Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero
art. 7 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) / art. 47 D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ A CITTADINO STRANIERO
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 (TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)
All'Attenzione della [Autorita Destinataria] del Comune dove si trova l'immobile
Generalità dell'Ospitante
Il/La sottoscritto/a [Ospitante Nome Cognome], nato/a a [Ospitante Luogo Nascita] il [Ospitante Data Nascita], codice fiscale [Ospitante Codice Fiscale], residente in [Ospitante Residenza], documento di identità n. [Ospitante Documento Numero],
in qualità di [Titolo Disponibilita Immobile] dell'immobile sito in [Immobile Indirizzo] (dati catastali: [Immobile Dati Catastali]),
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 7 c. 3 D.Lgs. 286/1998 per la violazione dell'obbligo di comunicazione, e delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. per le dichiarazioni mendaci,
COMUNICA
Dichiarazione di Ospitalità
1. STRANIERO OSPITATO
Di aver accolto presso il proprio immobile il/la seguente cittadino/a straniero/a:
Nome e cognome: [Ospitato Nome Cognome]
Cittadinanza: [Ospitato Cittadinanza] — Nato/a a [Ospitato Luogo Nascita] il [Ospitato Data Nascita]
Passaporto n.: [Ospitato Passaporto Numero]
Permesso di soggiorno: [Ospitato Permesso Soggiorno]
2. TIPO DI OSPITALITÀ
Tipo di ospitalità: [Tipo Ospitalita] — Rapporto con l'ospitato: [Relazione Con Ospitato]
Data di inizio ospitalità: [Data Inizio Ospitalita] — Durata prevista: [Durata Prevista]
3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
La presente comunicazione è effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La dichiarante prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dall'autorità di pubblica sicurezza esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'immigrazione e al controllo del territorio, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Luogo, Data e Sottoscrizione
[Luogo Data]
Firma dell'ospitante: _______________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI: copia del documento di identità dell'ospitante; copia del passaporto e del permesso di soggiorno del cittadino straniero ospitato.
Ospitante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero?
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è la comunicazione obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza che deve rendere chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti o ceda in uso un immobile a un cittadino extracomunitario o apolide. L'obbligo è previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) e deve essere assolto entro quarantotto ore dall'inizio dell'ospitalità.
L'art. 7 del Testo Unico Immigrazione impone a chiunque alloggi, ospiti o dia in uso un fabbricato o porzione di esso a uno straniero o apolide di darne comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza (Questura o, nei Comuni dove non è presente, al Sindaco) entro quarantotto ore. La comunicazione deve indicare le generalità del dichiarante, dello straniero, gli estremi del documento di soggiorno o di identità di quest'ultimo e l'esatta ubicazione dell'immobile. La norma persegue finalità di controllo del territorio e di sicurezza pubblica.
Lo strumento è necessario in numerose situazioni quotidiane: l'ospitalità a un familiare o conoscente extracomunitario in visita con visto turistico, il pernottamento di un amico straniero, la messa a disposizione gratuita di un alloggio. L'obbligo prescinde dalla durata: anche una sola notte fa sorgere il dovere di comunicazione. La dichiarazione assolve anche, spesso, alla funzione di prova della disponibilità di un alloggio per le pratiche di soggiorno dello straniero.
La dichiarazione contiene una parte di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati; l'omessa comunicazione è sanzionata. È prassi consegnarla allo sportello competente o trasmetterla telematicamente ove previsto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di invito a cittadino straniero, autocertificazione di stato civile e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando serve Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero?
