Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti
art. 46 D.P.R. 445/2000 / artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E CARICHI PENDENTI
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],
nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],
codice fiscale: [Dichiarante Codice Fiscale],
residente in [Dichiarante Residenza],
in possesso del seguente documento di identità: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], rilasciato da [Documento Rilasciato Da], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 483 c.p. — falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; art. 495 c.p. — falsa attestazione a pubblico ufficiale), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ex art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 1 lett. p) D.P.R. 445/2000, in relazione alla procedura/finalità: [Finalita Dichiarazione]
presentata all'ente: [Ente Destinatario]
[Dichiarazione Condenne Assenti]
Eventuali precisazioni: [Eventuali Precisazioni]
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 e sostituisce il certificato del casellario giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, i quali non possono richiederlo al cittadino ma devono acquisirlo d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000 e art. 18 L. 241/1990). L'ente destinatario ha facoltà di effettuare controlli d'ufficio sulla veridicità della dichiarazione attraverso le banche dati disponibili, incluso il casellario informatico dell'ANAC per le procedure di appalto (artt. 94-95 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[Consenso Privacy]
I dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura amministrativa.
SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
[Consapevolezza Sanzioni]
Firma del dichiarante: _________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità ex art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.
N.B.: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo quando destinata a enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettarla senza richiedere il certificato originale (art. 74 D.P.R. 445/2000).
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti?
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023.
La distinzione tra carichi pendenti e condanne definitive è fondamentale per la corretta compilazione. Il D.P.R. 313/2002 (Testo Unico del Casellario Giudiziale) classifica le iscrizioni in tre sezioni: il casellario giudiziale propriamente detto (condanne definitivi), i carichi pendenti (procedimenti in corso) e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18288/2010, ha chiarito che l'obbligo di dichiarare i carichi pendenti negli appalti pubblici comprende tutti i procedimenti penali iscritti nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., non soltanto quelli per cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con decisione n. 10/2012, ha ulteriormente precisato che le stazioni appaltanti devono valutare la rilevanza dei carichi pendenti in relazione alla natura dei reati contestati e alla gravità dell'infrazione rispetto all'oggetto del contratto. Per gli ordini professionali — Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti — la dichiarazione deve fare riferimento ai singoli ordinamenti deontologici che individuano le condanne incompatibili con l'esercizio della professione.
Quando serve Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti?
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia è richiesta in numerosi contesti amministrativi, lavorativi e professionali. Nelle procedure di appalto pubblico (D.Lgs. 36/2023), ogni operatore economico partecipante deve presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, ove richiesto dal disciplinare, l'autocertificazione specifica relativa alle cause di esclusione degli artt. 94-95, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 (titolari, soci, amministratori, direttori tecnici). Nei concorsi pubblici e nelle procedure di assunzione nelle PA (D.Lgs. 165/2001), la dichiarazione è richiesta in sede di domanda di partecipazione e, in caso di nomina, prima della stipula del contratto di lavoro. Per l'iscrizione ad albi, ordini e registri professionali, la dimostrazione dell'assenza di condanne infamanti è condizione di ammissione ai sensi dei rispettivi ordinamenti (D.P.R. 137/2012 per le professioni regolamentate; artt. 17 e 51 D.Lgs. 96/2001 per gli avvocati; D.Lgs. 139/2005 per i dottori commercialisti). Per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni amministrative (licenze di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931 n. 773, TULPS; autorizzazioni al commercio; concessioni edilizie), le prefetture e i comuni richiedono la dichiarazione di assenza di precedenti penali ostativi. Per l'accesso a benefici pubblici, contributi europei (fondi FESR/FSE) e finanziamenti agevolati, le amministrazioni erogatrici richiedono la dichiarazione a tutela delle risorse pubbliche ex Reg. UE 2018/1046. Per le nomine ad organi societari di controllo (sindaci e revisori legali, D.Lgs. 39/2010), la dichiarazione è richiesta all'atto della nomina assembleare.
