Dichiarazione dei Redditi — Modello 730
D.P.R. 917/1986 (TUIR); D.M. 164/1999; art. 11 TUIR (aliquote IRPEF)
Intestazione
DICHIARAZIONE DEI REDDITI — MODELLO 730
ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
All'Agenzia delle Entrate — Portale 730 precompilato / CAF / Professionista abilitato
Frontespizio
FRONTESPIZIO — DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome: [Cognome730] [Nome730]
Codice fiscale: [Cf730]
Nato/a a [Comune Nascita730] il [Data Nascita730]
Residenza al 31/12 dell'anno di riferimento: [Residenza730]
PEC / e-mail: [Pec730]
Tipo di dichiarazione: [Tipo Dichiarazione730]
Sostituto d'imposta: [Sostituto730] — CF: [Cf Sostituto730]
Familiari a carico (art. 12 TUIR): [Familiari Carico]
Redditi
REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
QUADRO C — Redditi da Lavoro Dipendente e Assimilati
Reddito da lavoro dipendente (da Certificazione Unica): € [Reddito Lavoro Dip730]
Reddito da pensione (da Certificazione Unica INPS): € [Reddito Pensione730]
QUADRO B — Redditi dei Fabbricati
[Redditi Fabbricati730]
QUADRO D — Altri Redditi
[Altri Redditi730]
Oneri Detraibili e Deducibili
QUADRO E — ONERI E SPESE DETRAIBILI / DEDUCIBILI
Spese sanitarie (detrazione 19% ex art. 15, c. 1, lett. c) TUIR): € [Spese Unitarie730]
Interessi passivi mutuo prima casa (detrazione 19% fino a € 4.000 ex art. 15, c. 1, lett. b) TUIR): € [Interessi Mutuo730]
Contributi previdenziali deducibili (art. 10 TUIR): € [Contributi Previdenziali730]
Altri oneri detraibili o deducibili:
[Altri Oneri730]
Scelte e Firma
SCELTE DI DESTINAZIONE DELL'IRPEF
Scelta 8 per mille: [Scelta8permille730]
Beneficiario 5 per mille (CF): [Scelta5permille730]
IBAN per rimborso (730 senza sostituto): [Iban Rimborso730]
Il/La sottoscritto/a [Cognome730] [Nome730], consapevole delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 74/2000 per le dichiarazioni fraudolente e delle sanzioni amministrative ex art. 1 D.Lgs. 471/1997, DICHIARA che le informazioni contenute nel presente Modello 730 sono veritiere e conformi alla documentazione probatoria in proprio possesso, che si impegna a conservare per il periodo di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973.
[Luogo Firma730], [Data Firma730]
Firma del contribuente: [Cognome730] [Nome730]
Firma: _________________________
NOTA: La presente documentazione preparatoria non sostituisce l'invio ufficiale del Modello 730 tramite il portale 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS, oppure tramite CAF o professionista abilitato con visto di conformità ex art. 13 D.M. 164/1999, entro il 30 settembre.
Contribuente dichiarante
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione dei Redditi — Modello 730?
La Dichiarazione dei Redditi — Modello 730 in Italia è l'atto disciplinato da D.P.R. 917/1986 (TUIR); D.M. 164/1999; D.P.R. 322/1998; art. 13 D.M. 164/1999 (visto conformità).
Il punto di forza del Modello 730 rispetto al più complesso Modello Redditi PF è la rapidità del conguaglio fiscale: se emerge un rimborso IRPEF, questo è accreditato in busta paga già a luglio (o nel cedolino di agosto per i pensionati INPS) senza dover attendere i tempi dell'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, la trattenuta avviene in busta paga da luglio, eventualmente rateizzabile fino a novembre. Il Modello 730 consente di applicare tutte le detrazioni d'imposta previste dall'art. 15 del TUIR (spese sanitarie al 19% per importi sopra € 129,11; interessi passivi mutuo prima casa al 19% su max € 4.000 annui; premi assicurativi vita/infortuni al 19% su max € 1.291,14; spese universitarie; donazioni a ONLUS al 30%) e le deduzioni (contributi previdenziali volontari, fondi pensione complementari ex D.Lgs. 252/2005 fino a € 5.164,57). Consente inoltre di portare in detrazione i bonus edilizi: Superbonus 90% ex D.L. 176/2022, Bonus Ristrutturazioni 50% ex art. 16-bis TUIR, Ecobonus 65% ex L. 296/2006, Sismabonus 70%-85% ex art. 16 D.L. 63/2013.
Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo preparatorio per raccogliere e organizzare tutti i dati necessari alla compilazione del Modello 730 in Italia, da presentare tramite il portale del 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate (con SPID livello 2 o 3, CIE 3.0 o CNS), tramite CAF o tramite un professionista abilitato entro il 30 settembre dell'anno di presentazione.
Quando serve Dichiarazione dei Redditi — Modello 730?
Il Modello 730 in Italia deve essere presentato ogni anno dai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno percepito redditi soggetti all'IRPEF nell'anno precedente e che non rientrano nelle condizioni di esonero previste dalle istruzioni annuali dell'Agenzia delle Entrate. Possono utilizzare il Modello 730 i lavoratori dipendenti (compresi quelli a tempo determinato, in part-time, in distacco all'estero con redditi tassati in Italia), i pensionati INPS e degli enti previdenziali, i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, gli impiegati pubblici, e i collaboratori domestici (colf, badanti). Non possono usare il 730 i titolari di partita IVA, i contribuenti in regime forfetario o dei minimi, coloro che hanno redditi da partecipazione in società di persone, e chi deve compilare il Quadro RW per gli investimenti esteri.
Casi in cui la presentazione del 730 è obbligatoria o fortemente consigliata: il contribuente ha percepito redditi da più fonti (es. lavoro dipendente di giorno + locazione di un immobile); ha sostenuto spese detraibili al 19% (sanitarie, interessi mutuo, assicurazioni, istruzione universitaria, abbonamenti trasporto pubblico ex art. 15 TUIR) o deducibili (contributi previdenziali, fondi pensione ex D.Lgs. 252/2005, assegni di mantenimento); vuole esercitare le scelte dell'8 per mille (Chiesa Cattolica, Stato, Avventisti, Valdesi, ecc.), 5 per mille (ricerca scientifica, enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017, ONLUS) e 2 per mille (partiti politici); ha familiari a carico per cui spettano detrazioni ex art. 12 TUIR (coniuge: fino a € 800 annui; figli a carico: dal 1° gennaio 2022 l'assegno unico e universale ex D.Lgs. 230/2021 ha sostituito le detrazioni per figli minori di 21 anni, mantenendo le detrazioni solo per i figli maggiorenni ancora a carico); ha percepito redditi da locazione (canoni ordinari o cedolare secca ex D.Lgs. 23/2011). Il termine per la presentazione è il 30 settembre dell'anno successivo. Il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile sul portale Agenzia delle Entrate, già contiene dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria, dai sostituti d'imposta (Certificazioni Uniche), dagli enti previdenziali e dai Comuni (rendite catastali): il contribuente ha cinque mesi per verificarlo, modificarlo se necessario e inviarlo.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione dei Redditi — Modello 730
Il Modello 730 in Italia si articola in sezioni fondamentali, ciascuna dedicata a una specifica tipologia di reddito o di onere fiscale. Conoscere ciascun quadro è essenziale per non omettere dati rilevanti.
Frontespizio: dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza anagrafica o domicilio fiscale), tipo di dichiarazione (730 ordinario in proprio; 730 congiunto per coniugi che presentano in forma unica; 730 senza sostituto quando il contribuente non ha un sostituto d'imposta al momento della presentazione), dati del sostituto d'imposta (codice fiscale del datore di lavoro o dell'INPS per i pensionati, necessari per il conguaglio in busta paga), firma e data.
Sezione Familiari a Carico: dati di coniuge non separato legalmente, figli maggiori di 21 anni ancora a carico (codice fiscale, mesi a carico, mesi di disabilità) per le detrazioni ex art. 12 TUIR. Ricordare che per i figli under 21 le detrazioni sono sostituite dall'Assegno Unico Universale ex D.Lgs. 230/2021 dal 1° marzo 2022.
Quadro A — redditi dei terreni: rendita catastale dominicale e agraria rivalutate per i terreni posseduti, sia quelli condotti direttamente sia quelli dati in affitto.
Quadro B — redditi dei fabbricati: rendita catastale rivalutata per ciascuna unità immobiliare, tipo di utilizzo (abitazione principale, locazione ordinaria, cedolare secca al 21% o 10% ex D.Lgs. 23/2011, sfitto, uso diverso), canone di locazione dichiarato.
