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Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto

Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto

art. 1813 c.c.; art. 125-quinquies TUB (D.Lgs. 385/1993); L. 108/1996 antiusura

CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO

ai sensi dell'art. 1813 c.c. e, ove applicabile, degli artt. 121–126 TUB (D.Lgs. 385/1993)

Art. 1 — PARTI DEL CONTRATTO

MUTUANTE:

Nome / Denominazione: [Mutuante Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuante Codice Fiscale]

Indirizzo: [Mutuante Indirizzo]

MUTUATARIO:

Nome / Denominazione: [Mutuatario Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuatario Codice Fiscale]

Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo]

Le parti, come sopra identificate, concordano e stipulano il seguente Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto:

Art. 2 — OGGETTO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il Mutuante concede al Mutuatario un prestito di euro [Importo Prestito] ([Importo Prestito Lettere]) a titolo di mutuo con vincolo di destinazione, da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisto del seguente bene / servizio:

Bene / Servizio: [Descrizione Acquisto]

Prezzo totale: euro [Prezzo Acquisto]

Fornitore / Venditore: [Nome Fornitore]

Il Mutuatario si obbliga a utilizzare la somma ricevuta esclusivamente per il suddetto acquisto e a consegnare al Mutuante copia della fattura o del titolo di acquisto entro [Termine Documentazione Acquisto] giorni dall'erogazione. L'impiego della somma per scopi diversi costituisce inadempimento contrattuale che attiva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 3 — EROGAZIONE DELLA SOMMA

La somma di euro [Importo Prestito] sarà erogata mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuatario [Mutuatario Iban] in data [Data Firma] o nella data concordata successivamente. Il contratto si perfeziona con l'effettiva consegna della somma ai sensi dell'art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo). Il mezzo di pagamento è tracciabile ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Art. 4 — INTERESSI CORRISPETTIVI

Il Mutuatario corrisponderà al Mutuante un interesse corrispettivo al tasso annuo del [Tasso Interesse Annuo]% ([Tipo Tasso]). Le parti dichiarano che tale tasso è stato determinato nel rispetto del tasso-soglia antiusura vigente (art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108; TEGM Banca d'Italia). In caso di pattuizione di interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse è dovuto e il contratto diventa gratuito. Il saggio legale ex art. 1284 c.c. si applica in assenza di diversa pattuizione.

Art. 5 — PIANO DI RIMBORSO

Il Mutuatario restituirà la somma finanziata e gli interessi in [Numero Rate] rate [Periodicita Rate] di euro [Importo Rata] ciascuna, con scadenza della prima rata il [Data Prima Rata]. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuante: [Mutuante Iban], con causale 'Rimborso prestito finalizzato – rata [numero]'.

Art. 6 — GARANZIE

A garanzia degli obblighi di rimborso le parti convengono: [Garanzia Prevista].

Art. 7 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL TERMINE

Clausola risolutiva espressa: [Clausola Risolutiva Espressa]. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto in caso di: (a) mancato pagamento di una o più rate alla scadenza; (b) violazione del vincolo di destinazione ex art. 2; (c) mancata consegna della documentazione dell'acquisto entro il termine stabilito. In caso di risoluzione, l'intero capitale residuo diviene immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine). Gli interessi moratori decorrono ai sensi degli artt. 1219, 1224 c.c.

Art. 8 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il [Foro Competente]. Per i consumatori il foro è inderogabilmente quello della residenza del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). La legge applicabile è la legge italiana.

Art. 9 — DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere pattuita per iscritto. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972. Per la data certa ex art. 2704 c.c. le parti provvederanno alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o all'invio tramite PEC.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma], [Data Firma]

Il Mutuante: [Mutuante Nome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il Mutuatario: [Mutuatario Nome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. per le clausole di cui agli artt. 7 (clausola risolutiva espressa) e 8 (deroga alla competenza giurisdizionale):

Il Mutuatario: Firma: _________________________

Mutuante

________________

Signature

Mutuatario

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto?

Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è il contratto di mutuo con vincolo di scopo destinato a finanziare un acquisto determinato di un bene o di un servizio, con clausola di destinazione vincolata della somma. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile sul mutuo, e, quando il finanziamento è connesso a un acquisto di consumo, sull'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) sui contratti di credito collegati.

La caratteristica distintiva è il vincolo di scopo: la somma mutuata può essere destinata esclusivamente all'acquisto indicato nel contratto, di norma con erogazione diretta al venditore. Quando il prestito è un credito al consumo collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi, l'art. 125-quinquies TUB tutela il consumatore: in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato, con conseguente esonero dal rimborso e diritto alla restituzione di quanto già versato. Restano applicabili le norme sugli interessi (art. 1815 c.c.) e sull'usura (L. 108/1996).

Lo strumento è impiegato per finanziare l'acquisto di autoveicoli, attrezzature professionali, beni di consumo durevoli e, tra privati, anche l'acquisto della prima casa, quando si vuole vincolare il prestito a una destinazione specifica e, ai fini fiscali, tracciare l'impiego della somma.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere il bene o servizio finanziato e il fornitore, indicare l'importo, le modalità di erogazione (di regola al venditore), il tasso, il piano di rimborso e il vincolo di destinazione. La connessione con il contratto di acquisto va resa esplicita. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, lettera di erogazione del finanziamento, ricevuta di pagamento e mutuo fruttifero.

