Domanda di Apertura della Partita IVA
art. 35 D.P.R. 633/1972 — Modelli AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (soggetti diversi)
Intestazione
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Domanda di Attribuzione della Partita IVA
ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)
Modello AA9/12 (persone fisiche) / AA7/10 (persone giuridiche)
All'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale competente per il domicilio fiscale del richiedente
Sezione A — Dati del Richiedente
SEZIONE A — DATI DEL RICHIEDENTE
Tipo di soggetto: [Tipo Soggetto]
Nome e cognome / Denominazione: [Nome Cognome Denominazione]
Codice fiscale: [Codice Fiscale]
Data di nascita: [Data Nascita]
Comune e provincia di nascita: [Comune Nascita]
Domicilio fiscale: [Domicilio Fiscale]
PEC / E-mail: [Pec Email]
Sezione B — Dati dell'Attività
SEZIONE B — DATI DELL'ATTIVITÀ
Data di inizio attività: [Data Inizio Attivita]
Codice ATECO attività principale: [Codice Ateco]
Descrizione dell'attività: [Descrizione Attivita]
Natura giuridica / qualifica: [Natura Giuridica]
Sezione C — Regime Fiscale e IVA
SEZIONE C — REGIME FISCALE E PERIODICITÀ IVA
Regime fiscale prescelto: [Regime Fiscale]
Periodicità liquidazione IVA: [Liquidazione Iva]
Il/La sottoscritto/a dichiara di voler applicare il regime fiscale indicato ai sensi delle disposizioni vigenti del D.P.R. 633/1972 e della L. 190/2014 (regime forfettario) ove applicabile, e si impegna a presentare le dichiarazioni IVA e dei redditi nei termini di legge.
Dichiarazioni e Firma
DICHIARAZIONI FINALI E FIRMA
Il/La sottoscritto/a [Firma Richiedente], consapevole delle responsabilità anche penali previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci (artt. 483 e 495 c.p. e artt. 75–76 D.P.R. 445/2000), dichiara che i dati sopra indicati sono veritieri e corrispondenti alla realtà.
Allega copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000.
Luogo e data: [Luogo Presentazione], [Data Domanda]
Firma del richiedente / rappresentante legale
[Firma Richiedente]
Firma: _________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 — GDPR): i dati forniti saranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione del sistema tributario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Richiedente / Rappresentante legale
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Apertura della Partita IVA?
La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia è l'atto disciplinato da art. 35 D.P.R. 633/1972; modelli AA9/12 e AA7/10 Agenzia delle Entrate.
L'art. 35 D.P.R. 633/1972 stabilisce al primo comma: «I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto, o, per le persone fisiche, il comune di residenza». Questa disposizione qualifica la Partita IVA non come una mera formalità burocratica, ma come una dichiarazione di inizio attività avente effetti fiscali immediati. Il sistema italiano dell'IVA si inserisce nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA rifusa), che all'art. 213 impone agli Stati membri di adottare misure appropriate affinché ogni soggetto passivo sia identificato mediante un numero individuale. Il numero di Partita IVA italiano (formato: IT + 11 cifre) è verificabile nel sistema VIES (VAT Information Exchange System) della Commissione Europea, indispensabile per le cessioni intracomunitarie esenti da IVA (art. 41 D.L. 331/1993). La distinzione dalla Comunicazione Unica per l'Impresa (ComUnica) ex art. 9 D.L. 7/2007 è rilevante: mentre la Domanda di Apertura della Partita IVA riguarda esclusivamente il profilo fiscale IVA, ComUnica assolve contestualmente gli adempimenti verso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate per le imprese (non per i soli lavoratori autonomi professionisti). Per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti), l'apertura della Partita IVA non sostituisce l'iscrizione all'Albo professionale né comporta l'iscrizione automatica alla Cassa previdenziale di categoria (es. Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per ingegneri e architetti, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI).
Quando serve Domanda di Apertura della Partita IVA?
