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Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi

Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi

art. 17 D.Lgs. 241/1997 — versamento unitario con compensazione

Intestazione

MODELLO F24 — VERSAMENTO UNIFICATO

ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamento unitario con compensazione)

I titolari di Partita IVA sono tenuti al pagamento esclusivamente in via telematica (art. 37, comma 49, D.L. 223/2006).

Dati Contribuente

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome / Denominazione: [Nominativo Contribuente]

Codice fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale Contribuente]

Comune del domicilio fiscale: [Domicilio Fiscale Contribuente]

Sezione Erario

SEZIONE ERARIO — IMPOSTE ERARIALI E ALTRI TRIBUTI ERARIALI

Codice tributo: [Codice Tributo Erario]

Anno d'imposta di riferimento: [Anno Riferimento Erario]

Importo a debito: € [Importo Debito Erario]

Importo a credito (compensazione): € [Importo Credito Erario]

Sezione INPS

SEZIONE INPS — CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Causale contributo: [Causale Contributo Inps]

Importo a debito INPS: € [Importo Debito Inps]

Sezione IMU e Tributi Locali

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice catastale Comune: [Codice Catastale Comune]

Codice tributo IMU: [Codice Tributo Imu]

Tipo versamento IMU: [Tipo Versamento Imu]

Importo IMU: € [Importo Imu]

Data e Firma

SALDO FINALE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Data del versamento: [Data Versamento F24]

Il/La sottoscritto/a [Firma Contribuente] dichiara che i dati riportati nel presente modello sono veritieri e corrispondenti alla propria posizione tributaria. Dichiara di essere consapevole che la compensazione di crediti inesistenti configura violazione tributaria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 e, per importi superiori a € 50.000, reato ai sensi dell'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.

Firma (o accesso autenticato SPID/CIE): _________________________

[Firma Contribuente]

Contribuente / Sostituto d'imposta / Intermediario

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi?

Il Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi in Italia è l'atto disciplinato da art. 17 D.Lgs. 241/1997 (versamento unitario con compensazione); D.P.R. 917/1986 (TUIR).

La compensazione nel Modello F24 è il meccanismo che lo rende superiore ai modelli di versamento separati: ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IVA, dalla dichiarazione IRAP e da altri atti impositivi per estinguere debiti d'imposta di qualsiasi natura, con le limitazioni previste dalla normativa. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 9339/2023, ha chiarito che la compensazione di crediti inesistenti (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997) è sanzionata in misura del 200% dell'importo compensato, indipendentemente dalla buona fede del contribuente, e che l'Agenzia delle Entrate può contestare la compensazione entro 8 anni dalla data in cui è stata effettuata (termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. 185/2008). Con sentenza n. 23796/2021, la Cassazione ha confermato che i crediti d'imposta maturati ma non utilizzati in dichiarazione possono essere portati in compensazione nell'F24 degli anni successivi senza limite temporale, salvo le eccezioni specifiche previste dalla legge (es. crediti IVA infrannuali). Il sistema di versamento unificato con compensazione è monitorato dall'Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL e i controlli informatici automatici che bloccano in tempo reale le compensazioni eccedenti i limiti o prive di visto di conformità.

Quando serve Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi?