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è necessaria in tutti i casi in cui un privato cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante ospita nella propria abitazione, anche temporaneamente, un cittadino extracomunitario o apolide. L'obbligo scatta in modo automatico entro 48 ore dall'inizio effettivo dell'ospitalità, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno: anche una sola notte fa scattare l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 286/1998. Situazioni tipiche in cui la dichiarazione è indispensabile: ospitalità di un familiare extracomunitario che viene in visita con visto turistico Schengen tipo C per soggiorni fino a 90 giorni in 180 giorni nell'area Schengen (Reg. UE 810/2009); ospitalità di un amico o conoscente extracomunitario durante il periodo di attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno ex art. 5 D.Lgs. 286/1998; cessione della disponibilità dell'immobile (anche tramite contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate o comodato) a favore di un cittadino extracomunitario ai fini della comunicazione ex art. 12 L. 18 maggio 1978 n. 191; ospitalità di dipendenti domestici (colf, badanti) di nazionalità extracomunitaria nel periodo di attesa della conversione del permesso o del primo ingresso con nulla osta. La dichiarazione è anche richiesta dallo Sportello Unico Immigrazione (SUE) della Prefettura nell'ambito del ricongiungimento familiare ex artt. 28-29 D.Lgs. 286/1998, come prova della disponibilità di un alloggio idoneo per i familiari da ricongiungere (unitamente al certificato di idoneità alloggiativa del Comune ex D.M. 27 maggio 2005) e dello status di ospitante nella fase di attesa dell'arrivo dei familiari. Le Questure la richiedono ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 5 D.Lgs. 286/1998, per comprovare il domicilio stabile del richiedente in Italia. Le strutture alberghiere e ricettive (hotel, B&B, case vacanze su piattaforme come Airbnb) hanno un obbligo parallelo ma distinto: devono comunicare i dati degli ospiti stranieri giornalmente tramite il sistema Alloggiati Web della Polizia di Stato ex art. 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS). Gli studi legali, i patronati ACLI/INCA/EPACA e i CAF che assistono cittadini stranieri nelle pratiche di soggiorno richiedono frequentemente questa dichiarazione al familiare, al datore di lavoro o all'ospitante per documentare la disponibilità alloggiativa del richiedente, come parte del fascicolo istruttorio.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998 per essere valida e produrre effetti giuridici nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Il primo elemento è l'identificazione completa dell'ospitante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (elemento essenziale che consente all'autorità di incrociare i dati con l'anagrafe tributaria e il Casellario Giudiziale), residenza anagrafica con via e numero civico, numero e tipo di documento di identità in corso di validità. Il secondo elemento è il titolo di disponibilità dell'immobile: se proprietario, indicare i dati catastali (Comune, foglio, particella, sub) reperibili nella visura catastale; se locatario, indicare gli estremi del contratto di locazione con la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; se comodatario, gli estremi del contratto di comodato; se ospitante a titolo gratuito e in via temporanea, indicarlo esplicitamente. L'indirizzo preciso dell'immobile — comune, via, numero civico, scala, piano, interno — deve essere riportato per esteso e deve corrispondere all'immobile effettivamente utilizzato dall'ospite straniero durante il soggiorno. Il terzo elemento, il più delicato ai fini del controllo delle autorità, è l'identificazione completa dello straniero ospitato: nome e cognome esattamente come riportati sul passaporto (errori di trascrizione anche minimi invalidano la comunicazione), data e luogo di nascita, cittadinanza, numero e data di scadenza del passaporto (deve essere valido per almeno 3 mesi oltre la prevista partenza dall'area Schengen ex Reg. UE 2016/399), tipo e numero del visto di ingresso con la data di rilascio e la scadenza (visto Schengen tipo C per soggiorni fino a 90 giorni, visto nazionale tipo D per soggiorni lunghi) o, per lo straniero già regolarmente residente in Italia, il numero e il tipo del permesso di soggiorno, la Questura che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la data di scadenza. Il quarto elemento è la descrizione del rapporto di ospitalità: tipo (gratuita, locazione, comodato, alberghiero), data esatta di inizio, durata prevista con data di fine. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni per dichiarazioni mendaci) è elemento obbligatorio quando la dichiarazione è resa come autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 per pratiche di permesso di soggiorno o ricongiungimento. L'informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'autorità di pubblica sicurezza completano il documento nella sua forma corretta. Il modello su forms-legal.com include tutte queste sezioni con istruzioni pratiche aggiornate, guidando il dichiarante nella compilazione corretta di ogni campo.