La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia è obbligatoria ogni volta che si intende avviare un'attività economica in modo abituale, ancorché non esclusivo. Deve essere presentata prima dell'emissione della prima fattura e comunque entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, come prescrive l'art. 35 comma 1 D.P.R. 633/1972. Casi tipici in cui è necessaria l'apertura: avvio di un'impresa individuale artigiana o commerciale (con contestuale iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite ComUnica); inizio di un'attività professionale autonoma non occasionale (avvocato, commercialista, consulente, designer, informatico, medico non iscritto a cassa professionale); costituzione di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) o di persone (S.n.c., S.a.s.); apertura di una filiale o stabile organizzazione in Italia da parte di una società estera; svolgimento di attività agricola con volume d'affari superiore alle soglie di esonero ex artt. 34-34-bis D.P.R. 633/1972. Non è necessaria la Partita IVA per le prestazioni di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni occasionali entro 5.000 euro annui (per le quali è sufficiente la ricevuta con ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973), né per i redditi da locazione di immobili soggetti a cedolare secca.
Il concetto di «abitualità» dell'attività — presupposto dell'obbligo di apertura della Partita IVA in Italia — non è definito esplicitamente nell'art. 35 D.P.R. 633/1972, ma è stato elaborato dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 21776/2016, ha chiarito che l'abitualità non richiede la continuità giornaliera dell'attività né l'esclusività: è sufficiente la ripetizione anche periodica di atti economici collegati da un medesimo fine imprenditoriale o professionale, con tendenza al perdurare nel tempo. In base a questa interpretazione, la singola operazione isolata non genera obbligo di Partita IVA (prestazione occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), mentre la ripetizione sistematica anche di poche operazioni all'anno configura l'abitualità. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 27/E/2011, ha specificato che la soglia di 5.000 euro di compensi annui per le prestazioni di lavoro autonomo non rappresenta una soglia di esonero dalla Partita IVA, ma il limite per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973 nelle prestazioni occasionali: pertanto, un professionista che incassi anche solo 3.000 euro ma svolga la prestazione in modo abituale è tenuto ad aprire la Partita IVA. Casi pratici frequenti che richiedono l'apertura: la gestione di un canale YouTube o di un profilo social monetizzato (prestazione di servizi digitali, art. 7-octies D.P.R. 633/1972); la cessione di beni attraverso marketplace digitali (Amazon, Etsy, eBay) in modo sistematico (art. 13 Reg. UE 282/2011); le attività di coaching, consulenza o formazione anche a distanza con più clienti ricorrenti. Per i soggetti non residenti che svolgono operazioni imponibili in Italia senza stabile organizzazione, l'identificazione diretta ex art. 35-ter D.P.R. 633/1972 (con Ufficio IVA di Roma) o la nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. 633/1972 sostituisce l'apertura della Partita IVA ordinaria.
Cosa includere nel tuo Domanda di Apertura della Partita IVA
La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia si compone di elementi essenziali che devono essere compilati con precisione per evitare errori e sanzioni. Il modello AA9/12 (persone fisiche) richiede: dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio fiscale); natura giuridica dell'attività (imprenditore individuale, lavoratore autonomo, artista o professionista); codice ATECO dell'attività principale e delle attività secondarie; regime IVA e regime contabile prescelto (ordinario, semplificato, forfettario ex L. 190/2014); eventuale iscrizione ad albi professionali; dati del rappresentante legale se la domanda è presentata da un procuratore. Il modello AA7/10 per le persone giuridiche richiede in aggiunta: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, rappresentante legale con relativo codice fiscale. Un elemento critico è la corretta selezione del codice ATECO, che determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario e la Cassa previdenziale competente. Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo guidato che assiste nella compilazione step-by-step, riducendo il rischio di errori formali. Vanno inoltre indicate le generalità del soggetto estero nel caso di identificazione diretta (art. 35-ter D.P.R. 633/1972) o di rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/1972). L'Agenzia delle Entrate attribuisce il numero IVA immediatamente in caso di presentazione allo sportello, o entro pochi giorni per la via telematica.
