Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia
art. 46 D.P.R. 445/2000 / D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento Anagrafico)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. c) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLO STATO DI FAMIGLIA
DATI DELL'INTESTATARIO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il/La sottoscritto/a [Intestatario Nome Cognome],
nato/a a [Intestatario Luogo Nascita] il [Intestatario Data Nascita],
codice fiscale: [Intestatario Codice Fiscale],
stato civile: [Intestatario Stato Civile],
residente in [Indirizzo Nucleo Familiare],
in possesso del documento: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (art. 483 c.p. — falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, pena fino a 2 anni di reclusione; art. 495 c.p. — falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie o altrui), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 1 lett. c) D.P.R. 445/2000, che la composizione del proprio nucleo familiare convivente all'indirizzo sopra indicato è la seguente:
Tipologia del nucleo: [Tipologia Nucleo]
Numero di componenti: [Numero Componenti]
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1. [Componente1]
2. [Componente2]
3. [Componente3]
4. [Componente4]
Altri componenti: [Altri Componenti]
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Dichiarazione]
Destinata a: [Ente Destinatario]
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ha il medesimo valore giuridico del certificato anagrafico rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Le PA non possono richiedere il certificato originale ma devono acquisirlo d'ufficio attraverso l'ANPR (art. 62 D.Lgs. 82/2005) o le banche dati anagrafiche (art. 71 D.P.R. 445/2000, art. 18 L. 241/1990). Il rifiuto della dichiarazione sostitutiva da parte di un dipendente pubblico costituisce illecito disciplinare (art. 74 D.P.R. 445/2000).
Trattamento dei dati personali
[Consenso Privacy]
I dati personali del dichiarante e dei componenti del nucleo familiare saranno trattati dall'ente destinatario ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità della procedura amministrativa di riferimento.
SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
[Consapevolezza Sanzioni]
Firma del dichiarante: _________________________
ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia del documento di identità in corso di validità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000).
N.B.: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo quando presentata per usi esenti a enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). Per soggetti privati (banche, datori di lavoro privati), l'accettazione della dichiarazione è facoltativa (art. 2 D.P.R. 445/2000). Il certificato di stato di famiglia aggiornato è scaricabile gratuitamente su anpr.interno.it con SPID, CIE o CNS.
Intestatario del nucleo familiare (dichiarante)
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia?
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia è l'atto disciplinato da art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
La distinzione tra stato di famiglia anagrafico e stato di famiglia ai fini ISEE è fondamentale: l'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE) definisce un nucleo familiare che può non coincidere con quello anagrafico. Il coniuge non convivente per motivi lavorativi rimane nel nucleo ISEE; i figli maggiorenni studenti fuori sede sotto i 26 anni appartengono al nucleo dei genitori. Usare il nucleo anagrafico al posto di quello ISEE in una procedura previdenziale può integrare dichiarazione mendace con decadenza dai benefici. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 20905/2022, ha confermato che la veridicità della dichiarazione sostitutiva va valutata con riferimento ai registri anagrafici comunali al momento della sottoscrizione: una discrepanza successiva non pregiudica retroattivamente la validità dell'atto se la situazione era corretta alla data di firma. Sul portale forms-legal.com il modello include la formula legale obbligatoria ex art. 76 D.P.R. 445/2000, l'informativa privacy GDPR precompilata e le sezioni per ogni tipo di nucleo familiare previsto dall'ordinamento anagrafico italiano. La dichiarazione è utilizzabile immediatamente dopo il download, senza necessità di autenticazione.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia?
