Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita
art. 46 D.P.R. 445/2000 / D.M. 23 ottobre 2013 n. 138 (pensionati INPS all'estero)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESISTENZA IN VITA
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],
nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],
codice fiscale italiano: [Dichiarante Codice Fiscale],
attualmente residente in [Dichiarante Residenza] ([Luogo Residenza]),
in possesso del documento: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (art. 483 c.p. — falsità ideologica, pena fino a 2 anni di reclusione; art. 316-ter c.p. — indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, pena fino a 3 anni se le somme superano euro 3.999), nonché della decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'obbligo di restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dopo l'eventuale decesso,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, di essere in vita alla data della presente dichiarazione: [Data Dichiarazione]
Dati della prestazione previdenziale o assicurativa:
Tipo di prestazione: [Tipo Prestazione]
Numero pensione / codice prestazione: [Numero Pensione]
Ente erogatore: [Ente Erogatore]
La presente dichiarazione è resa ai fini del mantenimento dell'erogazione della prestazione sopra indicata e sostituisce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi il certificato anagrafico di esistenza in vita (art. 46 D.P.R. 445/2000). L'ente erogatore ha facoltà di verificare d'ufficio la veridicità attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, art. 62 D.Lgs. 82/2005) e l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (art. 71 D.P.R. 445/2000).
ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (per residenti all'estero)
Autorità attestante: [Autorita Attestante]
Data attestazione: [Data Certificazione Autorita]
Firma e timbro dell'autorità: _________________________
Trattamento dei dati personali
[Consenso Privacy]
I dati personali saranno trattati dall'ente erogatore ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, per le sole finalità previdenziali o assicurative connesse alla presente dichiarazione.
SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE
Luogo: [Luogo Dichiarazione] — Data: [Data Dichiarazione]
[Consapevolezza Sanzioni]
Firma del dichiarante (autografa): _________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000).
N.B.: Per i pensionati residenti all'estero, il modulo deve essere controfirmato da un'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico locale) secondo le istruzioni del modulo INPS/Citibank. La dichiarazione è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, Tabella B). I pensionati con SPID o CIE possono attestare l'esistenza in vita direttamente sul portale INPS (myINPS) senza modulo cartaceo.
Dichiarante
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Signature
Autorità attestante (per residenti all'estero)
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Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita?
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia è la dichiarazione con cui il dichiarante attesta la propria esistenza in vita ai fini del mantenimento di pensioni, assegni, indennità e prestazioni assistenziali erogate dall'INPS e dagli altri enti previdenziali. Lo strumento è disciplinato dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e si inserisce nel quadro di semplificazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione delineato anche dall'art. 3 del D.Lgs. 165/2001.
Gli enti previdenziali, per evitare l'indebita prosecuzione di prestazioni a soggetti deceduti, verificano periodicamente l'esistenza in vita dei beneficiari. Per i pensionati residenti in Italia la verifica avviene di regola in via automatica attraverso l'incrocio delle banche dati anagrafiche; per i pensionati residenti all'estero, dove l'incrocio automatico non è possibile, è richiesta una dichiarazione periodica nell'ambito della procedura di accertamento gestita dall'istituto incaricato per conto dell'INPS.
Lo strumento è quindi necessario soprattutto per i titolari di pensione INPS residenti all'estero, che devono attestare annualmente l'esistenza in vita per non vedere sospesa l'erogazione, e nei casi in cui le banche dati automatiche non risultino aggiornate. La dichiarazione consente all'ente di confermare il diritto alla prestazione e di proseguire i pagamenti.
La dichiarazione deve identificare il dichiarante con generalità complete e codice fiscale, indicare il numero della pensione o prestazione e la data di riferimento, ed è spesso soggetta a particolari modalità di attestazione dell'identità (testimoni, autorità consolari, pubblici ufficiali) quando resa all'estero. Le false attestazioni comportano responsabilità penale. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di dichiarazione dello stato di famiglia, dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita?
