Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
art. 17 D.Lgs. 241/1997 — versamento unitario con compensazione
Intestazione
MODELLO F24 — VERSAMENTO UNIFICATO
ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamento unitario con compensazione)
I titolari di Partita IVA sono tenuti al pagamento esclusivamente in via telematica (art. 37, comma 49, D.L. 223/2006).
Dati Contribuente
DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome / Denominazione: [Nominativo Contribuente]
Codice fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale Contribuente]
Comune del domicilio fiscale: [Domicilio Fiscale Contribuente]
Sezione Erario
SEZIONE ERARIO — IMPOSTE ERARIALI E ALTRI TRIBUTI ERARIALI
Codice tributo: [Codice Tributo Erario]
Anno d'imposta di riferimento: [Anno Riferimento Erario]
Importo a debito: € [Importo Debito Erario]
Importo a credito (compensazione): € [Importo Credito Erario]
Sezione INPS
SEZIONE INPS — CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Causale contributo: [Causale Contributo Inps]
Importo a debito INPS: € [Importo Debito Inps]
Sezione IMU e Tributi Locali
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice catastale Comune: [Codice Catastale Comune]
Codice tributo IMU: [Codice Tributo Imu]
Tipo versamento IMU: [Tipo Versamento Imu]
Importo IMU: € [Importo Imu]
Data e Firma
SALDO FINALE E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Data del versamento: [Data Versamento F24]
Il/La sottoscritto/a [Firma Contribuente] dichiara che i dati riportati nel presente modello sono veritieri e corrispondenti alla propria posizione tributaria. Dichiara di essere consapevole che la compensazione di crediti inesistenti configura violazione tributaria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 e, per importi superiori a € 50.000, reato ai sensi dell'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.
Firma (o accesso autenticato SPID/CIE): _________________________
[Firma Contribuente]
Contribuente / Sostituto d'imposta / Intermediario
________________
Signature
Che cos'è Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi?
Il Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi in Italia è l'atto disciplinato da art. 17 D.Lgs. 241/1997 (versamento unitario con compensazione); D.P.R. 917/1986 (TUIR).
La compensazione nel Modello F24 è il meccanismo che lo rende superiore ai modelli di versamento separati: ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IVA, dalla dichiarazione IRAP e da altri atti impositivi per estinguere debiti d'imposta di qualsiasi natura, con le limitazioni previste dalla normativa. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 9339/2023, ha chiarito che la compensazione di crediti inesistenti (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997) è sanzionata in misura del 200% dell'importo compensato, indipendentemente dalla buona fede del contribuente, e che l'Agenzia delle Entrate può contestare la compensazione entro 8 anni dalla data in cui è stata effettuata (termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. 185/2008). Con sentenza n. 23796/2021, la Cassazione ha confermato che i crediti d'imposta maturati ma non utilizzati in dichiarazione possono essere portati in compensazione nell'F24 degli anni successivi senza limite temporale, salvo le eccezioni specifiche previste dalla legge (es. crediti IVA infrannuali). Il sistema di versamento unificato con compensazione è monitorato dall'Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL e i controlli informatici automatici che bloccano in tempo reale le compensazioni eccedenti i limiti o prive di visto di conformità.
Quando serve Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi?
