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Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale

Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale

art. 19 D.P.R. 602/1973 — Agenzia delle Entrate-Riscossione

Intestazione

ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Testo Unico della Riscossione)

come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

Ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER)

Ufficio / Sportello territorialmente competente

Dati del Contribuente

DATI DEL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE

Nome e cognome / Denominazione: [Nome Cognome Denominazione]

Codice fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale]

Indirizzo di residenza / sede legale: [Indirizzo Residenza]

PEC / E-mail: [Pec Email]

Dati della Cartella

ESTREMI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Numero cartella: [Numero Cartella]

Ente impositore: [Ente Padrone Impositore]

Importo totale del debito: € [Importo Totale Debito]

Data di notifica della cartella: [Data Notifica Cartella]

Piano di Rateizzazione

PIANO DI DILAZIONE RICHIESTO

Numero di rate mensili richieste: [Numero Rate Richieste]

Il/La sottoscritto/a dichiara di trovarsi in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.P.R. 602/1973: [Dichiarazione Difficolta]

Procedure esecutive in corso: [Sospensione Procedure Esecutive]

Si chiede contestualmente, ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater, D.P.R. 602/1973, la sospensione di eventuali procedure esecutive in corso per tutta la durata del piano di dilazione.

Firma e Impegno

IMPEGNO E FIRMA

Il/La sottoscritto/a [Firma Contribuente] si impegna al pagamento puntuale di ciascuna rata nei termini stabiliti nel piano di dilazione. Dichiara di essere consapevole che il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973, con conseguente ripresa delle procedure esecutive sospese.

Luogo e data: [Luogo Domanda], [Data Istanza]

Firma del contribuente / delegato

[Firma Contribuente]

Firma: _________________________

Contribuente / Delegato

________________

Signature

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Che cos'è Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale?

L'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale in Italia è l'atto disciplinato da art. 19 D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 112/1999; D.L. 19/2024 art. 13.

L'art. 19 D.P.R. 602/1973, nel testo risultante dalla riforma del D.L. 19/2024, introduce una struttura normativa articolata su tre livelli. Il primo livello è la rateizzazione ordinaria semplificata: per debiti fino a 120.000 euro, concessa su semplice richiesta del contribuente senza documentazione reddituale aggiuntiva, con dichiarazione di temporanea difficoltà economica. Il secondo livello è la rateizzazione ordinaria documentata: per debiti superiori a 120.000 euro, richiede la dimostrazione della temporanea obiettiva difficoltà economica attraverso il Prospetto Allegato D1 (persone fisiche — basato sull'ISEE) o il Prospetto Allegato D2 (persone giuridiche — basato sull'indice di liquidità corrente e sull'indice alfa). Il terzo livello è la rateizzazione straordinaria: in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà, il piano può estendersi fino a 120 rate anche per debiti inferiori a 120.000 euro. La distinzione tra rateizzazione e rottamazione delle cartelle (definizione agevolata) è fondamentale: la rottamazione — normata da decreti legge specifici (es. D.L. 119/2018, D.L. 193/2016 convertito dalla L. 225/2016, L. 197/2022 art. 1 commi 231-252 per la «rottamazione-quater») — consente il pagamento del debito senza interessi di mora e sanzioni, ma è disponibile solo per le cartelle emesse nei periodi indicati dai provvedimenti; la rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 è invece sempre disponibile su richiesta, ma include gli interessi di mora e le sanzioni originarie. La Corte di Cassazione, Sez. VI-5, con ordinanza n. 17576/2022, ha chiarito che la rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., salvo che il contribuente abbia espressamente riconosciuto la debenza delle somme nell'istanza.

Quando serve Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale?

L'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale in Italia è necessaria ogni volta che il contribuente, ricevuta una cartella di pagamento da Agenzia delle Entrate-Riscossione, non è in grado di pagare l'intero importo entro i 60 giorni dalla notifica (art. 25 D.P.R. 602/1973). La rateizzazione è lo strumento principale per evitare: il fermo amministrativo del veicolo (art. 86 D.P.R. 602/1973), che impedisce la circolazione dell'auto o del motociclo; l'ipoteca sull'immobile (art. 77 D.P.R. 602/1973), che ne vincola la libera disponibilità; il pignoramento di conti correnti, stipendi o pensioni (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). La richiesta di rateizzazione può riguardare: cartelle per IRPEF, IRES, IVA, IRAP non versate; cartelle per contributi previdenziali INPS omessi; cartelle per sanzioni stradali iscritte a ruolo; cartelle per tributi locali (IMU, TARI) portati a riscossione coattiva. La rateizzazione è particolarmente urgente quando sono già state avviate azioni esecutive: in tal caso, la presentazione dell'istanza e la successiva concessione del piano sospendono le procedure in corso (art. 19, comma 1-quater, D.P.R. 602/1973).

Circostanze specifiche richiedono un'istanza di rateizzazione con particolare urgenza. Fermo amministrativo già iscritto (art. 86 D.P.R. 602/1973): AER può iscrivere il fermo sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dopo 60 giorni dalla notifica della cartella non pagata; la rateizzazione concessa comporta la sospensione del fermo (il veicolo torna circolabile) entro 30 giorni dalla concessione del piano. Ipoteca iscritta su immobile (art. 77 D.P.R. 602/1973): AER può iscrivere ipoteca esattoriale per debiti superiori a 20.000 euro su immobili del debitore; la rateizzazione sospende l'avvio delle procedure esecutive immobiliari ma non cancella automaticamente l'ipoteca, che rimane iscritta come garanzia fino all'integrale pagamento. Pignoramento del conto corrente presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/1973): AER può notificare al conto corrente del debitore una ingiunzione di pagamento rivolta alla banca; in questo caso, la rateizzazione concessa dopo l'esecuzione del pignoramento non reintegra automaticamente le somme già trattenute, ma blocca ulteriori prelievi. Pignoramenti dello stipendio o della pensione: l'art. 72-ter D.P.R. 602/1973 limita il pignoramento delle pensioni e degli stipendi (1/5 della retribuzione netta oltre una determinata soglia); la rateizzazione concessa in corso di pignoramento causa la sospensione delle trattenute mensili per la durata del piano. Il contribuente che si trova in tutte queste situazioni deve pertanto agire tempestivamente, presentando l'istanza di rateizzazione sul portale AER con accesso SPID/CIE nella modalità più rapida disponibile, e richiedendo contestualmente la sospensione delle procedure esecutive in corso ex art. 1, comma 537, L. 228/2012.

Cosa includere nel tuo Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale

L'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale in Italia deve contenere elementi specifici per essere accolta da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Primo elemento: i dati identificativi del contribuente (nome/denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale, recapito PEC o e-mail). Secondo elemento: gli estremi della cartella o delle cartelle di pagamento oggetto della richiesta (numero di cartella a 17 cifre, ente impositore, importo totale, data di notifica). Terzo elemento: il numero di rate richiesto (da 2 a 72 rate per debiti fino a 120.000 euro senza documentazione; da 2 al massimo previsto per anno per debiti superiori con documentazione). Quarto elemento: la dichiarazione di temporanea obiettiva difficoltà economica (per debiti fino a 120.000 euro è sufficiente la dichiarazione senza documentazione; per importi superiori occorre allegare ISEE o indici di bilancio). Sul sito forms-legal.com il modulo guidato assiste nella compilazione di tutti gli elementi, con istruzioni specifiche per ogni sezione. Quinto elemento: le modalità di presentazione prescelte (portale AER online, raccomandata a/r, PEC). La rateizzazione di debiti superiori a 120.000 euro richiede, ai sensi delle istruzioni operative di AER, la compilazione del 'Prospetto Allegato D1' per le persone fisiche e del 'Prospetto Allegato D2' per le imprese.

Il numero di cartella (17 cifre) è l'elemento identificativo imprescindibile dell'istanza: si trova stampato in alto a destra sulla cartella di pagamento notificata e può essere recuperato anche dall'estratto conto presente sul portale AER accedendo con SPID o CIE. Se il contribuente ha ricevuto più cartelle che intende rateizzare congiuntamente, va indicato il numero di ciascuna cartella e l'importo residuo di ciascuna, con il totale cumulato che determina la soglia (120.000 euro) per la rateizzazione semplificata. L'indice di liquidità richiesto per le imprese è calcolato secondo la formula: (attivo circolante + disponibilità liquide) / passivo a breve termine. Secondo le istruzioni operative di AER, un indice di liquidità inferiore a 1 indica insufficienza delle risorse liquide a breve termine per far fronte alle obbligazioni correnti, configurando la «temporanea obiettiva difficoltà». L'indice alfa, anch'esso richiesto per le imprese, misura la percentuale del debito rateizzabile rispetto al fatturato annuo: un indice alfa superiore a determinate soglie (fissate nelle istruzioni AER annualmente) giustifica piani di dilazione più lunghi. Per le persone fisiche titolari di partita IVA in regime forfettario, ai fini dell'ISEE si considera il reddito imponibile forfettario (ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività ATECO), non i ricavi lordi; questa distinzione è rilevante per determinare la soglia di accesso alla rateizzazione documentata e il numero massimo di rate concedibili. La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza n. 3413/2023, ha ribadito che il contribuente non è obbligato a giustificare la propria difficoltà economica per i debiti fino alla soglia di legge (attualmente 120.000 euro): qualsiasi verifica ulteriore da parte di AER su tali istanze è illegittima e il rifiuto della rateizzazione per tale motivo è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Come compilare il tuo Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale

Per compilare correttamente l'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale in Italia, seguire questa procedura. Primo: reperire il numero di cartella (17 cifre) e l'importo totale dovuto dalla cartella di pagamento ricevuta oppure consultando il proprio estratto conto sul portale AER con SPID/CIE. Secondo: verificare se il debito totale da rateizzare è inferiore o superiore a 120.000 euro — questa soglia determina se è necessaria la documentazione della difficoltà economica. Terzo: scegliere il numero di rate — più rate riducono l'importo mensile ma aumentano gli interessi totali; il simulatore sul portale AER consente di calcolare l'importo di ogni rata prima di presentare l'istanza. Quarto: accedere al portale AER (cartelle.agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS e compilare la richiesta online (modalità più rapida, risposta quasi immediata per debiti fino a 120.000 euro) oppure compilare il modello cartaceo R1 scaricabile dal sito AER. Quinto: per debiti superiori a 120.000 euro, compilare anche il 'Prospetto Allegato' con i dati reddituali/patrimoniali (ISEE per persone fisiche; indice di liquidità e indice alfa per le imprese, secondo le istruzioni AER). Sesto: inviare l'istanza e conservare la ricevuta. Settimo: una volta ricevuto il piano di dilazione, versare la prima rata entro la scadenza indicata tramite Modello F24 con il codice tributo specifico.

Per la compilazione digitale sul portale AER (procedura raccomandata per rapidità): accedere a cartelle.agenziaentrate.gov.it con SPID (livello 2 o 3), CIE o CNS; selezionare la sezione «Rateizzazione»; scegliere le cartelle da rateizzare dall'estratto conto automaticamente caricato dal sistema; selezionare il numero di rate desiderato (entro il massimo consentito per l'anno in corso); confermare la dichiarazione di temporanea difficoltà economica (per debiti fino a 120.000 euro); attendere il piano di dilazione, che per le richieste semplificati viene erogato quasi in tempo reale. Per la procedura cartacea (modello R1): scaricarlo dal sito AER nella sezione «Moduli»; compilare la sezione A (dati anagrafici), la sezione B (estremi delle cartelle), la sezione C (piano di rateizzazione richiesto), la sezione D (documentazione allegata per debiti oltre 120.000 euro); sottoscrivere il modello con firma autografa e allegare copia del documento d'identità in corso di validità; inviarlo tramite PEC alla Direzione Regionale di AER competente per domicilio fiscale, oppure consegnarlo allo sportello AER. Il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle singole rate tramite Modello F24 è specifico per le rateizzazioni AER: «9001» per rate di dilazione su cartelle erariali (Agenzia delle Entrate); per altri enti impositori (INPS, Comuni, INAIL) il codice tributo varia e va verificato sul piano di dilazione notificato da AER. Conservare sempre le quietanze F24 di ogni rata versata, anche in formato digitale, per poter documentare l'adempimento del piano in caso di contestazioni.

Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale

I contribuenti italiani commettono errori frequenti nella gestione dell'Istanza di Rateizzazione della Cartella Esattoriale. Primo errore: presentare l'istanza dopo che AER ha già avviato il pignoramento del conto corrente — in questo caso la sospensione richiede tempi tecnici e può non essere immediata; è fondamentale presentare l'istanza appena si riceve la cartella, entro i 60 giorni. Secondo errore: non pagare la prima rata entro la scadenza indicata nel piano di dilazione, vanificando la rateizzazione già concessa senza che scatti il beneficio della sospensione delle azioni esecutive. Terzo errore: richiedere troppe rate senza verificare la sostenibilità dell'importo mensile nel medio periodo — meglio un piano di dilazione realistico che un piano ambizioso con alta probabilità di decadenza. Quarto errore: non tenere traccia del numero di rate scadute non pagate — la decadenza scatta al mancato pagamento della quinta rata (art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973), non necessariamente consecutive. Quinto errore: confondere la rateizzazione con la 'rottamazione' delle cartelle (definizione agevolata) — la rottamazione consente il pagamento senza sanzioni e interessi di mora ma segue procedure e scadenze specifiche stabilite da decreto legge, mentre la rateizzazione ordinaria si applica sempre su richiesta del contribuente. Sesto errore: non verificare se la cartella ricevuta contiene debiti di enti diversi (es. IRPEF dell'Agenzia delle Entrate e contributi INPS contemporaneamente): in questo caso il piano di rateizzazione copre entrambe le tipologie di debito, ma il codice tributo da usare nel Modello F24 per ogni singola rata varia in base all'ente creditore indicato nel piano. Settimo errore: richiedere la rateizzazione senza prima verificare se la cartella sia prescritta o viziata da difetto di notifica: rateizzare una cartella illegittima non preclude il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (Cass. Sez. V, n. 7646/2023), ma può comportare il riconoscimento implicito della debenza se il contribuente non ha fatto riserva espressa nell'istanza di contestare la legittimità del titolo. Ottavo errore: decadere dal piano di rateizzazione senza richiedere la proroga: AER concede proroghe del piano di dilazione in presenza di documentate difficoltà sopravvenute (malattia grave, calamità naturale, perdita del lavoro) ex art. 19, comma 4, D.P.R. 602/1973; la proroga evita la decadenza e mantiene la sospensione delle azioni esecutive. Nono errore: non sfruttare il coordinamento tra rateizzazione e procedura di composizione negoziata della crisi (art. 12 D.Lgs. 14/2019 — CCII): le imprese in difficoltà possono concordare con AER piani di rientro pluriennali integrati nel piano di risanamento, ottenendo condizioni più favorevoli rispetto alla rateizzazione ordinaria. Decimo errore: pagare le rate con modalità diverse dal Modello F24 o dal sistema di pagamento indicato nel piano di dilazione, rendendo il versamento non riconducibile alla cartella rateizzata e determinando la segnalazione di mancato pagamento da parte di AER.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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