Skip to main content

Procura Generale alla Gestione del Patrimonio

Procura Generale alla Gestione del Patrimonio

artt. 1387-1400 c.c.; artt. 1703-1722 c.c. (mandato)

Intestazione

PROCURA GENERALE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi degli artt. 1387-1400 e 1703-1722 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dati delle Parti

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Mandante):

Nome e cognome: [Mandante Nome Cognome]

Nato/a a: [Mandante Luogo Nascita], il [Mandante Data Nascita]

Codice fiscale: [Mandante Codice Fiscale]

Residente in: [Mandante Residenza]

Documento di riconoscimento: [Mandante Documento Tipo] n. [Mandante Documento Numero], rilasciato da [Mandante Documento Rilasciato Da], valido fino al [Mandante Documento Scadenza]

NOMINA COME PROPRIO PROCURATORE GENERALE:

Nome e cognome: [Procuratore Nome Cognome]

Nato/a a: [Procuratore Luogo Nascita], il [Procuratore Data Nascita]

Codice fiscale: [Procuratore Codice Fiscale]

Residente in: [Procuratore Residenza]

Rapporto con il mandante: [Rapporto Con Mandante]

Conferimento dei Poteri

Art. 1 – OGGETTO E POTERI CONFERITI

Con la presente procura generale, il mandante conferisce al procuratore i seguenti poteri di ordinaria amministrazione: [Poteri Ordinaria]

Poteri straordinari espressamente conferiti (art. 1708 c.c.): [Poteri Straordinari]

Altri poteri specifici: [Altri Poteri]

Limite di importo per operazioni autonome del procuratore: [Limite Importo]

Subdelega e Durata

Art. 2 – FACOLTÀ DI SUBDELEGA

Facoltà di subdelega ai sensi dell'art. 1717 c.c.: [Facolta Subdelega]

Art. 3 – DURATA ED EFFICACIA

Durata della procura: [Durata Procura]

Data di scadenza (se applicabile): [Data Scadenza]

La presente procura si estingue per le cause previste dall'art. 1722 c.c.: revoca del mandante, morte o sopravvenuta incapacità delle parti, compimento di tutti gli atti delegati, rinunzia del procuratore comunicata al mandante.

Revoca e Forma

Art. 4 – REVOCA E COMUNICAZIONE AI TERZI

La presente procura è revocabile in qualsiasi momento dal mandante ai sensi dell'art. 1396 c.c. La revoca deve essere comunicata al procuratore e portata a conoscenza dei terzi con le stesse forme del conferimento per essere loro opponibile.

Art. 5 – FORMA DELLA PROCURA

Forma scelta: [Forma Procura]

La forma segue l'atto da compiere ai sensi dell'art. 1392 c.c. Per atti immobiliari o soggetti a trascrizione, è necessaria la forma pubblica notarile (artt. 1350, 2643 ss. c.c.).

Sottoscrizione

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Il/La Mandante:

[Mandante Nome Cognome]

Firma: _________________________

Il/La Procuratore/Procuratrice:

[Procuratore Nome Cognome]

Firma per accettazione: _________________________

[ Spazio per autentica della firma / atto notarile ]

Mandante

________________

Signature

Procuratore/Procuratrice

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Procura Generale alla Gestione del Patrimonio?

La Procura Generale alla Gestione del Patrimonio in Italia è l'atto con cui il mandante (rappresentato) conferisce a un procuratore (rappresentante) ampi poteri di amministrazione ordinaria e, ove previsto, straordinaria del proprio patrimonio. La materia è disciplinata dagli artt. 1387-1400 del Codice Civile in tema di rappresentanza, in coordinamento con la disciplina del mandato di cui agli artt. 1703-1722 c.c.