Nel modello AA9/12, il quadro D è destinato al regime IVA e al regime contabile: le opzioni disponibili si dividono tra il regime ordinario (con IVA applicata e detratta mensilmente o trimestralmente), il regime semplificato (per ricavi sotto le soglie di cui all'art. 18 D.P.R. 600/1973) e il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89). La scelta ha effetti determinanti: il regime forfettario, in particolare, è vantaggioso per chi inizia l'attività (aliquota del 5% per i primi cinque anni) ma esclude la detrazione dell'IVA sugli acquisti, la deducibilità delle spese analitiche e l'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 con IVA. Il quadro E del modello AA9/12 (opzione per la liquidazione trimestrale) consente di versare l'IVA ogni tre mesi invece che ogni mese, con una maggiorazione dell'1% degli interessi (art. 7 D.P.R. 542/1999): questa opzione è vantaggiosa per le piccole attività con poca IVA da versare, ma espone a sanzioni più alte in caso di omissione. Il quadro G del modello AA9/12 riguarda la comunicazione dei dati del soggetto estero identificato direttamente o del rappresentante fiscale. La corretta compilazione del quadro C (attività economica) richiede la consultazione della tabella ATECO 2007 aggiornata, disponibile sul portale ATECO dell'ISTAT (ateco.istat.it) e sul sito dell'Agenzia delle Entrate: il codice a 6 cifre deve corrispondere all'attività effettivamente prevalente svolta, non a quella che consente il coefficiente di redditività più basso. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 19632/2023, ha confermato che il contribuente che applica un coefficiente di redditività forfettario non corrispondente alla propria attività reale è sanzionabile per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
Come compilare il tuo Domanda di Apertura della Partita IVA
Per compilare correttamente la Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia, seguire questi passaggi. Primo: scegliere il modello corretto. Il modello AA9/12 è destinato alle persone fisiche (lavoratori autonomi, imprenditori individuali, artisti e professionisti); il modello AA7/10 riguarda le persone giuridiche (società, enti, associazioni). Secondo: compilare il quadro A con i dati anagrafici del contribuente esattamente come risultano dal documento d'identità e dal codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Terzo: nel quadro B barrare la casella 'inizio attività' e inserire la data di inizio effettivo dell'esercizio. Quarto: nel quadro C indicare il codice ATECO dell'attività principale (da consultare sul portale ATECO 2007 dell'ISTAT o dell'Agenzia delle Entrate) e, se pertinente, i codici delle attività secondarie. Quinto: nel quadro D scegliere il regime IVA: ordinario mensile, ordinario trimestrale (se ricavi inferiori a 400.000/700.000 euro) o regime speciale. Sesto: nel quadro E indicare il regime contabile (ordinario, semplificato, forfettario). Settimo: firmare il modello e allegare copia del documento d'identità in corso di validità. La presentazione avviene: in via telematica tramite Fisconline o Entratel (il numero IVA è comunicato nella ricevuta telematica); allo sportello dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate senza appuntamento (il numero è attribuito immediatamente). Non è previsto alcun pagamento di imposta di bollo per l'apertura della Partita IVA.
Dopo l'apertura della Partita IVA, i principali adempimenti successivi dipendono dalla forma giuridica dell'attività. Per i lavoratori autonomi in regime forfettario: iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, con comunicazione online tramite il sito INPS accedendo con SPID; attivazione del Sistema di Interscambio (SDI) per la fatturazione elettronica (D.L. 119/2018, art. 1); apertura di un conto corrente dedicato all'attività (non obbligatorio per legge ma fortemente raccomandato per tracciabilità e deducibilità). Per le imprese individuali: iscrizione alla Camera di Commercio tramite ComUnica, che assolve contestualmente a Registro delle Imprese, INPS (Gestione Artigiani o Commercianti), INAIL e Agenzia delle Entrate; versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio; eventuale iscrizione all'Albo degli Artigiani per le attività artigianali. Per le S.r.l. e le S.p.A.: il modello AA7/10 viene normalmente compilato dal notaio contestualmente all'atto costitutivo e trasmesso come parte della ComUnica; la Partita IVA delle società è attribuita dall'Agenzia delle Entrate nella giornata in cui riceve la comunicazione dal Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 25781/2022, ha stabilito che la Partita IVA non è cedibile a terzi né trasferibile con operazioni aziendali: in caso di cessione d'azienda (artt. 2555 ss. c.c.), il cessionario deve aprire una nuova Partita IVA e il cedente deve chiudere la propria, comunicando la variazione nei termini di legge.
