Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni
art. 47 D.P.R. 445/2000 / art. 76 D.P.R. 445/2000 / art. 483 c.p.
DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO DI DOCUMENTI/BENI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
All'Attenzione di: [Ente Destinatario]
Generalità del Dichiarante
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome], nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita], codice fiscale [Dichiarante Codice Fiscale], residente in [Dichiarante Residenza], in possesso di [Dichiarante Altro Documento],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, richiamate le disposizioni dell'art. 483 del Codice Penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Contenuto della Dichiarazione
1. DOCUMENTO O BENE SMARRITO
Tipo di documento/bene smarrito: [Tipo Documento Smarrito].
Descrizione: [Descrizion Documento Smarrito].
2. CIRCOSTANZE DELLO SMARRIMENTO
Data approssimativa dello smarrimento: [Data Smarrimento].
Circostanze: [Circostanze Smarrimento].
3. DENUNCIA ALLE FORZE DELL'ORDINE
Denuncia presentata: [Denuncia Forze Ordine]. Estremi: [Estremi Denuncia].
4. FINALITÀ DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione è resa ai fini di: [Finalita Dichiarazione].
5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La dichiarante prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente pratica, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo, Data e Sottoscrizione
[Luogo Data]
Firma del dichiarante: _______________________________
ALLEGATI: copia del documento di identità alternativo disponibile (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000); copia della denuncia alle forze dell'ordine (se presentata e richiesta dall'ente).
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni?
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, di aver smarrito o subito il furto di documenti d'identità, titoli di credito, beni o altri oggetti, in funzione del rilascio di un duplicato o della tutela dei propri diritti. Lo strumento è disciplinato dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 consente di attestare fatti e circostanze a diretta conoscenza del dichiarante, tra cui lo smarrimento di un bene o documento. Per i documenti di rilevanza pubblica (carta d'identità, patente, passaporto) la dichiarazione si accompagna di regola alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia), necessaria per i documenti che potrebbero essere usati indebitamente da terzi e per consentire l'emissione del duplicato.
Lo strumento è impiegato per ottenere il duplicato della carta d'identità presso il Comune, della patente presso la Motorizzazione, del passaporto presso la Questura, oltre che per il blocco e la sostituzione di titoli di credito, libretti, tessere e per la prova dello smarrimento in pratiche assicurative e amministrative. La denuncia e la dichiarazione, insieme, evitano usi fraudolenti e documentano la perdita.
La dichiarazione deve identificare il dichiarante, descrivere in modo specifico il documento o bene smarrito (tipo, numero, ente emittente, data), indicare le circostanze e va corredata della copia di un documento d'identità disponibile. Le false attestazioni comportano responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autocertificazione di stato civile e dichiarazione di conformità della copia all'originale.
Quando serve Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni?
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia è necessaria ogni volta che il titolare perde la disponibilità di un documento, titolo o bene e deve avviare la procedura per il duplicato o per la tutela dei propri diritti. Per la carta di identità smarrita o rubata: va presentata al Comune di residenza (sportello anagrafe) unitamente alla denuncia alle forze dell'ordine per richiedere la nuova CIE (Carta di Identità Elettronica) ex D.Lgs. 82/2005 (CAD) e art. 7 R.D. 773/1931 (TULPS). Per la patente di guida: va presentata alla Motorizzazione Civile (MIT) o agli sportelli STA abilitati, unitamente alla denuncia ex art. 226 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e D.M. 23 giugno 2003 n. 305. Per il passaporto: va presentata alla Questura unitamente alla denuncia, per richiedere il nuovo passaporto ex L. 21 novembre 1967 n. 1185 (norme sui passaporti). Per la tessera sanitaria e il codice fiscale: va presentata agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate o del Comune per i CAF convenzionati, ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 396. Per assegni bancari e cambiali smarriti: va allegata al ricorso di ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo di pagamento ex artt. 90-94 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 e artt. 69-75 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736. Per le pratiche assicurative: va allegata al modulo di denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice entro i termini di polizza (art. 1913 c.c.). Per il libretto postale o il conto corrente: va presentata alle Poste Italiane o all'istituto bancario unitamente alla richiesta di blocco e sostituzione, come previsto dalle condizioni generali di contratto e dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007. Per le tessere di abbonamento ai trasporti pubblici (ATM, Trenitalia, Italo, GTT, ecc.): va presentata all'ente gestore con la richiesta di duplicato, secondo le procedure interne di ciascun ente. Per le tessere di soci (Coop, biblioteche pubbliche, centri sportivi): va presentata all'associazione o all'ente emittente per ottenere la sostituzione senza nuova quota associativa. Per le credenziali di accesso aziendale (badge magnetici o RFID): va presentata al datore di lavoro o all'amministratore di sistema come atto formale di segnalazione ai sensi delle politiche aziendali di sicurezza informatica ex D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ISO/IEC 27001.