Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)
art. 47 D.P.R. 445/2000 / art. 5 R.D.L. 1238/1939 / art. 483 c.p.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ SUCCESSORIA
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 5 R.D.L. 2 luglio 1939 n. 1238)
IL/LA DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome], nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita], codice fiscale [Dichiarante Codice Fiscale], residente in [Dichiarante Residenza], in qualità di [Dichiarante Qualita Erede] del defunto sotto indicato, in possesso di [Dichiarante Documento Tipo] n. [Dichiarante Documento Numero], rilasciato da [Dichiarante Documento Rilasciato Da] in data [Dichiarante Documento Data],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Art. 1 — DATI DEL DEFUNTO (DE CUIUS)
Che il/la Sig./Sig.ra [Defunto Nome Cognome], nato/a a [Defunto Luogo Nascita] il [Defunto Data Nascita], codice fiscale [Defunto Codice Fiscale], in vita residente in [Defunto Ultima Residenza], di stato civile [Defunto Stato Civile], è deceduto/a il [Defunto Data Decesso] a [Defunto Luogo Decesso].
La successione si è aperta il [Defunto Data Decesso] nel Comune di ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.).
Art. 2 — TESTAMENTO
Presenza di testamento: [Presenza Testamento].
Estremi del testamento: [Estremi Testamento]
Tipo di successione: [Modalita Successione].
Art. 3 — EREDI DEL DEFUNTO
Che gli eredi del/della defunto/a, ai sensi degli artt. 565-586 c.c. (successione legittima) ovvero delle disposizioni testamentarie, sono i seguenti:
[Elenco Eredi]
Patrimonio ereditario principale: [Oggetto Patrimonio Principale]
Art. 4 — CONSAPEVOLEZZA SANZIONI E PRIVACY
[Consapevolezza Sanzioni]
[Consenso Privacy]
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. Ai fini dell'utilizzo presso pubbliche amministrazioni, è allegata copia del documento di identità del dichiarante (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000). Per l'utilizzo presso soggetti privati (istituti bancari, compagnie assicurative), potrebbe essere richiesta l'autentica della firma davanti a notaio, cancelliere del Tribunale o segretario comunale.
[Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
Il/La Dichiarante:
[Dichiarante Nome Cognome]
Firma: _________________________
SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (ove richiesta)
Io sottoscritto pubblico ufficiale autentico la firma apposta in mia presenza da [Dichiarante Nome Cognome] previa identificazione.
Luogo e data: _________________________ Pubblico Ufficiale: _________________________
Firma e timbro: _________________________
Dichiarante (erede o soggetto a conoscenza dei fatti)
________________
Signature
Che cos'è Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)?
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi) in Italia è l'atto disciplinato da art. 47 D.P.R. 445/2000 / art. 5 R.D.L. 1238/1939 / art. 483 c.p.
Sotto il profilo normativo, l'Atto Notorio di Notorietà Successoria si articola in due forme giuridicamente distinte. La prima è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disciplinata dall'art. 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): è una dichiarazione personale, sottoscritta dal dichiarante, producibile esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; non ha efficacia erga omnes né può essere imposta ai soggetti privati senza il loro consenso (art. 2 D.P.R. 445/2000). La seconda forma è l'atto notorio reso davanti a un pubblico ufficiale — notaio, cancelliere del Tribunale ordinario o segretario comunale — che ha valore di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699-2700 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e produce efficacia probatoria rafforzata, accettata da qualsiasi soggetto privato o pubblico.
L'apertura della successione si verifica al momento della morte nel Comune dell'ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.). In assenza di testamento valido, la successione è regolata dalle norme sulla successione legittima (artt. 565-586 c.c.): coniuge e figli, in assenza di questi i genitori e altri ascendenti, i fratelli e le sorelle, i collaterali fino al sesto grado (art. 572 c.c.), e infine lo Stato come ultima chiamata (art. 586 c.c.). Quando esiste un testamento pubblicato davanti a notaio o olografo depositato presso lo studio notarile, la successione è testamentaria e l'atto notorio deve rispecchiare le disposizioni testamentarie.
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria non sostituisce né assorbe la dichiarazione di successione fiscale, che è un adempimento tributario autonomo disciplinato dall'art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni) e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura della successione. L'atto notorio ha invece la funzione pratica e immediata di consentire agli eredi di operare sul patrimonio ereditario prima che si concludano le procedure formali della successione notarile. La piattaforma forms-legal.com offre un modello in italiano che rispetta i requisiti del D.P.R. 445/2000 e le prassi degli istituti di credito e delle pubbliche amministrazioni italiane, consentendo di predisporre la dichiarazione senza necessità di ricorrere a un professionista per la parte redazionale preliminare.
