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Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero

Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero

art. 7 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) / art. 47 D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ A CITTADINO STRANIERO

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 (TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)

All'Attenzione della [Autorita Destinataria] del Comune dove si trova l'immobile

Generalità dell'Ospitante

Il/La sottoscritto/a [Ospitante Nome Cognome], nato/a a [Ospitante Luogo Nascita] il [Ospitante Data Nascita], codice fiscale [Ospitante Codice Fiscale], residente in [Ospitante Residenza], documento di identità n. [Ospitante Documento Numero],

in qualità di [Titolo Disponibilita Immobile] dell'immobile sito in [Immobile Indirizzo] (dati catastali: [Immobile Dati Catastali]),

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 7 c. 3 D.Lgs. 286/1998 per la violazione dell'obbligo di comunicazione, e delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. per le dichiarazioni mendaci,

COMUNICA

Dichiarazione di Ospitalità

1. STRANIERO OSPITATO

Di aver accolto presso il proprio immobile il/la seguente cittadino/a straniero/a:

Nome e cognome: [Ospitato Nome Cognome]

Cittadinanza: [Ospitato Cittadinanza] — Nato/a a [Ospitato Luogo Nascita] il [Ospitato Data Nascita]

Passaporto n.: [Ospitato Passaporto Numero]

Permesso di soggiorno: [Ospitato Permesso Soggiorno]

2. TIPO DI OSPITALITÀ

Tipo di ospitalità: [Tipo Ospitalita] — Rapporto con l'ospitato: [Relazione Con Ospitato]

Data di inizio ospitalità: [Data Inizio Ospitalita] — Durata prevista: [Durata Prevista]

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La presente comunicazione è effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La dichiarante prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dall'autorità di pubblica sicurezza esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'immigrazione e al controllo del territorio, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Luogo, Data e Sottoscrizione

[Luogo Data]

Firma dell'ospitante: _______________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI: copia del documento di identità dell'ospitante; copia del passaporto e del permesso di soggiorno del cittadino straniero ospitato.

Ospitante

________________

Signature

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Che cos'è Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero?

La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è la comunicazione obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza che deve rendere chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti o ceda in uso un immobile a un cittadino extracomunitario o apolide. L'obbligo è previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) e deve essere assolto entro quarantotto ore dall'inizio dell'ospitalità.

L'art. 7 del Testo Unico Immigrazione impone a chiunque alloggi, ospiti o dia in uso un fabbricato o porzione di esso a uno straniero o apolide di darne comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza (Questura o, nei Comuni dove non è presente, al Sindaco) entro quarantotto ore. La comunicazione deve indicare le generalità del dichiarante, dello straniero, gli estremi del documento di soggiorno o di identità di quest'ultimo e l'esatta ubicazione dell'immobile. La norma persegue finalità di controllo del territorio e di sicurezza pubblica.

Lo strumento è necessario in numerose situazioni quotidiane: l'ospitalità a un familiare o conoscente extracomunitario in visita con visto turistico, il pernottamento di un amico straniero, la messa a disposizione gratuita di un alloggio. L'obbligo prescinde dalla durata: anche una sola notte fa sorgere il dovere di comunicazione. La dichiarazione assolve anche, spesso, alla funzione di prova della disponibilità di un alloggio per le pratiche di soggiorno dello straniero.

La dichiarazione contiene una parte di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati; l'omessa comunicazione è sanzionata. È prassi consegnarla allo sportello competente o trasmetterla telematicamente ove previsto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di invito a cittadino straniero, autocertificazione di stato civile e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quando serve Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero?