Il Modello F24 in Italia è necessario in tutte le situazioni di versamento di tributi erariali, contributi previdenziali e tributi locali. Le occasioni più frequenti per le persone fisiche: versamento del saldo IRPEF e degli acconti dell'anno corrente (scadenze 30 giugno e 30 novembre — artt. 17 e 25 TUIR, D.P.R. 917/1986); versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF; versamento delle rate del piano di risparmio nella previdenza complementare; versamento dell'IMU su immobili di proprietà (art. 1, comma 762, L. 160/2019) con scadenze al 16 giugno e 16 dicembre. Per i lavoratori autonomi e le imprese: versamento mensile o trimestrale dell'IVA (D.P.R. 633/1972); versamento delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti (D.P.R. 600/1973); versamento dei contributi previdenziali all'INPS; versamento dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997); versamento degli acconti e del saldo IRES/IRPEF. Per i datori di lavoro: versamento mensile delle ritenute sui redditi dei dipendenti (codice tributo 1001) e dei contributi INPS. Per la registrazione di contratti di locazione telematica tramite RLI: codici tributo 1500–1503 per imposta di registro e bollo. Il Modello F24 è anche lo strumento per pagare le rate della rateizzazione delle cartelle esattoriali concesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Calendario fiscale delle principali scadenze di versamento con Modello F24 per l'anno d'imposta: (a) 16 gennaio — versamento ritenute dicembre e contributi INPS dicembre dei dipendenti; (b) 16 febbraio — versamento ritenute gennaio e contributi INPS gennaio; (c) 16 marzo — versamento IVA febbraio (mensili) o IV trimestre (trimestrali); saldo IRES e IRAP per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare; (d) 30 giugno — saldo IRPEF/IRES/IRAP anno precedente + primo acconto corrente anno; (e) 16 luglio — versamento con maggiorazione 0,40% del saldo IRPEF in alternativa alla scadenza del 30 giugno; (f) 31 luglio — versamento contributi Gestione Separata INPS del II trimestre per i professionisti; (g) 16 settembre — versamento IVA agosto (mensili) e secondo acconto IMU (per alcuni Comuni che lo prevedono); (h) 30 novembre — secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP anno corrente (metodo storico: 60% dell'imposta dell'anno precedente); (i) 16 dicembre — saldo IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; (j) 31 dicembre — versamento imposta sostitutiva sulle criptovalute e sui capital gain da cessione di partecipazioni qualificate (D.Lgs. 505/2023, art. 1, comma 100 ss. L. 197/2022). Per i titolari di Partita IVA che non optano per la contabilità ordinaria, il calendario coincide con le scadenze del regime forfettario o semplificato. L'Agenzia delle Entrate pubblica annualmente il calendario delle scadenze fiscali sul proprio sito istituzionale (agenziaentrate.gov.it).
Cosa includere nel tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
Il Modello F24 in Italia è articolato in sezioni specifiche per categoria di tributo, ciascuna delle quali richiede l'indicazione di elementi precisi. La sezione Erario raccoglie le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ritenute, IRAP, IMU statale): per ogni riga va indicato il codice tributo (4 cifre), la rateazione o il mese di riferimento (formato NNRR), l'anno di riferimento del tributo, l'importo a debito (quanto si deve pagare) e l'importo a credito (quanto si vuole compensare). La sezione INPS raccoglie i contributi previdenziali: causale contributo (es. DM per contributi datore di lavoro dipendente, GS per Gestione Separata professionisti), matricola INPS, codice sede INPS, periodo di competenza (da–a), importo. La sezione Regioni raccoglie l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP regionale. La sezione IMU e altri tributi locali raccoglie IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF: per ogni riga va indicato il codice catastale del Comune (4 lettere), la casella R (ravvedimento), la casella IMU/TARI, l'anno di riferimento, l'importo acconto/saldo. Sul sito forms-legal.com il modulo guidato assiste il contribuente nella compilazione di ciascuna sezione. Il totale della colonna 'Importi a debito' meno il totale della colonna 'Importi a credito' costituisce il saldo finale del versamento. Se il saldo è zero, il modello viene inviato telematicamente senza pagamento (F24 a saldo zero).