Quando serve Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)?
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia diventa necessario in ogni situazione in cui terzi detentori di beni, crediti o rapporti contrattuali intestati al defunto richiedono la dimostrazione formale della qualità di erede prima di effettuare operazioni dispositive sul patrimonio ereditario.
La necessità più frequente e urgente riguarda il sistema bancario e postale. Alla comunicazione del decesso ex art. 1456 c.c., o alla presa di cognizione del decesso del titolare, l'istituto di credito blocca il conto corrente, i depositi titoli, i libretti di risparmio e le cassette di sicurezza in attesa della documentazione degli eredi. Analogamente, Poste Italiane richiede la dichiarazione eredi per lo svincolo dei libretti postali al portatore o nominativi e dei buoni fruttiferi, strumenti di risparmio diffusissimi nella fascia di popolazione anziana italiana.
Sul fronte assicurativo, le compagnie richiedono la dichiarazione eredi per liquidare le polizze vita tradizionali disciplinate dall'art. 1920 c.c., le polizze unit-linked e index-linked, nonché le polizze caso morte e le rendite vitalizie ancora in corso di accumulo. I beneficiari designati nominativamente nella polizza percepiscono le somme direttamente al di fuori dell'asse ereditario (art. 1921 c.c.), ma anche in questi casi devono produrre la documentazione della propria identità e del decesso del contraente.
L'INPS necessita della dichiarazione eredi per liquidare: il trattamento di fine servizio maturato e non percepito; i ratei di pensione maturati nel mese del decesso e non riscossi; le indennità ex art. 2122 c.c. spettanti al coniuge e ai figli in caso di morte del prestatore di lavoro. La stessa esigenza riguarda l'INAIL per i ratei di rendita non corrisposti.
L'Agenzia delle Entrate, nella procedura di successione semplificata prevista per patrimoni di modesto valore comprendenti solo autoveicoli, può richiedere la dichiarazione eredi per il trasferimento del mezzo al PRA senza apertura formale di successione notarile. La Camera di Commercio e il Registro delle Imprese la richiedono per aggiornare i dati di intestazione di quote societarie o di imprese individuali.
I gestori di utenze domestiche — società erogatrici di energia elettrica, gas e acqua — e le società di telecomunicazioni richiedono spesso la dichiarazione eredi per effettuare la voltura dei contratti; lo stesso vale per i condomini ai fini dell'intestazione delle rate condominiali. Infine, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può richiedere la dichiarazione per subentrare nella gestione di eventuali procedure esattoriali pendenti.
Un'ulteriore situazione rilevante riguarda i Comuni per la voltura dell'ICI/IMU su immobili intestati al de cuius: l'Ufficio Tributi richiede la dichiarazione eredi per aggiornare la banca dati ai fini del tributo locale e per l'eventuale rimborso di versamenti in eccedenza già effettuati. Analogamente, il Catasto e l'Agenzia del Territorio richiedono la dichiarazione di successione catastale ai fini dell'aggiornamento delle intestazioni catastali degli immobili ereditati, adempimento previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione fiscale.
Cosa includere nel tuo Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali che ne garantiscono la validità formale e l'efficacia pratica nei confronti degli enti destinatari. La mancanza di anche uno solo di tali elementi comporta, nella prassi, il rifiuto della documentazione da parte degli enti. Il modello disponibile su forms-legal.com integra tutti questi elementi in un formato strutturato e conforme ai requisiti del D.P.R. 445/2000 e alle prassi degli istituti di credito e delle pubbliche amministrazioni italiane.
Primo elemento: le generalità complete del de cuius. La dichiarazione deve indicare nome e cognome completi, data e luogo di nascita, codice fiscale, data e luogo del decesso (come risultanti dal certificato di morte rilasciato dal Comune o dall'estratto dell'atto di morte dello stato civile), e l'ultimo domicilio o residenza anagrafica. L'ultimo domicilio determina, ai sensi dell'art. 456 c.c., il luogo di apertura della successione e il Tribunale territorialmente competente per le eventuali procedure giudiziarie. È opportuno indicare anche il numero del codice fiscale del defunto, indispensabile per la successiva dichiarazione di successione fiscale all'Agenzia delle Entrate ex art. 31 D.Lgs. 346/1990.
