Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)
D.M. 30/01/2015; art. 90 D.Lgs. 81/2008; art. 4 D.L. 34/2014
Intestazione
RICHIESTA DI VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
(D.M. 30 gennaio 2015; art. 90 D.Lgs. 81/2008; art. 4 D.L. 34/2014)
A: [Stazione Appaltante]
Dati dell'Impresa
DATI DELL'IMPRESA
Denominazione: [Denominazione Impresa]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Codice Fiscale Impresa]
Matricola INPS: [Matricola Inps]
Codice INAIL: [Codice Inail]
Cassa Edile (n. iscrizione): [Cassa Edile]
Sede legale / operativa: [Sede Operativa]
PEC: [Pec Impresa]
Finalità e Riferimenti
FINALITÀ DELLA VERIFICA
Finalità: [Finalita Durc]
Riferimento contratto / gara: [Riferimento Contratto]
Il sottoscritto [Firma Rappresentante] richiede la verifica della regolarità contributiva dell'impresa sopra indicata ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, per la finalità indicata.
L'impresa dichiara di essere a conoscenza che, in caso di irregolarità rilevata, riceverà comunicazione di preavviso con un termine di 15 giorni per la regolarizzazione prima dell'emissione del DURC negativo, ai sensi dell'art. 4 D.M. 30/01/2015.
Data: [Data Richiesta]
Firma del legale rappresentante: _________________________
N.B.: La verifica DURC Online deve essere effettuata tramite il portale sportellodurc.it con SPID, CIE o CNS. Il DURC emesso ha validità di 120 giorni dalla data di emissione (art. 3 D.M. 30/01/2015).
Legale Rappresentante dell'Impresa
________________
Signature
Che cos'è Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)?
La Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva) in Italia è l'atto disciplinato da D.M. 30/01/2015; art. 90 D.Lgs. 81/2008; art. 4 D.L. 34/2014.
L'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) ha reso il DURC elemento obbligatorio nei cantieri temporanei e mobili, imponendone la richiesta ai committenti e ai responsabili dei lavori prima di autorizzare l'accesso delle imprese al cantiere. L'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 (convertito dalla L. 89/2014) ha esteso l'obbligo ai lavori privati in edilizia, condizionando i pagamenti degli stati avanzamento lavori alla regolarità contributiva dell'appaltatore.
La regolarità contributiva attestata dal DURC comprende: la correttezza dei versamenti delle quote contributive ai fondi INPS (IVS — Invalidità, Vecchiaia, Superstiti — per i lavoratori dipendenti; contributi alla Gestione Separata per i co.co.co. e autonomi); la correttezza dei premi INAIL per gli infortuni sul lavoro; e, per le imprese edili, i versamenti alle Casse Edili territoriali (accantonamento TFR, contributo contrattuale, apporto per la formazione professionale). Il DURC viene rilasciato o negato automaticamente dal portale entro 24 ore dalla richiesta, sulla base dell'interrogazione delle banche dati di INPS, INAIL e Casse Edili.
Prima della riforma del 2015, ogni ente (INPS, INAIL, Cassa Edile) rilasciava un proprio documento di regolarità separato, creando una frammentazione burocratica che rallentava i procedimenti amministrativi e appesantiva le imprese. Il D.M. 30/01/2015 ha unificato la verifica in un unico sistema telematico interoperabile, con interrogazione automatica di tutte le banche dati previdenziali. Le Casse Edili aderenti al sistema DURC Online sono quelle firmatarie dell'accordo del 28 febbraio 2013 stipulato tra INPS, INAIL, CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) e successivi accordi attuativi. Le Casse Edili non aderenti rilasciano ancora un certificato di regolarità separato che, ai sensi dell'art. 5 D.M. 30/01/2015, è comunque accettato ai fini del DURC.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013 — c.d. Decreto del Fare), le pubbliche amministrazioni non possono richiedere il DURC all'impresa: lo verificano direttamente d'ufficio tramite il portale DURC Online. Solo in casi eccezionali (verifiche straordinarie, procedure non automatizzabili) l'impresa può essere chiamata a produrre documentazione integrativa. Per le imprese con sedi in più province o regioni, il DURC è unico ma tiene conto di tutte le posizioni INPS, INAIL e Casse Edili distribuite sul territorio nazionale.
Quando serve Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)?
