Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale
art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / art. 18 L. 241/1990
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome],
nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita],
codice fiscale: [Dichiarante Codice Fiscale],
residente in [Dichiarante Residenza],
in possesso del documento di identità: [Documento Tipo] n. [Documento Numero], rilasciato da [Documento Rilasciato Da], valido fino al [Documento Scadenza],
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci (art. 483 c.p. — falsità ideologica; art. 495 c.p. — falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, che la/le copia/e allegata/e alla presente dichiarazione è/sono conforme/i all'originale in suo possesso del seguente documento:
Tipo di documento: [Tipo Documento Originale]
Descrizione: [Descrizione Documento Originale]
Numero di copie attestate: [Numero Copie Attestate]
La copia è riproduzione fedele dell'originale, senza alterazioni, omissioni o aggiunte di sorta. Il dichiarante è detentore dell'originale del documento sopra descritto.
La presente dichiarazione è destinata a: [Ente Destinatario]
Ai sensi dell'art. 18 L. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificato dalla L. 80/2005), le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'autentica notarile della copia; l'eventuale rifiuto della presente dichiarazione sostitutiva costituisce illecito disciplinare del dipendente (art. 74 D.P.R. 445/2000). La PA ha facoltà di verificare d'ufficio la conformità (art. 71 D.P.R. 445/2000).
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[Consenso Privacy]
Trattamento dei dati ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR): i dati saranno trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità della procedura amministrativa di riferimento.
SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data: [Luogo Dichiarazione], [Data Dichiarazione]
[Consapevolezza Sanzioni]
Firma del dichiarante: _________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000):
1. Copia del documento di identità in corso di validità.
2. Copia del documento di cui si attesta la conformità all'originale.
N.B.: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo nei rapporti con gli enti pubblici (D.P.R. 642/1972, Tabella B). Per i rapporti con privati che non acconsentano ad accettarla, rimane necessaria l'autentica ex art. 2703 c.c. o art. 18 L. 241/1990.
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale?
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia è l'atto disciplinato da art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / art. 18 L. 241/1990.
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale si distingue con precisione dalle altre dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000. L'autocertificazione di cui all'art. 46 attesta fatti soggettivi del dichiarante (residenza, stato di famiglia, titoli di studio, carichi pendenti): il dichiarante afferma qualcosa su sé stesso. La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ex art. 47 attesta fatti, stati e qualità a diretta conoscenza del dichiarante che non riguardano la propria persona ma circostanze di fatto esterne. L'art. 19, invece, riguarda specificamente la corrispondenza materiale tra un documento cartaceo o informatico e la sua copia: il dichiarante afferma che la copia che allega riproduce fedelmente l'originale che è in suo possesso. Si tratta di uno strumento di semplificazione che ha trasferito la responsabilità dell'autenticità dalla PA (che prima doveva verificare) al cittadino, il quale risponde penalmente in caso di falso.
La responsabilità penale del dichiarante è l'elemento più importante di questo istituto. La falsa attestazione di conformità integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale (pena della reclusione fino a 2 anni), aggravato quando il fatto è commesso per conseguire un vantaggio per sé o altri (art. 61 n. 7 c.p.). L'art. 76 D.P.R. 445/2000 richiama espressamente le norme penali sul falso e le sanzioni specifiche. L'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti attraverso la dichiarazione non veritiera. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di verificare a campione le dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000): le verifiche possono avvenire richiedendo la produzione dell'originale, confrontandosi con l'ente emittente, o consultando le banche dati pubbliche collegate tramite il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, D.Lgs. 82/2005).
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale è uno strumento di frequentissimo utilizzo nella vita quotidiana degli italiani. Sul portale forms-legal.com il modello è disponibile in forma guidata, con tutti i campi obbligatori e le formule di legge precompilate, per consentire una compilazione corretta anche a chi non ha conoscenze giuridiche specifiche.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale?
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia è utile e necessaria in un ampio numero di situazioni quotidiane e procedimentali. La casistica è vastissima e abbraccia praticamente qualunque rapporto del cittadino con le pubbliche amministrazioni italiane.