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia deve contenere elementi precisi per essere valida ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e produrre gli effetti giuridici necessari presso l'ente destinatario. Il primo elemento è l'identificazione completa del dichiarante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, tipo e numero del documento di identità presentato a supporto (anche se è questo il documento smarrito, indicare un altro documento disponibile — passaporto se si smarrisce la carta di identità, carta di identità se si smarrisce il passaporto). Il secondo elemento è la descrizione dettagliata e specifica del documento o bene smarrito: per i documenti di identità indicare il numero del documento smarrito, il tipo (carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera sanitaria), l'ente che lo ha rilasciato (Comune di, MIT — Motorizzazione Civile, Questura di), la data di rilascio, la data di scadenza e, per le patenti, la categoria (AM, B, C, D, ecc.); per i titoli di credito (assegni bancari, assegni circolari, cambiali, vaglia) indicare il numero del titolo, l'importo esatto, il debitore o l'istituto bancario emittente e la data di emissione o scadenza, elementi indispensabili per il ricorso di ammortamento al Tribunale; per altri beni, una descrizione sufficiente a identificarli univocamente (marca, modello, numero di serie, colore, segni particolari). Il terzo elemento è la descrizione delle circostanze dello smarrimento: luogo (comune, indirizzo o stazione, treno, aereo, ristorante), data approssimativa o data certa, modalità (smarrito autonomamente oppure furto subito o presunto). Indicare se è già stata sporta denuncia alle forze dell'ordine e allegare la copia della ricevuta. Il quarto elemento è la finalità della dichiarazione: per quale procedimento specifico è resa (duplicato della CIE presso il Comune di, duplicato della patente alla Motorizzazione Civile di, ammortamento assegno al Tribunale di, pratica assicurativa con la compagnia X). La formula di consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. è obbligatoria — senza questa clausola la dichiarazione non è una vera dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000. L'informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e la firma con allegata copia di un altro documento di identità valido ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 completano il documento. Il modello su forms-legal.com guida il dichiarante nella compilazione di ogni sezione con indicazioni pratiche specifiche per ciascun tipo di documento smarrito.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni
La compilazione della Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia richiede raccolta preventiva delle informazioni sul documento o bene smarrito, anche se incomplete. Prima di compilare, annotare tutto ciò che si ricorda del documento smarrito: per la carta di identità, il numero è riportato anche sul documento precedente conservato in casa, sulla copia fotostatica tenuta per uso personale o sui vecchi moduli di iscrizione anagrafica; per la patente di guida, il numero è annotato nei documenti del veicolo (libretto di circolazione, assicurazione) o nei vecchi rinnovi della patente; per il passaporto, il numero è riportato sulle copie dei visti e sui biglietti aerei precedenti. Non è necessario conoscere il numero esatto: la dichiarazione è valida anche se il numero del documento smarrito non è noto, sebbene la sua indicazione acceleri le procedure di blocco nel sistema del Ministero dell'Interno o del MIT. Nel campo relativo alle circostanze dello smarrimento, descrivere le informazioni note con la maggiore precisione possibile: 'smarrita il 15 maggio 2026 durante un viaggio in treno da Milano a Roma, sulla tratta IC 9512, presumibilmente nella carrozza 4, tra la stazione di Bologna e quella di Firenze' è molto più utile di 'smarrita recentemente in treno'. Nel campo relativo alla finalità, indicare l'ente destinatario e la procedura avviata: 'per richiedere il duplicato della CIE al Comune di Roma — Ufficio Servizi Anagrafici, sportello via X'; per i titoli di credito, 'per avviare la procedura di ammortamento presso il Tribunale di Y — Cancelleria Civile'. Se si intende presentare anche la denuncia alle forze dell'ordine (Commissariato di PS, Stazione Carabinieri, Posto di Polizia Ferroviaria), farlo prima della dichiarazione e allegare la copia della ricevuta. Firmare la dichiarazione in presenza del funzionario dell'ente destinatario o allegare copia di un altro documento di identità valido ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000: è indispensabile avere un secondo documento (se si smarrisce la carta di identità, usare il passaporto valido; se si smarrisce il passaporto, usare la carta di identità; se si smarriscono entrambi, contattare il Consolato italiano o il Comune per procedure d'urgenza). Conservare copia della dichiarazione presentata e della ricevuta rilasciata dall'ente per eventuali contestazioni o pratiche assicurative successive.