Requisiti legali per Domanda di Apertura della Partita IVA
La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia è disciplinata dall'art. 35 D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), che fissa obblighi e termini. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; l'omissione è sanzionata dall'art. 5 D.Lgs. 471/1997 con una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Per i titolari di Partita IVA vige l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (D.L. 119/2018 convertito dalla L. 136/2018, poi esteso a tutti dal 2024). I soggetti in regime forfettario (L. 190/2014) erano esentati fino al 31/12/2023 se sotto 25.000 euro di ricavi, ma dal 1° gennaio 2024 l'obbligo si applica a tutti. Ulteriori adempimenti successivi all'apertura: iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese (Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2188 c.c.); iscrizione all'INPS (Gestione Separata per professionisti senza Cassa, Gestione Artigiani o Commercianti per le imprese, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e L. 335/1995); eventuale iscrizione all'INAIL; comunicazione al proprio Ordine professionale.
L'obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio) rappresenta uno degli adempimenti più rilevanti per i titolari di Partita IVA in Italia. Il D.L. 119/2018, nella versione risultante dagli interventi successivi fino al D.Lgs. 1/2024, ha generalizzato l'obbligo a tutti i soggetti passivi IVA residenti in Italia, inclusi dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) indipendentemente dal volume di ricavi. La fattura elettronica deve essere emessa nel formato XML (standard FatturaPA) e trasmessa al SDI, che la smista al destinatario e restituisce una ricevuta di consegna con effetto probatorio della data di ricezione. L'omessa o tardiva fatturazione elettronica è sanzionata dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 con una sanzione del 90% dell'IVA relativa all'operazione non fatturata, con un minimo di 250 euro. Per i titolari di Partita IVA che operano con soggetti esteri (esportatori, importatori, fornitori UE), l'art. 21 D.P.R. 633/1972 impone norme specifiche sulla fatturazione delle operazioni intracomunitarie e delle esportazioni: le fatture verso paesi UE devono riportare la sigla IT del cedente e il numero IVA del cessionario verificato nel VIES. Il regime IVA per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012) consente ai soggetti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro di esigere e detrarre l'IVA al momento dell'effettivo pagamento delle fatture, anziché alla data di emissione: questa opzione è comunicata nella dichiarazione IVA annuale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29290/2023, ha chiarito che l'omessa presentazione della Domanda di Apertura della Partita IVA non determina di per sé l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti effettuati in assenza di Partita IVA, se il soggetto era comunque un soggetto passivo IVA «de facto», ma espone il contribuente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 D.Lgs. 471/1997 e all'accertamento induttivo ex art. 55 D.P.R. 633/1972.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Apertura della Partita IVA
Tra gli errori più frequenti nella Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia figurano i seguenti. Primo errore: indicare un codice ATECO non corrispondente all'attività effettivamente svolta — questo incide sul calcolo dell'imposta sostitutiva forfettaria e sulla Cassa previdenziale di iscrizione, con possibili contestazioni in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass. n. 19632/2023). Secondo errore: non rispettare il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività, dimenticando che la Partita IVA deve precedere la prima fattura emessa (art. 35 D.P.R. 633/1972), con conseguente sanzione da 500 a 2.000 euro ex art. 5 D.Lgs. 471/1997. Terzo errore: scegliere il regime forfettario pur avendo partecipazioni in S.r.l. che controllano o partecipano all'attività svolta — causa di esclusione prevista dall'art. 1 comma 57 L. 190/2014, che comporta il recupero dell'imposta ordinaria IRPEF con interessi e sanzioni per gli anni in cui il regime è stato indebitamente applicato. Quarto errore: omettere di comunicare la variazione dei dati (cambio di attività, nuova sede, modifica del regime) entro 30 giorni dall'evento (art. 35 D.P.R. 633/1972). Quinto errore: confondere la Partita IVA con il codice fiscale — sono due identificativi distinti, benché per le persone giuridiche siano spesso coincidenti. Sesto errore: aprire la Partita IVA in regime forfettario omettendo di verificare la presenza di redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro nell'anno precedente — causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014; l'apertura in regime forfettario nonostante questo divieto comporta l'applicazione retroattiva del regime ordinario con ricalcolo dell'IRPEF. Settimo errore: emettere fatture in formato Word o PDF non trasmesse al SDI, ritenendo erroneamente che le fatture elettroniche siano facoltative per i forfettari sotto certe soglie di ricavi: dal 1° gennaio 2024 l'obbligo è universale, indipendentemente dal volume d'affari (D.L. 119/2018). Ottavo errore: non iscriversi all'INPS nella Gestione competente (Separata o Artigiani/Commercianti) entro il termine di avvio dell'attività: l'omessa iscrizione comporta sanzioni previdenziali ex L. 335/1995 e la mancata contribuzione pregiudica il calcolo della futura pensione. Nono errore: ritenere che la chiusura della Partita IVA estingua automaticamente i debiti tributari e previdenziali: la cessazione della Partita IVA non è una procedura di esdebitazione; i crediti dell'Erario e dell'INPS permangono e possono essere riscossi coattivamente anche dopo la chiusura.
