Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi
art. 47 D.P.R. 445/2000 · art. 42 D.Lgs. 36/2023
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 42 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)
ALL'ATTENZIONE DI:
[Ente Destinatario]
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Dichiarante Nome Cognome], nato/a a [Dichiarante Luogo Nascita] il [Dichiarante Data Nascita], codice fiscale [Dichiarante Codice Fiscale], residente in [Dichiarante Residenza], in possesso di [Dichiarante Documento Tipo] n. [Dichiarante Documento Numero], rilasciato da [Dichiarante Documento Rilascio], in scadenza il [Dichiarante Documento Scadenza],
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci, della falsificazione degli atti e dell'uso di atti falsi, e in particolare del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale (pena della reclusione fino a due anni), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,
con riferimento al seguente incarico/procedura:
Ruolo: [Ruolo Dichiarante]
Oggetto: [Oggetto Incarico]
DICHIARA
1. ASSENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITÀ — Assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado con i concorrenti, i soggetti partecipanti alla procedura o gli interessati all'incarico: [Assenza Parentela]
2. ASSENZA DI INTERESSE ECONOMICO — Assenza di partecipazioni rilevanti in imprese concorrenti o di interesse economico diretto o indiretto nell'esito della procedura, anche per interposta persona: [Assenza Interesse Economico]
3. ASSENZA DI INCARICHI PREGRESSI — Assenza, negli ultimi ventiquattro mesi, di rapporti di consulenza, collaborazione o assistenza retribuita con i soggetti coinvolti nella procedura o con le parti interessate: [Assenza Incarichi Pregressi]
4. ULTERIORI CIRCOSTANZE — [Altre Circostanze]
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione che determinerebbero cause ostative all'assunzione dell'incarico.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati dall'ente destinatario esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla procedura indicata, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale (artt. 47 e 38 D.P.R. 445/2000; art. 42 D.Lgs. 36/2023). I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sugli appalti e potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza (ANAC) in caso di verifica.
[Luogo Sottoscrizione], lì [Data Sottoscrizione]
Il/La Dichiarante
[Dichiarante Nome Cognome]
Firma: _________________________
Allega: copia documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi?
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia è l'atto disciplinato da art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 / art. 42 D.Lgs. 36/2023.
Analoga obbligatorietà si riscontra per gli incarichi dirigenziali e le nomine nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico. Il D.Lgs. 39/2013 all'art. 20 impone la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico e, di norma, con cadenza annuale o a ogni rinnovo, per un'ampia platea di soggetti: dirigenti apicali, dirigenti di seconda fascia, responsabili di enti strumentali, componenti degli organi di indirizzo degli enti locali con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
Per gli organi di controllo societari — sindaci e revisori delle società per azioni e a responsabilità limitata — la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi trova il proprio fondamento negli artt. 2391 e 2399 del Codice Civile: l'art. 2391 c.c. impone all'amministratore di comunicare al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni interesse che abbia in un determinato affare della società (anche per conto altrui), con obbligo di astensione dalla deliberazione; l'art. 2399 c.c. fissa le cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco, tra cui il rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con un amministratore della società, o la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società o le sue controllate.
La dichiarazione si distingue dall'autocertificazione semplice ex art. 46 D.P.R. 445/2000 — che attesta fatti certi e documentabili come la residenza anagrafica o il titolo di studio — perché ha ad oggetto stati soggettivi e situazioni di fatto a diretta conoscenza del dichiarante, non attestabili da certificati pubblici. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ha incluso la prevenzione del conflitto di interessi tra le misure obbligatorie per gli enti pubblici, richiedendo procedure documentate di raccolta e verifica delle dichiarazioni, con coinvolgimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
La falsità in questa dichiarazione integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, con pena della reclusione fino a due anni; si aggiungono le sanzioni amministrative dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti ex art. 75 dello stesso decreto. Le conseguenze si estendono alla nullità degli atti adottati in violazione del dovere di astensione (art. 42, comma 4, D.Lgs. 36/2023) e alla responsabilità risarcitoria verso l'amministrazione e i terzi danneggiati (artt. 2043 e 2049 c.c.).
L'obbligo si estende anche ai beneficiari di fondi europei: il Regolamento UE 2018/1046 (Regolamento finanziario dell'Unione), all'art. 61, impone agli Stati membri e agli enti attuatori di garantire che chiunque intervenga nell'esecuzione del bilancio dell'Unione prenda misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio ai conflitti di interessi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha ulteriormente rafforzato questo obbligo per i soggetti attuatori italiani, imponendo dichiarazioni specifiche nella fase di selezione dei fornitori e di gestione dei contratti di attuazione.
Quando serve Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi?
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia è necessaria in un'ampia gamma di situazioni che coinvolgono soggetti pubblici e privati, e la sua mancanza comporta conseguenze gravi sull'atto amministrativo o contrattuale a cui è collegata.
Nelle procedure di gara d'appalto pubblico, l'art. 42 D.Lgs. 36/2023 richiede la dichiarazione da parte dei commissari di gara prima dell'insediamento della commissione giudicatrice: la Corte dei Conti ha più volte sancito la responsabilità erariale del RUP che abbia omesso di raccogliere le dichiarazioni prima dell'avvio della procedura. La dichiarazione deve essere rinnovata se, nel corso della procedura di gara, sopravvengono circostanze nuove che possano integrare una situazione di conflitto, come la stipulazione di un nuovo contratto con uno dei concorrenti o l'assunzione di un vincolo di parentela con un soggetto interessato.
Per gli incarichi dirigenziali e le nomine nelle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 39/2013 distingue tra inconferibilità (cause che impediscono ab initio il conferimento dell'incarico, artt. 3-8) e incompatibilità (cause sopravvenute che obbligano alla scelta tra l'incarico e la situazione incompatibile, artt. 9-13). La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi deve attestare sia l'assenza di cause di inconferibilità che di incompatibilità al momento del conferimento; il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi determina la nullità dell'atto di conferimento e la responsabilità disciplinare del dichiarante.
I professionisti nominati arbitri, periti o consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in procedimenti giudiziari devono presentare la dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico, rispettando i doveri di astensione richiamati dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile per i magistrati e applicati per analogia ai consulenti nominati dal Tribunale. La mancata dichiarazione di un interesse in conflitto può determinare la nullità degli atti compiuti dal CTU e la sua revoca.
Nelle società quotate e nelle grandi società per azioni, le operazioni con parti correlate (soggetti che abbiano un rapporto di controllo, di collegamento o di influenza significativa con la società, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010) richiedono la dichiarazione preventiva di assenza di conflitto da parte degli amministratori interessati: la procedura di approvazione delle operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento CONSOB, include in modo sistematico la raccolta di tali dichiarazioni.
Anche i destinatari di contributi e sovvenzioni del PNRR e dei Fondi Strutturali Europei (FESR, FSE+, JTF) per il periodo 2021-2027 sono obbligati a produrre la dichiarazione in sede di domanda e di rendicontazione delle spese: il Regolamento UE 2021/1060 (Regolamento sulle disposizioni comuni per i Fondi strutturali) all'art. 36 richiama esplicitamente l'obbligo di prevenzione del conflitto di interessi nelle procedure di selezione dei beneficiari e dei fornitori.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia deve contenere elementi essenziali e specifici per essere giuridicamente valida e utilizzabile nelle procedure pubbliche e private. L'assenza anche di uno solo di questi elementi può determinare l'inutilizzabilità della dichiarazione o la sua qualificazione come incompleta ai fini dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
Le generalità complete del dichiarante costituiscono il primo requisito indispensabile: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (obbligatorio in Italia ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 per qualsiasi atto con rilevanza fiscale o amministrativa), residenza anagrafica ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità (tipo di documento, numero, autorità emittente, data di rilascio e data di scadenza). Il codice fiscale è particolarmente importante nelle procedure di gara, perché la Stazione Appaltante lo utilizza per le verifiche sul casellario dell'ANAC e per i controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
Il richiamo normativo espresso all'art. 47 D.P.R. 445/2000 conferisce alla dichiarazione il valore di atto sostitutivo dell'atto di notorietà; occorre citare anche l'art. 42 D.Lgs. 36/2023 (se la dichiarazione è destinata a una procedura di appalto soggetta al Codice dei Contratti Pubblici), il D.Lgs. 39/2013 (per gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni) o l'art. 2391 c.c. (per le delibere del consiglio di amministrazione su operazioni con parti correlate), in base alla specifica finalità.
La formula di consapevolezza delle sanzioni penali è obbligatoria: il testo deve riportare esplicitamente che il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, della possibile integrazione del reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p. e della decadenza dai benefici conseguiti ex art. 75 dello stesso decreto. Questa formula non può essere sostituita da formulazioni generiche di responsabilità.