Secondo elemento: l'elenco integrale e completo di tutti gli eredi o dei soggetti chiamati all'eredità. Per ciascun erede devono essere indicati: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, grado di parentela con il defunto o qualità di coniuge superstite (e, dal 5 giugno 2016, di unito civilmente ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, comma 21). Eventuali eredi minorenni devono essere indicati con i dati del genitore esercente la responsabilità genitoriale (artt. 320-321 c.c.) o del tutore nominato dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 343 c.c. La quota ereditaria spettante a ciascun erede — calcolata secondo gli artt. 565-586 c.c. per la successione legittima o secondo le disposizioni testamentarie — va indicata ove possibile, poiché è richiesta dalla maggior parte degli istituti bancari per l'attribuzione proporzionale delle somme svincolate. In caso di rinuncia all'eredità da parte di uno dei chiamati ai sensi dell'art. 519 c.c. (atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale), tale circostanza deve essere espressamente indicata con riferimento all'atto di rinuncia.
Terzo elemento: la dichiarazione sull'esistenza o meno di un testamento. Se il de cuius ha lasciato testamento olografo (art. 606 c.c.) già pubblicato davanti a notaio ai sensi dell'art. 620 c.c., oppure testamento pubblico (art. 603 c.c.) o testamento segreto (art. 604 c.c.), la dichiarazione deve riportarne gli estremi identificativi (notaio rogante, data e numero di repertorio della pubblicazione). In assenza di testamento, occorre dichiararlo espressamente. Per verificare l'assenza di testamenti depositati dal de cuius presso notai italiani, è possibile consultare il Registro Generale dei Testamenti (RGGTT) tenuto presso le Corti di Appello e la rete notarile. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito un apposito archivio dei testamenti pubblici ai fini fiscali.
Quarto elemento: la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la reclusione fino a due anni). Tale formula è un requisito costitutivo della dichiarazione sostitutiva: senza di essa, la dichiarazione degrada a semplice scrittura privata priva di rilevanza pubblicistica. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 aggiunge che in caso di dichiarazioni false il dichiarante decade dai benefici conseguiti.
Quinto elemento, utile per le pratiche bancarie: le coordinate bancarie IBAN su cui gli eredi intendono ricevere le somme svincolate, con indicazione dei nominativi dei titolari dei conti da accreditare. Alcune banche richiedono anche la copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti gli eredi indicati nella dichiarazione. Quando l'eredità comprende partecipazioni societarie intestate al defunto, la Camera di Commercio competente e il Registro delle Imprese richiedono ulteriori documenti attestanti la qualità di socio erede, compresa eventualmente la delibera assembleare che autorizza il subentro nella compagine societaria.
Come compilare il tuo Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)
La compilazione dell'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia richiede la raccolta preventiva di alcuni documenti e informazioni, senza i quali la dichiarazione risulterà incompleta e verrà rifiutata dagli enti destinatari. Di seguito la procedura passo per passo.
Passo 1 — Raccolta dei documenti necessari. Prima di iniziare la compilazione, il dichiarante deve procurarsi: il certificato di morte del de cuius rilasciato dal Comune di decesso (o l'estratto dell'atto di morte dello stato civile); i codici fiscali di tutti i soggetti da indicare come eredi; le copie dei documenti di identità in corso di validità di tutti gli eredi; nel caso di testamento già pubblicato, la copia dell'atto notarile di pubblicazione con numero di repertorio e data.
Passo 2 — Dati del de cuius. Nella sezione relativa al defunto, inserire tutti i dati anagrafici esattamente come compaiono sul certificato di morte: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, data di decesso, Comune e Provincia del decesso, e ultimo indirizzo di residenza anagrafica. Eventuali discrepanze tra i dati indicati e quelli risultanti dai documenti ufficiali causano il rifiuto della pratica.
Passo 3 — Elenco degli eredi. Per ogni erede, compilare tutti i campi previsti dal modello: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, grado di parentela con il de cuius e numero e tipo del documento di identità. Se un erede è minorenne, indicare anche i dati del genitore o tutore che lo rappresenta, citando gli artt. 320-321 c.c. o l'art. 343 c.c. secondo il caso.
Passo 4 — Situazione testamentaria. Nella sezione relativa al testamento, dichiarare con precisione: se il de cuius ha lasciato testamento olografo già pubblicato (indicare notaio, data e numero di repertorio); se ha lasciato testamento pubblico rogato da notaio (indicare gli stessi estremi); se non è stato rinvenuto alcun testamento. Se esiste un testamento non ancora pubblicato al momento della dichiarazione, indicarlo e precisare che la procedura di pubblicazione è in corso.
