Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
art. 46 D.P.R. 445/2000 / D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e/o di Agevolazioni Tariffarie
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],
nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],
codice fiscale: [Dichiarante Codice Fiscale],
residente in [Dichiarante Residenza],
in possesso del documento: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione di atti falsi (art. 483 c.p. — falsità ideologica; art. 640-bis c.p. — truffa aggravata ai danni dello Stato in caso di indebita percezione di prestazioni assistenziali), nonché della decadenza dai benefici conseguiti ex art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite,
DICHIARA
Art. 1 — Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE (art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) è composto da [Numero Componenti Nucleo] persone:
[Componenti Nucleo]
Art. 2 — Situazione reddituale (anno di riferimento [Anno Dichiarazione])
Reddito complessivo IRPEF del dichiarante: € [Reddito Complessivo Dichiarante]
Redditi degli altri componenti del nucleo:
[Reddito Altri Componenti]
Redditi esenti IRPEF percepiti dal nucleo (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, assegni familiari, trattamenti assistenziali ex art. 4 D.P.C.M. 159/2013):
[Redditi Esenti Irpef]
Art. 3 — Situazione patrimoniale al 31 dicembre [Anno Dichiarazione]
Patrimonio immobiliare (art. 5 D.P.C.M. 159/2013 — valore catastale):
[Patrimonio Immobiliare]
Patrimonio mobiliare totale del nucleo al 31 dicembre: € [Patrimonio Mobiliare]
Dettaglio patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli, fondi, azioni, obbligazioni):
[Dettaglio Patrimonio Mobiliare]
Art. 4 — Finalità della dichiarazione
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Dichiarazione]
Ente destinatario: [Ente Destinatario]
La dichiarazione sostituisce, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, la documentazione reddituale e patrimoniale certificata (art. 46 D.P.R. 445/2000). L'ente destinatario ha facoltà di verificare d'ufficio la veridicità attraverso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS (art. 71 D.P.R. 445/2000, art. 6 D.P.C.M. 159/2013).
Art. 5 — Trattamento dei dati personali
[Consenso Privacy]
I dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della procedura di cui alla presente dichiarazione.
SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
[Consapevolezza Sanzioni]
Firma del dichiarante: _________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità in corso di validità ex art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.
N.B.: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo nei rapporti con enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). L'INPS e i Comuni effettuano controlli incrociati sulle dichiarazioni reddituali attraverso le banche dati fiscali e previdenziali.
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni?
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni in Italia è la dichiarazione sostitutiva con cui il dichiarante attesta la propria situazione reddituale e patrimoniale ai fini del calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o dell'accesso ad agevolazioni, contributi e prestazioni sociali agevolate. Lo strumento si fonda sull'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sulla disciplina dell'ISEE dettata dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L'ISEE è lo strumento con cui l'ordinamento misura la situazione economica dei nuclei familiari che richiedono prestazioni sociali agevolate; il D.P.C.M. 159/2013 ne ha riformato il calcolo, combinando i redditi, il patrimonio mobiliare e immobiliare e una scala di equivalenza commisurata alla composizione del nucleo. I dati confluiscono nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata all'INPS, che, integrata con le informazioni dell'Anagrafe Tributaria, genera l'attestazione ISEE.
Lo strumento è richiesto per accedere a un'ampia gamma di prestazioni: assegno unico universale per i figli, bonus e agevolazioni tariffarie, esenzioni dal ticket sanitario, riduzione delle rette scolastiche e universitarie, contributi per l'affitto e prestazioni assistenziali. La gran parte delle agevolazioni decorre dalla presentazione della domanda con ISEE valido.
La dichiarazione deve identificare il dichiarante e i componenti del nucleo, indicare redditi e patrimoni secondo le voci del D.P.C.M. 159/2013, ed essere corredata della documentazione di supporto. Le dichiarazioni mendaci comportano decadenza dai benefici e responsabilità penale ex artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, con controlli incrociati tra amministrazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di dichiarazione dello stato di famiglia, dichiarazione di vivenza a carico e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando serve Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni?