La descrizione dell'incarico, della procedura o del procedimento specifico (oggetto, ente committente o stazione appaltante, numero di gara e Codice Identificativo Gara — CIG — se applicabile, data di insediamento della commissione o di conferimento dell'incarico) permette di contestualizzare la dichiarazione e di collegarne l'efficacia a quella specifica procedura. Una dichiarazione generica non riferita a un incarico specifico non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 42 D.Lgs. 36/2023.
L'elenco delle situazioni soggettive attestate come assenti deve coprire tutte le ipotesi rilevanti ai sensi della normativa applicabile: rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i candidati, i concorrenti o le parti interessate alla procedura; interessi economici o partecipazioni rilevanti (dirette o indirette) nelle imprese concorrenti o interessate; incarichi professionali, consulenze, contratti di lavoro o mandati ricevuti nell'ultimo biennio da uno dei soggetti interessati alla procedura; pendenze processuali come attore o convenuto in procedimenti che coinvolgano i concorrenti; ogni altra circostanza che potrebbe ingenerare anche solo una ragionevole apparenza di parzialità (conflitto potenziale o apparente, non solo attuale).
La clausola di informativa privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs. 101/2018) è necessaria poiché il destinatario — Stazione Appaltante, pubblica amministrazione o società — tratterà i dati personali del dichiarante per finalità istituzionali, con gli adempimenti del titolare del trattamento ex art. 6 GDPR.
Il modello scaricabile su forms-legal.com include tutti questi elementi e si adatta alle specifiche esigenze di ciascuna procedura, con istruzioni per la compilazione delle diverse sezioni e per la corretta allegazione del documento di identità. La doppia sottoscrizione non è richiesta per questa dichiarazione, essendo un atto unilaterale; è sufficiente la firma autografa in calce o la firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) per le trasmissioni via PEC o portale telematico.
Come compilare il tuo Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia si compila seguendo una procedura precisa, passo dopo passo, per garantirne la piena validità giuridica e l'utilizzabilità immediata nella procedura cui è destinata.
Passo 1 — Raccogliere i dati anagrafici. Prima di iniziare la compilazione, preparare il documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente di guida — questi ultimi due solo se esplicitamente accettati dall'ente destinatario). Annotare: nome completo, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, tipo di documento, numero, autorità emittente, data di rilascio e data di scadenza. Verificare che il documento di identità non sia scaduto: un documento scaduto invalida la dichiarazione anche se la firma è autentica.
Passo 2 — Identificare la procedura. Indicare con precisione l'ente committente o la stazione appaltante, l'oggetto dell'incarico o della gara, il numero di riferimento della procedura o il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'ANAC, e la propria qualità (commissario di gara, membro della commissione giudicatrice, RUP, direttore dell'esecuzione, professionista nominato arbitro, dirigente nominato con atto dell'organo competente).
Passo 3 — Leggere il modulo dell'ente. Alcune stazioni appaltanti e pubbliche amministrazioni forniscono un proprio modulo standard con l'elenco delle specifiche ipotesi di conflitto da attestare come assenti. In tal caso, leggere attentamente ogni voce e barrare o spuntare in modo chiaro. Non lasciare voci in bianco: se una situazione non è applicabile, indicarlo esplicitamente (es. «non applicabile — non coniugato/a»).
Passo 4 — Compilare la sezione delle situazioni soggettive. Per ogni categoria di potenziale conflitto (coniugio, parentela, interessi economici, incarichi pregressi, partecipazioni societarie), confermare espressamente l'assenza descrivendo la situazione attestata. Evitare formule generiche come «non ho conflitti»: l'art. 42 D.Lgs. 36/2023 e le linee guida ANAC richiedono un'attestazione analitica per ciascuna ipotesi.
Passo 5 — Inserire la formula sanzionatoria. La formula «sono consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ivi compresa la configurazione del reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p., e della decadenza dai benefici ex art. 75» deve essere riportata integralmente senza omissioni.
Passo 6 — Firmare e allegare il documento. Apporre la firma autografa in calce o utilizzare la firma digitale qualificata (art. 24 CAD) se la trasmissione avviene via PEC o portale telematico. Allegare obbligatoriamente la copia fotostatica non autenticata del documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000): senza questo allegato la dichiarazione priva del valore sostitutivo.
