Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese
art. 2188 c.c.; D.P.R. 581/1995; art. 9 D.L. 7/2007 (ComUnica)
Intestazione
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
(art. 2188 c.c.; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; art. 9 D.L. 7/2007 — Comunicazione Unica)
Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
[Camera Di Commercio Competente]
Dati dell'Impresa
DATI DELL'IMPRESA
Denominazione / Ditta: [Denominazione Impresa]
Forma giuridica: [Forma Giuridica]
Sede legale: [Sede Legale]
PEC: [Pec Impresa]
Codice ATECO: [Codice Ateco]
Capitale sociale: [Capitale Sociale]
Dati del Titolare / Legale Rappresentante
TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome: [Nome Cognome Titolare]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Titolare]
Luogo e data di nascita: [Luogo Data Nascita Titolare]
Residenza: [Residenza Titolare]
Qualifica: [Qualica Titolare]
Dichiarazione e Firma
DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto [Nome Cognome Titolare], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
— di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
— che i dati indicati nella presente domanda corrispondono al vero;
— di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 2193 c.c., entro 30 giorni dall'evento.
Data: [Data Domanda]
Firma digitale qualificata del titolare / legale rappresentante: _________________________
N.B.: La ComUnica deve essere inviata tramite il portale Impresa in un Giorno (impresainungiorno.gov.it) con firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi del D.Lgs. 82/2005. È possibile delegare un intermediario abilitato (notaio, dottore commercialista, consulente del lavoro).
Titolare / Legale Rappresentante
________________
Signature
Che cos'è Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese?
La Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese in Italia è l'atto disciplinato da art. 2188 c.c.; D.P.R. 581/1995; art. 9 D.L. 7/2007.
La disciplina operativa del Registro è contenuta nel D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che ne regolamenta la struttura (sezione ordinaria e sezione speciale), il contenuto degli atti da iscrivere, le modalità di presentazione e i termini. La sezione ordinaria accoglie le imprese soggette all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 2195 c.c. (imprenditori commerciali: manifatturieri, intermediari, trasportatori, bancari, assicurativi, ausiliari); la sezione speciale accoglie i piccoli imprenditori, le società semplici, le imprese agricole e le società tra professionisti (STP, ex art. 10 L. 183/2011).
La Comunicazione Unica (ComUnica), introdotta dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. Decreto Bersani-bis), convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha radicalmente semplificato l'avvio d'impresa: un'unica pratica telematica inviata tramite il portale Impresa in un Giorno (impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere / InfoCamere) assolve contestualmente all'iscrizione al Registro delle Imprese, all'apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate (Modello AA9/12 o AA7/10), all'iscrizione all'INPS (per le gestioni dei lavoratori dipendenti e delle Gestioni Speciali artigiani e commercianti) e all'iscrizione all'INAIL per la copertura assicurativa infortuni sul lavoro.
La CCIAA competente è quella della provincia in cui l'impresa ha la propria sede legale. Il Giudice del Registro — istituito dal D.P.R. 581/1995 presso il Tribunale competente — sovraintende alla regolarità delle iscrizioni, controlla la legittimità degli atti e può ordinare iscrizioni d'ufficio o cancellazioni ai sensi dell'art. 2191 c.c. L'effetto dell'iscrizione per le società di capitali è costitutivo: la S.r.l. e la S.p.A. acquistano personalità giuridica solo al momento dell'iscrizione nel Registro (artt. 2331 e 2463 c.c.); prima dell'iscrizione, le obbligazioni assunte dagli amministratori ricadono su questi ultimi o sui soci fondatori a titolo personale.
Il REA — Repertorio Economico Amministrativo, istituito dall'art. 8 del D.L. 1° febbraio 2012, n. 1 — è la sezione del Registro che raccoglie dati di natura economica, statistica e amministrativa non soggetti alla pubblicità legale del Registro ordinario ma utili per le analisi di mercato, per i bandi pubblici e per i procedimenti autorizzativi. Ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese riceve un numero REA che la identifica univocamente insieme al codice fiscale e alla partita IVA. Il numero REA è richiesto in molti procedimenti: apertura di conti correnti aziendali, accreditamento presso enti pubblici, iscrizione agli albi di fornitori, accesso a finanziamenti agevolati gestiti da Cassa Depositi e Prestiti o da Mediocredito.
Quando serve Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese?
La Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese in Italia è obbligatoria o necessaria nelle seguenti circostanze:
**Avvio di una nuova attività d'impresa**: qualunque soggetto che intenda svolgere un'attività commerciale, artigianale, agricola o industriale in forma di impresa deve iscriversi prima o contestualmente all'avvio, tramite ComUnica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Il termine è di 30 giorni dall'inizio dell'attività per le ditte individuali e per le società di persone; per le società di capitali, l'iscrizione deve avvenire prima dell'inizio dell'attività.
**Costituzione di una società**: S.r.l. (artt. 2462–2483 c.c.), S.p.A. (artt. 2325–2461 c.c.), S.n.c. (artt. 2291–2312 c.c.), S.a.s. (artt. 2313–2324 c.c.), cooperativa (artt. 2511–2548 c.c.) — tutte richiedono l'iscrizione nel Registro, per la quale sono necessari l'atto costitutivo e, per le società di capitali, la stipula notarile. Le S.r.l. semplificate (S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.), istituite dalla L. 27/2012, si costituiscono con atto notarile a tariffe ridotte e possono avere un capitale anche di € 1.
**Apertura di sede secondaria in Italia**: un'impresa straniera (UE o extra-UE) che apre una sede secondaria in Italia è obbligata a iscriversi al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2197 c.c., con nomina di un rappresentante stabile residente in Italia e deposito dei documenti sociali tradotti e apostillati.
**Trasformazione della forma giuridica**: la trasformazione progressiva (art. 2498 c.c., da ditta individuale a società) o regressiva (da S.p.A. a S.r.l.) comporta la modifica dell'iscrizione al Registro e nuovi adempimenti verso Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
**Accesso a finanziamenti e contratti pubblici**: la visura camerale aggiornata (non più vecchia di tre mesi) è richiesta da banche, Confidi, fondi pubblici come il Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996), stazioni appaltanti e partner commerciali per verificare l'esistenza legale e lo stato di salute dell'impresa.
**Start-up innovative e PMI innovative**: la registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese come start-up innovativa (ai sensi del D.L. 179/2012, requisiti: 5 anni di vita, spese R&D ≥ 15%, personale altamente qualificato, brevetti o software) o PMI innovativa (ai sensi del D.L. 3/2015) consente l'accesso a benefici fiscali (detrazione IRPEF 30% per investitori in start-up), deroghe societarie (voto plurimo, patti parasociali) e fondi specifici come Smart&Start Italia (Invitalia).
**Acquisizione del diritto di voto in CdA**: per le S.r.l., le modifiche ai patti parasociali e ai diritti particolari dei soci previste dall'atto costitutivo e dallo statuto che incidono sulla governance societaria devono essere comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla delibera assembleare (art. 2470 c.c.). Stessa regola vale per il cambio degli amministratori, la nomina di procuratori con poteri di firma, e ogni altra variazione che incide sulla rappresentanza della società verso terzi.
Cosa includere nel tuo Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese
La Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese contiene elementi essenziali che variano in base alla forma giuridica ma includono sempre:
**1. Dati identificativi dell'impresa**: denominazione o ditta (con obbligo di verifica della disponibilità del nome), forma giuridica, sede legale (via, civico, CAP, Comune, Provincia), indirizzo PEC obbligatorio (ai sensi del D.Lgs. 82/2005), partita IVA (da aprire contestualmente tramite ComUnica all'Agenzia delle Entrate), codice ATECO dell'attività principale (classificazione Istat delle attività economiche), eventuale REA (Repertorio Economico Amministrativo per le attività non obbligate alla sezione ordinaria).
**2. Dati dei titolari/soci**: per le ditte individuali, i dati del titolare (nome, cognome, codice fiscale, nascita, residenza); per le società, l'elenco dei soci con quote/azioni, i dati degli amministratori con i poteri di rappresentanza e la durata del mandato, i dati del collegio sindacale o del revisore legale se obbligatori per legge.
**3. Capitale sociale**: per le S.r.l. e S.p.A., l'ammontare del capitale sociale deliberato e versato; per le S.r.l., il capitale minimo è € 10.000 (o € 1 per le S.r.l. semplificate); per le S.p.A., il capitale minimo è € 50.000.
**4. Atto costitutivo e statuto**: per le società di capitali, redatti da notaio con atto pubblico (art. 2328 c.c. per S.p.A.; art. 2463 c.c. per S.r.l.); per le società di persone, è sufficiente la scrittura privata autenticata.
**5. Firma digitale**: la ComUnica deve essere sottoscritta con firma digitale qualificata (FEQ) del titolare o del legale rappresentante, o di un intermediario abilitato (notaio, commercialista, consulente del lavoro).
forms-legal.com mette a disposizione questo modulo di domanda precompilato, conforme ai requisiti della Camera di Commercio e aggiornato con le ultime disposizioni di InfoCamere e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT).
