Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto
art. 1813 c.c.; art. 125-quinquies TUB (D.Lgs. 385/1993); L. 108/1996 antiusura
CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO
ai sensi dell'art. 1813 c.c. e, ove applicabile, degli artt. 121–126 TUB (D.Lgs. 385/1993)
Art. 1 — PARTI DEL CONTRATTO
MUTUANTE:
Nome / Denominazione: [Mutuante Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuante Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuante Indirizzo]
MUTUATARIO:
Nome / Denominazione: [Mutuatario Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuatario Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo]
Le parti, come sopra identificate, concordano e stipulano il seguente Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto:
Art. 2 — OGGETTO E VINCOLO DI DESTINAZIONE
Il Mutuante concede al Mutuatario un prestito di euro [Importo Prestito] ([Importo Prestito Lettere]) a titolo di mutuo con vincolo di destinazione, da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisto del seguente bene / servizio:
Bene / Servizio: [Descrizione Acquisto]
Prezzo totale: euro [Prezzo Acquisto]
Fornitore / Venditore: [Nome Fornitore]
Il Mutuatario si obbliga a utilizzare la somma ricevuta esclusivamente per il suddetto acquisto e a consegnare al Mutuante copia della fattura o del titolo di acquisto entro [Termine Documentazione Acquisto] giorni dall'erogazione. L'impiego della somma per scopi diversi costituisce inadempimento contrattuale che attiva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del presente contratto.
Art. 3 — EROGAZIONE DELLA SOMMA
La somma di euro [Importo Prestito] sarà erogata mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuatario [Mutuatario Iban] in data [Data Firma] o nella data concordata successivamente. Il contratto si perfeziona con l'effettiva consegna della somma ai sensi dell'art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo). Il mezzo di pagamento è tracciabile ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Art. 4 — INTERESSI CORRISPETTIVI
Il Mutuatario corrisponderà al Mutuante un interesse corrispettivo al tasso annuo del [Tasso Interesse Annuo]% ([Tipo Tasso]). Le parti dichiarano che tale tasso è stato determinato nel rispetto del tasso-soglia antiusura vigente (art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108; TEGM Banca d'Italia). In caso di pattuizione di interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse è dovuto e il contratto diventa gratuito. Il saggio legale ex art. 1284 c.c. si applica in assenza di diversa pattuizione.
Art. 5 — PIANO DI RIMBORSO
Il Mutuatario restituirà la somma finanziata e gli interessi in [Numero Rate] rate [Periodicita Rate] di euro [Importo Rata] ciascuna, con scadenza della prima rata il [Data Prima Rata]. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuante: [Mutuante Iban], con causale 'Rimborso prestito finalizzato – rata [numero]'.
Art. 6 — GARANZIE
A garanzia degli obblighi di rimborso le parti convengono: [Garanzia Prevista].
Art. 7 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL TERMINE
Clausola risolutiva espressa: [Clausola Risolutiva Espressa]. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto in caso di: (a) mancato pagamento di una o più rate alla scadenza; (b) violazione del vincolo di destinazione ex art. 2; (c) mancata consegna della documentazione dell'acquisto entro il termine stabilito. In caso di risoluzione, l'intero capitale residuo diviene immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine). Gli interessi moratori decorrono ai sensi degli artt. 1219, 1224 c.c.
Art. 8 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il [Foro Competente]. Per i consumatori il foro è inderogabilmente quello della residenza del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). La legge applicabile è la legge italiana.
Art. 9 — DISPOSIZIONI FINALI
Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere pattuita per iscritto. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972. Per la data certa ex art. 2704 c.c. le parti provvederanno alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o all'invio tramite PEC.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Mutuante: [Mutuante Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Mutuatario: [Mutuatario Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. per le clausole di cui agli artt. 7 (clausola risolutiva espressa) e 8 (deroga alla competenza giurisdizionale):
Il Mutuatario: Firma: _________________________
Mutuante
________________
Signature
Mutuatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto?