Ulteriori ambiti di utilizzo comprendono: l'affidamento in gestione di beni demaniali e concessioni statali, dove la Prefettura verifica i requisiti antimafia ex D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia, artt. 83 ss.) e richiede la dichiarazione di assenza delle cause di decadenza e sospensione previste dall'art. 67 dello stesso Codice; le procedure di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per strutture sanitarie private, ambulatori e laboratori, regolate dal D.Lgs. 502/1992 e dai provvedimenti regionali attuativi; l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.Lgs. 152/2006 — Codice dell'Ambiente, art. 212) dove la condanna per reati ambientali è causa di diniego. Le stazioni appaltanti che fanno riferimento alle Linee guida ANAC e al MIT verificano la dichiarazione tramite il casellario informatico ANAC gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che segnala le annotazioni di esclusione e le comunicazioni antimafia.
Per le procedure di affidamento sotto soglia (fino a € 140.000 per servizi e forniture, art. 50 D.Lgs. 36/2023), la stazione appaltante può richiedere un numero semplificato di dichiarazioni: la Linea Guida MIT n. 4/2018, confermata dal D.Lgs. 36/2023 allegato II.12, consente di ridurre la documentazione nelle procedure negoziate semplificate. Per gli operatori economici di Paesi terzi (non UE, non SEE), la documentazione equivalente al casellario giudiziale deve essere rilasciata dall'Autorità competente del Paese d'origine (art. 94, c. 3 D.Lgs. 36/2023); in assenza, si sostituisce con una dichiarazione giurata davanti all'autorità giudiziaria o notarile del Paese d'origine, con apostille e traduzione giurata. Per i contratti di appalto in PPP (Partenariato Pubblico-Privato, artt. 174 ss. D.Lgs. 36/2023), i requisiti di onorabilità si estendono anche ai soci di maggioranza delle società concessionarie, con obbligo di dichiarazione per ciascun soggetto rilevante.
Cosa includere nel tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscano la validità giuridica e l'utilizzabilità nelle procedure pubbliche e private. Le generalità complete del dichiarante sono il primo requisito imprescindibile: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate), residenza anagrafica, estremi del documento di identità in corso di validità (tipo, numero, autorità di rilascio, data di scadenza). Il richiamo normativo espresso all'art. 46 D.P.R. 445/2000 è necessario per qualificare giuridicamente l'atto come dichiarazione sostitutiva di certificazione; ove si tratti di attestare anche fatti non coperti dall'art. 46, va aggiunto il richiamo all'art. 47. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (falsità ideologica) deve essere riportata esplicitamente e non può essere sostituita da formule generiche. L'elenco analitico delle situazioni dichiarate assenti deve coprire le condanne penali definitive (con particolare attenzione ai reati ostativi ex artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023 se la procedura è un appalto), le misure di prevenzione (sorveglianza speciale, antimafia), le misure cautelari detentive in corso, i procedimenti penali pendenti (rinvii a giudizio) e le misure di sicurezza. La clausola di aggiornamento è raccomandata: il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi sopravvenuta modifica della propria situazione. L'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali da parte dell'ente destinatario chiude il documento. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti questi elementi secondo i requisiti del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 36/2023.
Per le procedure di appalto disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione deve necessariamente identificare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente: l'art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di verificare anche la posizione degli amministratori, direttori tecnici e liquidatori che hanno operato nella società negli ultimi dodici mesi, richiedendo per ciascuno una dichiarazione separata o l'indicazione nella dichiarazione dell'operatore economico che nessuno dei soggetti cessati è destinatario di condanne ostatorie. La Cassazione penale, Sez. VI, con sentenza n. 44346/2019, ha affermato che la mancata indicazione di una condanna inflitta a un soggetto cessato dalla carica integra il reato di falsità ideologica in concorso. Sul sito forms-legal.com il modello consente di aggiungere dichiarazioni individuali per ciascuno dei soggetti rilevanti ex art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023, garantendo la conformità ai requisiti ANAC.