Elementi chiave della sezione Erario: il codice tributo è il dato più critico — un errore rende il versamento imputato a un tributo diverso; l'Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna i codici tributo con risoluzioni (es. Risoluzione n. 77/E/2014 per i codici IVA, Risoluzione n. 25/E/2012 per l'IRPEF) disponibili su agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata. Il campo 'Anno di riferimento' deve sempre contenere l'anno d'imposta, non l'anno del versamento: per versare il saldo IRPEF 2024 (pagamento nel giugno 2025), si indica '2024'. Il campo 'Rateazione/Mese riferimento' segue due logiche distinte: per i versamenti rateizzati ex art. 20 D.Lgs. 241/1997 si usa il formato NNRR (es. '0104' = 1a rata di 4); per i versamenti IVA mensili si indica il mese (es. '01' per gennaio). La sezione INPS richiede la corretta individuazione della causale contributo: 'DM10' per i contributi dei dipendenti del datore di lavoro; 'DP' per il contributo del lavoratore dipendente a titolo di TFR; 'GS' per la Gestione Separata dei professionisti senza cassa (art. 2, comma 26, L. 335/1995); 'DGSE' per i collaboratori coordinati e continuativi. Il periodo di riferimento nella sezione INPS è cruciale: deve corrispondere al mese di competenza delle retribuzioni o al trimestre per i professionisti autonomi — un errore nel periodo determina anomalie contabili nella posizione INPS del contribuente. Nella sezione IMU, il codice catastale del Comune (es. 'F205' per Milano, 'H501' per Roma) è consultabile sul portale del Dipartimento delle Finanze (finanze.gov.it) o tramite il servizio di calcolo IMU online del proprio Comune; va distinto il codice '3912' per gli immobili produttivi (categoria D), il codice '3918' per l'abitazione principale non esente, e i codici specifici deliberati da ciascun Comune per le proprie fattispecie agevolate. Il Totale A (importi a debito) meno il Totale B (importi a credito) determina il saldo finale: se il saldo è positivo, va versato; se è zero, il modello va comunque inviato telematicamente per documentare la compensazione; se il saldo fosse negativo (crediti superiori ai debiti), va corretto — il saldo dell'F24 non può mai essere negativo. I modelli F24 ELIDE (Elementi Identificativi) e F24 Accise hanno una struttura diversa: l'F24 ELIDE è obbligatorio per la registrazione dei contratti di locazione tramite il sistema RLI dell'Agenzia delle Entrate (codici tributo 1500, 1501, 1502, 1503 per imposta di registro e imposta di bollo) e non consente la compensazione con crediti ordinari.
Come compilare il tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
Per compilare il Modello F24 in Italia in modo corretto, seguire questa procedura. Primo: accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate (fisconline.agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS, oppure scaricare il modello F24 in formato PDF compilabile dal sito AdE. Secondo: compilare la sezione anagrafica con i dati del contribuente (nome/cognome o denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale) e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta. Terzo: per ogni tributo da pagare, individuare il codice tributo corretto dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate; inserire il codice nella sezione appropriata (Erario, INPS, Regioni, IMU). Quarto: compilare il campo 'rateazione/mese rif.' nel formato NNRR (numero rata/numero rate totali) per i pagamenti rateizzati, o il mese per i versamenti periodici IVA. Quinto: inserire l'anno di riferimento (anno d'imposta, non anno del versamento). Sesto: indicare l'importo a debito nella colonna corrispondente. Se si intende compensare crediti, indicare nella stessa sezione o in un'altra sezione i crediti da utilizzare nella colonna 'importi a credito'. Settimo: verificare che la somma degli importi a debito meno la somma degli importi a credito fornisca il saldo corretto. Ottavo: procedere al pagamento tramite home banking, portale AdE o sportello bancario/postale (per i non titolari di Partita IVA). Nono: conservare la ricevuta telematica o la quietanza come prova del versamento.
Procedura dettagliata per il versamento telematico tramite portale Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel): dopo l'accesso con SPID o CIE, selezionare la voce 'Pagamenti F24'; scegliere la tipologia (F24 ordinario, semplificato, ELIDE, accise); procedere alla compilazione delle sezioni sezione per sezione, utilizzando la funzione di ricerca del codice tributo integrata nel portale, che consente la ricerca per parola chiave (es. 'IRPEF saldo') e restituisce il codice corretto. Il portale AdE esegue controlli formali automatici in tempo reale: segnala campi obbligatori non compilati, formati errati (es. NNRR non corretto), codici tributo non compatibili con la sezione selezionata, e importi fuori range. Una volta completata la compilazione, il sistema mostra il riepilogo con il saldo finale; premendo 'Invia' viene addebitato il saldo dal conto corrente indicato (se il saldo è positivo) o acquisita la compensazione (se saldo zero). La ricevuta telematica, contenente il numero di protocollo e la data di acquisizione, va conservata come prova del versamento ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 602/1973. Procedura alternativa tramite home banking: quasi tutti gli istituti di credito italiani dispongono della funzione F24 nel proprio internet banking o app mobile; bisogna inserire manualmente il codice tributo, l'importo, l'anno di riferimento e il codice fiscale del contribuente; alcune banche offrono l'importazione diretta dall'F24 precompilato disponibile nell'area riservata AdE. Il servizio precompilato dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i modelli F24 relativi alle dichiarazioni precompilate con i valori calcolati: il contribuente verifica e conferma senza necessità di inserire manualmente tutti i dati. Per i datori di lavoro che versano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e i contributi INPS, il software gestionale di buste paga (es. Zucchetti, Team System, Sistemi) genera automaticamente il file F24 nel formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, pronto per il caricamento sul portale telematico senza intervento manuale.