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è il contratto di mutuo con vincolo di scopo destinato a finanziare un acquisto determinato di un bene o di un servizio, con clausola di destinazione vincolata della somma. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile sul mutuo, e, quando il finanziamento è connesso a un acquisto di consumo, sull'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) sui contratti di credito collegati.
La caratteristica distintiva è il vincolo di scopo: la somma mutuata può essere destinata esclusivamente all'acquisto indicato nel contratto, di norma con erogazione diretta al venditore. Quando il prestito è un credito al consumo collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi, l'art. 125-quinquies TUB tutela il consumatore: in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato, con conseguente esonero dal rimborso e diritto alla restituzione di quanto già versato. Restano applicabili le norme sugli interessi (art. 1815 c.c.) e sull'usura (L. 108/1996).
Lo strumento è impiegato per finanziare l'acquisto di autoveicoli, attrezzature professionali, beni di consumo durevoli e, tra privati, anche l'acquisto della prima casa, quando si vuole vincolare il prestito a una destinazione specifica e, ai fini fiscali, tracciare l'impiego della somma.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere il bene o servizio finanziato e il fornitore, indicare l'importo, le modalità di erogazione (di regola al venditore), il tasso, il piano di rimborso e il vincolo di destinazione. La connessione con il contratto di acquisto va resa esplicita. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, lettera di erogazione del finanziamento, ricevuta di pagamento e mutuo fruttifero.
Quando serve Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto?
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è lo strumento giuridico corretto ogni volta che una parte intende finanziare un acquisto specifico attraverso risorse altrui. Le casistiche più frequenti sono: finanziamento dell'acquisto di un'autovettura o motociclo tra privati o tra privato e rivenditore, con il mutuante che eroga la somma direttamente al venditore; finanziamento dell'acquisto di attrezzature professionali (macchinari, strumentazione medica, informatica) dove il vincolo di scopo è essenziale per detrarre gli interessi passivi ai fini fiscali (art. 96 TUIR per le imprese); prestito tra familiari per l'acquisto della prima casa, dove il finanziamento privato affianca o sostituisce il mutuo bancario; finanziamento di opere di ristrutturazione edilizia vincolato all'esecuzione di specifici lavori documentati dalle fatture del fornitore (rilevante ai fini dell'accesso ai bonus fiscali Agenzia delle Entrate); finanziamento tra soci di una S.r.l. per l'acquisto di un cespite aziendale, con applicazione dell'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti soci. Il documento è necessario anche quando le parti intendono escludere la liberalità e documentare la destinazione della somma per l'Agenzia delle Entrate, evitando la presunzione di donazione indiretta o di reddito imponibile a carico del ricevente. Il prestito finalizzato è particolarmente indicato anche quando si acquista un veicolo usato da un concessionario autorizzato ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): in questo caso il consumatore beneficia delle tutele del credito al consumo anche se il veicolo è di seconda mano. Per gli acquisti di immobili, invece, il prestito finalizzato tipico è il mutuo ipotecario ex artt. 38 ss. TUB, che richiede la stipula davanti al notaio e l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari (Conservatoria dei Registri Immobiliari). Il prestito finalizzato all'acquisto tra privati (non tramite intermediario finanziario) non richiede la forma scritta ad substantiam, ma è fortemente consigliato un contratto scritto per la prova del vincolo di destinazione. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato, in decisione n. 18932/2022, che il diritto del consumatore alla sospensione delle rate sussiste anche quando l'intermediario non è direttamente parte del contratto di acquisto.
