Dichiarazione IMU
D.Lgs. 23/2011; art. 1 commi 738–783 L. 160/2019; D.M. 29 luglio 2022
Intestazione
DICHIARAZIONE IMU — IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ai sensi dell'art. 1, comma 769, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 — D.M. 29 luglio 2022
Al Comune di [Comune Destinatario]
Ufficio Tributi
Dati del Contribuente
QUADRO A — DATI DEL SOGGETTO PASSIVO IMU
Cognome e nome: [Cognome Contrib Imu] [Nome Contrib Imu]
Codice fiscale: [Cf Contrib Imu]
Residenza anagrafica: [Residenza Contrib Imu]
PEC / e-mail: [Pec Contrib Imu]
Qualità rispetto all'immobile: [Qualita Possesso]
Dati dell'Immobile
QUADRO B — DATI DELL'IMMOBILE
Indirizzo immobile: [Indirizzo Immobile]
Dati catastali: [Dati Catastali]
Quota di possesso: [Quota Possesso]%
Utilizzo dell'immobile: [Categoria Utilizzo]
Periodo di possesso nell'anno: [Periodo Possesso]
Variazione Dichiarata
QUADRO C — VARIAZIONE INTERVENUTA
Tipo di variazione: [Tipo Variazione]
Data della variazione: [Data Variazione]
Il/La sottoscritto/a DICHIARA:
[Descrizione Variazione]
Documenti allegati: [Documenti Allegati Imu]
Dichiarazioni e Firma
DICHIARAZIONI FINALI
Il/La sottoscritto/a [Cognome Contrib Imu] [Nome Contrib Imu], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e delle sanzioni amministrative ex art. 1, c. 777, L. 160/2019, DICHIARA che le informazioni riportate nella presente dichiarazione IMU sono veritiere e corrispondenti alla situazione reale dell'immobile indicato.
Autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le finalità tributarie.
[Luogo Compil Imu], [Data Compil Imu]
Firma del contribuente: [Cognome Contrib Imu] [Nome Contrib Imu]
Firma: _________________________
AVVERTENZA: La dichiarazione IMU non sostituisce il versamento dell'imposta. L'acconto IMU (50%) va versato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). Verificare annualmente le delibere comunali sulle aliquote (pubblicate entro il 28 ottobre su www.finanze.gov.it).
Soggetto passivo IMU / Contribuente
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione IMU?
La Dichiarazione IMU in Italia è l'atto disciplinato da D.Lgs. 23/2011; art. 1 commi 738–783 L. 160/2019; D.M. 29 luglio 2022 (modello dichiarazione IMU).
La Dichiarazione IMU non coincide con il versamento dell'imposta (che avviene tramite Modello F24 con codici tributo specifici per Comune, Stato e istruzione, oppure con bollettino postale) ma serve esclusivamente a comunicare al Comune variazioni nella situazione dell'immobile non automaticamente conoscibili dalle banche dati catastali (Agenzia delle Entrate — Territorio) o dal Registro Immobiliare (Conservatoria RR.II.). Il modello ufficiale di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, è approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale: attualmente il D.M. 29 luglio 2022 disciplina il modello in uso dal 2023. Il Comune può approvare un proprio modello alternativo con delibera consiliare, ma in assenza di esso si utilizza il modello ministeriale.
Il campo d'applicazione dell'IMU abbraccia i fabbricati iscritti in catasto (con la relativa rendita catastale), i fabbricati di interesse storico o artistico (ex D.Lgs. 42/2004, con rendita catastale ridotta del 50%), i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (rendita ridotta del 50%), i terreni agricoli e le aree edificabili (tassate sul valore venale di mercato ex art. 1, c. 746, L. 160/2019). Sono escluse dall'IMU le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali A1, A8, A9 pagano; le restanti ne sono esenti) e i terreni agricoli in zone montane ai sensi della circolare n. 9/1993 del Ministero delle Finanze.