La Richiesta del DURC in Italia è necessaria o fortemente raccomandata nei seguenti contesti:
**Appalti pubblici e subappalti**: il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016) impone la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e di ogni subappaltatore per tutta la durata del contratto, con controlli a ogni SAL e alla fine dei lavori. Le stazioni appaltanti effettuano la verifica direttamente online tramite il portale sportellodurc.it, ma le imprese devono mantenersi in regola per tutta la durata del contratto.
**Accesso a benefici normativi INPS**: la cassa integrazione guadagni (ordinaria CIG ai sensi della L. 164/1975 e del D.Lgs. 148/2015, e straordinaria CIGS), i contratti di solidarietà, i contributi per l'assunzione di categorie protette, gli sgravi contributivi per zone disagiate e per il Sud Italia — tutti condizionati alla regolarità del DURC al momento della presentazione della domanda.
**Partecipazione a gare d'appalto**: la mancanza di DURC regolare è causa di esclusione automatica dalla procedura di gara (art. 94 D.Lgs. 36/2023). La regolarità deve sussistere alla data della domanda di partecipazione e deve essere mantenuta fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto.
**Lavori privati in edilizia**: ogni SAL (Stato di Avanzamento Lavori) in un contratto di appalto privato per lavori edilizi (art. 4 D.L. 34/2014) deve essere preceduto dalla verifica del DURC dell'impresa esecutrice. Il committente privato che paga senza DURC valido diventa solidalmente responsabile per i contributi non versati ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
**Finanziamenti e agevolazioni pubbliche**: il DURC è richiesto per accedere a fondi MiMIT (già MISE), PNRR, Fondi Strutturali europei (FESR, FSE+), contributi regionali e comunali, incentivi per l'innovazione e la ricerca, agevolazioni per l'assunzione di lavoratori over 50, donne, giovani under 36 previste dalla L. 178/2020 e successive proroghe.
**Pagamenti della pubblica amministrazione**: l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto dalla L. 286/2006) impone alle P.A. di verificare preventivamente, prima di effettuare pagamenti superiori a € 5.000, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Il DURC è uno degli strumenti di questa verifica.
**Regolarizzazione delle posizioni**: le imprese che intendono sanare posizioni debitorie verso INPS, INAIL o Casse Edili devono monitorare il DURC per verificare l'avvenuta regolarizzazione dopo i pagamenti. Con la circolare INPS n. 97/2015, la regolarizzazione mediante rateizzazione è considerata 'in corso' dal momento dell'approvazione del piano di ammortamento.
Cosa includere nel tuo Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)
La Richiesta del DURC tramite il portale DURC Online (sportellodurc.it) contiene i seguenti elementi fondamentali che l'impresa o il richiedente deve fornire accuratamente:
**1. Codice fiscale o partita IVA dell'impresa**: l'identificatore univoco del soggetto di cui si verifica la regolarità. Il sistema interroga automaticamente le banche dati INPS, INAIL e Casse Edili in base a questo codice. Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.), occorre inserire il codice fiscale della società, non quello del titolare.
**2. Matricola INPS aziendale**: numero attribuito dall'INPS all'impresa al momento della prima assunzione di un dipendente. Per le imprese senza dipendenti iscritte alla Gestione Artigiani o Commercianti, il codice fiscale del titolare è sufficiente. La matricola INPS aziendale si trova nel modello DM10 o nell'area MyINPS della propria posizione previdenziale.
**3. Codice INAIL**: numero di posizione assicurativa (PAT — Posizione Assicurativa Territoriale) attribuito dall'INAIL, diverso per ogni attività lavorativa e sede operativa. Le imprese con più sedi operative o più lavorazioni assicurate hanno più codici PAT. La mancata regolarità anche in una sola PAT produce DURC negativo.
**4. Iscrizione alla Cassa Edile**: numero di matricola presso la Cassa Edile territoriale, obbligatoria per le imprese del settore delle costruzioni che applicano il CCNL Edilizia (CCNL Industria Edile, CCNL Artigianato Edile, CCNL Cooperative Edili). Le imprese edili che non applicano uno di questi CCNL ma che svolgono lavorazioni classificate come edilizia hanno ugualmente l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
**5. Finalità della richiesta**: selezione tra le finalità previste dall'Allegato al D.M. 30/01/2015 (appalto lavori/servizi/forniture pubblici, agevolazioni contributive, stato avanzamento lavori privati in edilizia, attestazione SOA, altri usi) — la finalità determina quale verifica viene effettuata e quali enti vengono interrogati.
