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Domanda di Apertura della Partita IVA

Domanda di Apertura della Partita IVA

art. 35 D.P.R. 633/1972 — Modelli AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (soggetti diversi)

Intestazione

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Domanda di Attribuzione della Partita IVA

ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)

Modello AA9/12 (persone fisiche) / AA7/10 (persone giuridiche)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale competente per il domicilio fiscale del richiedente

Sezione A — Dati del Richiedente

SEZIONE A — DATI DEL RICHIEDENTE

Tipo di soggetto: [Tipo Soggetto]

Nome e cognome / Denominazione: [Nome Cognome Denominazione]

Codice fiscale: [Codice Fiscale]

Data di nascita: [Data Nascita]

Comune e provincia di nascita: [Comune Nascita]

Domicilio fiscale: [Domicilio Fiscale]

PEC / E-mail: [Pec Email]

Sezione B — Dati dell'Attività

SEZIONE B — DATI DELL'ATTIVITÀ

Data di inizio attività: [Data Inizio Attivita]

Codice ATECO attività principale: [Codice Ateco]

Descrizione dell'attività: [Descrizione Attivita]

Natura giuridica / qualifica: [Natura Giuridica]

Sezione C — Regime Fiscale e IVA

SEZIONE C — REGIME FISCALE E PERIODICITÀ IVA

Regime fiscale prescelto: [Regime Fiscale]

Periodicità liquidazione IVA: [Liquidazione Iva]

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler applicare il regime fiscale indicato ai sensi delle disposizioni vigenti del D.P.R. 633/1972 e della L. 190/2014 (regime forfettario) ove applicabile, e si impegna a presentare le dichiarazioni IVA e dei redditi nei termini di legge.

Dichiarazioni e Firma

DICHIARAZIONI FINALI E FIRMA

Il/La sottoscritto/a [Firma Richiedente], consapevole delle responsabilità anche penali previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci (artt. 483 e 495 c.p. e artt. 75–76 D.P.R. 445/2000), dichiara che i dati sopra indicati sono veritieri e corrispondenti alla realtà.

Allega copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Luogo e data: [Luogo Presentazione], [Data Domanda]

Firma del richiedente / rappresentante legale

[Firma Richiedente]

Firma: _________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 — GDPR): i dati forniti saranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione del sistema tributario, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Richiedente / Rappresentante legale

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Domanda di Apertura della Partita IVA?

La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia è l'atto disciplinato da art. 35 D.P.R. 633/1972; modelli AA9/12 e AA7/10 Agenzia delle Entrate.

L'art. 35 D.P.R. 633/1972 stabilisce al primo comma: «I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto, o, per le persone fisiche, il comune di residenza». Questa disposizione qualifica la Partita IVA non come una mera formalità burocratica, ma come una dichiarazione di inizio attività avente effetti fiscali immediati. Il sistema italiano dell'IVA si inserisce nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA rifusa), che all'art. 213 impone agli Stati membri di adottare misure appropriate affinché ogni soggetto passivo sia identificato mediante un numero individuale. Il numero di Partita IVA italiano (formato: IT + 11 cifre) è verificabile nel sistema VIES (VAT Information Exchange System) della Commissione Europea, indispensabile per le cessioni intracomunitarie esenti da IVA (art. 41 D.L. 331/1993). La distinzione dalla Comunicazione Unica per l'Impresa (ComUnica) ex art. 9 D.L. 7/2007 è rilevante: mentre la Domanda di Apertura della Partita IVA riguarda esclusivamente il profilo fiscale IVA, ComUnica assolve contestualmente gli adempimenti verso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate per le imprese (non per i soli lavoratori autonomi professionisti). Per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti), l'apertura della Partita IVA non sostituisce l'iscrizione all'Albo professionale né comporta l'iscrizione automatica alla Cassa previdenziale di categoria (es. Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per ingegneri e architetti, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI).

Quando serve Domanda di Apertura della Partita IVA?

La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia è obbligatoria ogni volta che si intende avviare un'attività economica in modo abituale, ancorché non esclusivo. Deve essere presentata prima dell'emissione della prima fattura e comunque entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, come prescrive l'art. 35 comma 1 D.P.R. 633/1972. Casi tipici in cui è necessaria l'apertura: avvio di un'impresa individuale artigiana o commerciale (con contestuale iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite ComUnica); inizio di un'attività professionale autonoma non occasionale (avvocato, commercialista, consulente, designer, informatico, medico non iscritto a cassa professionale); costituzione di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) o di persone (S.n.c., S.a.s.); apertura di una filiale o stabile organizzazione in Italia da parte di una società estera; svolgimento di attività agricola con volume d'affari superiore alle soglie di esonero ex artt. 34-34-bis D.P.R. 633/1972. Non è necessaria la Partita IVA per le prestazioni di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni occasionali entro 5.000 euro annui (per le quali è sufficiente la ricevuta con ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973), né per i redditi da locazione di immobili soggetti a cedolare secca.