Cosa includere nel tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia deve contenere elementi specifici per essere valido ed efficace sotto il profilo giuridico e fiscale. Primo: identificazione completa delle parti con nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale e, per le società, iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio. Secondo: descrizione precisa del bene o servizio oggetto dell'acquisto vincolato (marca, modello, descrizione, valore, nome del fornitore o venditore), con indicazione che la somma non può essere destinata ad altri scopi. Terzo: importo del finanziamento in cifre e in lettere, in euro, con modalità di erogazione tracciabile nel rispetto del D.Lgs. 231/2007 (bonifico bancario con IBAN, assegno circolare non trasferibile). Quarto: piano di rimborso dettagliato con numero di rate, importo di ciascuna rata, periodicità (mensile, trimestrale, annuale), IBAN del mutuante per il pagamento, data della prima e dell'ultima rata, e scadenza finale ex art. 1817 c.c. Quinto: tasso di interesse corrispettivo annuo nel rispetto del tasso-soglia antiusura L. 108/1996 e TEGM Banca d'Italia (art. 1815 c.c.); nei rapporti con i consumatori, indicazione del TAEG obbligatoria ex artt. 121 ss. TUB. Sesto: vincolo di destinazione con clausola che impone al mutuatario di documentare l'avvenuto acquisto (fattura, contratto di compravendita, ricevuta) entro un termine stabilito. Settimo: clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per il caso di violazione del vincolo di scopo o di mancato pagamento di una rata. Ottavo: eventuali garanzie (fideiussione artt. 1936 ss. c.c., pegno artt. 2784 ss. c.c., privilegio speciale sul bene acquistato). Nono: indicazione del foro competente ex artt. 18–20 c.p.c. (per i consumatori, foro inderogabile della residenza ex art. 33 Codice del Consumo). Decimo: data certa ex art. 2704 c.c. tramite registrazione Agenzia delle Entrate o PEC con marca temporale. forms-legal.com offre il modello completo per il diritto italiano con tutti questi elementi già integrati. Un elemento spesso trascurato nel prestito finalizzato è la clausola di recesso del consumatore ex art. 125-ter TUB: il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione senza indicare motivi, con restituzione del capitale ricevuto e degli interessi maturati. La lettera che accompagna il contratto deve informare il consumatore di questo diritto con linguaggio chiaro e comprensibile (art. 124, c. 1 TUB). Un altro elemento cruciale è l'indicatore TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): ai sensi dell'art. 121 TUB, il TAEG deve essere indicato in modo prominente nel contratto e includere non solo il tasso nominale ma anche le commissioni, le spese di istruttoria e quelle assicurative eventualmente obbligatorie. La Banca d'Italia ha emesso specifiche Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Provv. 29 luglio 2009 e successive modifiche) che dettagliano i requisiti informativi per il contratto di credito al consumo. Infine, per i prestiti via e-commerce (es. buy now, pay later), le nuove norme della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE, recepimento atteso entro 2025) estenderanno le tutele anche ai microprestiti sotto 200 euro.
Come compilare il tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto
Per compilare correttamente il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia seguire questi passaggi. Primo passo: raccogliere i dati anagrafici completi di mutuante e mutuatario — codice fiscale (obbligatorio per l'Agenzia delle Entrate), indirizzo di residenza aggiornato, PEC o e-mail per le comunicazioni formali. Secondo passo: descrivere con precisione il bene o servizio da acquistare — tipo di bene, fornitore o venditore, prezzo concordato, eventuale numero di offerta o preventivo. Più è precisa la descrizione, più è solida la prova del vincolo di destinazione. Terzo passo: compilare l'importo del finanziamento in cifre e in lettere, verificando che corrisponda al prezzo del bene (o a una sua quota, se il mutuatario contribuisce con risorse proprie). Quarto passo: inserire il tasso di interesse corrispettivo annuo, verificando preventivamente che non superi il tasso-soglia usura vigente (TEGM pubblicato da Banca d'Italia sul sito ufficiale). Quinto passo: definire il piano di rimborso — numero di rate, importo, periodicità, IBAN del mutuante. L'importo della rata può essere calcolato con la formula dell'ammortamento francese (rata costante) o alla francese con preammortamento iniziale. Sesto passo: inserire la data di erogazione della somma, che deve coincidere con l'accredito bancario effettivo (bonificosul conto del mutuatario o del fornitore). Settimo passo: firmare entrambe le parti in originale e, se il contratto supera 100 righe o 4 facciate, applicare la marca da bollo da 16,00 euro ex D.P.R. 642/1972. Per la data certa, inviare copia tramite PEC o registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate. Nella sezione dedicata al bene da acquistare è importante inserire tutti i dati identificativi: per i beni mobili registrati (veicoli), il numero di targa o telaio, la marca e il modello, l'anno di immatricolazione; per i beni immobili, i dati catastali completi (comune, foglio, particella, subalterno) e l'indirizzo esatto. Per i beni di consumo diversi (elettrodomestici, arredamento), è sufficiente la descrizione commerciale con il codice articolo del rivenditore. Il TAEG deve essere calcolato prima di compilare il contratto: esistono calcolatori online messi a disposizione dalla Banca d'Italia e dal MEF. Se non si conosce il TAEG esatto, è necessario richiederlo per iscritto al finanziatore prima della firma, pena la nullità della clausola interessi ex art. 117, c. 6 TUB (sostituita dal tasso BOT o dal tasso legale ex art. 1284 c.c.). Il piano di ammortamento va allegato al contratto e sottoscritto da entrambe le parti: ogni rata deve indicare la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo.