Il Modello F24 in Italia è necessario in tutte le situazioni di versamento di tributi erariali, contributi previdenziali e tributi locali. Le occasioni più frequenti per le persone fisiche: versamento del saldo IRPEF e degli acconti dell'anno corrente (scadenze 30 giugno e 30 novembre — artt. 17 e 25 TUIR, D.P.R. 917/1986); versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF; versamento delle rate del piano di risparmio nella previdenza complementare; versamento dell'IMU su immobili di proprietà (art. 1, comma 762, L. 160/2019) con scadenze al 16 giugno e 16 dicembre. Per i lavoratori autonomi e le imprese: versamento mensile o trimestrale dell'IVA (D.P.R. 633/1972); versamento delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti (D.P.R. 600/1973); versamento dei contributi previdenziali all'INPS; versamento dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997); versamento degli acconti e del saldo IRES/IRPEF. Per i datori di lavoro: versamento mensile delle ritenute sui redditi dei dipendenti (codice tributo 1001) e dei contributi INPS. Per la registrazione di contratti di locazione telematica tramite RLI: codici tributo 1500–1503 per imposta di registro e bollo. Il Modello F24 è anche lo strumento per pagare le rate della rateizzazione delle cartelle esattoriali concesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Calendario fiscale delle principali scadenze di versamento con Modello F24 per l'anno d'imposta: (a) 16 gennaio — versamento ritenute dicembre e contributi INPS dicembre dei dipendenti; (b) 16 febbraio — versamento ritenute gennaio e contributi INPS gennaio; (c) 16 marzo — versamento IVA febbraio (mensili) o IV trimestre (trimestrali); saldo IRES e IRAP per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare; (d) 30 giugno — saldo IRPEF/IRES/IRAP anno precedente + primo acconto corrente anno; (e) 16 luglio — versamento con maggiorazione 0,40% del saldo IRPEF in alternativa alla scadenza del 30 giugno; (f) 31 luglio — versamento contributi Gestione Separata INPS del II trimestre per i professionisti; (g) 16 settembre — versamento IVA agosto (mensili) e secondo acconto IMU (per alcuni Comuni che lo prevedono); (h) 30 novembre — secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP anno corrente (metodo storico: 60% dell'imposta dell'anno precedente); (i) 16 dicembre — saldo IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; (j) 31 dicembre — versamento imposta sostitutiva sulle criptovalute e sui capital gain da cessione di partecipazioni qualificate (D.Lgs. 505/2023, art. 1, comma 100 ss. L. 197/2022). Per i titolari di Partita IVA che non optano per la contabilità ordinaria, il calendario coincide con le scadenze del regime forfettario o semplificato. L'Agenzia delle Entrate pubblica annualmente il calendario delle scadenze fiscali sul proprio sito istituzionale (agenziaentrate.gov.it).

Cosa includere nel tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi

Il Modello F24 in Italia è articolato in sezioni specifiche per categoria di tributo, ciascuna delle quali richiede l'indicazione di elementi precisi. La sezione Erario raccoglie le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ritenute, IRAP, IMU statale): per ogni riga va indicato il codice tributo (4 cifre), la rateazione o il mese di riferimento (formato NNRR), l'anno di riferimento del tributo, l'importo a debito (quanto si deve pagare) e l'importo a credito (quanto si vuole compensare). La sezione INPS raccoglie i contributi previdenziali: causale contributo (es. DM per contributi datore di lavoro dipendente, GS per Gestione Separata professionisti), matricola INPS, codice sede INPS, periodo di competenza (da–a), importo. La sezione Regioni raccoglie l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP regionale. La sezione IMU e altri tributi locali raccoglie IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF: per ogni riga va indicato il codice catastale del Comune (4 lettere), la casella R (ravvedimento), la casella IMU/TARI, l'anno di riferimento, l'importo acconto/saldo. Sul sito forms-legal.com il modulo guidato assiste il contribuente nella compilazione di ciascuna sezione. Il totale della colonna 'Importi a debito' meno il totale della colonna 'Importi a credito' costituisce il saldo finale del versamento. Se il saldo è zero, il modello viene inviato telematicamente senza pagamento (F24 a saldo zero).