Requisiti legali per Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
Il Modello F24 in Italia è disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 che ha istituito il versamento unitario in compensazione. L'art. 37, comma 49, D.L. 223/2006 ha reso obbligatorio il pagamento telematico dell'F24 per i titolari di Partita IVA e per le compensazioni di crediti. Il D.L. 78/2010 all'art. 31, comma 1, ha introdotto il divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli definitivi superiori a € 1.500, sanato con provvedimenti successivi che ne hanno elevato la soglia e modulato le eccezioni. L'art. 1, comma 574, L. 147/2013 ha introdotto l'obbligo del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA superiori a € 5.000 annui. Il D.Lgs. 158/2015 ha riformato le sanzioni tributarie: l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione del 30% per l'omesso versamento, ridotta al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, e a 1/15 per giorno di ritardo per i versamenti entro 15 giorni. L'art. 13 D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte da 1/10 del minimo (entro 30 giorni) fino a 1/5 del minimo (dopo il verbale di constatazione). Il D.Lgs. 74/2000 prevede reati tributari per l'omesso versamento di ritenute o IVA superiori a € 150.000 (art. 10-bis) e per la compensazione di crediti inesistenti superiori a € 50.000 (art. 10-quater).
Quadro normativo completo del versamento F24: il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ha definito le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali in forma telematica, prerequisito del sistema F24 telematico. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 ha aggiornato le specifiche tecniche del file F24 per il versamento tramite Entratel/Fisconline (formato ASCII a lunghezza fissa). Il D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013, ha introdotto misure antifrode sui crediti IVA in compensazione (obbligo di visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui, obbligo di trasmissione preventiva via Entratel per crediti superiori a 15.000 euro). Il D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, ha elevato la soglia di compensabilità dei crediti certificati da pubblica amministrazione nel sistema dei crediti commerciali. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31 dicembre 2019 ha chiarito il trattamento fiscale dei crediti da precompilata nelle compensazioni F24. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha delimitato i confini tra il lecito utilizzo della compensazione e le ipotesi di frode: Cass. pen. Sez. III, n. 37402/2020, ha confermato che la compensazione di crediti inesistenti (non in banca dati dell'Agenzia delle Entrate) superiori a 50.000 euro integra il reato di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 anche quando il contribuente abbia agito in buona fede, se il professionista che lo assisteva aveva riconoscibilmente errori di valutazione. Profili di responsabilità del datore di lavoro: l'art. 2 D.Lgs. 463/1997 impone al datore di lavoro di versare le ritenute previdenziali dei dipendenti entro il giorno 16 del mese successivo alla competenza; l'omissione configura il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983) punito con la reclusione fino a tre anni e multa. La L. 638/1983 all'art. 2, comma 1-quater, prevede che il datore di lavoro che abbia versato le ritenute ma omesso i contributi INPS risponde di un'obbligazione distinta: le due obbligazioni — ritenute IRPEF e contributi previdenziali — sono autonome e vanno entrambe adempiute. Il sistema di controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'infrastruttura ENTRATEL, blocca in tempo reale i modelli F24 con saldo negativo, con codici tributo inesistenti o con importi superiori ai limiti di compensazione; il modello bloccato non è acquisito e il contribuente riceve un codice di errore che identifica la specifica anomalia.