Nelle procedure concorsuali pubbliche e nelle selezioni per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione, i bandi richiedono la produzione di copie dei titoli di studio (diplomi di laurea, master, dottorati), dei certificati di servizio presso precedenti datori di lavoro pubblici e privati, e delle abilitazioni professionali. Grazie all'art. 19 D.P.R. 445/2000, il candidato può allegare fotocopie con la propria dichiarazione sostitutiva, risparmiando il costo e il tempo delle autentiche notarili.
Per le istanze agli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, INPGI, Casse di previdenza professionali), la dichiarazione di conformità accompagna le copie dei documenti che supportano le richieste di prestazioni: richiesta di pensione di vecchiaia, domanda di invalidità civile, istanza di NASpI, domanda di integrazione salariale.
Nelle gare di appalto pubblico disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), le imprese concorrenti devono produrre copie di certificazioni di qualità (ISO 9001, OHSAS 18001), certificazioni SOA, bilanci degli ultimi tre esercizi e contratti di avvalimento: tutte attestabili con dichiarazione sostitutiva.
Per le pratiche catastali e ipotecarie presso l'Agenzia delle Entrate — Territorio (frazionamenti, accatastamenti, cancellazioni ipotecarie), i tecnici abilitati (geometri, ingegneri, architetti) usano dichiarazioni di conformità per allegare copie degli elaborati tecnici.
Nei procedimenti giudiziari civili e nei procedimenti arbitrali, le parti depositano documenti tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PCT — Processo Civile Telematico): le copie informatiche di documenti analogici possono essere attestate conformi all'originale dal difensore o dalla parte ai sensi dell'art. 16-undecies D.L. 179/2012 (norma speciale rispetto all'art. 19 D.P.R. 445/2000).
Per le pratiche di immigrazione e permesso di soggiorno (Questura, Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, Ministero degli Esteri per i visti), la dichiarazione di conformità accompagna le copie dei documenti stranieri. Per l'iscrizione ad albi professionali e ordini (Ordine degli Avvocati, degli Architetti, dei Medici, dei Commercialisti), la dichiarazione è usata per i titoli di studio e le certificazioni di abilitazione. Per le banche e le assicurazioni, laddove l'istituto acconsenta ad accettarla ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione semplifica l'apertura di conti correnti, la stipula di polizze e le pratiche di successione bancaria.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia deve includere elementi specifici per essere giuridicamente valida, accettata dalle pubbliche amministrazioni e non contestabile in sede di controllo. La mancanza anche di uno solo di essi può determinare il rifiuto da parte dell'ufficio ricevente o la riqualificazione come semplice dichiarazione privata priva di effetti sostitutivi.
Generalità complete del dichiarante. Il primo elemento obbligatorio è l'identificazione precisa di chi dichiara: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (assegnato dall'Agenzia delle Entrate, 16 caratteri), residenza anagrafica con indirizzo completo, ed estremi del documento di identità allegato (tipo: carta d'identità, passaporto, patente; numero; autorità di rilascio; data di rilascio; data di scadenza). Per i cittadini stranieri privi di codice fiscale: numero del permesso di soggiorno e data di scadenza.
Identificazione precisa del documento originale. Il secondo elemento fondamentale è la descrizione inequivoca del documento di cui si attesta la conformità della copia: tipo di documento (diploma di laurea magistrale, certificato di nascita, atto notarile, sentenza, contratto di locazione, brevetto, ecc.), numero identificativo ove presente, autorità o soggetto emittente (università, Comune, notaio, Agenzia delle Entrate, Tribunale), data di emissione. Devono essere evitate descrizioni generiche del tipo «copia del mio diploma»: la PA deve poter identificare il documento senza margine di ambiguità per effettuare le verifiche ex art. 71 D.P.R. 445/2000.
Dichiarazione di possesso dell'originale. Deve essere indicato esplicitamente che il dichiarante è il detentore dell'originale e che la copia allegata ne è la riproduzione fedele e integrale, senza alterazioni, omissioni o aggiunte di alcun tipo. Per i documenti fronte-retro, la copia deve comprendere entrambi i lati.