Quadro C — redditi da lavoro dipendente e assimilati: da Certificazione Unica (CU) emessa dal datore di lavoro o dall'INPS; include anche gli assegni di mantenimento percepiti ex coniuge e le borse di studio.
Quadro D — altri redditi: redditi di partecipazione in cooperative, compensi occasionali ex art. 67 TUIR, redditi esteri, vincite da lotterie.
Quadro E — oneri detraibili e deducibili: spese sanitarie (detrazione 19% per importi superiori a € 129,11 di franchigia); interessi passivi mutuo ipotecario prima casa (detrazione 19% su max € 4.000 annui); premi assicurativi vita/infortuni (detrazione 19% su max € 1.291,14); spese istruzione; contributi previdenziali volontari (deducibili senza limite); fondi pensione complementari (deducibili fino a € 5.164,57); erogazioni liberali a ONLUS (detrazione 30% o deducibilità); bonus edilizi (Superbonus 110%/90%, Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus).
Quadro F — ritenute subite e versamenti in acconto: ritenute IRPEF effettuate dal sostituto d'imposta nell'anno, eventuali acconti versati autonomamente tramite Modello F24 (per chi presenta il 730 senza sostituto), eccedenza d'imposta del precedente periodo d'imposta da scomputare. Quadro G — crediti d'imposta: credito per imposte pagate all'estero su redditi di fonte estera tassati anche in Italia ex art. 165 TUIR (limite dell'imposta italiana sullo stesso reddito), crediti per altri oneri detraibili recuperati tramite F24.
Sezione per le scelte dell'8, 5 e 2 per mille: il contribuente indica le proprie preferenze di destinazione dell'8 per mille IRPEF (Stato, Chiesa Cattolica, Valdesi, Avventisti, Luterani, Battisti, ebrei, induisti, ortodossi greco-orientali, Tavola Valdese, Chiese di Cristo, Apostolici); del 5 per mille (ricerca scientifica, universitaria, ricerca sanitaria, enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017, ONLUS, beni culturali, associazioni sportive dilettantistiche); del 2 per mille ai partiti politici. Sul sito forms-legal.com il modulo guidato aiuta il contribuente a raccogliere tutti i dati necessari e a verificare le spese detraibili prima dell'invio tramite il portale del 730 precompilato o tramite CAF.
Come compilare il tuo Dichiarazione dei Redditi — Modello 730
Per compilare correttamente il Modello 730 in Italia, seguire questi passaggi operativi in sequenza, avendo cura di raccogliere preventivamente tutta la documentazione pertinente. Raccogliere: la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro privato o pubblico o dall'INPS per i pensionati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (ex art. 4, c. 6-quater, D.P.R. 322/1998); tutti i documenti relativi alle spese detraibili sostenute nell'anno (ricevute delle spese sanitarie — il Sistema Tessera Sanitaria precarica quelle da medici, farmaci e laboratori; ma le spese dal dentista privato, da strutture non convenzionate SSN o per lenti e occhiali vanno inserite manualmente; prospetti degli interessi passivi sul mutuo ipotecario prima casa rilasciati dalla banca; ricevute delle donazioni a ONLUS ed enti del Terzo Settore; fatture dei lavori di ristrutturazione edilizia con i bonifici tracciabili; quietanze delle polizze vita e infortuni); i dati aggiornati degli immobili posseduti (rendita catastale da visura catastale, tipo di utilizzo — abitazione principale, locazione, sfitto — e l'eventuale contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate con numero di registrazione).
Accedere al portale del 730 precompilato sul sito www.agenziaentrate.gov.it (disponibile dal 30 aprile) con autenticazione SPID (livello 2 o 3), CIE 3.0 o CNS. Visualizzare la bozza precompilata elaborata dall'Agenzia: contiene già i dati delle CU, delle spese sanitarie caricate dal STS, delle rendite catastali, dei mutui e delle polizze note all'Agenzia. Confrontare la bozza con i propri documenti effettivi e integrare tutte le informazioni mancanti: spese detraibili non ancora presenti nel precompilato, redditi aggiuntivi da dichiarare (locazioni, collaborazioni, ecc.), dati dei familiari a carico con relativi codici fiscali. Verificare la correttezza di ogni quadro (A, B, C, D, E, F, G) prima dell'invio definitivo, prestando attenzione ai quadri che l'Agenzia ha precompilato con dati potenzialmente errati (es. duplicati di spese sanitarie di altri familiari). Se si opta per l'assistenza di un CAF o di un professionista abilitato ex D.M. 164/1999, consegnare tutta la documentazione originale o in copia all'intermediario, che verificherà la corrispondenza e apporrà il visto di conformità ex art. 13 D.M. 164/1999, attestando la correttezza formale. Il visto di conformità protegge il contribuente da sanzioni per errori formali successivamente rilevati dall'Agenzia. Inviare il modello entro il 30 settembre e conservare la ricevuta di trasmissione e tutta la documentazione probatoria per almeno 5 anni (termine di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973).