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia è necessaria in numerosi contesti amministrativi, fiscali e sociali e consente di evitare lunghe attese agli sportelli comunali. Per le pratiche INPS e previdenziali, la dichiarazione dello stato di famiglia è richiesta per la verifica dei requisiti per le prestazioni collegate al nucleo familiare: Assegno Unico Universale per i figli (D.Lgs. 230/2021), assegni familiari, bonus bebè, prestazioni per maternità. Per le iscrizioni scolastiche e le agevolazioni per studenti (mense, trasporto, borse di studio regionali ex D.Lgs. 297/1994), le segreterie scolastiche usano la dichiarazione dello stato di famiglia per determinare la composizione del nucleo ai fini delle tariffe agevolate. Per le pratiche catastali e fiscali (detrazioni IRPEF per figli a carico ex art. 12 TUIR, calcolo delle imposte sulle successioni per parenti di primo grado ex D.Lgs. 346/1990), la composizione del nucleo familiare è determinante per i benefici applicabili. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (assegnazione alloggi ATER/IACP ex L. 457/1978 e normative regionali), la dimensione del nucleo familiare determina il tipo di alloggio assegnabile. Per le pratiche di immigrazione (permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare ex artt. 28-29 D.Lgs. 286/1998), lo stato di famiglia dimostra i legami familiari rilevanti per la procedura. Per il calcolo della TARI (tariffa rifiuti, D.Lgs. 152/2006) e di altre utenze comunali, la composizione del nucleo familiare determina la tariffa applicabile. Per le pratiche giudiziarie (separazione, divorzio, affidamento ex artt. 337-bis ss. c.c.) e notarili (successioni, donazioni, atti di compravendita immobiliare), lo stato di famiglia è documento prodromico indispensabile che il Notaio richiede per calcolare le imposte agevolate e verificare i gradi di parentela tra le parti. Per le istanze di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22-28 L. 241/1990, la composizione del nucleo familiare può attestare la qualità di soggetto portatore di un interesse qualificato diretto, concreto e attuale. Per le domande di bonus edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazioni ex art. 16-bis TUIR) che prevedono maggiorazioni per le famiglie numerose, la composizione del nucleo familiare documentata dalla dichiarazione sostitutiva è requisito essenziale ai fini della verifica reddituale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Termini e scadenze da rispettare: la L. 183/2011, art. 15 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le PA non possono più richiedere ai cittadini certificati per fatti autocertificabili e i dipendenti pubblici che lo richiedono sono soggetti a responsabilità disciplinare e rispondere dei danni causati. Il termine di validità della dichiarazione non è fisso per legge, ma l'art. 41 D.P.R. 445/2000 stabilisce che il certificato di stato di famiglia ha validità 6 mesi; nella prassi amministrativa le PA accettano la dichiarazione sostitutiva datata non oltre 6 mesi. Per la DSU ISEE presentata al CAF o all'INPS, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia è parte integrante del modello e non va presentata separatamente. Per le detrazioni IRPEF per figli a carico (art. 12 TUIR, D.P.R. 917/1986), la composizione del nucleo familiare dichiarata all'Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato viene incrociata con i dati ANPR: errori di composizione del nucleo attivano il controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia deve contenere elementi precisi affinché sia giuridicamente valida e informativamente completa per le PA destinatarie. Le generalità complete del dichiarante (intestatario della scheda di famiglia) sono il primo requisito: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (Agenzia delle Entrate), residenza anagrafica. L'indirizzo esatto del nucleo familiare va indicato: via, numero civico, interno, Comune, CAP, Provincia — deve coincidere con l'indirizzo risultante all'anagrafe. La lista completa dei componenti conviventi è l'elemento centrale della dichiarazione: per ogni componente vanno indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela o relazione con il dichiarante. Lo stato civile di ciascun componente maggiorenne (celibe/nubile, coniugato/a, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, unione civile) può essere richiesto dalla specifica procedura. La distinzione tra componenti minorenni e maggiorenni è rilevante per molte prestazioni. Le conviventi di fatto registrate (L. 76/2016) vanno indicate con la qualifica 'convivente di fatto ex L. 76/2016'. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. è imprescindibile. L'informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) deve essere presente. Su forms-legal.com il modello disponibile include sezioni adattive per tutti i tipi di nucleo familiare, dalla famiglia tradizionale alle convivenze di fatto e alle famiglie ricomposte.