Come compilare il tuo Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese
Per presentare correttamente la Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese in Italia tramite ComUnica, seguire questi passaggi:
**Passo 1 — Scelta della forma giuridica**: decidere la forma giuridica dell'impresa (ditta individuale, S.r.l., S.r.l.s., S.n.c., S.a.s., cooperativa, ecc.) in base alla natura dell'attività, al numero dei soci, al capitale disponibile e alla responsabilità patrimoniale che si intende assumere. La scelta condiziona tutti i passi successivi.
**Passo 2 — Redazione dell'atto costitutivo (per le società)**: per le società di capitali, rivolgersi a un notaio per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto. Per le S.r.l. semplificate (S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.), è disponibile un modello standard di statuto che il notaio redige a costo ridotto.
**Passo 3 — Apertura della partita IVA e del conto corrente**: aprire la partita IVA tramite ComUnica (adempimento contestuale) o separatamente tramite il Modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate; aprire un conto corrente intestato all'impresa per il versamento del capitale sociale (per le società) e per la gestione finanziaria.
**Passo 4 — Accesso al portale Impresa in un Giorno**: accedere al portale impresainungiorno.gov.it con SPID, CIE o CNS e selezionare 'Nuova Impresa' o 'ComUnica'. Compilare tutti i campi richiesti con i dati dell'impresa, dei soci e degli amministratori, il codice ATECO, la sede e la PEC.
**Passo 5 — Firma digitale e invio**: apporre la firma digitale qualificata (FEQ) del titolare o del legale rappresentante (o delegare un intermediario abilitato) e inviare la pratica. La ricevuta telematica certifica la data di presentazione.
**Passo 6 — Controllo dell'istruttoria e visura**: entro pochi giorni lavorativi, il Registro delle Imprese esamina la pratica e, se completa e regolare, procede all'iscrizione. È possibile monitorare lo stato della pratica online. Dopo l'iscrizione, scaricare la visura camerale aggiornata che attesta l'avvenuta registrazione.
Requisiti legali per Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese
L'iscrizione al Registro delle Imprese in Italia si inserisce in un sistema normativo complesso e multistrato:
**Codice Civile (R.D. 262/1942)**: artt. 2188–2200 disciplinano il Registro delle Imprese, l'obbligo di iscrizione (art. 2196 c.c.), la pubblicità legale (art. 2193 c.c.) secondo cui le iscrizioni si presumono conosciute da tutti e i fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede, le sanzioni per mancata iscrizione (art. 2194 c.c.) e gli effetti dell'iscrizione per le società di capitali (artt. 2331 e 2463 c.c.).
**D.P.R. 581/1995**: regolamento di esecuzione del Registro delle Imprese; disciplina la struttura, le sezioni (ordinaria e speciale), il contenuto degli atti da iscrivere, i termini e le modalità di presentazione; istituisce il Giudice del Registro come organo di controllo sulla legittimità delle iscrizioni.
**D.L. 7/2007 — Comunicazione Unica**: art. 9 istituisce la ComUnica come strumento unico di adempimento verso Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL; il silenzio-assenso si considera formato dopo 7 giorni lavorativi per gli adempimenti diversi dall'iscrizione al Registro.
**D.Lgs. 82/2005 — CAD**: obbligo di firma digitale qualificata per la presentazione telematica delle pratiche al Registro delle Imprese; obbligo di PEC per tutte le imprese iscritte (art. 16, comma 6, D.L. 185/2008).
**D.Lgs. 14/2019 — CCII**: il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1023), impone alle imprese iscritte di adottare adeguati assetti organizzativi per la prevenzione della crisi e di utilizzare la Composizione Negoziata della Crisi (CNC) istituita dal D.L. 118/2021.
**D.Lgs. 231/2001**: le società di capitali e cooperative con più di 300 dipendenti sono tenute ad adottare un Modello Organizzativo 231 (MOG) per la prevenzione dei reati d'impresa, con nomina obbligatoria di un Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente; la nomina dell'OdV può essere riportata nel Registro delle Imprese come elemento di trasparenza verso i terzi.
**Reg. UE 2021/784 (Digital Finance Package)**: le imprese che offrono servizi finanziari digitali sono soggette agli obblighi di iscrizione nel Registro Europeo ESMA e alle norme sulla crypto-attività (MiCA, Reg. UE 2023/1114) — le attività rilevanti devono essere iscritte nell'oggetto sociale al momento della registrazione al Registro delle Imprese.
Errori comuni da evitare nel tuo Domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese
Nell'iscrizione al Registro delle Imprese in Italia si verificano frequentemente questi errori che causano rigetto della pratica o conseguenze legali:
**Errore 1 — Avviare l'attività prima dell'iscrizione**: per le società di capitali, l'inizio dell'attività prima dell'iscrizione nel Registro espone i soci fondatori e gli amministratori a responsabilità personale illimitata (art. 2331 c.c.). Non è sufficiente la firma dell'atto costitutivo; è necessaria l'iscrizione effettiva.
**Errore 2 — Scegliere la forma giuridica sbagliata**: optare per una S.r.l. quando sarebbe più adeguata una S.n.c. (o viceversa) può comportare oneri fiscali maggiori o responsabilità patrimoniale non prevista. Consultare un commercialista prima di scegliere.
**Errore 3 — Non comunicare le variazioni in tempo**: ogni modifica della sede, degli amministratori, del capitale o dell'oggetto sociale deve essere comunicata al Registro entro 30 giorni. Le variazioni non comunicate sono inopponibili ai terzi (art. 2193 c.c.).
**Errore 4 — PEC non valida o non monitorata**: la PEC inserita al momento dell'iscrizione deve essere attiva e monitorata. Le comunicazioni del Registro delle Imprese, del Giudice del Registro, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali avvengono tramite PEC; una PEC non funzionante equivale a notifica andata a buon fine.
**Errore 5 — Codice ATECO errato**: il codice ATECO (classificazione Istat delle attività economiche) determina l'aliquota INAIL, il regime fiscale applicabile e l'appartenenza a specifiche categorie per agevolazioni. Un codice errato può generare sovra o sotto-contribuzione previdenziale.
**Errore 6 — Non depositare i bilanci per le società di capitali**: l'obbligo di deposito del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c. per la S.p.A. e art. 2478-bis c.c. per la S.r.l.) è sanzionato dalla Camera di Commercio. Il mancato deposito riduce anche la credibilità dell'impresa verso banche e partner.
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}Domande frequenti
L'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in Italia è obbligatoria per tutti gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.) e per le società commerciali (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., cooperative), ai sensi dell'art. 2188 c.c. L'art. 2202 c.c. esclude dall'obbligo i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), che possono però iscriversi nella sezione speciale. Sono invece obbligati: le ditte individuali con carattere commerciale, artigianale (ai sensi della L. 443/1985) o agricolo (con iscrizione nella sezione speciale); tutte le società di persone (S.n.c., S.a.s.); tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.); le società cooperative e i consorzi; le società consortili; le start-up innovative ai sensi del D.L. 179/2012; le imprese straniere con sede secondaria in Italia. I professionisti iscritti agli Ordini (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti) non si iscrivono al Registro delle Imprese ma ai rispettivi Albi professionali. I lavoratori autonomi senza partita IVA e senza natura di imprenditore non sono iscritti.
La Comunicazione Unica (ComUnica), istituita dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40), è lo strumento telematico che consente di assolvere in un'unica pratica a tutti gli adempimenti per l'avvio di un'impresa: iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (anche al REA — Repertorio Economico Amministrativo ai sensi del D.P.R. 581/1995), apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate (art. 35 D.P.R. 633/1972), iscrizione all'INPS per i lavoratori dipendenti e per i titolari delle gestioni speciali (artigiani e commercianti), iscrizione all'INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. La ComUnica si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale Impresa in un Giorno (impresainungiorno.gov.it) gestito da Unioncamere e InfoCamere, con firma digitale del titolare o di un intermediario abilitato (dottore commercialista, notaio, consulente del lavoro). Il sistema distribuisce automaticamente le pratiche ai diversi enti. I termini di iscrizione variano: per le imprese individuali, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; per le società, prima dell'inizio dell'attività.
Per l'iscrizione al Registro delle Imprese in Italia, i documenti richiesti variano in base alla forma giuridica. Per la ditta individuale: documento d'identità del titolare, codice fiscale, dichiarazione di inizio attività (ComUnica) compilata con tutti i dati anagrafici e dell'attività, eventuale titolo abilitativo (licenza commerciale, abilitazione artigiana). Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.): atto costitutivo (scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile), documenti dei soci. Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.): atto costitutivo e statuto redatti dal notaio (art. 2328 c.c.), versamento del capitale sociale (minimo € 10.000 per S.p.A.; € 1 — 9.999 per S.r.l. a capitale ridotto ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.; € 10.000 per S.r.l. ordinaria), dichiarazione degli amministratori. I costi di iscrizione comprendono: diritti di segreteria della Camera di Commercio (da circa € 120 a € 250 a seconda della forma giuridica e della Camera competente); imposta di bollo virtuale (€ 17,00 per le ditte individuali; € 65,00–200,00 per le società); diritto annuale camerale. Le società di capitali hanno anche i costi notarili per la redazione dell'atto costitutivo.
I termini per l'iscrizione al Registro delle Imprese in Italia sono stabiliti dall'art. 2190 c.c. e dalle norme specifiche per forma giuridica. Per le imprese individuali e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni Speciali INPS (artigiani, commercianti), la ComUnica deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), la presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2330 c.c. (S.p.A.) e dell'art. 2463 c.c. (S.r.l.); nelle more dell'iscrizione, la società non ha ancora personalità giuridica. Per le società di persone, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il mancato rispetto dei termini espone a sanzioni amministrative: l'art. 2194 c.c. prevede che l'imprenditore inadempiente sia obbligato a richiedere l'iscrizione anche d'ufficio, e il Giudice del Registro può applicare sanzioni pecuniarie. L'esercizio dell'attività senza iscrizione è anche rilevante ai fini delle norme sulla trasparenza del mercato e può incidere negativamente sulla credibilità dell'impresa nei confronti di banche, fornitori e clienti. Per le società di capitali, l'inizio dell'attività prima dell'iscrizione espone i soci fondatori a responsabilità personale illimitata ai sensi dell'art. 2331 c.c.
Il REA — Repertorio Economico Amministrativo — è la sezione del Registro delle Imprese che raccoglie informazioni di natura economica, statistica e amministrativa sulle imprese non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro (o non ancora iscritte). Il REA è stato istituito dal D.P.R. 581/1995 ed è gestito dalle Camere di Commercio. La visura camerale è il documento ufficiale che riporta tutte le informazioni risultanti dal Registro delle Imprese e dal REA relative a un determinato soggetto: denominazione, forma giuridica, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA, capitale sociale (per le società), data di costituzione, oggetto sociale, organi di amministrazione e controllo (per le società), procedure concorsuali in corso (fallimento, liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019), protesti, ipoteche e gravami (per le imprese individuali). La visura ordinaria è pubblica e può essere richiesta da chiunque tramite il portale Telemaco di Infocamere o presso lo sportello della Camera di Commercio. La visura storica mostra anche le variazioni passate. La visura camerale è richiesta in molti procedimenti amministrativi (licenze, appalti, finanziamenti) e dai soggetti privati per verificare la solidità di un potenziale partner commerciale.
Le variazioni (modifica della sede, del capitale, degli amministratori, dell'oggetto sociale, ecc.) e la cancellazione dal Registro delle Imprese si effettuano tramite la stessa procedura ComUnica utilizzata per l'iscrizione, sempre in via telematica tramite il portale Impresa in un Giorno. Per le società di capitali, le variazioni degli atti fondamentali (statuto, capitale, organi) richiedono una delibera assembleare e, in alcuni casi, l'intervento del notaio (es. modifiche statutarie che richiedono atto pubblico ai sensi degli artt. 2436 e 2480 c.c.). La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società (art. 2495 c.c.): i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Per le imprese individuali, la cancellazione è immediata dopo la comunicazione di cessazione di attività tramite ComUnica. Ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dall'evento che la determina. Le variazioni non comunicate sono inopponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c. (principio di pubblicità legale).
Sì: il Registro delle Imprese italiano è pubblico, ai sensi dell'art. 2188, comma 2, c.c., che stabilisce che chiunque può prendere visione degli atti e delle informazioni in esso contenuti. La pubblicità legale del Registro ha due funzioni: dichiarativa (i fatti non registrati non sono opponibili ai terzi in buona fede) e notizia (le informazioni registrate si presumono conosciute da tutti). L'accesso alle informazioni del Registro delle Imprese avviene tramite: il portale Telemaco di Infocamere (telemaco.infocamere.it) per visure, bilanci e atti; il portale Impresa in un Giorno per i professionisti intermediari; il portale OpenCamere per informazioni di base gratuite sulle imprese; gli sportelli fisici delle Camere di Commercio. Le visure camerali hanno un costo variabile (da circa € 5 per la visura semplice online a € 25 per la visura storica cartacea). I bilanci depositati sono pubblici e consultabili. Alcuni documenti (atti costitutivi notarili, delibere assembleari) sono disponibili tramite Telemaco a pagamento o all'ufficio del Registro. Il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 si applicano anche al Registro delle Imprese nella misura compatibile con la finalità di pubblicità legale: i dati personali contenuti negli atti possono essere usati per finalità compatibili con il principio di publicità.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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