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Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate

Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate

art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); D.M. 195/2016

Intestazione

ISTANZA DI INTERPELLO

ai sensi dell'art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)

e del D.M. 29 settembre 2016, n. 195

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale / Ufficio competente per domicilio fiscale del contribuente

Dati Identificativi

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome / Denominazione: [Nome Cognome Denominazione]

Codice fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale]

Domicilio fiscale: [Domicilio Fiscale]

PEC: [Pec Contribuente]

Professionista delegato: [Professionista Delegato]

Oggetto dell'Interpello

TIPO DI INTERPELLO E NORMA OGGETTO DEL DUBBIO

Tipo di interpello: [Tipo Interpello]

Norma tributaria oggetto del dubbio: [Norma Oggetto Interpello]

Descrizione del Fatto e Soluzione Proposta

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO

[Descrizione Fatto]

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

[Soluzione Interpretativa]

L'operazione è ancora da realizzare o in corso: [Operazione Da Realizzare]

Firma e Avvertenze

AVVERTENZE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 212/2000, la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla ricezione della presente istanza equivale a silenzio-assenso sulla soluzione interpretativa sopra proposta. Il contribuente che si conforma alla risposta ricevuta non può essere sanzionato né accertato per tale comportamento (art. 11, comma 3, L. 212/2000).

Luogo e data: [Luogo Domanda], [Data Interpello]

Firma del richiedente / delegato

[Firma Richiedente]

Firma: _________________________

Contribuente / Professionista delegato

________________

Signature

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Che cos'è Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate?

L'Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate in Italia è l'atto disciplinato da art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); D.M. 29 settembre 2016, n. 195.

L'art. 11, comma 1, L. 212/2000, nel testo vigente dopo la riforma operata dal D.Lgs. 156/2015, recita: «Ciascun contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni». La condizione di «obiettiva incertezza» è requisito di ammissibilità sostanziale: la Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza n. 5316/2022, ha precisato che l'obiettiva incertezza non ricorre quando la norma è chiara e già oggetto di prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, risposte ad interpelli pubblicati). L'interpello si distingue nettamente da altri strumenti di certezza del diritto: dalla Istanza di Autotutela Tributaria (art. 10-quater L. 212/2000), che opera su atti già emessi; dall'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che presuppone un atto impositivo notificato; dal reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992), che è strumento pre-processuale. L'interpello si caratterizza per la sua natura preventiva e non contenzioso: ha luogo prima che l'operazione sia posta in essere e prima che sorga qualsiasi controversia con l'Amministrazione finanziaria. Questa preventività è confermata dalla struttura del D.M. 195/2016, che all'art. 2 definisce le istanze «riguardanti fattispecie ancora da realizzare o non ancora realizzate alla data di presentazione dell'istanza». La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato, con sentenza n. 14767/2023, che la risposta all'interpello non costituisce atto impugnabile autonomamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ma che il contribuente può contestare la posizione dell'Agenzia nell'eventuale giudizio sull'accertamento successivo.

Quando serve Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate?

L'Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate in Italia è necessaria ogni volta che un contribuente si trova di fronte a un'operazione o a una situazione di rilevanza fiscale su cui la normativa tributaria lascia margini di incertezza interpretativa. Casi tipici: qualificazione fiscale di una nuova tipologia contrattuale (es. accordi ibridi, strumenti finanziari complessi); applicazione di agevolazioni fiscali (Patent Box ex art. 6 D.L. 146/2021; superbonus edilizi; regime de minimis); verifica della residenza fiscale di una società estera o di un individuo ai fini IRPEF (art. 2 TUIR — D.P.R. 917/1986); disapplicazione delle norme sulle società controllate estere (CFC, art. 167 TUIR); operazioni di riorganizzazione aziendale con possibili profili elusivi ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000; applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione. L'istanza è invece inammissibile quando la questione non è personale e concreta ma ipotetica; quando la norma è già chiaramente interpretata da circolari ministeriali; quando l'operazione è già stata posta in essere (in tal caso si valuta l'autotutela o il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria). L'interpello preventivo è particolarmente consigliabile prima di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) con rilevante impatto fiscale.