Come compilare il tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia si compila con attenzione metodica per evitare errori che la invaliderebbero. Come primo passo, raccogliere i dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, numero e tipo del documento di identità in corso di validità. Verificare il bando, disciplinare o avviso dell'ente richiedente per capire quali specifici reati o situazioni devono essere attestati: ad esempio, le procedure ex D.Lgs. 36/2023 richiedono la dichiarazione separata per ciascun soggetto rilevante (titolari, soci con quota superiore al 50%, amministratori con potere di rappresentanza, direttori tecnici). Per ciascuna categoria di situazione (condanne definitiche, misure cautelari, procedimenti pendenti, misure di prevenzione), confermare l'assenza o indicare onestamente gli elementi esistenti e non ostativi. Inserire la formula sanzionatoria prevista dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. in forma completa. Firmare il documento di propria mano: la firma può essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto (che ne attesta la ricezione) oppure allegando copia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). Per la presentazione telematica tramite PEC o portale, usare la firma digitale qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005) e allegare copia del documento in formato digitale. Non lasciare spazi bianchi o voci non compilate: ogni campo omesso può essere interpretato come carenza e rendere la dichiarazione incompleta. Conservare copia della dichiarazione firmata per documentare la propria posizione in caso di successivi controlli (art. 71 D.P.R. 445/2000).
Per le procedure telematiche tramite il portale del Ministero della Giustizia (giustizia.gov.it) o il portale ANPR (anpr.interno.gov.it), la richiesta di verifica d'ufficio da parte della P.A. sostituisce il certificato del Casellario Giudiziale: il privato non deve più procurarsi il documento cartaceo. Tuttavia, il dichiarante deve comunque compilare l'autocertificazione come supporto alla verifica, dettagliando ogni situazione che ritiene non ostativa. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2019 ha chiarito che, per le procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione resa con il DGUE standard europeo — disponibile sulla piattaforma e-procurement MEPA dell'Acquisti in Rete PA — è sufficiente a soddisfare il requisito dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023, purché il DGUE sia firmato digitalmente da un legale rappresentante munito di certificato qualificato emesso da un prestatore di servizi fiduciari accreditato ex Reg. UE 910/2014 (eIDAS). Il modello di forms-legal.com è compatibile con la firma digitale qualificata.
Requisiti legali per Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia è soggetta a precisi requisiti normativi che ne condizionano la validità. La forma è quella della scrittura privata sottoscritta dal dichiarante, senza necessità di autentica notarile quando è destinata a pubbliche amministrazioni, purché accompagnata da copia del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). L'atto è esente da imposta di bollo quando è indirizzato a enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B, allegata). La dichiarazione deve essere coerente con quanto risulta nel casellario giudiziale: le PA sono tenute a verificare le dichiarazioni d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000) attraverso le banche dati ministeriali e, per gli appalti, attraverso il casellario informatico ANAC (art. 94 comma 8 D.Lgs. 36/2023). La falsità è sanzionata penalmente ex art. 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo alle pene del falso in atto pubblico) e dall'art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) e art. 495 c.p. (reclusione fino a 3 anni per falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali). Sul piano amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici; per gli appalti, l'art. 94 D.Lgs. 36/2023 determina l'esclusione obbligatoria e la segnalazione all'ANAC. La dichiarazione deve essere aggiornata se intervengono fatti nuovi: la mancata comunicazione di sopravvenienze è equiparata alla dichiarazione mendace.
La giurisprudenza amministrativa ha elaborato principi specifici sull'obbligo di dichiarazione nell'ambito degli appalti pubblici. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1320/2020, ha stabilito che la stazione appaltante è tenuta a disporre l'esclusione automatica dell'operatore economico che ha omesso di dichiarare una condanna definitiva per i reati di cui all'art. 94 comma 1 D.Lgs. 36/2023, anche quando la condanna risaliva ad anni precedenti ma non era ancora estinta. Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, con sentenza n. 8934/2021, ha precisato che la mancata dichiarazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) equivale a dichiarazione mendace, in quanto il patteggiamento è iscritto nel casellario giudiziale al pari di una condanna. La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con ordinanza n. 12445/2022, ha confermato la penale responsabilità del legale rappresentante che sottoscrive per la società la dichiarazione mancante della condanna riportata da un amministratore cessato dalla carica nell'anno precedente. Questi precedenti rendono indispensabile una verifica accurata della propria situazione prima di sottoscrivere l'autocertificazione.
