Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità
art. 47 D.P.R. 445/2000 / art. 76 D.P.R. 445/2000 / art. 483 c.p.
DICHIARAZIONE DI MANCATA PERCEZIONE DI REDDITI/INDENNITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
All'Attenzione di: [Ente Destinatario]
Generalità del Dichiarante
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome], nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita], codice fiscale [Dichiarante Codice Fiscale], residente in [Dichiarante Residenza], documento di identità [Dichiarante Documento Numero],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, richiamate le disposizioni dell'art. 483 del Codice Penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Contenuto della Dichiarazione
1. PERIODO DI RIFERIMENTO
Di non aver percepito, nel periodo di seguito indicato, i redditi e le indennità specificati:
Periodo di riferimento: [Periodo Di Riferimento].
2. REDDITI E INDENNITÀ NON PERCEPITI
Categorie di reddito/indennità non percepite: [Categorie Reddito Assenti].
Note e precisazioni: [Note Integrative].
3. FINALITÀ DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Dichiarazione].
4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La dichiarante prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente pratica, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo, Data e Sottoscrizione
[Luogo Data]
Firma del dichiarante: _______________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: copia del documento di identità (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000). Senza allegato il documento non ha valore legale.
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità?
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, di non aver percepito determinati redditi, indennità, assegni o prestazioni economiche in un dato periodo. Lo strumento è disciplinato dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che consente di comprovare con dichiarazione sostitutiva stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato.
A differenza dell'autocertificazione di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000), che riguarda stati e qualità risultanti da pubblici registri, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 attesta fatti e circostanze di cui il dichiarante ha diretta conoscenza, tra cui la mancata percezione di somme. La dichiarazione sostituisce certificazioni altrimenti onerose o impossibili da ottenere e ha valore nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
Lo strumento è richiesto soprattutto dall'INPS e dagli altri enti erogatori nell'ambito delle domande di prestazioni assistenziali e previdenziali — NASpI e altre indennità di disoccupazione, assegno di inclusione, assegno unico — in cui l'accesso o la misura del beneficio dipende dall'assenza di redditi superiori a determinate soglie. È utilizzato anche per agevolazioni tariffarie, esenzioni e contributi.
La dichiarazione deve identificare il dichiarante, indicare con precisione i redditi o le indennità non percepiti e il periodo di riferimento, ed è corredata della copia del documento d'identità. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici (art. 75 D.P.R. 445/2000) e responsabilità penale (art. 76), con controlli a campione da parte delle amministrazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di autocertificazione di stato civile, dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando serve Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità?
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è richiesta in molte situazioni che coinvolgono l'accesso a prestazioni pubbliche, agevolazioni economiche e servizi gratuiti o a tariffa ridotta. L'INPS la richiede come elemento integrante della domanda di NASpI (indennità di disoccupazione ex D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, erogata a chi perde involontariamente il lavoro e non percepisce altri redditi da lavoro nel periodo di erogazione), di assegno di inclusione ex D.L. 4 maggio 2023 n. 48 conv. L. 85/2023 (misura di contrasto alla povertà che richiede la verifica dell'assenza di redditi non dichiarati superiori alle soglie di accesso), di assegno unico universale per i figli ex D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, e delle prestazioni di maternità per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata ex L. 29 dicembre 1987 n. 546. I Comuni la richiedono per: l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dove la graduatoria dipende dal reddito ISEE; la riduzione delle tariffe dei servizi scolastici e socio-educativi (asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, doposcuola); i contributi per il canone di locazione ex art. 11 L. 9 dicembre 1998 n. 431; la TARI agevolata per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico. L'Agenzia delle Entrate può richiederla nell'ambito di istruttorie per agevolazioni fiscali come la detrazione IRPEF per figli a carico ex art. 12 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e l'agevolazione prima casa. I Tribunali — tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati — la richiedono per l'ammissione al gratuito patrocinio ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dove il reddito imponibile annuo non deve superare la soglia prevista. Le ASL e le aziende sanitarie locali la richiedono per l'esenzione dal ticket sanitario nelle categorie esenti per reddito basso (codici E01-E04). Le DSU (Regioni) e gli enti regionali per il diritto allo studio la richiedono per le borse di studio per gli studenti universitari ex L. 2 dicembre 1991 n. 390.