Procura Speciale tra Privati
artt. 1387-1392 c.c.; art. 1396 c.c. (revoca)
Intestazione
PROCURA SPECIALE
ai sensi degli artt. 1387, 1388, 1392 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Generalità delle Parti
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Mandante):
Nome e cognome: [Mandante Nome Cognome]
Nato/a a: [Mandante Luogo Nascita], il [Mandante Data Nascita]
Codice fiscale: [Mandante Codice Fiscale]
Residente in: [Mandante Residenza]
Documento di riconoscimento n.: [Mandante Documento Numero]
NOMINA COME PROPRIO PROCURATORE SPECIALE:
Nome e cognome: [Procuratore Nome Cognome]
Nato/a a: [Procuratore Luogo Nascita], il [Procuratore Data Nascita]
Codice fiscale: [Procuratore Codice Fiscale]
Residente in: [Procuratore Residenza]
Oggetto e Poteri
Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCURA SPECIALE
Tipo di atto: [Tipo Procura]
Descrizione specifica dell'atto da compiere: [Oggetto Procura]
Art. 2 – POTERI CONFERITI (art. 1388 c.c.)
[Poteri Conferiti]
Art. 3 – LIMITI DEI POTERI
[Limiti Poteri]
Subdelega, Durata e Compenso
Art. 4 – FACOLTÀ DI SUBDELEGA (art. 1717 c.c.)
Facoltà di subdelega: [Facolta Subdelega]
Art. 5 – DURATA ED EFFICACIA
Durata: [Durata Procura]
Data di scadenza: [Data Scadenza]
La procura si estingue automaticamente al compimento dell'atto designato, ovvero per revoca, morte o sopravvenuta incapacità delle parti ai sensi dell'art. 1722 c.c.
Art. 6 – COMPENSO
Compenso al procuratore: [Compenso Procuratore]
Importo: euro [Importo Compenso]
Revoca e Clausole Finali
Art. 7 – REVOCA (art. 1396 c.c.)
La presente procura speciale è revocabile in qualsiasi momento dal mandante, con comunicazione al procuratore e ai terzi con cui questi abbia intrattenuto rapporti per conto del mandante, con le stesse forme del conferimento, ai fini dell'opponibilità ex art. 1396 c.c.
Sottoscrizione
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Il/La Mandante:
[Mandante Nome Cognome]
Firma: _________________________
Il/La Procuratore/Procuratrice (accettazione):
[Procuratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
[ Spazio per autentica della firma del mandante / atto notarile se richiesto dall'art. 1392 c.c. ]
Mandante
________________
Signature
Procuratore/Procuratrice
________________
Signature
Che cos'è Procura Speciale tra Privati?
La Procura Speciale tra Privati in Italia è l'atto con cui il mandante conferisce a un procuratore il potere di compiere in suo nome uno o più atti giuridici specifici e determinati. La materia è disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti del Codice Civile in tema di rappresentanza: l'art. 1387 c.c. ammette la rappresentanza volontaria, l'art. 1388 c.c. ne disciplina gli effetti e l'art. 1392 c.c. la forma della procura.
A differenza della procura generale, che attribuisce poteri estesi alla complessiva gestione degli affari, la procura speciale è circoscritta a uno o più atti determinati, individuati con precisione nel loro oggetto. L'art. 1392 c.c. impone che la procura abbia la stessa forma prescritta per l'atto da compiere: per la vendita di un immobile, ad esempio, occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Gli atti compiuti dal rappresentante nei limiti dei poteri conferiti producono effetto direttamente nei confronti del rappresentato (art. 1388 c.c.); l'eccesso o il difetto di potere è disciplinato dall'art. 1398 c.c.
Lo strumento è impiegato quando il mandante non può o non vuole presenziare al compimento di un atto specifico e intende delegarlo a una persona di fiducia con poteri delimitati: la firma di un atto di compravendita presso il notaio, la sottoscrizione di un contratto, la riscossione di una somma, la partecipazione a un'assemblea. Limita il potere del procuratore al solo atto indicato.
L'atto deve identificare con precisione mandante e procuratore, descrivere in modo univoco l'atto o gli atti per cui la procura è conferita, e va redatto nella forma richiesta dall'atto da compiere. La procura è revocabile ex art. 1396 c.c. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di procura generale, revoca della procura, delega per il ritiro di documenti e diffida e messa in mora.
Quando serve Procura Speciale tra Privati?