La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è necessaria in tutti i casi in cui un privato cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante ospita nella propria abitazione, anche temporaneamente, un cittadino extracomunitario o apolide. L'obbligo scatta in modo automatico entro 48 ore dall'inizio effettivo dell'ospitalità, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno: anche una sola notte fa scattare l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 286/1998. Situazioni tipiche in cui la dichiarazione è indispensabile: ospitalità di un familiare extracomunitario che viene in visita con visto turistico Schengen tipo C per soggiorni fino a 90 giorni in 180 giorni nell'area Schengen (Reg. UE 810/2009); ospitalità di un amico o conoscente extracomunitario durante il periodo di attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno ex art. 5 D.Lgs. 286/1998; cessione della disponibilità dell'immobile (anche tramite contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate o comodato) a favore di un cittadino extracomunitario ai fini della comunicazione ex art. 12 L. 18 maggio 1978 n. 191; ospitalità di dipendenti domestici (colf, badanti) di nazionalità extracomunitaria nel periodo di attesa della conversione del permesso o del primo ingresso con nulla osta. La dichiarazione è anche richiesta dallo Sportello Unico Immigrazione (SUE) della Prefettura nell'ambito del ricongiungimento familiare ex artt. 28-29 D.Lgs. 286/1998, come prova della disponibilità di un alloggio idoneo per i familiari da ricongiungere (unitamente al certificato di idoneità alloggiativa del Comune ex D.M. 27 maggio 2005) e dello status di ospitante nella fase di attesa dell'arrivo dei familiari. Le Questure la richiedono ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 5 D.Lgs. 286/1998, per comprovare il domicilio stabile del richiedente in Italia. Le strutture alberghiere e ricettive (hotel, B&B, case vacanze su piattaforme come Airbnb) hanno un obbligo parallelo ma distinto: devono comunicare i dati degli ospiti stranieri giornalmente tramite il sistema Alloggiati Web della Polizia di Stato ex art. 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS). Gli studi legali, i patronati ACLI/INCA/EPACA e i CAF che assistono cittadini stranieri nelle pratiche di soggiorno richiedono frequentemente questa dichiarazione al familiare, al datore di lavoro o all'ospitante per documentare la disponibilità alloggiativa del richiedente, come parte del fascicolo istruttorio.

Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero

La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998 per essere valida e produrre effetti giuridici nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Il primo elemento è l'identificazione completa dell'ospitante: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (elemento essenziale che consente all'autorità di incrociare i dati con l'anagrafe tributaria e il Casellario Giudiziale), residenza anagrafica con via e numero civico, numero e tipo di documento di identità in corso di validità. Il secondo elemento è il titolo di disponibilità dell'immobile: se proprietario, indicare i dati catastali (Comune, foglio, particella, sub) reperibili nella visura catastale; se locatario, indicare gli estremi del contratto di locazione con la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; se comodatario, gli estremi del contratto di comodato; se ospitante a titolo gratuito e in via temporanea, indicarlo esplicitamente. L'indirizzo preciso dell'immobile — comune, via, numero civico, scala, piano, interno — deve essere riportato per esteso e deve corrispondere all'immobile effettivamente utilizzato dall'ospite straniero durante il soggiorno. Il terzo elemento, il più delicato ai fini del controllo delle autorità, è l'identificazione completa dello straniero ospitato: nome e cognome esattamente come riportati sul passaporto (errori di trascrizione anche minimi invalidano la comunicazione), data e luogo di nascita, cittadinanza, numero e data di scadenza del passaporto (deve essere valido per almeno 3 mesi oltre la prevista partenza dall'area Schengen ex Reg. UE 2016/399), tipo e numero del visto di ingresso con la data di rilascio e la scadenza (visto Schengen tipo C per soggiorni fino a 90 giorni, visto nazionale tipo D per soggiorni lunghi) o, per lo straniero già regolarmente residente in Italia, il numero e il tipo del permesso di soggiorno, la Questura che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la data di scadenza. Il quarto elemento è la descrizione del rapporto di ospitalità: tipo (gratuita, locazione, comodato, alberghiero), data esatta di inizio, durata prevista con data di fine. La formula di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni per dichiarazioni mendaci) è elemento obbligatorio quando la dichiarazione è resa come autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 per pratiche di permesso di soggiorno o ricongiungimento. L'informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'autorità di pubblica sicurezza completano il documento nella sua forma corretta. Il modello su forms-legal.com include tutte queste sezioni con istruzioni pratiche aggiornate, guidando il dichiarante nella compilazione corretta di ogni campo.

