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Atto di Revoca di Procura/Delega

Atto di Revoca di Procura/Delega

art. 1396 c.c. (revoca); art. 1722 c.c. (estinzione del mandato)

Intestazione

ATTO DI REVOCA DI PROCURA / DELEGA

ai sensi degli artt. 1396 e 1722 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Generalità del Mandante e del Procuratore Revocato

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Mandante revocante):

Nome e cognome: [Mandante Nome Cognome]

Nato/a a: [Mandante Luogo Nascita], il [Mandante Data Nascita]

Codice fiscale: [Mandante Codice Fiscale]

Residente in: [Mandante Residenza]

Documento: [Mandante Documento Tipo] n. [Mandante Documento Numero]

REVOCA LA PROCURA/DELEGA CONFERITA A:

Nome e cognome: [Procuratore Nome Cognome]

Nato/a a: [Procuratore Luogo Nascita], il [Procuratore Data Nascita]

Codice fiscale: [Procuratore Codice Fiscale]

Residente in: [Procuratore Residenza]

Dichiarazione di Revoca

Art. 1 – PROCURA/DELEGA REVOCATA

Tipo di procura revocata: [Tipo Procura Revocata]

Data di conferimento: [Data Conferimento Procura]

Forma originale: [Forma Procura Originale]

Estremi notarili (se applicabile): [Repertorio Notarile]

Oggetto della procura revocata: [Oggetto Procura Revocata]

Art. 2 – DICHIARAZIONE DI REVOCA

Con il presente atto, il/la sottoscritto/a [Mandante Nome Cognome] REVOCA con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1396 e 1722 n. 2 c.c., la procura/delega sopra descritta conferita a [Procuratore Nome Cognome], con effetto dal [Data Efficacia Revoca].

Dal momento della comunicazione della presente revoca, il procuratore [Procuratore Nome Cognome] cessa di avere qualsiasi potere di rappresentanza del mandante e non può più compiere atti in suo nome.

Comunicazione ai Terzi

Art. 3 – COMUNICAZIONE AI TERZI (art. 1396 c.c.)

La presente revoca è comunicata ai seguenti soggetti: [Destinatari Revoca]

Modalità di comunicazione: [Modalita Comunicazione]

La revoca è opponibile ai terzi dal momento in cui questi ne abbiano avuto conoscenza effettiva ex art. 1396 co. 2 c.c. Gli atti già compiuti dal procuratore prima della comunicazione della revoca restano validi ed efficaci.

Sottoscrizione

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Il/La Mandante revocante:

[Mandante Nome Cognome]

Firma: _________________________

[ Spazio per autentica della firma / atto notarile se la procura originale era notarile ]

Per ricevuta e presa d'atto – Il Procuratore revocato:

[Procuratore Nome Cognome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Mandante revocante

________________

Signature

Procuratore revocato (per ricevuta)

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Revoca di Procura/Delega?

L'Atto di Revoca di Procura/Delega in Italia è l'atto disciplinato da art. 1396 c.c. (revoca della procura); art. 1722 c.c. (cause di estinzione del mandato).

Nel sistema della rappresentanza volontaria italiana, l'atto di revoca trova il suo fondamento nell'art. 1396 c.c., che costituisce norma speciale rispetto alle disposizioni generali sull'estinzione del mandato ex art. 1722 c.c. La ratio di tale norma è tutelare la certezza dei traffici giuridici: chi ha confidato sull'esistenza di un potere di rappresentanza deve essere tutelato nella propria buona fede, ma tale tutela non può protrarsi oltre il momento in cui la revoca sia stata resa conoscibile con mezzi idonei. La distinzione fondamentale operata dall'art. 1396 c.c. tra efficacia inter partes (immediata dalla comunicazione al procuratore) ed efficacia erga omnes (subordinata alla conoscibilità da parte dei terzi) è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 6262/2004, secondo cui il mandante che non abbia comunicato tempestivamente la revoca ai soggetti con cui il procuratore operava abitualmente risponde degli atti nel frattempo compiuti dal procuratore in nome e per conto del mandante, anche dopo la revoca. La distinzione tra procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c. — quella rilasciata nell'interesse anche del procuratore o di terzi, revocabile solo per giusta causa — e la procura ordinaria revocabile ad nutum è cruciale: le procure concesse a garanzia di un credito del procuratore verso il mandante (es. procura a vendere un immobile a garanzia di un mutuo) rientrano nella fattispecie dell'art. 1723 co. 2 c.c. e non possono essere revocate unilateralmente senza giusta causa.