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia è necessaria in specifiche situazioni in cui la verifica automatica non è possibile. Per i pensionati INPS residenti all'estero, la dichiarazione è richiesta annualmente attraverso la procedura Citibank per tutte le pensioni erogate a beneficiari con residenza fuori dall'Italia (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di invalidità, assegno sociale, pensione ai superstiti). Per i beneficiari di prestazioni INPS per invalidità civile (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità ex L. 18/1980 e L. 68/1999) che non risultano nelle banche dati automatiche aggiornate, la dichiarazione può essere richiesta per confermare il mantenimento dei requisiti. Per i beneficiari di rendite vitalizie assicurative private (polizze vita a prestazione periodica, rendite immediate o differite ex artt. 1919 ss. c.c.) erogate da compagnie assicurative soggette alla vigilanza IVASS, la dichiarazione è richiesta annualmente quando la compagnia non può verificare lo stato in vita tramite sistemi automatici. Per i beneficiari di pensioni complementari (fondi pensione ex D.Lgs. 252/2005 vigilati dalla COVIP), le forme pensionistiche complementari prevedono procedure di attestazione periodica. Per i cittadini italiani residenti all'estero che devono dimostrare la propria esistenza in vita per pratiche successorie, bancarie o assicurative in Italia, la dichiarazione sostitutiva accompagnata da copia del documento di identità (o il certificato consolare) è lo strumento più agevole. Un caso pratico frequente riguarda i titolari di pensione ai superstiti (reversibilità) ex art. 1 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818: l'INPS può richiedere la prova di esistenza in vita del coniuge superstite beneficiario quando le banche dati anagrafiche non risultano aggiornate o coerenti. Ulteriore casistica si riscontra per i beneficiari di rendite INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali riconosciute: la rendita è erogata finché il beneficiario è in vita e INAIL effettua verifiche periodiche analoghe a quelle INPS. Termine per presentare la dichiarazione: il D.M. 138/2013 prevede che il pensionato residente all'estero risponda entro il termine indicato nel modulo Citibank (generalmente 90 giorni dall'invio); il mancato rispetto del termine determina la sospensione del pagamento a decorrere dal mese successivo alla scadenza. La proroga del termine può essere richiesta tramite il Patronato INPS o le rappresentanze consolari italiane nei Paesi di residenza, secondo le istruzioni INPS del Messaggio 27 dicembre 2019 n. 4860. La dichiarazione è altresì necessaria per i percettori di assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) e di assegno di invalidità civile (art. 12 L. 118/1971), prestazioni che si estinguono automaticamente con il decesso del beneficiario e che richiedono la verifica periodica dell'esistenza in vita quando le banche dati INPS non sono aggiornate in tempo reale. forms-legal.com offre il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita conforme all'art. 46 D.P.R. 445/2000, con le versioni per residenti in Italia e per residenti all'estero, e con la guida alla trasmissione via PEC.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia deve contenere elementi precisi per essere accettata dall'INPS e dagli altri enti erogatori. Le generalità complete del dichiarante sono imprescindibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate), residenza attuale (anche estera, con indicazione del Paese e indirizzo completo). Il numero di pensione o prestazione è necessario per identificare univocamente la posizione previdenziale: l'INPS assegna un numero di pensione (codice fiscale del titolare + codice tipo prestazione + progressivo) che va indicato nella dichiarazione. La data di riferimento della dichiarazione deve essere specificata: la dichiarazione attesta l'esistenza in vita alla data della firma, non in termini generali. Il paese e l'indirizzo di residenza attuale sono elementi essenziali per le pratiche estere. La controfirma o attestazione da parte di un'autorità competente è richiesta per alcune procedure: per i pensionati all'estero, il modulo INPS deve essere controfirmato da un'autorità locale (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico del Comune estero, leader religioso abilitato nei Paesi dove questo è consuetudine). La formula di consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 è imprescindibile per le dichiarazioni sostitutive. Su forms-legal.com il modello disponibile include tutti gli elementi necessari, con sezioni adattive per residenti in Italia e residenti all'estero. La formula dichiarativa deve citare espressamente l'art. 46 D.P.R. 445/2000 e richiamare la consapevolezza delle conseguenze penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di falsità — richiamo che attiva la tutela ex art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). La copia del documento di identità in corso di validità è indispensabile ex art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000: senza tale allegato la dichiarazione è priva di forza probatoria verso la PA. Per i dichiaranti residenti all'estero, il documento di identità può essere la carta di identità italiana o il passaporto; in alternativa, l'autorità locale che controfirma può attestare l'identità del dichiarante nell'atto stesso di attestazione. Per le dichiarazioni rese in lingua straniera, l'INPS e le compagnie assicurative italiane richiedono una traduzione giurata in italiano ex art. 122 c.p.c. o una traduzione asseverata dal Consolato italiano competente. Un elemento aggiuntivo consigliato è l'indicazione del Paese di residenza effettiva e della data di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, L. 27 ottobre 1988 n. 470): tale informazione semplifica le verifiche dell'INPS e del Consolato.