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia si compila raccogliendo preventivamente tutti i dati dell'ospitato, idealmente prima del suo arrivo in Italia o immediatamente dopo, per non perdere le 48 ore previste dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998. Il primo passo è verificare la cittadinanza dell'ospite: se è cittadino dell'Unione Europea, del SEE o della Svizzera, la dichiarazione ex art. 7 D.Lgs. 286/1998 non è richiesta (vigono le norme sulla libera circolazione ex D.Lgs. 30/2007 e Reg. UE 2016/399). Per i britannici post-Brexit, verificare se sono in possesso di uno status di soggiorno ex Withdrawal Agreement. Raccogliere il passaporto dell'ospite straniero e annotare con precisione: il numero esatto del passaporto rispettando lettere maiuscole e minuscole come indicato sul documento, la data di scadenza (deve essere valido per almeno 3 mesi oltre la partenza prevista dall'area Schengen), lo Stato emittente. Se l'ospite ha già un permesso di soggiorno italiano (es. è già residente o ha cambiato alloggio), annotare anche: il tipo esatto del permesso (es. 'lavoro subordinato', 'studio', 'ricongiungimento familiare', 'protezione internazionale', 'motivi familiari'), il numero del permesso, la Questura che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la data di scadenza. Nel campo relativo al titolo di disponibilità dell'immobile, selezionare l'opzione corretta e documentarla: i proprietari possono indicare i dati catastali (foglio, particella, sub) reperibili nella visura catastale aggiornata; i locatari indicano la data del contratto, il numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate (CIN o codice di registrazione) e il numero di protocollo; per l'ospitalità gratuita temporanea, indicare 'ospitalità gratuita' senza necessità di contratto scritto. Indicare con precisione la data di inizio dell'ospitalità: è il dies a quo delle 48 ore per la presentazione — corrisponde all'ora e al giorno di arrivo effettivo dell'ospite nell'immobile, non alla data di compilazione del modulo. Nel campo relativo alla relazione con l'ospitato, specificare il tipo di rapporto in modo chiaro e credibile: 'fratello', 'collega di lavoro presso X', 'amico conosciuto durante un viaggio nel 2023', evitando formule generiche come 'conoscente'. Dopo aver compilato e firmato la dichiarazione, allegare: copia del proprio documento di identità in corso di validità e copia del passaporto dell'ospitato (fronte e retro, inclusa la pagina dei dati personali e quella con il visto in corso di validità) e, se disponibile, copia del permesso di soggiorno. Conservare copia della dichiarazione e ricevuta di presentazione come prova del rispetto del termine legale di 48 ore.
Requisiti legali per Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia trova il proprio fondamento normativo nell'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che impone l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore da chiunque ospiti, alloggi o ceda la disponibilità di un immobile a cittadini extracomunitari o apolidi. L'art. 7 c. 3 D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 20 ottobre 2020 n. 130 conv. L. 173/2020, prevede una sanzione amministrativa per l'inosservanza dell'obbligo. L'art. 12 L. 18 maggio 1978 n. 191 (cessione di fabbricato) disciplina l'obbligo parallelo di comunicazione per qualsiasi cessione di disponibilità dell'immobile — applicabile quando si tratta di locazione o comodato. Il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 esclude dall'obbligo i cittadini UE e i loro familiari, in applicazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione. Il D.Lgs. 286/1998 art. 5 regola il permesso di soggiorno, ai fini del quale la dichiarazione di disponibilità dell'alloggio è documentazione di supporto fondamentale. Gli artt. 28-29 D.Lgs. 286/1998 disciplinano il ricongiungimento familiare: la dichiarazione dell'ospitante è prova dell'idoneità alloggiativa richiesta dalla Prefettura. Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47 si applica quando la dichiarazione di ospitalità è resa come atto sostitutivo di notorietà per pratiche amministrative: l'art. 76 D.P.R. 445/2000 e l'art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) sanzionano le dichiarazioni mendaci. Il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) disciplina la trasmissione telematica della comunicazione. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, regolano il trattamento dei dati personali degli stranieri da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è frequentemente invalidata o presentata in modo incompleto per errori pratici evitabili. L'errore più grave è non presentarla entro le 48 ore previste dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998: il termine decorre dall'inizio effettivo dell'ospitalità, cioè dal momento in cui il cittadino straniero si trova nell'immobile, non dalla data di compilazione del modulo o di richiesta del permesso di soggiorno. Un secondo errore frequente è non allegare le copie dei documenti dell'ospitato: senza la copia del passaporto e del permesso di soggiorno (se posseduto), la Questura non è in grado di verificare l'identità e la regolarità del soggiorno del cittadino straniero e può considerare la comunicazione incompleta o irricevibile. Omettere il numero del permesso di soggiorno dello straniero già residente — limitandosi a indicare il solo passaporto — è un'imprecisione che può richiedere un'integrazione documentale. Presentare la dichiarazione alla Questura del comune di residenza dell'ospitante invece che alla Questura del comune dove si trova l'immobile è un errore di competenza territoriale che viola l'art. 7 D.Lgs. 286/1998 e può comportare che la comunicazione venga ritenuta non effettuata regolarmente. Non aggiornare la dichiarazione in caso di proroga del soggiorno oltre la durata inizialmente indicata è un errore procedurale rilevante: se l'ospitalità si estende oltre il periodo dichiarato, è necessario presentare una comunicazione integrativa. Indicare un tipo di ospitalità diverso da quello effettivo — es. dichiarare 'ospitalità gratuita' quando in realtà esiste un contratto di locazione registrato — può creare discrepanze documentali che complicano le pratiche di soggiorno o ricongiungimento familiare del cittadino straniero. Infine, non conservare la ricevuta della comunicazione presentata priva l'ospitante della prova del rispetto del termine legale, prova che può essere decisiva in caso di contestazioni da parte delle autorità.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/immigration/dichiarazione-ospitalita-straniero