Basi normative di ciascun elemento chiave: la formula sulle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 («consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quelle previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale») è richiesta a pena di inefficacia della dichiarazione; in mancanza il documento non costituisce autocertificazione ai sensi del decreto. L'allegazione della copia del documento d'identità ai sensi dell'art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000 è obbligatoria quando la dichiarazione non è presentata personalmente al funzionario ricevente. La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 34882/2019, ha ribadito che l'omissione deliberata di un componente del nucleo familiare che risulta anagrafico integra il reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p. anche quando il dichiarante ritenga di buona fede che quel soggetto non conviva più effettivamente. L'iscrizione anagrafica, non la residenza effettiva, è il dato determinante. Sul modello scaricabile da forms-legal.com sono presenti sezioni distinte per: (a) componenti coniugati o uniti civilmente (L. 76/2016); (b) conviventi di fatto registrati; (c) figli minori in affidamento; (d) componenti temporaneamente assenti ma anagraficamente residenti.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia si compila verificando preventivamente la propria situazione anagrafica aggiornata per garantire la coerenza con i dati comunali. Come primo passo, verificare la propria situazione anagrafica: scaricare il certificato di stato di famiglia aggiornato dall'ANPR tramite SPID, CIE o CNS su anpr.interno.it; in alternativa, richiedere un estratto allo sportello anagrafico del Comune di residenza, oppure consultare il proprio Comune tramite sportello online. Annotare tutti i componenti del nucleo familiare come risultano dall'anagrafe: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, grado di parentela. Compilare le generalità del dichiarante (intestatario della scheda di famiglia) con nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza. Indicare l'indirizzo esatto del nucleo familiare corrispondente a quello anagrafico. Elencare tutti i componenti del nucleo con i dati richiesti: per ogni componente indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, relazione di parentela. Non omettere nessun componente registrato all'anagrafe: anche un componente di cui non si ha conoscenza diretta (es. familiare temporaneamente assente) va incluso se risulta anagraficamente. Leggere e accettare la formula di consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. Apporre la firma autografa e allegare copia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). Per la presentazione digitale, usare la firma digitale qualificata e trasmettere tramite PEC.
Procedura passo per passo per casi particolari: se un componente del nucleo non ha il codice fiscale italiano (es. familiare straniero), indicare il numero del documento d'identità straniero e la nazionalità, con nota che il codice fiscale è assente per motivi anagrafici. Se il nucleo familiare comprende un minore in affidamento, verificare il tipo di affidamento (affido preadottivo, affido temporaneo ex artt. 2-5 L. 184/1983) e indicare la relazione correttamente. Per le convivenze di fatto registrate ai sensi della L. 76/2016, commi 36-49, indicare la data di costituzione della convivenza e il Comune di registrazione. L'invio via PEC (posta elettronica certificata) della dichiarazione firmata digitalmente o accompagnata da scansione del documento d'identità ha lo stesso valore dell'invio cartaceo, ai sensi degli artt. 21 e 48 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con la circolare n. 2/2010, ha chiarito che la firma digitale qualificata equivale alla sottoscrizione autografa e non richiede allegazione di copia del documento d'identità. Conservare una copia firmata per eventuali verifiche successive da parte della PA destinataria ex art. 71 D.P.R. 445/2000.
Nota sul bollo e sui costi: la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia è esente dall'imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti resi nell'interesse esclusivo delle parti a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi (art. 37 D.P.R. 445/2000; Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972). Nessun versamento è richiesto al momento della compilazione e della presentazione. La gratuità è uno dei principali vantaggi rispetto al certificato ufficiale rilasciato dal Comune (soggetto a imposta di bollo di €16,00 ogni 4 facciate per uso privato). Sul sito forms-legal.com è disponibile il modello precompilabile conforme alla normativa D.P.R. 445/2000, con istruzioni dettagliate per ciascun tipo di nucleo familiare, incluse le situazioni di convivenza di fatto (L. 76/2016), famiglie monoparentali, affido e nuclei con cittadini stranieri. Il download è gratuito e non richiede registrazione.
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia è soggetta a specifici requisiti normativi. La base giuridica è l'art. 46 comma 1 lett. c) D.P.R. 445/2000 ('stato di famiglia' tra le materie autocertificabili). La famiglia anagrafica è definita dall'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento Anagrafico). L'ANPR (art. 62 D.Lgs. 82/2005 — CAD, come modificato dal D.L. 76/2020) consente il download gratuito del certificato ufficiale; la dichiarazione sostitutiva ha lo stesso valore legale. La forma è quella della scrittura privata sottoscritta dal dichiarante, senza autentica, purché accompagnata da copia del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Le PA non possono richiedere il certificato originale al cittadino ma devono acquisirlo d'ufficio attraverso l'ANPR o le banche dati anagrafiche (art. 71 D.P.R. 445/2000; art. 18 L. 241/1990); il rifiuto immotivato della dichiarazione sostitutiva costituisce illecito disciplinare del dipendente (art. 74 D.P.R. 445/2000). La dichiarazione è esente da imposta di bollo nei rapporti con enti pubblici per gli usi esenti (D.P.R. 642/1972, Tabella B); soggetta a bollo (€ 16,00) per usi privati. La falsità è sanzionata penalmente ex art. 76 D.P.R. 445/2000 (richiamo alle norme penali sul falso) e art. 483 c.p. Per le finalità ISEE, il nucleo familiare va determinato secondo l'art. 3 D.P.C.M. 159/2013, che può differire dal nucleo anagrafico: usare il nucleo anagrafico al posto di quello ISEE nelle procedure previdenziali può costituire dichiarazione non veritiera.
Statuti di riferimento con numeri di articolo: l'art. 46, c. 1, lett. c), D.P.R. 445/2000 autorizza espressamente la autocertificazione dello «stato di famiglia»; l'art. 43 dello stesso decreto vieta alla P.A. e ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati per fatti autocertificabili; l'art. 71 impone alla P.A. di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; l'art. 75 stabilisce la decadenza ipso iure dai benefici conseguiti in base a dichiarazione falsa o non veritiera, con obbligo di restituzione. La L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15, comma 1, lett. a) ha sostituito l'art. 40 D.P.R. 445/2000 prevedendo che le certificazioni rilasciate dalla PA siano valide esclusivamente nei rapporti tra privati e che nei rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi i certificati siano sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva. La Corte di Cassazione, Sez. I penale, n. 49570/2019, ha confermato che il dichiarante non può invocare l'ignoranza della situazione anagrafica come scriminante ex art. 5 c.p. quando la discrepanza è rilevante e facilmente verificabile tramite ANPR. La Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 142/2018, ha condannato un dipendente comunale al risarcimento del danno per aver accettato una dichiarazione sostitutiva palesemente difforme dai registri ANPR senza effettuare il controllo obbligatorio ex art. 71 D.P.R. 445/2000. Sotto il profilo processuale, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia è utilizzata come prova documentale nei procedimenti civili (art. 2702 c.c.): essa fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni se la firma non è disconosciuta, mentre il contenuto è soggetto al principio dell'onere della prova in caso di contestazione da parte di terzi o della PA. L'art. 74, c. 2 D.P.R. 445/2000 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di comunicare all'autorità giudiziaria penale eventuali dichiarazioni false rilevate nell'esercizio dell'attività amministrativa.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia
La Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia in Italia presenta errori frequenti che compromettono la validità della dichiarazione o producono conseguenze negative nelle procedure che vi si basano. L'errore più grave è omettere componenti del nucleo familiare registrati all'anagrafe: anche un componente di cui non si ha conoscenza diretta (es. un anziano parente che risulta anagraficamente all'indirizzo ma vive altrove di fatto) va incluso se risulta nella scheda di famiglia; ometterlo integra la falsità ex art. 483 c.p. Un secondo errore frequente è confondere il nucleo anagrafico con il nucleo ISEE: per le prestazioni INPS come l'Assegno Unico (D.Lgs. 230/2021) o il calcolo ISEE (D.P.C.M. 159/2013), il nucleo rilevante può essere diverso da quello anagrafico; usare il nucleo sbagliato determina calcoli errati e potenziali decadenze dai benefici. Molti dichiaranti indicano il grado di parentela in modo impreciso o erroneo (es. 'familiare' anziché 'figlio/a', o 'convivente' anziché 'convivente di fatto ex L. 76/2016' per le unioni di fatto registrate): questo impedisce la corretta applicazione delle normative specifiche. Non verificare la situazione anagrafica aggiornata prima di rendere la dichiarazione è un errore procedurale: residenze non aggiornate, iscrizioni di persone decedute non ancora cancellate, o componenti che si sono trasferiti senza aggiornare l'anagrafe possono rendere la dichiarazione inesatta. Non allegare la copia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000) invalida la dichiarazione. Infine, presentarla a soggetti privati (banche, assicurazioni) aspettandosi l'accettazione obbligatoria: i privati la possono rifiutare e richiedere il certificato originale (art. 2 D.P.R. 445/2000).