La Procura Speciale tra Privati in Italia è necessaria ogni qualvolta il mandante non possa o non voglia presenziare personalmente al compimento di uno o più atti giuridici specifici, e voglia delegare tale compito a una persona di fiducia con poteri strettamente delimitati. Nella prassi italiana le situazioni più frequenti sono: la firma del contratto di compravendita immobiliare presso il notaio da parte di chi si trova all'estero, è impossibilitato fisicamente o preferisce delegare un familiare o un agente immobiliare di fiducia; la firma di contratti di appalto, di fornitura o di distribuzione da parte di un imprenditore individuale che non può recarsi presso la sede del notaio o dell'altra parte; la rappresentanza in assemblea di S.p.A. o di S.r.l. quando il socio non può o non vuole partecipare di persona (art. 2372 c.c.); la riscossione di un credito determinato, compreso il ritiro di somme depositate in banca o presso la Cassa Depositi e Prestiti; la firma di atti tributari specifici davanti all'Agenzia delle Entrate, come la presentazione di un ricorso in autotutela (art. 68 D.P.R. 600/1973) o la sottoscrizione di un accordo di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973); la stipula di un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 quando il locatore non può essere fisicamente presente; l'accettazione di un lascito testamentario specifico. In tutti questi casi, la procura speciale garantisce che il procuratore abbia esattamente i poteri necessari per quell'atto, senza rischi di utilizzi non autorizzati per altri affari del mandante. Nel diritto tributario italiano, la procura speciale ha rilievo in numerosi procedimenti: la rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento (art. 63 D.P.R. 600/1973 — rappresentanza del contribuente persona fisica mediante procura speciale autenticata), la firma delle istanze di rimborso IVA (art. 30 D.P.R. 633/1972), la sottoscrizione degli atti di adesione al condono fiscale o alla definizione delle controversie tributarie (D.Lgs. 218/1997). Per i soci di S.r.l. che non possono intervenire alle assemblee, la procura speciale per la rappresentanza in assemblea è lo strumento previsto dall'art. 2479 c.c.: a differenza delle S.p.A. (art. 2372 c.c.), nelle S.r.l. la delega può essere soggetta a limitazioni previste dall'atto costitutivo. In ambito giudiziario, la procura ad litem (art. 83 c.p.c.) con cui il cliente conferisce all'avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio è una forma speciale di procura disciplinata dal codice di rito; non va confusa con la procura speciale privatistica disciplinata dal Codice Civile, pur condividendo il medesimo fondamento normativo della rappresentanza volontaria. Per gli italiani residenti all'estero, la procura speciale è spesso necessaria per gestire beni e rapporti in Italia: la procura redatta all'estero deve essere autenticata con apostille (Convenzione dell'Aja 1961) o legalizzata presso il consolato italiano competente, e successivamente tradotta in italiano con asseverazione ex artt. 122-123 c.p.c. se redatta in lingua straniera. Le procure speciali utilizzate per operazioni bancarie — apertura di conti, autorizzazione a operare su conti correnti, disposizione di bonifici — devono essere conformi alle procedure interne di ciascuna banca e spesso richiedono l'identificazione del procuratore allo sportello o via sistemi di firma digitale certificata.
Cosa includere nel tuo Procura Speciale tra Privati
La Procura Speciale tra Privati in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valida e opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 1387-1392 c.c. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione completa del mandante: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e numero del documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto). Il secondo elemento è l'identificazione completa del procuratore con le stesse generalità e indicazione del rapporto fiduciario. Il terzo elemento, il più critico, è la descrizione precisa e univoca dell'atto o degli atti per cui la procura è rilasciata: per una compravendita immobiliare occorre indicare l'indirizzo completo, i dati catastali (foglio, particella, subalterno), il prezzo massimo autorizzato e le condizioni di pagamento; per la firma di un contratto commerciale, la controparte, il tipo di contratto e i limiti economici entro cui il procuratore può impegnare il mandante. Il quarto elemento è l'elenco analitico dei poteri conferiti, distinguendo tra potere di firmare, potere di incassare somme, potere di rilasciare quietanze, potere di transigere. Il quinto elemento è la durata della procura: la procura speciale dura fino al compimento dell'atto, ma è buona prassi indicare una data di scadenza esplicita. Il sesto elemento è la clausola di revoca ex art. 1396 c.c. e le modalità di comunicazione ai terzi. Il settimo elemento è la