Atto di Revoca di Procura/Delega
art. 1396 c.c. (revoca); art. 1722 c.c. (estinzione del mandato)
Intestazione
ATTO DI REVOCA DI PROCURA / DELEGA
ai sensi degli artt. 1396 e 1722 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Generalità del Mandante e del Procuratore Revocato
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Mandante revocante):
Nome e cognome: [Mandante Nome Cognome]
Nato/a a: [Mandante Luogo Nascita], il [Mandante Data Nascita]
Codice fiscale: [Mandante Codice Fiscale]
Residente in: [Mandante Residenza]
Documento: [Mandante Documento Tipo] n. [Mandante Documento Numero]
REVOCA LA PROCURA/DELEGA CONFERITA A:
Nome e cognome: [Procuratore Nome Cognome]
Nato/a a: [Procuratore Luogo Nascita], il [Procuratore Data Nascita]
Codice fiscale: [Procuratore Codice Fiscale]
Residente in: [Procuratore Residenza]
Dichiarazione di Revoca
Art. 1 – PROCURA/DELEGA REVOCATA
Tipo di procura revocata: [Tipo Procura Revocata]
Data di conferimento: [Data Conferimento Procura]
Forma originale: [Forma Procura Originale]
Estremi notarili (se applicabile): [Repertorio Notarile]
Oggetto della procura revocata: [Oggetto Procura Revocata]
Art. 2 – DICHIARAZIONE DI REVOCA
Con il presente atto, il/la sottoscritto/a [Mandante Nome Cognome] REVOCA con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1396 e 1722 n. 2 c.c., la procura/delega sopra descritta conferita a [Procuratore Nome Cognome], con effetto dal [Data Efficacia Revoca].
Dal momento della comunicazione della presente revoca, il procuratore [Procuratore Nome Cognome] cessa di avere qualsiasi potere di rappresentanza del mandante e non può più compiere atti in suo nome.
Comunicazione ai Terzi
Art. 3 – COMUNICAZIONE AI TERZI (art. 1396 c.c.)
La presente revoca è comunicata ai seguenti soggetti: [Destinatari Revoca]
Modalità di comunicazione: [Modalita Comunicazione]
La revoca è opponibile ai terzi dal momento in cui questi ne abbiano avuto conoscenza effettiva ex art. 1396 co. 2 c.c. Gli atti già compiuti dal procuratore prima della comunicazione della revoca restano validi ed efficaci.
Sottoscrizione
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Il/La Mandante revocante:
[Mandante Nome Cognome]
Firma: _________________________
[ Spazio per autentica della firma / atto notarile se la procura originale era notarile ]
Per ricevuta e presa d'atto – Il Procuratore revocato:
[Procuratore Nome Cognome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Mandante revocante
________________
Signature
Procuratore revocato (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Atto di Revoca di Procura/Delega?
L'Atto di Revoca di Procura/Delega in Italia è l'atto disciplinato da art. 1396 c.c. (revoca della procura); art. 1722 c.c. (cause di estinzione del mandato).
Nel sistema della rappresentanza volontaria italiana, l'atto di revoca trova il suo fondamento nell'art. 1396 c.c., che costituisce norma speciale rispetto alle disposizioni generali sull'estinzione del mandato ex art. 1722 c.c. La ratio di tale norma è tutelare la certezza dei traffici giuridici: chi ha confidato sull'esistenza di un potere di rappresentanza deve essere tutelato nella propria buona fede, ma tale tutela non può protrarsi oltre il momento in cui la revoca sia stata resa conoscibile con mezzi idonei. La distinzione fondamentale operata dall'art. 1396 c.c. tra efficacia inter partes (immediata dalla comunicazione al procuratore) ed efficacia erga omnes (subordinata alla conoscibilità da parte dei terzi) è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 6262/2004, secondo cui il mandante che non abbia comunicato tempestivamente la revoca ai soggetti con cui il procuratore operava abitualmente risponde degli atti nel frattempo compiuti dal procuratore in nome e per conto del mandante, anche dopo la revoca. La distinzione tra procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c. — quella rilasciata nell'interesse anche del procuratore o di terzi, revocabile solo per giusta causa — e la procura ordinaria revocabile ad nutum è cruciale: le procure concesse a garanzia di un credito del procuratore verso il mandante (es. procura a vendere un immobile a garanzia di un mutuo) rientrano nella fattispecie dell'art. 1723 co. 2 c.c. e non possono essere revocate unilateralmente senza giusta causa.
