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Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti

Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti

art. 46 D.P.R. 445/2000 / artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E CARICHI PENDENTI

DATI DEL DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],

nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],

codice fiscale: [Dichiarante Codice Fiscale],

residente in [Dichiarante Residenza],

in possesso del seguente documento di identità: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], rilasciato da [Documento Rilasciato Da], valido fino al [Documento Scadenza],

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 483 c.p. — falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; art. 495 c.p. — falsa attestazione a pubblico ufficiale), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ex art. 75 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 1 lett. p) D.P.R. 445/2000, in relazione alla procedura/finalità: [Finalita Dichiarazione]

presentata all'ente: [Ente Destinatario]

[Dichiarazione Condenne Assenti]

Eventuali precisazioni: [Eventuali Precisazioni]

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 e sostituisce il certificato del casellario giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, i quali non possono richiederlo al cittadino ma devono acquisirlo d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000 e art. 18 L. 241/1990). L'ente destinatario ha facoltà di effettuare controlli d'ufficio sulla veridicità della dichiarazione attraverso le banche dati disponibili, incluso il casellario informatico dell'ANAC per le procedure di appalto (artt. 94-95 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Consenso Privacy]

I dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura amministrativa.

SOTTOSCRIZIONE

Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]

[Consapevolezza Sanzioni]

Firma del dichiarante: _________________________

ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità ex art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.

N.B.: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo quando destinata a enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettarla senza richiedere il certificato originale (art. 74 D.P.R. 445/2000).

Dichiarante

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti?

L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023.

La distinzione tra carichi pendenti e condanne definitive è fondamentale per la corretta compilazione. Il D.P.R. 313/2002 (Testo Unico del Casellario Giudiziale) classifica le iscrizioni in tre sezioni: il casellario giudiziale propriamente detto (condanne definitivi), i carichi pendenti (procedimenti in corso) e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18288/2010, ha chiarito che l'obbligo di dichiarare i carichi pendenti negli appalti pubblici comprende tutti i procedimenti penali iscritti nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., non soltanto quelli per cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con decisione n. 10/2012, ha ulteriormente precisato che le stazioni appaltanti devono valutare la rilevanza dei carichi pendenti in relazione alla natura dei reati contestati e alla gravità dell'infrazione rispetto all'oggetto del contratto. Per gli ordini professionali — Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti — la dichiarazione deve fare riferimento ai singoli ordinamenti deontologici che individuano le condanne incompatibili con l'esercizio della professione.

Quando serve Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti?

L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia è richiesta in numerosi contesti amministrativi, lavorativi e professionali. Nelle procedure di appalto pubblico (D.Lgs. 36/2023), ogni operatore economico partecipante deve presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, ove richiesto dal disciplinare, l'autocertificazione specifica relativa alle cause di esclusione degli artt. 94-95, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 (titolari, soci, amministratori, direttori tecnici). Nei concorsi pubblici e nelle procedure di assunzione nelle PA (D.Lgs. 165/2001), la dichiarazione è richiesta in sede di domanda di partecipazione e, in caso di nomina, prima della stipula del contratto di lavoro. Per l'iscrizione ad albi, ordini e registri professionali, la dimostrazione dell'assenza di condanne infamanti è condizione di ammissione ai sensi dei rispettivi ordinamenti (D.P.R. 137/2012 per le professioni regolamentate; artt. 17 e 51 D.Lgs. 96/2001 per gli avvocati; D.Lgs. 139/2005 per i dottori commercialisti). Per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni amministrative (licenze di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931 n. 773, TULPS; autorizzazioni al commercio; concessioni edilizie), le prefetture e i comuni richiedono la dichiarazione di assenza di precedenti penali ostativi. Per l'accesso a benefici pubblici, contributi europei (fondi FESR/FSE) e finanziamenti agevolati, le amministrazioni erogatrici richiedono la dichiarazione a tutela delle risorse pubbliche ex Reg. UE 2018/1046. Per le nomine ad organi societari di controllo (sindaci e revisori legali, D.Lgs. 39/2010), la dichiarazione è richiesta all'atto della nomina assembleare.

Ulteriori ambiti di utilizzo comprendono: l'affidamento in gestione di beni demaniali e concessioni statali, dove la Prefettura verifica i requisiti antimafia ex D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia, artt. 83 ss.) e richiede la dichiarazione di assenza delle cause di decadenza e sospensione previste dall'art. 67 dello stesso Codice; le procedure di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per strutture sanitarie private, ambulatori e laboratori, regolate dal D.Lgs. 502/1992 e dai provvedimenti regionali attuativi; l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.Lgs. 152/2006 — Codice dell'Ambiente, art. 212) dove la condanna per reati ambientali è causa di diniego. Le stazioni appaltanti che fanno riferimento alle Linee guida ANAC e al MIT verificano la dichiarazione tramite il casellario informatico ANAC gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che segnala le annotazioni di esclusione e le comunicazioni antimafia.