Elementi chiave della sezione Erario: il codice tributo è il dato più critico — un errore rende il versamento imputato a un tributo diverso; l'Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna i codici tributo con risoluzioni (es. Risoluzione n. 77/E/2014 per i codici IVA, Risoluzione n. 25/E/2012 per l'IRPEF) disponibili su agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata. Il campo 'Anno di riferimento' deve sempre contenere l'anno d'imposta, non l'anno del versamento: per versare il saldo IRPEF 2024 (pagamento nel giugno 2025), si indica '2024'. Il campo 'Rateazione/Mese riferimento' segue due logiche distinte: per i versamenti rateizzati ex art. 20 D.Lgs. 241/1997 si usa il formato NNRR (es. '0104' = 1a rata di 4); per i versamenti IVA mensili si indica il mese (es. '01' per gennaio). La sezione INPS richiede la corretta individuazione della causale contributo: 'DM10' per i contributi dei dipendenti del datore di lavoro; 'DP' per il contributo del lavoratore dipendente a titolo di TFR; 'GS' per la Gestione Separata dei professionisti senza cassa (art. 2, comma 26, L. 335/1995); 'DGSE' per i collaboratori coordinati e continuativi. Il periodo di riferimento nella sezione INPS è cruciale: deve corrispondere al mese di competenza delle retribuzioni o al trimestre per i professionisti autonomi — un errore nel periodo determina anomalie contabili nella posizione INPS del contribuente. Nella sezione IMU, il codice catastale del Comune (es. 'F205' per Milano, 'H501' per Roma) è consultabile sul portale del Dipartimento delle Finanze (finanze.gov.it) o tramite il servizio di calcolo IMU online del proprio Comune; va distinto il codice '3912' per gli immobili produttivi (categoria D), il codice '3918' per l'abitazione principale non esente, e i codici specifici deliberati da ciascun Comune per le proprie fattispecie agevolate. Il Totale A (importi a debito) meno il Totale B (importi a credito) determina il saldo finale: se il saldo è positivo, va versato; se è zero, il modello va comunque inviato telematicamente per documentare la compensazione; se il saldo fosse negativo (crediti superiori ai debiti), va corretto — il saldo dell'F24 non può mai essere negativo. I modelli F24 ELIDE (Elementi Identificativi) e F24 Accise hanno una struttura diversa: l'F24 ELIDE è obbligatorio per la registrazione dei contratti di locazione tramite il sistema RLI dell'Agenzia delle Entrate (codici tributo 1500, 1501, 1502, 1503 per imposta di registro e imposta di bollo) e non consente la compensazione con crediti ordinari.

Come compilare il tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi

Per compilare il Modello F24 in Italia in modo corretto, seguire questa procedura. Primo: accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate (fisconline.agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS, oppure scaricare il modello F24 in formato PDF compilabile dal sito AdE. Secondo: compilare la sezione anagrafica con i dati del contribuente (nome/cognome o denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale) e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta. Terzo: per ogni tributo da pagare, individuare il codice tributo corretto dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate; inserire il codice nella sezione appropriata (Erario, INPS, Regioni, IMU). Quarto: compilare il campo 'rateazione/mese rif.' nel formato NNRR (numero rata/numero rate totali) per i pagamenti rateizzati, o il mese per i versamenti periodici IVA. Quinto: inserire l'anno di riferimento (anno d'imposta, non anno del versamento). Sesto: indicare l'importo a debito nella colonna corrispondente. Se si intende compensare crediti, indicare nella stessa sezione o in un'altra sezione i crediti da utilizzare nella colonna 'importi a credito'. Settimo: verificare che la somma degli importi a debito meno la somma degli importi a credito fornisca il saldo corretto. Ottavo: procedere al pagamento tramite home banking, portale AdE o sportello bancario/postale (per i non titolari di Partita IVA). Nono: conservare la ricevuta telematica o la quietanza come prova del versamento.

Procedura dettagliata per il versamento telematico tramite portale Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel): dopo l'accesso con SPID o CIE, selezionare la voce 'Pagamenti F24'; scegliere la tipologia (F24 ordinario, semplificato, ELIDE, accise); procedere alla compilazione delle sezioni sezione per sezione, utilizzando la funzione di ricerca del codice tributo integrata nel portale, che consente la ricerca per parola chiave (es. 'IRPEF saldo') e restituisce il codice corretto. Il portale AdE esegue controlli formali automatici in tempo reale: segnala campi obbligatori non compilati, formati errati (es. NNRR non corretto), codici tributo non compatibili con la sezione selezionata, e importi fuori range. Una volta completata la compilazione, il sistema mostra il riepilogo con il saldo finale; premendo 'Invia' viene addebitato il saldo dal conto corrente indicato (se il saldo è positivo) o acquisita la compensazione (se saldo zero). La ricevuta telematica, contenente il numero di protocollo e la data di acquisizione, va conservata come prova del versamento ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 602/1973. Procedura alternativa tramite home banking: quasi tutti gli istituti di credito italiani dispongono della funzione F24 nel proprio internet banking o app mobile; bisogna inserire manualmente il codice tributo, l'importo, l'anno di riferimento e il codice fiscale del contribuente; alcune banche offrono l'importazione diretta dall'F24 precompilato disponibile nell'area riservata AdE. Il servizio precompilato dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i modelli F24 relativi alle dichiarazioni precompilate con i valori calcolati: il contribuente verifica e conferma senza necessità di inserire manualmente tutti i dati. Per i datori di lavoro che versano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e i contributi INPS, il software gestionale di buste paga (es. Zucchetti, Team System, Sistemi) genera automaticamente il file F24 nel formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, pronto per il caricamento sul portale telematico senza intervento manuale.