Quando serve Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto?

Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è lo strumento giuridico corretto ogni volta che una parte intende finanziare un acquisto specifico attraverso risorse altrui. Le casistiche più frequenti sono: finanziamento dell'acquisto di un'autovettura o motociclo tra privati o tra privato e rivenditore, con il mutuante che eroga la somma direttamente al venditore; finanziamento dell'acquisto di attrezzature professionali (macchinari, strumentazione medica, informatica) dove il vincolo di scopo è essenziale per detrarre gli interessi passivi ai fini fiscali (art. 96 TUIR per le imprese); prestito tra familiari per l'acquisto della prima casa, dove il finanziamento privato affianca o sostituisce il mutuo bancario; finanziamento di opere di ristrutturazione edilizia vincolato all'esecuzione di specifici lavori documentati dalle fatture del fornitore (rilevante ai fini dell'accesso ai bonus fiscali Agenzia delle Entrate); finanziamento tra soci di una S.r.l. per l'acquisto di un cespite aziendale, con applicazione dell'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti soci. Il documento è necessario anche quando le parti intendono escludere la liberalità e documentare la destinazione della somma per l'Agenzia delle Entrate, evitando la presunzione di donazione indiretta o di reddito imponibile a carico del ricevente. Il prestito finalizzato è particolarmente indicato anche quando si acquista un veicolo usato da un concessionario autorizzato ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): in questo caso il consumatore beneficia delle tutele del credito al consumo anche se il veicolo è di seconda mano. Per gli acquisti di immobili, invece, il prestito finalizzato tipico è il mutuo ipotecario ex artt. 38 ss. TUB, che richiede la stipula davanti al notaio e l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari (Conservatoria dei Registri Immobiliari). Il prestito finalizzato all'acquisto tra privati (non tramite intermediario finanziario) non richiede la forma scritta ad substantiam, ma è fortemente consigliato un contratto scritto per la prova del vincolo di destinazione. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato, in decisione n. 18932/2022, che il diritto del consumatore alla sospensione delle rate sussiste anche quando l'intermediario non è direttamente parte del contratto di acquisto.

Cosa includere nel tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto

Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia deve contenere elementi specifici per essere valido ed efficace sotto il profilo giuridico e fiscale. Primo: identificazione completa delle parti con nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale e, per le società, iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio. Secondo: descrizione precisa del bene o servizio oggetto dell'acquisto vincolato (marca, modello, descrizione, valore, nome del fornitore o venditore), con indicazione che la somma non può essere destinata ad altri scopi. Terzo: importo del finanziamento in cifre e in lettere, in euro, con modalità di erogazione tracciabile nel rispetto del D.Lgs. 231/2007 (bonifico bancario con IBAN, assegno circolare non trasferibile). Quarto: piano di rimborso dettagliato con numero di rate, importo di ciascuna rata, periodicità (mensile, trimestrale, annuale), IBAN del mutuante per il pagamento, data della prima e dell'ultima rata, e scadenza finale ex art. 1817 c.c. Quinto: tasso di interesse corrispettivo annuo nel rispetto del tasso-soglia antiusura L. 108/1996 e TEGM Banca d'Italia (art. 1815 c.c.); nei rapporti con i consumatori, indicazione del TAEG obbligatoria ex artt. 121 ss. TUB. Sesto: vincolo di destinazione con clausola che impone al mutuatario di documentare l'avvenuto acquisto (fattura, contratto di compravendita, ricevuta) entro un termine stabilito. Settimo: clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per il caso di violazione del vincolo di scopo o di mancato pagamento di una rata. Ottavo: eventuali garanzie (fideiussione artt. 1936 ss. c.c., pegno artt. 2784 ss. c.c., privilegio speciale sul bene acquistato). Nono: indicazione del foro competente ex artt. 18–20 c.p.c. (per i consumatori, foro inderogabile della residenza ex art. 33 Codice del Consumo). Decimo: data certa ex art. 2704 c.c. tramite registrazione Agenzia delle Entrate o PEC con marca temporale. forms-legal.com offre il modello completo per il diritto italiano con tutti questi elementi già integrati. Un elemento spesso trascurato nel prestito finalizzato è la clausola di recesso del consumatore ex art. 125-ter TUB: il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione senza indicare motivi, con restituzione del capitale ricevuto e degli interessi maturati. La lettera che accompagna il contratto deve informare il consumatore di questo diritto con linguaggio chiaro e comprensibile (art. 124, c. 1 TUB). Un altro elemento cruciale è l'indicatore TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): ai sensi dell'art. 121 TUB, il TAEG deve essere indicato in modo prominente nel contratto e includere non solo il tasso nominale ma anche le commissioni, le spese di istruttoria e quelle assicurative eventualmente obbligatorie. La Banca d'Italia ha emesso specifiche Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Provv. 29 luglio 2009 e successive modifiche) che dettagliano i requisiti informativi per il contratto di credito al consumo. Infine, per i prestiti via e-commerce (es. buy now, pay later), le nuove norme della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE, recepimento atteso entro 2025) estenderanno le tutele anche ai microprestiti sotto 200 euro.