Per i professionisti iscritti ad albi regolamentati (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici), l'assenza di carichi ostativi è verificata anche dall'Ordine professionale in sede di iscrizione e di mantenimento nell'albo: il D.P.R. 137/2012 impone standard deontologici che includono l'assenza di condanne per reati infamanti. L'iscrizione agli albi stessi può essere sospesa o revocata in caso di condanna penale definitiva, anche per reati non specificamente elencati, se il Consiglio dell'Ordine ritiene il fatto incompatibile con l'esercizio della professione (artt. 43 ss. L. 247/2012 per gli avvocati). La Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con sentenza n. 26181/2016, ha confermato che il Consiglio dell'Ordine può comminare la radiazione dall'albo per condotta gravemente contraria alla dignità professionale anche in assenza di condanna penale definitiva, qualora risultino atti della fase di merito sufficienti a fondare un giudizio di inidoneità. La piattaforma forms-legal.com fornisce il modello aggiornato alle ultime modifiche del D.Lgs. 36/2023, prevenendo le omissioni più frequenti.
Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti
L'Autocertificazione di Assenza di Condanne e Carichi Pendenti in Italia presenta errori tipici che ne riducono l'efficacia o la rendono nulla. Il primo errore — il più grave — è omettere condanne esistenti, anche se sospese condizionalmente o per reati apparentemente minori: le cause di esclusione del D.Lgs. 36/2023 riguardano specifiche fattispecie indipendentemente dalla sospensione della pena, e la sospensione condizionale non cancella l'iscrizione nel casellario. Il secondo errore è non allegare la copia del documento di identità: l'art. 38 D.P.R. 445/2000 è tassativo e la mancanza dell'allegato priva la dichiarazione del suo valore sostitutivo, costringendo il dichiarante a reiterarla con conseguente rischio di tardività. Il terzo errore è usare formule generiche ('dichiaro di non avere precedenti penali') senza specificare le singole categorie di situazione (condanne, misure cautelari, procedimenti pendenti, misure di prevenzione antimafia): questa approssimazione non soddisfa i requisiti analitici delle procedure di appalto (D.Lgs. 36/2023) e dei concorsi pubblici. Il quarto errore è trascurare i soggetti 'cessati dalla carica': l'art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 impone di verificare la posizione degli amministratori e direttori tecnici che hanno operato nell'ultimo anno, anche se non più in carica al momento della gara. Il quinto errore è non distinguere tra condanne definitite e sentenze di patteggiamento: la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è iscritta nel casellario e deve essere dichiarata se riguarda i reati ostativi dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023, come confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5442/2019. Il sesto errore è non comunicare le misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno) disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011: queste misure sono causa di esclusione autonoma ex art. 94 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e devono essere dichiarate. Il settimo errore è non aggiornare la dichiarazione quando sopravvengono nuovi elementi (rinvio a giudizio, misura cautelare, interdizione) durante la procedura: il dovere di correttezza ex art. 1337 c.c. applicato alle procedure pubbliche impone la comunicazione immediata. L'ottavo errore è utilizzare un modello obsoleto che non riflette le cause di esclusione introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 1° luglio 2023), che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 ampliando il novero dei reati ostativi.
9. Omettere la verifica della misura dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) eventualmente comminata come pena accessoria: la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, pronunciata dal Tribunale Penale insieme a una condanna principale, impedisce la partecipazione a gare d'appalto e la stipula di contratti con la P.A. per tutta la durata della misura. La sua omissione nella dichiarazione equivale a falsità ideologica (art. 483 c.p.) e causa l'esclusione dalla procedura con segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.
10. Non aggiornare la dichiarazione quando, dopo la presentazione dell'offerta in appalto ma prima dell'aggiudicazione, sopravviene un rinvio a giudizio o una misura cautelare: l'art. 95 co. 1 lett. e) D.Lgs. 36/2023 configura come causa di esclusione facoltativa i «significativi illeciti professionali» emersi anche in corso di gara. La stazione appaltante che ne venga a conoscenza può escludere il concorrente anche se la dichiarazione era veritiera al momento della presentazione, ma l'operatore economico che omette di comunicare spontaneamente la sopravvenienza rischia la segnalazione ANAC e il risarcimento del danno all'ente appaltante.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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L'autocertificazione di assenza di condanne penali e carichi pendenti in Italia è una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Con essa il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità penale, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di prevenzione o cautela e di non avere procedimenti penali in corso. Va presentata in occasione di partecipazione a concorsi pubblici e procedure di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001); appalti pubblici, dove gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 prevedono cause di esclusione obbligatoria e facoltativa per reati gravi; iscrizione ad albi professionali e ordini (ad es. art. 17 D.Lgs. 96/2001 per gli avvocati, D.P.R. 137/2012 per le professioni regolamentate); concessione di autorizzazioni amministrative (licenze commerciali, concessioni edilizie); erogazione di benefici pubblici (contributi, sovvenzioni). La dichiarazione sostituisce il certificato del casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia, ma solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni; la stazione appaltante può verificarla d'ufficio ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.
La questione di cosa dichiarare nell'autocertificazione di carichi pendenti in Italia è regolata dal D.P.R. 445/2000 in combinato con il DPR 14 novembre 2002 n. 313 (Testo Unico Casellario Giudiziale). Devono essere dichiarate le condanne penali a pena detentiva non sospesa, le condanne per reati ostativi ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 (corruzione, frode, reati contro la PA, partecipazione a organizzazioni criminali, ecc.) anche se soggette a condizionale o già estinte, nonché i procedimenti penali pendenti (rinvii a giudizio non ancora definiti). Non devono essere dichiarate, per espressa previsione di legge: le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 178 c.p.); i reati depenalizzati; le condanne per cui sia decorso il termine di estinzione del reato (artt. 167-173 c.p.); le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere. Per gli appalti pubblici, l'art. 94 D.Lgs. 36/2023 elenca specifici reati (rientranti nelle categorie della corruzione, del crimine organizzato, del riciclaggio, della frode, del terrorismo, della tratta di persone, del lavoro minorile) che costituiscono cause di esclusione obbligatoria; il dichiarante deve attestare l'assenza di condanne definitive per ciascuno di essi.
L'autocertificazione di assenza di condanne e carichi pendenti in Italia sostituisce il certificato del casellario giudiziale solo parzialmente e solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva ha lo stesso valore del certificato che sostituisce rispetto alle PA e ai gestori di pubblici servizi che non possono richiedere i certificati al cittadino, ma devono acquisirli d'ufficio (principio del once only, art. 71 D.P.R. 445/2000 e art. 18 L. 241/1990). I soggetti privati possono accettarla liberamente, ma non sono obbligati (art. 2 D.P.R. 445/2000); per i rapporti con privati che richiedono certezza documentale (ad esempio, per ottenere un mutuo bancario o per procedure di verifica da parte di datori di lavoro privati) può essere necessario produrre il certificato originale rilasciato dall'Ufficio del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia, che distingue tra certificato generale, penale e civile. Per le procedure di appalto, le stazioni appaltanti verificano d'ufficio le dichiarazioni rese attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e il casellario informatico dell'ANAC.
Le conseguenze della falsa dichiarazione nell'autocertificazione di carichi pendenti in Italia sono gravi e plurime. Sul piano penale: l'art. 76 D.P.R. 445/2000 prevede le stesse sanzioni penali previste per il falso in atto pubblico (artt. 483 e 495 c.p.); l'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) è punito con la reclusione fino a tre anni. Sul piano amministrativo: l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici conseguiti; per gli appalti, l'art. 94 D.Lgs. 36/2023 impone l'esclusione obbligatoria dalla procedura e la segnalazione all'ANAC; i dati falsi sono inseriti nel casellario informatico dell'Autorità Anticorruzione. Sul piano professionale: la falsa dichiarazione comporta il rischio di radiazione dall'albo professionale (per avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) ai sensi dei rispettivi ordinamenti deontologici. In ambito lavorativo: se la dichiarazione era funzionale a un'assunzione nella PA, la falsità può determinare la risoluzione del rapporto di impiego per giusta causa.
Nella compilazione dell'autocertificazione di carichi pendenti in Italia è fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di provvedimenti penali. La condanna definitiva è la sentenza passata in giudicato (ex art. 648 c.p.p.) che conclude il processo con l'accertamento della responsabilità dell'imputato: deve sempre essere dichiarata se rientra tra i reati ostativi. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento, art. 444 c.p.p.) equivale a una pronuncia di condanna ed è iscritta nel casellario giudiziale: deve essere dichiarata. Il rinvio a giudizio (decreto che dispone il giudizio, art. 429 c.p.p.) è un provvedimento del GUP che non accerta la colpevolezza ma indica che il processo avrà luogo: costituisce un carico pendente e va dichiarato nelle procedure che espressamente lo richiedono (ad es. art. 94 D.Lgs. 36/2023). L'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) non costituiscono condanne e non vanno dichiarate. La sospensione condizionale della pena non elimina la condanna: l'iscrizione rimane nel casellario e va dichiarata se il reato è tra quelli ostativi. Per gli appalti pubblici, l'art. 94 comma 2 D.Lgs. 36/2023 prevede un periodo di esclusione di cinque anni per i reati ostativi più gravi (salvo che la sentenza non stabilisca una durata diversa).
La corretta compilazione dell'autocertificazione di assenza di condanne e carichi pendenti in Italia richiede attenzione a diversi aspetti formali. Il modulo deve contenere le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e gli estremi del documento di identità allegato (tipo, numero, ente emittente, data di scadenza). La formula di consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 deve essere riportata integralmente o per chiaro richiamo normativo. Se la procedura richiedente (es. bando di concorso o disciplinare di gara) elenca specifici reati, il dichiarante deve attestare l'assenza di condanne per ciascuno di essi singolarmente, non con una formula generica. La firma deve essere autografa e apposta davanti al dipendente addetto, oppure accompagnata dalla copia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). L'allegato del documento di identità non è facoltativo: senza di esso la dichiarazione non ha valore sostitutivo. Per le dichiarazioni trasmesse telematicamente tramite PEC o portale SUAP/MEPA, la firma digitale qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005, CAD) e l'allegato in formato PDF/A soddisfano i requisiti formali. La dichiarazione deve essere aggiornata: se intervengono fatti nuovi (rinvio a giudizio, misura cautelare) dopo la presentazione, il dichiarante ha l'obbligo di comunicarli all'ente destinatario.
L'autocertificazione di assenza di condanne e carichi pendenti in Italia non ha una durata prestabilita per legge: il D.P.R. 445/2000 non fissa un termine di validità per le dichiarazioni sostitutive in generale. La validità pratica dipende dalla normativa di settore e dai requisiti dell'ente destinatario. Per le gare d'appalto (D.Lgs. 36/2023) la dichiarazione è valida per la specifica procedura a cui si riferisce e deve essere resa all'inizio di ogni nuova gara; l'ANAC può richiedere aggiornamenti nel corso della procedura. Per i concorsi pubblici (D.Lgs. 165/2001) la dichiarazione è tipicamente richiesta alla presentazione della domanda e, in caso di nomina, nuovamente all'atto dell'assunzione. Per l'iscrizione agli albi professionali, i consigli degli ordini fissano autonomamente la periodicità dell'aggiornamento, normalmente ogni tre-cinque anni. La stazione appaltante o l'ente pubblico può fissare nel bando o nell'avviso una validità massima (es. dichiarazione non anteriore a 6 mesi o a 1 anno). Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione attesta la situazione del dichiarante al momento della firma: ogni mutamento sopravvenuto (nuova condanna, misura cautelare, nuovo procedimento) deve essere comunicato tempestivamente per non incorrere nelle sanzioni dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.
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