Per le procedure di affidamento sotto soglia (fino a € 140.000 per servizi e forniture, art. 50 D.Lgs. 36/2023), la stazione appaltante può richiedere un numero semplificato di dichiarazioni: la Linea Guida MIT n. 4/2018, confermata dal D.Lgs. 36/2023 allegato II.12, consente di ridurre la documentazione nelle procedure negoziate semplificate. Per gli operatori economici di Paesi terzi (non UE, non SEE), la documentazione equivalente al casellario giudiziale deve essere rilasciata dall'Autorità competente del Paese d'origine (art. 94, c. 3 D.Lgs. 36/2023); in assenza, si sostituisce con una dichiarazione giurata davanti all'autorità giudiziaria o notarile del Paese d'origine, con apostille e traduzione giurata. Per i contratti di appalto in PPP (Partenariato Pubblico-Privato, artt. 174 ss. D.Lgs. 36/2023), i requisiti di onorabilità si estendono anche ai soci di maggioranza delle società concessionarie, con obbligo di dichiarazione per ciascun soggetto rilevante.

Cosa includere nel tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti

L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscano la validità giuridica e l'utilizzabilità nelle procedure pubbliche e private. Le generalità complete del dichiarante sono il primo requisito imprescindibile: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate), residenza anagrafica, estremi del documento di identità in corso di validità (tipo, numero, autorità di rilascio, data di scadenza). Il richiamo normativo espresso all'art. 46 D.P.R. 445/2000 è necessario per qualificare giuridicamente l'atto come dichiarazione sostitutiva di certificazione; ove si tratti di attestare anche fatti non coperti dall'art. 46, va aggiunto il richiamo all'art. 47. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (falsità ideologica) deve essere riportata esplicitamente e non può essere sostituita da formule generiche. L'elenco analitico delle situazioni dichiarate assenti deve coprire le condanne penali definitive (con particolare attenzione ai reati ostativi ex artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023 se la procedura è un appalto), le misure di prevenzione (sorveglianza speciale, antimafia), le misure cautelari detentive in corso, i procedimenti penali pendenti (rinvii a giudizio) e le misure di sicurezza. La clausola di aggiornamento è raccomandata: il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta modifica della propria situazione. L'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali da parte dell'ente destinatario chiude il documento. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti questi elementi secondo i requisiti del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 36/2023.

Per le procedure di appalto disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione deve necessariamente identificare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente: l'art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di verificare anche la posizione degli amministratori, direttori tecnici e liquidatori che hanno operato nella società negli ultimi dodici mesi, richiedendo per ciascuno una dichiarazione separata o l'indicazione nella dichiarazione dell'operatore economico che nessuno dei soggetti cessati è destinatario di condanne ostatorie. La Cassazione penale, Sez. VI, con sentenza n. 44346/2019, ha affermato che la mancata indicazione di una condanna inflitta a un soggetto cessato dalla carica integra il reato di falsità ideologica in concorso. Sul sito forms-legal.com il modello consente di aggiungere dichiarazioni individuali per ciascuno dei soggetti rilevanti ex art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023, garantendo la conformità ai requisiti ANAC.

Come compilare il tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti

L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia si compila con attenzione metodica per evitare errori che la invaliderebbero. Come primo passo, raccogliere i dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, numero e tipo del documento di identità in corso di validità. Verificare il bando, disciplinare o avviso dell'ente richiedente per capire quali specifici reati o situazioni devono essere attestati: ad esempio, le procedure ex D.Lgs. 36/2023 richiedono la dichiarazione separata per ciascun soggetto rilevante (titolari, soci con quota superiore al 50%, amministratori con potere di rappresentanza, direttori tecnici). Per ciascuna categoria di situazione (condanne definitiche, misure cautelari, procedimenti pendenti, misure di prevenzione), confermare l'assenza o indicare onestamente gli elementi esistenti e non ostativi. Inserire la formula sanzionatoria prevista dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. in forma completa. Firmare il documento di propria mano: la firma può essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto (che ne attesta la ricezione) oppure allegando copia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). Per la presentazione telematica tramite PEC o portale, usare la firma digitale qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005) e allegare copia del documento in formato digitale. Non lasciare spazi bianchi o voci non compilate: ogni campo omesso può essere interpretato come carenza e rendere la dichiarazione incompleta. Conservare copia della dichiarazione firmata per documentare la propria posizione in caso di successivi controlli (art. 71 D.P.R. 445/2000).