Quando serve Atto di Revoca di Procura/Delega?

L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui il mandante intende porre fine al potere di rappresentanza precedentemente conferito a un terzo, indipendentemente dalla causa. Le situazioni più frequenti nella pratica italiana comprendono: la cessazione del rapporto di fiducia con il procuratore per disaccordi, conflitti di interesse o irregolarità nella gestione; il compimento dell'atto per cui la procura speciale era stata rilasciata (sebbene la procura speciale si estingua automaticamente, è buona prassi formalizzare la revoca per maggiore certezza); la nomina di un nuovo procuratore in sostituzione del precedente; il rientro in Italia del mandante che era lontano o impossibilitato e che intende riprendere la gestione diretta dei propri affari; il miglioramento delle condizioni di salute del mandante che aveva conferito procura per impossibilità fisica; la cessazione del rapporto di lavoro o professionale che giustificava la delega; la revoca della delega bancaria a seguito di separazione o divorzio, quando l'ex coniuge era procuratore sul conto corrente. È fondamentale revocare la procura tempestivamente e comunicare la revoca a tutti i soggetti interessati: una procura non revocata lascia in essere poteri che il procuratore potrebbe continuare a esercitare anche quando non è più nell'interesse del mandante. La revoca va eseguita separatamente per ciascuna procura o delega, specificando gli estremi della procura da revocare (data, eventuale numero di repertorio notarile).

Termini e priorità operative: la revoca della procura bancaria è particolarmente urgente quando il procuratore ha accesso a conti correnti o ha facoltà di firmare assegni. Ciascuna banca italiana, regolata dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha procedure interne per la gestione delle revoche di deleghe operative: alcune banche richiedono la presenza fisica allo sportello con documento di identità del mandante, altre accettano la comunicazione via PEC all'indirizzo istituzionale della filiale. La revoca della delega bancaria non ha effetti retroattivi: le operazioni compiute dal procuratore prima della ricezione della revoca da parte della banca rimangono valide e addebitate al conto del mandante. Per le procure immobiliari iscritte nei registri immobiliari, la revoca deve essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente affinché sia opponibile ai terzi che consultano i registri immobiliari ex artt. 2643-2645 c.c. La revoca della delega all'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni fiscali deve avvenire tramite il servizio telematico Fisconline/Entratel, con effetti dalla data di comunicazione per le dichiarazioni non ancora presentate; le dichiarazioni già presentate dal delegato rimangono valide.

Cosa includere nel tuo Atto di Revoca di Procura/Delega

L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validità e opponibilità. Il primo elemento è l'identificazione completa del mandante revocante: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e documento di riconoscimento. Il secondo elemento è l'identificazione del procuratore revocato, con le stesse generalità. Il terzo elemento, il più critico, è l'individuazione precisa della procura da revocare: data di conferimento, eventuale numero di repertorio notarile o data della scrittura privata, oggetto (procura generale o speciale e per quali atti), forma originale (scrittura privata, firma autenticata, atto notarile). Il quarto elemento è la dichiarazione esplicita di revoca: la formula deve essere chiara e inequivocabile ('con il presente atto il/la sottoscritto/a revoca con effetto immediato la procura/delega conferita...'). Il quinto elemento è l'efficacia della revoca: indicare la data a partire dalla quale la revoca produce effetti. Il sesto elemento è l'elenco dei destinatari della comunicazione: procuratore revocato, banche, Agenzia delle Entrate, Comune o altri enti con cui il procuratore aveva rapporti per conto del mandante. Il settimo elemento è la forma della comunicazione: raccomandata a/r, PEC o atto notarile con autentica. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati e indicazione degli artt. 1396 e 1722 c.c. applicabili, per garantire la piena efficacia della revoca verso il procuratore e i terzi.