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia deve contenere elementi precisi per essere valida e produrre effetti giuridici ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. Il primo elemento è l'identificazione completa del dichiarante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (indispensabile per le verifiche incrociate tra PA ex art. 71 D.P.R. 445/2000), residenza anagrafica, tipo e numero del documento di identità in corso di validità. Il secondo elemento, quello più delicato, è la descrizione specifica e tassativa dei redditi e delle indennità non percepiti: non è sufficiente una generica dichiarazione di 'assenza di redditi', che non consente all'ente destinatario di effettuare verifiche mirate, ma occorre indicare con precisione il tipo di reddito (redditi da lavoro dipendente ex artt. 49-52 D.P.R. 917/1986 TUIR, redditi da lavoro autonomo ex artt. 53-54 TUIR, redditi d'impresa ex artt. 55-66 TUIR, pensioni ex artt. 49 c. 2 e 50 TUIR, indennità di disoccupazione NASpI ex D.Lgs. 22/2015, cassa integrazione guadagni CIG ex D.Lgs. 148/2015, assegno di inclusione ex D.L. 48/2023, assegni di mantenimento ex art. 156 c.c. o ex art. 5 L. 898/1970, rendite finanziarie e dividendi, canoni di locazione) e il periodo temporale preciso (es. 'dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025' oppure 'dal 15 marzo 2025 alla data odierna'). Il terzo elemento è l'indicazione chiara dell'ente destinatario, con la sede e l'ufficio: 'INPS — Sede di Milano, Corso Buenos Aires 72, per la domanda NASpI n. X'; 'Tribunale di Roma — Cancelleria Civile, per la domanda di gratuito patrocinio ex D.P.R. 115/2002'. Il quarto elemento, obbligatorio per legge, è la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni per falsità ideologica del privato in atto pubblico) — senza questa clausola la dichiarazione non è una vera dichiarazione sostitutiva e l'ente non è tenuto ad accettarla come tale. L'informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) relativa al trattamento dei dati da parte dell'ente destinatario e la firma con allegata copia del documento di identità completano il documento ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. Il modello su forms-legal.com include sezioni dedicate per ciascuna categoria di reddito, con checkbox per segnalare quali categorie si escludono, consentendo di personalizzare la dichiarazione in base alla specifica situazione del dichiarante.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità
La compilazione della Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia richiede precisione nella descrizione delle categorie di reddito assenti e del periodo di riferimento. Prima di compilare, verificare quali redditi l'ente richiedente intende escludere e per quale periodo: l'INPS per la NASpI verifica i redditi da lavoro dipendente e autonomo nell'anno di riferimento; il Comune per la TARI o per i contributi affitto verifica il reddito complessivo ISEE dell'anno precedente; il Tribunale per il gratuito patrocinio verifica il reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente (reddito del 2024 per le domande presentate nel 2025). Nel campo relativo al periodo di riferimento, indicare con precisione: 'nell'anno solare 2025 (dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025)' è molto più preciso e verificabile rispetto alla formula generica 'nell'ultimo anno'. Nel campo relativo al tipo di reddito, selezionare o descrivere ciascuna categoria pertinente e rilevante per l'ente destinatario: un disoccupato che non ha percepito stipendio né pensione né indennità INPS deve dichiarare l'assenza di ciascuna di queste categorie in modo separato e tassativo. Non dimenticare di indicare anche l'assenza di redditi da locazione (particolarmente rilevanti per le agevolazioni TARI e IMU), rendite finanziarie e dividendi (rilevanti per l'Agenzia delle Entrate e l'ISEE) o assegni di mantenimento (rilevanti per il gratuito patrocinio e le prestazioni INPS). Nel campo dell'ente destinatario, specificare la sede e l'ufficio: 'INPS — Sede di Roma, Via del Corso 1, per la pratica di NASpI n. XXXX' consente all'ente di collegare la dichiarazione alla pratica specifica e di effettuare i controlli ex art. 71 D.P.R. 445/2000 in modo mirato. Firmare la dichiarazione e allegare copia del documento di identità ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000: senza questo allegato il documento non è valido. Per l'invio telematico tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), seguire le istruzioni del portale dell'ente: INPS MyINPS (www.inps.it), portale del Comune di riferimento, Fisconline o sito dell'Agenzia delle Entrate, Punto Digitale Facile per gli utenti meno esperti.
Requisiti legali per Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia trova fondamento nell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), che disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per fatti a diretta conoscenza del dichiarante, tra cui l'assenza di reddito: questa è la norma che distingue la mancata percezione dall'autocertificazione ex art. 46 (per fatti certificabili). L'art. 38 D.P.R. 445/2000 regola le modalità di sottoscrizione: firma davanti al dipendente addetto o firma con allegata copia del documento di identità. L'art. 76 D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni) e l'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, reclusione da 1 a 5 anni, applicabile se la falsa dichiarazione è finalizzata a ottenere prestazioni economiche), sanziona le false dichiarazioni. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza automatica dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione falsa. L'art. 71 D.P.R. 445/2000 obbliga le PA a effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, richiedendo verifica all'Agenzia delle Entrate (CU — Certificazione Unica, modello 730, RED) o all'INPS (estratto conto contributivo, UNIEMENS). Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 disciplina la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ISEE, nella quale la mancata percezione di redditi in anni privi di reddito è una componente da dichiarare per gli anni dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) di riferimento. Il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 disciplina la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e le obbligazioni comunicative del percettore, tra cui l'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS della percezione di nuovi redditi ex art. 9 D.Lgs. 22/2015. Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48 conv. L. 3 luglio 2023 n. 85 e le relative circolari INPS regolano l'assegno di inclusione e gli obblighi di dichiarazione del nucleo familiare. Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 79 regola le dichiarazioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) definisce le categorie di reddito soggette a IRPEF che possono essere oggetto della dichiarazione. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 disciplinano il trattamento dei dati personali e fiscali da parte degli enti destinatari.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è spesso redatta in modo incompleto o inesatto, con conseguenze che vanno dal semplice rigetto della pratica fino a gravi sanzioni penali. L'errore più grave è dichiarare la mancata percezione di redditi che in realtà sono stati percepiti, anche se di importo modesto: l'Agenzia delle Entrate e l'INPS condividono i dati con le PA che effettuano controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000, e qualsiasi reddito presente nella Certificazione Unica (CU), nel modello 730, nel modello REDDITI o nell'estratto conto INPS risulterà immediatamente dalle verifiche incrociate. L'errore più frequente è la vaghezza nella descrizione del periodo di riferimento: dichiarare genericamente 'di non aver percepito redditi' senza specificare l'anno o il periodo di riferimento preciso lascia la PA senza un elemento essenziale per la verifica. Omettere categorie di reddito rilevanti — ad esempio dichiarare l'assenza di redditi da lavoro ma non menzionare gli assegni di mantenimento ricevuti dal coniuge separato o i dividendi di partecipazioni societarie — rende la dichiarazione incompleta e potenzialmente falsa per quella parte taciuta. Non allegare la copia del documento di identità ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 rende la dichiarazione formalmente invalida: è un requisito di forma che le PA applicano rigorosamente. Non aggiornare la dichiarazione immediatamente non appena si inizia a percepire un reddito (nuovo lavoro, pensione, prestazione INPS, affitto) e continuare a beneficiare delle agevolazioni conseguite sulla base della dichiarazione originale è la violazione più grave, che configura la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. (reclusione da 1 a 5 anni) e comporta la decadenza e il recupero di tutte le prestazioni indebitamente percepite ex art. 75 D.P.R. 445/2000. Infine, non conservare la ricevuta della dichiarazione presentata alla PA priva il dichiarante della prova documentale del rispetto degli obblighi comunicativi in caso di contestazione futura da parte dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-mancata-percezione-redditi
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La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità penale, di non aver percepito determinati redditi, indennità, assegni, pensioni o altre prestazioni economiche in un periodo specificato. La base normativa è l'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: la norma consente di attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili da enti pubblici, tra cui la mancata percezione di redditi. La dichiarazione si distingue dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (che riguarda fatti certificabili dalla PA) perché attesta un fatto negativo — l'assenza di reddito — a diretta conoscenza del dichiarante. Viene utilizzata in molteplici contesti: per l'accesso a prestazioni di integrazione al reddito dell'INPS (disoccupazione, cassa integrazione, reddito di cittadinanza/assegno di inclusione ex D.L. 48/2023); per l'ottenimento di agevolazioni fiscali e tariffarie dai Comuni (riduzione TARI, esenzione IMU per abitazione principale, bonus affitto ex art. 11 L. 431/1998); per le istanze di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito zero; per la compilazione del modello ISEE (Dichiarazione Sostitutiva Unica ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) in presenza di anni senza reddito; per le pratiche giudiziarie (domande di gratuito patrocinio ex D.P.R. 115/2002 per soggetti privi di reddito).
