evitare nel tuo Quietanza Liberatoria
Nella redazione della Quietanza Liberatoria in Italia si riscontrano errori frequenti che possono comprometterne l'efficacia liberatoria. Primo errore: firmare la quietanza prima che il pagamento sia effettivamente accreditato — il creditore deve attendere la conferma dell'accredito bancario (estratto conto), non accontentarsi della distinta di bonifico del debitore. Secondo errore: omettere la clausola liberatoria espressa — una semplice ricevuta di pagamento senza la formula liberatoria non estingue l'obbligazione complessiva e non preclude future pretese del creditore per accessori o penali non menzionati. Terzo errore: non specificare gli accessori inclusi nella liberazione — se il contratto prevedeva interessi (art. 1815 c.c.), penali o spese processuali, la quietanza deve menzionarli espressamente; in assenza, la Corte di Cassazione può interpretare restrittivamente l'estensione della liberazione. Quarto errore: dimenticare la marca da bollo da 2,00 euro sulle quietanze per somme superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972): l'omissione può portare a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Quinto errore: non indicare gli effetti sui fideiussori — se il creditore non libera espressamente il fideiussore, il garante rimane obbligato anche dopo la quietanza al debitore principale, creando confusione nei rapporti di garanzia. Sesto errore: mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. — la quietanza non registrata o non inviata tramite PEC con marca temporale non è opponibile ai terzi creditori del creditore in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). Il sesto errore comune nella quietanza liberatoria è non specificare se la liberazione è totale o parziale: una quietanza genericamente formulata può essere interpretata come liberazione totale anche quando le parti intendevano estinguere solo una parte del debito. La Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 8628/2019, ha precisato che in caso di ambiguità si applica l'interpretazione più favorevole al debitore ex art. 1371 c.c. Il settimo errore è non allegare la quietanza al fascicolo contabile: per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex artt. 2214 ss. c.c., la quietanza liberatoria costituisce il documento giustificativo della cancellazione del debito dal registro dei crediti. L'ottavo errore è non verificare la capacità giuridica del firmatario: se la quietanza è firmata da un procuratore, la procura deve essere valida e il suo perimetro deve includere espressamente il potere di liberare il debitore. Una quietanza firmata da procuratore senza poteri adeguati è inefficace ex art. 1398 c.c.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
La Quietanza Liberatoria in Italia è il documento con cui il creditore dichiara di aver ricevuto l'intero importo dovuto e libera definitivamente il debitore da qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto obbligatorio. La base normativa è l'art. 1199 del Codice Civile (R.D. 262/1942), che riconosce al debitore che adempie il diritto di ottenere la quietanza dal creditore. La quietanza ha un triplice effetto giuridico: (1) attesta il pagamento come fatto storico; (2) determina l'estinzione dell'obbligazione per adempimento (art. 1218 c.c.); (3) preclude al creditore qualsiasi futura azione per il medesimo credito (eccezione di cosa giudicata sostanziale, art. 1464 c.c. per analogia). La quietanza liberatoria si distingue dalla semplice ricevuta di pagamento perché il termine 'liberatoria' specifica che la liberazione è definitiva e totale: non residuano pretese, neanche a titolo di interessi, penali o accessori. Tribunale di Roma, sez. III civile, 12 giugno 2018 n. 12344 ha affermato che la quietanza liberatoria firmata dal creditore costituisce prova documentale piena del pagamento opponibile in qualsiasi sede giudiziaria. La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I, 20 novembre 2017 n. 27526) ha precisato che la quietanza comprende anche gli accessori del credito (interessi, spese) salvo diversa espressa previsione.
Nel diritto italiano la quietanza di pagamento non richiede forma scritta ad substantiam (art. 1199 c.c. non prescrive la forma); tuttavia la prova dell'adempimento segue le regole generali sulla prova delle obbligazioni. La forma scritta è necessaria ad probationem ogni volta che l'obbligazione originaria era di importo elevato o documentata per iscritto (art. 2725 c.c.): in questo caso la quietanza verbale non è sufficiente. La prova testimoniale dell'adempimento è ammessa solo entro i limiti del valore contrattuale (art. 2721 c.c.), il che rende la forma scritta praticamente indispensabile. Sotto il profilo dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), la Quietanza Liberatoria è soggetta a bollo se riguarda somme superiori a 77,47 euro: l'imposta è pari a 2,00 euro per quietanza (Tariffa allegata, art. 13, comma 7). Il pagamento avviene con marca da bollo fisica o in modo virtuale. Per le quietanze emesse nell'ambito di attività commerciali soggette a fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015), il bollo va assolto con modalità telematica tramite il sistema dell'Agenzia delle Entrate.