La procura è l'atto unilaterale con cui si conferisce il potere di rappresentanza, distinto dal sottostante rapporto di mandato (art. 1703 c.c.) che ne regola gli obblighi interni. L'art. 1392 c.c. richiede che la procura sia conferita nella forma prescritta per l'atto che il rappresentante deve compiere: pertanto, per gli atti relativi a beni immobili è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La procura generale abbraccia la gestione complessiva del patrimonio; è opportuno distinguere gli atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione (vendite, ipoteche, transazioni), che richiedono un conferimento espresso.

Lo strumento è impiegato quando il mandante non può o non vuole gestire personalmente e con continuità i propri affari: anziani che risiedono in strutture di cura, cittadini italiani residenti all'estero che devono amministrare immobili, conti e obblighi fiscali in Italia, soggetti impossibilitati a presenziare agli uffici. Consente una gestione stabile e organica del patrimonio tramite una persona di fiducia.

L'atto deve identificare con precisione mandante e procuratore, descrivere analiticamente i poteri conferiti (distinguendo ordinaria e straordinaria amministrazione), indicare la durata e va redatto nella forma richiesta dagli atti da compiere; per l'opponibilità è opportuno l'atto notarile. La procura è revocabile ex art. 1396 c.c. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di procura speciale, revoca della procura, delega per il ritiro di documenti e diffida e messa in mora.

Quando serve Procura Generale alla Gestione del Patrimonio?

La Procura Generale alla Gestione del Patrimonio in Italia è necessaria ogni qualvolta il mandante non possa o non voglia gestire personalmente e in modo continuativo i propri affari patrimoniali, e intenda delegare stabilmente tali incombenze a un terzo di fiducia. Le situazioni più frequenti nella prassi italiana comprendono: la gestione del patrimonio immobiliare di anziani che risiedono in strutture di cura o che non possono recarsi fisicamente presso notai, Comuni o uffici bancari; la delega all'amministrazione degli affari italiani da parte di cittadini italiani residenti all'estero, che devono gestire immobili, conti correnti e obblighi fiscali in Italia; la cura degli interessi patrimoniali di malati o convalescenti che conservano la capacità giuridica ma non quella pratica; la gestione corrente di locazioni, riscossione di canoni, pagamento di spese condominiali e utenze da parte di proprietari impossibilitati; la rappresentanza presso l'Agenzia delle Entrate per la presentazione di dichiarazioni dei redditi (IRPEF, IMU, TARI) e la gestione di eventuali accertamenti o rimborsi fiscali. La procura generale è preferita alla procura speciale quando la gamma di atti da compiere è ampia e non predeterminabile con precisione, e quando la delega deve durare nel tempo senza necessità di rinnovi frequenti. Prima di conferire una procura generale, è opportuno valutare se non sia sufficiente una procura speciale limitata agli atti effettivamente necessari, per contenere il rischio di abusi da parte del procuratore. Nei casi di cittadini italiani con residenza all'estero (AIRE — Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), la procura generale notarile è quasi sempre indispensabile per gestire il patrimonio italiano: l'Agenzia delle Entrate riconosce il procuratore come rappresentante del contribuente per la presentazione dei modelli 730, Redditi PF e per la ricezione di atti impositivi, a condizione che la procura sia allegata in copia autentica all'ufficio competente (art. 63 D.P.R. 600/1973). Termini rilevanti: la procura deve essere consegnata all'Agenzia delle Entrate prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; la revoca produce effetti verso l'ente fiscale dal momento della comunicazione scritta all'ufficio. L'INPS accetta procure generali notarili per la gestione delle pratiche pensionistiche del mandante, purché la procura sia autenticata e riporti esplicitamente il potere di riscuotere pensioni e prestazioni previdenziali (circolare INPS n. 193/2003). Il Comune di residenza del mandante accetta la procura per pratiche anagrafiche (cambio di residenza, rilascio di certificati) e per la gestione della TARI.