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia, resa ex art. 47 D.P.R. 445/2000, può attestare l'assenza di percezione di diverse categorie di redditi e prestazioni economiche. Redditi da lavoro dipendente: il dichiarante attesta di non aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di alcun datore di lavoro nel periodo indicato e di non aver percepito stipendio o retribuzione. Redditi da lavoro autonomo e da impresa: attestazione di non esercizio di attività professionale, commerciale, artigianale o agricola e di assenza di redditi derivanti da tali attività (art. 53 e artt. 55-66 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 — TUIR). Indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione (CIG), indennità di mobilità: dichiarazione di non aver ricevuto prestazioni di supporto al reddito da parte dell'INPS. Pensioni e rendite INPS, INAIL, o altri enti previdenziali: attestazione di non essere titolari di trattamento pensionistico, di rendita da infortuni sul lavoro o malattia professionale. Redditi da locazione, rendite finanziarie, dividendi: attestazione di non percepire canoni di locazione, interessi, dividendi o plusvalenze. Assegni di mantenimento, alimenti: dichiarazione di non percepire assegni da coniuge separato/divorziato o da altri soggetti obbligati. Eredità e liquidazioni: attestazione di non aver ricevuto lasciti ereditari o liquidazioni da rapporti di lavoro cessati nel periodo.
Sì, la Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è uno dei documenti rilevanti per l'accesso al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia). Il gratuito patrocinio in Italia è riconosciuto ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini IRPEF, calcolato secondo le regole del TUIR, non supera la soglia stabilita annualmente (nel 2026, circa 12.838 euro). La domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio e deve contenere, ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/2002, l'indicazione dei redditi percepiti nell'anno precedente a quelli in corso. Quando il richiedente non ha percepito alcun reddito nell'anno di riferimento — perché disoccupato, casalingo o inoccupato — la dichiarazione di mancata percezione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 attesta questa condizione. L'art. 95 D.P.R. 115/2002 stabilisce che le dichiarazioni mendaci in materia di gratuito patrocinio, oltre alle sanzioni penali generali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p., comportano la revoca del beneficio e la condanna al pagamento delle spese anticipate dallo Stato con maggiorazione del 50% ex art. 136 D.P.R. 115/2002. Per le persone giuridiche e gli enti, il gratuito patrocinio non è applicabile in via ordinaria (eccezioni per enti no profit). Il Consiglio dell'Ordine effettua verifiche con l'Agenzia delle Entrate sui dati dichiarati.
Le conseguenze della falsa dichiarazione nella Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia sono severe sia sul piano penale che su quello amministrativo. L'art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia alle disposizioni del codice penale sulla falsità in atti pubblici: l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) prevede la reclusione fino a 2 anni. Se la falsa dichiarazione è finalizzata a ottenere indebitamente prestazioni economiche (sussidi INPS, contributi comunali, gratuito patrocinio, esenzioni fiscali), si configura in concorso il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ex art. 640-bis c.p., punito con la reclusione da 1 a 5 anni. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata da tutti i benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione falsa: l'INPS può revocare l'indennità di disoccupazione o l'assegno di inclusione; il Comune può revocare le agevolazioni tariffarie o il contributo affitto; l'Ordine degli Avvocati può revocare il gratuito patrocinio e il giudice può condannare al pagamento delle spese con maggiorazione. L'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento fiscale per i redditi non dichiarati, con applicazione di sanzioni amministrative tributarie ex D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (fino al 100-200% dell'imposta evasa), interessi di mora e sanzioni aggiuntive. Le PA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000, richiedendo le informazioni agli enti previdenziali e all'Agenzia delle Entrate.