Sul sito forms-legal.com è disponibile il modulo preparatorio per organizzare le informazioni relative all'immobile e alla variazione avvenuta, prima di procedere alla compilazione e presentazione della dichiarazione ufficiale al Comune. La dichiarazione IMU è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, Tabella allegata, art. 1 — atti degli organi della P.A. e istanze ad essi dirette).
Quando serve Dichiarazione IMU?
La Dichiarazione IMU in Italia è necessaria ogni volta che si verificano variazioni nella situazione dell'immobile non automaticamente conoscibili dall'amministrazione comunale attraverso le banche dati ufficiali (Catasto, Registro Immobiliare, ANPR). Le principali situazioni che obbligano alla presentazione della Dichiarazione IMU in Italia sono le seguenti: acquisizione del diritto reale sull'immobile per effetto di un atto non soggetto a pubblicità immobiliare obbligatoria, come l'usucapione dichiarata giudizialmente (art. 1158 c.c.), la successione ereditaria per la quale non è stata presentata la dichiarazione di successione nei termini, la donazione informale non registrata o una sentenza del Tribunale che attribuisce la proprietà; perdita dei requisiti per l'esenzione da abitazione principale (es. il proprietario trasferisce la residenza anagrafica in altro Comune o all'estero, oppure cede l'immobile in comodato a un terzo non convivente); accesso ad agevolazioni IMU che richiedono comunicazione esplicita al Comune: locazione concordata ex L. 431/1998 (riduzione aliquota e ulteriore sconto del 25% ex art. 1, c. 760, L. 160/2019); comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. 160/2019 tra parenti in linea retta entro il primo grado (padre–figlio), con riduzione IMU del 50%, a condizione che sia rispettato il requisito di unica abitazione del comodatario e unica proprietà del comodante nello stesso Comune; immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Altri casi tipici che richiedono la Dichiarazione IMU in Italia: immobili concessi in locazione a soggetti esteri non soggetti a trascrizione in Italia; immobili oggetto di variazione catastale con cambio di rendita (DOCFA — Documento Catasto Fabbricati); immobili degli enti non commerciali parzialmente esenti ai sensi dell'art. 1, c. 759, lett. g), L. 160/2019; terreni agricoli che diventano edificabili per varianti al PRG o al PGT; immobili colpiti da calamità naturali con ordinanza di sgombero del Sindaco (riduzione o esenzione IMU temporanea); immobili concessi in locazione gratuita a parenti in linea collaterale (fratelli, sorelle), che non godono dell'agevolazione del comodato tra parenti in linea retta. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta (art. 1, c. 769, L. 160/2019).
Cosa includere nel tuo Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU in Italia, redatta sul modello ministeriale approvato con D.M. 29 luglio 2022, comprende i seguenti elementi fondamentali che ne determinano la validità giuridica e l'efficacia ai fini tributari.
1. Identificazione del soggetto passivo: nome, cognome, codice fiscale (16 caratteri), residenza anagrafica e qualità rispetto all'immobile dichiarato. La qualità del soggetto passivo IMU (art. 1, c. 743, L. 160/2019) determina chi è obbligato a dichiarare: l'usufruttuario, non il nudo proprietario; il titolare del diritto di superficie, non il concedente; l'enfiteuta, non il proprietario diretto; il locatario finanziario (leasing), non la società concedente per gli immobili in leasing. Se l'immobile è in comproprietà, ciascun comproprietario presenta la propria quota; in caso di contitolarità con quota indivisa, è possibile delegare un contitolare alla presentazione per tutti.
2. Dati catastali dell'immobile: foglio catastale, particella (o mappale), eventuale subalterno per le unità in condominio, categoria catastale (A per abitazioni, B per collegi, C per negozi, D per opifici, E per stazioni, F per unità in corso di costruzione), rendita catastale risultante dalla visura catastale aggiornata dell'Agenzia delle Entrate (scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale con SPID/CIE/CNS o tramite sportello). La rendita catastale è la base imponibile dell'IMU moltiplicata per coefficienti di rivalutazione (ex art. 13, c. 4, D.L. 201/2011): +5% e poi moltiplicata per i coefficienti IMU (160 per le categorie A, C/2, C/6, C/7; 140 per le categorie B e C/3, C/4, C/5; 80 per le categorie A/10 e D/5; 65 per la categoria D; 55 per la categoria C/1).