**6. Dati del richiedente/stazione appaltante**: per le verifiche relative a un contratto pubblico, la denominazione e il codice fiscale della stazione appaltante e il CIG (Codice Identificativo Gara) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); per le verifiche relative a contratti privati in edilizia, i dati del committente e dell'appalto.
**7. Periodo di riferimento**: per le verifiche relative a periodi passati (es. regolarizzazione di precedenti inadempienze), il sistema consente di specificare la finestra temporale oggetto di verifica.
forms-legal.com fornisce il modulo di richiesta precompilato con tutti i campi obbligatori, comprensivo di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 per eventuali usi che richiedano documentazione cartacea a supporto della verifica telematica.
Come compilare il tuo Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)
Per richiedere il DURC correttamente in Italia e per predisporre la relativa documentazione di supporto, seguire questi passaggi:
**Passo 1 — Verifica preliminare della propria posizione**: prima di richiedere il DURC, accedere ai portali INPS (MyINPS con SPID/CIE), INAIL (portale Datore di Lavoro) e Cassa Edile territoriale per verificare la propria posizione contributiva. Una verifica preventiva evita la sorpresa di un DURC negativo in una fase critica del procedimento.
**Passo 2 — Accesso al portale DURC Online**: accedere al portale sportellodurc.it (gestito dall'INPS) con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS. Il portale è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
**Passo 3 — Compilazione della richiesta**: inserire il codice fiscale o la partita IVA dell'impresa da verificare, la finalità della richiesta (scegliendo tra le opzioni previste dal D.M. 30/01/2015), i dati dell'impresa e, se richiesto, i dati della stazione appaltante o del committente privato.
**Passo 4 — Attesa del risultato**: il sistema elabora la richiesta in tempo reale interrogando INPS, INAIL e Casse Edili. Il risultato (DURC positivo o comunicazione di irregolarità) è disponibile entro pochi minuti o al massimo 24 ore.
**Passo 5 — Gestione delle irregolarità**: se il sistema rileva irregolarità, ricevere la comunicazione di preavviso di DURC negativo e procedere alla regolarizzazione entro 15 giorni tramite pagamento diretto (F24 telematico ai sensi del D.Lgs. 241/1997) o richiesta di rateizzazione all'INPS.
**Passo 6 — Download e archiviazione**: il DURC positivo viene emesso in formato PDF con firma digitale e può essere scaricato e conservato per la durata di validità (120 giorni). Deve essere prodotto a richiesta della stazione appaltante o del committente privato.
Requisiti legali per Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)
Il sistema del DURC in Italia si basa su un complesso normativo che intreccia diritto del lavoro, diritto previdenziale e diritto dei contratti pubblici:
**D.M. 30 gennaio 2015**: disciplina il DURC online, le finalità per cui è richiesto, la durata di validità (120 giorni), la procedura di regolarizzazione (15 giorni dalla comunicazione di irregolarità), le modalità di emissione e le soggettività coinvolte (INPS, INAIL, Casse Edili). Il D.M. individua come soggetti abilitati alla richiesta: i soggetti interessati, le stazioni appaltanti, gli enti erogatori di benefici normativi e le P.A. in genere.
**D.Lgs. 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici**: artt. 94, 95 e 98 — esclusione dalla gara per irregolarità contributiva non sanata, verifica d'ufficio da parte della stazione appaltante, responsabilità solidale in caso di subappalto. L'art. 94 prevede l'esclusione automatica in caso di DURC negativo non regolarizzato; l'art. 98 disciplina il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di inadempienza dell'appaltatore principale.
**Art. 90 D.Lgs. 81/2008**: obbligo del committente di verificare il DURC prima dell'ammissione in cantiere di imprese e lavoratori autonomi; responsabilità del committente e del responsabile dei lavori in caso di omissione; applicazione anche ai lavori in economia.
**Art. 4 D.L. 34/2014**: estensione agli appalti privati in edilizia; condizionamento dei pagamenti SAL alla regolarità contributiva; responsabilità solidale del committente privato per i contributi non versati dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori.
**L. 388/2000, art. 116**: disciplina delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (dal 30% al 60% dell'importo dei contributi non versati, con un minimo e massimo assoluti); distingue le 'sanzioni civili ordinarie' dalle 'sanzioni civili ridotte' per i casi di oggettiva difficoltà economica documentata.
**Art. 29 D.Lgs. 276/2003**: responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore (e del subappaltatore) per le retribuzioni non pagate ai lavoratori e per i contributi non versati all'INPS, nei due anni successivi alla conclusione del contratto. La responsabilità solidale opera automaticamente senza necessità di preventiva escussione dell'appaltatore da parte del lavoratore o dell'ente previdenziale.
Errori comuni da evitare nel tuo Richiesta del DURC (Regolarità Contributiva)
Nella gestione del DURC e nella sua richiesta si riscontrano in Italia questi errori frequenti che causano ritardi, perdita di contratti o sanzioni:
**Errore 1 — Richiedere il DURC all'ultimo momento**: il DURC richiede l'effettiva regolarità contributiva, che non si ottiene istantaneamente dopo un pagamento. I versamenti INPS devono essere stati registrati sui sistemi prima della richiesta. Attendere l'ultimo giorno prima della scadenza del contratto o della gara è pericoloso.
**Errore 2 — Non verificare la posizione INAIL**: molte imprese monitorano solo l'INPS e dimenticano l'INAIL. Un'irregolarità nel pagamento dei premi INAIL (anche di piccola entità) è sufficiente per ottenere un DURC negativo.
**Errore 3 — Non iscriversi alla Cassa Edile**: le imprese del settore edile che non si iscrivono alla Cassa Edile territorialmente competente ottengono automaticamente DURC negativo, indipendentemente dalla regolarità INPS e INAIL.
**Errore 4 — Confondere la durata del DURC**: il DURC ha validità di 120 giorni, non sei mesi né un anno. Usare un DURC scaduto espone il soggetto a responsabilità e può invalidare i pagamenti effettuati.
**Errore 5 — Non rispettare i 15 giorni per la regolarizzazione**: alla comunicazione di preavviso di DURC negativo, l'impresa ha esattamente 15 giorni per regolarizzare. Non intervenire entro questo termine porta all'emissione automatica del DURC negativo e a tutte le conseguenze che ne derivano.
**Errore 6 — Omettere il DURC nei subappalti**: la stazione appaltante deve verificare il DURC di ogni subappaltatore, non solo dell'appaltatore principale. L'omissione espone la stazione appaltante a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
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}Domande frequenti
Il DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva — è il documento che attesta la regolarità di un'impresa o di un lavoratore autonomo nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi verso INPS, INAIL e Casse Edili. Il D.M. 30 gennaio 2015 ha introdotto il DURC online che le stazioni appaltanti verificano direttamente senza richiedere al privato, ma le imprese devono comunque mantenersi in regola e possono richiedere la propria posizione. Il DURC è obbligatorio: per la stipula di contratti di appalto e subappalto con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici); per l'accesso a benefici normativi e contributivi in materia di lavoro (agevolazioni INPS, cassa integrazione); per il pagamento delle prestazioni di lavoro subordinato da parte delle pubbliche amministrazioni; per le transazioni immobiliari delle imprese; e per partecipare a gare d'appalto pubbliche. L'art. 4 D.L. 34/2014 ha esteso il DURC anche ai lavori privati in edilizia per sbloccare i pagamenti degli stati avanzamento lavori.
Il DURC si richiede esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS (www.inps.it) nella sezione 'DURC Online' o tramite il portale ComUnica della Camera di Commercio, entrambi accessibili con SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il D.M. 30 gennaio 2015 ha abolito il DURC cartaceo per quasi tutte le finalità, sostituendolo con la verifica online in tempo reale effettuata direttamente dalla stazione appaltante o dall'ente erogatore di benefici. Possono richiedere il DURC: le imprese per la propria posizione contributiva; le stazioni appaltanti per la verifica dei propri contraenti; i soggetti interessati (committenti, stazioni appaltanti, CAF per lavoratori autonomi). Il DURC, quando emesso, ha validità di 120 giorni dalla data di emissione ai sensi del D.M. 30/01/2015. Il rilascio è gratuito. In caso di irregolarità, il portale DURC Online avvisa l'impresa che ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione del DURC negativo.
Il DURC emesso tramite il portale DURC Online ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 3 D.M. 30 gennaio 2015. Questa validità vale per qualsiasi finalità di utilizzo, compresa la partecipazione a gare d'appalto, la stipula di contratti e l'accesso ai benefici. Attenzione: per alcune finalità specifiche (subappalti, stati avanzamento lavori in edilizia ai sensi del D.L. 34/2014), la validità effettiva può essere condizionata dalla continuità della regolarità contributiva nel periodo successivo all'emissione. Se il DURC è scaduto, non è necessario presentare una nuova domanda formale: le stazioni appaltanti verificano direttamente online la posizione dell'impresa in tempo reale. L'impresa deve semplicemente assicurarsi di essere in regola con i versamenti a INPS, INAIL e Casse Edili. In caso di irregolarità rilevata, il portale invia una comunicazione con indicazione delle somme da regolarizzare e un termine di 15 giorni per sanare la posizione prima dell'emissione del documento negativo.
Un DURC negativo — cioè attestante l'irregolarità contributiva dell'impresa verso INPS, INAIL o Casse Edili — ha conseguenze molto serie sul piano contrattuale e finanziario. La stazione appaltante pubblica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e del D.M. 30/01/2015, è obbligata a: sospendere il pagamento degli stati avanzamento lavori; trattenere sul pagamento un importo corrispondente all'inadempienza contributiva; comunicare l'irregolarità all'impresa affinché provveda alla regolarizzazione entro 15 giorni. Se l'irregolarità non viene sanata, la stazione appaltante può rescindere il contratto e procedere all'esclusione dalla gara. Nei lavori privati in edilizia (art. 4 D.L. 34/2014), il committente non può effettuare i pagamenti all'appaltatore in presenza di DURC negativo. L'irregolarità contributiva preclude anche l'accesso a cassa integrazione, contratti di solidarietà e altri ammortizzatori sociali erogati dall'INPS. La procedura di regolarizzazione prevede il pagamento delle somme dovute (incluse sanzioni e interessi di mora calcolati ai sensi della L. 388/2000) entro i 15 giorni dalla comunicazione di preavviso.
Sì: il DURC riguarda non solo le imprese con dipendenti ma anche i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995 — Riforma Dini), ai liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza professionali (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per ingegneri e architetti, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri, ecc.) e alle imprese senza dipendenti. Per i lavoratori autonomi del settore edile, è richiesta l'iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente. La verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi avviene tramite le Casse previdenziali di categoria (che rilasciano un proprio certificato di regolarità equivalente al DURC). Per i professionisti iscritti agli Ordini, il DURC è rilasciato dalla Cassa previdenziale di riferimento (es. EPAP, ENPACL, ENPAPI) e si presenta come certificato di regolarità contributiva equivalente, accettato dalle stazioni appaltanti ai sensi del D.M. 30/01/2015.
La regolarizzazione della posizione contributiva irregolare ai fini del DURC in Italia può avvenire in diversi modi. Il primo è il pagamento immediato delle somme dovute a INPS, INAIL e Casse Edili, incluse le sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 L. 388/2000 (pari al tasso di riferimento BCE aumentato di 5,5 punti percentuali per le sanzioni ridotte, fino a un massimo del 40% dell'importo dovuto). Il secondo è la rateizzazione del debito previdenziale: l'INPS consente la dilazione dei debiti contributivi tramite piani di ammortamento fino a 24 mesi ordinari (prorogabili a 36 mesi in presenza di documentate difficoltà economiche), ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 applicato per analogia ai contributi INPS; con l'approvazione del piano di rateizzazione, la posizione può essere considerata regolare già dalla prima rata pagata. Il terzo strumento è la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (Modello F24) con crediti fiscali (IRPEF, IRES, IVA) per ridurre il debito contributivo. Per le Casse Edili, la regolarizzazione avviene direttamente presso la Cassa di appartenenza territoriale.
Sì: nei contratti di appalto privato aventi ad oggetto lavori edili, il D.L. 34/2014 (convertito con L. 89/2014), all'art. 4, ha introdotto l'obbligo per il committente privato di verificare la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice prima di effettuare i pagamenti relativi ai singoli stati avanzamento lavori (SAL). Il committente, qualora non acquisisca direttamente il DURC, è solidalmente responsabile con l'appaltatore per il pagamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nel cantiere. La norma si applica a tutti i lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati privati, indipendentemente dall'importo. Per i lavori di importo inferiore a € 500,00, la verifica non è obbligatoria ma rimane consigliata. Il mancato controllo espone il committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) per le retribuzioni non pagate ai lavoratori e per i contributi non versati. In pratica, il committente privato deve chiedere all'impresa di produrre il DURC valido prima di emettere ogni SAL.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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