Sì, la Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia è un documento autonomo diverso dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sebbene le due dichiarazioni possano essere collegate. La DSU ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 è il modello standardizzato con cui il nucleo familiare attesta la propria situazione reddituale e patrimoniale per accedere alle prestazioni agevolate. La DSU precompilata (introdotta dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 conv. L. 157/2019) utilizza i dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS per pre-popolare alcune sezioni, ma le informazioni non presenti nelle banche dati pubbliche devono essere dichiarate dall'interessato. La Dichiarazione di Mancata Percezione è invece una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 redatta in forma libera (non su modulo DSU), usata in contesti diversi: richieste di agevolazioni che non richiedono l'ISEE formale, pratiche INPS per prestazioni specifiche (indennità malattia, maternità), domande di gratuito patrocinio, pratiche di ricongiungimento familiare, istanze al Comune per contributi straordinari. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate conservano le informazioni sui redditi percepiti (CU — Certificazione Unica, modello 730, estratto conto contributivo) e le PA sono tenute ex art. 71 D.P.R. 445/2000 a verificare a campione le dichiarazioni presentate: una dichiarazione di mancata percezione difforme dai dati INPS o Agenzia delle Entrate costituisce una falsa dichiarazione soggetta alle sanzioni dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 è accettata da tutte le pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive ex art. 2 D.P.R. 445/2000. L'INPS accetta la dichiarazione per l'accesso a NASpI (indennità di disoccupazione), assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza, D.L. 48/2023), assegno unico universale (D.Lgs. 230/2021), contributi alla genitorialità e alle famiglie numerose. I Comuni la richiedono per: riduzione TARI (Tassa sui rifiuti, D.Lgs. 152/2006 e L. 147/2013), esenzione o riduzione IMU per alcune categorie, assegnazione di alloggi ERP, contributi per canoni di locazione (art. 11 L. 431/1998), tariffe agevolate per asili nido e servizi scolastici. L'Agenzia delle Entrate può richiederla nell'ambito di istruttorie per agevolazioni fiscali (bonus prima casa, cedolare secca, detrazioni per familiari a carico ex art. 12 TUIR). Le ASL e le aziende sanitarie la richiedono per l'esenzione dal ticket sanitario per reddito zero o per reddito inferiore alle soglie di esenzione (Decreto del Ministero della Salute). I Tribunali, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la richiedono per il gratuito patrocinio ex D.P.R. 115/2002. I privati non sono obbligati ad accettarla ex art. 2 D.P.R. 445/2000, ma possono farlo volontariamente.
La Dichiarazione di Mancata Percezione di Redditi/Indennità in Italia non ha una scadenza legale predeterminata come i certificati, ma la sua validità pratica dipende dall'ente destinatario e dalla natura del beneficio richiesto. Le PA tendono a richiedere dichiarazioni recenti — generalmente non anteriori a 3-6 mesi — per garantire che le informazioni rispecchino la situazione attuale del dichiarante. Per le prestazioni INPS periodiche (NASpI, assegno di inclusione), la dichiarazione è parte integrante della domanda iniziale; eventuali variazioni (inizio di un'attività lavorativa, percezione di redditi) devono essere comunicati immediatamente all'INPS ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 22/2015 (comunicazione immediata per NASpI) e dell'art. 9 D.L. 48/2023 (comunicazione preventiva per assegno di inclusione), sotto pena di decadenza dalla prestazione e recupero delle somme indebitamente percepite. Per il modello ISEE (DSU), la dichiarazione fa riferimento ai redditi dell'anno precedente e deve essere rinnovata annualmente: la DSU 2026 fa riferimento ai redditi 2024. Per le esenzioni sanitarie, l'Agenzia delle Entrate e le ASL rinnovano annualmente l'esenzione basandosi sui dati fiscali disponibili, ma il cittadino può dover presentare una nuova dichiarazione se la sua situazione non è rilevabile automaticamente. Il dichiarante ha l'obbligo di aggiornare la dichiarazione non appena la propria situazione reddituale cambia, per evitare la percezione indebita di benefici e le relative sanzioni ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato civile (celibe, coniugato, vedovo, divorziato) e alla composizione del nucleo familiare, utilizzata in sostituzione del certificato anagrafico rilasciato dal Comune in Italia.
Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
Dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il dichiarante attesta la propria situazione reddituale e patrimoniale ai fini del calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o dell'accesso ad agevolazioni tariffarie, contributi e prestazioni sociali agevolate in Italia.
Dichiarazione di Responsabilità Genitoriale
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il genitore attesta, sotto la propria responsabilità penale, di esercitare la responsabilità genitoriale su uno o più figli minori (o maggiorenni non autosufficienti), con indicazione del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e degli artt. 316 e 337-ter del Codice Civile italiano.
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Modello di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del dichiarante non risultanti da pubblici registri.