Requisiti legali per Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia trova fondamento nell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), che disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per fatti a diretta conoscenza del dichiarante, tra cui lo smarrimento. L'art. 76 D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni), sanziona le false dichiarazioni. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici conseguiti. L'art. 38 D.P.R. 445/2000 disciplina le modalità di sottoscrizione: firma davanti al dipendente o con copia del documento allegata. Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) art. 7 e il D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649 disciplinano il rilascio del duplicato della carta di identità da parte del Comune. Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 226 (Codice della Strada) e il D.M. 23 giugno 2003 n. 305 disciplinano il duplicato della patente di guida presso la Motorizzazione Civile. La L. 21 novembre 1967 n. 1185 art. 1, come modificata dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, disciplina il rilascio del passaporto in sostituzione di quello smarrito da parte della Questura. Il R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 artt. 90-94 (legge cambiaria) disciplina la procedura di ammortamento delle cambiali presso il Tribunale del luogo di pagamento. Il R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 artt. 69-75 (legge sugli assegni) disciplina l'ammortamento degli assegni bancari e circolari. L'art. 484 c.p. (uso di atti di cui è stata falsificata la forma) e l'art. 493-ter c.p. (uso abusivo di strumenti di pagamento) sanzionano chi usa fraudolentemente documenti o carte di pagamento altrui smarriti. L'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) sanziona chi usa i documenti d'identità altrui per farsi riconoscere come titolare. Il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) disciplina i servizi digitali per il rilascio di duplicati di documenti. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 regolano il trattamento dei dati da parte degli enti che ricevono la dichiarazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia è spesso redatta in modo incompleto, causando ritardi nelle procedure di duplicato o rigetti da parte degli enti competenti. L'errore più frequente è non ricordare il numero del documento smarrito: per la carta di identità e la patente, il numero è necessario per invalidare il documento nel database degli enti competenti (Ministero dell'Interno, MIT); senza il numero, il duplicato può essere rilasciato ma il documento vecchio rimane tecnicamente valido nel sistema. Non descrivere le circostanze dello smarrimento con sufficiente precisione rende la dichiarazione generica e può insospettire l'ente destinatario, in particolare per le pratiche assicurative. Non presentare la denuncia alle forze dell'ordine prima di fare la dichiarazione di smarrimento, quando l'ente lo richiede (es. per il duplicato del passaporto, per le pratiche assicurative), comporta la necessità di integrare la documentazione con ritardi. Non allegare un documento di identità alternativo valido ex art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 — usando come unico documento identificativo proprio quello smarrito — è una contraddizione che l'ente non può accettare. Per i titoli di credito (assegni, cambiali), non avviare immediatamente la procedura di ammortamento al Tribunale espone il dichiarante al rischio che il trovatore del titolo lo presenti all'incasso prima del decreto di ammortamento. Non comunicare alla banca o alle Poste il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente prima di dichiarare lo smarrimento lascia il conto esposto a utilizzi fraudolenti a spese del dichiarante. Infine, non conservare la ricevuta della dichiarazione presentata priva di prova il rispetto degli obblighi di comunicazione in caso di utilizzo fraudolento successivo allo smarrimento.
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}Domande frequenti
La Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità penale, di aver smarrito, perduto o subito il furto di determinati documenti di identità, titoli di credito, carte di pagamento, beni o altri oggetti. Viene utilizzata in molteplici situazioni: per richiedere il duplicato della carta di identità al Comune ex artt. 3 e 7 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — TULPS) e D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649; per richiedere il duplicato della patente di guida alla Motorizzazione Civile (MIT) ex art. 226 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada); per richiedere il rilascio di un nuovo passaporto alla Questura ex art. 1 L. 21 novembre 1967 n. 1185 (norme sui passaporti); per comunicare lo smarrimento del codice fiscale/tessera sanitaria all'Agenzia delle Entrate; per comunicare lo smarrimento di titoli di credito (assegni, cambiali, obbligazioni) e richiedere l'ammortamento ex artt. 90-94 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 (legge cambiaria); per comunicare la perdita di tessere di abbonamento ai trasporti pubblici, tessere fedeltà, badge di accesso aziendale; per pratiche assicurative relative alla denuncia di furto di beni assicurati.