Errori comuni da evitare nel tuo Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
I contribuenti italiani commettono errori tipici nella compilazione del Modello F24. Primo errore — Codice tributo errato: indicare il codice tributo sbagliato è l'errore più grave e frequente, perché il versamento viene imputato a un tributo diverso da quello dovuto; la correzione richiede la presentazione di un'istanza di correzione all'Agenzia delle Entrate in carta libera; la Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 7617/2016) ha confermato che l'errore nel codice tributo non estingue l'obbligazione tributaria e il contribuente rimane debitore dell'imposta corretta, mentre il versamento errato costituisce un credito da rimborsare. Secondo errore — Anno di riferimento sbagliato: indicare l'anno del versamento anziché l'anno d'imposta (es. indicare 2025 per versare IRPEF 2024) — l'importo viene imputato all'anno errato, generando un credito per l'anno sbagliato e un debito per l'anno corretto con interessi e sanzioni per il ritardo; l'anno di riferimento deve sempre corrispondere al periodo d'imposta a cui si riferisce il tributo, non all'anno del versamento. Terzo errore — Compensazione senza visto di conformità: compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro annui senza aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA (art. 1, comma 574, L. 147/2013) — la compensazione viene bloccata dal sistema ENTRATEL o sanzionata con il 30% dell'importo compensato se non rilevata; il visto di conformità deve essere apposto da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro). Quarto errore — Mancato invio dell'F24 a saldo zero: non inviare telematicamente il modello F24 a saldo zero quando si effettua una compensazione totale — l'F24 a saldo zero va comunque inviato per formalizzare l'utilizzo del credito; l'omissione dell'invio può comportare che il credito venga considerato non utilizzato e venga successivamente perso o contestato. Quinto errore — Codice catastale del Comune errato per IMU: non indicare il codice catastale del Comune corretto (4 lettere, non il codice postale) o non distinguere tra acconto e saldo (caselle specifiche della sezione IMU) — il versamento può essere imputato al Comune sbagliato o alla scadenza errata, con conseguenti ingiunzioni di pagamento da parte del Comune creditore. Sesto errore — Rateazione inserita in modo errato: per i versamenti rateizzati, il campo 'Rateazione/Mese rif.' deve essere compilato nel formato NNRR (numero rata/numero rate totali, es. '0104' per la prima di quattro rate); un formato errato fa saltare la contabilizzazione della rata. Settimo errore — Compensazione di crediti in presenza di ruoli definitivi superiori a euro 1.500: il divieto di compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010 per i contribuenti con ruoli definitivi superiori a euro 1.500 è monitorato telematicamente; la compensazione effettuata in violazione di tale divieto è sanzionata al 50% dell'importo del debito non pagato oltre a quella ordinaria del 30%. Ottavo errore — Omissione della sezione INPS per i contributi previdenziali: i datori di lavoro che versano le ritenute e i contributi dei dipendenti devono compilare sia la sezione Erario (codice tributo 1001 per le ritenute IRPEF) sia la sezione INPS (codici DM, RC per i contributi previdenziali); l'omissione della sezione INPS pur avendo versato le ritenute non equivale ad avere estinto l'obbligazione contributiva, e l'INPS può procedere all'accertamento e alla riscossione coattiva dei contributi omessi con aggravio di sanzioni.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/modello-f24-pagamento-unificato-imposte
"Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/modello-f24-pagamento-unificato-imposte.
@misc{formslegal-modello-f24-pagamento-unificato-imposte,
author = {{Forms Legal}},
title = {Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/modello-f24-pagamento-unificato-imposte}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il Modello F24 è il principale strumento di versamento tributario in Italia, introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha unificato in un unico modello il pagamento di numerose categorie di tributi, contributi e premi. Con il Modello F24 si versano: le imposte erariali (IRPEF — art. 1 TUIR, D.P.R. 917/1986; IRES — art. 72 TUIR; IRAP — D.Lgs. 446/1997; IVA — D.P.R. 633/1972; ritenute alla fonte — D.P.R. 600/1973); i contributi previdenziali INPS (Gestione Separata, artigiani, commercianti, agricoltura); i premi INAIL; le addizionali regionali e comunali all'IRPEF; l'IMU e la TARI dovuta ai Comuni (con codici tributo specifici per ciascun Comune); i diritti camerali alla Camera di Commercio. Il vantaggio fondamentale del Modello F24 rispetto ai versamenti separati è la possibilità di compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997): i crediti d'imposta maturati in una sezione (es. credito IVA) possono essere utilizzati per estinguere debiti d'imposta in altra sezione (es. IRPEF), con risparmio di liquidità. Il saldo finale dell'F24 può essere zero (compensazione totale) o positivo (importo da versare).