Cosa includere nel tuo Procura Generale alla Gestione del Patrimonio

La Procura Generale alla Gestione del Patrimonio in Italia deve contenere elementi essenziali per la propria validità e per essere accettata dagli enti italiani. Il primo elemento è l'identificazione completa del mandante: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e numero del documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto), in conformità con l'art. 1 co. 1 D.P.R. 445/2000. Il secondo elemento è l'identificazione completa del procuratore: le stesse generalità, con indicazione del rapporto (figlio, coniuge, familiare, professionista di fiducia). Il terzo elemento è la descrizione analitica dei poteri conferiti, suddivisa tra poteri di ordinaria amministrazione (riscossione di crediti, pagamento di debiti, gestione di locazioni, operazioni bancarie correnti) e poteri straordinari (alienazione di immobili, costituzione di ipoteche, sottoscrizione di mutui, stipula di transazioni), con indicazione degli articoli del Codice Civile applicabili (artt. 1708-1710 c.c. per i limiti del mandato). Il quarto elemento è la clausola sulla forma dell'atto: poiché ai sensi dell'art. 1392 c.c. la procura deve avere la stessa forma dell'atto da compiere, la procura deve specificare se comprende o meno atti soggetti a forma pubblica notarile (artt. 1350, 782 c.c.). Il quinto elemento è la durata: a tempo indeterminato (revocabile ai sensi dell'art. 1722 c.c.) o a tempo determinato con indicazione della data di scadenza. Il sesto elemento è la clausola di revoca (art. 1396 c.c.) e le modalità di comunicazione della revoca ai terzi. Il settimo elemento è la firma autenticata del mandante, eventualmente con autentica notarile per garantire piena accettazione da parte di banche, Conservatoria e Agenzia delle Entrate. Il modello di forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati per la compilazione. La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. II, 14 settembre 2016, n. 18076, ha affermato che l'elencazione generica dei poteri ('gestire tutti gli affari del mandante') non è sufficiente a conferire poteri straordinari: ogni atto che esuli dalla normale amministrazione deve essere nominativamente indicato nella procura. Particolare attenzione merita il potere di operare sui conti correnti bancari: le banche italiane, in attuazione del D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio), richiedono l'identificazione del procuratore come titolare effettivo o come rappresentante del titolare effettivo, e possono richiedere la ripresentazione della procura aggiornata se quella in archivio supera determinati anni di anzianità. La clausola di informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) relativa ai dati personali del procuratore trattati dalla banca o dagli enti destinatari deve essere inclusa o richiamata nel testo della procura, specialmente per le procure bancarie soggette a verifica periodica della clientela.

Come compilare il tuo Procura Generale alla Gestione del Patrimonio

La Procura Generale alla Gestione del Patrimonio in Italia si compila inserendo i dati di mandante e procuratore con precisione e completezza, per garantire l'accettazione da parte di tutti gli enti italiani coinvolti. Nella prima sezione del modello, inserire le generalità complete del mandante: nome e cognome esatti come risultano dal documento di identità, data e luogo di nascita, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), residenza anagrafica e numero del documento di identità con ente rilasciante e data di scadenza. Nella seconda sezione, inserire le stesse generalità del procuratore, specificando il rapporto di fiducia che lo lega al mandante. Nella terza sezione, selezionare o descrivere i poteri da conferire: distinguere tra poteri di ordinaria amministrazione (operazioni bancarie, riscossione canoni, pagamento bollette, pratiche anagrafiche presso il Comune) e poteri straordinari (compravendita immobiliare, stipula di mutui, atti soggetti a trascrizione). Indicare chiaramente i limiti di importo entro cui il procuratore può agire autonomamente senza consultare il mandante. Nella quarta sezione, scegliere la durata: se a tempo determinato, indicare la data di scadenza; se a tempo indeterminato, ricordare che la procura rimane valida fino a revoca espressa o a una delle cause di estinzione ex art. 1722 c.c. Verificare che la forma scelta (scrittura privata con firma autenticata vs. atto notarile) sia adeguata ai poteri conferiti. Per le banche, portare copia della procura unitamente al documento d'identità del mandante; ciascun istituto può richiedere formati specifici. Prima di recarsi dal notaio o dall'autorità competente per l'autentica, verificare che il procuratore designato sia in possesso di un documento di identità in corso di validità: il notaio deve identificare sia il mandante (che firma) sia il procuratore (di cui vengono indicate le generalità). Per la procura destinata a operare all'estero, ad esempio per gestire un immobile in Italia da parte di un mandante residente in un Paese straniero, può essere necessaria l'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e, per i Paesi non aderenti, la legalizzazione consolare. La procura redatta in Italia e destinata a Paesi dell'Unione Europea beneficia del mutuo riconoscimento parziale degli atti pubblici ai sensi del Reg. UE 2016/1191, che semplifica la presentazione agli enti degli altri Stati membri. Per i conti correnti bancari, la banca effettua la registrazione della procura nel proprio sistema informatico e la abbina al conto del mandante: consegnare sempre una copia originale autenticata, non una fotocopia, salvo accordi specifici con l'istituto di credito.

Errori comuni da evitare nel tuo Procura Generale alla Gestione del Patrimonio

La Procura Generale alla Gestione del Patrimonio in Italia presenta errori ricorrenti che ne compromettono la validità o l'accettazione da parte degli enti. Il primo errore è redigere la procura in forma di semplice scrittura privata non autenticata quando i poteri conferiti includono atti immobiliari: senza la forma pubblica notarile o l'autentica della firma, la procura è inadeguata ai sensi dell'art. 1392 c.c. e il notaio rogante si rifiuterà di procedere. Il secondo errore è indicare i poteri in modo generico ('gestire tutti gli affari del mandante') senza elencarli analiticamente: l'art. 1708 c.c. stabilisce che i poteri straordinari devono essere espressamente menzionati, e senza indicazione specifica il procuratore non potrà compiere atti che esulano dalla normale amministrazione. Il terzo errore è non prevedere una clausola di scadenza o di revoca, lasciando la procura attiva a tempo indeterminato senza meccanismi di controllo: si raccomanda di inserire una clausola che preveda la comunicazione della revoca tramite PEC o raccomandata a tutti gli enti interessati. Il quarto errore è non aggiornare i dati del procuratore (cambio di residenza, cambio del documento di identità) o non comunicare alla banca la revoca della procura, con il rischio che il procuratore continui ad operare sui conti. Il quinto errore è affidarsi alla procura generale come alternativa all'amministrazione di sostegno nei casi di effettiva incapacità del mandante: in tali casi, la procura può essere revocabile solo con intervento giudiziale, e la tutela degli interessi del mandante impone l'apertura del procedimento ex art. 404 c.c. presso il Tribunale competente. Il sesto errore è non informare tutti gli istituti bancari e gli enti coinvolti della revoca in modo tempestivo: la Corte di Cassazione, con sentenza Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2014, n. 16345, ha confermato che i terzi che abbiano contrattato in buona fede con il procuratore dopo la revoca, senza che questa fosse loro conoscibile, sono tutelati ex art. 1396 c.c., e il mandante che ha omesso di comunicare la revoca risponde delle obbligazioni contratte dal procuratore. Il settimo errore è non verificare la capacità giuridica del mandante al momento del conferimento della procura: una procura conferita da un soggetto già in stato di incapacità di intendere e di volere è annullabile ai sensi dell'art. 428 c.c. (annullamento per incapacità naturale), e la sua annullabilità può essere dichiarata dal Tribunale su ricorso degli interessati entro cinque anni dalla stipula. L'ottavo errore è omettere la clausola sulla sostituzione del procuratore (sub-procura): senza tale clausola, il procuratore non può delegare i propri poteri a un sostituto nemmeno temporaneamente, il che può creare difficoltà operative in caso di impedimento temporaneo del procuratore.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Procura Generale alla Gestione del Patrimonio (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/procura-generale-privati

MLA

"Procura Generale alla Gestione del Patrimonio (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/procura-generale-privati.

BibTeX
@misc{formslegal-procura-generale-privati,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Procura Generale alla Gestione del Patrimonio (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/personal/legal-declarations/procura-generale-privati}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere