Nota di Credito (Nota di Variazione)
NOTA DI CREDITO
NOTA DI CREDITO
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 — Codice tipo documento SdI: TD04
FORNITORE
[Emittente Nome] | P.IVA: [Emittente Partita Iva] [Emittente Indirizzo]
CLIENTE DESTINATARIO
[Cliente Nome] | P.IVA: [Cliente Partita Iva] [Cliente Indirizzo] | SdI/PEC: [Codice Sdi Cliente]
DATI DELLA RETTIFICA
Nota di Credito N.: [Numero Nota Credito] Data: [Data Nota Credito]
Con riferimento alla [Fattura Originaria], si emette la presente nota di credito per la seguente causale: [Causale Rettifica].
DETTAGLI: [Descrizione Motivo Esteso]
Imponibile in diminuzione: € [Imponibile Rettifica] IVA [Aliquota Iva]% in diminuzione: € [Importo Iva Rettifica] TOTALE NOTA DI CREDITO: € [Totale Nota Credito]
MODALITÀ DI ACCREDITO
L'importo di € [Totale Nota Credito] sarà accreditato tramite: [Modalita Accredito] — IBAN: [Iban Cliente]
Fornitore
________________
Signature
Che cos'è Nota di Credito (Nota di Variazione)?
La Nota di Credito (ufficialmente nota di variazione in diminuzione) in Italia e il documento fiscale con cui il cedente/prestatore rettifica in diminuzione una fattura commerciale gia emessa, riducendo l'imponibile e l'IVA addebitata al cliente per reso di merci, sconto concordato, errore di fatturazione o risoluzione/annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Nel sistema IVA italiano -- armonizzato con la Direttiva 2006/112/CE (artt. 184-186 sulla rettifica della detrazione) -- la nota di credito e lo strumento tecnico-fiscale che consente di stornare parzialmente o totalmente una fattura gia emessa senza annullarla fisicamente. Produce effetti speculari sulla posizione IVA di entrambe le parti: il cedente riduce l'IVA a debito nella propria liquidazione periodica (art. 27 D.P.R. 633/1972); il cessionario riduce corrispondentemente l'IVA detraibile (art. 19 D.P.R. 633/1972), in osservanza del principio di neutralita dell'IVA sancito dalla Corte di Giustizia UE. La Corte di Cassazione (Cass. trib. sez. VI, 23 novembre 2021, n. 36343) ha ribadito che la nota di variazione e uno strumento di rettifica fiscale che non genera indebiti vantaggi: il mancato coordinamento tra le rettifiche del cedente e del cessionario deve essere sanato mediante regolarizzazione spontanea.
Nel sistema di fatturazione elettronica obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate -- introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 -- la nota di credito e trasmessa con il tipo documento TD04 nel formato XML FatturaPA e deve contenere il riferimento alla fattura originaria (numero, data) per il corretto incrocio informatico. La nota di credito si distingue dalla nota di debito (TD05, che addebita importi aggiuntivi), dalla fattura rettificativa semplificata ex art. 21-bis D.P.R. 633/1972 (operazioni di importo inferiore a 400 euro) e dal documento di trasporto di reso (DDT reso). La mancata coordinazione tra cedente e cessionario nel registrare la nota di credito e tra gli errori piu frequentemente rilevati dall'Agenzia delle Entrate nelle verifiche fiscali ex D.P.R. 600/1973. La nota di credito (o nota di accredito) è disciplinata dall'art. 26 D.P.R. 633/1972, che consente al cedente di variare in diminuzione l'imponibile e l'IVA di una fattura già emessa in presenza di cause sopravvenute: accordo tra le parti, restituzione beni, recesso contrattuale, insolvenza del debitore accertata in sede concorsuale. Nel tracciato XML SdI la nota di credito corrisponde al tipo documento TD04. La sua emissione comporta la rettifica del registro IVA vendite e il conseguente rimborso o compensazione a favore del cliente.
Quando serve Nota di Credito (Nota di Variazione)?
La Nota di Credito in Italia e necessaria in diverse situazioni disciplinate dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
La prima situazione e il reso totale o parziale di merci: il cliente restituisce i beni acquistati -- difettosi, non conformi alle specifiche concordate o eccedenti il fabbisogno -- e il fornitore deve emettere nota di credito per stornare la fattura originaria. La resa dei beni deve essere documentata con il Documento di Trasporto di reso (DDT reso) o con la ricevuta di accettazione della merce restituita al fine di supportare la nota in sede di verifica fiscale.
La seconda situazione e la concessione di sconti, abbuoni o premi di fine anno: quando dopo l'emissione della fattura le parti concordano uno sconto o il contratto di fornitura prevede premi quantita, la nota di credito rettifica la base imponibile originaria. Attenzione: le variazioni facoltative devono essere emesse entro un anno dall'operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972), pena la perdita del diritto al recupero dell'IVA.
La terza situazione e l'errore nella fattura originaria: aliquota IVA applicata erroneamente per eccesso, importo unitario errato, descrizione non corrispondente; la nota di credito annulla l'errore e viene seguita dall'emissione di una nuova fattura corretta o da una nota di debito TD05 per la differenza. La quarta situazione e la risoluzione, il recesso o l'annullamento del contratto ex artt. 1453 e 1456 c.c.: l'operazione originaria viene meno integralmente o parzialmente e la nota di credito storna l'IVA addebitata senza limiti di tempo (art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972). La quinta situazione -- introdotta dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) -- e l'inesigibilita del credito nelle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo ex D.Lgs. 14/2019 CCII, accordi di ristrutturazione omologati): la nota di variazione puo essere emessa dalla data di apertura della procedura senza attendere la chiusura, in conformita alla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-246/16 Di Maura, 23 novembre 2017).
Cosa includere nel tuo Nota di Credito (Nota di Variazione)
La Nota di Credito in Italia deve contenere gli elementi obbligatori previsti dagli artt. 21 e 26 del D.P.R. 633/1972 per la corretta gestione della liquidazione IVA e la tracciabilita nel sistema SdI.
Gli elementi identificativi fondamentali sono: data di emissione della nota di credito; numero progressivo univoco nella serie dedicata (es. NC2025/001, serie separata dalla numerazione fatture TD01); dati completi del cedente e del cessionario (denominazione, sede, partita IVA, Camera di Commercio); tipo documento TD04 per la trasmissione al SdI; codice destinatario SdI a 7 caratteri o PEC del destinatario nel formato XML FatturaPA.
I riferimenti alla fattura originaria sono l'elemento strutturale irrinunciabile: numero e data della fattura TD01 oggetto di rettifica, e l'importo della fattura originaria a titolo di riferimento. Senza questo collegamento il SdI non puo effettuare il corretto incrocio informatico tra le posizioni del cedente e del cessionario, e l'Agenzia delle Entrate puo contestare la legittimita della rettifica IVA in sede di verifica ex D.P.R. 600/1973.
La causale della variazione deve essere indicata con chiarezza e con riferimento normativo: reso merce (con riferimento al DDT reso); sconto concordato (con riferimento all'accordo scritto o alla clausola contrattuale); errore importo (con indicazione dell'importo corretto e dell'errore corrispondente); risoluzione contratto ex art. 1453 c.c. o art. 1456 c.c.; procedura concorsuale aperta dal Tribunale di [citta] -- nota di variazione ex art. 26, comma 5, D.P.R. 633/1972.
La base imponibile rettificata con segno negativo rispetto alla fattura originaria, l'aliquota IVA e l'importo dell'IVA rettificata con segno negativo, il totale della nota di credito sono gli elementi fiscali determinanti. La forms-legal.com raccomanda di indicare anche le modalita di regolamento del credito generato: compensazione con fatture successive, rimborso tramite bonifico (IBAN indicato), o nota credito in conto corrente commerciale. La documentazione di supporto (DDT reso, accordo di sconto, decreto di apertura procedura concorsuale) deve essere conservata per 10 anni insieme alla nota di credito ex art. 22 D.P.R. 633/1972.
Come compilare il tuo Nota di Credito (Nota di Variazione)
Per compilare correttamente la Nota di Credito in Italia seguire le istruzioni indicate passo per passo.
Nell'intestazione, indicare NOTA DI CREDITO -- NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972. Inserire data di emissione e numero progressivo della serie NC (es. NC/2025/001). Inserire i dati completi del cedente (chi emette la nota di credito: denominazione, sede, P.IVA, REA) e del cessionario (chi la riceve: denominazione, sede, P.IVA o C.F.; Codice Destinatario SdI a 7 caratteri o PEC per la trasmissione elettronica al SdI).
Nella sezione Riferimento fattura originaria, indicare il numero e la data della fattura TD01 oggetto di rettifica e, a titolo di riferimento, il relativo importo totale originario. Se la nota di credito rettifica piu fatture, elencarle tutte con numero e data nella sezione apposita del formato XML FatturaPA.
Nella sezione Causale, descrivere con precisione e con documentazione probatoria il motivo della rettifica: Reso di n. 10 unita art. X -- DDT reso n. 15 del 10/04/2025; Sconto fine anno concordato con accordo del 01/03/2025 -- sconto 5% su fatture del trimestre; Errore aliquota IVA applicata 22% invece di 10% prevista dalla Tabella A D.P.R. 633/1972; Risoluzione contratto n. 5/2024 per inadempimento ex art. 1453 c.c.; Credito inesigibile -- apertura liquidazione giudiziale Tribunale di Milano n. 123/2025 del 15/03/2025 ex art. 26, comma 5, D.P.R. 633/1972.
Nella sezione Dettaglio variazione, indicare la descrizione dei beni/servizi rettificati, la quantita stornata, il prezzo unitario netto, l'imponibile rettificato (negativo), l'aliquota IVA, l'importo IVA rettificato (negativo) e il totale della nota di credito. Indicare le modalita di regolamento: compensazione con prossime fatture, rimborso su IBAN specificato, nota credito in conto corrente. Per la trasmissione al SdI, selezionare tipo documento TD04 nel software di fatturazione elettronica. Il campo «RiferimentoNumeroLinea» del tracciato SdI deve contenere il numero di riga della fattura originale oggetto di rettifica. Se la nota di credito rettifica solo una parte dei beni o servizi fatturati, occorre indicare la quantità e il prezzo unitario corretti. Il campo «CausaleDocumento» deve specificare il motivo della rettifica (es. «Reso merce — DDT n. XX del DD/MM/YYYY», «Sconto contrattuale retroattivo», «Risoluzione contratto per inadempimento»). Verificare che la nota di credito non rettifichi più di quanto indicato nella fattura originale.
Requisiti legali per Nota di Credito (Nota di Variazione)
La Nota di Credito in Italia e soggetta ai requisiti giuridici e fiscali derivanti dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972 e dalla normativa complementare.
Il requisito del termine di emissione e fondamentale: per le variazioni facoltative (sconti, abbuoni, errori volontariamente corretti senza risoluzione del contratto) la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972). Superato l'anno, il cedente perde il diritto al recupero dell'IVA ma puo comunque emettere la nota per rettificare il proprio imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) ex art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986). Per le variazioni obbligatorie (nullita, annullamento, risoluzione del contratto, inesigibilita in procedure concorsuali) non vi e termine: l'art. 26, commi 2 e 5, D.P.R. 633/1972 consente la rettifica in qualsiasi momento successivo all'evento che determina la variazione.
La nota di credito deve essere trasmessa al SdI come tipo documento TD04 nel formato XML FatturaPA: l'omissione o la tardiva trasmissione comporta sanzioni ex D.Lgs. 471/1997. Il cessionario che riceve la nota di credito e obbligato a ridurre l'IVA detraibile (art. 26, comma 4, D.P.R. 633/1972) nella liquidazione del periodo di registrazione; la violazione costituisce dichiarazione IVA infedele soggetta a sanzione ex art. 5 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'imposta non versata). La conservazione della nota di credito e obbligatoria per 10 anni ex art. 22 D.P.R. 633/1972 e art. 43 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Per le note di credito emesse nell'ambito di procedure concorsuali ex art. 26, comma 5, D.P.R. 633/1972, il curatore/commissario deve registrare la variazione nel registro degli acquisti con segno negativo senza diritto alla detrazione IVA. Il termine per l'emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento accertato in sede concorsuale decorre dalla data del decreto di apertura del fallimento (ora «liquidazione giudiziale» ex D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza). La nota di credito emessa oltre il termine di un anno dall'operazione originaria può essere rifiutata dall'Agenzia delle Entrate qualora il presupposto non rientri nelle fattispecie elencate dall'art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972. Conservare la nota di credito per almeno dieci anni.
Errori comuni da evitare nel tuo Nota di Credito (Nota di Variazione)
Nella redazione della Nota di Credito in Italia si commettono errori frequenti che espongono a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate o a perdita del diritto al recupero dell'IVA.
Il primo errore e il superamento del termine annuale per le variazioni facoltative (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972): una nota di credito emessa oltre un anno dall'operazione originaria non consente il recupero dell'IVA, con perdita definitiva del credito IVA e impossibilita di rimediare tramite ravvedimento operoso. Il cedente puo tutt'al piu rettificare la base imponibile ai fini IRES/IRPEF.
Il secondo errore e la mancanza del riferimento alla fattura originaria (numero e data): senza questo dato obbligatorio nel formato XML FatturaPA, il SdI non puo incrociare i dati e la nota viene respinta con codice di scarto. La riemissione oltre i termini di legge espone alle sanzioni per tardiva fatturazione ex D.Lgs. 471/1997.
Il terzo errore e la trasmissione con tipo documento errato (es. TD01 invece di TD04): la nota di credito trasmessa come fattura attiva genera un'IVA a debito aggiuntiva invece della rettifica, causando un doppio addebito IVA per il cedente e un diritto a detrazione non spettante per il cessionario, con conseguente necessita di ulteriori rettifiche.
Il quarto errore e la mancata riduzione dell'IVA detraibile da parte del cessionario: l'art. 26, comma 4, D.P.R. 633/1972 obbliga il cessionario a registrare la nota di credito nel registro acquisti con segno negativo e a ridurre l'IVA detraibile nella liquidazione del periodo; l'omissione e dichiarazione IVA infedele soggetta a sanzione ex art. 5 D.Lgs. 471/1997.
Il quinto errore e la mancata documentazione della causale: l'Agenzia delle Entrate in sede di verifica ex D.P.R. 600/1973 richiede che ogni rettifica IVA sia supportata da documentazione probatoria -- DDT di reso, accordo di sconto scritto, sentenza o decreto di risoluzione, provvedimento di apertura procedura concorsuale. Senza documentazione, la nota di credito puo essere disconosciuta.
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La nota di credito (tecnicamente 'nota di variazione in diminuzione') in Italia è obbligatoria o facoltativa a seconda dei casi previsti dall'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). L'emissione è obbligatoria nei seguenti casi: dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili del contratto (art. 26, comma 2); mancato pagamento di tutto o parte del corrispettivo in caso di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 — CCII; art. 26, comma 5, come modificato dal D.L. 73/2021). L'emissione è facoltativa (ma agevolata fiscalmente) quando: il corrispettivo pattuito è superiore a quello pattuito in un accordo successivo (sconto, abbuono); si verifica un reso di merci; la fattura contiene un errore (importo, aliquota, dati). La nota facoltativa deve essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972) per consentire il recupero dell'IVA.
I termini per emettere la nota di credito (nota di variazione in diminuzione) e recuperare l'IVA variano in base alla causa della variazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 come modificato dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Per le variazioni obbligatorie (nullità, annullamento, risoluzione del contratto) non vi è termine: la nota di credito può essere emessa in qualsiasi momento, purché il diritto alla variazione sia sorto. Per le variazioni facoltative (sconti, abbuoni, errori corretti volontariamente senza risoluzione del contratto), il termine è di un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria (art. 26, comma 3). Per i crediti inesigibili in procedure concorsuali: il creditore può emettere la nota di variazione IVA dalla data di apertura della procedura (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione omologato, ecc.) senza attendere la chiusura; il recupero dell'IVA è immediatamente esercitabile (art. 26, comma 5, D.P.R. 633/1972 — modifica introdotta dal D.L. 73/2021 per allineamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-246/16 Di Maura).
La nota di credito per i crediti inesigibili nelle procedure concorsuali in Italia è disciplinata dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. 633/1972, come riformato dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-246/16 Di Maura, 23 novembre 2017). Dal 26 maggio 2021, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione (nota di credito) per recuperare l'IVA addebitata su crediti divenuti inesigibili a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale del debitore: liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (CCII), piano del consumatore omologato, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/1999). Il cedente non deve attendere la chiusura della procedura per emettere la nota di credito: il diritto al recupero dell'IVA sorge all'apertura. Il debitore assoggettato a procedura — per il tramite del curatore o del commissario — deve registrare la variazione nel registro degli acquisti con segno negativo, senza diritto alla detrazione.
La nota di credito (nota di variazione in diminuzione) in Italia deve contenere gli stessi elementi obbligatori della fattura previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune integrazioni specifiche. Elementi obbligatori: data di emissione; numero progressivo univoco nella serie dedicata (es. NC/2025/001, distinto dalla numerazione delle fatture TD01); dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (denominazione, sede, partita IVA); tipo documento 'TD04 — Nota di credito' nel formato XML FatturaPA per la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate; riferimento alla fattura originaria che si intende rettificare (numero e data della fattura TD01); descrizione della causale della variazione (reso merce, sconto, errore, risoluzione contratto); imponibile rettificato (con segno negativo rispetto alla fattura originaria); aliquota IVA e importo dell'IVA rettificata (con segno negativo); totale della variazione. Il cessionario che riceve la nota di credito deve registrarla nel registro delle fatture acquisti con segno negativo, riducendo corrispondentemente l'IVA detraibile.
La nota di credito (nota di variazione in diminuzione) in Italia deve essere registrata nei registri IVA in modo simmetrico tra cedente e cessionario. Il cedente (chi ha emesso la fattura originaria) deve registrare la nota di credito nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972) con segno negativo: l'imponibile e l'IVA si riducono del valore della nota. La nota di credito va inclusa nella liquidazione IVA del periodo in cui è stata emessa (mensile o trimestrale, art. 27 D.P.R. 633/1972): l'IVA della nota si sottrae all'IVA a debito, riducendo il versamento. Il cessionario (chi ha ricevuto la fattura originaria e ora riceve la nota di credito) deve registrarla nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972) con segno negativo: l'IVA detraibile si riduce dell'importo della nota. Se il cessionario ha già detratto l'IVA sulla fattura originaria, deve restituire la quota di IVA corrispondente alla nota di credito nella propria liquidazione periodica. Per la fatturazione elettronica tramite SdI, la nota di credito è inviata con tipo documento 'TD04' e deve riportare il riferimento alla fattura originaria per il corretto incrocio informatico da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello di fattura commerciale con IVA conforme all'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e alla normativa sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015), per la cessione di beni e la prestazione di servizi in Italia.
Nota di Debito
Documento fiscale che addebita al cliente importi aggiuntivi non inclusi nella fattura commerciale originaria, quali interessi di mora, spese accessorie o correzioni in aumento, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.
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Documento non fiscale che anticipa importi e condizioni di una futura fattura, utilizzato in Italia per preventivi vincolanti, transazioni import-export e richieste di pagamento anticipato, senza rilevanza ai fini IVA.
Parcella / Notula del Professionista
Documento di compenso del libero professionista in Italia con ritenuta d'acconto IRPEF, contributo alla cassa previdenziale di categoria e IVA, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 25 D.P.R. 600/1973.