Parcella / Notula del Professionista
PARCELLA PROFESSIONALE
PARCELLA PROFESSIONALE
Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 25 D.P.R. 600/1973 — Codice tipo documento SdI: TD06
PROFESSIONISTA
[Professionista Nome] [Numero Iscrizione] P.IVA: [Professionista Partita Iva] | C.F.: [Professionista Codice Fiscale] [Professionista Indirizzo]
COMMITTENTE
[Cliente Nome] | P.IVA/C.F.: [Cliente Partita Iva] [Cliente Indirizzo] | SdI/PEC: [Codice Sdi Cliente]
DETTAGLIO PRESTAZIONE
Parcella N.: [Numero Parcella] Data: [Data Parcella] Periodo: [Periodo Riferimento]
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PRESTAZIONI: [Descrizione Prestazione]
RIEPILOGO FINANZIARIO
Compenso professionale netto: € [Compenso Netto] Contributo integrativo cassa [Percentuale Cassa]%: € [Importo Cassa] Base imponibile IVA: € [Base Iva] IVA 22%: € [Importo Iva] ───────────────────────────────────────────── Totale lordo: € ... Ritenuta d'acconto IRPEF 20%: € [Ritenuta Acconto] NETTO A PAGARE: € [Netto A Pagare]
La ritenuta d'acconto di € [Ritenuta Acconto] sarà versata all'Erario dal committente entro il 16 del mese successivo al pagamento, mediante modello F24 con codice tributo 1040.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si prega di accreditare il netto di € [Netto A Pagare] entro il [Termine Pagamento] tramite [Modalita Pagamento] su IBAN: [Iban Professionista].
Regime fiscale: [Professionista Ordine]
Professionista
________________
Signature
Committente (per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Parcella / Notula del Professionista?
La Parcella / Notula del Professionista in Italia è l'atto disciplinato da art. 21 D.P.R. 633/1972 (contenuto della fattura); art. 25 D.P.R. 600/1973 (ritenuta d'acconto); art. 54 TUIR D.P.R. 917/1986 (reddito di lavoro autonomo); L. 247/2012 (avvocati); D.Lgs. 139/2005 (commercialisti).
La parcella si distingue dalla fattura commerciale emessa dagli imprenditori (art. 2082 c.c.) per tre elementi strutturali specifici del reddito professionale italiano. Primo, la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sul compenso lordo (art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600): il committente -- se sostituto d'imposta (impresa, ente, professionista, pubblica amministrazione) -- trattiene la ritenuta al momento del pagamento e la versa all'Erario tramite F24 entro il 16 del mese successivo; la ritenuta e un acconto IRPEF del professionista che sara scomputato nella dichiarazione dei redditi annuale (modello REDDITI PF). Secondo, il contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria -- Cassa Forense (avvocati ex L. 247/2012), CNPADC (commercialisti ex D.Lgs. 139/2005), INARCASSA (ingegneri/architetti ex D.P.R. 328/2001), Gestione Separata INPS ex L. 335/1995 per i professionisti senza cassa specifica -- nella misura del 4% (o nella misura stabilita dall'ente previdenziale): e addebitato al cliente e contribuisce alla base imponibile IVA. Terzo, l'IVA ordinaria al 22% (art. 16 D.P.R. 633/1972) calcolata sulla somma di compenso lordo e contributo integrativo (base imponibile IVA ex art. 13 D.P.R. 633/1972).
La Corte di Cassazione (Cass. trib. sez. V, 14 dicembre 2018, n. 32381) ha confermato che la ritenuta d'acconto e obbligatoria per il sostituto d'imposta che eroga compensi professionali, indipendentemente dalla denominazione del documento (parcella o fattura). Il professionista in regime forfettario ex L. 190/2014 (soglia ricavi 85.000 euro dal 2023) e esonerato da IVA e ritenuta d'acconto: deve indicare nella parcella la dicitura obbligatoria di esonero. Nel sistema di fatturazione elettronica tramite SdI dell'Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 127/2015), la parcella professionale e trasmessa con il tipo documento TD06 nel formato XML FatturaPA. La parcella professionale in Italia è la fattura emessa da professionisti iscritti ad albi ordinistici (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, notai) o da professionisti senza albo (consulenti, formatori, IT freelancer) per l'attività intellettuale svolta. È soggetta alle stesse regole della fattura commerciale (art. 21 D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 127/2015) con l'aggiunta della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973, applicata dal committente all'atto del pagamento. Il codice SdI è TD06 (parcella/fattura professionale).
Quando serve Parcella / Notula del Professionista?
La Parcella Professionale in Italia e il documento corretto da emettere in tutte le situazioni in cui un libero professionista iscritto a un Ordine o Albo chiede il compenso per prestazioni intellettuali.
Le situazioni piu frequenti sono: il pagamento degli onorari dell'avvocato per assistenza giudiziale o stragiudiziale, calcolati in base ai parametri forensi del D.M. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/2022) o con accordo scritto ex art. 13 L. 247/2012 (tariffa derogabile ma non al di sotto del 50% dei parametri); il compenso del dottore commercialista o dell'esperto contabile per la revisione contabile, la dichiarazione dei redditi, la consulenza fiscale o la perizia estimativa -- regolato dai parametri del D.M. 140/2012; il compenso dell'ingegnere o dell'architetto per la progettazione, la direzione lavori, la perizia tecnica o la consulenza strutturale -- regolato dal D.M. 17 giugno 2016 (parametri per le prestazioni ingegneristiche e architettoniche) e dal Regolamento INARCASSA.
Altre situazioni tipiche sono: il compenso del consulente del lavoro per l'elaborazione buste paga, l'assistenza nelle vertenze sindacali e la consulenza previdenziale INPS; il compenso del medico per visite specialistiche private, certificazioni medico-legali o perizie assicurative; il compenso del notaio (parcella notarile ex R.D. 1326/1913 e D.Lgs. 182/2005, con tariffe determinate dal Consiglio Nazionale del Notariato); il compenso dello psicologo per sedute terapeutiche private (esente IVA ex art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972 se rientranti nelle prestazioni sanitarie). La parcella deve essere emessa al momento del pagamento del compenso (criterio di cassa ex art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972) o in anticipo se il professionista richiede un acconto prima di iniziare la prestazione. La parcella va emessa per ogni prestazione d'opera intellettuale conclusa (art. 2222 c.c.) o per acconto su prestazione in corso. I professionisti con regime forfettario ex L. 190/2014 sono esenti IVA (art. 1, comma 54, L. 190/2014) e non soggetti a ritenuta d'acconto se dichiarano il regime in fattura; tuttavia devono applicare una marca da bollo virtuale da €2,00 sulle fatture superiori a €77,47. I professionisti in regime ordinario applicano IVA al 22% e ritenuta d'acconto al 20% (elevata al 23% per prestazioni occasionali soggette alla maggiore aliquota di riferimento ex circolare AdE 35/E/2022).
Cosa includere nel tuo Parcella / Notula del Professionista
La Parcella Professionale in Italia deve contenere gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e quelli specifici della prestazione professionale.
Gli elementi identificativi fondamentali sono: dati completi del professionista (nome, cognome, denominazione dello studio, codice fiscale e/o partita IVA, numero di iscrizione all'Albo/Ordine professionale e numero di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria, sede, recapito PEC obbligatorio per i professionisti ex art. 16 D.L. 185/2008); dati del cliente (denominazione o nome, sede/residenza, codice fiscale/partita IVA); data di emissione; numero progressivo della parcella (univoco nell'anno solare); tipo documento TD06 per la trasmissione al SdI.
La descrizione delle prestazioni e il cuore del documento: elenco delle attivita professionali svolte con indicazione delle date (o del periodo) e del riferimento alla pratica/fascicolo; base di calcolo del compenso (ore lavorate per tariffa oraria, o compenso forfettario concordato, o parametri del D.M. 55/2014 per gli avvocati, o del D.M. 140/2012 per i commercialisti).
Il calcolo economico deve essere strutturato nel seguente ordine obbligatorio: compenso lordo (A) = imponibile IRPEF; contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria 4% (B) = A per 4% (non soggetto a ritenuta d'acconto, soggetto a IVA: Circ. Agenzia Entrate 58/E/2001); totale competenze (C) = A + B (base imponibile IVA); IVA 22% (D) = C per 22% (o aliquota applicabile: 0% per prestazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972); ritenuta d'acconto IRPEF 20% (E) = solo A per 20% (non su B, non su D); totale parcella (F) = C + D; netto a pagare (G) = F - E. La forms-legal.com raccomanda di indicare le coordinate IBAN per il pagamento e i termini di pagamento concordati con il cliente, nonche il regime fiscale del professionista (RF01 ordinario o RF19 forfettario) per la corretta gestione del SdI. La parcella professionale deve indicare: iscrizione all'albo o registro professionale con numero di iscrizione; descrizione analitica delle prestazioni (ore lavorate, attività specifiche, eventuali trasferte o spese vive da rimborsare); compenso lordo; contributo integrativo alla cassa previdenziale (Cassa Forense 4%, CNPADC 4%, INARCASSA 4%, Gestione Separata INPS 4% per professionisti senza cassa) da applicare prima del calcolo IVA; IVA al 22% calcolata su compenso + contributo cassa; ritenuta d'acconto 20% calcolata sul solo compenso (non sul contributo cassa né sull'IVA); totale a pagare = lordo + cassa + IVA - ritenuta.