3. Quota di possesso e periodo: la quota percentuale di proprietà o del diritto reale vantato e il numero di mesi di possesso nell'anno (mese intero se il possesso supera la metà del mese).
4. Tipo di utilizzo dell'immobile: la corretta indicazione dell'utilizzo (abitazione principale, seconda casa, locazione ordinaria, locazione concordata, comodato d'uso gratuito, uso strumentale d'impresa, uso agricolo, area edificabile) è decisiva per la determinazione dell'aliquota applicabile.
5. Motivazione e documentazione della variazione: la data di efficacia della variazione, la causa giuridica (es. 'stipula contratto di locazione concordata in data GG/MM/AAAA, registrato all'Agenzia delle Entrate con n. registrazione') e i documenti allegati a prova (contratto, rogito, dichiarazione di successione, DOCFA). Sul sito forms-legal.com il modulo guidato verifica la coerenza tra i dati catastali e il tipo di variazione dichiarata, segnalando i casi in cui la dichiarazione potrebbe non essere necessaria ai fini IMU. Per gli immobili in comproprietà tra coniugi o tra soci, ogni comproprietario deve dichiarare la propria quota separatamente, salvo apposita delega scritta che autorizza uno solo dei comproprietari a presentare la dichiarazione per tutti. Per gli immobili degli enti non commerciali che fruiscono dell'esenzione IMU parziale (art. 1, c. 759, lett. g, L. 160/2019), la dichiarazione IMU è obbligatoria ogni anno e deve indicare la percentuale delle superfici utilizzate per le attività non commerciali esenti rispetto a quelle commerciali tassabili, secondo le istruzioni del D.M. 19 novembre 2012 (n. 200).
Come compilare il tuo Dichiarazione IMU
Per compilare correttamente la Dichiarazione IMU in Italia, seguire questi passaggi operativi nell'ordine indicato, avendo cura di raccogliere preventivamente tutta la documentazione probatoria necessaria. Primo passo: verificare la rendita catastale aggiornata dell'immobile tramite la visura catastale storica (scaricabile gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione 'Servizi catastali' con SPID, CIE o CNS, oppure tramite sportello fisico dell'Agenzia), controllando che la categoria catastale e la rendita siano quelle effettivamente vigenti, senza variazioni catastali recenti (DOCFA) non ancora registrate. In caso di rendita non aggiornata, presentare prima la variazione catastale e attendere l'accatastamento prima di procedere alla dichiarazione IMU. Secondo passo: verificare sul sito istituzionale del Comune in cui si trova l'immobile (sezione 'Tributi', 'IMU', 'Ufficio Entrate') se esiste un modello di dichiarazione IMU approvato dal Comune; molti Comuni hanno modelli propri scaricabili con istruzioni personalizzate. In assenza di modello comunale, utilizzare il modello ministeriale approvato con D.M. 29 luglio 2022 scaricabile dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Nel modello, compilare con attenzione: il Quadro A con i dati anagrafici del dichiarante (nome, cognome, codice fiscale a 16 caratteri, residenza, qualità rispetto all'immobile — proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, locatario finanziario); il Quadro B con i dati dell'immobile (indirizzo completo con via, numero civico, CAP, Comune; foglio, particella, subalterno, categoria catastale, rendita catastale dalla visura; quota percentuale di possesso; periodo di possesso in mesi nell'anno di riferimento); il Quadro C con la tipologia di variazione dichiarata, la data di efficacia della variazione e la descrizione sintetica della causa giuridica (es. 'locazione concordata — contratto registrato AE n. XXXXXX in data GG/MM/AAAA'). Allegare in copia: il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate, il rogito notarile, la dichiarazione di successione, il DOCFA approvato, l'ordinanza di sgombero del Sindaco o qualsiasi altro documento probatorio pertinente alla variazione dichiarata. Il modello compilato e firmato va presentato all'ufficio Tributi del Comune competente per territorio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione, consegnandolo direttamente allo sportello oppure tramite raccomandata A/R o PEC del Comune (art. 1, c. 769, L. 160/2019; D.P.R. 68/2005 per la PEC). Conservare sempre la ricevuta di protocollo della presentazione come prova dell'adempimento.