Come compilare il tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero

La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia si compila raccogliendo preventivamente tutti i dati dell'ospitato, idealmente prima del suo arrivo in Italia o immediatamente dopo, per non perdere le 48 ore previste dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998. Il primo passo è verificare la cittadinanza dell'ospite: se è cittadino dell'Unione Europea, del SEE o della Svizzera, la dichiarazione ex art. 7 D.Lgs. 286/1998 non è richiesta (vigono le norme sulla libera circolazione ex D.Lgs. 30/2007 e Reg. UE 2016/399). Per i britannici post-Brexit, verificare se sono in possesso di uno status di soggiorno ex Withdrawal Agreement. Raccogliere il passaporto dell'ospite straniero e annotare con precisione: il numero esatto del passaporto rispettando lettere maiuscole e minuscole come indicato sul documento, la data di scadenza (deve essere valido per almeno 3 mesi oltre la partenza prevista dall'area Schengen), lo Stato emittente. Se l'ospite ha già un permesso di soggiorno italiano (es. è già residente o ha cambiato alloggio), annotare anche: il tipo esatto del permesso (es. 'lavoro subordinato', 'studio', 'ricongiungimento familiare', 'protezione internazionale', 'motivi familiari'), il numero del permesso, la Questura che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la data di scadenza. Nel campo relativo al titolo di disponibilità dell'immobile, selezionare l'opzione corretta e documentarla: i proprietari possono indicare i dati catastali (foglio, particella, sub) reperibili nella visura catastale aggiornata; i locatari indicano la data del contratto, il numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate (CIN o codice di registrazione) e il numero di protocollo; per l'ospitalità gratuita temporanea, indicare 'ospitalità gratuita' senza necessità di contratto scritto. Indicare con precisione la data di inizio dell'ospitalità: è il dies a quo delle 48 ore per la presentazione — corrisponde all'ora e al giorno di arrivo effettivo dell'ospite nell'immobile, non alla data di compilazione del modulo. Nel campo relativo alla relazione con l'ospitato, specificare il tipo di rapporto in modo chiaro e credibile: 'fratello', 'collega di lavoro presso X', 'amico conosciuto durante un viaggio nel 2023', evitando formule generiche come 'conoscente'. Dopo aver compilato e firmato la dichiarazione, allegare: copia del proprio documento di identità in corso di validità e copia del passaporto dell'ospitato (fronte e retro, inclusa la pagina dei dati personali e quella con il visto in corso di validità) e, se disponibile, copia del permesso di soggiorno. Conservare copia della dichiarazione e ricevuta di presentazione come prova del rispetto del termine legale di 48 ore.

Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero

La Dichiarazione di Ospitalità a Cittadino Straniero in Italia è frequentemente invalidata o presentata in modo incompleto per errori pratici evitabili. L'errore più grave è non presentarla entro le 48 ore previste dall'art. 7 D.Lgs. 286/1998: il termine decorre dall'inizio effettivo dell'ospitalità, cioè dal momento in cui il cittadino straniero si trova nell'immobile, non dalla data di compilazione del modulo o di richiesta del permesso di soggiorno. Un secondo errore frequente è non allegare le copie dei documenti dell'ospitato: senza la copia del passaporto e del permesso di soggiorno (se posseduto), la Questura non è in grado di verificare l'identità e la regolarità del soggiorno del cittadino straniero e può considerare la comunicazione incompleta o irricevibile. Omettere il numero del permesso di soggiorno dello straniero già residente — limitandosi a indicare il solo passaporto — è un'imprecisione che può richiedere un'integrazione documentale. Presentare la dichiarazione alla Questura del comune di residenza dell'ospitante invece che alla Questura del comune dove si trova l'immobile è un errore di competenza territoriale che viola l'art. 7 D.Lgs. 286/1998 e può comportare che la comunicazione venga ritenuta non effettuata regolarmente. Non aggiornare la dichiarazione in caso di proroga del soggiorno oltre la durata inizialmente indicata è un errore procedurale rilevante: se l'ospitalità si estende oltre il periodo dichiarato, è necessario presentare una comunicazione integrativa. Indicare un tipo di ospitalità diverso da quello effettivo — es. dichiarare 'ospitalità gratuita' quando in realtà esiste un contratto di locazione registrato — può creare discrepanze documentali che complicano le pratiche di soggiorno o ricongiungimento familiare del cittadino straniero. Infine, non conservare la ricevuta della comunicazione presentata priva l'ospitante della prova del rispetto del termine legale, prova che può essere decisiva in caso di contestazioni da parte delle autorità.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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