Come compilare il tuo Parcella / Notula del Professionista
Per compilare correttamente la Parcella Professionale in Italia seguire il procedimento indicato.
Nell'intestazione, inserire i dati completi del professionista: nome e cognome, denominazione dello studio, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione all'Albo (es. Avv. iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano n. 12345) e alla cassa previdenziale (es. iscritto a Cassa Forense matricola 67890). Inserire data e numero progressivo della parcella (serie separata dalle eventuali fatture TD01 per altri tipi di operazioni).
Nella sezione Dati cliente, inserire denominazione o nome, sede, codice fiscale/P.IVA. Per le pubbliche amministrazioni, indicare il CUP (codice univoco progetto) e il CIG (codice identificativo gara) se applicabili, obbligatori per la tracciabilita dei flussi finanziari ex L. 136/2010.
Nella sezione Descrizione prestazioni, elencare le attivita svolte con il dettaglio richiesto dai parametri professionali applicabili: Assistenza nella trattativa e redazione contratto di locazione commerciale -- periodo 01/03/2025 - 15/04/2025; n. 8 ore di consulenza fiscale al compenso orario di 120,00 euro; Progettazione architettonica preliminare immobile via Roma 5 -- forfait concordato.
Nel calcolo economico, applicare lo schema: Compenso lordo (A) = imponibile; Contributo integrativo 4% cassa (B) = A per 4%; Totale competenze (C) = A + B; IVA 22% (D) = C per 22%; Ritenuta d'acconto IRPEF 20% (E) = solo A per 20%; Totale parcella (F) = C + D; Netto a pagare (G) = F - E. Indicare IBAN per il bonifico e termine di pagamento. Per la fattura elettronica SdI, selezionare tipo documento TD06 e il codice RF01 (regime ordinario) o RF19 (forfettario) nel campo Regime Fiscale. La sequenza di calcolo è fondamentale: 1) imponibile professionale (compenso netto); 2) contributo integrativo cassa previdenziale (es. 4% Cassa Forense); 3) base IVA = imponibile + contributo cassa; 4) IVA 22% sulla base IVA; 5) totale lordo = imponibile + cassa + IVA; 6) ritenuta d'acconto 20% solo sull'imponibile professionale; 7) netto a pagare = totale lordo - ritenuta. Nel tracciato SdI il contributo cassa va indicato nella sezione «AltriDatiGestionali» con codice «CASSA» o nella linea dettaglio con aliquota 0% e natura N2.2 (non soggetta). Verificare la corretta cassa di appartenenza prima di applicare la percentuale.
Requisiti legali per Parcella / Notula del Professionista
La Parcella Professionale in Italia e soggetta ai requisiti giuridici e fiscali derivanti da una pluralita di norme che si sovrappongono alla disciplina IVA generale.
L'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (tipo documento TD06 -- parcella) riguarda i professionisti soggetti all'obbligo ex D.Lgs. 127/2015: quasi tutti i titolari di partita IVA residenti in Italia dal 1 luglio 2022 (compresi i forfettari con ricavi/compensi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente) e dal 1 gennaio 2024 per tutti i forfettari.
L'obbligo di ritenuta d'acconto (art. 25 D.P.R. 600/1973) e in capo al committente sostituto d'imposta: imprese, enti, societa, professionisti con P.IVA operano la ritenuta del 20% sul compenso lordo al momento del pagamento e la versano tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Privati consumatori e soggetti non sostituti d'imposta non operano la ritenuta. Il professionista che incassa il compenso senza ritenuta deve comunque versare l'IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi (modello REDDITI PF). Le norme deontologiche di ciascun Ordine professionale (L. 247/2012 per gli avvocati; D.Lgs. 139/2005 per i commercialisti; D.P.R. 328/2001 per ingegneri e architetti) regolano i parametri del compenso: la parcella in misura irrisoria o sproporzionata puo essere oggetto di contestazione disciplinare. La conservazione delle parcelle e obbligatoria per 10 anni ex art. 22 D.P.R. 633/1972 e art. 2220 c.c. I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (ex art. 2, comma 26, L. 335/1995) devono applicare il contributo integrativo del 4% sul compenso, come da delibera INPS vigente. Per i compensi soggetti a ritenuta d'acconto, il committente è tenuto a versare all'Erario la ritenuta trattenuta entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (modello F24, codice tributo 1040). Il professionista recupera la ritenuta in dichiarazione dei redditi (modello Redditi o modello 730). Le parcelle devono essere conservate per almeno 10 anni ai fini IVA (art. 39 D.P.R. 633/1972) e per almeno 5 anni ai fini delle imposte dirette (art. 43 D.P.R. 600/1973).
Errori comuni da evitare nel tuo Parcella / Notula del Professionista
Nella redazione della Parcella Professionale in Italia si commettono errori frequenti che espongono a sanzioni fiscali o problemi deontologici.
Il primo errore e il calcolo errato della base imponibile IVA: l'IVA si calcola sulla somma di compenso lordo e contributo integrativo -- non sul solo compenso lordo -- in quanto il contributo integrativo concorre alla base IVA ex art. 13 D.P.R. 633/1972 (Circ. Agenzia delle Entrate 58/E/2001). Calcolare l'IVA solo sul compenso lordo genera una parcella con IVA inferiore al dovuto, con rischio di accertamento.
Il secondo errore e l'applicazione della ritenuta d'acconto anche sul contributo integrativo: la ritenuta del 20% si applica solo al compenso lordo (A), non al contributo previdenziale (B) che e una somma che transita per il professionista ma affluisce interamente alla cassa previdenziale (Circ. Agenzia delle Entrate 58/E/2001).
Il terzo errore e l'omissione della ritenuta d'acconto quando il committente e un sostituto d'imposta: l'omessa ritenuta espone il sostituto a sanzioni ex art. 14 D.Lgs. 471/1997 pari alla ritenuta non operata, oltre agli interessi di mora.
Il quarto errore e la mancata indicazione del numero di iscrizione all'Albo professionale e alla cassa previdenziale: dati necessari per il controllo dell'Agenzia delle Entrate sull'iscrizione regolare del professionista e per la corretta determinazione del contributo integrativo dovuto.
Il quinto errore per i forfettari e l'omissione della dicitura obbligatoria di esonero da IVA e ritenuta: senza la dicitura Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 -- Regime forfettario -- Non soggetta ad IVA -- Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014, il committente potrebbe erroneamente operare la ritenuta, generando un doppio prelievo IRPEF a carico del professionista. Applicare la ritenuta d'acconto sulla base IVA (anziché solo sul compenso) è un errore grave che genera una maggiore ritenuta non dovuta. Dimenticare il contributo integrativo alla cassa previdenziale causa versamenti contributivi insufficienti e possibili sanzioni della cassa ordinistica. I professionisti forfettari che non indicano in fattura la dicitura «Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime Forfettario» rischiano che il committente applichi comunque la ritenuta d'acconto. Infine, omettere la marca da bollo virtuale su parcelle >€77,47 esenti IVA comporta sanzione ex D.P.R. 642/1972.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Parcella / Notula del Professionista (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/invoices/parcella-professionale
"Parcella / Notula del Professionista (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/invoices/parcella-professionale.
@misc{formslegal-parcella-professionale,
author = {{Forms Legal}},
title = {Parcella / Notula del Professionista (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/invoices/parcella-professionale}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La parcella professionale (o notula) in Italia è il documento con cui il libero professionista iscritto a un Ordine o Collegio professionale chiede il compenso per le prestazioni intellettuali svolte, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986 — reddito di lavoro autonomo). Possono emettere parcella professionale: avvocati (L. 247/2012 — ordinamento della professione forense), commercialisti e esperti contabili (D.Lgs. 139/2005), ingegneri e architetti (D.P.R. 328/2001), medici, psicologi, notai, consulenti del lavoro e tutti i professionisti iscritti a un Ordine o Albo riconosciuto. I professionisti senza cassa previdenziale di categoria sono iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/1995 (art. 2, comma 26) e applicano il contributo integrativo del 4% (o nella misura prevista) sulla parcella. La parcella si distingue dalla fattura commerciale (emessa da imprese) per la presenza della ritenuta d'acconto IRPEF (art. 25 D.P.R. 600/1973) e del contributo alla cassa previdenziale di categoria.