Il concetto di «abitualità» dell'attività — presupposto dell'obbligo di apertura della Partita IVA in Italia — non è definito esplicitamente nell'art. 35 D.P.R. 633/1972, ma è stato elaborato dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 21776/2016, ha chiarito che l'abitualità non richiede la continuità giornaliera dell'attività né l'esclusività: è sufficiente la ripetizione anche periodica di atti economici collegati da un medesimo fine imprenditoriale o professionale, con tendenza al perdurare nel tempo. In base a questa interpretazione, la singola operazione isolata non genera obbligo di Partita IVA (prestazione occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), mentre la ripetizione sistematica anche di poche operazioni all'anno configura l'abitualità. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 27/E/2011, ha specificato che la soglia di 5.000 euro di compensi annui per le prestazioni di lavoro autonomo non rappresenta una soglia di esonero dalla Partita IVA, ma il limite per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973 nelle prestazioni occasionali: pertanto, un professionista che incassi anche solo 3.000 euro ma svolga la prestazione in modo abituale è tenuto ad aprire la Partita IVA. Casi pratici frequenti che richiedono l'apertura: la gestione di un canale YouTube o di un profilo social monetizzato (prestazione di servizi digitali, art. 7-octies D.P.R. 633/1972); la cessione di beni attraverso marketplace digitali (Amazon, Etsy, eBay) in modo sistematico (art. 13 Reg. UE 282/2011); le attività di coaching, consulenza o formazione anche a distanza con più clienti ricorrenti. Per i soggetti non residenti che svolgono operazioni imponibili in Italia senza stabile organizzazione, l'identificazione diretta ex art. 35-ter D.P.R. 633/1972 (con Ufficio IVA di Roma) o la nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. 633/1972 sostituisce l'apertura della Partita IVA ordinaria.

Cosa includere nel tuo Domanda di Apertura della Partita IVA

La Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia si compone di elementi essenziali che devono essere compilati con precisione per evitare errori e sanzioni. Il modello AA9/12 (persone fisiche) richiede: dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio fiscale); natura giuridica dell'attività (imprenditore individuale, lavoratore autonomo, artista o professionista); codice ATECO dell'attività principale e delle attività secondarie; regime IVA e regime contabile prescelto (ordinario, semplificato, forfettario ex L. 190/2014); eventuale iscrizione ad albi professionali; dati del rappresentante legale se la domanda è presentata da un procuratore. Il modello AA7/10 per le persone giuridiche richiede in aggiunta: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, rappresentante legale con relativo codice fiscale. Un elemento critico è la corretta selezione del codice ATECO, che determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario e la Cassa previdenziale competente. Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo guidato che assiste nella compilazione step-by-step, riducendo il rischio di errori formali. Vanno inoltre indicate le generalità del soggetto estero nel caso di identificazione diretta (art. 35-ter D.P.R. 633/1972) o di rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/1972). L'Agenzia delle Entrate attribuisce il numero IVA immediatamente in caso di presentazione allo sportello, o entro pochi giorni per la via telematica.

Nel modello AA9/12, il quadro D è destinato al regime IVA e al regime contabile: le opzioni disponibili si dividono tra il regime ordinario (con IVA applicata e detratta mensilmente o trimestralmente), il regime semplificato (per ricavi sotto le soglie di cui all'art. 18 D.P.R. 600/1973) e il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89). La scelta ha effetti determinanti: il regime forfettario, in particolare, è vantaggioso per chi inizia l'attività (aliquota del 5% per i primi cinque anni) ma esclude la detrazione dell'IVA sugli acquisti, la deducibilità delle spese analitiche e l'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 con IVA. Il quadro E del modello AA9/12 (opzione per la liquidazione trimestrale) consente di versare l'IVA ogni tre mesi invece che ogni mese, con una maggiorazione dell'1% degli interessi (art. 7 D.P.R. 542/1999): questa opzione è vantaggiosa per le piccole attività con poca IVA da versare, ma espone a sanzioni più alte in caso di omissione. Il quadro G del modello AA9/12 riguarda la comunicazione dei dati del soggetto estero identificato direttamente o del rappresentante fiscale. La corretta compilazione del quadro C (attività economica) richiede la consultazione della tabella ATECO 2007 aggiornata, disponibile sul portale ATECO dell'ISTAT (ateco.istat.it) e sul sito dell'Agenzia delle Entrate: il codice a 6 cifre deve corrispondere all'attività effettivamente prevalente svolta, non a quella che consente il coefficiente di redditività più basso. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 19632/2023, ha confermato che il contribuente che applica un coefficiente di redditività forfettario non corrispondente alla propria attività reale è sanzionabile per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