Quando serve Atto di Revoca di Procura/Delega?
L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui il mandante intende porre fine al potere di rappresentanza precedentemente conferito a un terzo, indipendentemente dalla causa. Le situazioni più frequenti nella pratica italiana comprendono: la cessazione del rapporto di fiducia con il procuratore per disaccordi, conflitti di interesse o irregolarità nella gestione; il compimento dell'atto per cui la procura speciale era stata rilasciata (sebbene la procura speciale si estingua automaticamente, è buona prassi formalizzare la revoca per maggiore certezza); la nomina di un nuovo procuratore in sostituzione del precedente; il rientro in Italia del mandante che era lontano o impossibilitato e che intende riprendere la gestione diretta dei propri affari; il miglioramento delle condizioni di salute del mandante che aveva conferito procura per impossibilità fisica; la cessazione del rapporto di lavoro o professionale che giustificava la delega; la revoca della delega bancaria a seguito di separazione o divorzio, quando l'ex coniuge era procuratore sul conto corrente. È fondamentale revocare la procura tempestivamente e comunicare la revoca a tutti i soggetti interessati: una procura non revocata lascia in essere poteri che il procuratore potrebbe continuare a esercitare anche quando non è più nell'interesse del mandante. La revoca va eseguita separatamente per ciascuna procura o delega, specificando gli estremi della procura da revocare (data, eventuale numero di repertorio notarile).
Termini e priorità operative: la revoca della procura bancaria è particolarmente urgente quando il procuratore ha accesso a conti correnti o ha facoltà di firmare assegni. Ciascuna banca italiana, regolata dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha procedure interne per la gestione delle revoche di deleghe operative: alcune banche richiedono la presenza fisica allo sportello con documento di identità del mandante, altre accettano la comunicazione via PEC all'indirizzo istituzionale della filiale. La revoca della delega bancaria non ha effetti retroattivi: le operazioni compiute dal procuratore prima della ricezione della revoca da parte della banca rimangono valide e addebitate al conto del mandante. Per le procure immobiliari iscritte nei registri immobiliari, la revoca deve essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente affinché sia opponibile ai terzi che consultano i registri immobiliari ex artt. 2643-2645 c.c. La revoca della delega all'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni fiscali deve avvenire tramite il servizio telematico Fisconline/Entratel, con effetti dalla data di comunicazione per le dichiarazioni non ancora presentate; le dichiarazioni già presentate dal delegato rimangono valide.
Cosa includere nel tuo Atto di Revoca di Procura/Delega
L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validità e opponibilità. Il primo elemento è l'identificazione completa del mandante revocante: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e documento di riconoscimento. Il secondo elemento è l'identificazione del procuratore revocato, con le stesse generalità. Il terzo elemento, il più critico, è l'individuazione precisa della procura da revocare: data di conferimento, eventuale numero di repertorio notarile o data della scrittura privata, oggetto (procura generale o speciale e per quali atti), forma originale (scrittura privata, firma autenticata, atto notarile). Il quarto elemento è la dichiarazione esplicita di revoca: la formula deve essere chiara e inequivocabile ('con il presente atto il/la sottoscritto/a revoca con effetto immediato la procura/delega conferita...'). Il quinto elemento è l'efficacia della revoca: indicare la data a partire dalla quale la revoca produce effetti. Il sesto elemento è l'elenco dei destinatari della comunicazione: procuratore revocato, banche, Agenzia delle Entrate, Comune o altri enti con cui il procuratore aveva rapporti per conto del mandante. Il settimo elemento è la forma della comunicazione: raccomandata a/r, PEC o atto notarile con autentica. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati e indicazione degli artt. 1396 e 1722 c.c. applicabili, per garantire la piena efficacia della revoca verso il procuratore e i terzi.