Basi normative puntuali di ciascun elemento e conseguenze della loro omissione. L'individuazione precisa della procura da revocare (elemento 3) è cruciale per evitare ambiguità: una revoca generica che non identifica gli estremi della procura originale può essere contestata dal procuratore, che potrebbe sostenere che la revoca non riguardasse la sua specifica procura. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 11878/2007 ha affermato che la revoca di una procura generale non si estende automaticamente alle sub-procure eventualmente rilasciate dal procuratore ai sensi dell'art. 1717 c.c., a meno che la revoca non le menzioni espressamente o non sia comunicata anche ai sub-procuratori. La dichiarazione esplicita di revoca (elemento 4) deve usare termini univoci: locuzioni come «ritiro della delega» o «cancellazione dell'autorizzazione» possono essere interpretate diversamente dalla giurisprudenza; la formula «revoca della procura ai sensi dell'art. 1722 n. 2 c.c.» è la più sicura. La data di efficacia (elemento 5) ha rilevanza pratica nei contratti con i terzi: se la revoca è comunicata al procuratore il giorno X ma i terzi la ricevono solo il giorno X+3 via raccomandata, gli atti compiuti dal procuratore nei giorni X+1 e X+2 in nome del mandante verso terzi in buona fede rimangono vincolanti per il mandante ex art. 1396 co. 2 c.c. La prova della data di comunicazione della revoca alla banca (elemento 6) è fondamentale per determinare a partire da quando la banca cessa di eseguire le disposizioni del procuratore: la PEC garantisce la data certa della ricezione tramite ricevuta di avvenuta consegna, superiore alla raccomandata a/r per velocità e certezza probatoria.

Come compilare il tuo Atto di Revoca di Procura/Delega

L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia si compila in modo chiaro e completo, seguendo i passi indicati nel modello di forms-legal.com. Nella prima sezione, inserire le generalità complete del mandante revocante: nome e cognome come da documento di identità, data e luogo di nascita, codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, residenza anagrafica, tipo e numero del documento di riconoscimento con data di scadenza. Nella seconda sezione, inserire le generalità complete del procuratore revocato con le stesse informazioni. Nella terza sezione, individuare con precisione la procura da revocare: indicare la data esatta di conferimento, il tipo (procura generale o speciale), la forma (scrittura privata, autenticata, atto notarile con numero di repertorio), l'oggetto (poteri conferiti). Nella quarta sezione, selezionare la data di efficacia della revoca: la revoca opera immediatamente tra le parti dalla comunicazione, ma per i terzi opera dalla data di conoscibilità ex art. 1396 c.c. Nella quinta sezione, elencare i destinatari della comunicazione della revoca: nome e indirizzo del procuratore, denominazione e indirizzo di ciascuna banca, ente o soggetto a cui inviare la revoca. Sottoscrivere l'atto e inviarne copia a mezzo raccomandata a/r o PEC a tutti i destinatari, conservando le ricevute come prova della comunicazione e della data di ricezione. Per le procure notarili, recarsi dal notaio per la revoca formale con atto pubblico o dichiarazione autenticata, che verrà annotata a repertorio.

Guida pratica per i casi più frequenti. Revoca della delega bancaria: recarsi allo sportello della propria banca muniti di documento di identità valido e del codice fiscale; consegnare l'atto di revoca in originale all'impiegato di sportello e richiedere la protocollazione con data certa. Alcune banche (es. Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Mediolanum) richiedono la compilazione di un modulo interno per la revoca della delega: il modulo deve essere firmato dal correntista di fronte all'impiegato. Inviare contestualmente copia della revoca via PEC all'indirizzo istituzionale della filiale per garantire la data certa indipendentemente dal protocollo interno della banca. Revoca della procura immobiliare: contattare il notaio che aveva rogato la procura originale e richiedergli la redazione dell'atto di revoca come atto pubblico o dichiarazione autenticata; il notaio annota la revoca a repertorio e la comunica alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il costo della revoca notarile varia tra €200 e €400 più IVA e diritti fissi. Revoca della delega fiscale: accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS; nella sezione «Servizi per il contribuente» → «Deleghe»: selezionare la delega da revocare e confermare la revoca; il sistema rilascia ricevuta elettronica con data e ora. Per le procure aziendali iscritte nel Registro Imprese, depositare la revoca con firma digitale qualificata tramite pratica telematica ComunicaStarweb presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla revoca.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Revoca di Procura/Delega