Enumerazione estesa degli errori più comuni con conseguenze specifiche: (1) Dichiarare come 'nucleo familiare' solo i soggetti effettivamente conviventi ignorando quelli anagraficamente residenti ma assenti — conseguenza: falsa dichiarazione ex art. 483 c.p., decadenza da Assegno Unico, rimborso importi percepiti con interessi. (2) Omettere la data di compilazione — la PA ricevente non può stabilire la validità temporale della dichiarazione e la restituisce per integrazione. (3) Non aggiornare la dichiarazione dopo un cambio di residenza interno al Comune (es. da via Rossi a via Verdi nella stessa città) — la P.A. rileva la discrepanza in sede di verifica ANPR ex art. 71 D.P.R. 445/2000. (4) Compilare la dichiarazione per conto di un terzo senza procura — la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata personalmente dal dichiarante; la delega a un altro soggetto è possibile solo se muniti di procura notarile ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. (5) Usare il modello generico senza adattarlo alla specifica procedura destinataria — alcune PA (Camera di Commercio, Questura, INPS) richiedono informazioni aggiuntive rispetto al modello base; verificare sempre i requisiti specifici dell'ufficio prima di presentare la dichiarazione. (6) Presentare la dichiarazione a soggetti privati (banche, notai per conto terzi) senza verificarne preventivamente l'accettazione — i privati possono legittimamente rifiutarla ex art. 2 D.P.R. 445/2000. (7) Non conservare copia della dichiarazione firmata — in caso di contestazione successiva da parte della PA ex art. 71, il dichiarante deve poter dimostrare il contenuto della dichiarazione originale. (8) Indicare come 'unico componente' un nucleo con più persone per ottenere tariffe agevolate monocomponente — comporta recupero delle agevolazioni indebite e denuncia penale. Il corretto utilizzo della Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia, disponibile gratuitamente su forms-legal.com, previene tutti questi errori attraverso campi guidati e istruzioni specifiche per ciascuna fattispecie anagrafica.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione Sostitutiva dello Stato di Famiglia (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-stato-famiglia-convivenza
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Lo stato di famiglia in Italia è il documento anagrafico che attesta la composizione del nucleo familiare convivente di un soggetto: elenca tutte le persone che condividono la stessa dimora abituale, con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, grado di parentela o relazione con l'intestatario della scheda di famiglia. La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ex art. 46 comma 1 lett. c) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa) consente al cittadino di attestare autonomamente la composizione del proprio nucleo familiare convivente, senza necessità di richiedere il certificato ufficiale all'ufficio anagrafe del Comune. Lo stato di famiglia anagrafico si distingue dallo stato di famiglia ISEE (disciplinato dall'art. 3 D.P.C.M. 159/2013), che può non coincidere con il nucleo anagrafico: coniugi temporaneamente separati per motivi di lavoro, figli minori di genitori non conviventi e altre situazioni particolari sono regolate da norme specifiche ai fini previdenziali e fiscali. La dichiarazione sostitutiva sostituisce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi il certificato originale di stato di famiglia, che le PA non possono più richiedere al cittadino ma devono acquisire d'ufficio attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ex art. 62 D.Lgs. 82/2005 — CAD) o le banche dati anagrafiche comunali. I privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro) non sono obbligati ad accettarla (art. 2 D.P.R. 445/2000) ma nella pratica molto spesso la accettano.
La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia in Italia deve includere solo le persone che condividono effettivamente la stessa dimora abituale (residenza anagrafica ex art. 43 c.c. e D.P.R. 223/1989 — Regolamento Anagrafico). Le categorie di persone includibili nella scheda di famiglia sono: i coniugi o partner in unione civile (L. 76/2016) iscritti allo stesso indirizzo anagrafico; i figli minorenni conviventi; i figli maggiorenni conviventi (anche se non a carico); i genitori conviventi; i nonni, nipoti, fratelli, sorelle e altri parenti conviventi; i conviventi di fatto (L. 76/2016, commi 36-49) iscritti allo stesso indirizzo; i soggetti terzi che convivono stabilmente (es. badante convivente, ospite stabile). Non vanno inclusi: i figli non conviventi anche se a carico fiscalmente (art. 12 TUIR); il coniuge separato che ha trasferito altrove la propria residenza; i familiari temporaneamente assenti per lavoro o studio ma con residenza anagrafica ancora allo stesso indirizzo (sono inclusi); le persone che abitano temporaneamente (es. ospiti per brevi periodi). La correttezza della dichiarazione richiede la verifica preventiva della situazione anagrafica aggiornata: in caso di dubbio, è consigliabile richiedere il certificato ufficiale di stato di famiglia al Comune (gratuito ex L. 228/2012 per i documenti richiesti direttamente) oppure consultare l'ANPR online tramite SPID, CIE o CNS.