Requisiti legali per Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU in Italia è disciplinata da un quadro normativo preciso che il contribuente deve rispettare per evitare sanzioni e contestazioni future da parte del Comune. Il termine ordinario di presentazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione (art. 1, c. 769, L. 160/2019); per le successioni ereditarie, il termine decorre dal momento in cui la variazione è divenuta definitiva ai fini civilistici. Il modello da utilizzare è il D.M. 29 luglio 2022 (modello ministeriale) o il modello specifico approvato con delibera dal singolo Comune (validamente sostitutivo del modello ministeriale). La presentazione avviene all'ufficio Tributi del Comune competente (quello in cui si trova l'immobile, non quello di residenza del contribuente) in persona, tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, oppure tramite PEC del Comune ai sensi del D.P.R. 68/2005, allegando i documenti probatori pertinenti.
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione IMU sono significative: la sanzione per omessa presentazione va dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 51 (art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 1, c. 777, L. 160/2019); in caso di omessa dichiarazione che non comporta debito d'imposta, la sanzione è fissa da € 51 a € 258 ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente la riduzione delle sanzioni: a 1/10 del minimo entro 30 giorni, a 1/9 entro 90 giorni, a 1/8 entro il termine del periodo d'imposta successivo. Il potere di accertamento del Comune in materia IMU si estende fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 1, c. 778, L. 160/2019). La Dichiarazione IMU non sostituisce né rimanda il versamento dell'imposta: l'acconto IMU (50% calcolato in base alle aliquote dell'anno precedente) va versato entro il 16 giugno e il saldo (conguaglio sull'imposta effettivamente dovuta con le aliquote definitivamente deliberate per l'anno) entro il 16 dicembre di ciascun anno, entrambi tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) con i codici tributo specifici per IMU Stato (3912) e IMU Comuni (codici specifici per categoria catastale). Il Comune ha anche il potere di irrogare sanzioni per false dichiarazioni o per omessa comunicazione di variazioni che abbiano determinato un minore versamento dell'imposta.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione IMU
Gli errori più ricorrenti nella gestione della Dichiarazione IMU in Italia si concentrano in sei aree critiche identificate dagli uffici Tributi comunali e dai professionisti fiscali. Il primo errore è credere che la Dichiarazione IMU sia sempre necessaria: molte variazioni (acquisto con rogito notarile trascritto nelle Conservatorie RR.II., vendita, iscrizione ipotecaria) sono già conoscibili dall'amministrazione attraverso le banche dati catastali e immobiliari e non richiedono la dichiarazione, evitando così un adempimento superfluo. Il secondo errore è utilizzare i dati catastali errati o non aggiornati: la rendita catastale va verificata tramite visura catastale aggiornata prima di calcolare l'imposta, poiché variazioni catastali recenti (DOCFA — Documento Catasto Fabbricati, presentato per ristrutturazioni o cambio di destinazione) potrebbero aver modificato la categoria catastale e la rendita. Il terzo errore, tra i più frequenti per importo dell'imposta evasa, è non dichiarare tempestivamente la perdita dell'esenzione da abitazione principale (es. trasferimento della residenza anagrafica all'estero iscritto all'AIRE, trasferimento in altro Comune, o concessione dell'immobile in comodato a un terzo non convivente) con conseguente accumulo di IMU non versata, interessi e sanzioni fino al 200% dell'imposta. Il quarto errore è omettere la dichiarazione per gli immobili concessi in locazione concordata ex L. 431/1998: senza dichiarazione, il Comune non può applicare l'aliquota agevolata specifica e la riduzione dell'imposta del 25% prevista dall'art. 1, c. 760, L. 160/2019. Il quinto errore è non verificare le delibere comunali annuali sulle aliquote IMU, che ogni Comune pubblica entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento (art. 1, c. 762, L. 160/2019) sul Portale del Federalismo Fiscale: applicare aliquote dell'anno precedente può generare sia versamenti in eccesso che in difetto. Il sesto errore è non conservare la documentazione probatoria degli immobili per l'intero periodo di accertamento (5 anni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione ex art. 1, c. 778, L. 160/2019), esponendosi a contestazioni del Comune in sede di verifica ordinaria o straordinaria.