Errori comuni da evitare nel tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi

I contribuenti italiani commettono errori tipici nella compilazione del Modello F24. Primo errore — Codice tributo errato: indicare il codice tributo sbagliato è l'errore più grave e frequente, perché il versamento viene imputato a un tributo diverso da quello dovuto; la correzione richiede la presentazione di un'istanza di correzione all'Agenzia delle Entrate in carta libera; la Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 7617/2016) ha confermato che l'errore nel codice tributo non estingue l'obbligazione tributaria e il contribuente rimane debitore dell'imposta corretta, mentre il versamento errato costituisce un credito da rimborsare. Secondo errore — Anno di riferimento sbagliato: indicare l'anno del versamento anziché l'anno d'imposta (es. indicare 2025 per versare IRPEF 2024) — l'importo viene imputato all'anno errato, generando un credito per l'anno sbagliato e un debito per l'anno corretto con interessi e sanzioni per il ritardo; l'anno di riferimento deve sempre corrispondere al periodo d'imposta a cui si riferisce il tributo, non all'anno del versamento. Terzo errore — Compensazione senza visto di conformità: compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro annui senza aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA (art. 1, comma 574, L. 147/2013) — la compensazione viene bloccata dal sistema ENTRATEL o sanzionata con il 30% dell'importo compensato se non rilevata; il visto di conformità deve essere apposto da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro). Quarto errore — Mancato invio dell'F24 a saldo zero: non inviare telematicamente il modello F24 a saldo zero quando si effettua una compensazione totale — l'F24 a saldo zero va comunque inviato per formalizzare l'utilizzo del credito; l'omissione dell'invio può comportare che il credito venga considerato non utilizzato e venga successivamente perso o contestato. Quinto errore — Codice catastale del Comune errato per IMU: non indicare il codice catastale del Comune corretto (4 lettere, non il codice postale) o non distinguere tra acconto e saldo (caselle specifiche della sezione IMU) — il versamento può essere imputato al Comune sbagliato o alla scadenza errata, con conseguenti ingiunzioni di pagamento da parte del Comune creditore. Sesto errore — Rateazione inserita in modo errato: per i versamenti rateizzati, il campo 'Rateazione/Mese rif.' deve essere compilato nel formato NNRR (numero rata/numero rate totali, es. '0104' per la prima di quattro rate); un formato errato fa saltare la contabilizzazione della rata. Settimo errore — Compensazione di crediti in presenza di ruoli definitivi superiori a euro 1.500: il divieto di compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010 per i contribuenti con ruoli definitivi superiori a euro 1.500 è monitorato telematicamente; la compensazione effettuata in violazione di tale divieto è sanzionata al 50% dell'importo del debito non pagato oltre a quella ordinaria del 30%. Ottavo errore — Omissione della sezione INPS per i contributi previdenziali: i datori di lavoro che versano le ritenute e i contributi dei dipendenti devono compilare sia la sezione Erario (codice tributo 1001 per le ritenute IRPEF) sia la sezione INPS (codici DM, RC per i contributi previdenziali); l'omissione della sezione INPS pur avendo versato le ritenute non equivale ad avere estinto l'obbligazione contributiva, e l'INPS può procedere all'accertamento e alla riscossione coattiva dei contributi omessi con aggravio di sanzioni.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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