Richiamo espresso all'art. 19 D.P.R. 445/2000. La qualificazione giuridica dell'atto è elemento essenziale: senza il riferimento alla norma, il documento potrebbe essere riqualificato come semplice attestazione privata anziché come dichiarazione sostitutiva con efficacia di legge.
Formula sanzionatoria. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali per falsità ideologica ex art. 76 D.P.R. 445/2000 (con richiamo all'art. 483 c.p.) e della decadenza dai benefici ex art. 75 è imprescindibile e deve figurare nel testo in modo leggibile, non in piccolo o nascosta.
Informativa GDPR. L'informativa sul trattamento dei dati personali del dichiarante ex art. 13 Reg. UE 2016/679 deve essere inclusa o allegata, poiché l'ente ricevente tratterà i dati indicati nella dichiarazione.
Copia del documento di identità. La copia del documento di identità in corso di validità deve essere fisicamente allegata alla dichiarazione (art. 38 D.P.R. 445/2000): senza di essa la dichiarazione è priva di efficacia.
Sul portale forms-legal.com il modello include tutti questi elementi con campi guidati, rispettando integralmente i requisiti imposti dalla normativa vigente per le pratiche presso Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Tribunali e ogni altra pubblica amministrazione italiana. Vedere anche la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 47) e l'autocertificazione ex art. 46 per le attestazioni di fatti soggettivi.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia si compila seguendo questi passaggi in modo preciso e senza approssimazioni.
Passaggio 1 — Raccogliere i documenti. Recuperare l'originale del documento di cui si vuole attestare la copia. Verificare che l'originale sia completo (tutte le pagine presenti), non deteriorato, e che la copia fotostatica o digitale riproduca fedelmente ogni parte, inclusi timbri, firme e annotazioni a margine. Per i documenti di più pagine, la copia deve essere integrale.
Passaggio 2 — Compilare le generalità. Inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica completa. Riportare i dati del documento di identità che si allega: tipo (carta d'identità elettronica, passaporto, patente di guida), numero (es. CA01234567 per la CIE), Comune o ufficio di rilascio e data di scadenza. Per la trasmissione digitale, indicare anche l'indirizzo PEC o l'email certificata del dichiarante.
Passaggio 3 — Descrivere il documento originale con precisione. Indicare il tipo di documento (es. «Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile»), il numero identificativo (es. «matricola n. 123456»), l'autorità emittente (es. «Politecnico di Milano»), la data di emissione (es. «rilasciato il 25 luglio 2018»). Evitare descrizioni generiche: quanto più la descrizione è precisa, tanto più agevole sarà la verifica a campione da parte della PA ex art. 71 D.P.R. 445/2000.
Passaggio 4 — Verificare la formula di legge. Leggere con attenzione la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. La formula deve essere chiaramente leggibile nel testo.
Passaggio 5 — Firmare. Per la presentazione cartacea: firma autografa in calce. Per la presentazione telematica tramite PEC: firma digitale qualificata ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD) oppure firma autografa su stampa con successiva scansione e invio tramite PEC.
Passaggio 6 — Allegare la copia del documento di identità. La copia del documento di identità in corso di validità deve essere allegata fisicamente o digitalmente (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Senza questo allegato la dichiarazione non ha efficacia.
Passaggio 7 — Trasmettere all'ente destinatario. La dichiarazione può essere presentata: allo sportello fisico dell'ufficio ricevente; tramite raccomandata A/R con copia del documento di identità inclusa nella busta; tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio ricevente (verificare l'indirizzo sul sito istituzionale dell'ente o su indicepa.gov.it — IPA); tramite portale istituzionale dell'ente (SPID, CIE, CNS).
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia è regolata da norme precise che ne definiscono i requisiti di validità, le limitazioni applicative e le conseguenze in caso di falsità.
Base normativa principale. L'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è la norma cardine: autorizza il cittadino ad attestare la conformità di copie all'originale senza intervento di pubblico ufficiale, nei rapporti con le PA italiane e i gestori di pubblici servizi (Ferrovie, Poste, ecc.).
Forma e firma. Non è richiesta l'autentica notarile per i rapporti con le PA italiane. La firma autografa con allegato del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000) è sufficiente. Per la trasmissione digitale, la firma digitale qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005) equivale alla firma autografa. La PEC trasmette la dichiarazione con piena validità legale.
Esenzione da bollo. L'atto è esente da imposta di bollo quando destinato a enti pubblici (Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Per i soggetti privati che accettano la dichiarazione, potrebbe applicarsi l'imposta di bollo.
Divieto di rifiuto da parte delle PA. Le PA non possono rifiutare le dichiarazioni sostitutive di conformità correttamente presentate; eventuali rifiuti immotivati integrano un illecito disciplinare del dipendente e una violazione dell'art. 18 L. 241/1990 (art. 74 D.P.R. 445/2000).
Obbligo di verifica a campione. Le PA hanno l'obbligo di effettuare verifiche a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000, acquisendo d'ufficio le informazioni necessarie presso le amministrazioni certificanti. Per le gare d'appalto, la verifica è sistematica.
Sanzioni penali per falsità. La dichiarazione non veritiera integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) e le sanzioni ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici, responsabilità penale).
Limitazioni ai rapporti con privati. Per i rapporti con soggetti privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro privati), la dichiarazione sostitutiva è utilizzabile solo con il consenso del destinatario (art. 2 D.P.R. 445/2000); in mancanza di consenso è necessaria l'autentica di un pubblico ufficiale ex art. 2703 c.c.
Copie digitali e CAD. Per le copie informatiche di atti analogici, il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD), in particolare l'art. 23, disciplina il valore giuridico delle copie informatiche di documenti analogici: la conformità può essere attestata con firma digitale o con dichiarazione sostitutiva ex art. 19 D.P.R. 445/2000.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale
La Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale in Italia è soggetta a errori ricorrenti che ne compromettono la validità o l'accettazione da parte degli uffici pubblici. Conoscerli permette di evitarli.
1. Non allegare la copia del documento di identità. L'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 è categorico: la dichiarazione presentata senza copia del documento di identità in corso di validità non ha efficacia. L'errore è il più comune e costringe il dichiarante a ripresentarsi all'ufficio.
2. Descrivere il documento originale in modo vago o generico. Formule come «copia del mio diploma» o «copia del contratto» senza ulteriori specificazioni rendono impossibile la verifica d'ufficio ex art. 71 D.P.R. 445/2000 e possono indurre la PA a richiedere integrazioni o a rigettare l'istanza. Indicare sempre tipo, numero, emittente e data.
3. Attestare la conformità di documenti di cui non si possiede l'originale. L'art. 19 D.P.R. 445/2000 presuppone che il dichiarante abbia fisicamente e giuridicamente l'originale. Attestare la conformità di un documento appartenente a un terzo (anche se familiare) costituisce dichiarazione mendace.
4. Omettere la formula sanzionatoria ex art. 76 D.P.R. 445/2000. Senza il richiamo esplicito alle sanzioni penali per false dichiarazioni, il documento non ha la forma tipica della dichiarazione sostitutiva e potrebbe essere riqualificato come semplice attestazione privata priva di efficacia sostitutiva.
5. Presentare la dichiarazione a soggetti privati senza il loro consenso. Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro privati accettano volontariamente la dichiarazione sostitutiva: non sono obbligati (art. 2 D.P.R. 445/2000). In assenza di consenso del privato destinatario, occorre l'autentica notarile.
6. Non verificare che la copia sia integrale e leggibile. Una copia tagliata, con parti illeggibili o che non include il fronte e il retro del documento non soddisfa il requisito di fedeltà all'originale.
7. Confondere la dichiarazione di conformità con l'autocertificazione. L'autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attesta fatti soggettivi del dichiarante (residenza, titolo di studio, stato di famiglia). La dichiarazione ex art. 19 attesta la corrispondenza tra un documento e la sua copia. Usare la norma sbagliata rende il documento formalmente non conforme.
8. Non verificare la scadenza del documento di identità allegato. Un documento di identità scaduto rende la dichiarazione formalmente irregolare. La PA può rifiutarla o chiedere integrazione.
9. Trasmettere la dichiarazione via email ordinaria invece di PEC. La trasmissione via email non certificata non ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R o alla PEC. Per la presentazione digitale valida, usare esclusivamente la PEC o i portali istituzionali degli enti con autenticazione SPID/CIE.
10. Non conservare copia della dichiarazione trasmessa con la prova di invio. In caso di contenzioso o di richiesta di duplicato, la prova dell'invio e del contenuto della dichiarazione è essenziale. Conservare sempre la copia della dichiarazione e la ricevuta di consegna della PEC o dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione Sostitutiva di Conformità all'Originale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/dichiarazione-sostitutiva-conformita-copia
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La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia è uno strumento previsto dall'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa) che consente al cittadino di attestare, sotto la propria responsabilità, che una copia di un documento è conforme all'originale in suo possesso, senza dover ricorrere all'autentica di un notaio, di un pubblico ufficiale o del dipendente della PA. L'autentica tradizionale (art. 18 L. 7 agosto 1990 n. 241) comporta che un pubblico ufficiale certifichi personalmente la conformità della copia; la dichiarazione sostitutiva dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, invece, trasferisce la responsabilità al cittadino stesso, che si espone alle sanzioni penali per falsità in caso di dichiarazione non veritiera (art. 76 D.P.R. 445/2000, art. 483 c.p.). La dichiarazione può essere usata per copie di titoli di studio, certificati di nascita, atti notarili, contratti, brevetti, documenti stranieri tradotti, atti di stato civile esteri, estratti di registro. Nei confronti di soggetti privati, l'art. 2 D.P.R. 445/2000 consente l'uso solo se il privato destinatario vi acconsente; in caso contrario resta necessaria l'autentica di un pubblico ufficiale o del notaio.
La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 può essere usata per una gamma molto ampia di documenti. Possono essere attestati come conformi all'originale: copie di titoli di studio (diplomi, lauree, certificati di esami); copie di documenti di identità (carta d'identità, passaporto, patente); copie di atti notarili (rogiti, procure, verbali assembleari); copie di contratti privati; copie di certificati del casellario giudiziale; copie di atti di stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte); copie di documenti amministrativi esteri (già tradotti e, se necessario, corredati di apostille ex Convenzione dell'Aja del 1961); copie di brevetti, marchi e altri titoli di proprietà industriale; copie di sentenze e provvedimenti giudiziari. Non è utilizzabile per: copie di testamenti (la forma è vincolata ex artt. 601-608 c.c. per gli olografi e richiede deposito notarile); autentiche di firme (disciplinate dall'art. 21 D.P.R. 445/2000 e dalla L. 4 gennaio 1968 n. 15 — la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, non può essere sostituita da autodichiarazione); copie di atti di stato civile da presentare all'estero senza apostille (richiedono le procedure del diritto internazionale privato, D.Lgs. 31 maggio 1995 n. 218).
Per la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, non è necessaria l'autentica notarile: la firma del dichiarante accompagnata da copia del documento di identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000) è sufficiente. La PA non può rifiutare la dichiarazione sostitutiva e non può richiedere l'autentica (art. 18 comma 1 L. 241/1990, come modificato dalla L. 80/2005 e poi dalla L. 120/2020). La firma può essere apposta in presenza del dipendente addetto, oppure allegando la copia del documento. Per la trasmissione telematica tramite PEC o portale digitale, la firma digitale qualificata (art. 24 D.Lgs. 82/2005) equivale alla firma autografa. L'autentica notarile rimane invece necessaria quando la copia deve essere presentata a soggetti privati che non acconsentono ad accettare l'autocertificazione, oppure quando la destinazione è all'estero e il Paese straniero non riconosce le autocertificazioni italiane (in tal caso può essere necessaria l'apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). Per i rapporti interni con PA italiane: autodichiarazione ex art. 19 D.P.R. 445/2000 con copia del documento. Per rapporti con privati o destinazioni estere: autentica del notaio o del pubblico ufficiale competente.