Passo 7 — Trasmissione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello, la firma può essere apposta davanti al dipendente addetto; se è trasmessa via PEC, assicurarsi che il file PDF sia leggibile e che il documento di identità sia allegato in formato digitale.
Requisiti legali per Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia è soggetta a requisiti di legge che ne condizionano la validità formale e sostanziale. La conoscenza di questi requisiti è indispensabile per evitare il rischio di dichiarazioni non conformi che possono portare all'esclusione dalla procedura o alla nullità dell'atto.
La forma della dichiarazione è quella della scrittura privata sottoscritta dal dichiarante: non è richiesta la forma pubblica notarile né l'autentica della firma quando la dichiarazione è presentata a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, a condizione che sia accompagnata da copia del documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Per i soggetti che utilizzano la firma digitale qualificata (art. 24 CAD, D.Lgs. 82/2005) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la trasmissione via PEC o portale telematico equivale alla presentazione fisica e l'allegazione del documento di identità può avvenire in formato digitale.
La dichiarazione deve fare espresso riferimento all'art. 47 D.P.R. 445/2000 e contenere la formula sanzionatoria degli artt. 75-76 dello stesso decreto; la sua omissione rende il documento non conforme agli standard richiesti e potenzialmente inutilizzabile in sede di gara o di conferimento dell'incarico. L'ANAC verifica la presenza di questa formula nelle dichiarazioni allegate ai documenti di gara e ha sanzionato stazioni appaltanti che hanno ammesso dichiarazioni prive di questa formula.
Per le procedure di appalto pubblico soggette al D.Lgs. 36/2023, l'art. 94, comma 3, prevede cause di esclusione obbligatoria del concorrente in caso di conflitto di interessi non dichiarato o di dichiarazione mendace da parte del concorrente. Per i commissari e il RUP, la nullità degli atti adottati in conflitto è sancita dall'art. 42, comma 4. Le stazioni appaltanti verificano le dichiarazioni attraverso le banche dati del casellario giudiziale dell'ANAC e le comunicazioni antimafia del Ministero dell'Interno.
Non è previsto l'obbligo di imposta di bollo per le autocertificazioni rese a pubbliche amministrazioni (art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella B allegata, punto 1 — dichiarazioni rese ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono esenti). La conservazione della dichiarazione nel fascicolo di gara o nel fascicolo del dipendente è obbligatoria per le PA ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e delle linee guida ANAC in materia di anticorruzione.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia presenta una serie di errori tipici e ricorrenti che ne invalidano l'efficacia o ne determinano il rigetto da parte dell'ente destinatario. Conoscere questi errori permette di predisporre una dichiarazione corretta sin dalla prima redazione, evitando ritardi e complicazioni procedurali.
1. Omissione della formula sanzionatoria. L'errore più frequente consiste nell'omettere la clausola di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000: senza questa clausola il documento non soddisfa i requisiti formali del decreto e non può essere qualificato come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47. La formula deve essere riportata integralmente, non parafrasata o ridotta a un generico richiamo alla «responsabilità di legge».
2. Mancato allegato del documento di identità. Presentare la dichiarazione senza allegare copia del documento di identità è il secondo errore più comune: l'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 è tassativo e l'omissione priva la dichiarazione del suo valore sostitutivo. Il documento allegato deve essere leggibile in tutte le sue parti e non scaduto alla data della dichiarazione.
3. Formula generica senza elencazione analitica. Molti dichiaranti si limitano a formule del tipo «dichiaro di non avere conflitti di interesse» senza descrivere le specifiche situazioni soggettive verificate: questo approccio non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 42 D.Lgs. 36/2023 e dalle linee guida ANAC, che impongono l'elencazione analitica di ciascuna ipotesi esaminata — parentela, interessi economici, incarichi pregressi — e la sua esplicita esclusione.
4. Ignorare i conflitti di interesse potenziali e apparenti. La normativa italiana e il diritto europeo (Reg. UE 2018/1046, art. 61) richiedono di attestare anche l'assenza di situazioni che potrebbero ragionevolmente dare apparenza di parzialità, non solo i conflitti attuali accertati. Un commissario di gara che non dichiara di aver lavorato per una delle imprese concorrenti tre anni prima, pur ritenendo soggettivamente di non essere influenzato, commette una violazione dell'obbligo dichiarativo.
5. Mancato aggiornamento durante la procedura. L'art. 42 D.Lgs. 36/2023 impone un dovere di aggiornamento continuo: se nel corso della procedura sopravviene una circostanza nuova che possa integrare un conflitto (stipulazione di un contratto con un concorrente, assunzione di un vincolo familiare con un soggetto interessato), il dichiarante è obbligato a presentare una dichiarazione integrativa e ad astenersi dagli atti successivi.
6. Dichiarazione non riferita alla procedura specifica. Una dichiarazione generica, non contestualizzata rispetto a un incarico o a una procedura specifica, non è accettabile: ogni dichiarazione deve contenere il riferimento preciso alla procedura (numero di gara, CIG, atto di conferimento dell'incarico) e alla qualità rivestita dal dichiarante in quella procedura.
7. Firma digitale non qualificata. L'uso di una firma elettronica semplice (scansione della firma autografa inserita in un PDF) anziché di una firma digitale qualificata ex art. 24 CAD non è equiparabile alla sottoscrizione autografa ai fini della dichiarazione sostitutiva trasmessa telematicamente: può essere accettata dalla singola PA in via di prassi, ma tecnicamente non ha piena efficacia probatoria.
8. Non coordinare la dichiarazione con i requisiti specifici dell'ente. Alcune stazioni appaltanti o pubbliche amministrazioni prevedono, nei propri regolamenti interni, requisiti aggiuntivi rispetto al minimo normativo. Il dichiarante deve sempre verificare il modulo o le istruzioni specifiche dell'ente, non limitarsi al modello standard.
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La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia è un atto con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità penale e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, interesse personale o conflitto che potrebbero pregiudicare l'imparzialità del giudizio o dell'incarico che sta per assumere. L'obbligo è espressamente previsto dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 per i responsabili di procedimento e i commissari di gara, dal D.Lgs. 39/2013 per gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e dagli artt. 2391 e 2399 c.c. per gli organi di amministrazione e controllo societari. Nelle procedure di affidamento, ogni membro della commissione giudicatrice è tenuto a produrre la dichiarazione prima dell'insediamento; la sua omissione o la falsità comportano la nullità degli atti e responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. L'obbligo si estende anche ai soggetti attuatori di fondi europei (PNRR, Fondi Strutturali) ai sensi del Reg. UE 2018/1046, art. 61, che impone misure di prevenzione del conflitto di interessi nella gestione del bilancio dell'Unione.
L'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) definisce il conflitto di interessi come qualsiasi situazione in cui il personale di una stazione appaltante che interviene nella procedura di aggiudicazione abbia un interesse finanziario, economico o personale che potrebbe compromettere la sua imparzialità e indipendenza. Rientrano in tale definizione: il fatto di essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado di un partecipante alla gara; aver svolto attività di consulenza per uno dei concorrenti nell'ultimo biennio; detenere partecipazioni azionarie rilevanti in una delle imprese concorrenti; avere un interesse economico diretto o indiretto nell'aggiudicazione. Anche il conflitto potenziale — la semplice apparenza di parzialità — è sufficiente a integrare l'obbligo di astensione. Il dichiarante deve attestare non solo l'assenza di conflitti attuali, ma anche che non esistono situazioni che potrebbero ragionevolmente ingenerare un'aspettativa di parzialità da parte degli operatori economici partecipanti alla gara. L'ANAC ha precisato in numerosi pareri che la valutazione deve essere effettuata in termini oggettivi, non soggettivi: conta la percezione esterna del potenziale conflitto, non la sola convinzione interiore del dichiarante di essere imparziale.
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia deve essere presentata da categorie specifiche di soggetti in occasione di determinati eventi. Nelle gare d'appalto pubbliche (D.Lgs. 36/2023): i membri della commissione giudicatrice, prima dell'insediamento; il RUP; il direttore dell'esecuzione del contratto e ogni altro soggetto che intervenga in posizione rilevante nella procedura. Per gli incarichi dirigenziali nelle PA: all'atto del conferimento e, di norma, con cadenza annuale o a ogni rinnovo (D.Lgs. 39/2013 art. 20). Per i professionisti nominati arbitri o CTU in procedimenti giudiziari: in occasione di ogni nomina, con dichiarazione da allegare all'accettazione dell'incarico. Per gli organi di controllo societari (sindaci, revisori): all'atto della nomina e in ogni assemblea o consiglio in cui si discutano operazioni con parti correlate (art. 2391 c.c. per gli amministratori; art. 2399 c.c. per i sindaci). La periodicità è dunque legata all'evento, non a un calendario fisso, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento interno dell'ente destinatario. Il RPCT dell'ente può richiedere dichiarazioni aggiuntive in presenza di segnalazioni specifiche.
Le conseguenze dell'omissione o della falsità della Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia sono molteplici. Sul piano penale: chi dichiara il falso incorre nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p. (fino a due anni di reclusione) e nelle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000. Sul piano amministrativo: l'art. 75 D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici conseguiti grazie alla dichiarazione non veritiera; l'art. 42 D.Lgs. 36/2023 impone l'annullamento della procedura o l'esclusione del responsabile, con conseguente nullità degli atti adottati in conflitto. Sul piano disciplinare: per i dipendenti pubblici si applicano le sanzioni del D.Lgs. 165/2001 fino al licenziamento; per i professionisti, la responsabilità disciplinare davanti all'ordine o al collegio di appartenenza. Sul piano civile: responsabilità risarcitoria verso l'amministrazione e i terzi danneggiati (artt. 2043 e 2049 c.c.). L'ANAC può inoltre segnalare il soggetto al casellario giudiziale e all'Agenzia delle Entrate per i profili fiscali connessi ai benefici indebitamente conseguiti.
La Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi in Italia, in quanto resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, non necessita di autentica della firma quando è presentata a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, purché accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). La firma può essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, oppure allegata in forma digitale se inviata via PEC o tramite sistema informatico della stazione appaltante con firma digitale qualificata (art. 24 CAD). Quando la dichiarazione è invece destinata a un soggetto privato — ad esempio per una due diligence aziendale o per un incarico arbitrale privato — il privato destinatario può accettarla volontariamente, ma per conferire certezza giuridica aggiuntiva è consigliabile procedere all'autentica notarile della firma (art. 2703 c.c.). In ogni caso, le firme digitali qualificate (art. 24 D.Lgs. 82/2005) hanno piena efficacia giuridica equivalente alla firma autografa e sono preferibili per la facilità di verifica e la data certa insita nella marca temporale (timestamp).
Una Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi conforme al D.P.R. 445/2000 e al diritto italiano deve contenere obbligatoriamente: le generalità complete del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, estremi del documento di riconoscimento valido); il richiamo espresso all'art. 47 D.P.R. 445/2000 come base normativa della dichiarazione sostitutiva, con eventuale richiamo alla norma specifica della procedura (art. 42 D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 39/2013, art. 2391 c.c.); la formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex artt. 75-76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p.; la descrizione puntuale dell'incarico, della procedura o del procedimento rispetto al quale si attesta l'assenza di conflitto, con indicazione del CIG ove applicabile; l'elenco analitico delle situazioni soggettive dichiarate assenti (rapporti di parentela o affinità, interessi economici, incarichi precedenti, partecipazioni societarie rilevanti, pendenze processuali); la data e il luogo della sottoscrizione. È opportuno aggiungere l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679), poiché la stazione appaltante tratterà i dati per finalità istituzionali. Il modello di forms-legal.com include tutti questi elementi in forma strutturata e verificata.
Non esiste in Italia un modello unico e universalmente obbligatorio per la Dichiarazione Sostitutiva di Assenza di Conflitto di Interessi: ogni amministrazione pubblica o stazione appaltante può predisporre il proprio modulo, purché rispetti i requisiti sostanziali del D.P.R. 445/2000 e delle norme di settore applicabili (D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 39/2013). L'ANAC ha pubblicato linee guida e schemi di riferimento nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dei comunicati relativi all'applicazione dell'art. 42 del Codice dei Contratti. Alcune stazioni appaltanti, in particolare gli enti locali e le grandi centrali di committenza (Consip, Intercent-ER, ARCA Lombardia, Invitalia), adottano modelli standardizzati allegati al bando o al disciplinare di gara, che il candidato o il commissario deve compilare e sottoscrivere senza variazioni. In assenza di un modulo prestabilito, il dichiarante può redigere la dichiarazione in forma libera, rispettando il contenuto minimo indicato dall'art. 47 D.P.R. 445/2000 e specificando con precisione l'incarico o la procedura cui si riferisce. Il modello disponibile su forms-legal.com rispetta tutti questi requisiti ed è adattabile alle specifiche richieste di ciascun ente o procedura, con sezioni modulari per le diverse tipologie di situazioni soggettive da dichiarare assenti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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