Passo 5 — Formula delle sanzioni penali. Riportare integralmente la formula di consapevolezza richiesta dall'art. 76 D.P.R. 445/2000: 'Il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti e uso di atti falsi, come richiamate dall'art. 483 del Codice Penale.' Tale formula non può essere omessa.
Passo 6 — Presentazione e autentica. Per la presentazione a enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni, uffici postali), allegare copia del documento di identità del dichiarante senza necessità di autentica notarile (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Per le banche che richiedono la forma notarile o l'autentica da cancelliere, recarsi presso un notaio, il cancelliere del Tribunale ordinario o lo sportello del Comune (gratuito) con il modello compilato e richiedere l'autentica della firma, adempimento che non comporta spese presso i Comuni ai sensi dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Requisiti legali per Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia è disciplinato da un quadro normativo stratificato che ne determina i requisiti formali, la sfera di efficacia e le sanzioni applicabili in caso di dichiarazioni false.
La norma cardine per la forma della dichiarazione sostitutiva è l'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), che consente al privato di attestare, sotto la propria responsabilità personale, stati, fatti e qualità a propria diretta conoscenza — tra cui la qualità di erede. L'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 stabilisce che la sottoscrizione può avvenire in presenza del dipendente dell'ente che riceve la dichiarazione, oppure che la dichiarazione può essere trasmessa accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
L'art. 2 D.P.R. 445/2000 circoscrive la sfera soggettiva di efficacia della dichiarazione sostitutiva: si applica di diritto nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi; nei rapporti tra privati (banche, assicurazioni) è efficace solo se il soggetto privato vi consente espressamente, poiché la norma del Testo Unico non può essere imposta a soggetti di diritto privato che non abbiano aderito.
Per le dichiarazioni false, il combinato disposto dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico — reclusione fino a due anni) prevede sanzioni penali; l'art. 75 D.P.R. 445/2000 sancisce la decadenza dal beneficio ottenuto in forza della dichiarazione mendace, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite. Le banche e le assicurazioni che abbiano erogato somme sulla base di una dichiarazione falsa conservano la propria azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Per l'atto notorio reso davanti a un pubblico ufficiale autenticante (notaio, cancelliere del Tribunale o segretario comunale), la base normativa è l'art. 5 del R.D.L. 2 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e gli artt. 2699-2700 c.c. sull'atto pubblico: esso fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale rogante e delle dichiarazioni rese davanti a lui, fino a querela di falso.
Sul piano successorio, gli artt. 565-586 c.c. definiscono l'ordine dei chiamati per legge: discendenti (art. 566 c.c.); coniuge (artt. 581-582 c.c.); ascendenti e collaterali (artt. 568-572 c.c.). L'unito civilmente è equiparato al coniuge ai sensi del comma 21 della L. 76/2016. La dichiarazione di successione ai fini fiscali rimane obbligo autonomo ex art. 31 D.Lgs. 346/1990 con termine perentorio di dodici mesi dall'apertura della successione: la sua omissione comporta sanzioni da un terzo al cento per cento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 346/1990.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Notorio di Notorietà Successoria (Dichiarazione Eredi)
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia è uno dei documenti più frequentemente redatti in modo incompleto o errato, con conseguenze che vanno dal semplice rigetto della pratica bancaria fino alla responsabilità penale del dichiarante. Di seguito gli errori più gravi da evitare.
Primo errore — omettere uno o più eredi: anche un erede di quota minima, un figlio minorenne o un figlio naturale riconosciuto devono essere indicati. Omissioni volontarie, anche parziali, configurano il reato di falsità ideologica ai sensi dell'art. 483 c.p. e comportano responsabilità civile verso i coeredi pretermessi. I figli adottivi sono equiparati a tutti gli effetti ai figli biologici (artt. 315-315-bis c.c. e D.Lgs. 154/2013).
Secondo errore — non indicare l'esistenza di un testamento: se il de cuius aveva lasciato testamento valido pubblicato davanti a notaio ai sensi dell'art. 620 c.c. e la dichiarazione attesta falsamente l'assenza di testamento, l'atto è nullo e il dichiarante è penalmente responsabile. Occorre sempre verificare l'assenza di testamenti depositati tramite il Registro Generale dei Testamenti (RGGTT) della Corte di Appello del luogo di decesso.
Terzo errore — dati anagrafici errati o incompleti: le banche verificano la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli dei documenti di identità prodotti; un errore anche minimo nel codice fiscale o nella data di nascita di un erede causa il rigetto della pratica e la necessità di redigere una nuova dichiarazione.
Quarto errore — omettere la formula di consapevolezza delle sanzioni penali: senza la clausola richiesta dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione non ha natura di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e le pubbliche amministrazioni non sono obbligate ad accettarla.
Quinto errore — presentare una dichiarazione sostitutiva a una banca che richiede la forma notarile: la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 non è accettata dalle banche che richiedono l'atto notorio autenticato davanti a notaio, cancelliere o segretario comunale. Prima di redigere il documento, verificare con l'istituto di credito quale forma è richiesta per l'importo da svincolare.
Sesto errore — ritenere che la dichiarazione eredi sostituisca la dichiarazione di successione: l'Agenzia delle Entrate richiede separatamente la dichiarazione di successione ex D.Lgs. 346/1990 con il relativo versamento dell'imposta di successione calcolata sulle aliquote degli artt. 7-8 D.Lgs. 346/1990 (4% per coniuge e discendenti su quota eccedente € 1.000.000 di franchigia; 6% per fratelli e sorelle; 8% per altri). Il mancato adempimento entro dodici mesi comporta sanzioni significative.
Settimo errore — non allegare la copia del documento di identità: le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva solo se accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Senza tale allegato, la PA può legittimamente rifiutare di ricevere la dichiarazione.
Ottavo errore — presentare una dichiarazione datata troppo nel passato: molti enti richiedono una dichiarazione recente, tipicamente non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione, per garantire che non siano sopravvenuti eventi modificativi dell'assetto ereditario (rinunce all'eredità ex art. 519 c.c., comparsa di testamenti, sopravvenienze di eredi non noti).
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}Domande frequenti
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia è necessario ogni volta che terzi detentori di beni o crediti intestati al defunto richiedono la prova della qualità di erede prima di effettuare operazioni dispositive sul patrimonio ereditario. Gli istituti bancari lo richiedono per svincolare conti correnti, depositi titoli e cassette di sicurezza intestati al defunto, specialmente quando il saldo non giustifica l'apertura di una successione notarile con imposta sulle successioni ex D.Lgs. 346/1990. Le compagnie assicurative lo esigono per liquidare polizze vita e rendite; gli uffici postali per svincolare libretti postali e buoni fruttiferi. L'INPS necessita della dichiarazione per liquidare il trattamento di fine rapporto, i ratei di pensione non riscossi e le indennità ex art. 2122 c.c. L'Agenzia delle Entrate può richiedere il documento per il trasferimento di autoveicoli di modesto valore. I gestori di utenze domestiche la richiedono per la voltura dei contratti intestati al defunto. La dichiarazione eredi non sostituisce la dichiarazione di successione fiscale (obbligo autonomo ex art. 31 D.Lgs. 346/1990 da presentare entro dodici mesi), ma ne anticipa gli effetti pratici nel rapporto con gli enti detentori del patrimonio ereditario.
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia può assumere due forme giuridicamente distinte. La prima è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000: è una dichiarazione personale sottoscritta dal dichiarante, non autenticata, che può essere presentata unicamente alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Non può essere imposta a soggetti privati (banche, assicurazioni) senza il loro consenso (art. 2 D.P.R. 445/2000). La seconda forma è l'atto notorio reso davanti a un notaio, al cancelliere del Tribunale o al segretario comunale: è un atto pubblico con valore probatorio rafforzato ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., accettato da tutti i soggetti, pubblici e privati. Le banche richiedono normalmente questa seconda forma. Le sanzioni penali si applicano in entrambi i casi: l'art. 76 D.P.R. 445/2000, in combinato con l'art. 483 c.p., sanziona le dichiarazioni mendaci con la reclusione fino a due anni. La differenza pratica principale riguarda il costo (l'atto notarile o l'autentica da cancelliere comporta spese, la dichiarazione sostitutiva è gratuita) e la sfera di utilizzo.
La dichiarazione eredi contenuta nell'Atto Notorio di Notorietà Successoria per Italia deve indicare in primo luogo le generalità complete del de cuius: nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di decesso certificati dall'ufficiale di stato civile, codice fiscale e ultimo domicilio. Devono essere elencati tutti gli eredi, con le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, grado di parentela o qualità di coniuge/unito civilmente registrato ex L. 76/2016) e i dati del loro documento di identità in corso di validità. Il dichiarante deve specificare se il defunto era coniugato, vedovo, divorziato o celibe/nubile, poiché ciò determina la quota spettante al coniuge superstite ex artt. 581-582 c.c. Occorre indicare l'esistenza o meno di un testamento valido pubblicato davanti a notaio ex art. 620 c.c. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. è elemento costitutivo della dichiarazione e non può essere omessa. Infine vanno allegate le copie dei documenti di identità del dichiarante e, laddove richiesto dall'ente, degli altri eredi indicati.
Chi sottoscrive un Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia contenente dichiarazioni false commette il reato di falsità ideologica con conseguenze penali e civili gravi. Sul piano penale, se la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 è prodotta a una pubblica amministrazione, il rinvio dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 alle norme del codice penale sulla falsità attiva la fattispecie dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico — reclusione fino a due anni). L'art. 75 D.P.R. 445/2000 sancisce la decadenza dal beneficio conseguito e la revoca dei provvedimenti emanati. Sul piano civile, il dichiarante risponde dei danni causati ai coeredi pretermessi e agli enti che abbiano erogato somme basandosi sulla dichiarazione falsa. Banche e assicurazioni possono agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. L'INPS può recuperare le somme erogate con sanzioni aggiuntive. La responsabilità solidale degli eredi che hanno sottoscritto la dichiarazione falsa sussiste sia in ambito penale sia civile.
La questione dell'obbligo di accettazione dell'Atto Notorio di Notorietà Successoria da parte di soggetti privati è regolata dall'art. 2 D.P.R. 445/2000: le norme del Testo Unico si applicano ai rapporti tra privati solo ove questi vi consentano espressamente. Banche, assicurazioni e società private non sono obbligate per legge ad accettare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in luogo dell'atto notorio notarile. Le banche associate all'ABI hanno adottato protocolli interni che per i conti di modesto importo (tipicamente fino a 5.000-10.000 euro, soglia variabile per istituto) ammettono la dichiarazione sostitutiva accompagnata da copia del documento di identità. Per importi superiori richiedono l'atto notorio davanti a notaio, cancelliere o segretario comunale. Le compagnie assicurative richiedono quasi sempre la forma autenticata per le polizze vita. L'INPS e la pubblica amministrazione sono invece obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva. Il modello disponibile su forms-legal.com può essere utilizzato come base sia per la versione autocertificativa (PA) sia per la predisposizione dell'atto da portare davanti a un pubblico ufficiale autenticante.
L'Atto Notorio di Notorietà Successoria in Italia può essere reso da qualsiasi soggetto maggiorenne e capace che sia a conoscenza diretta dei fatti dichiarati, non necessariamente un erede. Nel caso della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione è personale del dichiarante, che può essere uno degli eredi o un terzo pienamente a conoscenza della composizione del nucleo ereditario. Ove resa davanti a notaio, cancelliere o segretario comunale, il pubblico ufficiale accerta l'identità del dichiarante e la plausibilità delle circostanze dichiarate, ricorrendo se necessario a due testimoni ai sensi degli artt. 49-50 della Legge Notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89). Il codice civile agli artt. 460-461 c.c. stabilisce che l'erede non ancora accettante può compiere atti conservativi; la giurisprudenza prevalente ritiene che la redazione della dichiarazione notoria rientri tra tali atti conservativi, non costituendo accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., purché non vi sia contemporaneamente un atto dispositivo del patrimonio ereditario.
La dichiarazione eredi contenuta nell'Atto Notorio di Notorietà Successoria non è soggetta a un termine perentorio specifico per la sua presentazione, fermo restando che le esigenze pratiche (sblocco conti correnti, liquidazione polizze, trasferimento utenze) spingono a redigerla in tempi brevi dopo il decesso. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dalla data di apertura della successione ex art. 480 c.c. Per quanto riguarda la dichiarazione di successione ai fini fiscali, l'art. 31 D.Lgs. 346/1990 stabilisce il termine perentorio di dodici mesi dall'apertura della successione per presentarla all'Agenzia delle Entrate; omissioni o ritardi comportano sanzioni dal trenta al cento per cento dell'imposta dovuta. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato in più pronunce che le banche non possono ritardare sine die lo svincolo dei conti se la documentazione prodotta è sufficiente per la somma in questione. La dichiarazione eredi non ha di per sé una data di scadenza, ma gli enti possono richiederne una recente (tipicamente non anteriore a tre mesi) per garantirne l'attualità rispetto a eventuali eventi modificativi successivi (sopravvenienza di testamento, rinunce ex art. 519 c.c., nascita di eredi sopravvenuti).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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