Come compilare il tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto

Per compilare correttamente il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia seguire questi passaggi. Primo passo: raccogliere i dati anagrafici completi di mutuante e mutuatario — codice fiscale (obbligatorio per l'Agenzia delle Entrate), indirizzo di residenza aggiornato, PEC o e-mail per le comunicazioni formali. Secondo passo: descrivere con precisione il bene o servizio da acquistare — tipo di bene, fornitore o venditore, prezzo concordato, eventuale numero di offerta o preventivo. Più è precisa la descrizione, più è solida la prova del vincolo di destinazione. Terzo passo: compilare l'importo del finanziamento in cifre e in lettere, verificando che corrisponda al prezzo del bene (o a una sua quota, se il mutuatario contribuisce con risorse proprie). Quarto passo: inserire il tasso di interesse corrispettivo annuo, verificando preventivamente che non superi il tasso-soglia usura vigente (TEGM pubblicato da Banca d'Italia sul sito ufficiale). Quinto passo: definire il piano di rimborso — numero di rate, importo, periodicità, IBAN del mutuante. L'importo della rata può essere calcolato con la formula dell'ammortamento francese (rata costante) o alla francese con preammortamento iniziale. Sesto passo: inserire la data di erogazione della somma, che deve coincidere con l'accredito bancario effettivo (bonificosul conto del mutuatario o del fornitore). Settimo passo: firmare entrambe le parti in originale e, se il contratto supera 100 righe o 4 facciate, applicare la marca da bollo da 16,00 euro ex D.P.R. 642/1972. Per la data certa, inviare copia tramite PEC o registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate. Nella sezione dedicata al bene da acquistare è importante inserire tutti i dati identificativi: per i beni mobili registrati (veicoli), il numero di targa o telaio, la marca e il modello, l'anno di immatricolazione; per i beni immobili, i dati catastali completi (comune, foglio, particella, subalterno) e l'indirizzo esatto. Per i beni di consumo diversi (elettrodomestici, arredamento), è sufficiente la descrizione commerciale con il codice articolo del rivenditore. Il TAEG deve essere calcolato prima di compilare il contratto: esistono calcolatori online messi a disposizione dalla Banca d'Italia e dal MEF. Se non si conosce il TAEG esatto, è necessario richiederlo per iscritto al finanziatore prima della firma, pena la nullità della clausola interessi ex art. 117, c. 6 TUB (sostituita dal tasso BOT o dal tasso legale ex art. 1284 c.c.). Il piano di ammortamento va allegato al contratto e sottoscritto da entrambe le parti: ogni rata deve indicare la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto

Nella redazione del Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia gli errori più frequenti sono i seguenti. Primo errore: omettere la descrizione precisa del bene da acquistare — senza indicazione del vincolo di scopo il contratto perde la sua natura di prestito finalizzato e diventa un mutuo ordinario, con conseguente perdita delle tutele ex art. 125-quinquies TUB per i consumatori. Secondo errore: non verificare il TEGM prima di fissare il tasso d'interesse — se il tasso pattuito supera la soglia usura L. 108/1996, la clausola interessi è nulla ex art. 1815 c.2 c.c. e il finanziamento diventa gratuito. Terzo errore: erogare la somma in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati) — espone entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e invalida la prova della dazione. Quarto errore: non inserire il TAEG nei contratti con consumatori — violazione degli artt. 121 ss. TUB con conseguente nullità del contratto di credito al consumo e applicazione del tasso sostitutivo BOT. Quinto errore: dimenticare la data certa ex art. 2704 c.c. — il contratto non è opponibile ai terzi creditori in sede concorsuale ex D.Lgs. 14/2019 CCII. Sesto errore: trascurare di documentare l'avvenuto acquisto con fattura del fornitore — senza questa prova il Tribunale non può verificare il rispetto del vincolo di scopo in caso di contestazione. Il quinto errore frequente è non verificare se l'intermediario finanziatore è iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia: operare con soggetti non autorizzati espone il consumatore a rischi di abusivismo finanziario. È possibile verificare l'iscrizione sul sito ufficiale della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, Albi e Registri). Il sesto errore è non conservare la copia del contratto di acquisto del bene: in caso di inadempimento del venditore, il consumatore deve provare il collegamento negoziale tra i due contratti per poter esercitare i diritti ex art. 125-quinquies TUB contro il finanziatore. Il settimo errore è sottoscrivere il contratto di prestito finalizzato prima che il bene sia disponibile e verificato: la prassi corretta è firmare il contratto di credito contestualmente o dopo la firma del contratto di acquisto, avendo già visionato il bene. forms-legal.com mette a disposizione un checklist di pre-firma per evitare questi errori comuni.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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