Un'analisi della casistica pubblicata dall'Agenzia delle Entrate evidenzia i settori più frequentemente oggetto di interpello in Italia. Nel settore immobiliare: corretta qualificazione ai fini IVA delle cessioni di fabbricati (art. 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972 — esenzione o imponibilità delle cessioni di abitazioni); applicabilità del regime fiscale agevolato del fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) in presenza di debiti tributari pregressi. Nel settore finanziario: regime fiscale degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) ai sensi degli artt. 44 e 109 TUIR; qualificazione come dividendo o capital gain delle distribuzioni effettuate da società holding estere a soci italiani. Nel settore del lavoro: qualificazione fiscale dei fringe benefit e delle forme di retribuzione in natura (auto aziendali, stock option, assegnazione di azioni); esenzione da IRPEF delle borse di studio e delle indennità di distacco. Nel settore dell'internazionalizzazione: verifica della stabile organizzazione in Italia ex art. 162 TUIR per società estere con agenti o dipendenti nel territorio; disapplicazione della presunzione di residenza per le holding interposte (art. 73, comma 5-bis, TUIR). Il termine di 90 giorni per la risposta (120 giorni per l'interpello antiabuso) decorre dalla data di ricezione dell'istanza completa: se l'Agenzia delle Entrate richiede integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione (art. 3, comma 3, D.M. 195/2016), il termine di risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8897/2023, ha chiarito che la richiesta di integrazione sospende il termine di risposta solo se formulata entro i primi 30 giorni dall'istanza: richieste successive non sospendono il termine, che continua a decorrere dalla data originaria dell'istanza.

Cosa includere nel tuo Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate

L'Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate in Italia deve contenere elementi precisi affinché sia ammissibile e produca gli effetti vincolanti previsti dall'art. 11 L. 212/2000. Primo elemento fondamentale: l'identificazione completa del contribuente (nome, cognome o denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale, indirizzo PEC per la risposta). Secondo elemento: la descrizione dettagliata delle circostanze di fatto rilevanti — il caso deve essere concreto e personale, non ipotetico (art. 3, comma 1, D.M. 195/2016). Terzo elemento: la norma tributaria la cui interpretazione o applicazione è incerta, con indicazione specifica dell'articolo e della legge (es. art. 96 TUIR — D.P.R. 917/1986 per la deducibilità degli interessi passivi). Quarto elemento: la soluzione interpretativa proposta dal contribuente — è obbligatorio indicare la propria risposta al quesito, non solo porlo (art. 3, comma 2, D.M. 195/2016); questo elemento attiva il silenzio-assenso in caso di mancata risposta nel termine. Sul sito forms-legal.com il modulo guidato assiste il contribuente nella strutturazione logica dell'istanza. Quinto elemento: la data, la firma del contribuente o del delegato; in caso di delega, allegare la procura e il documento d'identità. Tutti gli elementi devono essere esposti in italiano, senza allegare documentazione superflua che rallenti l'istruttoria.

Ciascun elemento riveste un peso procedurale distinto. La soluzione interpretativa (quarto elemento) è l'elemento che più frequentemente manca nelle istanze presentate senza assistenza professionale: la sua assenza rende l'istanza inammissibile e preclude il silenzio-assenso. L'art. 3, comma 2, D.M. 195/2016 stabilisce che «l'istanza deve contenere la soluzione interpretativa del richiedente»: questa non deve essere solo enunciata ma deve essere motivata con riferimento alla normativa, alla giurisprudenza (Corte di Cassazione, CGUE) e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, risposte interpello pubblicate). Una motivazione giuridica compiuta riduce il rischio di risposta negativa e, in caso di silenzio, rafforza la posizione del contribuente in eventuali contenziosi futuri. La descrizione dei fatti (secondo elemento) deve essere completa ma non eccessiva: l'Agenzia delle Entrate non esamina documenti che non sono stati riepilogati nell'istanza. È prassi professionale allegare un elenco numerato dei documenti rilevanti (contratti, statuti, delibere societarie, planimetrie nel caso di immobili) con un breve estratto di ciascuno, riservando l'esibizione dell'originale alla fase istruttoria su richiesta dell'Ufficio. Il tipo di interpello (ordinario, qualificatorio, probatorio, antiabuso) deve essere espressamente indicato nell'intestazione dell'istanza, perché determina il termine di risposta (90 o 120 giorni) e la competenza (Ufficio Territoriale o Divisione Contribuenti — Grandi Contribuenti). Omettere questa indicazione non inficia l'istanza, ma può rallentare l'iter di assegnazione all'ufficio competente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27622/2022, ha ritenuto che il contribuente che si è conformato a una risposta all'interpello (anche negativa per lui) e ha poi correttamente comunicato all'Agenzia la propria volontà di non adeguarsi ex art. 11, comma 5, L. 212/2000, mantiene la protezione dalla sanzionabilità per il periodo anteriore alla comunicazione di non conformità.

Come compilare il tuo Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate

Per compilare l'Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate in Italia, seguire questa sequenza. Primo: identificare il tipo di interpello appropriato al proprio caso (ordinario, qualificatorio, probatorio, antiabuso) consultando l'art. 11 L. 212/2000 e il D.Lgs. 156/2015. Secondo: raccogliere tutte le informazioni di fatto rilevanti sull'operazione o sulla situazione fiscale oggetto dell'istanza, compresi eventuali contratti, delibere societarie, documentazione contabile. Terzo: redigere l'intestazione con i dati identificativi del contribuente (nome/denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale, PEC) e dell'eventuale delegato. Quarto: esporre la questione in fatto, descrivendo con precisione l'operazione o la situazione concreta, le parti coinvolte, le date rilevanti, i flussi economici. Quinto: citare la norma tributaria oggetto di dubbio con l'articolo specifico. Sesto: esporre la soluzione interpretativa proposta dal contribuente, motivandola con riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni). Settimo: indicare l'elenco dei documenti allegati e inviare tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio competente.

Ogni campo dell'istanza merita un'attenzione redazionale specifica. Nel campo «descrizione delle circostanze di fatto»: suddividere in paragrafi numerati (1. Parti dell'operazione; 2. Struttura dell'operazione; 3. Flussi economici; 4. Cronologia), facilitando la lettura del funzionario istruttore. Nel campo «norma in oggetto»: indicare il testo vigente al momento della presentazione dell'istanza (verificare le versioni aggiornate sul portale Normattiva), inclusi eventuali decreti ministeriali attuativi e circolari rilevanti. Nel campo «soluzione interpretativa»: seguire la struttura sillogistica: premessa maggiore (la norma nel suo testo), premessa minore (i fatti del caso concreto), conclusione (il trattamento fiscale che ne discende). Richiamare espressamente le risposte a interpelli pubblicate dall'Agenzia delle Entrate che avallano la stessa posizione, indicando il numero e la data (es. «Risposta n. 425 del 14 ottobre 2022»). Se si intende discostarsi da una posizione ufficiale dell'Agenzia, motivare le ragioni giuridiche (norma successiva, sentenza della Corte di Cassazione, decisione della CGUE). Nel campo «documenti allegati»: allegare solo i documenti strettamente necessari alla comprensione del caso; evitare allegati ridondanti che appesantiscono il fascicolo senza aggiungere informazioni rilevanti. Dopo l'invio tramite PEC: conservare la ricevuta di accettazione (RA) e la ricevuta di consegna (RDC) della PEC; annotare la data di consegna, che è il dies a quo del termine di 90 o 120 giorni per la risposta dell'Agenzia delle Entrate; impostare un promemoria a 85 giorni dalla consegna per monitorare l'eventuale silenzio-assenso. La risposta dell'Agenzia delle Entrate — favorevole o sfavorevole — deve essere conservata insieme all'istanza come documentazione probatoria della buona fede del contribuente (art. 10, comma 2, L. 212/2000) in caso di accertamenti futuri.

Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate

I contribuenti italiani commettono errori tipici nella presentazione dell'Istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate. Primo errore: non indicare la soluzione interpretativa proposta — senza questo elemento l'istanza può essere dichiarata inammissibile (art. 3, comma 2, D.M. 195/2016) e non scatta il silenzio-assenso in caso di mancata risposta. Secondo errore: presentare un'istanza su un'operazione già realizzata — l'interpello vale solo per operazioni future o in corso; per le operazioni già concluse si valutano altri strumenti (autotutela, accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997). Terzo errore: presentare l'istanza all'ufficio sbagliato (es. all'ufficio locale invece che alla competente Direzione Regionale per i grandi contribuenti), con conseguente ri-trasmissione e allungamento dei tempi. Quarto errore: non allegare la documentazione di fatto sufficiente a rendere comprensibile il caso (contratti, bilanci, delibere) rendendo necessaria la richiesta di integrazioni da parte dell'Agenzia, che allunga i tempi di risposta. Quinto errore: confondere l'interpello con il ruling di standard internazionale (Advance Pricing Agreement — APA) che è uno strumento diverso, applicabile ai prezzi di trasferimento infragruppo e che segue una procedura bilaterale tra Amministrazioni fiscali di diversi Paesi. Sesto errore: non comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. 212/2000, la propria volontà di discostarsi dalla risposta negativa ricevuta: omettere questa comunicazione preventiva non sospende l'efficacia della risposta dell'Agenzia, ma priva il contribuente della piena protezione procedurale in sede di eventuale accertamento. Settimo errore: ritenere che il silenzio-assenso formatosi per mancata risposta nel termine liberi il contribuente per sempre: la risposta tardiva dell'Agenzia — anche successiva al termine — è comunque efficace se giunta prima che il contribuente abbia posto in essere il comportamento oggetto dell'interpello; pertanto, conviene attendere la risposta o documentare con precisione la data in cui si è proceduto all'operazione, anteriore alla risposta tardiva. Ottavo errore: utilizzare l'interpello per ottenere un parere su una norma già oggetto di consolidata prassi amministrativa (circolari ministeriali, risoluzioni, risposte pubblicate): in questo caso l'Agenzia delle Entrate dichiara l'inammissibilità per carenza del requisito di «obiettiva incertezza», con spreco di tempo e risorse. Nono errore: non verificare se la questione oggetto dell'istanza sia già stata risolta da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: in quel caso la norma non è «oggettivamente incerta» e l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

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