La ritenuta d'acconto IRPEF sulla parcella professionale in Italia è disciplinata dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'aliquota ordinaria è del 20% sul compenso imponibile IRPEF (al netto del contributo previdenziale integrativo, che non concorre alla base imponibile IRPEF in quanto non costituisce reddito del professionista ma affluisce alla cassa previdenziale). La ritenuta è operata dal committente (sostituto d'imposta) al momento del pagamento della parcella e versata all'Erario tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento (art. 25 D.P.R. 600/1973). Il professionista riceve il compenso al netto della ritenuta: il lordo fatturato - ritenuta d'acconto = netto incassato. La ritenuta è un acconto IRPEF del professionista: verrà scomputata dall'IRPEF dovuta nella dichiarazione annuale (modello REDDITI PF). Esempio pratico: compenso € 1.000 + contributo integrativo 4% (€ 40) = totale competenze € 1.040 → base ritenuta € 1.000 × 20% = € 200 ritenuta; IVA 22% su € 1.040 = € 228,80; totale fattura = € 1.040 + € 228,80 = € 1.268,80; netto incassato dal professionista = € 1.268,80 - € 200 = € 1.068,80.
Il contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria nella parcella professionale in Italia varia in base all'Ordine professionale di appartenenza: Cassa Forense (avvocati): 4% sul compenso lordo ex art. 10 Regolamento CNPAF, con massimale annuo; Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): 4% o nella misura stabilita dall'Ente; Cassa Ingegneri Architetti (INARCASSA): 4% ex Regolamento INARCASSA; Cassa Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR): 4%; Gestione Separata INPS ex L. 335/1995 (professionisti senza cassa specifica): contributo integrativo del 4% (richiesto da molte casse analogicamente). Il contributo integrativo è addebitato in parcella al cliente: aumenta il totale dovuto dal cliente ma — per espressa previsione di legge e prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 58/E del 2001) — non è soggetto a ritenuta d'acconto (concorre tuttavia alla base IVA ex art. 13 D.P.R. 633/1972). La base imponibile IVA comprende quindi sia il compenso lordo sia il contributo integrativo. Il contributo previdenziale soggettivo (quota a carico del professionista) non appare nella parcella.
No. Il professionista che aderisce al regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) è esonerato dall'applicazione dell'IVA sulle proprie prestazioni (opera in regime di franchigia IVA) e dall'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto sui propri compensi. Nella parcella, il professionista forfettario indica la dicitura obbligatoria: 'Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 — Regime forfettario. Non soggetta ad IVA; non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014'. Il committente che riceve la parcella in regime forfettario non deve operare alcuna ritenuta d'acconto. I requisiti per accedere al regime forfettario (anno 2025): ricavi/compensi non superiori a € 85.000 nell'anno precedente (soglia unica ex art. 1, comma 54, L. 190/2014 come modificato dalla L. 197/2022); assenza di altri requisiti ostativi (partecipazione in società di persone, SRL con controllo, ecc.). Il professionista forfettario determina il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività (78% per i professionisti) ai compensi lordi (art. 1, comma 64, L. 190/2014) e versa un'imposta sostitutiva IRPEF del 15% (5% nei primi 5 anni di attività).
La parcella professionale in Italia è soggetta a IVA ordinaria al 22% (aliquota standard art. 16 D.P.R. 633/1972) per le prestazioni professionali che non rientrano nelle esenzioni specificamente previste dall'art. 10 D.P.R. 633/1972. Sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da medici specialisti (art. 10, n. 18 D.P.R. 633/1972); le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti (art. 10, n. 20); alcune prestazioni di assistenza sociale. Le prestazioni degli avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, notai sono ordinariamente soggette a IVA al 22%. Il momento impositivo per le prestazioni di servizi è il pagamento del corrispettivo (criterio di cassa ex art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972): la fattura/parcella con IVA deve essere emessa all'atto del pagamento o anticipatamente se emessa prima del pagamento. In caso di acconto, la parcella deve essere emessa al ricevimento dell'acconto con IVA relativa all'acconto. Il professionista versa l'IVA nella liquidazione del periodo (mensile o trimestrale) in cui ha emesso la fattura e incassato il compenso.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Fattura Commerciale (Modello con IVA)
Modello di fattura commerciale con IVA conforme all'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e alla normativa sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015), per la cessione di beni e la prestazione di servizi in Italia.
Nota di Credito (Nota di Variazione)
Documento fiscale che rettifica in diminuzione una fattura già emessa in Italia, per resi di merci, sconti concordati o errori di fatturazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
Fattura Proforma
Documento non fiscale che anticipa importi e condizioni di una futura fattura, utilizzato in Italia per preventivi vincolanti, transazioni import-export e richieste di pagamento anticipato, senza rilevanza ai fini IVA.
Nota di Debito
Documento fiscale che addebita al cliente importi aggiuntivi non inclusi nella fattura commerciale originaria, quali interessi di mora, spese accessorie o correzioni in aumento, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.