La Quietanza Liberatoria rilasciata al debitore principale produce, come regola generale, effetto anche nei confronti del fideiussore e degli eventuali coobbligati solidali, liberandoli dall'obbligazione garantita. Questo principio si fonda sull'art. 1239 c.c. (remissione a favore di uno dei debitori solidali giova agli altri) e sull'art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore quando il fatto del creditore pregiudica la surrogazione). Tuttavia, se il creditore intende liberare solo il debitore principale senza liberare il fideiussore (nel caso, ad esempio, di un saldo e stralcio parziale), deve indicarlo espressamente nella quietanza. La Corte di Cassazione (Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994) ha affermato che la quietanza liberatoria totale estingue anche le garanzie collegate salvo patto contrario espresso. È quindi essenziale che la Quietanza Liberatoria specifichi chiaramente se l'effetto è esteso ai fideiussori e agli altri garanti (art. 1948 c.c. – obblighi dei creditori verso il fideiussore) oppure limitato al solo debitore principale.
La Quietanza Liberatoria firmata dal creditore è un atto unilaterale recettizio con valore di confessione stragiudiziale e come tale fa piena prova contro il creditore che l'ha sottoscritta (art. 2735 c.c.). L'impugnazione è possibile solo in casi tassativi: (1) errore di fatto (art. 2732 c.c.): il creditore dimostra di aver rilasciato la quietanza per un pagamento mai avvenuto o di importo inferiore a quello dichiarato, a causa di un errore materiale; (2) dolo o violenza (artt. 1427–1435 c.c.): il creditore è stato indotto a firmare con raggiro o coercizione; (3) simulazione (artt. 1414–1417 c.c.): le parti hanno simulato il pagamento senza che questo sia avvenuto realmente. La prova dell'impugnazione è a carico del creditore che la chiede ed è molto rigorosa davanti al Tribunale. In assenza di questi vizi, la quietanza liberatoria è definitiva e non revocabile. Per questo motivo il creditore deve verificare con cura, prima di firmarla, che il pagamento sia avvenuto integralmente e che il conto corrente sia stato effettivamente accreditato della somma.
Nell'ambito della locazione immobiliare italiana, disciplinata dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431 per le locazioni abitative e dagli artt. 1571–1622 c.c. per quelle commerciali, la Quietanza Liberatoria riveste particolare importanza al momento della riconsegna dell'immobile al termine del contratto. Il locatore che rilascia la quietanza liberatoria attesta di aver ricevuto: (a) la restituzione dell'immobile nelle condizioni pattuite; (b) il pagamento dell'ultimo canone di locazione; (c) il saldo degli arretrati eventualmente dovuti; (d) il rimborso delle spese condominiali (art. 9 L. 431/1998); (e) la restituzione delle spese straordinarie eventualmente anticipate. In mancanza di quietanza liberatoria, il locatore ha 6 mesi dalla restituzione delle chiavi per agire in giudizio per i danni all'immobile (Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2016 n. 7580). Il deposito cauzionale ex art. 11 L. 431/1998 deve essere restituito contestualmente alla quietanza liberatoria. In caso di locazioni commerciali, l'arco temporale per le contestazioni segue l'art. 1667 c.c. per analogia. La firma della quietanza liberatoria completa la chiusura del rapporto locatizio senza residue pretese, incluse quelle per danni non contestati al momento della consegna.
La Quietanza Liberatoria in Italia è il documento che il creditore rilascia dopo aver ricevuto il pagamento integrale del debito: attesta un fatto già compiuto (il pagamento) e produce l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1199 c.c. L'accordo di saldo e stralcio (artt. 1965–1976 c.c.; art. 1236 c.c.) è invece un contratto preventivo con cui creditore e debitore concordano che un pagamento parziale estinguerà il debito per intero: è un atto negoziale con natura transattiva che precede il pagamento ridotto. Le differenze pratiche sono: (1) la quietanza presuppone il pagamento integrale; lo stralcio si accontenta di un importo minore; (2) l'accordo di saldo e stralcio richiede la forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.) e il consenso di entrambe le parti; la quietanza liberatoria è un atto unilaterale del creditore; (3) in caso di inadempimento dell'accordo di saldo e stralcio, il creditore può chiedere la risoluzione (art. 1976 c.c.) e tornare a esigere l'intero; nella quietanza liberatoria l'estinzione è definitiva. Spesso i due atti vengono usati in combinazione: prima si stipula l'accordo di saldo e stralcio, poi si rilascia la quietanza liberatoria alla ricezione della somma ridotta concordata.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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