Requisiti legali per Dichiarazione dei Redditi — Modello 730
Il Modello 730 in Italia è soggetto a un preciso quadro di requisiti normativi che determinano i diritti e i doveri del contribuente nel processo di dichiarazione. Il termine di presentazione è il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento (D.M. 164/1999 e provvedimento annuale Agenzia delle Entrate); la proroga eventuale, concessa in alcuni anni con decreto ministeriale, non modifica il termine strutturale. I canali di presentazione sono: il portale del 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate con autenticazione SPID/CIE/CNS (accesso diretto dal contribuente); i CAF (Centri di Assistenza Fiscale ex artt. 32-36 D.Lgs. 241/1997) o professionisti abilitati ex D.M. 164/1999 con apposizione del visto di conformità; il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti o pensionati.
Il sostituto d'imposta è obbligato per legge (art. 37 D.Lgs. 241/1997) a effettuare il conguaglio fiscale risultante dal Modello 730 direttamente in busta paga o cedolino pensionistico nel mese di luglio-agosto, applicando le ritenute IRPEF aggiuntive (a debito) o rimborsando l'eccedenza (a credito). La sanzione per omessa presentazione è dal 120% al 240% dell'IRPEF dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/1997), con minimo di € 250; in assenza di IRPEF dovuta, la sanzione fissa è € 250. La sanzione per dichiarazione infedele (IRPEF indicata in misura inferiore al dovuto) va dal 90% al 180% della maggiore imposta (art. 1 D.Lgs. 471/1997). Il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente la riduzione delle sanzioni da 1/10 del minimo (entro 30 giorni) a 1/6 del minimo (entro il termine di presentazione dell'anno successivo). I termini di accertamento IRPEF sono: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973); il settimo anno in caso di omessa dichiarazione. La conservazione di tutta la documentazione probatoria delle spese detraibili è obbligatoria per l'intero periodo di accertamento (almeno 5 anni dalla presentazione). IRPEF calcolata per scaglioni ex art. 11 TUIR: 23% fino a € 28.000; 35% da € 28.000 a € 50.000; 43% oltre € 50.000.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione dei Redditi — Modello 730
Gli errori più frequenti nel Modello 730 in Italia si concentrano in sei aree critiche identificate dai controlli dell'Agenzia delle Entrate e dai CAF. Il primo errore è non verificare il 730 precompilato prima di inviarlo: l'Agenzia precompila il modello con i dati in suo possesso, ma può commettere errori (es. spese sanitarie duplicate o non di pertinenza del contribuente, rendite catastali errate). Il secondo errore è dimenticare di inserire i redditi aggiuntivi non presenti nella Certificazione Unica (CU): redditi da fabbricati non inseriti dal precompilato, redditi di partecipazione in società, dividendi, collaborazioni occasionali. Il terzo errore, tra i più costosi, è non indicare correttamente il tipo di utilizzo degli immobili: omettere l'opzione per la cedolare secca quando prevista, oppure indicare come 'abitazione principale' un immobile che non lo è (ai sensi dell'art. 1, c. 741, L. 160/2019, richiedendo residenza anagrafica e dimora abituale). Il quarto errore è indicare spese detraibili al 19% pagate in contanti anziché con mezzi tracciabili: dal 2020 le spese sanitarie (e molte altre) sono detraibili solo se pagate con carta, bonifico o altro strumento tracciabile (art. 1, c. 679-680, L. 160/2019). Il quinto errore è non indicare i familiari a carico o indicarli con dati errati (es. codice fiscale sbagliato): le detrazioni per carichi familiari ex art. 12 TUIR possono essere significative. Il sesto errore è non conservare la documentazione probatoria delle spese detraibili per l'intero periodo di accertamento (5 anni), esponendosi al recupero delle detrazioni non documentate in sede di controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 1 D.Lgs. 471/1997.
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Il Modello 730 in Italia può essere presentato dai lavoratori dipendenti (art. 49 TUIR — D.P.R. 917/1986), dai pensionati e da altre categorie assimilate al lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, soci di cooperative in rapporto assimilato al lavoro dipendente, lavoratori con rapporto a tempo determinato anche inferiore all'anno, lavoratori domestici). La condizione necessaria è avere un sostituto d'imposta (datore di lavoro, ente pensionistico INPS) che possa effettuare il conguaglio fiscale direttamente in busta paga o sulla pensione. Chi non ha un sostituto d'imposta può comunque presentare il cosiddetto 730 senza sostituto: in tal caso il rimborso (o il versamento a debito) avviene direttamente con l'Agenzia delle Entrate. Chi ha redditi esclusivamente da lavoro autonomo, da impresa o da partite IVA non può usare il Modello 730 e deve presentare il Modello Redditi PF (ex Unico). I pensionati con pensione INPS possono presentare il 730 direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite il 730 precompilato, senza intermediari.
Il 730 precompilato in Italia è un servizio dell'Agenzia delle Entrate, accessibile tramite il portale dedicato con SPID (D.P.C.M. 24 ottobre 2014), CIE o CNS, attivo dal 30 aprile di ogni anno (termine concordato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia). L'Agenzia elabora il 730 precompilato utilizzando i dati già in suo possesso: la Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d'imposta (datore di lavoro, INPS); i dati delle spese detraibili comunicati da terzi (farmacie, ospedali, istituti scolastici, imprese di assicurazione, istituti di credito per i mutui, ecc.) tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le altre banche dati fiscali; i dati catastali degli immobili di proprietà. Il contribuente visualizza la bozza precompilata, la verifica, integra i dati mancanti (es. spese non presenti, redditi aggiuntivi) e decide se accettarla così com'è o modificarla. Se si accetta senza modifiche, l'Agenzia non può effettuare controlli documentali sulle spese precompilate (tutela dalla responsabilità per i dati già in possesso dell'Agenzia). La scadenza per inviare il 730 precompilato è il 30 settembre di ogni anno.
Il Modello 730 in Italia consente di portare in detrazione o in deduzione numerose tipologie di spese sostenute nell'anno di riferimento. Le principali detrazioni d'imposta (che riducono l'IRPEF da pagare) al 19% sono: spese sanitarie superiori a € 129,11 (art. 15, c. 1, lett. c) TUIR — D.P.R. 917/1986); interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fino a € 4.000 (art. 15, c. 1, lett. b) TUIR); premi assicurativi vita e infortuni; spese per istruzione e università (anche per figli); erogazioni liberali a ONLUS e terzo settore; abbonamenti ai trasporti pubblici; spese funebri; spese per attività sportive dei figli. Le principali deduzioni dal reddito (che abbattono il reddito imponibile): contributi previdenziali e assistenziali (INPS, casse professionali); contributi a fondi pensione complementari (D.Lgs. 252/2005) fino a € 5.164,57; assegni corrisposti al coniuge separato. I bonus edilizi (Superbonus 110%, Bonus Ristrutturazioni 50%, Bonus Mobili, Sismabonus) confluiscono nel Quadro E del 730, con importi comunque verificabili nelle visure della banca dati del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Agenzia delle Entrate.
Nel Modello 730 in Italia, i contribuenti possono destinare una quota dell'IRPEF dovuta a specifici soggetti attraverso tre scelte distinte. L'8 per mille: una quota dell'IRPEF (0,8%) viene destinata allo Stato (per finalità sociali o assistenziali) oppure a una delle confessioni religiose riconosciute (Chiesa Cattolica, Unione Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio, Unione Battista, Valdesi, Luterana, UCEI per le comunità ebraiche, ecc.). Se il contribuente non effettua alcuna scelta, l'8 per mille confluisce proporzionalmente tra Stato e confessioni religiose in base alle scelte espresse. Il 5 per mille: una quota dell'IRPEF (0,5%) viene destinata a enti del terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, ricerca scientifica, Università, tutela dei beni culturali, o al Comune di residenza, indicando il codice fiscale del beneficiario desiderato. Il 2 per mille: una quota dell'IRPEF (0,2%) viene destinata a un partito politico iscritto nel registro dei partiti che hanno beneficiato di rimborsi elettorali o che rispettano i requisiti di legge. Nessuna delle tre scelte aumenta l'IRPEF dovuta: si tratta di una destinazione della quota già dovuta allo Stato.
In caso di errori nel Modello 730 in Italia, è possibile presentare una dichiarazione integrativa secondo diverse modalità. Se si scopre un errore prima della scadenza (30 settembre), è possibile presentare un 730 rettificativo (730 correttivo) con la dicitura 'correttivo nei termini' sul frontespizio. Dopo la scadenza del 30 settembre e fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione, è possibile presentare un Modello Redditi PF integrativo che sostituisce il 730 (art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998). Dopo il 31 dicembre e fino ai termini ordinari di accertamento (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo), è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (per recuperare detrazioni non indicate o spese dimenticate) o a sfavore (per correggere redditi non dichiarati o detrazioni non spettanti). La dichiarazione integrativa a sfavore, presentata spontaneamente prima di un accertamento, beneficia del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) con riduzione delle sanzioni fino a 1/9 del minimo se presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria.
Sì, il Modello 730 in Italia include la dichiarazione dei redditi dei fabbricati (Quadro B) e dei terreni (Quadro A) posseduti dal contribuente nell'anno di riferimento. I redditi fondiari si basano sulla rendita catastale degli immobili, rivalutata del 5%, non sui canoni di locazione effettivamente percepiti (salvo l'opzione per la cedolare secca ex D.Lgs. 23/2011). Per le abitazioni principali non di lusso la rendita catastale è esclusa dall'imponibile IRPEF (art. 10, c. 3-bis, TUIR). Per le abitazioni secondarie non locate, l'imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata. Per gli immobili in locazione, si dichiara il maggiore tra la rendita catastale e il canone di locazione annuo ridotto del 5% (art. 37, c. 4-bis, TUIR), salvo opzione per la cedolare secca (aliquota flat 21% per contratti a canone libero; 10% per contratti a canone concordato L. 431/1998 in Comuni ad alta tensione abitativa). La cedolare secca esonera dall'IRPEF progressiva, dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo sul contratto di locazione. Il codice del tipo di utilizzo dell'immobile (A, B, C, D, E, F, ecc.) determina il regime fiscale applicabile nel Quadro B.
Il fatto che il sostituto d'imposta abbia effettuato conguagli in busta paga nel corso dell'anno (trattenute o rimborsi parziali a seguito della presentazione del 730 precedente) non esonera dalla presentazione del Modello 730 per il nuovo anno d'imposta, se il contribuente ha percepito redditi soggetti all'obbligo dichiarativo. L'obbligo annuale di dichiarazione dei redditi in Italia per i soggetti non esonerati discende dall'art. 1 del D.P.R. 600/1973 (che richiede la dichiarazione dei redditi a tutti i soggetti IRPEF non esonerati) e dall'art. 12 del D.Lgs. 47/2000. Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi 730 i contribuenti con: reddito da lavoro dipendente o pensione non superiore a € 8.174 annui (o entro le soglie di esonero aggiornate annualmente dall'Agenzia delle Entrate); reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitivo; reddito del solo contributo unificato fondiario (rendita catastale). La verifica delle condizioni di esonero va effettuata ogni anno in base alle istruzioni aggiornate del modello 730, disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il conguaglio del Modello 730 in Italia è la procedura con cui il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico INPS) trattiene o rimborsa direttamente nella busta paga o nel cedolino pensionistico le imposte risultanti dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 164/1999. Il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile del 730 (elaborato dal CAF, dal professionista abilitato o dall'Agenzia delle Entrate tramite il 730 precompilato) e provvede ad applicarlo dalla prima busta paga utile successiva all'elaborazione, tipicamente nel mese di luglio o agosto. In caso di rimborso, l'importo viene accreditato direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione. In caso di trattenuta a debito (IRPEF o addizionali comunali/regionali da pagare), la somma viene trattenuta dalla retribuzione in una o più rate (per importi superiori a € 100 il contribuente può chiedere la rateizzazione in non più di 5 mesi). Per i pensionati INPS, il conguaglio avviene con le stesse modalità sul cedolino pensionistico. Il sostituto d'imposta ha la responsabilità civile del corretto versamento all'Erario delle somme trattenute.
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