Come compilare il tuo Domanda di Apertura della Partita IVA

Per compilare correttamente la Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia, seguire questi passaggi. Primo: scegliere il modello corretto. Il modello AA9/12 è destinato alle persone fisiche (lavoratori autonomi, imprenditori individuali, artisti e professionisti); il modello AA7/10 riguarda le persone giuridiche (società, enti, associazioni). Secondo: compilare il quadro A con i dati anagrafici del contribuente esattamente come risultano dal documento d'identità e dal codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Terzo: nel quadro B barrare la casella 'inizio attività' e inserire la data di inizio effettivo dell'esercizio. Quarto: nel quadro C indicare il codice ATECO dell'attività principale (da consultare sul portale ATECO 2007 dell'ISTAT o dell'Agenzia delle Entrate) e, se pertinente, i codici delle attività secondarie. Quinto: nel quadro D scegliere il regime IVA: ordinario mensile, ordinario trimestrale (se ricavi inferiori a 400.000/700.000 euro) o regime speciale. Sesto: nel quadro E indicare il regime contabile (ordinario, semplificato, forfettario). Settimo: firmare il modello e allegare copia del documento d'identità in corso di validità. La presentazione avviene: in via telematica tramite Fisconline o Entratel (il numero IVA è comunicato nella ricevuta telematica); allo sportello dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate senza appuntamento (il numero è attribuito immediatamente). Non è previsto alcun pagamento di imposta di bollo per l'apertura della Partita IVA.

Dopo l'apertura della Partita IVA, i principali adempimenti successivi dipendono dalla forma giuridica dell'attività. Per i lavoratori autonomi in regime forfettario: iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, con comunicazione online tramite il sito INPS accedendo con SPID; attivazione del Sistema di Interscambio (SDI) per la fatturazione elettronica (D.L. 119/2018, art. 1); apertura di un conto corrente dedicato all'attività (non obbligatorio per legge ma fortemente raccomandato per tracciabilità e deducibilità). Per le imprese individuali: iscrizione alla Camera di Commercio tramite ComUnica, che assolve contestualmente a Registro delle Imprese, INPS (Gestione Artigiani o Commercianti), INAIL e Agenzia delle Entrate; versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio; eventuale iscrizione all'Albo degli Artigiani per le attività artigianali. Per le S.r.l. e le S.p.A.: il modello AA7/10 viene normalmente compilato dal notaio contestualmente all'atto costitutivo e trasmesso come parte della ComUnica; la Partita IVA delle società è attribuita dall'Agenzia delle Entrate nella giornata in cui riceve la comunicazione dal Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 25781/2022, ha stabilito che la Partita IVA non è cedibile a terzi né trasferibile con operazioni aziendali: in caso di cessione d'azienda (artt. 2555 ss. c.c.), il cessionario deve aprire una nuova Partita IVA e il cedente deve chiudere la propria, comunicando la variazione nei termini di legge.

Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Apertura della Partita IVA

Tra gli errori più frequenti nella Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia figurano i seguenti. Primo errore: indicare un codice ATECO non corrispondente all'attività effettivamente svolta — questo incide sul calcolo dell'imposta sostitutiva forfettaria e sulla Cassa previdenziale di iscrizione, con possibili contestazioni in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass. n. 19632/2023). Secondo errore: non rispettare il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività, dimenticando che la Partita IVA deve precedere la prima fattura emessa (art. 35 D.P.R. 633/1972), con conseguente sanzione da 500 a 2.000 euro ex art. 5 D.Lgs. 471/1997. Terzo errore: scegliere il regime forfettario pur avendo partecipazioni in S.r.l. che controllano o partecipano all'attività svolta — causa di esclusione prevista dall'art. 1 comma 57 L. 190/2014, che comporta il recupero dell'imposta ordinaria IRPEF con interessi e sanzioni per gli anni in cui il regime è stato indebitamente applicato. Quarto errore: omettere di comunicare la variazione dei dati (cambio di attività, nuova sede, modifica del regime) entro 30 giorni dall'evento (art. 35 D.P.R. 633/1972). Quinto errore: confondere la Partita IVA con il codice fiscale — sono due identificativi distinti, benché per le persone giuridiche siano spesso coincidenti. Sesto errore: aprire la Partita IVA in regime forfettario omettendo di verificare la presenza di redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro nell'anno precedente — causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014; l'apertura in regime forfettario nonostante questo divieto comporta l'applicazione retroattiva del regime ordinario con ricalcolo dell'IRPEF. Settimo errore: emettere fatture in formato Word o PDF non trasmesse al SDI, ritenendo erroneamente che le fatture elettroniche siano facoltative per i forfettari sotto certe soglie di ricavi: dal 1° gennaio 2024 l'obbligo è universale, indipendentemente dal volume d'affari (D.L. 119/2018). Ottavo errore: non iscriversi all'INPS nella Gestione competente (Separata o Artigiani/Commercianti) entro il termine di avvio dell'attività: l'omessa iscrizione comporta sanzioni previdenziali ex L. 335/1995 e la mancata contribuzione pregiudica il calcolo della futura pensione. Nono errore: ritenere che la chiusura della Partita IVA estingua automaticamente i debiti tributari e previdenziali: la cessazione della Partita IVA non è una procedura di esdebitazione; i crediti dell'Erario e dell'INPS permangono e possono essere riscossi coattivamente anche dopo la chiusura.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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