La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia può essere redatta e trasmessa in formato digitale seguendo le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, CAD). Per la redazione digitale, il documento può essere predisposto su supporto informatico e sottoscritto con firma digitale qualificata (art. 24 CAD), firma elettronica avanzata o con firma autografa su stampa poi scansionata e inviata tramite PEC con allegato del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). La PEC (Posta Elettronica Certificata, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e D.M. 2 novembre 2005) garantisce la tracciabilità dell'invio e ha valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento. La copia digitale del documento originale deve essere in formato PDF/A (norma ISO 19005) per garantirne la conservazione a lungo termine. Se il documento originale è un atto cartaceo, la sua copia digitale (scansione) può essere attestata conforme con la dichiarazione sostitutiva ex art. 19 D.P.R. 445/2000 senza bisogno di ulteriori formalità. Il destinatario (PA o gestore di pubblico servizio) non può rifiutare la documentazione digitale inviata nel rispetto delle norme CAD (art. 4 D.Lgs. 82/2005 — diritto di usare le TIC nei rapporti con le PA).
Se la copia dichiarata conforme all'originale in Italia non corrisponde effettivamente al documento originale, le conseguenze sono severe. Sul piano penale: la dichiarazione non veritiera integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p. (pena della reclusione fino a 2 anni) e le sanzioni specifiche previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 che richiama tutte le norme penali sul falso. Sul piano amministrativo: l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza immediata dai benefici eventualmente conseguiti attraverso la dichiarazione non veritiera; l'atto amministrativo adottato sulla base della falsa dichiarazione è annullabile ex art. 21-octies L. 241/1990. Sul piano civile: il terzo danneggiato dalla falsa dichiarazione può agire per il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. Le PA sono tenute a verificare le dichiarazioni sostitutive a campione (art. 71 D.P.R. 445/2000) o in caso di segnalazione; per le procedure di appalto, la verifica è sistematica tramite le banche dati pubbliche. È quindi fondamentale che la copia sottoposta alla dichiarazione corrisponda esattamente all'originale, senza alterazioni, omissioni o modifiche anche parziali.
La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 può riguardare uno o più documenti nella stessa dichiarazione, purché ciascuno sia specificamente identificato. Non esiste un limite numerico legale: il dichiarante può attestare la conformità di quante copie ritiene opportuno con un unico atto, a condizione che ciascun documento sia chiaramente descritto (tipo di documento, numero, autorità emittente, data, e ogni altro dato identificativo utile). Nella pratica degli uffici pubblici è tuttavia frequente che i moduli predisposti prevedano la dichiarazione per un singolo documento alla volta, per ragioni di chiarezza e gestione archivistica. Per pratiche complesse (ad es. successioni ereditarie, atti di gara) è possibile predisporre un allegato con l'elenco di tutti i documenti di cui si attesta la conformità, allegandolo fisicamente o informaticamente alla dichiarazione. Va distinto il caso in cui il dichiarante possiede un unico originale e ne attesta la copia da quello in cui il dichiarante possiede più originali di atti diversi: in entrambi i casi la dichiarazione è ammissibile ex art. 19. Per gli atti plurilingue o i documenti stranieri, è consigliabile allegare anche la traduzione giurata ove richiesta dall'ente destinatario.
La dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in Italia può essere usata anche per copie di documenti stranieri, con alcune cautele imposte dal diritto internazionale privato e dalle convenzioni internazionali. Per i documenti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (Convenzione Apostille), la copia deve normalmente essere accompagnata dall'apostille apposta sull'originale; la dichiarazione ex art. 19 D.P.R. 445/2000 può poi attestare la conformità della copia all'originale apostillato. Per i documenti provenienti da Paesi UE, il Reg. UE 2016/1191 (a partire dal 16 febbraio 2019) elimina l'obbligo dell'apostille per determinati atti pubblici (atti di stato civile, cittadinanza, residenza, matrimonio, nascita, morte, nome) tra i Paesi membri, rendendo sufficiente la copia correttamente attestata. Per i Paesi extra-UE e non aderenti alla Convenzione Apostille, può essere necessaria la legalizzazione consolare (art. 33 D.P.R. 445/2000). Nei rapporti con PA italiane, il dichiarante può produrre la copia del documento straniero con la propria dichiarazione ex art. 19, allegandone la traduzione in italiano. Se il documento straniero deve poi essere usato all'estero, la dichiarazione sostitutiva italiana non è riconosciuta e si dovrà procedere con l'autentica notarile o consolare secondo il diritto del Paese di destinazione.
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