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Forms Legal. (2026). Dichiarazione IMU (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/government/tax-forms/dichiarazione-imu
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}Domande frequenti
La Dichiarazione IMU in Italia deve essere presentata al Comune competente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione rilevante ai fini dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 769, della L. 160/2019. L'obbligo dichiarativo sussiste solo nei casi in cui le variazioni non sono conoscibili dall'amministrazione comunale attraverso le banche dati catastali (Catasto dell'Agenzia delle Entrate) e le risultanze del Registro Immobiliare (Conservatoria dei Registri Immobiliari). In tutti gli altri casi — acquisto, vendita, ipoteca ordinaria — la pubblicità immobiliare tramite rogito notarile e trascrizione è sufficiente. I casi in cui la dichiarazione IMU è specificamente necessaria includono: immobili esenti che hanno perso il requisito di esenzione; immobili oggetto di locazione concordata (riduzione aliquota); immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa; terreni agricoli ridiventati fabbricabili; immobili in possesso di enti non commerciali; variazioni del valore catastale non ancora recepite dal Catasto.
L'abitazione principale (cosiddetta 'prima casa') è esente dall'IMU in Italia dal 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera b), della L. 160/2019, purché si tratti di un immobile non di lusso (non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). La norma richiede che il proprietario (o il titolare di un altro diritto reale) vi abbia la propria residenza anagrafica e la dimori abitualmente. L'esenzione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box, cantina, soffitta), ma soltanto una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Se il contribuente possiede due immobili nello stesso Comune, può scegliere quale destinare ad abitazione principale; se i coniugi hanno residenza in Comuni diversi, ciascuno può beneficiare dell'esenzione per il rispettivo immobile (sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022). La Dichiarazione IMU è necessaria se la situazione di abitazione principale o la relativa esenzione è cambiata rispetto all'anno precedente.
Il calcolo dell'IMU in Italia si basa sulla rendita catastale dell'immobile (riportata nella visura catastale dell'Agenzia delle Entrate), rivalutata del 5% ex art. 3, c. 48, L. 662/1996, e moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore variabile per categoria catastale (es. 160 per i fabbricati in categoria A; 80 per i fabbricati in categoria D; 65 per i negozi categoria C/1 — ai sensi dell'art. 13, c. 4, D.L. 201/2011). Il risultato della moltiplicazione costituisce la base imponibile. L'aliquota applicabile è fissata da ogni Comune nell'ambito delle aliquote-standard stabilite dalla L. 160/2019 (aliquota base 0,86%‰ per le abitazioni diverse dalla principale; i Comuni possono variare di ±0,3 punti). L'IMU si versa in due rate: l'acconto entro il 16 giugno (pari al 50% dell'imposta dell'anno precedente) e il saldo entro il 16 dicembre. Il versamento avviene tramite Modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) con i codici tributo specifici per IMU comunicati annualmente dall'Agenzia delle Entrate, oppure tramite bollettino postale.
L'IMU in Italia prevede una riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 (contratti 3+2), nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal D.M. 30 dicembre 2002. La riduzione è applicata direttamente in sede di versamento: il contribuente calcola l'IMU con l'aliquota deliberata dal Comune per la locazione concordata (di norma inferiore all'aliquota ordinaria) e poi la riduce ulteriormente del 25%. La Dichiarazione IMU è obbligatoria per comunicare al Comune l'esistenza di un contratto di locazione concordata, poiché tale informazione non è acquisibile d'ufficio. Deve essere allegata copia del contratto di locazione concordata registrato presso l'Agenzia delle Entrate (obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla stipula ex D.P.R. 131/1986). La stessa riduzione del 25% si applica ai proprietari di immobili nei Comuni colpiti da calamità naturali che abbiano emesso ordinanze sindacali di sgombero (art. 1, c. 760, L. 160/2019).
La mancata o tardiva presentazione della Dichiarazione IMU in Italia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione espone il contribuente a sanzioni amministrative irrogate dal Comune. La sanzione ordinaria per omessa dichiarazione IMU è compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 51), ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 1, c. 777, L. 160/2019. Per la dichiarazione infedele (dati errati che determinano una minore imposta) la sanzione va dal 50% al 100% dell'imposta non versata. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare la violazione con sanzioni ridotte, versate tramite Modello F24 con il codice tributo IMU del Comune. Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione si riduce a 1/9 del minimo. Il Comune può procedere ad accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1, c. 778, L. 160/2019).
Sì, gli immobili strumentali posseduti dalle imprese (fabbricati strumentali per natura in categoria catastale D e C, terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali) sono soggetti all'IMU in Italia, con aliquota base del 7,6‰ per i fabbricati in categoria D deliberata dallo Stato (art. 1, c. 753, L. 160/2019) e aliquota variabile deliberata dal Comune per le altre categorie. Per le imprese, l'IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 100% dall'IRAP a partire dal 2022 (art. 1, c. 772, L. 160/2019) e deducibile al 40% dalla base imponibile IRES e IRPEF (quota elevata nel corso degli anni). La Dichiarazione IMU va presentata per gli immobili strumentali che abbiano subito variazioni nelle caratteristiche fisiche, nel regime di utilizzo o nella titolarità. Gli immobili merce (beni destinati alla vendita nell'ambito dell'attività di costruzione o rivendita) sono soggetti a IMU con aliquota zero se deliberata dal Comune ex art. 1, c. 751, L. 160/2019.
In caso di successione ereditaria, l'IMU in Italia decorre dalla data di apertura della successione (morte del de cuius), indipendentemente dall'accettazione dell'eredità. Gli eredi diventano soggetti passivi IMU pro quota in base alla propria quota ereditaria. La Dichiarazione IMU va presentata dagli eredi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di apertura della successione, per comunicare al Comune la variazione nella titolarità dell'immobile causata dal decesso. Se l'immobile era l'abitazione principale del defunto e vi risiede il coniuge superstite, l'esenzione da abitazione principale continua ad applicarsi al coniuge superstite ai sensi dell'art. 1, c. 741, L. 160/2019. Il valore catastale dell'immobile ai fini IMU non coincide con il valore dichiarato nell'atto di successione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990): sono due imposte distinte, calcolate su basi imponibili diverse. La complessità della gestione IMU in caso di comproprietà ereditaria rende consigliabile il supporto di un professionista abilitato.
I terreni agricoli sono soggetti all'IMU in Italia in via generale, ma con ampie esenzioni e riduzioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. 160/2019 sono esenti dall'IMU: i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; i terreni ubicati nei Comuni montani e di collina o parzialmente montani classificati nell'elenco del D.M. 28 novembre 2014 (aggiornato periodicamente); i terreni agricoli ricadenti in aree con pendenza superiore al 35%. Per i terreni non esenti, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135 (art. 1, c. 746, L. 160/2019). La Dichiarazione IMU per i terreni è necessaria quando un terreno acquisisce o perde la qualifica di terreno agricolo (per variazioni urbanistiche), quando cambia la conduzione da parte di IAP, o quando sopravvengono le condizioni per l'esenzione. Rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per verificare la classificazione catastale del terreno.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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