Per le procedure telematiche tramite il portale del Ministero della Giustizia (giustizia.gov.it) o il portale ANPR (anpr.interno.gov.it), la richiesta di verifica d'ufficio da parte della P.A. sostituisce il certificato del Casellario Giudiziale: il privato non deve più procurarsi il documento cartaceo. Tuttavia, il dichiarante deve comunque compilare l'autocertificazione come supporto alla verifica, dettagliando ogni situazione che ritiene non ostativa. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2019 ha chiarito che, per le procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione resa con il DGUE standard europeo — disponibile sulla piattaforma e-procurement MEPA dell'Acquisti in Rete PA — è sufficiente a soddisfare il requisito dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023, purché il DGUE sia firmato digitalmente da un legale rappresentante munito di certificato qualificato emesso da un prestatore di servizi fiduciari accreditato ex Reg. UE 910/2014 (eIDAS). Il modello di forms-legal.com è compatibile con la firma digitale qualificata.

Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti

L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia presenta errori tipici che ne riducono l'efficacia o la rendono nulla. Il primo errore — il più grave — è omettere condanne esistenti, anche se sospese condizionalmente o per reati apparentemente minori: le cause di esclusione del D.Lgs. 36/2023 riguardano specifiche fattispecie indipendentemente dalla sospensione della pena, e la sospensione condizionale non cancella l'iscrizione nel casellario. Il secondo errore è non allegare la copia del documento di identità: l'art. 38 D.P.R. 445/2000 è tassativo e la mancanza dell'allegato priva la dichiarazione del suo valore sostitutivo, costringendo il dichiarante a reiterarla con conseguente rischio di tardività. Il terzo errore è usare formule generiche ('dichiaro di non avere precedenti penali') senza specificare le singole categorie di situazione (condanne, misure cautelari, procedimenti pendenti, misure di prevenzione antimafia): questa approssimazione non soddisfa i requisiti analitici delle procedure di appalto (D.Lgs. 36/2023) e dei concorsi pubblici. Il quarto errore è trascurare i soggetti 'cessati dalla carica': l'art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 impone di verificare la posizione degli amministratori e direttori tecnici che hanno operato nell'ultimo anno, anche se non più in carica al momento della gara. Il quinto errore è non distinguere tra condanne definitite e sentenze di patteggiamento: la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è iscritta nel casellario e deve essere dichiarata se riguarda i reati ostativi dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023, come confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5442/2019. Il sesto errore è non comunicare le misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno) disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011: queste misure sono causa di esclusione autonoma ex art. 94 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e devono essere dichiarate. Il settimo errore è non aggiornare la dichiarazione quando sopravvengono nuovi elementi (rinvio a giudizio, misura cautelare, interdizione) durante la procedura: il dovere di correttezza ex art. 1337 c.c. applicato alle procedure pubbliche impone la comunicazione immediata. L'ottavo errore è utilizzare un modello obsoleto che non riflette le cause di esclusione introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 1° luglio 2023), che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 ampliando il novero dei reati ostativi.

9. Omettere la verifica della misura dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) eventualmente comminata come pena accessoria: la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, pronunciata dal Tribunale Penale insieme a una condanna principale, impedisce la partecipazione a gare d'appalto e la stipula di contratti con la P.A. per tutta la durata della misura. La sua omissione nella dichiarazione equivale a falsità ideologica (art. 483 c.p.) e causa l'esclusione dalla procedura con segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

10. Non aggiornare la dichiarazione quando, dopo la presentazione dell'offerta in appalto ma prima dell'aggiudicazione, sopravviene un rinvio a giudizio o una misura cautelare: l'art. 95 co. 1 lett. e) D.Lgs. 36/2023 configura come causa di esclusione facoltativa i «significativi illeciti professionali» emersi anche in corso di gara. La stazione appaltante che ne venga a conoscenza può escludere il concorrente anche se la dichiarazione era veritiera al momento della presentazione, ma l'operatore economico che omette di comunicare spontaneamente la sopravvenienza rischia la segnalazione ANAC e il risarcimento del danno all'ente appaltante.

Fonti e Citazioni

Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.

  1. eIDASEU official

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Forms Legal. (2026). Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-sostitutiva-carichi-pendenti

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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