Comunicazione di Cessazione della Partita IVA
art. 35 D.P.R. 633/1972 — Modello AA9/12 Agenzia delle Entrate
Intestazione
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CHIUSURA DELLA PARTITA IVA
ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — Modello AA9/12
All'Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale competente / Canale telematico Fisconline-Entratel
Dati del Contribuente
SEZIONE I — DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a [Nome Titolare] [Cognome Titolare]
nato/a a [Luogo Nascita Titolare] il [Data Nascita Titolare]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Titolare]
Partita IVA da chiudere: [Partita Iva Da Chiudere]
Domicilio fiscale: [Residenza Titolare]
PEC: [Pec Titolare]
Dati della Cessazione
SEZIONE II — DATI DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Data di cessazione dell'attività: [Data Cessazione]
Codice ATECO dell'attività cessata: [Codice Ateco]
Motivo della cessazione: [Motivo Cessazione]
Regime IVA adottato: [Regime Iva]
Credito IVA residuo al momento della cessazione: € [Credito Iva Residuo]
Note aggiuntive: [Note Aggiuntive]
Dichiarazioni e Impegni
SEZIONE III — DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e delle sanzioni amministrative ex art. 5 D.Lgs. 471/1997, DICHIARA:
a) di aver cessato definitivamente l'esercizio dell'attività economica in data [Data Cessazione];
b) di provvedere alla presentazione della Dichiarazione IVA per l'anno di cessazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ex art. 74, c. 5, D.P.R. 633/1972;
c) di conservare i registri e la documentazione contabile per il periodo di accertamento previsto dall'art. 39 D.P.R. 633/1972 (10 anni dalla data dell'operazione);
d) di versare l'IVA eventualmente ancora dovuta tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) entro i termini ordinari di scadenza;
e) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le finalità tributarie.
Presentazione e Firma
SEZIONE IV — MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Canale di presentazione: [Canale Presentazione]
Intermediario abilitato: [Intermediario]
[Luogo Cessazione], [Data Compilazione]
Firma del dichiarante: [Nome Titolare] [Cognome Titolare]
Firma: _________________________
AVVERTENZA: La presente comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività (art. 35, c. 3, D.P.R. 633/1972) tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante intermediario abilitato ex D.P.R. 322/1998. La mancata comunicazione espone a sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 ex art. 5, c. 6, D.Lgs. 471/1997.
Titolare della partita IVA
________________
Signature
Che cos'è Comunicazione di Cessazione della Partita IVA?
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia è l'atto disciplinato da art. 35 D.P.R. 633/1972; D.P.R. 322/1998; Provvedimento Agenzia delle Entrate 02/08/2013.
La partita IVA — numero a 11 cifre attribuito ai soggetti passivi dall'Agenzia delle Entrate al momento dell'inizio attività — cessa di avere effetto dalla data indicata nel modello di cessazione. Da tale data, il contribuente non è più tenuto a emettere fatture elettroniche ai fini IVA (obbligo generalizzato dal 1° luglio 2022 ex L. 234/2021), né a presentare liquidazioni IVA periodiche per le operazioni successive alla cessazione. Tuttavia, rimangono in vita tutti gli obblighi relativi ai periodi anteriori: dichiarazione IVA per l'anno di cessazione ex D.P.R. 322/1998, conservazione dei documenti contabili per 10 anni ex art. 39 D.P.R. 633/1972, versamento dell'IVA eventualmente ancora dovuta tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) e gestione dei crediti IVA residui ex art. 30 D.P.R. 633/1972.
L'ordinamento italiano distingue la cessazione della partita IVA (adempimento fiscale verso l'Agenzia delle Entrate) dalla cancellazione dal Registro delle Imprese (adempimento commerciale verso la Camera di Commercio tramite ComUnica ex art. 9 D.L. 7/2007) e dalla cancellazione dalle gestioni previdenziali INPS (adempimento separato, entro 30 giorni, per artigiani e commercianti). I tre adempimenti non si implicano automaticamente l'uno con l'altro e richiedono procedure distinte. Per i professionisti iscritti a ordini professionali, può essere necessario comunicare la cessazione anche all'ordine competente e alla cassa professionale di appartenenza.
Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo preparatorio che guida il contribuente nell'organizzazione dei dati necessari alla compilazione del Modello AA9/12 da presentare all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione ufficiale avviene esclusivamente tramite i canali telematici Fisconline/Entratel o tramite un intermediario abilitato ex D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, CAF). Per completezza, va segnalato che la mancata chiusura della partita IVA, anche dopo anni di inattività, espone il contribuente al rischio di accertamento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può procedere d'ufficio alla chiusura applicando le sanzioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 471/1997.
Quando serve Comunicazione di Cessazione della Partita IVA?
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia è obbligatoria in tutte le situazioni in cui un soggetto passivo IVA decide di interrompere definitivamente l'esercizio dell'attività economica che aveva giustificato l'apertura della partita IVA. I casi tipici includono: la chiusura volontaria di una ditta individuale artigiana, commerciale o di servizi; la cessazione dell'esercizio di arti e professioni (avvocato, commercialista, medico, ingegnere, consulente, agente di commercio) che operava con partita IVA individuale; il pensionamento del titolare senza successori né cessione dell'azienda; la liquidazione dell'attività per risultati economici negativi; il fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 (CCII — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), in coordinamento con il curatore o il liquidatore nominato; la vendita dell'azienda individuale a terzi, con la conseguente cessazione della posizione IVA del cedente (il cessionario ne apre una nuova o usa la propria già esistente); la trasformazione dell'attività individuale in forma societaria (in questo caso si apre la partita IVA della nuova società e si chiude quella individuale del conferente); l'emigrazione definitiva all'estero senza mantenimento di stabile organizzazione in Italia.
La comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività (art. 35, c. 3, D.P.R. 633/1972). Non va confusa con la sospensione temporanea dell'attività (es. per malattia prolungata, lavori di ristrutturazione del locale commerciale): in quel caso si utilizza la comunicazione di variazione dati nel medesimo Modello AA9/12, indicando la sospensione, non la cessazione definitiva. L'Agenzia delle Entrate verifica la coerenza della cessazione con gli ultimi dati dichiarativi del contribuente (volume d'affari, settore ATECO, ultima dichiarazione presentata) e può procedere a un accertamento ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 600/1973 qualora la cessazione risultasse anomala o prematura rispetto all'attività svolta. In caso di attività stagionale, valutare con il proprio consulente fiscale se comunicare la cessazione definitiva o la sospensione temporanea, per evitare di dover riaprire la partita IVA nella stagione successiva con oneri amministrativi aggiuntivi ex art. 35 D.P.R. 633/1972.
Cosa includere nel tuo Comunicazione di Cessazione della Partita IVA
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia tramite il Modello AA9/12 comprende i seguenti elementi fondamentali, la cui corretta compilazione garantisce la validità e l'efficacia dell'adempimento fiscale.
1. Identificazione del dichiarante: codice fiscale a 16 caratteri (per le persone fisiche), nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica o domicilio fiscale. Il domicilio fiscale è il comune in cui il contribuente aveva la sede principale dell'attività (art. 58 D.P.R. 600/1973).
2. Partita IVA da chiudere: numero a 11 cifre attribuito dall'Agenzia delle Entrate all'atto dell'inizio attività. È fondamentale inserire il numero esatto per evitare chiusure erronee di posizioni di terzi.
3. Data di cessazione dell'attività: elemento temporale critico, deve corrispondere all'ultimo giorno di effettivo esercizio dell'attività economica e di emissione di fatture ai fini IVA. Da questa data decorrono i 30 giorni per la presentazione del modello.
4. Codice ATECO dell'attività cessata: classificazione ATECO 2022 (D.M. 25 febbraio 2022) che identifica il settore economico; necessario per la corretta archiviazione statistica e per la verifica della coerenza con le dichiarazioni precedenti.
5. Regime IVA adottato: indicare se ordinario (liquidazioni mensili o trimestrali), forfetario ex L. 190/2014 (aliquota sostitutiva 15% o 5% per le start-up), regime dei minimi ex D.L. 98/2011 o altro regime speciale (es. regime OSS/IOSS per vendite a distanza ex D.Lgs. 83/2021).
6. Motivazione della cessazione: non è un obbligo formale nel modello AA9/12, ma va indicata nella sezione note qualora la cessazione avvenga per cause particolari (cessione d'azienda, successione, liquidazione giudiziale), al fine di coordinare correttamente gli effetti con le altre procedure in corso.
Ulteriori elementi da considerare nella preparazione della comunicazione: se il contribuente era iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, verificare se occorre anche presentare la domanda di cancellazione tramite ComUnica (art. 9 D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007); se era iscritto all'INAIL con posizione assicurativa per i propri dipendenti, comunicare la cessazione all'INAIL (art. 12 D.P.R. 1124/1965) e procedere con la cessazione dei rapporti di lavoro con le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (art. 26 D.Lgs. 276/2003); se operava in regime OSS/IOSS per vendite a distanza intracomunitarie (D.Lgs. 83/2021), comunicare anche la cessazione all'Agenzia delle Entrate nella specifica sezione del portale dedicata al regime speciale OSS. Sul sito forms-legal.com il modulo guidato raccoglie e organizza tutte queste informazioni, segnalando eventuali incongruenze prima dell'invio definitivo. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente tramite Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato ex art. 3 D.P.R. 322/1998 e non può essere presentata in forma cartacea presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate, salvo casi eccezionali per i soggetti impossibilitati all'accesso telematico. In quest'ultimo caso eccezionale, la presentazione cartacea deve essere accompagnata da documentazione medica o equivalente che attesti l'impossibilità di accesso ai servizi telematici, conformemente alle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate.
Come compilare il tuo Comunicazione di Cessazione della Partita IVA
Per compilare e presentare la Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia nel modo corretto, seguire questi passaggi operativi con precisione, poiché gli errori nella compilazione possono generare sanzioni o rendere necessaria la rettifica della comunicazione. Prima di tutto, raccogliere tutta la documentazione necessaria: codice fiscale a 16 caratteri (dalla tessera sanitaria), partita IVA a 11 cifre da chiudere (dall'ultimo F24 o dalla ricevuta dell'attribuzione originale), data di effettiva cessazione dell'attività (ultima giornata in cui è stata esercitata un'attività o emessa una fattura), codice ATECO 2022 dell'attività svolta (consultabile sul sito Istat o sull'ultima dichiarazione IVA presentata), copia dell'ultimo Modello F24 versato a titolo di IVA periodica, e l'ultima dichiarazione IVA annuale presentata per verificare la coerenza del dato.
Scaricare il Modello AA9/12 (persona fisica) dall'area download del sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione 'Moduli e modelli', selezionando l'ultima versione disponibile approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, oppure utilizzare il software di compilazione Fisconline disponibile gratuitamente sul medesimo sito. Nel frontespizio del modello AA9/12, inserire: i dati anagrafici del dichiarante (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso, residenza o domicilio fiscale); nel riquadro 'Natura giuridica', barrare la casella 'Persona fisica' con indicazione del tipo di attività esercitata (lavoratore autonomo, artista, professionista, imprenditore individuale); nel riquadro 'Tipo di dichiarazione', barrare la casella 'Cessazione attività'. Nel quadro A, indicare il numero di partita IVA da chiudere (11 cifre) e la data di cessazione nel formato GG/MM/AAAA. Nel quadro B, indicare il codice ATECO 2022 dell'attività cessata e il codice catastale del comune del domicilio fiscale alla data di cessazione (necessario per il corretto instradamento verso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate). Prima di trasmettere, verificare attentamente la coerenza della data di cessazione: se sono presenti fatture emesse non ancora incassate o note di credito da emettere a fornitori, valutare con il proprio consulente fiscale se è opportuno posticipare la data di cessazione al completamento di tali operazioni. Trasmettere il modello compilato esclusivamente in via telematica tramite Fisconline, Entratel o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF) entro 30 giorni dalla data di cessazione indicata nel modello stesso. Conservare sempre la ricevuta telematica di trasmissione come prova dell'avvenuto adempimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Requisiti legali per Comunicazione di Cessazione della Partita IVA
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia è soggetta a un articolato quadro normativo che il contribuente deve rispettare scrupolosamente per evitare sanzioni e complicazioni successive. Il termine perentorio è di 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività, come stabilito dall'art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE. Il modello da utilizzare è il Modello AA9/12 (per persone fisiche, aggiornato annualmente dalla Agenzia delle Entrate) o il Modello AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche). La presentazione è obbligatoriamente telematica tramite Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato ex D.P.R. 322/1998; la presentazione cartacea è ammessa solo per i soggetti impossibilitati all'accesso telematico ai sensi dell'art. 3, c. 3, D.P.R. 322/1998.
La sanzione per omessa o tardiva comunicazione è da € 250 a € 2.000 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 (sanzioni in materia di IVA); il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di ridurre la sanzione a 1/9 del minimo (circa € 27,78) se effettuato entro 90 giorni dalla violazione, con versamento tramite Modello F24 (codice tributo 8911). Adempimenti residui obbligatori che persistono dopo la chiusura: presentazione della Dichiarazione IVA per l'anno di cessazione entro il 30 aprile dell'anno successivo (D.P.R. 322/1998); conservazione di registri, fatture e documentazione contabile per 10 anni dalla relativa operazione (art. 39 D.P.R. 633/1972); versamento dell'IVA residua e dei contributi INPS dovuti per il periodo di attività tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997); comunicazione separata all'INPS per artigiani e commercianti entro 30 giorni (circolari INPS nn. 103/2009 e 8/2016); eventuale comunicazione all'INAIL (art. 12 D.P.R. 1124/1965) se il contribuente aveva dipendenti o lavoratori assimilati. Per i contribuenti che adottano sistemi di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (obbligatoria ex art. 1 D.Lgs. 127/2015 dal 1° gennaio 2019), la cessazione della partita IVA disabilita automaticamente l'accesso al canale SdI, rendendo impossibile la trasmissione di ulteriori fatture elettroniche dalla data di chiusura in poi.
Errori comuni da evitare nel tuo Comunicazione di Cessazione della Partita IVA
Gli errori più comuni nella Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia si concentrano in diverse aree critiche che compromettono la regolarità fiscale e previdenziale del contribuente. Il primo errore è non rispettare il termine di 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività: la presentazione tardiva, anche di un solo giorno, espone alla sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 5, c. 6, D.Lgs. 471/1997, evitabile con il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 a costo minimo (circa € 27,78 entro 90 giorni). Il secondo errore — tra i più gravi per le conseguenze — è indicare una data di cessazione anticipata rispetto alla reale ultima operazione IVA: se si emettono fatture dopo la data di cessazione indicata nel modello, si incorre in sanzioni per operazioni effettuate in assenza di partita IVA, quantificate nella misura del 100% dell'IVA irregolarmente addebitata. Il terzo errore è credere erroneamente che la chiusura della partita IVA esoneri dalla presentazione della Dichiarazione IVA per l'anno di cessazione: la dichiarazione va sempre presentata per l'anno in cui cade la cessazione (art. 74, c. 5, D.P.R. 633/1972), con le operazioni del periodo fino alla data di chiusura. Il quarto errore è dimenticare di comunicare separatamente la cessazione all'INPS per le gestioni artigiani e commercianti entro 30 giorni: l'omissione comporta il proseguimento del versamento della contribuzione minima obbligatoria anche dopo la chiusura dell'attività, con oneri ingiustificati (circolari INPS nn. 103/2009 e 8/2016). Il quinto errore è non verificare l'esistenza di crediti IVA maturati ante-cessazione che potrebbero essere chiesti a rimborso tramite apposita istanza ex art. 30 D.P.R. 633/1972 o utilizzati in compensazione orizzontale nel Modello F24. Il sesto errore è smettere di conservare la documentazione contabile entro i 10 anni previsti dall'art. 39 D.P.R. 633/1972 (e i 5 anni di accertamento ex art. 57 D.P.R. 633/1972 dalla dichiarazione di cessazione), esponendosi a contestazioni dell'Agenzia delle Entrate per i periodi non ancora prescritti.
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Forms Legal. (2026). Comunicazione di Cessazione della Partita IVA (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/comunicazione-cessazione-partita-iva
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}Domande frequenti
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA). La mancata comunicazione nei termini espone il contribuente a sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e del D.Lgs. 472/1997. La data di cessazione è quella in cui il titolare ha effettivamente smesso di esercitare l'attività economica: non coincide necessariamente con la data di presentazione del modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate. Per le società di persone e di capitali, la cessazione dell'attività IVA coincide di norma con la cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operata tramite ComUnica (art. 9 D.L. 7/2007). Per le imprese con dipendenti, alla cessazione dell'attività si affiancano gli adempimenti di comunicazione all'INAIL (art. 12 D.P.R. 1124/1965) e la gestione delle posizioni INPS dei lavoratori cessati.
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia si presenta utilizzando il Modello AA9/12 per le persone fisiche (titolari di ditta individuale, professionisti, artisti) oppure il Modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni). La presentazione avviene esclusivamente in via telematica tramite: il portale Fisconline/Entratel dell'Agenzia delle Entrate con SPID/CIE/CNS; tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF) ai sensi del D.P.R. 322/1998; oppure presso qualsiasi sportello territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Nella compilazione del modello occorre indicare: codice fiscale e partita IVA da chiudere, data di cessazione dell'attività, eventuale codice ATECO dell'attività cessata, e il quadro relativo alla natura giuridica del contribuente. L'Agenzia delle Entrate attribuisce effetto alla cessazione dalla data indicata nel modello.
Dopo la Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia, il contribuente deve assolvere una serie di adempimenti residui fondamentali. La Dichiarazione IVA per l'ultimo anno di attività (Modello IVA annuale ex D.P.R. 322/1998) deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo anche se l'attività è cessata nel corso dell'anno, indicando le operazioni fino alla data di cessazione. Se al momento della cessazione esistono crediti IVA, questi possono essere chiesti a rimborso all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 633/1972 oppure utilizzati in compensazione tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). La Dichiarazione dei Redditi per l'anno di cessazione (Modello Redditi PF ex D.P.R. 917/1986 — TUIR) va presentata nei termini ordinari. Il registro IVA, le fatture emesse e ricevute e la documentazione contabile vanno conservati per 10 anni dalla data della relativa operazione ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972. Se il contribuente aveva addetti, va gestita anche la cessazione dei rapporti di lavoro con le relative comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (art. 26 D.Lgs. 276/2003).
No, la Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia all'Agenzia delle Entrate e la cancellazione dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio sono due adempimenti distinti e separati. Per i professionisti e le ditte individuali senza obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (es. esercenti arti e professioni non commerciali), la chiusura della partita IVA è l'adempimento principale. Per le imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese, alla chiusura della partita IVA deve seguire la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, presentata tramite ComUnica (art. 9 D.L. 7/2007 conv. con L. 40/2007). Per le società (S.r.l., S.p.A., S.a.s., ecc.), la procedura è più complessa: occorre deliberare la messa in liquidazione (art. 2484 c.c. per le S.p.A.; art. 2484 c.c. per le S.r.l.), nominare il liquidatore, redigere il bilancio finale di liquidazione e poi procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2312 e 2495 c.c. (che sanciscono l'estinzione della società).
La Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia all'Agenzia delle Entrate non chiude automaticamente la posizione INPS: i due adempimenti sono separati. Per gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS, la cancellazione dalla gestione previdenziale deve essere comunicata separatamente all'INPS tramite apposita domanda di cancellazione, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla cessazione dell'attività (circolari INPS nn. 103/2009 e 8/2016). Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995), la cessazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato non richiede comunicazione esplicita all'INPS in quanto la contribuzione si calcola sui redditi dichiarati nel Modello Redditi PF. In ogni caso, i contributi INPS dovuti fino alla data di cessazione dell'attività (comprese le rate della gestione corrente e l'eventuale conguaglio annuale) devono essere versati tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) entro i termini ordinari di scadenza, anche dopo la chiusura della partita IVA.
Sì, la riapertura della partita IVA in Italia dopo una precedente Comunicazione di Cessazione della Partita IVA è del tutto possibile e legittima. Non esiste un vincolo temporale minimo da rispettare tra la chiusura e la riapertura. Al momento della riapertura, il contribuente presenta un nuovo Modello AA9/12 (per le persone fisiche) indicando la data di inizio della nuova attività e il codice ATECO dell'attività che intende esercitare. L'Agenzia delle Entrate attribuisce una nuova partita IVA (oppure, in alcuni casi, riattiva la precedente). Se nel periodo di chiusura il contribuente ha maturato crediti IVA non ancora rimborsati, questi possono essere recuperati nella prima dichiarazione IVA presentata dopo la riapertura. Attenzione: se la chiusura e riapertura sono troppo ravvicinate senza giustificazione economica, l'Agenzia delle Entrate potrebbe procedere a un accertamento ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 600/1973 per verificare la continuità dell'attività e il corretto adempimento degli obblighi tributari nel periodo intermedio.
Sì, la Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia non esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di cessazione e, in determinati casi, per gli anni successivi. La dichiarazione IVA relativa all'anno di cessazione (Modello IVA annuale ex D.P.R. 322/1998 e D.P.R. 633/1972) deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cessazione, compilando tutti i quadri relativi alle operazioni effettuate fino alla data di cessazione. Le liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) già scadute prima della cessazione devono essere regolarizzate. Eventuali operazioni straordinarie post-cessazione (es. vendita di beni strumentali rimasti in carico, emissione di note di credito, recupero di crediti IVA) possono generare ulteriori obblighi dichiarativi. Il conservatore dei registri IVA deve mantenere la documentazione per il periodo di accertamento previsto dall'art. 57 D.P.R. 633/1972 (fino a 5 anni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione).
La mancata o tardiva Comunicazione di Cessazione della Partita IVA in Italia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 35 D.P.R. 633/1972 espone il contribuente a sanzioni amministrative. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, la sanzione per omessa comunicazione di variazione (compresa la cessazione dell'attività) va da un minimo di € 250 a un massimo di € 2.000. La sanzione è applicata dall'Agenzia delle Entrate in via ordinaria; il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre la sanzione a 1/9 del minimo (circa € 27,78) se effettuato entro 90 giorni dalla violazione, con versamento tramite Modello F24 con codice tributo 8911. Se la partita IVA inattiva non viene chiusa, il contribuente rimane formalmente soggetto a tutti gli obblighi dichiarativi IVA, con conseguente applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione che possono raggiungere il 30% dell'IVA non dichiarata (art. 5 D.Lgs. 471/1997) o la sanzione fissa da € 250 a € 2.000 in assenza di IVA dovuta.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modulo guidato per la compilazione del Modello F24 — il modello di versamento unificato dell'Agenzia delle Entrate che consente di pagare in un'unica operazione imposte erariali, contributi previdenziali INPS, tributi locali (IMU) e altri enti, con possibilità di compensazione tra crediti e debiti, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Domanda di Apertura della Partita IVA
Modulo guidato per la presentazione della Domanda di Apertura della Partita IVA in Italia tramite i modelli ufficiali AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972.