Sì, la Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni in Italia e la denuncia di furto alla Polizia sono atti distinti con effetti giuridici diversi, sebbene spesso complementari. La Dichiarazione di Smarrimento ex art. 47 D.P.R. 445/2000 è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa alla pubblica amministrazione (Comune, Motorizzazione, Questura, Agenzia delle Entrate) per attestare la perdita involontaria del documento o bene, necessaria per ottenerne il duplicato. Non è una denuncia penale: attesta un fatto (lo smarrimento) ma non richiede l'intervento delle forze dell'ordine. La denuncia di furto o di smarrimento alla Questura, ai Carabinieri o ad altro organo di polizia giudiziaria è invece l'atto con cui si segnala un reato (furto ex art. 624 c.p., rapina ex art. 628 c.p.) o uno smarrimento che potrebbe aver dato luogo a illecito (uso fraudolento di documenti di identità altrui). La denuncia avvia un procedimento penale e costituisce prova dell'assenza di responsabilità del titolare per eventuali utilizzi fraudolenti successivi al furto o allo smarrimento (es. uso fraudolento di carta di credito rubata). Per molte pratiche — in particolare per il duplicato del passaporto e della carta di identità, per le denunce alle compagnie assicurative e per le banche — è necessario presentare sia la Dichiarazione di Smarrimento ex art. 47 D.P.R. 445/2000 sia la copia della denuncia alle forze dell'ordine. Per il solo duplicato della tessera sanitaria, è sufficiente la dichiarazione di smarrimento senza denuncia penale.
Per il duplicato della carta di identità dopo lo smarrimento in Italia, il procedimento è disciplinato dall'art. 7 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e dal D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649. Il cittadino deve presentarsi allo sportello anagrafe del Comune di residenza con: la denuncia di smarrimento o furto alla Polizia (fotocopia della ricevuta della denuncia), la Dichiarazione di Smarrimento ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (se il Comune la richiede in forma separata o la acquisisce contestualmente), due fotografie formato tessera recenti, il codice fiscale/tessera sanitaria, un altro documento di riconoscimento valido (passaporto, patente) se disponibile. Il costo del duplicato della carta di identità è di circa 22,21 euro (di cui 16,79 euro di diritti fissi e 5,42 euro di bollettino di versamento). Il duplicato viene rilasciato immediatamente o entro pochi giorni per la CIE (Carta di Identità Elettronica, introdotta dal D.Lgs. 82/2005 — CAD). La CIE è emessa dalla Zecca dello Stato e spedita all'indirizzo del richiedente o ritirata presso il Comune entro 6 giorni lavorativi. In caso di urgenza (es. viaggio imminente), il Comune può rilasciare un documento di identità cartaceo provvisorio. Per chi è iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), il duplicato va richiesto al Consolato italiano competente per territorio.
Per la sostituzione della patente di guida smarrita in Italia, il procedimento è disciplinato dall'art. 226 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal D.M. 23 giugno 2003 n. 305. Il titolare deve presentare la denuncia di smarrimento alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o alla Polizia Municipale: la copia della denuncia è necessaria per la pratica di sostituzione. La richiesta di duplicato va presentata alla Motorizzazione Civile (MIT — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) o agli sportelli STA abilitati, allegando: copia della denuncia di smarrimento, fotografia formato tessera, modulo di richiesta duplicato (modello TT2112), pagamento del bollettino postale di circa 16 euro e del bollo. Il duplicato è spedito all'indirizzo del richiedente entro circa 1-2 mesi. Nell'attesa, la Questura (non il MIT) può rilasciare un permesso provvisorio di guida di durata massima di 90 giorni, previa presentazione della copia della denuncia. Non è necessario sostenere nuovamente l'esame di guida. Se la patente è scaduta o in scadenza, la sostituzione per smarrimento coincide con il rinnovo (visita medica obbligatoria a seconda della categoria). La denuncia di smarrimento alle forze dell'ordine è fondamentale per evitare la responsabilità in caso di utilizzo fraudolento della patente smarrita da parte di terzi.