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia si compila in modo semplice, ma richiede attenzione alla sua corretta presentazione all'ente destinatario. Come primo passo, raccogliere i dati necessari: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale, numero di pensione o prestazione. Verificare se l'ente richiedente (INPS, compagnia assicurativa, fondo pensione) fornisce un modulo specifico: per i pensionati all'estero, l'INPS invia il modulo attraverso Citibank e non è necessario usare un modello alternativo. Se non esiste un modulo specifico, compilare la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 con i propri dati anagrafici e il numero della prestazione. Indicare la data in cui si rende la dichiarazione: la data deve essere recente (generalmente entro i 3 mesi precedenti la scadenza comunicata dall'ente). Apporre la firma autografa in calce alla dichiarazione; per le procedure INPS all'estero, far controfirmare la dichiarazione dall'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio locale, autorità anagrafica del Comune estero). Allegare la copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000). Per la presentazione digitale tramite portale INPS (myINPS) con SPID o CIE, seguire le istruzioni online: il sistema guida attraverso la procedura di attestazione senza necessità di moduli cartacei. Inviare la dichiarazione all'ente destinatario nei termini indicati: per l'INPS all'estero, rispettare la scadenza del modulo Citibank per evitare la sospensione del pagamento. Campo per campo: (a) «Il/la sottoscritto/a» — inserire nome e cognome esattamente come compaiono nel documento di identità e nella banca dati INPS; (b) «nato/a a» e «il» — luogo e data di nascita in formato esteso (es. «Napoli, 15 marzo 1948»); (c) «codice fiscale» — riportare il codice fiscale di 16 caratteri rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; (d) «residente in» — indirizzo completo incluso codice postale e Paese per i residenti all'estero; (e) «titolare della pensione/prestazione n.» — indicare il numero identificativo della pensione INPS (reperibile sul cedolino di pensione o sulla CUD/CU annuale); (f) formula dichiarativa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con richiamo alla consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000; (g) luogo, data e firma autografa; (h) allegato: copia del documento di identità in corso di validità. Per la trasmissione via PEC, il file PDF della dichiarazione firmata deve essere allegato a un messaggio PEC indirizzato alla sede INPS competente, con oggetto «Dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita — CF [codice fiscale]».
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia è soggetta a precisi requisiti normativi. La base giuridica principale è l'art. 46 comma 1 lett. a) D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta 'la data e il luogo di nascita' e implicitamente l'esistenza in vita del dichiarante). La procedura per i pensionati INPS all'estero è disciplinata dal D.M. 23 ottobre 2013 n. 138 del Ministero del Lavoro (modalità di attestazione dell'esistenza in vita per pensionati residenti all'estero). La verifica automatica per i residenti in Italia è prevista dall'art. 62 D.Lgs. 82/2005 (ANPR) e dall'art. 3 D.Lgs. 165/1997 (che ha eliminato l'obbligo della prova cartacea). La forma è quella della scrittura privata sottoscritta dal dichiarante, senza autentica nei rapporti con le PA, purché accompagnata da copia del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Per i pensionati all'estero, la controfirma di un'autorità locale è richiesta dalla procedura INPS/Citibank in quanto sostituisce la verifica anagrafica automatica non disponibile all'estero. La falsità nella dichiarazione è sanzionata penalmente ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. La continuazione nella percezione della pensione dopo il decesso del titolare può configurare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p., reclusione fino a 3 anni se le somme superano euro 3.999). La dichiarazione è esente da imposta di bollo nei rapporti con enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). Ulteriori requisiti normativi rilevanti: l'art. 45 D.P.R. 445/2000 stabilisce che la documentazione amministrativa è valida e ammissibile quando prodotta nelle forme stabilite dalla legge; l'art. 71 D.P.R. 445/2000 impone alle PA di effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con segnalazione alla Procura della Repubblica e all'Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di falsità accertata. La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. V Pen. n. 15458/2019, ha confermato che la falsa attestazione di esistenza in vita resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per ottenere il mantenimento di una pensione costituisce il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. in concorso con il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. La validità temporale della dichiarazione non è fissata per legge in modo uniforme: INPS e singole compagnie assicurative stabiliscono autonomamente il periodo di validità del modulo; in via generale, la dichiarazione non deve essere anteriore di più di sei mesi rispetto alla data di presentazione (analogia con il termine generale dei certificati ex art. 41 D.P.R. 445/2000). Per le attestazioni di tipo sanitario che corredano la dichiarazione (referto medico in caso di impossibilità a firmare), il documento deve essere firmato da un medico abilitato all'esercizio della professione in Italia o nel Paese estero di residenza, con indicazione del numero di iscrizione all'Ordine o all'equivalente ente di registrazione locale.
Disciplina della dichiarazione sostitutiva nel contesto della digitalizzazione amministrativa italiana. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 1 Componente 1 (Digitalizzazione della PA), ha accelerato l'adozione dell'ANPR come banca dati centralizzata per tutte le PA: dal 15 novembre 2021, il Ministero dell'Interno ha attivato i servizi di certificazione online accessibili ai cittadini con identità digitale SPID o CIE, consentendo lo scarico gratuito del certificato di esistenza in vita, alternativo alla dichiarazione sostitutiva nei casi in cui il destinatario sia una PA tenuta ad accettarlo. Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (Codice del Terzo Settore — parte integrativa) e la Circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno ribadito l'obbligo per tutte le PA di accettare le dichiarazioni sostitutive in luogo dei certificati, con divieto di richiedere documentazione aggiuntiva ai cittadini quando i dati sono verificabili attraverso le banche dati degli enti pubblici. La violazione di questo obbligo da parte del funzionario pubblico che richiede il certificato anagrafico in luogo della dichiarazione sostitutiva è sanzionabile disciplinarmente ex art. 74 D.P.R. 445/2000 e può configurare il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. La normativa sulle AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, istituita con L. 27 ottobre 1988 n. 470) è complementare alla disciplina della dichiarazione sostitutiva per i pensionati all'estero: l'iscrizione all'AIRE è obbligatoria per i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero per un periodo superiore a 12 mesi (art. 6 L. 470/1988) e consente all'INPS di verificare la residenza estera del pensionato e gestire la procedura di attestazione attraverso il Consolato italiano competente. Per i pensionati italiani all'estero titolari di più pensioni (es. pensione INPS + pensione INAIL + pensione complementare COVIP), ciascun ente può richiedere separatamente la dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita: la risposta deve essere fornita a ciascun ente nei termini da esso indicati, anche se i moduli coincidono nel periodo di richiesta. La dichiarazione sostitutiva prodotta per l'INPS non è automaticamente valida per la compagnia assicurativa privata o per il fondo pensione: ciascun destinatario stabilisce autonomamente il proprio formato e i propri requisiti di attestazione. La Commissione Europea, nell'ambito del progetto OOTS (Once-Only Technical System) del Regolamento UE 2018/1724 (Single Digital Gateway), prevede entro il 2025 l'interoperabilità dei dati anagrafici degli Stati Membri: una volta operativo, il sistema consentirà la verifica automatica dei dati anagrafici del pensionato italiano residente in un altro Stato UE senza necessità di moduli cartacei, attraverso lo scambio diretto di dati tra le PA nazionali.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita
La Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita in Italia presenta errori ricorrenti che causano la sospensione della pensione o il rigetto della pratica. L'errore più critico per i pensionati all'estero è rispondere in ritardo al modulo Citibank inviato dall'INPS: anche pochi giorni dopo la scadenza indicata determinano automaticamente la sospensione del pagamento della pensione. Un secondo errore frequente è non allegare la controfirma dell'autorità competente del Paese di residenza (consolato italiano, notaio, ufficiale anagrafico locale) quando richiesta dalla procedura INPS: il modulo con la sola firma del pensionato non è sufficiente per i pensionati all'estero. Molti dichiaranti non verificano la corrispondenza tra il nome indicato nel modulo e il nome esatto registrato nell'archivio INPS: eventuali discrepanze (nomi stranieri traslitterati in modo diverso, variazioni di trascrizione) possono causare problemi di identificazione. Un errore meno noto riguarda i familiari che continuano a percepire la pensione dopo il decesso del titolare senza comunicarlo all'INPS: oltre alla restituzione delle somme indebite, questo comportamento può configurare il reato ex art. 316-ter c.p. Un errore procedurale frequente è presentare la dichiarazione sostitutiva semplice (senza controfirma) a compagnie assicurative private che richiedono il certificato anagrafico originale: i privati non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni (art. 2 D.P.R. 445/2000) e possono chiedere il certificato del Comune. Sesto errore da evitare: non aggiornare il proprio indirizzo all'INPS dopo un cambio di residenza all'estero. Il modulo Citibank viene inviato all'ultimo indirizzo registrato: se il pensionato si è trasferito senza comunicarlo all'INPS tramite il Consolato o tramite il Contact Center INPS (803 164 dall'Italia; +39 06 164164 dall'estero), il modulo viene inviato all'indirizzo errato e la mancata risposta determina la sospensione. Settimo errore: non conservare copia della dichiarazione inviata con la ricevuta di spedizione (raccomandata A/R) o di trasmissione (ricevuta PEC). In caso di contestazione da parte di INPS o della compagnia assicurativa, la prova dell'avvenuta presentazione nei termini è a carico del dichiarante. Ottavo errore: non informarsi in anticipo sulle autorità riconosciute dall'INPS per la controfirma nel Paese di residenza. Paesi come il Brasile, l'Argentina e alcune nazioni africane hanno accordi di sicurezza sociale con l'Italia che disciplinano le modalità di attestazione; in assenza di accordo, la controfirma del Consolato italiano è sempre valida.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione Sostitutiva di Esistenza in Vita (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-sostitutiva-vivenza
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La dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita in Italia è una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa), con cui il soggetto attesta la propria esistenza in vita per consentire la continuità dell'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali che cesserebbero automaticamente con il decesso del beneficiario. La dichiarazione è utilizzata principalmente per il mantenimento delle pensioni INPS (pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, assegno sociale, pensione ai superstiti) quando il titolare risiede all'estero e non è possibile effettuare controlli anagrafici automatici tramite le banche dati italiane. La base normativa della procedura è l'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (che ha eliminato per i residenti in Italia la prova cartacea di esistenza in vita, sostituendola con i controlli automatici dell'anagrafe tributaria) e il D.M. 23 ottobre 2013 n. 138 del Ministero del Lavoro, che disciplina le modalità di attestazione per i pensionati residenti all'estero. Per i pensionati residenti in Italia, l'INPS effettua la verifica automatica attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate) e del Registro Anagrafico Comunale (ANPR — Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, D.Lgs. 82/2005), rendendo superflua la dichiarazione cartacea. La dichiarazione sostitutiva è richiesta anche da altri enti erogatori di prestazioni periodiche (enti di previdenza privata, compagnie assicurative per le rendite vitalizie) quando l'anagrafe elettronica non è accessibile.
La prova di esistenza in vita all'INPS in Italia è richiesta principalmente ai pensionati residenti all'estero, per i quali l'INPS non può verificare automaticamente lo stato in vita attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). La procedura INPS per i pensionati esteri funziona nel modo seguente: ogni anno (generalmente tra novembre e febbraio), l'INPS invia tramite Citibank (il soggetto incaricato del pagamento delle pensioni all'estero) un modulo di attestazione di esistenza in vita al pensionato o alla sua banca corrispondente estera. Il pensionato deve far attestare la propria esistenza in vita da un'autorità competente del Paese di residenza: comune/municipio, notaio, autorità religiosa abilitata, consolato italiano, ufficiale anagrafico locale. Nei Paesi con accordi di sicurezza sociale con l'Italia (UE, paesi convenzionati ex L. 7 febbraio 1958 n. 44 e successive convenzioni bilaterali), la verifica può avvenire anche attraverso i sistemi di sicurezza sociale locali. La mancata risposta entro il termine indicato comporta la sospensione del pagamento della pensione. Per i pensionati italiani residenti all'estero che dispongono di SPID, è possibile rispondere online attraverso il portale INPS (myINPS) senza necessità di modulo cartaceo. Per i pensionati residenti in Italia non raggiunti dalle verifiche automatiche (es. non iscritti all'ANPR), può essere richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita in Italia può essere resa da un delegato o da un familiare per conto del pensionato in casi particolari, ma con precise limitazioni. In linea di principio, la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 deve essere resa personalmente dal soggetto interessato (il pensionato stesso), poiché attesta un fatto — la propria esistenza in vita — che per sua natura può essere attestato solo dal diretto interessato. Un terzo (familiare, tutore, amministratore di sostegno) non può rendere la dichiarazione 'di esistenza in vita' per il titolare, perché ciò richiederebbe un atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (che può attestare fatti a diretta conoscenza del dichiarante, inclusa la conoscenza che un'altra persona è in vita). Per i soggetti incapaci o impossibilitati a firmare autonomamente (anziani allettati, disabili gravi), la procedura corretta è: (a) il tutore legale o l'amministratore di sostegno (nominati dal Tribunale ex artt. 404 ss. c.c.) può rendere la dichiarazione sostitutiva in nome del rappresentato, con allegato della documentazione comprovante la nomina; (b) l'INPS può accettare la prova di esistenza in vita risultante da referto medico ufficiale recente; (c) il medico di base (MMG) o il medico INPS può redigere un attestato di esistenza in vita. Per i pensionati all'estero impossibilitati a presentarsi al consolato, l'attestazione da parte di un medico o di un'autorità locale è generalmente accettata dall'INPS tramite Citibank.
Le conseguenze della mancata presentazione della prova di esistenza in vita per i pensionati INPS in Italia e all'estero sono automatiche e immediate. Per i pensionati residenti all'estero, il mancato ritorno del modulo di attestazione entro il termine indicato (generalmente 90 giorni dall'invio) comporta la sospensione del pagamento della pensione da parte di Citibank, il soggetto incaricato dell'erogazione all'estero. La sospensione è cautelativa, non definitiva: il pensionato può regolarizzare la propria posizione presentando l'attestazione tardiva, con conseguente ripristino dei pagamenti e liquidazione degli arretrati trattenuti. Se i controlli confermano il decesso, la pensione viene revocata definitivamente a partire dal mese successivo al decesso e l'INPS procede al recupero delle eventuali somme erogate indebitamente dopo la data del decesso (art. 52 L. 88/1989). Per i familiari che abbiano continuato a riscuotere la pensione dopo il decesso del titolare, l'INPS procede al recupero delle somme indebite e può segnalare all'Autorità Giudiziaria per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p., pena fino a 3 anni di reclusione se le somme superano i 3.999 euro). Il pensionato o il suo delegato può contattare il Patronato INPS o uno dei consolati italiani all'estero per assistenza nella procedura di attestazione.
La dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita in Italia è richiesta anche per le rendite vitalizie assicurative (polizze vita di rendita) quando la compagnia assicuratrice non può verificare automaticamente lo stato in vita del beneficiario. Le compagnie assicuratrici private (soggette alla vigilanza dell'IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) erogano rendite vitalizie in base a contratti di assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.) o fondi pensione (D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252); la rendita è dovuta finché il beneficiario è in vita. Poiché le compagnie private non hanno accesso diretto all'ANPR, richiedono periodicamente (di norma annualmente) la prova di esistenza in vita del beneficiario. La prova può essere fornita: con la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (accettata se la compagnia vi acconsentita, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 445/2000 — le compagnie private non sono obbligate); con un certificato anagrafico di esistenza in vita rilasciato dal Comune; con la presentazione personale presso gli sportelli della compagnia con esibizione del documento di identità. La Circolare IVASS n. 533/2014 ha invitato le compagnie ad adottare procedure semplificate e digitali per la verifica dell'esistenza in vita, ammettendo il riconoscimento tramite video call autenticata o firma elettronica. I fondi pensione complementari (Forme Pensionistiche Complementari — FPC, vigilate dalla COVIP) seguono procedure analoghe.
La distinzione tra certificato di esistenza in vita e dichiarazione sostitutiva in Italia è rilevante per capire quando usare ciascuno strumento. Il certificato di esistenza in vita è un documento ufficiale rilasciato dal Comune di residenza (Servizi Demografici/Anagrafe) che attesta ufficialmente che il soggetto risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente e non risulta deceduto. Ha valore probatorio pieno erga omnes, è redatto da un pubblico ufficiale e richiede il pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00 ex D.P.R. 642/1972 — Tabella allegata all'art. 1) salvo i casi di esenzione. La validità è di 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000 per i certificati in genere). La dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita ex art. 46 D.P.R. 445/2000 è resa direttamente dall'interessato, non richiede l'intervento di un pubblico ufficiale, è esente da imposta di bollo nei rapporti con le PA, e ha lo stesso valore giuridico del certificato nei confronti delle PA e dei gestori di pubblici servizi. I privati (compagnie assicurative, fondi pensione privati, banche) non sono obbligati ad accettarla (art. 2 D.P.R. 445/2000) e possono richiedere il certificato originale. Per i residenti all'estero, il certificato può essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, oppure dall'autorità locale straniera con apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Per i pensionati residenti in Italia, l'INPS non richiede più la dichiarazione cartacea di esistenza in vita grazie alla verifica automatica attraverso le banche dati nazionali. Il sistema si basa su tre fonti principali. La prima è l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), gestita dal Ministero dell'Interno e operativa dal 2017 ex art. 62 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD): l'INPS effettua interrogazioni periodiche per verificare che i titolari di pensione non siano stati registrati come deceduti. La seconda è la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria): ogni decesso viene registrato dall'ufficiale di stato civile e comunicato all'anagrafe tributaria, che a sua volta aggiorna l'INPS. La terza è il flusso diretto dalle anagrafi comunali: prima dell'ANPR, i Comuni trasmettevano all'INPS le comunicazioni di decesso entro 24 ore dall'accertamento (D.P.R. 223/1989, art. 10). Il meccanismo garantisce che le pensioni vengano interrotte entro il mese successivo al decesso. I pagamenti effettuati dopo il decesso per il ritardo nelle comunicazioni sono recuperati dall'INPS tramite trattenuta sulle rate successive (se la pensione è ancora attiva per conto di eredi ignari) o tramite recupero creditizio. Per i pensionati iscritti all'ANPR che dispongono di identità digitale (SPID, CIE), è possibile anche la verifica online attraverso il portale myINPS, con accesso ai dati della propria pensione in tempo reale.
La dichiarazione sostitutiva di esistenza in vita in Italia può essere presentata in forma digitale tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o attraverso il portale INPS con SPID/CIE/CNS, con pieno valore legale. Per la trasmissione tramite PEC: il documento va firmato digitalmente con firma qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005 — CAD) oppure firmato a mano, scansionato in PDF/A e inviato tramite PEC con allegato del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). La PEC garantisce la tracciabilità dell'invio e ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R (D.Lgs. 82/2005 e D.M. 2 novembre 2005). Per i pensionati INPS all'estero: dal 2021 l'INPS ha attivato il servizio 'myINPS' con autenticazione SPID o CIE anche per i residenti all'estero (per chi dispone di identità digitale italiana); tramite il portale è possibile completare la procedura di attestazione online senza inviare moduli cartacei. Per le compagnie assicurative private: la modalità digitale dipende dall'accettazione da parte della singola compagnia; IVASS con la Circolare n. 533/2014 ha incentivato l'adozione di procedure semplificate digitali (video call autenticata, firma elettronica). La firma elettronica avanzata o qualificata è sempre sufficiente per i rapporti con PA e gestori di servizi pubblici. Per i soggetti anziani o non informatizzati, la dichiarazione cartacea con firma autografa e copia del documento rimane pienamente valida.
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