La distinzione tra stato di famiglia anagrafico e stato di famiglia ai fini ISEE in Italia è fondamentale e causa frequenti errori nelle dichiarazioni. Lo stato di famiglia anagrafico (D.P.R. 223/1989) riflette la composizione del nucleo familiare risultante dalle iscrizioni anagrafiche: sono incluse le persone che vivono alla stessa dimora abituale, indipendentemente dai legami di parentela o dalle relazioni economiche. Lo stato di famiglia ISEE (art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) è definito diversamente per le finalità previdenziali e assistenziali, con deroghe importanti rispetto al nucleo anagrafico: i coniugi non conviventi per motivi lavorativi restano nel medesimo nucleo ISEE; i figli minori non conviventi appartengono al nucleo del genitore convivente; il figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni, studenti universitari non ancora autosufficienti, appartengono al nucleo dei genitori anche se residenti altrove; i componenti in strutture residenziali socio-sanitarie mantengono il nucleo di origine; le persone coniugate o con figli a carico costituiscono un nucleo ISEE separato anche se anagraficamente con i genitori. Questa distinzione è rilevante: una dichiarazione sostitutiva dello 'stato di famiglia' destinata a calcolare l'ISEE deve seguire le regole del D.P.C.M. 159/2013, non quelle anagrafiche; quella destinata all'anagrafe tributaria o al Comune deve seguire le regole del D.P.R. 223/1989. Usare un nucleo anagrafico al posto di quello ISEE (o viceversa) nelle procedure previdenziali può costituire falsità ideologica ex art. 483 c.p.
La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia in Italia sostituisce il certificato anagrafico nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 46 D.P.R. 445/2000), ma non è automaticamente accettata dagli istituti bancari, che sono soggetti privati. Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 445/2000, i privati (banche, istituti di credito, compagnie assicurative, datori di lavoro privati) non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni ma possono farlo volontariamente. Nella pratica bancaria italiana, molti istituti hanno esteso l'accettazione delle autocertificazioni per semplificare i processi: ad esempio, per le pratiche di mutuo ipotecario, alcune banche accettano la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia per la valutazione del reddito familiare (insieme alla documentazione reddituale). Tuttavia, per le pratiche che richiedono certezza documentale — come l'intestazione di libretti al portatore, pratiche successorie, assegnazione di cassette di sicurezza — le banche tendono a richiedere il certificato originale o la copia autenticata rilasciata dal Comune. La situazione è in evoluzione: la normativa AML (anti-riciclaggio, D.Lgs. 231/2007 come mod. dal D.Lgs. 90/2017) impone alle banche procedure di adeguata verifica della clientela (KYC — Know Your Customer) che spesso richiedono documenti certificati dall'autorità pubblica piuttosto che autocertificazioni. In caso di dubbio, verificare preventivamente con l'istituto bancario di riferimento.
Il certificato di stato di famiglia in Italia viene rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza. Esistono diverse modalità di richiesta. Allo sportello fisico del Comune: il richiedente si presenta con documento di identità e richiede il certificato; il rilascio è immediato. Online tramite ANPR: tutti i certificati anagrafici (tra cui lo stato di famiglia) sono scaricabili gratuitamente dal portale ANPR (anpr.interno.it) con autenticazione SPID, CIE o CNS, senza accedere allo sportello comunale (art. 62 D.Lgs. 82/2005 — CAD, come modificato dal D.L. 76/2020 'Decreto Semplificazioni'). Tramite CAF o patronato: con delega, un familiare o un delegato può richiedere il certificato per conto dell'intestatario. Il certificato di stato di famiglia è gratuito (esente da bollo e diritti di segreteria) quando è richiesto per usi esenti da bollo ex D.P.R. 642/1972 (Tabella B): ad esempio per scuola, uso medico, uso INPS. È invece soggetto a imposta di bollo (€ 16,00) quando richiesto per usi privati (pratiche bancarie, locazioni, ecc.) — art. 1 Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. La validità del certificato è di 6 mesi ex art. 41 D.P.R. 445/2000 (per i certificati che riguardano situazioni suscettibili di variazione; validità illimitata per quelli che attestano fatti non più modificabili). Con la dematerializzazione ANPR, i certificati digitali hanno sempre il valore del certificato cartaceo.