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Forms Legal. (2026). Domanda di Apertura della Partita IVA (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/domanda-apertura-partita-iva
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}Domande frequenti
Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972, chiunque intenda esercitare attività d'impresa, arte o professione in modo abituale e continuativo — ancorché non esclusivo — è tenuto a richiedere l'attribuzione della Partita IVA prima dell'inizio dell'attività. Sono soggetti obbligati: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici), i lavoratori autonomi e i titolari di partecipazione agli utili. Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) per i redditi derivanti esclusivamente da tale rapporto. Il superamento della soglia dei 5.000 euro annui di compensi per attività professionale autonoma rende in ogni caso obbligatoria l'apertura della Partita IVA, pena le sanzioni previste dall'art. 5 D.Lgs. 471/1997 e dall'art. 9 D.Lgs. 472/1997 per omessa dichiarazione di inizio attività.
L'art. 35 comma 1 D.P.R. 633/1972 stabilisce che la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per le società e gli enti, il termine decorre dalla data dell'atto costitutivo. La presentazione tardiva comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 D.Lgs. 471/1997 (da 500 a 2.000 euro), riducibile tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Poiché la Partita IVA deve precedere la prima fattura emessa, è buona prassi presentare la domanda con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista dell'inizio. I modelli AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (soggetti diversi) possono essere presentati in formato cartaceo presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o in via telematica tramite i canali Entratel/Fisconline.
Al momento dell'apertura della Partita IVA è possibile scegliere tra diversi regimi contabili e fiscali. Il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificato dalla L. 197/2022) è accessibile a chi non supera 85.000 euro di ricavi annui e non possiede partecipazioni in S.r.l. o come socio di società di persone nell'anno d'inizio o nell'anno precedente; prevede un'imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni per le nuove attività) applicata su un reddito calcolato con coefficiente di redditività variabile per categoria ATECO. Il regime ordinario comporta la tenuta della contabilità completa, l'applicazione dell'IRPEF a scaglioni (art. 11 TUIR, D.P.R. 917/1986) e dell'IVA ordinaria con liquidazioni periodiche (D.P.R. 633/1972). Il regime semplificato (art. 18 D.P.R. 600/1973) si applica alle imprese minori con ricavi fino a 400.000/700.000 euro. La scelta del regime incide anche sugli obblighi contributivi verso l'INPS (Gestione Separata per professionisti senza Cassa, Gestione Artigiani/Commercianti per le imprese) e sull'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.
Il codice ATECO (Attività Economica) è un codice alfanumerico che classifica l'attività economica svolta secondo la nomenclatura statistica europea (Reg. CE 1893/2006) adattata dall'ISTAT. La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale per diversi motivi: (a) determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (varia dal 40% all'86%); (b) individua la Cassa previdenziale di iscrizione obbligatoria (INPS Gestione Separata, INPS Artigiani/Commercianti, Cassa Forense, ENPAM, INPGI, ecc.); (c) incide sui contributi INAIL; (d) può richiedere iscrizioni o autorizzazioni specifiche (es. Registro Imprese per le imprese commerciali). Il codice si seleziona dalla tabella ATECO 2007 aggiornata (da consultare sul sito dell'ISTAT o dell'Agenzia delle Entrate). In caso di svolgimento di più attività, va indicato il codice dell'attività principale e quelli delle attività secondarie. Un codice ATECO errato non invalida la Partita IVA ma può comportare errori nel calcolo dell'imposta sostitutiva forfettaria e dei contributi previdenziali.