L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia genera errori frequenti che ne compromettono l'efficacia verso i terzi. Il primo errore è non comunicare la revoca a tutti i soggetti interessati: revocare la procura comunicandola solo al procuratore ma non alle banche, all'Agenzia delle Entrate o ad altri enti con cui questi operava, lascia in essere poteri che le istituzioni continuano a ritenere validi. Il secondo errore è non conservare la prova della comunicazione: senza ricevuta della raccomandata a/r o della PEC, il mandante non può dimostrare ai terzi la data di conoscibilità della revoca, con il rischio che questi continuino a fare affidamento sulla procura revocata. Il terzo errore è non revocare in forma notarile la procura originariamente notarile: una revoca in semplice scrittura privata di una procura notarile non può essere annotata nel repertorio notarile e trascritta nei Registri Immobiliari, rendendo la revoca inopponibile nei confronti di chi intende fare affidamento sui registri pubblici. Il quarto errore è ritenere che la procura si estingua automaticamente alla scadenza senza necessità di revoca formale: se la scadenza non è stata indicata, la procura rimane nominalmente attiva e va revocata espressamente. Il quinto errore è dimenticare di revocare la delega bancaria in caso di separazione o divorzio, lasciando all'ex coniuge o ex partner l'accesso ai conti correnti. Il sesto errore è confondere la revoca della procura con la risoluzione del contratto sottostante: revocare la procura non risolve automaticamente i rapporti contrattuali già instaurati dal procuratore in nome del mandante.

Settimo errore: non verificare l'esistenza di sub-procure rilasciate dal procuratore principale ai sensi dell'art. 1717 c.c. La revoca della procura principale non si estende automaticamente alle sub-procure, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 11878/2007: il mandante deve identificare e revocare separatamente ciascuna sub-procura, comunicando la revoca anche ai sub-procuratori. Ottavo errore: revocare una procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c. senza giusta causa. Le procure rilasciate nell'interesse anche del procuratore (es. procura a vendere un bene immobile a garanzia di un credito del procuratore verso il mandante) non possono essere revocate unilateralmente senza giusta causa; la revoca illegittima di una procura irrevocabile espone il mandante a risarcimento danni ex art. 1727 c.c. Nono errore: omettere di comunicare la revoca ai Registri Immobiliari quando la procura immobiliare era stata trascritta. Senza la trascrizione della revoca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la revoca non è opponibile ai terzi che consultano i registri e acquistano diritti immobiliari facendo affidamento sull'esistenza della procura. Decimo errore: non tenere conto degli effetti fiscali della revoca quando la procura era stata conferita per la gestione di affari con rilevanza tributaria (es. procura per dichiarazioni IVA, procura per operazioni di acquisto immobiliare con agevolazioni prima casa): la revoca deve essere comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate per evitare che il procuratore revocato continui a presentare dichiarazioni vincolanti per il mandante. Nono errore: non valutare le implicazioni della revoca sui contratti in corso di esecuzione stipulati dal procuratore. Cass. civ. Sez. I n. 18328/2016 ha chiarito che i contratti validamente conclusi dal procuratore prima della revoca restano vincolanti per il mandante e non possono essere unilateralmente risolti invocando la cessazione del mandato; il mandante che intende liberarsi da tali contratti deve ricorrere agli strumenti ordinari di risoluzione contrattuale (mutuo consenso, risoluzione per inadempimento, recesso se previsto). Decimo errore: non conservare la prova della comunicazione della revoca ai terzi per almeno dieci anni ai sensi del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., periodo durante il quale i terzi potrebbero contestare la validità degli atti compiuti dal procuratore dopo la revoca.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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