Lo smarrimento di assegni bancari o postali, cambiali o altri titoli di credito in Italia richiede una procedura specifica denominata 'ammortamento', disciplinata dagli artt. 90-94 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 (legge cambiaria) per le cambiali e dagli artt. 69-75 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge sugli assegni) per gli assegni. L'ammortamento è la procedura giudiziale con cui il portatore di un titolo di credito che lo ha smarrito o è stato vittima di furto ottiene dal Presidente del Tribunale un decreto che ne vieta il pagamento (inibitoria al debitore) e, dopo il decorso del termine previsto dalla legge senza opposizione, un nuovo titolo che sostituisce quello smarrito. Per richiedere l'ammortamento, il titolare deve: presentare un ricorso al Tribunale del luogo di pagamento indicato nel titolo, allegando la Dichiarazione di Smarrimento ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (che attesta la natura e gli estremi del titolo smarrito) e la copia della denuncia alle forze dell'ordine. Il Presidente del Tribunale emette il decreto di ammortamento e lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso il termine (di solito 30 giorni per gli assegni, 60 giorni per le cambiali) senza opposizione del possessore del titolo smarrito, il richiedente può ottenere il pagamento dal debitore o dall'istituto bancario. Per i libretti di deposito bancario, la procedura è analoga (art. 1836 c.c.). Per le carte di credito e di debito (bancomat), invece, è necessario comunicare immediatamente il blocco alla banca tramite il numero di emergenza e poi presentare la denuncia.
Chi trova documenti altrui in Italia — carta di identità, passaporto, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, carte di pagamento — è tenuto dalla legge a consegnarli all'autorità competente. L'art. 485 c.p. (alterazione di atti veri) e l'art. 493 c.p. (uso di atti falsi) si applicano a chi usa documenti d'identità altrui. L'art. 624 c.p. (furto) si applica a chi sottrae documenti altrui. Per i documenti smarriti e non rubati, la legge civile prevede l'obbligo di consegna dell'oggetto trovato all'autorità competente: l'art. 927 c.c. (cosa trovata — obbligo di consegna al Comune o al Prefetto) si applica in generale alle cose smarrite, non specificamente ai documenti. Per i documenti di identità, la consegna va effettuata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale o al Comune. Chi usa i documenti altrui smarriti per fini fraudolenti commette il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (reclusione fino a 1 anno) e uso di atti falsi ex art. 489 c.p. Chi usa la carta di credito altrui smarrita per effettuare pagamenti commette il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) o uso abusivo di carte di credito/pagamento ex art. 493-ter c.p. La persona che ha smarrito il documento è tutelata dall'art. 1189 c.c. per i pagamenti: non è responsabile dei debiti contratti da chi ha trovato e usato fraudolentemente il suo documento di pagamento, se ha denunciato lo smarrimento o il furto tempestivamente.
Per le pratiche assicurative relative a beni assicurati smarriti o rubati in Italia, la Dichiarazione di Smarrimento di Documenti/Beni ex art. 47 D.P.R. 445/2000 è solitamente un documento supplementare e non sufficiente da sola. Le compagnie assicurative, per il rimborso di sinistri da furto, richiedono come documento principale la copia della denuncia di furto alle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri), poiché la denuncia è un atto che attiva potenzialmente un procedimento penale e che la compagnia utilizza per valutare l'autenticità del sinistro. La Dichiarazione di Smarrimento ex art. 47 D.P.R. 445/2000 può essere richiesta come documento integrativo per attestare le circostanze dello smarrimento (quando, dove, come è avvenuto lo smarrimento) o per supportare pratiche relative a beni per i quali non è stata fatta denuncia penale (es. smarrimento di documenti senza furto). Per le polizze per il rimborso delle spese di sostituzione dei documenti di identità smarriti, alcune compagnie accettano la Dichiarazione di Smarrimento senza denuncia, verificando invece che il duplicato sia stato effettivamente richiesto alla PA competente. Per le polizze furto di oggetti preziosi, veicoli, attrezzature, la denuncia penale è sempre necessaria. I termini per la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa sono fissati dal contratto di polizza (generalmente 3-10 giorni dal sinistro) e la tardiva denuncia può ridurre o escludere il diritto al rimborso ex art. 1913 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello completo di autocertificazione di residenza ai sensi dell'art. 46, lett. b) D.P.R. 445/2000: dichiara il luogo di residenza anagrafica in sostituzione del certificato di residenza del Comune, senza bollo né autentica, valida presso tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane.