Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
art. 46 D.P.R. 445/2000 / art. 38 D.P.R. 445/2000
AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO CIVILE E DI FAMIGLIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
All'Attenzione di: [Ente Destinatario]
Generalità del Dichiarante
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome], nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita], codice fiscale [Dichiarante Codice Fiscale], residente in [Dichiarante Residenza], cittadinanza [Dichiarante Cittadinanza],
in possesso di [Documento Tipo] n. [Documento Numero], rilasciato da [Documento Rilasciato Da], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 483 del Codice Penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Stato Civile
1. STATO CIVILE
Di essere [Stato Civile].
Coniuge/Partner: [Nome Coniunge Partner] — Data di celebrazione: [Data Matrimonio Celebrazione].
Composizione del Nucleo Familiare
2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Che il proprio nucleo familiare anagrafico, ai sensi dell'art. 46 lett. c) D.P.R. 445/2000, risulta composto dai seguenti soggetti:
[Componenti Nucleo Familiare]
Finalità e Clausole
3. FINALITÀ DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Uso].
4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La dichiarante prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente pratica, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Luogo, Data e Sottoscrizione
[Luogo Data]
Firma del dichiarante: _______________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: copia del documento di identità (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000). Senza allegato il documento non ha valore legale.
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia?
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia è la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il cittadino attesta, sotto la propria responsabilità, il proprio stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, divorziato) e la composizione del nucleo familiare, in luogo del certificato anagrafico rilasciato dal Comune. Lo strumento è disciplinato dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), che elenca gli stati, le qualità personali e i fatti autocertificabili.
Il D.P.R. 445/2000 ha sancito il principio di semplificazione amministrativa: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificati per fatti, stati e qualità che l'interessato può autocertificare. A norma dell'art. 15 della L. 183/2011, i certificati anagrafici sono validi solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione si utilizzano esclusivamente le autocertificazioni. La dichiarazione non richiede autenticazione della firma e va corredata, ove prevista, della copia del documento d'identità ex art. 38 D.P.R. 445/2000.
L'autocertificazione di stato civile e di famiglia è richiesta in numerosi rapporti con la pubblica amministrazione: pratiche INPS (assegno unico, prestazioni assistenziali, pensioni di reversibilità), detrazioni fiscali per familiari a carico presso l'Agenzia delle Entrate, iscrizioni scolastiche, pratiche comunali e domande di prestazioni sociali. Sostituisce certificati altrimenti da richiedere agli uffici anagrafici.
Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000) e responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, che richiama le sanzioni del codice penale per le false attestazioni. Le amministrazioni effettuano controlli a campione sulla veridicità. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di atto notorio per gli eredi, dichiarazione di mancata percezione di redditi e dichiarazione ISEE.
Quando serve Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia?
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia è richiesta in una pluralità di situazioni quotidiane nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. L'INPS la richiede per l'erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico ex D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, dell'assegno di inclusione ex D.L. 4 maggio 2023 n. 48 conv. L. 85/2023, delle prestazioni di maternità e paternità ex artt. 22-67 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. maternità), delle pensioni di reversibilità ex artt. 22-26 L. 21 luglio 1965 n. 903 e dei trattamenti assistenziali ex L. 11 febbraio 1980 n. 18. L'Agenzia delle Entrate la utilizza per le detrazioni IRPEF per familiari a carico ex art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), per l'agevolazione prima casa ex art. 1 Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e per le pratiche di successione. Le scuole e le università richiedono lo stato di famiglia per le borse di studio regionali erogate dagli enti per il diritto allo studio (ex L. 2 dicembre 1991 n. 390), per le esenzioni dalle tasse universitarie (ISEE universitario ex D.P.C.M. 159/2013) e per l'accesso agli alloggi nelle residenze universitarie. I Comuni utilizzano la dichiarazione per pratiche di edilizia residenziale pubblica (ERP) — assegnazione di alloggi popolari, contributi per canoni di locazione ex art. 11 L. 9 dicembre 1998 n. 431 — e agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche di gas, luce e acqua. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUE) e le Questure la richiedono per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per il ricongiungimento familiare ex artt. 28-29 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. Immigrazione) e per la conversione dei permessi da studio a lavoro. I datori di lavoro privati, pur non obbligati ex art. 2 D.P.R. 445/2000, spesso accettano l'autocertificazione per pratiche di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido aziendali, integrazioni allo stipendio per familiari a carico, polizze sanitarie integrative). I notai, nell'ambito delle pratiche successorie, chiedono la dichiarazione dello stato di famiglia del de cuius per verificare l'ordine degli eredi ex artt. 565-586 c.c. e il quadro degli aventi diritto a quota legittima. I medici di base, le ASL e le aziende ospedaliere possono richiederla per pratiche di esenzione dal ticket sanitario per reddito nelle categorie esenti (codici E01-E04 del Decreto del Ministero della Salute) e per l'iscrizione nelle liste di assistiti.
Cosa includere nel tuo Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere valida e produrre gli effetti giuridici previsti dall'art. 46 D.P.R. 445/2000. Il primo elemento è l'identificazione completa del dichiarante: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (obbligatorio per tutti i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, presente sul tesserino sanitario o sul sito dell'Agenzia delle Entrate), residenza anagrafica con comune, via, numero civico e CAP, cittadinanza. Il secondo elemento, cuore della dichiarazione, è lo stato civile aggiornato al giorno della compilazione: celibe/nubile per i non coniugati che non hanno contratto matrimonio; coniugato — con indicazione del nome del coniuge, della data e del luogo del matrimonio (Comune celebrante o Consolato), valido anche per matrimoni contratti all'estero e trascritti in Italia ex art. 18 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile); vedovo — con indicazione della data del decesso del coniuge e, se rilevante per la PA destinataria, del numero dell'atto di morte; divorziato — con indicazione degli estremi della sentenza di divorzio, del Tribunale che l'ha pronunciata e della data di passaggio in giudicato; unito civilmente ex L. 20 maggio 2016 n. 76 — con indicazione del partner e della data di registrazione dell'unione presso il Comune. Il terzo elemento è la composizione del nucleo familiare: elenco di tutti i soggetti iscritti nello stato di famiglia anagrafico alla stessa unità abitativa del dichiarante, indicando per ciascuno nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e grado di parentela o convivenza. Per le dichiarazioni a fini ISEE, il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede una definizione di nucleo familiare che può includere anche figli non conviventi se di età inferiore a 26 anni e studenti, o figli maggiorenni non indipendenti. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) è elemento obbligatorio. L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) completa il documento. Il modello su forms-legal.com include l'indicazione dell'ente destinatario per personalizzare la dichiarazione per INPS, Agenzia delle Entrate, Comune, ASL o altra PA, e una sezione dedicata alla composizione ISEE del nucleo familiare.
Come compilare il tuo Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
La compilazione dell'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia richiede attenzione alla completezza e all'esattezza dei dati dichiarati, perché le PA effettuano controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000. Prima di iniziare, raccogliere il codice fiscale (disponibile sul tesserino sanitario, nella tessera sanitaria, nell'app IO o sul portale dell'Agenzia delle Entrate — Fisconline) e tenere a portata di mano un documento di identità valido. Nel campo dedicato allo stato civile, selezionare lo stato aggiornato al momento della compilazione: un cittadino separato legalmente ma non ancora divorziato è ancora tecnicamente coniugato ai fini anagrafici — il divorzio è perfezionato solo con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, con l'accordo in sede di negoziazione assistita dagli avvocati ex art. 6 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 162/2014 o con l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014. Per il nucleo familiare, includere tutti i soggetti iscritti nello stato di famiglia anagrafico presso il Comune di residenza al momento della dichiarazione: la composizione del nucleo ai fini dell'INPS e della dichiarazione ISEE ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 può differire dalla coabitazione effettiva. Il campo dell'ente destinatario consente di specificare a quale pubblica amministrazione è indirizzata la dichiarazione: 'INPS — Sede di..., per la pratica di assegno unico universale', 'Agenzia delle Entrate — Ufficio di... per la pratica di agevolazione prima casa', 'Comune di... — Ufficio Servizi Sociali, per la domanda di riduzione TARI'. Firmare la dichiarazione e allegare copia del documento di identità prima della consegna: senza questo allegato il documento non è valido ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. Per l'invio telematico, utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, livello 2 o superiore) o CIE (Carta di Identità Elettronica) per l'autenticazione e la firma digitale sul portale della PA competente, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD). Aggiornare la dichiarazione a ogni variazione rilevante dello stato civile o della composizione del nucleo familiare.
Requisiti legali per Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia trova il suo fondamento normativo principale nell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), che elenca tassativamente gli stati, le qualità personali e i fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione: tra questi, lo stato di famiglia, la residenza, la cittadinanza, lo stato civile, la nascita, il godimento dei diritti politici. La Legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 (Legge di Stabilità 2012) ha stabilito che le PA e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificati per le materie coperte dalle dichiarazioni sostitutive, sotto pena di violazione dei doveri d'ufficio ex art. 74 D.P.R. 445/2000. Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 conv. L. 35/2012 (semplificazione) ha confermato e rafforzato il divieto. L'art. 38 D.P.R. 445/2000 disciplina le modalità di sottoscrizione: firma davanti al dipendente addetto oppure, in alternativa, sottoscrizione con allegata copia del documento di identità in corso di validità (senza necessità di autentica). L'art. 71 D.P.R. 445/2000 obbliga le amministrazioni a effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, verificando con gli enti che avrebbero rilasciato il certificato corrispondente (Comuni per stato civile e famiglia, INPS per contributi previdenziali, Agenzia delle Entrate per redditi). L'art. 76 D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni) e l'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, reclusione da 1 a 5 anni se la falsa dichiarazione è finalizzata a ottenere prestazioni economiche), sanziona le false dichiarazioni. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza automatica dai benefici conseguiti. Il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) disciplina la trasmissione delle dichiarazioni per via telematica con firma digitale qualificata o tramite SPID/CIE. Il Reg. UE 2016/1191 del 6 luglio 2016 (applicabile dal 16 febbraio 2019) semplifica la circolazione di determinati documenti pubblici tra gli Stati membri dell'UE, riducendo le esigenze di apostille per i documenti dello stato civile nell'UE. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) disciplinano il trattamento dei dati personali sensibili (stato civile, composizione familiare) da parte degli enti destinatari della dichiarazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia viene frequentemente invalidata da errori di compilazione o di procedura che ne impediscono l'utilizzo. L'errore più comune è dimenticare di allegare la copia del documento di identità: senza questo allegato, la dichiarazione non è valida ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e la PA non è obbligata ad accettarla. Un secondo errore frequente è indicare lo stato civile in modo impreciso: i separati legalmente (con omologa del Tribunale o accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014) sono ancora coniugati ai fini anagrafici — solo la sentenza di divorzio passata in giudicato o l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 determina lo scioglimento del matrimonio. Omettere un componente del nucleo familiare — anche un neonato o un genitore anziano convivente — è una dichiarazione incompleta che, se riguarda dati rilevanti per l'ISEE o prestazioni INPS, può configurare la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. con decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000. Utilizzare la dichiarazione con un soggetto privato che non ha espressamente accettato di riceverla ex art. 2 D.P.R. 445/2000 è un errore procedurale: le banche e i notai non sono obbligati ad accettarla. Firmare senza leggere la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 rende la dichiarazione formalmente incompleta e potenzialmente inoppugnabile in caso di contestazione. Infine, non aggiornare la dichiarazione dopo eventi modificativi (matrimonio, divorzio, nascita di un figlio) e continuare a presentarne una vecchia può causare accertamenti da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.
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Forms Legal. (2026). Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/autocertificazione-stato-civile
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}Domande frequenti
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia è una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa). Con questo strumento, il cittadino italiano o straniero residente in Italia dichiara sotto la propria responsabilità fatti, stati e qualità personali che normalmente sarebbero attestati da certificati anagrafici rilasciati dal Comune (stato civile, composizione del nucleo familiare, residenza, cittadinanza). La dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 è accettata in sostituzione del certificato da tutte le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ministeri, scuole, università, aziende sanitarie) e dai gestori di pubblici servizi (Poste Italiane, società di distribuzione energia elettrica e gas). È obbligatorio per le PA accettarla senza richiedere il certificato originale. Viene utilizzata per pratiche previdenziali INPS, iscrizioni scolastiche, richiesta di agevolazioni fiscali, apertura di pratiche amministrative, presentazione di domande di concorso pubblico, pratiche per il permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione, accesso a bonus e contributi statali.
No: le pubbliche amministrazioni italiane sono obbligate ad accettare l'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in sostituzione del certificato autentico. L'art. 74 D.P.R. 445/2000 stabilisce che costituisce violazione dei doveri d'ufficio il comportamento del responsabile del procedimento che richiede certificati o atti di notorietà in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emesso numerose circolari ribadendo il divieto di richiedere certificati ai cittadini per i fatti attestabili con autocertificazione. Se una pubblica amministrazione rifiuta l'autocertificazione e chiede il certificato originale, il cittadino può segnalare il comportamento al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Codice della trasparenza) e, nei casi più gravi, all'Ispettorato Generale per l'Amministrazione (IGA). I soggetti privati (banche, notai, assicurazioni) non sono invece obbligati ad accettare l'autocertificazione ex art. 2 D.P.R. 445/2000, salvo che non vi consentano espressamente.
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia, nella forma disciplinata dall'art. 46 D.P.R. 445/2000, non richiede autentica della firma quando è presentata direttamente a una pubblica amministrazione. Il cittadino può firmare davanti al dipendente addetto oppure – e questa è la modalità più diffusa – firmare e presentare la dichiarazione unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. In questo caso nessuna autentica è necessaria. L'autentica della firma è invece richiesta quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati che la richiedono (ad esempio banche, assicurazioni, datori di lavoro privati) e che non si accontentano della firma non autenticata. L'autentica può essere effettuata gratuitamente presso il Comune, il Consolato (per i cittadini residenti all'estero) o presso un notaio (servizio a pagamento). Le dichiarazioni sostitutive presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono accettate se sottoscritte con firma digitale qualificata o via identità digitale (SPID, CIE) ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD).
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia sostituisce i seguenti certificati anagrafici previsti dall'art. 46 D.P.R. 445/2000: il certificato di stato civile (che indica se la persona è celibe/nubile, coniugata, vedova, divorziata o unita civilmente); il certificato di stato di famiglia (che elenca le persone conviventi all'indirizzo anagrafico); il certificato di residenza; il certificato di cittadinanza italiana; il certificato di nascita (limitatamente ai dati in esso contenuti: luogo, data, nome, cognome); il certificato di morte del coniuge per i vedovi; il certificato di scioglimento del matrimonio per i divorziati. La dichiarazione sostitutiva ex art. 46 può attestare anche l'iscrizione negli elenchi anagrafici (residenza anagrafica), la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159), il godimento dei diritti politici, la qualità di tutore o curatore, e la posizione agli effetti degli obblighi militari. L'Autocertificazione non sostituisce il certificato penale del casellario giudiziale (richiedibile solo dagli interessati per usi privati), il DURC (che attesta la regolarità contributiva), né i certificati antimafia.
Le conseguenze per chi fornisce dati falsi nell'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia sono gravi sul piano sia penale sia amministrativo. L'art. 76 D.P.R. 445/2000 rinvia alle disposizioni del codice penale sulla falsità nelle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e a quelle sull'uso di atti falsi. La fattispecie penale principale è l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), che prevede la reclusione fino a 2 anni. Se la falsa dichiarazione è finalizzata a ottenere un vantaggio patrimoniale (agevolazione ISEE, sussidio INPS, prestazione pubblica), si può concorrere con il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640-bis c.p., punito con la reclusione da 1 a 5 anni. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione falsa (agevolazioni fiscali, contributi, iscrizioni, ammissioni a concorsi) e la revoca del provvedimento adottato. La PA è tenuta a effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 D.P.R. 445/2000, richiedendo la verifica all'ente che avrebbe rilasciato il certificato corrispondente; le falsità riscontrate sono segnalate all'autorità giudiziaria.
Sì, l'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia si applica anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 445/2000. Possono usufruire delle disposizioni del Testo Unico sulla documentazione amministrativa i cittadini dell'Unione Europea (in virtù della libertà di circolazione ex Regolamento UE 2016/1191 che facilita la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri) e i cittadini extracomunitari limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane o risultanti da documenti in possesso dell'amministrazione italiana. Per i fatti attestati da autorità straniere (es. stato civile del paese d'origine per chi si è sposato all'estero), la dichiarazione sostitutiva non è utilizzabile e occorre produrre il documento originale con traduzione ufficiale e, se richiesto, apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Lo Sportello Unico Immigrazione (SUE) e le Questure accettano le autocertificazioni per i fatti verificabili nelle banche dati italiane nell'ambito delle pratiche di permesso di soggiorno e cittadinanza.
L'Autocertificazione di Stato Civile e di Famiglia in Italia non ha una scadenza legale predeterminata come i certificati anagrafici, che ex art. 41 D.P.R. 445/2000 (prima della riforma) avevano validità di 6 mesi. La Legge 12 novembre 2011 n. 183 (cd. Legge di Stabilità 2012) ha introdotto il divieto per le PA di richiedere e accettare certificati e ha reso permanente la validità delle autocertificazioni nei rapporti con la PA: il dichiarante attesta la situazione al momento della sottoscrizione, e le variazioni successive sono a suo carico. Tuttavia, molte pubbliche amministrazioni e privati richiedono dichiarazioni sostitutive recenti (tipicamente non anteriori a tre o sei mesi) per garantire che i dati rispecchino la situazione attuale, soprattutto in caso di eventi modificativi frequenti come matrimonio, separazione, divorzio, nascita di figli. La rilevazione ISEE, ad esempio, fa riferimento alla situazione economica e familiare dell'anno precedente (DSU precompilata): per tale finalità, la dichiarazione deve indicare i redditi e il patrimonio dell'anno di imposta rilevante. Si consiglia quindi di redigere una nuova autocertificazione ad ogni variazione dello stato civile o della composizione del nucleo familiare per mantenere la correttezza dei dati.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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