forma: firma autenticata da notaio se l'atto richiede forma autenticata; atto pubblico notarile per atti immobiliari. Il modello disponibile su forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati specifici per ogni tipo di atto. Un ottavo elemento essenziale è la clausola di subdelega: se il procuratore potrebbe non essere disponibile nel giorno dell'atto, il mandante può autorizzarlo espressamente a subdelegare ex art. 1717 c.c.; la subdelega deve rispettare le stesse forme della procura principale e non può eccedere i poteri conferiti. Un nono elemento è la clausola di irrevocabilità: le procure rilasciate nell'interesse anche del procuratore (es. procura irrevocabile a vendere un immobile a favore dell'agente che deve riscuotere la sua provvigione) sono irrevocabili ex art. 1723 co. 2 c.c.; il mandante deve essere consapevole di questo effetto prima di firmare. Un decimo elemento da non trascurare è la clausola di ratifica degli atti pre-procura: se il procuratore ha già compiuto atti nell'interesse del mandante prima del rilascio formale della procura, inserire una clausola di ratifica ex art. 1399 c.c. che conferisce efficacia retroattiva agli atti già compiuti. Un undicesimo elemento per le procure connesse ad atti di trascrizione è l'indicazione del codice fiscale di entrambe le parti, necessario per la corretta compilazione degli atti notarili e per le pratiche catastali. Un dodicesimo elemento è la clausola relativa alle spese: specificare chi sopporta le spese di redazione della procura (imposta di bollo, onorari notarili, spese di registrazione), di revoca e di eventuale subdelega; in assenza di accordo, si applica l'art. 1720 c.c. (il mandante rimborsa le spese sostenute dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico).
Come compilare il tuo Procura Speciale tra Privati
La Procura Speciale tra Privati in Italia si compila descrivendo con la massima precisione l'atto specifico per cui è rilasciata. Nella prima sezione, inserire le generalità complete del mandante: nome e cognome esatti come sul documento di identità, data e luogo di nascita, codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, residenza anagrafica, tipo e numero del documento di riconoscimento con ente rilasciante e data di scadenza. Nella seconda sezione, inserire le generalità del procuratore con le stesse informazioni. Nella terza sezione, descrivere in modo specifico e univoco l'atto o gli atti da compiere: se si tratta di compravendita immobiliare, indicare l'indirizzo completo, i dati catastali (foglio, particella, subalterno presso la competente Agenzia delle Entrate – Direzione Catasto), il prezzo di vendita o acquisto concordato e le condizioni di pagamento (bonifico bancario, assegno circolare); se si tratta di rappresentanza in assemblea societaria (art. 2372 c.c.), indicare la denominazione della società, la sede legale, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e le indicazioni di voto; se si tratta di riscossione di un credito, indicare il nominativo del debitore, l'importo esatto e la causale. Nella quarta sezione, elencare analiticamente i poteri: potere di firmare l'atto definitivo, potere di incassare la somma, potere di rilasciare quietanza liberatoria, eventuale potere di transigere fino a un importo massimo indicato. Verificare che la forma scelta sia adeguata: per gli atti immobiliari, portare la procura dal notaio per l'autentica o per la redazione in forma pubblica; per contratti commerciali ordinari, la scrittura privata con firma autenticata è generalmente sufficiente. Per la firma digitale qualificata: utilizzare un dispositivo di firma (smart card o token USB) certificato AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e un software di firma come Aruba Sign, Namirial o DocuSign; la firma digitale qualificata apposta sulla procura ha pieno valore probatorio ex art. 21 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Per le procure redatte all'estero (es. da un italiano residente in Germania): recarsi al consolato italiano nel Paese di residenza per l'autentica consolare, oppure far apporre l'apostille (Convenzione dell'Aja 1961) presso le autorità locali competenti; la procura in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione italiana con asseverazione ex artt. 122-123 c.p.c. per poter essere utilizzata in Italia davanti alle autorità italiane. Dopo la firma, se la procura è soggetta a registrazione (es. procura notarile): l'ufficio notarile provvede automaticamente alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (D.P.R. 131/1986, art. 13); per le scritture private non notarili, la registrazione avviene in caso d'uso su iniziativa della parte interessata. Conservare l'originale della procura fino al completamento dell'atto e per i successivi 10 anni (termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c.) come prova dell'autorizzazione conferita al procuratore.
Requisiti legali per Procura Speciale tra Privati
La Procura Speciale tra Privati in Italia è soggetta a precisi requisiti formali stabiliti dagli artt. 1387, 1392 c.c. e dalla normativa speciale applicabile al tipo di atto. La regola cardine è quella dell'art. 1392 c.c.: la forma della procura deve corrispondere alla forma dell'atto che il procuratore è autorizzato a compiere. Conseguenze pratiche: la procura per atti immobiliari (compravendita, donazione, costituzione di ipoteca, locazione ultranovennale ex art. 1350 n. 8 c.c.) deve essere redatta per atto pubblico notarile ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, o con firma autenticata notarile per le scritture private soggette a trascrizione (artt. 2643-2657 c.c.); la procura per cessione di quote di S.r.l. richiede autentica notarile ai sensi dell'art. 2470 c.c.; la procura per contratti commerciali ordinari (appalto, fornitura, servizi) è sufficiente in forma scritta semplice (scrittura privata). L'imposta di bollo è dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (euro 16 ogni 4 facciate o 100 righe). La registrazione all'Agenzia delle Entrate avviene: per atti notarili, in termine fisso entro 20 giorni (art. 13 D.P.R. 131/1986, imposta fissa euro 200); per scritture private, in caso d'uso (art. 6 Tariffa, Parte II). La revoca deve essere comunicata ai terzi ex art. 1396 c.c. per essere loro opponibile. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 15813/2021) ha affermato che la revoca della procura speciale immobiliare deve essere comunicata ai terzi con forme idonee a renderla conoscibile, e che la semplice comunicazione al procuratore non è sufficiente per escludere la responsabilità del mandante verso i terzi in buona fede. Il Codice Civile all'art. 1722 co. 1 n. 4 prevede l'estinzione del mandato (e quindi della procura) per morte o incapacità del mandante o del procuratore: tuttavia, l'art. 1728 c.c. stabilisce che se il mandato è stato eseguito prima che il procuratore conoscesse la morte del mandante, gli atti compiuti sono validi; l'erede del mandante deve dunque comunicare tempestivamente la morte per evitare che il procuratore compia atti vincolanti per l'eredità. La procura speciale con firma digitale qualificata ex artt. 20-21 D.Lgs. 82/2005 (CAD) ha piena efficacia probatoria equivalente alla scrittura privata con firma autografa; tuttavia, per gli atti soggetti a trascrizione nei Registri Immobiliari (artt. 2643-2657 c.c.), la Conservatoria dei Registri Immobiliari richiede attualmente la firma autografa o la firma digitale con autentica notarile, non la firma digitale qualificata tout court, per garantire l'autenticità della sottoscrizione ai fini trascrittivi (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2015).
Errori comuni da evitare nel tuo Procura Speciale tra Privati
La Procura Speciale tra Privati in Italia genera errori ricorrenti che ne compromettono la validità o espongono il mandante a rischi. Il primo errore, il più grave, è descrivere l'atto in modo vago o generico invece di individuarlo univocamente: una procura che indica genericamente 'firma di contratti relativi all'immobile di Via Mazzini' senza specificare quale contratto, con quale controparte e a quali condizioni, non permette di verificare se il procuratore ha agito nei limiti del mandato e può rendere nullo o inopponibile al mandante l'atto compiuto. Il secondo errore è non rispettare la forma richiesta dall'art. 1392 c.c.: redigere come semplice scrittura privata una procura destinata a compiere atti immobiliari. Il terzo errore è non indicare una data di scadenza della procura, lasciando attivi poteri che teoricamente sopravvivono all'atto compiuto e che potrebbero essere usati in modo non autorizzato dal procuratore. Il quarto errore è non revocare formalmente la procura dopo che il rapporto di fiducia con il procuratore è venuto meno: la mancata comunicazione della revoca ai terzi ex art. 1396 c.c. significa che il procuratore può continuare a obbligare il mandante verso i terzi in buona fede. Il quinto errore è non prevedere espressamente la facoltà di subdelega quando il procuratore potrebbe non essere disponibile nel giorno dell'atto: in assenza di tale clausola, il procuratore non può nominare un sostituto (art. 1717 c.c.) e la procura risulterà inutilizzabile. Il sesto errore è confondere la procura speciale con la semplice lettera di incarico o la delega informale, che non hanno valore equivalente dal punto di vista probatorio e giuridico. Il settimo errore è non indicare il limite di prezzo o valore entro cui il procuratore può impegnare il mandante: in una procura per la vendita di un immobile priva di indicazione del prezzo minimo, il procuratore potrebbe vendere a un prezzo insoddisfacente senza incorrere formalmente nell'eccesso di mandato (Cass. civ. Sez. II, n. 9547/2018 — il Tribunale ha ritenuto il mandante vincolato dalla vendita anche a un prezzo inferiore alle aspettative, non essendo stato fissato un minimo). L'ottavo errore è non adeguare la procura al tipo di atto da compiere quanto alle clausole speciali: una procura speciale per la firma di un contratto di appalto deve contenere anche i limiti dell'importo appaltabile e l'autorizzazione a derogare alle clausole standard, altrimenti il procuratore non può accettare condizioni economiche diverse da quelle standard senza incorrere nel rischio di falsus procurator. Il nono errore è dimenticare di aggiornare la procura dopo modifiche alla situazione del mandante: il cambio di residenza, lo stato civile o la sopravvenuta incapacità del mandante incidono sulla validità della procura (art. 1722 c.c.) e devono essere comunicati al procuratore. Il decimo errore è non verificare la validità del documento di identità del procuratore al momento della firma dell'atto: il notaio o l'autorità che riceve l'atto ha l'obbligo di identificare le parti; un documento scaduto del procuratore puo' rendere l'atto contestabile sotto il profilo dell'identificazione. Undicesimo errore: conferire la procura speciale per atti che richiedono la forma pubblica notarile senza rispettare il requisito della forma — la procura per vendita di immobili, per costituzione di ipoteche o per rinuncia all'eredita' deve essere redatta per atto pubblico notarile (artt. 1350 e 1392 c.c.); una procura privata autenticata e' insufficiente e l'atto compiuto dal procuratore su base di procura invalida puo' essere dichiarato nullo o annullabile, con responsabilita' del mandante per i danni causati al terzo contraente in buona fede ex art. 1398 c.c. Dodicesimo errore: non inserire la clausola di ratifica preventiva degli atti eccedenti i limiti della procura — il procuratore che agisce oltre i poteri conferiti impegna il mandante solo se questi ratifica l'atto ex art. 1399 c.c.; inserire una clausola di ratifica condizionata (ad esempio, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta) formalizza il meccanismo e riduce il rischio di controversie con i terzi contraenti. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 10498/2019) ha confermato che la ratifica puo' avvenire anche tacitamente attraverso comportamenti concludenti del mandante, ma la clausola espressa garantisce certezza giuridica in ogni sede.
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}Domande frequenti
La Procura Speciale tra Privati in Italia si distingue dalla Procura Generale al Patrimonio per la sua oggettività delimitata: la procura speciale conferisce al procuratore il potere di compiere uno o più atti giuridici specifici e tassativamente elencati (es. vendere un determinato immobile sito in Via Verdi 5 a Roma, firmare il contratto di appalto con l'impresa XY, riscuotere il credito di euro 3.000 vantato nei confronti del sig. Bianchi) e si estingue automaticamente al compimento di tali atti, senza sopravvivere ad essi. La Procura Generale, invece, conferisce poteri di amministrazione continua e non circoscritta a singoli atti, permanendo nel tempo fino a revoca o a cause estintive ex art. 1722 c.c. Ai sensi dell'art. 1387 c.c., entrambe le procure sono atti unilaterali di conferimento del potere di rappresentanza: la distinzione non riguarda quindi il fondamento normativo, bensì l'ampiezza dei poteri. La procura speciale è lo strumento preferito quando il mandante vuole mantenere un controllo stretto sull'operazione, limitando la discrezionalità del procuratore a un singolo negozio determinato. Nella prassi italiana, la procura speciale è particolarmente frequente per: firma di contratti di compravendita immobiliare (con forma notarile obbligatoria ex art. 1350 c.c.), rappresentanza in assemblea societaria (art. 2372 c.c. per S.p.A.), riscossione di somme specifiche, firma di atti giudiziari. Dal punto di vista della forma, l'art. 1392 c.c. impone che la procura speciale abbia la stessa forma dell'atto da compiere.
Sì. In Italia, la procura speciale destinata alla vendita o all'acquisto di un immobile deve avere la stessa forma dell'atto da compiere, ai sensi dell'art. 1392 c.c. Poiché la compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 1 c.c.) e, per la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2657 c.c., un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, anche la procura speciale deve essere resa per atto pubblico notarile ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, o quanto meno con firma autenticata dal notaio. La procura notarile per atti immobiliari viene anche detta 'procura irrevocabile' quando è rilasciata nell'interesse anche del procuratore (art. 1723 co. 2 c.c.), situazione frequente nelle operazioni strutturate di acquisto immobiliare. Il notaio che riceve l'atto di compravendita verifica la validità e l'autenticità della procura prima di procedere al rogito. L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) e l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, registrazione in termine fisso entro 20 giorni) si applicano alla procura notarile. Sono altresì assoggettate alla forma pubblica notarile le procure speciali per: costituzione di ipoteche (artt. 2808-2810 c.c.), cessione di quote di S.r.l. con autentica (art. 2470 c.c.), donazioni (art. 782 c.c.). Per i contratti commerciali ordinari non soggetti a forma pubblica, la scrittura privata è sufficiente.
La revoca della Procura Speciale tra Privati in Italia è disciplinata dall'art. 1396 c.c. La revoca deve essere comunicata al procuratore e portata a conoscenza dei terzi con le stesse forme usate per il conferimento della procura oppure con forme idonee a farne conoscere l'esistenza. I terzi che abbiano contrattato in buona fede con il procuratore dopo la revoca, senza che questa fosse a loro conoscibile, sono protetti dalla legge e possono pretendere l'esecuzione del contratto (art. 1396 co. 2 c.c.). Per le procure notarili, la revoca viene resa con atto pubblico notarile e comunicata agli enti interessati; alcuni notai raccolgono la revoca a margine del repertorio originale. Per le scritture private, la revoca si effettua con lettera raccomandata a/r o PEC al procuratore e a tutti i soggetti con cui questi aveva rapporti per conto del mandante. La procura speciale si estingue anche automaticamente: per compimento dell'atto delegato (causa più frequente); per morte del mandante o del procuratore (art. 1722 n. 4 c.c., salvo patto di irrevocabilità); per sopravvenuta incapacità delle parti; per scadenza del termine. In caso di falsus procurator (art. 1398 c.c.), il contratto concluso in eccesso di poteri non produce effetti verso il mandante, salvo ratifica espressa o per fatti concludenti (art. 1399 c.c.), e il falsus procurator risponde dei danni verso il terzo.
In Italia, il procuratore speciale può nominare un sostituto solo se tale facoltà è espressamente prevista nella procura, in applicazione dell'art. 1717 c.c. In mancanza di espressa autorizzazione, il procuratore deve compiere personalmente gli atti delegati e non può sostituire sé stesso con un terzo. Se la procura autorizza la subdelega, questa deve avvenire nelle stesse forme della procura originale (art. 1392 c.c.): una procura notarile richiede una subdelega anch'essa notarile. Il mandante rimane responsabile degli atti compiuti dal sostituto solo se la sostituzione era autorizzata (art. 1717 co. 1 c.c.); in caso di sostituzione non autorizzata, il procuratore risponde in proprio degli atti del sostituto (art. 1717 co. 2 c.c.). La facoltà di subdelega è particolarmente utile nelle procure speciali per atti immobiliari dove il procuratore inizialmente designato potrebbe non essere disponibile nel giorno del rogito notarile. In tal caso, è consigliabile prevedere espressamente la facoltà di subdelega nella procura originale e specificare i limiti entro cui il sostituto può operare (stesso oggetto, stessi limiti di prezzo, stessa durata). I notai italiani, in genere, verificano sia la procura principale sia la subdelega prima di procedere al rogito.
In Italia, l'azione del procuratore oltre i limiti della procura speciale configura la figura del falsus procurator disciplinata dall'art. 1398 c.c. Il contratto concluso dal falsus procurator non produce effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante, a meno che quest'ultimo non lo ratifichi espressamente o per fatti concludenti (art. 1399 c.c.). La ratifica ha effetto retroattivo dalla data di conclusione del contratto (art. 1399 co. 2 c.c.). Se il mandante non ratifica, il contratto è inefficace nei suoi confronti, ma il terzo contraente in buona fede può richiedere al falsus procurator il risarcimento del danno subito per aver confidato nella valida conclusione del contratto (art. 1398 c.c.). La responsabilità del falsus procurator è inquadrata dalla Cassazione (Cass. SS.UU. n. 26724/2007) come responsabilità da contatto sociale qualificato, di natura contrattuale. Il terzo contraente è protetto dalla cosiddetta rappresentanza apparente quando il mandante ha tenuto comportamenti colposi che abbiano ingenerato nel terzo un ragionevole affidamento circa i poteri del procuratore. Per prevenire tali rischi, è essenziale che la procura speciale descriva con precisione assoluta l'atto autorizzato, le parti, l'oggetto, il prezzo e i limiti di importo, così da non lasciare margini di dubbio sull'ampiezza dei poteri conferiti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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