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE in Italia è richiesta in un'ampia gamma di contesti assistenziali, previdenziali, locali e aziendali. La conoscenza delle prestazioni collegate all'ISEE è fondamentale per pianificare tempestivamente la presentazione della dichiarazione, poiché la maggior parte delle agevolazioni decorre dalla data di presentazione della domanda corredata da attestazione ISEE valida. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230) richiede la presentazione dell'ISEE per calcolare l'importo mensile spettante per ciascun figlio: con ISEE familiare fino a 15.000 euro il beneficio è massimo (189 euro per figlio), con decrescita progressiva sino all'importo minimo garantito di 50 euro per ISEE superiori a 40.000 euro. La domanda va presentata all'INPS tramite portale telematico, allegando l'attestazione ISEE aggiornata. I bonus sociali per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua potabile erogati in base alle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono riservati ai nuclei con ISEE ordinario non superiore a 9.530 euro (aggiornato annualmente) o a 20.000 euro per famiglie con quattro o più figli a carico. Il riconoscimento del bonus avviene automaticamente attraverso i Comuni o i CAF sulla base dell'attestazione ISEE presentata dal cittadino. L'Assegno di Inclusione (D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito L. 56/2023), che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza per i nuclei familiari con minori, anziani o disabili, richiede ISEE non superiore a 9.360 euro al momento della richiesta e a ogni successivo rinnovo annuale. Per l'accesso alle università italiane, la riduzione o l'esenzione totale dalle tasse universitarie è subordinata all'ISEE specifico universitario (D.M. MIUR 6 agosto 2021 n. 1047): con ISEE universitario inferiore a 13.000 euro lo studente è inserito nella cosiddetta no-tax area con esonero totale dai contributi universitari, indipendentemente dall'ateneo. Le tariffe agevolate per mense scolastiche e asili nido comunali, le borse di studio regionali, le riduzioni sugli abbonamenti ai trasporti pubblici e le tariffe agevolate per servizi culturali e sportivi comunali sono calcolate su scale ISEE proprie deliberate da ciascun ente locale. L'autocertificazione reddituale semplificata è richiesta ai lavoratori dipendenti per l'assegnazione di voucher welfare aziendale o sussidi di solidarietà ex art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986), con soglie reddituali definite contrattualmente. Il documento correlato it-dichiarazione-sostitutiva-vivenza è frequentemente richiesto insieme all'autocertificazione reddituale quando l'ente deve verificare la convivenza effettiva del richiedente con i soggetti per cui richiede l'agevolazione.
Cosa includere nel tuo Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE in Italia deve contenere elementi essenziali che ne assicurano la validità formale e l'utilizzabilità nelle procedure pubbliche e private. Su forms-legal.com il modello disponibile include tutti gli elementi richiesti dal D.P.C.M. 159/2013 e dall'art. 46 D.P.R. 445/2000, con campi strutturati per ogni categoria di informazione. Le generalità complete del dichiarante costituiscono il primo requisito: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate e rilevabile dalla tessera sanitaria), residenza anagrafica aggiornata con CAP e Comune, estremi del documento di identità allegato (carta di identità, passaporto o patente in corso di validità). La composizione del nucleo familiare è un dato fondamentale che spesso comporta errori: l'art. 3 D.P.C.M. 159/2013 definisce il nucleo familiare ISEE, che non coincide necessariamente con quello anagrafico (si veda ad esempio la disciplina dei coniugi temporaneamente non conviventi per motivi di lavoro o degli studenti fuori sede). Devono essere indicati tutti i componenti del nucleo ISEE con nome, cognome, codice fiscale, grado di parentela e, per i figli, l'eventuale stato di disabilità rilevante per il calcolo delle maggiorazioni. La situazione reddituale di riferimento riguarda l'anno precedente a quello di presentazione della DSU e include: reddito complessivo IRPEF di ciascun componente, risultante dal modello 730 o Redditi PF o dalla Certificazione Unica (CU); redditi esenti IRPEF soggetti a comunicazione — pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento (L. 18/1980), assegni familiari, trattamenti assistenziali INPS; redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva — interessi su conti correnti, dividendi, plusvalenze finanziarie. La situazione patrimoniale comprende: patrimonio immobiliare — valore catastale di ciascun immobile moltiplicato per i coefficienti ex art. 5 D.P.C.M. 159/2013, al netto del mutuo residuo e con detrazione per l'abitazione principale fino a 52.500 euro (maggiorata per presenza di figli); patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell'anno di riferimento — saldo medio dei conti correnti bancari e postali, valore nominale di titoli di Stato e obbligazioni, valore di mercato di azioni, fondi di investimento e gestioni patrimoniali. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 è elemento essenziale e inderogabile: senza di essa la dichiarazione non vale come autocertificazione sostitutiva. L'informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) chiude il documento, indicando finalità, base giuridica e diritti dell'interessato.
Come compilare il tuo Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE in Italia si compila seguendo una procedura precisa, raccogliendo tutti i documenti necessari prima di procedere alla compilazione. Come primo passo, raccogliere i documenti fiscali di riferimento per tutti i componenti del nucleo familiare ISEE: modello 730 o Redditi PF dell'anno di imposta precedente, Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS o dall'ente pensionistico, dichiarazione di tutti i redditi esenti IRPEF percepiti (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, assegni familiari e trattamenti assistenziali). Come secondo passo, raccogliere la documentazione patrimoniale: estratti conto bancari e postali che attestino il saldo al 31 dicembre dell'anno di riferimento (richiederli alla propria banca o verificarli tramite home banking); visure catastali degli immobili di proprietà (disponibili gratuitamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate); contratti di mutuo con indicazione del debito residuo alla data del 31 dicembre; estratti del deposito titoli per azioni, obbligazioni, fondi di investimento. Come terzo passo, determinare la composizione del nucleo familiare ISEE secondo le regole dell'art. 3 D.P.C.M. 159/2013, distinguendo dall'eventuale diversa composizione del nucleo anagrafico — in caso di dubbio consultare il CAF. Come quarto passo, per la DSU completa, accedere al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS e compilare la DSU precompilata verificando i dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate e integrandoli dove necessario; in alternativa, rivolgersi a un CAF convenzionato. Come quinto passo, per l'autocertificazione semplificata destinata a enti locali o aziende, compilare il modello forms-legal.com con i dati reddituali richiesti dalla specifica procedura — generalmente reddito IRPEF totale del nucleo o del singolo dichiarante per l'anno precedente. Come sesto passo, apporre la firma autografa in calce alla dichiarazione e allegare copia del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000. Conservare sempre copia della dichiarazione firmata e della relativa ricevuta di presentazione o di consegna per documentare la propria posizione in caso di controlli d'ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000).
Requisiti legali per Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE in Italia è soggetta a precisi requisiti normativi che ne definiscono la validità e le conseguenze in caso di dichiarazione non veritiera. La DSU completa è disciplinata dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, che definisce i componenti del nucleo familiare (art. 3), le categorie di reddito e patrimonio da dichiarare (artt. 4-5) e le modalità di calcolo dell'ISEE (art. 6). La dichiarazione sostitutiva semplificata si fonda sull'art. 46 comma 1 lett. o) D.P.R. 445/2000 (situazione reddituale ed economica), con la forma della scrittura privata sottoscritta dal dichiarante senza necessità di autentica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, purché accompagnata da copia del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). La falsità nella dichiarazione è sanzionata sul piano penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000, che richiama le disposizioni del Codice Penale sul falso in atto pubblico (art. 483 c.p.: reclusione fino a 2 anni) e, in caso di indebita percezione di prestazioni assistenziali, la truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640-bis c.p. (reclusione da 1 a 5 anni). Sul piano amministrativo, l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata e automatica da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione risultata non veritiera, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate di interessi legali. L'INPS effettua controlli incrociati sistematici con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 159/2013, accedendo alle banche dati reddituali e patrimoniali per verificare la congruenza delle DSU presentate. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza conduce verifiche a campione e su segnalazione. La dichiarazione è esente da imposta di bollo quando presentata a enti pubblici nell'ambito di procedimenti amministrativi ai sensi della Tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Per le autocertificazioni presentate a soggetti privati (es. datori di lavoro) la questione del bollo va valutata caso per caso in relazione al tipo di atto e al suo valore.
Errori comuni da evitare nel tuo Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni
L'Autocertificazione Reddituale a fini ISEE in Italia presenta errori ricorrenti che compromettono l'accesso alle agevolazioni o espongono il dichiarante a responsabilità penale e all'obbligo di restituzione. Il primo e più grave errore è omettere redditi o patrimoni nella dichiarazione: non dichiarare depositi bancari, conti correnti postali, titoli, fondi di investimento o polizze a capitalizzazione al 31 dicembre costituisce falsità ideologica ex art. 483 c.p. e comporta la decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000 e la restituzione delle somme indebite. Ogni conto corrente, libretto di risparmio o deposito titoli intestato a ciascun componente del nucleo ISEE deve essere dichiarato, inclusi i conti esteri soggetti a CRS. Il secondo errore frequente è confondere il nucleo anagrafico con il nucleo ISEE: i coniugi temporaneamente non conviventi per motivi lavorativi o di studio rimangono nello stesso nucleo ISEE ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 159/2013, anche se risultano anagraficamente separati — omettere il reddito del coniuge non convivente produce un ISEE artificialmente basso. Il terzo errore è non dichiarare i redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, assegni familiari, trattamenti assistenziali INPS): questi redditi, pur esenti dall'imposta sul reddito, sono inclusi nel calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 4 D.P.C.M. 159/2013 e la loro omissione riduce artificialmente l'indicatore. Il quarto errore è non richiedere l'ISEE corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/2013) quando si verifica una variazione reddituale significativa — perdita del lavoro, cassa integrazione, cessazione di attività autonoma — superiore al 25% rispetto all'anno di riferimento della DSU ordinaria: l'ISEE corrente può essere richiesto in qualsiasi momento e consente di beneficiare immediatamente delle agevolazioni collegate al reddito aggiornato. Il quinto errore è presentare la DSU con dati dell'anno di imposta errato, producendo un ISEE non corrispondente alla situazione attuale: verificare sempre quale annualità è richiesta dall'ente erogatore. Il sesto errore è non allegare la copia del documento di identità ex art. 38 D.P.R. 445/2000 quando si presenta l'autocertificazione semplificata agli enti locali o ai datori di lavoro: senza allegato, la dichiarazione non è valida come sostitutiva. Il settimo errore è non aggiornare la composizione del nucleo familiare ISEE dopo eventi che la modificano — nascita di un figlio, matrimonio, separazione, decesso di un componente — presentando dichiarazioni con dati non aggiornati che possono alterare sia l'ISEE che la scala di equivalenza.
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Forms Legal. (2026). Autocertificazione Reddituale a fini ISEE/Agevolazioni (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-redditi-isee
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}Domande frequenti
L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in Italia è lo strumento di valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che accedono a prestazioni sociali agevolate, introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e ridefinito integralmente dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento ISEE). L'indicatore combina la situazione reddituale (redditi complessivi del nucleo familiare), patrimoniale (patrimonio immobiliare e mobiliare) e la composizione del nucleo stesso, divisa per la scala di equivalenza prevista dall'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013. L'autocertificazione reddituale a fini ISEE è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, con cui i componenti del nucleo familiare dichiarano i propri redditi, patrimoni e le informazioni necessarie al calcolo. La DSU viene presentata all'INPS (direttamente online tramite il portale INPS o CAF — Centro di Assistenza Fiscale) o attraverso i Comuni per le prestazioni di loro competenza. L'ISEE è richiesto per accedere a: assegno unico per i figli (D.Lgs. 230/2021), reddito di cittadinanza e successive misure (D.L. 48/2023 — Assegno di Inclusione), bonus per utenze domestiche (acqua, luce, gas), tariffe agevolate per asili nido, mense scolastiche, trasporto pubblico, rette universitarie (D.M. 1047/2017), contributi al canone di locazione e borse di studio. L'autocertificazione reddituale semplificata (distinta dalla DSU completa) è usata invece per procedure specifiche di enti locali o aziende che richiedono una dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 senza necessità di calcolo ISEE formale.
Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE in Italia, regolata dal D.P.C.M. 159/2013, devono essere dichiarati tutti i componenti del nucleo familiare e le seguenti categorie di redditi e patrimoni. Sul fronte reddituale: reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 8 D.P.C.M. 159/2013), redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità, assegni familiari, trattamenti assistenziali), redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi, rendite finanziarie), e redditi da attività finanziarie all'estero. Sul fronte patrimoniale: patrimonio immobiliare (valore catastale degli immobili, calcolato con il coefficiente previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 159/2013), al netto del mutuo residuo e con detrazione per l'abitazione principale; patrimonio mobiliare (depositi bancari e postali, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, polizze assicurative a capitalizzazione) al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono esclusi dalla dichiarazione: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, le indennità per danni a persone (art. 4 D.P.C.M. 159/2013). Per l'autocertificazione semplificata ai fini di agevolazioni specifiche (es. canoni agevolati, bonus comunali), l'ente richiedente indica quali categorie di reddito dichiarare: in genere reddito complessivo IRPEF dell'anno precedente per ogni componente del nucleo familiare, con eventuale indicazione di trattamenti assistenziali o pensioni.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE in Italia può essere presentata in due modalità dal 2020. La DSU precompilata (art. 10 D.P.C.M. 159/2013 come modificato dal D.M. 29 luglio 2021) è predisposta dall'INPS sulla base dei dati fiscali comunicati dall'Agenzia delle Entrate; il cittadino vi accede tramite SPID, CIE o CNS sul portale INPS (www.inps.it), verifica i dati precompilati, integra quelli mancanti (informazioni non presenti nelle banche dati, come le prestazioni assistenziali ricevute) e la presenta online. Il calcolo dell'ISEE avviene automaticamente, con attestazione disponibile entro pochi giorni lavorativi. La DSU ordinaria (modello cartaceo o tramite CAF) è la modalità tradizionale: il cittadino compila e sottoscrive il modello DSU presso un Centro di Assistenza Fiscale convenzionato con l'INPS, che invia la dichiarazione telematicamente. La DSU ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione; un nuovo ISEE deve essere richiesto ogni anno. Per le prestazioni urgenti (es. bonus bollette), l'INPS calcola automaticamente l'ISEE precompilato senza necessità di presentazione esplicita se il cittadino ha già i dati inseriti. La validità dell'ISEE è attestata dall'Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS: è questo documento — non la singola autocertificazione — che va presentato agli enti richiedenti.
Le conseguenze della falsa dichiarazione reddituale a fini ISEE in Italia sono severe e plurime. Sul piano penale: la DSU è una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000; la falsità integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p., pena reclusione fino a 2 anni) e le sanzioni dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 che richiama le norme penali sul falso. Sul piano amministrativo: l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dalle prestazioni conseguite; l'ente erogatore può richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi e sanzioni. Per l'Assegno di Inclusione e prestazioni simili, la frode nelle dichiarazioni ISEE configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p., pena fino a 7 anni). L'INPS effettua controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno e di altri enti, con particolare attenzione ai patrimoni mobiliari esteri (CRS — Common Reporting Standard) e alle attività finanziarie. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza conduce verifiche a campione sulle DSU presentate. In caso di falsa dichiarazione accertata, la segnalazione avviene all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC per le procedure collegate agli appalti pubblici.
L'autocertificazione reddituale semplificata ai fini di agevolazioni in Italia (distinta dalla DSU ISEE completa) è usata nei casi in cui l'ente richiedente non esige il calcolo dell'indicatore ISEE vero e proprio, ma si limita ad acquisire la dichiarazione dei redditi per determinare l'ammissibilità a condizioni più favorevoli. Casistiche tipiche: canoni di locazione agevolati da Comuni o enti previdenziali che applicano scale di reddito proprie (non l'ISEE INPS); agevolazioni aziendali per dipendenti (es. rimborso spese asilo nido, sussidi welfare aziendale ex art. 51 TUIR); tariffe sociali di enti culturali o sportivi; procedure di bando per contributi regionali o locali che prevedono criteri di reddito specifici; accesso a fondi di emergenza sociali erogati da Comuni ex art. 118 Cost. e principio di sussidiarietà. In questi casi, l'ente richiede la dichiarazione dei redditi complessivi IRPEF (risultante dal modello 730, Redditi PF o CU — Certificazione Unica) dell'anno precedente per ogni componente del nucleo rilevante. L'autocertificazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 ha lo stesso valore della copia della dichiarazione dei redditi nei confronti delle PA. Per i rapporti con enti privati (datori di lavoro, associazioni), il modello forms-legal.com consente di attestare la situazione reddituale in forma libera ma giuridicamente vincolante.
Il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE in Italia non coincide necessariamente con il nucleo anagrafico: la distinzione è regolata dall'art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. In linea di principio, il nucleo ISEE è composto dalle persone componenti la famiglia anagrafica (D.P.R. 223/1989), ma il regolamento prevede numerose eccezioni. I coniugi non conviventi per ragioni lavorative o di studio rimangono nel medesimo nucleo ISEE (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 159/2013). I figli minorenni di genitori non conviventi che non hanno unito i propri nuclei ai fini anagrafici appartengono comunque al nucleo del genitore con cui convivono; i redditi dell'altro genitore non convivente rilevano per le prestazioni per i figli (assegni di mantenimento). Le persone in convivenze di fatto registrate all'anagrafe sono considerate nucleo distinto o ampliato secondo le specifiche disposizioni dell'ente erogatore. I soggetti ricoverati in strutture (case di cura, strutture residenziali) a lungo termine mantengono il loro nucleo di origine ai fini ISEE. Per le prestazioni universitarie (diritto allo studio), l'art. 8 D.P.C.M. 159/2013 prevede un ISEE specifico 'universitario' che può includere anche il nucleo dei genitori se lo studente risulta a carico. Le persone con disabilità grave o non autosufficienti (L. 104/1992, art. 3 comma 3) fruiscono di specifiche modalità di calcolo dell'ISEE 'sociosanitario' che escludono alcuni componenti del reddito.
L'aggiornamento dell'ISEE in corso di anno in caso di variazione significativa della situazione economica in Italia è possibile attraverso l'ISEE corrente, disciplinato dall'art. 9 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. L'ISEE corrente può essere richiesto quando si verificano variazioni della situazione reddituale superiori al 25% rispetto all'anno di riferimento della DSU ordinaria, oppure in caso di perdita del lavoro, cassa integrazione, cessazione di attività autonoma o riduzione dell'orario di lavoro. La procedura prevede la presentazione di una DSU 'corrente' che sostituisce quella ordinaria per i mesi successivi, basandosi sui redditi degli ultimi dodici mesi. L'ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla data di rilascio. Per le prestazioni urgenti (es. bonus sociale per utenze) l'INPS aggiorna automaticamente il calcolo sulla base dei dati aggiornati disponibili nelle banche dati fiscali. In caso di perdita del lavoro o di altri eventi che incidono significativamente sul reddito, è consigliabile aggiornare l'ISEE tempestivamente per non perdere il diritto alle prestazioni agevolate durante l'anno. La presentazione dell'ISEE corrente non è soggetta a scadenze fisse, ma produce effetti solo per le richieste di prestazioni presentate dopo la sua attestazione. Nei casi di variazioni improvvise di reddito (es. perdita del lavoro del coniuge), il CAF può assistere il cittadino nella predisposizione della DSU corrente con la documentazione aggiornata.
Numerose prestazioni e agevolazioni tariffarie in Italia richiedono la presentazione dell'ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013. Le principali categorie includono: (1) Assegno Unico Universale per figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230): l'importo varia da 50 a 189 euro mensili per figlio in base all'ISEE familiare, con maggiorazioni per disabilità; (2) Assegno di Inclusione (D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 1): soglia ISEE non superiore a 9.360 euro; (3) Bonus bollette energia elettrica, gas e acqua (ARERA — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): ISEE non superiore a 9.530 euro (ordinario) o 20.000 euro per famiglie numerose (≥4 figli); (4) Reddito di cittadinanza (cessato) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL, D.L. 48/2023); (5) Esonero o riduzione del ticket sanitario (art. 8 D.L. 124/2019) per redditi bassi; (6) Mensa scolastica gratuita o a tariffa ridotta (D.Lgs. 65/2017, Comuni); (7) Iscrizione a nido gratuita (voucher nido, L. 232/2016 e D.M. 19 aprile 2018): ISEE inferiore a 25.000 euro per gratuità; (8) Borse di studio universitarie e riduzione rette (D.M. MIUR 1047/2017): ISEE specifico universitario; (9) Agevolazioni per abbonamenti trasporti pubblici (normativa regionale variabile); (10) Tariffe agevolate per servizi comunali (asili, palestre, centri ricreativi). Per ognuna di queste prestazioni, il soggetto erogatore richiede l'Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, non la sola autocertificazione reddituale.
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