Il pagamento telematico del Modello F24 è obbligatorio per alcune categorie di contribuenti e per importi superiori a determinate soglie, ai sensi dell'art. 37, comma 49, D.L. 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006). Sono obbligati al pagamento telematico: tutti i titolari di Partita IVA (imprese, professionisti, lavoratori autonomi), indipendentemente dall'importo; i contribuenti non titolari di Partita IVA quando il saldo dell'F24 supera € 0 dopo la compensazione di crediti — in pratica, tutte le persone fisiche che utilizzano la compensazione devono pagare in via telematica. Il pagamento telematico avviene tramite: i servizi di home banking degli istituti di credito convenzionati (addebito sul conto corrente); il portale dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) con accesso tramite SPID, CIE o CNS; i software gestionali e gli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro). I contribuenti non titolari di Partita IVA che non utilizzano la compensazione possono pagare F24 con saldo positivo anche allo sportello bancario o postale in modalità cartacea. Il mancato utilizzo del canale telematico quando obbligatorio comporta la sanzione prevista dall'art. 11 D.Lgs. 471/1997.
La compensazione nel Modello F24 è la possibilità di utilizzare crediti d'imposta per estinguere debiti d'imposta, prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997. La compensazione può essere orizzontale o verticale. La compensazione orizzontale (o eterogenea) consente di utilizzare un credito di un tributo (es. credito IVA) per pagare un debito di un tributo diverso (es. IRPEF, contributi INPS). Limiti: i crediti IVA superiori a 5.000 euro annui richiedono il visto di conformità (art. 1, comma 574, L. 147/2013); i crediti superiori a 700.000 euro richiedono garanzie aggiuntive; la compensazione non è ammessa in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro (art. 31, comma 1, D.L. 78/2010). La compensazione verticale (o omogenea) riguarda lo stesso tributo: es. credito IRPEF utilizzato per pagare IRPEF di un periodo successivo — non è soggetta ai limiti della compensazione orizzontale. La compensazione nell'F24 funziona così: nella sezione della compilazione si indica l'importo a debito e l'importo a credito dello stesso o di un diverso tributo; la differenza costituisce il saldo. Se il saldo è 0, il modello è compilato senza pagamento; se il saldo è positivo, si versa la differenza.
Il Modello F24 è strutturato in cinque sezioni principali, ciascuna per una categoria di tributi. Sezione Erario: si versano IRPEF (codice tributo 4001 acconto; 4034 saldo), IRES (2001, 2003), IVA (6001, 6031), ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente (1001), su redditi di lavoro autonomo (1040), IMU statale (pari al 50% per immobili diversi dall'abitazione principale, codice 3912). Per ogni riga si indicano: codice tributo, rateazione (formato NNRR per rate), anno di riferimento, importo a debito, importo a credito. Sezione INPS: si versano i contributi previdenziali indicando la causale contributo (es. DP per dipendenti, DM per datori di lavoro, GS per Gestione Separata), la matricola INPS del datore di lavoro, il periodo di competenza, l'importo a debito/credito. Sezione Regioni: si versa l'addizionale regionale IRPEF (codice tributo 3801, 3802) e l'IRAP (3800, 3812). Sezione IMU e tributi locali: si versano IMU, TASI (soppressa dal 2020), TARI a favore dei Comuni indicando il codice catastale del Comune e il codice tributo specifico. Sezione Altri enti previdenziali: INAIL, ENPAM, ENASARCO, ENPALS e altri enti previdenziali privati.