Basi normative puntuali di ciascun elemento e conseguenze della loro omissione. L'individuazione precisa della procura da revocare (elemento 3) è cruciale per evitare ambiguità: una revoca generica che non identifica gli estremi della procura originale può essere contestata dal procuratore, che potrebbe sostenere che la revoca non riguardasse la sua specifica procura. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 11878/2007 ha affermato che la revoca di una procura generale non si estende automaticamente alle sub-procure eventualmente rilasciate dal procuratore ai sensi dell'art. 1717 c.c., a meno che la revoca non le menzioni espressamente o non sia comunicata anche ai sub-procuratori. La dichiarazione esplicita di revoca (elemento 4) deve usare termini univoci: locuzioni come «ritiro della delega» o «cancellazione dell'autorizzazione» possono essere interpretate diversamente dalla giurisprudenza; la formula «revoca della procura ai sensi dell'art. 1722 n. 2 c.c.» è la più sicura. La data di efficacia (elemento 5) ha rilevanza pratica nei contratti con i terzi: se la revoca è comunicata al procuratore il giorno X ma i terzi la ricevono solo il giorno X+3 via raccomandata, gli atti compiuti dal procuratore nei giorni X+1 e X+2 in nome del mandante verso terzi in buona fede rimangono vincolanti per il mandante ex art. 1396 co. 2 c.c. La prova della data di comunicazione della revoca alla banca (elemento 6) è fondamentale per determinare a partire da quando la banca cessa di eseguire le disposizioni del procuratore: la PEC garantisce la data certa della ricezione tramite ricevuta di avvenuta consegna, superiore alla raccomandata a/r per velocità e certezza probatoria.
Come compilare il tuo Atto di Revoca di Procura/Delega
L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia si compila in modo chiaro e completo, seguendo i passi indicati nel modello di forms-legal.com. Nella prima sezione, inserire le generalità complete del mandante revocante: nome e cognome come da documento di identità, data e luogo di nascita, codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, residenza anagrafica, tipo e numero del documento di riconoscimento con data di scadenza. Nella seconda sezione, inserire le generalità complete del procuratore revocato con le stesse informazioni. Nella terza sezione, individuare con precisione la procura da revocare: indicare la data esatta di conferimento, il tipo (procura generale o speciale), la forma (scrittura privata, autenticata, atto notarile con numero di repertorio), l'oggetto (poteri conferiti). Nella quarta sezione, selezionare la data di efficacia della revoca: la revoca opera immediatamente tra le parti dalla comunicazione, ma per i terzi opera dalla data di conoscibilità ex art. 1396 c.c. Nella quinta sezione, elencare i destinatari della comunicazione della revoca: nome e indirizzo del procuratore, denominazione e indirizzo di ciascuna banca, ente o soggetto a cui inviare la revoca. Sottoscrivere l'atto e inviarne copia a mezzo raccomandata a/r o PEC a tutti i destinatari, conservando le ricevute come prova della comunicazione e della data di ricezione. Per le procure notarili, recarsi dal notaio per la revoca formale con atto pubblico o dichiarazione autenticata, che verrà annotata a repertorio.
Guida pratica per i casi più frequenti. Revoca della delega bancaria: recarsi allo sportello della propria banca muniti di documento di identità valido e del codice fiscale; consegnare l'atto di revoca in originale all'impiegato di sportello e richiedere la protocollazione con data certa. Alcune banche (es. Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Mediolanum) richiedono la compilazione di un modulo interno per la revoca della delega: il modulo deve essere firmato dal correntista di fronte all'impiegato. Inviare contestualmente copia della revoca via PEC all'indirizzo istituzionale della filiale per garantire la data certa indipendentemente dal protocollo interno della banca. Revoca della procura immobiliare: contattare il notaio che aveva rogato la procura originale e richiedergli la redazione dell'atto di revoca come atto pubblico o dichiarazione autenticata; il notaio annota la revoca a repertorio e la comunica alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il costo della revoca notarile varia tra €200 e €400 più IVA e diritti fissi. Revoca della delega fiscale: accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS; nella sezione «Servizi per il contribuente» → «Deleghe»: selezionare la delega da revocare e confermare la revoca; il sistema rilascia ricevuta elettronica con data e ora. Per le procure aziendali iscritte nel Registro Imprese, depositare la revoca con firma digitale qualificata tramite pratica telematica ComunicaStarweb presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla revoca.
Requisiti legali per Atto di Revoca di Procura/Delega
L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia è soggetto a requisiti formali stabiliti dagli artt. 1396 e 1722 c.c. Il principio fondamentale è che la revoca deve essere comunicata al procuratore e portata a conoscenza dei terzi con le stesse forme usate per il conferimento della procura o con forme idonee a garantirne la conoscibilità, per essere loro opponibile. Se la procura originale era in forma pubblica notarile (es. procura per compravendita immobiliare ex artt. 1350, 1392 c.c.), la revoca deve essere resa per atto pubblico notarile ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, o con dichiarazione autenticata dal notaio. Se la procura era una scrittura privata, la revoca può essere effettuata con scrittura privata comunicata tramite raccomandata a/r o PEC. L'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) si applica all'atto di revoca: euro 16 ogni 4 facciate. La registrazione all'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131): per atti notarili di revoca, in termine fisso entro 20 giorni; per scritture private, in caso d'uso. Per le procure bancarie, ciascuna banca italiana (regolata dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario) ha procedure interne specifiche per la revoca della delega operativa sul conto corrente: è necessario presentare l'atto di revoca direttamente allo sportello o inviarlo tramite PEC all'indirizzo istituzionale della filiale. Per le deleghe fiscali all'Agenzia delle Entrate, la revoca si effettua tramite Fisconline/Entratel o con comunicazione scritta.
Requisiti di opponibilità e pubblicità aggiuntivi: per le procure relative a imprese iscritte nel Registro Imprese, la revoca deve essere iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente ai sensi degli artt. 2206-2207 c.c. (revoca dell'institore) o dell'art. 2196 c.c. (modifiche dei fatti iscritti), affinché sia opponibile ai terzi che abbiano fatto affidamento sulla pubblicità registrale. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 9970/2014 ha affermato che, nel caso di procura aziendale iscritta nel Registro Imprese, il terzo che abbia contrattato con il procuratore facendo affidamento sull'iscrizione non subisce le conseguenze della revoca non ancora iscritta, anche se la revoca era stata comunicata direttamente al procuratore. Per le procure immobiliari trascritte, la revoca deve essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente affinché sia opponibile ai terzi che consultano i registri ex artt. 2643-2645 c.c.; senza la trascrizione della revoca, chi acquista l'immobile dal terzo che aveva contrattato con il procuratore può fare affidamento sulla validità degli atti posti in essere prima della trascrizione della revoca. In ambito successorio, quando la procura si estingue per morte del mandante ex art. 1722 n. 4 c.c., gli eredi devono comunicare tempestivamente l'estinzione a tutti i soggetti con cui il procuratore aveva operato; in mancanza, i terzi in buona fede possono fare affidamento sulla procura non ancora comunicata come estinta, e l'atto è opponibile al patrimonio ereditario ex art. 1396 co. 2 c.c.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Revoca di Procura/Delega
L'Atto di Revoca di Procura o Delega in Italia genera errori frequenti che ne compromettono l'efficacia verso i terzi. Il primo errore è non comunicare la revoca a tutti i soggetti interessati: revocare la procura comunicandola solo al procuratore ma non alle banche, all'Agenzia delle Entrate o ad altri enti con cui questi operava, lascia in essere poteri che le istituzioni continuano a ritenere validi. Il secondo errore è non conservare la prova della comunicazione: senza ricevuta della raccomandata a/r o della PEC, il mandante non può dimostrare ai terzi la data di conoscibilità della revoca, con il rischio che questi continuino a fare affidamento sulla procura revocata. Il terzo errore è non revocare in forma notarile la procura originariamente notarile: una revoca in semplice scrittura privata di una procura notarile non può essere annotata nel repertorio notarile e trascritta nei Registri Immobiliari, rendendo la revoca inopponibile nei confronti di chi intende fare affidamento sui registri pubblici. Il quarto errore è ritenere che la procura si estingua automaticamente alla scadenza senza necessità di revoca formale: se la scadenza non è stata indicata, la procura rimane nominalmente attiva e va revocata espressamente. Il quinto errore è dimenticare di revocare la delega bancaria in caso di separazione o divorzio, lasciando all'ex coniuge o ex partner l'accesso ai conti correnti. Il sesto errore è confondere la revoca della procura con la risoluzione del contratto sottostante: revocare la procura non risolve automaticamente i rapporti contrattuali già instaurati dal procuratore in nome del mandante.
Settimo errore: non verificare l'esistenza di sub-procure rilasciate dal procuratore principale ai sensi dell'art. 1717 c.c. La revoca della procura principale non si estende automaticamente alle sub-procure, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 11878/2007: il mandante deve identificare e revocare separatamente ciascuna sub-procura, comunicando la revoca anche ai sub-procuratori. Ottavo errore: revocare una procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c. senza giusta causa. Le procure rilasciate nell'interesse anche del procuratore (es. procura a vendere un bene immobile a garanzia di un credito del procuratore verso il mandante) non possono essere revocate unilateralmente senza giusta causa; la revoca illegittima di una procura irrevocabile espone il mandante a risarcimento danni ex art. 1727 c.c. Nono errore: omettere di comunicare la revoca ai Registri Immobiliari quando la procura immobiliare era stata trascritta. Senza la trascrizione della revoca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la revoca non è opponibile ai terzi che consultano i registri e acquistano diritti immobiliari facendo affidamento sull'esistenza della procura. Decimo errore: non tenere conto degli effetti fiscali della revoca quando la procura era stata conferita per la gestione di affari con rilevanza tributaria (es. procura per dichiarazioni IVA, procura per operazioni di acquisto immobiliare con agevolazioni prima casa): la revoca deve essere comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate per evitare che il procuratore revocato continui a presentare dichiarazioni vincolanti per il mandante. Nono errore: non valutare le implicazioni della revoca sui contratti in corso di esecuzione stipulati dal procuratore. Cass. civ. Sez. I n. 18328/2016 ha chiarito che i contratti validamente conclusi dal procuratore prima della revoca restano vincolanti per il mandante e non possono essere unilateralmente risolti invocando la cessazione del mandato; il mandante che intende liberarsi da tali contratti deve ricorrere agli strumenti ordinari di risoluzione contrattuale (mutuo consenso, risoluzione per inadempimento, recesso se previsto). Decimo errore: non conservare la prova della comunicazione della revoca ai terzi per almeno dieci anni ai sensi del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., periodo durante il quale i terzi potrebbero contestare la validità degli atti compiuti dal procuratore dopo la revoca.
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Sì. In Italia, la revoca della procura deve essere comunicata per iscritto al procuratore e, per essere opponibile ai terzi, portata a loro conoscenza con le stesse forme usate per il conferimento della procura o con forme idonee a garantirne la conoscibilità, ai sensi dell'art. 1396 c.c. La legge non impone una forma specifica per la revoca, ma stabilisce il principio che essa deve essere idonea a far conoscere la cessazione del potere di rappresentanza. Nella prassi italiana, la revoca viene comunicata con: raccomandata a/r (raccomandata con avviso di ritorno), che fornisce prova certa della ricezione; posta elettronica certificata (PEC), con valore legale equiparato alla raccomandata ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice del Consumo Digitale) e del D.P.R. 68/2005; atto notarile, necessario quando la procura originale era in forma pubblica notarile. Se la procura era stata resa per atto notarile (es. per compravendita immobiliare), la revoca deve essere anch'essa resa per atto notarile o con dichiarazione autenticata, per poter essere annotata nel repertorio notarile e comunicata agli enti interessati (Conservatoria dei Registri Immobiliari, Registro Imprese, Agenzia delle Entrate). L'onere di comunicare la revoca ai terzi con cui il procuratore aveva rapporti per conto del mandante spetta al mandante stesso. I terzi in buona fede che non abbiano ricevuto notizia della revoca prima di contrattare con il procuratore sono protetti dall'art. 1396 co. 2 c.c.
In Italia, la revoca della procura ha effetto verso i terzi dal momento in cui questi ne abbiano avuto effettiva conoscenza, ai sensi dell'art. 1396 co. 2 c.c. I terzi che abbiano contrattato in buona fede con il procuratore prima di ricevere notizia della revoca — e senza che la revoca fosse a loro conoscibile con l'ordinaria diligenza — sono tutelati e possono far valere il contratto concluso nei confronti del mandante. La protezione dei terzi in buona fede è un principio fondamentale del diritto italiano della rappresentanza, finalizzato a garantire la certezza dei traffici giuridici. Al contrario, i terzi che fossero a conoscenza della revoca al momento della stipula del contratto con il procuratore non possono invocare tale protezione e il contratto non produrrà effetti nella sfera giuridica del mandante (falsus procurator, art. 1398 c.c.). Per questo motivo, è fondamentale che la revoca venga comunicata tempestivamente a tutti i soggetti con cui il procuratore aveva rapporti per conto del mandante: banche, Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, istituti di credito, fornitori, clienti. La data certa della comunicazione (raccomandata a/r o PEC) costituisce la prova del momento a partire dal quale il terzo avrebbe potuto conoscere la revoca.
In Italia, la forma della revoca segue la forma della procura originale, in applicazione analogica del principio dell'art. 1392 c.c. Se la procura originale era stata redatta per atto pubblico notarile (es. procura per compravendita immobiliare, costituzione di ipoteca, cessione di quote di S.r.l. con autentica ex art. 2470 c.c.), la revoca deve essere anch'essa resa in forma pubblica notarile o con dichiarazione autenticata, per poter essere annotata a repertorio e comunicata agli enti interessati. Se invece la procura era stata redatta come scrittura privata (anche con firma autenticata), la revoca può essere effettuata con semplice atto scritto, da comunicare al procuratore e ai terzi con raccomandata a/r o PEC. La revoca notarile garantisce la massima efficacia probatoria e la possibilità di trascrivere la revoca nei Registri Immobiliari qualora la procura originale vi fosse stata trascritta. L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) e l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986) si applicano alla revoca notarile nelle stesse misure applicabili alla procura originale. Il modello di Atto di Revoca disponibile su forms-legal.com è adatto per la revoca di procure redatte come scrittura privata.
In Italia, la revoca della procura opera immediatamente tra le parti dal momento della sua comunicazione al procuratore, senza necessità di un periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 1722 n. 2 c.c. (revoca del mandante). Non esiste un termine minimo di preavviso imposto dalla legge per la revoca della procura ordinaria: il mandante può revocarla in qualsiasi momento, anche senza giustificazione, salvo che la procura sia stata rilasciata nell'interesse anche del procuratore o di terzi (procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c., dove la revoca è possibile solo per giusta causa). La procura rilasciata nell'interesse anche del procuratore o di un terzo non può essere revocata dal mandante né si estingue per la sua morte o sopravvenuta incapacità, salvo diversa previsione, ex art. 1723 co. 2 c.c. Se il mandato era oneroso (con compenso), il mandante che recede senza giusta causa può essere tenuto a risarcire il danno al procuratore per le spese sostenute e il mancato guadagno (art. 1727 c.c.). La revoca della procura non pregiudica la validità degli atti già compiuti in suo nome dal procuratore prima della revoca.
In Italia, gli atti già compiuti dal procuratore prima della revoca della procura rimangono pienamente validi ed efficaci nella sfera giuridica del mandante, ai sensi dell'art. 1388 c.c. La revoca ha effetto soltanto per il futuro (ex nunc) e non travolge retroattivamente gli atti validamente posti in essere quando la procura era ancora in vigore. La revoca non consente quindi al mandante di liberarsi dagli impegni già assunti in suo nome dal procuratore prima della revoca: contratti firmati, pagamenti effettuati, quietanze rilasciate, atti immobiliari rogati restano pienamente vincolanti. Se il mandante contesta la regolarità degli atti compiuti dal procuratore, dovrà eventualmente far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (es. azione di responsabilità contro il procuratore per atti eccedenti i poteri, art. 1388 c.c.; azione di annullamento per vizi del consenso). Per le procure bancarie, la banca cessa di eseguire le disposizioni del procuratore dal momento in cui riceve comunicazione della revoca, anche verbale (sebbene sia fortemente consigliata la comunicazione scritta tramite raccomandata o PEC per prova). I prelievi e le operazioni effettuati dal procuratore anteriormente alla comunicazione della revoca alla banca restano addebitati al conto del mandante.
Sì. In Italia, la revoca della procura deve essere comunicata a tutti i soggetti con cui il procuratore ha agito per conto del mandante, per essere loro opponibile ai sensi dell'art. 1396 c.c. Per le procure bancarie, la comunicazione di revoca deve essere consegnata direttamente agli sportelli della banca (o inviata tramite PEC) per interrompere immediatamente i poteri del procuratore sul conto corrente; ogni banca ha procedure interne specifiche (Banca d'Italia – Provvedimento del 20 giugno 2012 sulle condizioni generali dei contratti bancari). Per le procure fiscali (delega per presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate), la revoca va comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio telematico Fisconline/Entratel o recandosi presso uno sportello, ex art. 1 D.P.R. 322/1998 e istruzioni specifiche dell'Agenzia delle Entrate. Per le procure immobiliari, la revoca notarile viene annotata nel repertorio del notaio e può essere trascritta nei Registri Immobiliari per opponibilità erga omnes ex art. 2657 c.c. Per le procure davanti al Comune (pratiche anagrafiche, SUAP – Sportello Unico Attività Produttive), la revoca va presentata allo sportello o via PEC. È buona pratica conservare copia di tutte le comunicazioni di revoca con le relative prove di recapito.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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