Requisiti legali per Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è soggetto a una pluralità di disposizioni normative. Sotto il profilo civilistico: art. 1813 c.c. (mutuo – contratto reale: si perfeziona con la consegna); art. 1815 c.c. (interessi corrispettivi e gratuità automatica in caso di usura); art. 2 L. 108/1996 (tasso-soglia antiusura; TEGM pubblicato da Banca d'Italia e MEF); art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa per violazione del vincolo di scopo); art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine per inadempimento). Nei rapporti con i consumatori: artt. 121–126 TUB (D.Lgs. 385/1993) – TAEG, SECCI, diritto di recesso 14 giorni, rimborso anticipato, collegamento contrattuale ex art. 125-quinquies; D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo – foro inderogabile consumatore, clausole abusive (art. 33 ss.). Sotto il profilo fiscale: D.P.R. 642/1972 – imposta di bollo sulle scritture private; D.P.R. 131/1986 TUR – registrazione in caso d'uso; D.Lgs. 231/2007 – soglia contante 5.000 euro. Data certa: art. 2704 c.c. per opponibilità ai terzi e in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). La responsabilità del finanziatore nel prestito finalizzato è stata ampliata dalla giurisprudenza italiana e dalla Corte di Giustizia UE. Il Tribunale di Roma, sentenza 14 febbraio 2020 n. 3141, ha condannato un intermediario a restituire le rate pagate da un consumatore perché il venditore aveva consegnato un bene difforme da quello descritto nel contratto di acquisto. L'art. 125-quinquies, c. 3 TUB attribuisce al consumatore il diritto di agire contro il finanziatore quando l'azione contro il fornitore del bene o servizio non ha avuto esito o è impossibile. La normativa sulla portabilità del mutuo (art. 120-quater TUB, L. 40/2007 cosiddetta Bersani-bis) si applica solo ai mutui ipotecari, non al credito al consumo finalizzato; per questi ultimi l'estinzione anticipata è regolata dall'art. 125-sexies TUB con riduzione proporzionale di interessi e costi. L'intermediario deve conservare la documentazione contrattuale per almeno 10 anni ex art. 119, c. 4 TUB.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto
Nella redazione del Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia gli errori più frequenti sono i seguenti. Primo errore: omettere la descrizione precisa del bene da acquistare — senza indicazione del vincolo di scopo il contratto perde la sua natura di prestito finalizzato e diventa un mutuo ordinario, con conseguente perdita delle tutele ex art. 125-quinquies TUB per i consumatori. Secondo errore: non verificare il TEGM prima di fissare il tasso d'interesse — se il tasso pattuito supera la soglia usura L. 108/1996, la clausola interessi è nulla ex art. 1815 c.2 c.c. e il finanziamento diventa gratuito. Terzo errore: erogare la somma in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per i privati) — espone entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e invalida la prova della dazione. Quarto errore: non inserire il TAEG nei contratti con consumatori — violazione degli artt. 121 ss. TUB con conseguente nullità del contratto di credito al consumo e applicazione del tasso sostitutivo BOT. Quinto errore: dimenticare la data certa ex art. 2704 c.c. — il contratto non è opponibile ai terzi creditori in sede concorsuale ex D.Lgs. 14/2019 CCII. Sesto errore: trascurare di documentare l'avvenuto acquisto con fattura del fornitore — senza questa prova il Tribunale non può verificare il rispetto del vincolo di scopo in caso di contestazione. Il quinto errore frequente è non verificare se l'intermediario finanziatore è iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia: operare con soggetti non autorizzati espone il consumatore a rischi di abusivismo finanziario. È possibile verificare l'iscrizione sul sito ufficiale della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, Albi e Registri). Il sesto errore è non conservare la copia del contratto di acquisto del bene: in caso di inadempimento del venditore, il consumatore deve provare il collegamento negoziale tra i due contratti per poter esercitare i diritti ex art. 125-quinquies TUB contro il finanziatore. Il settimo errore è sottoscrivere il contratto di prestito finalizzato prima che il bene sia disponibile e verificato: la prassi corretta è firmare il contratto di credito contestualmente o dopo la firma del contratto di acquisto, avendo già visionato il bene. forms-legal.com mette a disposizione un checklist di pre-firma per evitare questi errori comuni.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/prestito-finalizzato-acquisto
"Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/prestito-finalizzato-acquisto.
@misc{formslegal-prestito-finalizzato-acquisto,
author = {{Forms Legal}},
title = {Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/loans/prestito-finalizzato-acquisto}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto in Italia è un mutuo con vincolo di scopo: la somma erogata può essere utilizzata esclusivamente per finanziare un acquisto determinato (un bene mobile, un bene immobile, un servizio), identificato nel contratto. Si distingue dal mutuo ordinario (art. 1813 c.c.) perché la destinazione delle somme è un elemento essenziale del contratto: se il mutuatario utilizza la somma per scopi diversi, commette un inadempimento che legittima la risoluzione anticipata e la restituzione immediata del capitale residuo. Nei rapporti con i consumatori il prestito finalizzato è regolato dagli artt. 121–126 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993 TUB) e, per i beni di consumo, dall'art. 125-quinquies TUB che prevede il collegamento contrattuale con il contratto di fornitura: se il fornitore non consegna il bene, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento. Nei rapporti tra privati il prestito finalizzato è soggetto all'art. 1813 c.c. con il vincolo di scopo pattuito negozialmente.
Il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto è soggetto, nei rapporti con i consumatori, alla disciplina speciale del credito al consumo prevista dagli artt. 121–126 TUB (D.Lgs. 385/1993) e dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Le principali tutele sono: (1) obbligo di informativa precontrattuale standardizzata (SECCI – Standard European Consumer Credit Information); (2) indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e di tutti i costi del finanziamento; (3) diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula senza penali ex art. 125-ter TUB; (4) rimborso anticipato in qualsiasi momento ex art. 125-sexies TUB, con riduzione del costo totale del credito; (5) collegamento contrattuale ex art. 125-quinquies TUB: risoluzione del contratto di fornitura → risoluzione del contratto di finanziamento. Se la banca o la finanziaria non fornisce queste informazioni, il contratto è nullo o produce effetti ridotti (tasso sostitutivo BOT). Il Tribunale di Roma, sez. VI specializzata imprese, ha più volte applicato la nullità di protezione del consumatore per mancata indicazione del TAEG.
Nel Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto italiano, il vincolo di destinazione è una clausola essenziale del contratto: il mutuatario si obbliga a utilizzare la somma esclusivamente per l'acquisto indicato. Se il mutuatario viola questo obbligo, commette un inadempimento contrattuale che legittima il mutuante ad attivare la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o a chiedere la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. con restituzione immediata dell'intero capitale residuo e degli interessi maturati. Il controllo del vincolo avviene tipicamente attraverso la documentazione dell'acquisto (fattura, contratto di compravendita, atto notarile). Nei finanziamenti bancari finalizzati, la banca può richiedere di versare la somma direttamente al fornitore (es. concessionario auto, costruttore immobiliare) anziché al mutuatario, eliminando alla radice il rischio di deviazione dal vincolo. La Corte di Cassazione ha qualificato il prestito finalizzato come negozio complesso in cui il vincolo di scopo costituisce causa del contratto (Cass. civ. 18 settembre 2014 n. 19732).