In caso di errore nel Modello F24, le procedure di correzione variano in base al tipo di errore. Errore nel codice tributo: se il versamento è già stato acquisito, è possibile presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 (in carta libera) per far imputare il versamento al codice tributo corretto. L'errore nel codice tributo non genera automaticamente interessi o sanzioni se il versamento complessivo è tempestivo. Versamento in eccesso: presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 entro 48 mesi. Versamento tardivo: il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare il ritardo versando l'imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta. Omissione di compensazione: se ci si dimentica di indicare un credito e si versa più del dovuto, il credito non utilizzato rimane disponibile per utilizzi futuri o a rimborso. Compensazione di crediti inesistenti: configura una violazione grave sanzionata con il 200% dell'importo compensato (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997) ed è perseguita anche penalmente (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) per importi superiori a 50.000 euro. In caso di dubbio è sempre preferibile consultare un commercialista prima di effettuare compensazioni di importi elevati.
Le scadenze di versamento tramite Modello F24 in Italia sono numerose e variano per tipo di tributo. Le principali scadenze annuali per le persone fisiche: 30 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per il saldo IRPEF dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno corrente (se supera € 51,65 — art. 17 TUIR); 30 novembre per il secondo acconto IRPEF (pari al 40% o con il metodo previsionale — art. 17 TUIR, D.P.R. 917/1986). Per i titolari di Partita IVA: 16 di ogni mese per le ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente (art. 18 D.P.R. 600/1973); 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre (o del mese) per la liquidazione IVA periodica (art. 1 D.P.R. 100/1998); 16 del 3° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per l'acconto IRES/IRAP (D.P.R. 917/1986 e D.Lgs. 446/1997). Per i datori di lavoro: 16 di ogni mese per contributi INPS dei dipendenti del mese precedente (art. 19 L. 218/1952). Per l'IMU: 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo) (art. 1, comma 762, L. 160/2019). Il mancato versamento comporta interessi di mora (tasso legale vigente) e sanzione del 30% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo fino a 15 giorni (ravvedimento brevissimo).
Il codice tributo è un codice numerico a 4 cifre che identifica univocamente il tributo, il contributo o il tipo di versamento nel Modello F24. Ogni codice tributo corrisponde a una specifica imposta, a uno specifico anno di competenza e a una specifica sezione dell'F24. I codici tributo sono definiti e periodicamente aggiornati dall'Agenzia delle Entrate tramite risoluzioni (es. Risoluzione n. 77/E per nuovi codici IVA, Risoluzione n. 25/E per codici IRPEF) e circolari, pubblicati nella sezione 'Codici tributo' del sito agenziaentrate.gov.it. I codici più utilizzati: IRPEF saldo — 4001; IRPEF acconto — 4033/4034; IVA mensile — 6001 (gennaio), 6002 (febbraio) ... 6012 (dicembre); IVA trimestrale — 6031, 6032, 6033; ritenute lavoro dipendente — 1001; ritenute lavoro autonomo — 1040; contributi INPS Gestione Separata — GS; addizionale regionale IRPEF saldo — 3801; IMU abitazione principale esente — non si compila; IMU altri fabbricati — 3912. Il codice tributo errato è l'errore più frequente nella compilazione dell'F24 e può comportare l'imputazione del versamento a un tributo diverso da quello dovuto. Prima di compilare il modello, è sempre consigliabile verificare il codice tributo corretto sul sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite il proprio commercialista.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Modello F23 — Pagamento Imposta di Registro e Tributi
Modulo guidato per la compilazione del Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate, lo strumento di pagamento di imposte di registro, sanzioni tributarie e altri tributi non versabili con il Modello F24, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e del D.Lgs. 241/1997.
Istanza di Rimborso Fiscale
Modulo per la presentazione dell'Istanza di Rimborso Fiscale all'Agenzia delle Entrate per la restituzione di imposte versate in eccesso o non dovute, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973, dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Domanda di Apertura della Partita IVA
Modulo guidato per la presentazione della Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia tramite i modelli ufficiali AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972.
Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale
Modulo per la presentazione dell'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), con cui il contribuente in temporanea difficoltà economica chiede la dilazione del pagamento del debito iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 e del D.Lgs. 112/1999.