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}Domande frequenti
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia deve essere presentata da chiunque — privato cittadino, albergatore, proprietario o gestore di struttura ricettiva — che dia alloggio, ospiti, anche temporaneamente, o ceda la proprietà o il godimento di un immobile a un cittadino extracomunitario o apolide. L'obbligo è stabilito dall'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Il termine per la comunicazione è di 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla cessione dell'immobile. La comunicazione va presentata all'autorità di pubblica sicurezza competente: la Questura del luogo in cui si trova l'immobile oppure, in molti Comuni, lo sportello comunale appositamente delegato. Per le strutture alberghiere e ricettive vige una disciplina specifica — comunicazione giornaliera alla Questura tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Per i privati che ospitano un cittadino extracomunitario, la dichiarazione in forma scritta con le generalità complete dell'ospitato e i dati dell'immobile è il documento standard. L'obbligo non si applica ai cittadini dell'Unione Europea, soggetti al diverso regime di libera circolazione disciplinato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia assume rilevanza diretta in alcune delle principali pratiche di immigrazione gestite dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUE) presso le Prefetture e dalla Questura. Per il ricongiungimento familiare ex artt. 28-29 D.Lgs. 286/1998, il richiedente deve dimostrare di disporre di un alloggio idoneo per i familiari da ricongiungere: la dichiarazione di ospitalità o di disponibilità dell'immobile è un documento a supporto della domanda, spesso richiesto unitamente all'idoneità abitativa rilasciata dal Comune ai sensi del D.M. 27 maggio 2005. Per il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 286/1998, la Questura richiede la prova del domicilio abituale: l'ospitante può rendere una dichiarazione che attesti la disponibilità del proprio immobile per il cittadino straniero. Nella pratica quotidiana, molte Questure richiedono che la dichiarazione di ospitalità sia corredata di copia del documento di identità dell'ospitante, del documento di identità dell'ospitato (passaporto e permesso di soggiorno se già posseduto) e di un documento che attesti il titolo di disponibilità dell'immobile (visura catastale, contratto di locazione). La dichiarazione resa come autocertificazione è regolata dall'art. 47 D.P.R. 445/2000 con consapevolezza delle sanzioni ex art. 76 e art. 483 c.p. in caso di dichiarazioni mendaci.
La mancata presentazione della Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia nel termine di 48 ore prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998 costituisce un illecito amministrativo. L'art. 7 comma 3 T.U. Immigrazione, nella versione vigente dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20 ottobre 2020 n. 130 conv. L. 173/2020, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. In passato era prevista la sanzione penale (arresto fino a 3 mesi), poi depenalizzata. La sanzione si applica sia all'ospitante che all'albergatore o gestore di struttura ricettiva che ometta di comunicare i dati degli ospiti stranieri. In aggiunta alla sanzione amministrativa, l'omessa comunicazione può aggravare la posizione del cittadino straniero ospitato nelle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la Questura potrebbe contestare la regolarità del domicilio dichiarato. La comunicazione tardiva, presentata oltre le 48 ore, riduce il rischio sanzionatorio ma non lo elimina; è comunque opportuno presentarla al più presto spiegando le ragioni del ritardo. Le strutture alberghiere e ricettive soggette alla comunicazione tramite il sistema Alloggiati Web della Polizia di Stato rischiano, in caso di inadempienza, anche la revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
No. La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica esclusivamente ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) e agli apolidi. I cittadini dell'Unione Europea, del SEE e i familiari dei cittadini UE godono del diritto di libera circolazione e soggiorno disciplinato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 (recepimento della Direttiva 2004/38/CE). Per i soggiorni superiori a 3 mesi, il cittadino UE deve effettuare l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, ma non vi è obbligo di comunicazione di ospitalità da parte dell'ospitante privato. Fanno parziale eccezione i cittadini svizzeri, che hanno un accordo di libera circolazione (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002) con l'Unione Europea, e i cittadini di Paesi candidati all'adesione UE in base a specifici accordi bilaterali. Per i cittadini britannici post-Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 si applica il regime dei Paesi terzi: l'obbligo di comunicazione di ospitalità torna quindi a valere, salvo che il cittadino britannico non abbia già ottenuto uno status di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 6/2007 in virtù del Withdrawal Agreement. Gli ospitanti che non sono sicuri della nazionalità dell'ospite possono sempre presentare la dichiarazione a titolo cautelativo.
