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Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita

Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita

art. 46 D.P.R. 445/2000 / D.M. 23 ottobre 2013 n. 138 (pensionati INPS all'estero)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESISTENZA IN VITA

DATI DEL DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],

nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],

codice fiscale italiano: [Dichiarante Codice Fiscale],

attualmente residente in [Dichiarante Residenza] ([Luogo Residenza]),

in possesso del documento: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], valido fino al [Documento Scadenza],

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (art. 483 c.p. — falsità ideologica, pena fino a 2 anni di reclusione; art. 316-ter c.p. — indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, pena fino a 3 anni se le somme superano euro 3.999), nonché della decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'obbligo di restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dopo l'eventuale decesso,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, di essere in vita alla data della presente dichiarazione: [Data Dichiarazione]

Dati della prestazione previdenziale o assicurativa:

Tipo di prestazione: [Tipo Prestazione]

Numero pensione / codice prestazione: [Numero Pensione]

Ente erogatore: [Ente Erogatore]

La presente dichiarazione è resa ai fini del mantenimento dell'erogazione della prestazione sopra indicata e sostituisce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi il certificato anagrafico di esistenza in vita (art. 46 D.P.R. 445/2000). L'ente erogatore ha facoltà di verificare d'ufficio la veridicità attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, art. 62 D.Lgs. 82/2005) e l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (art. 71 D.P.R. 445/2000).

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (per residenti all'estero)

Autorità attestante: [Autorita Attestante]

Data attestazione: [Data Certificazione Autorita]

Firma e timbro dell'autorità: _________________________

Trattamento dei dati personali

[Consenso Privacy]

I dati personali saranno trattati dall'ente erogatore ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, per le sole finalità previdenziali o assicurative connesse alla presente dichiarazione.

SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE

Luogo: [Luogo Dichiarazione] — Data: [Data Dichiarazione]

[Consapevolezza Sanzioni]

Firma del dichiarante (autografa): _________________________

ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000).

N.B.: Per i pensionati residenti all'estero, il modulo deve essere controfirmato da un'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico locale) secondo le istruzioni del modulo INPS/Citibank. La dichiarazione è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, Tabella B). I pensionati con SPID o CIE possono attestare l'esistenza in vita direttamente sul portale INPS (myINPS) senza modulo cartaceo.

Dichiarante

________________

Signature

Autorità attestante (per residenti all'estero)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita?

La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia è la dichiarazione con cui il dichiarante attesta la propria esistenza in vita ai fini del mantenimento di pensioni, assegni, indennità e prestazioni assistenziali erogate dall'INPS e dagli altri enti previdenziali. Lo strumento è disciplinato dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e si inserisce nel quadro di semplificazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione delineato anche dall'art. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Gli enti previdenziali, per evitare l'indebita prosecuzione di prestazioni a soggetti deceduti, verificano periodicamente l'esistenza in vita dei beneficiari. Per i pensionati residenti in Italia la verifica avviene di regola in via automatica attraverso l'incrocio delle banche dati anagrafiche; per i pensionati residenti all'estero, dove l'incrocio automatico non è possibile, è richiesta una dichiarazione periodica nell'ambito della procedura di accertamento gestita dall'istituto incaricato per conto dell'INPS.

Lo strumento è quindi necessario soprattutto per i titolari di pensione INPS residenti all'estero, che devono attestare annualmente l'esistenza in vita per non vedere sospesa l'erogazione, e nei casi in cui le banche dati automatiche non risultino aggiornate. La dichiarazione consente all'ente di confermare il diritto alla prestazione e di proseguire i pagamenti.

La dichiarazione deve identificare il dichiarante con generalità complete e codice fiscale, indicare il numero della pensione o prestazione e la data di riferimento, ed è spesso soggetta a particolari modalità di attestazione dell'identità (testimoni, autorità consolari, pubblici ufficiali) quando resa all'estero. Le false attestazioni comportano responsabilità penale. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di dichiarazione dello stato di famiglia, dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita?

La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia è necessaria in specifiche situazioni in cui la verifica automatica non è possibile. Per i pensionati INPS residenti all'estero, la dichiarazione è richiesta annualmente attraverso la procedura Citibank per tutte le pensioni erogate a beneficiari con residenza fuori dall'Italia (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di invalidità, assegno sociale, pensione ai superstiti). Per i beneficiari di prestazioni INPS per invalidità civile (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità ex L. 18/1980 e L. 68/1999) che non risultano nelle banche dati automatiche aggiornate, la dichiarazione può essere richiesta per confermare il mantenimento dei requisiti. Per i beneficiari di rendite vitalizie assicurative private (polizze vita a prestazione periodica, rendite immediate o differite ex artt. 1919 ss. c.c.) erogate da compagnie assicurative soggette alla vigilanza IVASS, la dichiarazione è richiesta annualmente quando la compagnia non può verificare lo stato in vita tramite sistemi automatici. Per i beneficiari di pensioni complementari (fondi pensione ex D.Lgs. 252/2005 vigilati dalla COVIP), le forme pensionistiche complementari prevedono procedure di attestazione periodica. Per i cittadini italiani residenti all'estero che devono dimostrare la propria esistenza in vita per pratiche successorie, bancarie o assicurative in Italia, la dichiarazione sostitutiva accompagnata da copia del documento di identità (o il certificato consolare) è lo strumento più agevole. Un caso pratico frequente riguarda i titolari di pensione ai superstiti (reversibilità) ex art. 1 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818: l'INPS può richiedere la prova di esistenza in vita del coniuge superstite beneficiario quando le banche dati anagrafiche non risultano aggiornate o coerenti. Ulteriore casistica si riscontra per i beneficiari di rendite INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali riconosciute: la rendita è erogata finché il beneficiario è in vita e INAIL effettua verifiche periodiche analoghe a quelle INPS. Termine per presentare la dichiarazione: il D.M. 138/2013 prevede che il pensionato residente all'estero risponda entro il termine indicato nel modulo Citibank (generalmente 90 giorni dall'invio); il mancato rispetto del termine determina la sospensione del pagamento a decorrere dal mese successivo alla scadenza. La proroga del termine può essere richiesta tramite il Patronato INPS o le rappresentanze consolari italiane nei Paesi di residenza, secondo le istruzioni INPS del Messaggio 27 dicembre 2019 n. 4860. La dichiarazione è altresì necessaria per i percettori di assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) e di assegno di invalidità civile (art. 12 L. 118/1971), prestazioni che si estinguono automaticamente con il decesso del beneficiario e che richiedono la verifica periodica dell'esistenza in vita quando le banche dati INPS non sono aggiornate in tempo reale. forms-legal.com offre il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita conforme all'art. 46 D.P.R. 445/2000, con le versioni per residenti in Italia e per residenti all'estero, e con la guida alla trasmissione via PEC.

Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita

La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia deve contenere elementi precisi per essere accettata dall'INPS e dagli altri enti erogatori. Le generalità complete del dichiarante sono imprescindibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate), residenza attuale (anche estera, con indicazione del Paese e indirizzo completo). Il numero di pensione o prestazione è necessario per identificare univocamente la posizione previdenziale: l'INPS assegna un numero di pensione (codice fiscale del titolare + codice tipo prestazione + progressivo) che va indicato nella dichiarazione. La data di riferimento della dichiarazione deve essere specificata: la dichiarazione attesta l'esistenza in vita alla data della firma, non in termini generali. Il paese e l'indirizzo di residenza attuale sono elementi essenziali per le pratiche estere. La controfirma o attestazione da parte di un'autorità competente è richiesta per alcune procedure: per i pensionati all'estero, il modulo INPS deve essere controfirmato da un'autorità locale (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico del Comune estero, leader religioso abilitato nei Paesi dove questo è consuetudine). La formula di consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 è imprescindibile per le dichiarazioni sostitutive. Su forms-legal.com il modello disponibile include tutti gli elementi necessari, con sezioni adattive per residenti in Italia e residenti all'estero. La formula dichiarativa deve citare espressamente l'art. 46 D.P.R. 445/2000 e richiamare la consapevolezza delle conseguenze penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di falsità — richiamo che attiva la tutela ex art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). La copia del documento di identità in corso di validità è indispensabile ex art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000: senza tale allegato la dichiarazione è priva di forza probatoria verso la PA. Per i dichiaranti residenti all'estero, il documento di identità può essere la carta di identità italiana o il passaporto; in alternativa, l'autorità locale che controfirma può attestare l'identità del dichiarante nell'atto stesso di attestazione. Per le dichiarazioni rese in lingua straniera, l'INPS e le compagnie assicurative italiane richiedono una traduzione giurata in italiano ex art. 122 c.p.c. o una traduzione asseverata dal Consolato italiano competente. Un elemento aggiuntivo consigliato è l'indicazione del Paese di residenza effettiva e della data di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, L. 27 ottobre 1988 n. 470): tale informazione semplifica le verifiche dell'INPS e del Consolato.

Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita

La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia si compila in modo semplice, ma richiede attenzione alla sua corretta presentazione all'ente destinatario. Come primo passo, raccogliere i dati necessari: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale, numero di pensione o prestazione. Verificare se l'ente richiedente (INPS, compagnia assicurativa, fondo pensione) fornisce un modulo specifico: per i pensionati all'estero, l'INPS invia il modulo attraverso Citibank e non è necessario usare un modello alternativo. Se non esiste un modulo specifico, compilare la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 con i propri dati anagrafici e il numero della prestazione. Indicare la data in cui si rende la dichiarazione: la data deve essere recente (generalmente entro i 3 mesi precedenti la scadenza comunicata dall'ente). Apporre la firma autografa in calce alla dichiarazione; per le procedure INPS all'estero, far controfirmare la dichiarazione dall'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio locale, autorità anagrafica del Comune estero). Allegare la copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000). Per la presentazione digitale tramite portale INPS (myINPS) con SPID o CIE, seguire le istruzioni online: il sistema guida attraverso la procedura di attestazione senza necessità di moduli cartacei. Inviare la dichiarazione all'ente destinatario nei termini indicati: per l'INPS all'estero, rispettare la scadenza del modulo Citibank per evitare la sospensione del pagamento. Campo per campo: (a) «Il/la sottoscritto/a» — inserire nome e cognome esattamente come compaiono nel documento di identità e nella banca dati INPS; (b) «nato/a a» e «il» — luogo e data di nascita in formato esteso (es. «Napoli, 15 marzo 1948»); (c) «codice fiscale» — riportare il codice fiscale di 16 caratteri rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; (d) «residente in» — indirizzo completo incluso codice postale e Paese per i residenti all'estero; (e) «titolare della pensione/prestazione n.» — indicare il numero identificativo della pensione INPS (reperibile sul cedolino di pensione o sulla CUD/CU annuale); (f) formula dichiarativa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con richiamo alla consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000; (g) luogo, data e firma autografa; (h) allegato: copia del documento di identità in corso di validità. Per la trasmissione via PEC, il file PDF della dichiarazione firmata deve essere allegato a un messaggio PEC indirizzato alla sede INPS competente, con oggetto «Dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita — CF [codice fiscale]».

Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita

La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia presenta errori ricorrenti che causano la sospensione della pensione o il rigetto della pratica. L'errore più critico per i pensionati all'estero è rispondere in ritardo al modulo Citibank inviato dall'INPS: anche pochi giorni dopo la scadenza indicata determinano automaticamente la sospensione del pagamento della pensione. Un secondo errore frequente è non allegare la controfirma dell'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico locale) quando richiesta dalla procedura INPS: il modulo con la sola firma del pensionato non è sufficiente per i pensionati all'estero. Molti dichiaranti non verificano la corrispondenza tra il nome indicato nel modulo e il nome esatto registrato nell'archivio INPS: eventuali discrepanze (nomi stranieri traslitterati in modo diverso, variazioni di trascrizione) possono causare problemi di identificazione. Un errore meno noto riguarda i familiari che continuano a percepire la pensione dopo il decesso del titolare senza comunicarlo all'INPS: oltre alla restituzione delle somme indebite, questo comportamento può configurare il reato ex art. 316-ter c.p. Un errore procedurale frequente è presentare la dichiarazione sostitutiva semplice (senza controfirma) a compagnie assicurative private che richiedono il certificato anagrafico originale: i privati non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni (art. 2 D.P.R. 445/2000) e possono chiedere il certificato del Comune. Sesto errore da evitare: non aggiornare il proprio indirizzo all'INPS dopo un cambio di residenza all'estero. Il modulo Citibank viene inviato all'ultimo indirizzo registrato: se il pensionato si è trasferito senza comunicarlo all'INPS tramite il Consolato o tramite il Contact Center INPS (803 164 dall'Italia; +39 06 164164 dall'estero), il modulo viene inviato all'indirizzo errato e la mancata risposta determina la sospensione. Settimo errore: non conservare copia della dichiarazione inviata con la ricevuta di spedizione (raccomandata A/R) o di trasmissione (ricevuta PEC). In caso di contestazione da parte di INPS o della compagnia assicurativa, la prova dell'avvenuta presentazione nei termini è a carico del dichiarante. Ottavo errore: non informarsi in anticipo sulle autorità riconosciute dall'INPS per la controfirma nel Paese di residenza. Paesi come il Brasile, l'Argentina e alcune nazioni africane hanno accordi di sicurezza sociale con l'Italia che disciplinano le modalità di attestazione; in assenza di accordo, la controfirma del Consolato italiano è sempre valida.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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