Sì, il rispetto del tasso-soglia antiusura è obbligatorio in qualsiasi contratto di mutuo o prestito di denaro in Italia, compresi i prestiti finalizzati tra privati. La L. 7 marzo 1996, n. 108 (legge antiusura) e l'art. 644 c.p. vietano la pattuizione di interessi usurari. Il tasso-soglia è il 150% del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) delle operazioni della stessa categoria, pubblicato trimestralmente da Banca d'Italia e dal MEF. Ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e nessun interesse è dovuto (il mutuo diventa automaticamente gratuito). Nel calcolo del TEGM vanno incluse tutte le componenti del costo del credito: interessi corrispettivi, commissioni, spese accessorie. Per i prestiti tra privati non si applicano le soglie speciali delle operazioni bancarie, bensì le soglie della categoria 'prestiti personali o altri finanziamenti alle famiglie'. Prima di fissare il tasso nel Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto, verificare il TEGM vigente sul sito di Banca d'Italia.
La risposta dipende dal tipo di garanzia prevista. Se il Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto di un immobile è garantito da ipoteca volontaria (artt. 2808 ss. c.c.), è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (artt. 2821, 2835 c.c.), che devono essere stipulati davanti a un notaio e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Senza questa forma, l'ipoteca non può essere iscritta e il mutuante non gode della garanzia reale. Se invece il prestito finalizzato non prevede garanzia ipotecaria (es. prestito per acquisto auto tra privati senza pegno o ipoteca), la forma notarile non è obbligatoria per la validità: basta la scrittura privata, che è necessaria solo ad probationem per il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Nel caso di finanziamento bancario per l'acquisto della prima casa (mutuo fondiario), si applicano le disposizioni del TUB artt. 38–42 e l'atto notarile è sempre necessario per l'iscrizione ipotecaria.
Nel Contratto di Prestito Finalizzato all'Acquisto italiano il diritto di rimborso anticipato è disciplinato in modo diverso a seconda che il mutuatario sia un consumatore o un privato non consumatore. Per i consumatori, l'art. 125-sexies TUB garantisce il diritto di rimborso anticipato in qualsiasi momento, totale o parziale, con riduzione del costo totale del credito per il periodo residuo. Il creditore può richiedere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato, non superiore all'1% del capitale rimborsato anticipatamente se il periodo residuo è superiore a un anno, o allo 0,5% se inferiore a un anno. Per i prestiti tra privati non soggetti al TUB, il diritto di rimborso anticipato deve essere espressamente pattuito nel contratto: in assenza di clausola, si applica l'art. 1184 c.c. (il termine si presume a favore del debitore, il che in teoria limiterebbe il rimborso anticipato non consensuale). La prassi contrattuale italiana include sempre una clausola di estinzione anticipata con calcolo degli interessi residui maturati, tutelando sia il mutuante (recupero degli interessi fino alla data di rimborso) sia il mutuatario (liberazione anticipata dal debito).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Mutuo tra Privati
Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Lettera di Erogazione del Finanziamento
Documento che attesta l'avvenuta erogazione della somma finanziata, la data di accredito e la decorrenza degli obblighi di rimborso, in conformità all'art. 1813 c.c.
Ricevuta di Pagamento
Documento che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte del debitore al creditore, costituendo prova scritta dell'adempimento ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Contratto di Mutuo Fruttifero con Interessi
Contratto di mutuo tra privati con pattuizione espressa di interessi corrispettivi, nel rispetto del tasso-soglia antiusura. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 e 1815 del Codice Civile (R.D. 262/1942) e dalla L. 108/1996.