Sì, la domanda di apertura della Partita IVA può essere presentata gratuitamente online attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate (fisconline.agenziaentrate.gov.it) accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, il modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società e enti) può essere inviato tramite il software Entratel se si è intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro). La presentazione cartacea è consentita presso qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate senza appuntamento. L'apertura della Partita IVA è completamente gratuita: non sono previsti oneri né imposte per la sola attribuzione del numero identificativo IVA a 11 cifre. I costi connessi (eventuale iscrizione alla Camera di Commercio tramite ComUnica ex art. 9 D.L. 7/2007, contributi INPS, iscrizione ad albi professionali) sono distinti e variabili. La Partita IVA viene comunicata dall'Agenzia delle Entrate immediatamente se la domanda è presentata allo sportello, o entro qualche giorno in via telematica.
Ai sensi dell'art. 1 comma 71 L. 190/2014, il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi nel corso dell'anno non comporta la fuoriuscita immediata dal regime forfettario: il contribuente rimane nel regime per l'intero anno in cui supera la soglia. Dall'anno successivo è obbligato ad adottare il regime ordinario o semplificato. Tuttavia, se i ricavi superano 100.000 euro nell'anno, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata: il contribuente deve assoggettare a IVA tutte le operazioni dell'anno, a partire dall'operazione che ha determinato il superamento. In questo caso è necessario presentare un modello di variazione dati all'Agenzia delle Entrate (sempre tramite i modelli AA9/12 o AA7/10) per comunicare il cambio di regime. La variazione dei dati della Partita IVA (es. cambio di attività, variazione dell'indirizzo, modifiche societarie) deve essere comunicata entro 30 giorni dall'evento che la determina, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972.
La cessazione della Partita IVA si comunica all'Agenzia delle Entrate tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (soggetti diversi), barrando la casella di cessazione attività. La comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione (art. 35 D.P.R. 633/1972). Attenzione: la semplice comunicazione di cessazione non estingue i debiti tributari e previdenziali maturati durante l'attività. Il contribuente deve: (a) presentare la dichiarazione IVA annuale relativa all'ultimo anno di attività; (b) liquidare eventuali crediti IVA (riportabili in dichiarazione o rimborsabili ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972); (c) regolarizzare la posizione contributiva con l'INPS e, se impresa, procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese. I termini di accertamento dell'Agenzia delle Entrate decorrono dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo d'imposta (art. 43 D.P.R. 600/1973 — quattro anni, o cinque in caso di omessa dichiarazione).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modulo per la presentazione dell'Istanza di Autotutela Tributaria all'Agenzia delle Entrate o ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui il contribuente chiede l'annullamento d'ufficio di un atto impositivo o della riscossione illegittimo, ai sensi dell'art. 10-quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dell'art. 2-quater D.L. 564/1994.
Modello F24 — Pagamento Unificato di Imposte e Contributi
Modulo guidato per la compilazione del Modello F24 — il modello di versamento unificato dell'Agenzia delle Entrate che consente di pagare in un'unica operazione imposte erariali, contributi previdenziali INPS, tributi locali (IMU) e altri enti, con possibilità di compensazione tra crediti e debiti, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Istanza di Rimborso Fiscale
Modulo per la presentazione dell'Istanza di Rimborso Fiscale all'Agenzia delle Entrate per la restituzione di imposte versate in eccesso o non dovute, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973, dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Dichiarazione dei Redditi — Modello Redditi PF
Modulo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche titolari di partita IVA, lavoratori autonomi, professionisti e soggetti con redditi complessi non dichiarabili con il Modello 730, ai sensi del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e del D.P.R. 322/1998.