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia, la cessione di fabbricato e il contratto di comodato sono strumenti giuridici distinti con finalità e destinatari diversi. La Dichiarazione di Ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/1998 è una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza (Questura), obbligatoria entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità di un cittadino extracomunitario, a prescindere dal titolo giuridico dell'utilizzo dell'immobile (gratuito, locazione, comodato). Ha finalità di controllo delle presenze di stranieri sul territorio nazionale. La cessione di fabbricato ex art. 12 L. 18 maggio 1978 n. 191 è invece la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza da parte di chiunque ceda la proprietà o la disponibilità di un immobile a qualsiasi soggetto (italiano o straniero). Questa comunicazione — con modello specifico e spesso effettuata in forma elettronica tramite le Questure — è obbligatoria ogni volta che si trasferisce la disponibilità di un immobile, sia essa per compravendita, locazione o comodato. Le due obbligazioni si sovrappongono parzialmente: se si concede in locazione un appartamento a un cittadino extracomunitario, vanno soddisfatti entrambi gli obblighi. Il contratto di comodato ex artt. 1803-1812 c.c. è invece il contratto civile con cui si concede un bene in uso gratuito: il comodatario può usarlo per il tempo convenuto o per la destinazione d'uso del bene. Tra privati, il comodato di immobile non richiede registrazione obbligatoria se a uso diverso da abitazione, ma è prudente registrarlo. Ospitare gratuitamente uno straniero per breve periodo non richiede necessariamente un contratto di comodato scritto, ma richiede la comunicazione di ospitalità ex art. 7 T.U.
Nella Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia devono essere indicati gli estremi del documento di identità del cittadino extracomunitario ospitato, così da consentire all'autorità di pubblica sicurezza di verificarne l'identità e la regolarità del soggiorno. I dati obbligatori dell'ospitato sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto e data di scadenza, estremi del permesso di soggiorno (numero, tipo, Questura che l'ha rilasciato, data di rilascio e scadenza) per chi già soggiorna regolarmente in Italia. Per il cittadino straniero che è appena entrato in Italia con visto e non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno, va indicato il tipo e numero di visto di ingresso. Il tipo di ospitalità (gratuita, locazione, comodato), la data di inizio e la durata prevista sono elementi necessari ai fini della corretta identificazione delle condizioni di permanenza. L'indirizzo completo dell'immobile dove l'ospite alloggia — con comune, via, numero civico e piano — è essenziale. Molte Questure mettono a disposizione modelli prestampati che elencano esattamente i campi da compilare: il modello di forms-legal.com è strutturato per raccogliere tutti questi elementi in modo chiaro e ordinato, in conformità all'art. 7 D.Lgs. 286/1998 e alle istruzioni operative della Polizia di Stato.
La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia può essere presentata in diverse modalità a seconda della Questura o dell'ufficio competente. La modalità tradizionale è la presentazione di persona allo sportello della Questura del luogo dove si trova l'immobile, oppure, in quei Comuni dove è stata istituita la delega, allo sportello comunale apposito. In questo caso, si porta la dichiarazione compilata e firmata, unitamente a copia del documento di identità dell'ospitante e dell'ospitato. Alcune Questure accettano la trasmissione a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) — verificare le istruzioni locali sul sito web della Questura di riferimento. Dal 2020, con l'accelerazione della digitalizzazione della PA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD), alcune Questure hanno attivato sportelli digitali per la comunicazione. Per le strutture alberghiere, la comunicazione avviene esclusivamente tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato (accesso con credenziali fornite dalla Questura). L'importante è rispettare il termine di 48 ore dall'inizio dell'ospitalità: scegliere il canale che permette di farlo più rapidamente. Conservare sempre la ricevuta o la copia della comunicazione presentata, come prova del rispetto del termine legale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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