La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia in Italia è utilizzata frequentemente per le pratiche scolastiche e fiscali. Per l'iscrizione dei figli alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (D.Lgs. 297/1994 — Testo Unico Istruzione), le segreterie scolastiche richiedono la documentazione del nucleo familiare per determinare: la zona di appartenenza ai fini dell'assegnazione alla scuola più vicina; l'ammissibilità a esoneri parziali o totali dalla tassa scolastica; l'accesso alle borse di studio regionali. La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sostituisce il certificato anagrafico nelle procedure scolastiche, che sono procedure pubbliche. Per le detrazioni IRPEF per figli a carico (art. 12 del TUIR — D.P.R. 917/1986), l'Agenzia delle Entrate richiede che i figli siano indicati nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF); l'informazione sullo stato di famiglia è già presente nella DSU ISEE presentata all'INPS, ma per le detrazioni fiscali autonome non è necessaria la dichiarazione sostitutiva separata — è sufficiente la compilazione corretta del modello fiscale. Per il bonus asilo nido (L. 232/2016 e D.M. 18 aprile 2018) e altre prestazioni INPS collegate ai figli, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia può essere richiesta per confermare la convivenza del minore. Per le esenzioni dal ticket sanitario (art. 8 D.L. 124/2019) e per le agevolazioni TARI (tariffa rifiuti, D.Lgs. 152/2006), la composizione del nucleo familiare è determinante e la dichiarazione sostitutiva è lo strumento previsto.
La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia in Italia per nuclei familiari non tradizionali richiede attenzione per rispecchiare correttamente la situazione anagrafica. Per le famiglie ricomposte (genitori con figli di precedenti relazioni): nella scheda anagrafica si riportano tutti i soggetti con residenza nello stesso indirizzo, indipendentemente dai legami di sangue; il grado di parentela va indicato con precisione (figlio del dichiarante, figlio del/della partner, minore in affidamento). Per le convivenze di fatto registrate (L. 76/2016, commi 36-37): i conviventi di fatto iscritti anagraficamente allo stesso indirizzo risultano nella stessa scheda di famiglia anagrafica come 'convivente'; la dichiarazione li include con la qualifica di 'convivente di fatto ex L. 76/2016'. Per le famiglie allargate con nonni, zii o altri parenti conviventi: tutti i soggetti con residenza nello stesso indirizzo vanno inclusi con il grado di parentela esatto (suocero/suocera, cognato/cognata, nipote, ecc.). Per le persone non legate da parentela ma conviventi (es. badante convivente, coinquilino stabile): la normativa distingue tra scheda di famiglia (soggetti legati da parentela, matrimonio o convivenza stabile) e convivenza anagrafica in senso stretto; nella pratica, il dipendente familiare convivente viene incluso se ha la residenza al medesimo indirizzo, con qualifica 'altro convivente'. Per le comunioni di fatto non registrate (coppie non iscritte all'anagrafe comune): i partner non compaiono nello stesso stato di famiglia e la dichiarazione deve essere coerente con l'effettiva situazione anagrafica.
Il download gratuito del certificato di stato di famiglia dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) in Italia è disponibile per tutti i cittadini iscritti all'anagrafe tramite il portale online dedicato (anpr.interno.it), senza necessità di recarsi allo sportello comunale. Il servizio è operativo dal 15 novembre 2021 (D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 — Decreto Semplificazioni) e consente di scaricare gratuitamente i seguenti certificati: stato di famiglia, residenza, stato civile, nascita, matrimonio, esistenza in vita, cittadinanza. L'accesso richiede un'identità digitale: SPID (livello 2), CIE (Carta d'Identità Elettronica con PIN) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il certificato scaricato ha piena validità legale, è firmato digitalmente dalla competente amministrazione e può essere inoltrato tramite PEC o portali online senza necessità di ulteriore timbro o firma. Per i certificati destinati a enti pubblici, la firma digitale apposta dall'ANPR è sufficiente: le PA non possono richiederne l'autenticazione aggiuntiva. Per i certificati destinati a soggetti privati o all'estero, il documento digitale può essere stampatoe presentato anche in forma cartacea: la firma digitale ANPR ha lo stesso valore di quella del dipendente comunale. L'ANPR non include i Comuni che non hanno ancora completato il subentro (al momento pochissimi); in questi rari casi il certificato si richiede ancora allo sportello. La dichiarazione sostitutiva di forms-legal.com rimane utile quando l'accesso all'ANPR non è disponibile o quando il destinatario è un soggetto privato che accetta l'autocertificazione.
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