Nota di Debito
NOTA DI DEBITO
NOTA DI DEBITO
Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 e del D.Lgs. 231/2002 — Codice tipo documento SdI: TD05
FORNITORE/EMITTENTE
[Emittente Nome] | P.IVA: [Emittente Partita Iva] [Emittente Indirizzo]
CLIENTE DESTINATARIO
[Cliente Nome] | P.IVA: [Cliente Partita Iva] [Cliente Indirizzo] | SdI/PEC: [Codice Sdi Cliente]
DATI DELL'ADDEBITO
Nota di Debito N.: [Numero Nota Debito] Data: [Data Nota Debito]
Con riferimento alla [Fattura Originaria], si addebita il seguente importo aggiuntivo per la causale: [Causale Addebito].
DETTAGLI: [Descrizione Causale Estesa]
Imponibile aggiuntivo: € [Imponibile Aggiuntivo] IVA [Aliquota Iva]%: € [Importo Iva Aggiuntiva] TOTALE NOTA DI DEBITO: € [Totale Nota Debito]
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si prega di effettuare il pagamento di € [Totale Nota Debito] entro il [Termine Pagamento] tramite bonifico bancario SEPA su IBAN: [Iban Emittente], indicando come causale il numero della presente nota di debito.
Fornitore
________________
Signature
Che cos'è Nota di Debito?
La Nota di Debito in Italia è l'atto disciplinato da art. 21 D.P.R. 633/1972 (contenuto della fattura); art. 26 D.P.R. 633/1972 (variazione dell'imponibile); D.Lgs. 231/2002 (interessi di mora nelle transazioni commerciali); D.Lgs. 471/1997 (sanzioni IVA).
Nel sistema IVA italiano -- armonizzato con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE -- la nota di debito e il documento speculare alla nota di credito (art. 26 D.P.R. 633/1972): mentre la nota di credito rettifica in diminuzione, la nota di debito integra in aumento l'importo gia fatturato. Non e un documento autonomo avulso dalla fattura originaria: la nota di debito si riferisce sempre a una o piu fatture TD01 precedentemente emesse e ne integra l'importo per cause sopravvenute o per correzione di errori in difetto.
Nel sistema di fatturazione elettronica obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate -- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 -- la nota di debito e trasmessa con il tipo documento TD05 nel formato XML FatturaPA, con riferimento obbligatorio alla fattura originaria (numero, data). La Corte di Cassazione (Cass. trib. sez. VI, n. 36344/2021) ha confermato che la nota di debito produce gli stessi effetti fiscali di una nuova fattura per la parte aggiuntiva addebitata.
La nota di debito si distingue dalla fattura commerciale (documento originario dell'operazione), dalla nota di credito (rettifica in diminuzione TD04), dalla proforma (documento non fiscale) e dalla parcella professionale (compenso con ritenuta d'acconto TD06). E uno strumento essenziale nella gestione dei rapporti commerciali continuativi tra imprese, nella correzione di errori di fatturazione in difetto e nell'addebito di interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 -- ove si ricordi che gli interessi di mora non sono soggetti a IVA (fuori campo IVA: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/E del 2005; Cass. trib. sez. V, n. 19346/2020). La nota di debito (o nota di addebito) è il documento fiscale che il cedente emette per aumentare l'imponibile o l'IVA di una fattura già emessa, in presenza di maggiori importi sopravvenuti: correzione di errori in difetto, interessi di mora maturati ex D.Lgs. 231/2002, adeguamenti contrattuali ISTAT, rimborso spese non inizialmente previste. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 la nota di debito segue le stesse regole della fattura originaria: obbligo di emissione via SdI con codice documento TD05. Il cessionario deve registrarla nel registro IVA acquisti e liquidare la maggiore IVA nel periodo di competenza.
Quando serve Nota di Debito?
La Nota di Debito in Italia e necessaria in diverse situazioni che richiedono l'addebito di importi aggiuntivi al cliente non inclusi nella fattura originaria.
La prima e piu frequente situazione e l'addebito di interessi di mora per pagamento tardivo: il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (recepimento Direttiva UE 2000/35, come modificata dalla Direttiva UE 2011/7) riconosce al creditore commerciale il diritto automatico agli interessi di mora dalla data di scadenza, al tasso BCE + 8 punti percentuali, senza necessita di diffida (deroga all'art. 1219 c.c. per le transazioni commerciali); gli interessi di mora sono fuori campo IVA e la nota di debito non addebita IVA. Prevede inoltre un indennizzo forfettario di 40 euro per ogni fattura non pagata puntualmente (art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2002).
La seconda situazione e la correzione in aumento di una fattura originaria errata: quantita effettivamente consegnate superiori a quelle fatturate, prezzo unitario comunicato erroneamente per difetto, aliquota IVA applicata in misura inferiore a quella corretta (es. 10% invece di 22%); in questi casi la nota di debito TD05 integra la fattura originaria senza annullarla, evitando il complesso e oneroso procedimento di annullamento e riemissione della fattura originaria.
La terza situazione e l'addebito di costi accessori aggiuntivi non inclusi nella fattura originaria: spese di trasporto extra per variazioni del percorso, costi di imballaggio speciale richiesto dal cliente, spese doganali aggiuntive non previste al momento della fatturazione, costi di fideiussione richiesta dalla controparte. La quarta situazione e l'addebito di varianti o extra-lavori approvati successivamente in contratti di appalto (art. 1661 c.c.) o di consulenza che hanno generato costi aggiuntivi rispetto al preventivo inizialmente fatturato. In tutti questi casi, la nota di debito TD05 e lo strumento fiscale corretto per integrare il corrispettivo della fattura originaria, mantenendo la tracciabilita nel sistema SdI dell'Agenzia delle Entrate. La nota di debito è necessaria anche quando, dopo la fatturazione, le parti concordano un corrispettivo aggiuntivo (es. servizi extra non preventivati, adeguamento prezzi per variazione costi materie prime ex art. 1664 c.c., penali contrattuali ribaltate al fornitore). In ambito internazionale, è utilizzata per addebitare dazi doganali o spese di trasporto non incluse nella fattura principale. L'emissione tempestiva è obbligatoria: il ritardo superiore a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione comporta sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/1997.
Cosa includere nel tuo Nota di Debito
La Nota di Debito in Italia deve contenere gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e quelli specifici per la corretta identificazione dell'addebito aggiuntivo.
Gli elementi identificativi essenziali sono: data di emissione; numero progressivo univoco nella serie dedicata (es. ND/2025/001, separata da fatture TD01 e note di credito TD04); dati completi del cedente/prestatore (denominazione, sede, partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese / Camera di Commercio) e del cessionario/committente (denominazione, sede, partita IVA o codice fiscale); tipo documento TD05 nel formato XML FatturaPA per la trasmissione al SdI.
Il riferimento alla fattura originaria e l'elemento strutturale: numero e data della fattura TD01 oggetto di integrazione. Per gli interessi di mora, indicare anche la data di scadenza della fattura originaria e il numero di giorni di ritardo per il calcolo degli interessi al tasso BCE + 8 pp (tasso corrente pubblicato in GU ex D.Lgs. 231/2002).
La causale dell'addebito deve essere descritta con precisione documentata per giustificare l'integrazione: Interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 -- tasso BCE + 8 pp -- maturati sulla fattura n. 45/2024 scaduta il 30/04/2024 -- giorni 45 di ritardo; Spese di trasporto aggiuntive non incluse nella fattura n. 67/2024 -- DDT n. 89 del 15/04/2025; Variante approvata in data 10/02/2025 al contratto di appalto n. 12/2024. La base imponibile aggiuntiva (con IVA se soggetta, senza IVA se fuori campo) e il totale completano il documento. La forms-legal.com raccomanda di allegare la documentazione di supporto (calcolo degli interessi, contratto con varianti approvate, preventivo aggiuntivo firmato dal cliente) per supportare la nota di debito in sede di verifica fiscale ex D.P.R. 600/1973. La nota di debito deve indicare obbligatoriamente: numero progressivo e data di emissione; riferimento alla fattura originaria (numero, data, imponibile originario); importo aggiuntivo imponibile e relativa IVA all'aliquota applicabile; causale dell'addebito supplementare; dati del cedente e del cessionario (denominazione, partita IVA, indirizzo). Se l'addebito riguarda interessi di mora, specificare il tasso applicato (tasso BCE + spread pubblicato semestralmente in GU ai sensi del D.Lgs. 231/2002) e il periodo di maturazione.
Come compilare il tuo Nota di Debito
Per compilare correttamente la Nota di Debito in Italia seguire le istruzioni indicate.
Nell'intestazione, indicare NOTA DI DEBITO -- INTEGRAZIONE FATTURA ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972. Inserire data di emissione e numero progressivo della serie ND (es. ND/2025/001). Inserire i dati completi del cedente (denominazione, sede, P.IVA, REA, PEC) e del cessionario (denominazione, sede, P.IVA o C.F.; Codice Destinatario SdI o PEC per la trasmissione elettronica).
Nella sezione Riferimento fattura originaria, indicare il numero, la data e l'importo totale della fattura TD01 oggetto di integrazione. Se la nota integra piu fatture, elencarle tutte.
Nella sezione Causale, descrivere in dettaglio il motivo: per gli interessi di mora (D.Lgs. 231/2002) indicare la data di scadenza della fattura originaria, il numero di giorni di ritardo, il tasso applicato (BCE + 8 pp = tasso corrente pubblicato in GU ogni semestre) e il calcolo degli interessi (importo fattura x tasso/365 x giorni). Per la correzione di un errore in aumento indicare la differenza tra importo corretto e importo fatturato originariamente. Per spese aggiuntive indicare la natura delle spese e la documentazione di supporto.
Nella sezione Dettaglio addebito, indicare: descrizione dell'importo aggiuntivo, base imponibile aggiuntiva, aliquota IVA (22% ordinaria o aliquota applicabile; 0% fuori campo per interessi di mora D.Lgs. 231/2002), importo IVA aggiuntiva, totale nota di debito. Indicare modalita di pagamento e scadenza. Per gli interessi di mora (fuori campo IVA) la nota non addebita IVA e il cessionario non ha IVA da detrarre. Per la trasmissione al SdI, selezionare tipo documento TD05 nel software di fatturazione elettronica e riportare il riferimento alla fattura originaria. Nel sistema SdI, la nota di debito è trasmessa con tipo documento TD05. Compilare il campo «DatiFattureCollegate» indicando numero e data della fattura originaria. Nel campo importo inserire solo il delta (importo aggiuntivo), non il totale cumulato. La sezione «DatiGenerali» deve riportare la causale del documento in modo chiaro. Verificare che l'aliquota IVA della nota di debito corrisponda a quella della fattura originaria: non è possibile modificare il regime IVA (es. passare da imponibile a esente) tramite nota di debito.
Requisiti legali per Nota di Debito
La Nota di Debito in Italia e soggetta ai requisiti giuridici e fiscali dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e della normativa complementare.
L'obbligo di trasmissione al SdI come tipo documento TD05 riguarda tutti i soggetti IVA obbligati alla fatturazione elettronica ex D.Lgs. 127/2015 (quasi tutti i soggetti residenti in Italia dal 1 gennaio 2019). L'omissione o la tardiva trasmissione oltre i 12 giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972) comporta sanzioni ex D.Lgs. 471/1997 dal 90% al 180% dell'IVA non regolarizzata, riducibili con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Per la nota di debito relativa a interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, non vi e obbligo di IVA: gli interessi di mora non sono corrispettivo di operazione soggetta a IVA (fuori campo IVA ex art. 1 D.P.R. 633/1972; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/E del 2005); tuttavia, la nota deve essere emessa come documento fiscale (TD05) e trasmessa al SdI per garantire la tracciabilita. La nota di debito deve essere conservata per 10 anni ex art. 22 D.P.R. 633/1972 e art. 43 D.Lgs. 82/2005 (CAD). Il cessionario che riceve la nota di debito deve registrarla nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972) e detrarre l'IVA addebitata nella propria liquidazione: l'omissione costituisce dichiarazione IVA infedele ex art. 5 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'imposta non versata). La nota di debito per interessi di mora su transazioni commerciali tra imprese deve rispettare il D.Lgs. 231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35/CE): il tasso legale di mora è il tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali per le transazioni B2B ordinarie, 9 punti per quelle con PA. I termini massimi di pagamento (30 giorni ordinario, 60 giorni per PA, 60 giorni per prodotti deperibili) non possono essere derogati in senso peggiorativo per il creditore. La nota di debito per mora non richiede preventivo accordo del cliente ma deve essere supportata da documentazione attestante il ritardo (estratto conto, ricevute di pagamento).
Errori comuni da evitare nel tuo Nota di Debito
Nella redazione della Nota di Debito in Italia si commettono errori frequenti che espongono a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo errore e la mancanza del riferimento alla fattura originaria: senza il numero e la data della fattura TD01, la nota di debito TD05 viene respinta dal SdI con codice di scarto o genera anomalie nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, con necessita di annullamento e riemissione del documento.
Il secondo errore e l'addebito di IVA sugli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002: gli interessi di mora sono fuori campo IVA e la nota di debito per soli interessi non deve addebitare IVA; addebitare IVA su interessi di mora genera un credito IVA indebito in capo al cessionario e un obbligo di versamento non dovuto in capo al cedente, con necessita di successiva rettifica.
Il terzo errore e l'emissione della nota di debito in ritardo rispetto al termine di 12 giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972): sanzione dal 90% al 180% dell'IVA, riducibile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): 1/9 della sanzione minima se regolarizzata entro 90 giorni.
Il quarto errore e la mancata indicazione della causale specifica: l'Agenzia delle Entrate in sede di verifica ex D.P.R. 600/1973 richiede che ogni addebito aggiuntivo sia documentato con accordo scritto, calcolo degli interessi, DDT o altra documentazione probatoria; senza documentazione, la nota di debito puo essere disconosciuta.
Il quinto errore e la scelta del tipo documento errato (TD01 invece di TD05): emettere la nota di debito come fattura ordinaria TD01 genera una nuova fattura autonoma non collegata alla fattura originaria, compromettendo la corretta registrazione IVA e la tracciabilita nel sistema SdI, con conseguente difficolta di riconciliazione contabile per entrambe le parti. Emettere una nota di debito per correggere dati anagrafici (es. partita IVA errata) è un errore: in tal caso occorre emettere prima una nota di credito a storno totale della fattura errata, poi una nuova fattura corretta. Non usare la nota di debito per rettificare l'aliquota IVA applicata in difetto: questo caso è regolato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. 633/1972 con procedura specifica. Ricordare che la nota di debito aumenta l'IVA a debito del cedente: registrarla tempestivamente nel registro IVA vendite del periodo di emissione per evitare liquidazioni errate.
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}Domande frequenti
La nota di debito in Italia è il documento fiscale con cui il cedente/prestatore addebita al cliente importi aggiuntivi rispetto a una o più fatture commerciali già emesse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). La nota di debito è la 'variazione in aumento' dell'imponibile e dell'IVA: produce effetti opposti alla nota di credito (variazione in diminuzione, art. 26 D.P.R. 633/1972). Le situazioni tipiche di utilizzo in Italia sono: addebito di interessi di mora per pagamento tardivo ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (interessi legali nelle transazioni commerciali, attualmente pari al tasso BCE + 8 punti percentuali); addebito di spese accessorie non incluse nella fattura originaria (trasporto, imballaggio, assicurazione); rettifica in aumento di un importo fatturato per errore inferiore al dovuto (quantità, prezzo unitario, aliquota IVA errata per difetto); addebito di costi aggiuntivi sopravvenuti dopo la fatturazione (es. varianti approvate in un contratto di appalto, ore aggiuntive in un contratto di consulenza). Nel sistema di fatturazione elettronica tramite SdI dell'Agenzia delle Entrate, la nota di debito è trasmessa con tipo documento 'TD05'.
Sì. La nota di debito in Italia, a differenza della proforma, è un documento fiscale che genera obbligo di IVA in capo al cedente/prestatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972. L'IVA addebitata nella nota di debito va liquidata nella liquidazione IVA del periodo in cui è emessa (mensile o trimestrale, art. 27 D.P.R. 633/1972) e versata all'Erario tramite modello F24. Il cessionario/committente che riceve la nota di debito ha diritto a detrarre l'IVA addebitata nella propria liquidazione IVA (art. 19 D.P.R. 633/1972), a condizione che la nota sia registrata nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972) e che l'operazione sia inerente all'attività economica (principio di inerenza, art. 109 TUIR). Fanno eccezione gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002: la Corte di Giustizia UE (causa C-43/19 Lexel, 27 gennaio 2021) e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 79/E del 2005) chiariscono che gli interessi di mora non costituiscono corrispettivo di un'operazione soggetta a IVA e sono pertanto fuori campo IVA; la nota di debito per soli interessi di mora non addebita IVA.
Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali in Italia sono disciplinati dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della Direttiva CE 2000/35 (come modificata dalla Direttiva UE 2011/7). Il creditore ha diritto agli interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002 — deroga all'art. 1219 c.c. per le transazioni commerciali). Il tasso applicabile è il tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato semestralmente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La nota di debito per interessi di mora deve indicare: data di scadenza della fattura originaria; numero di giorni di ritardo; base di calcolo (importo imponibile); tasso applicato; importo degli interessi. Gli interessi di mora sono fuori campo IVA (non sono corrispettivo di un'operazione soggetta a IVA: art. 1 D.P.R. 633/1972). La nota di debito per soli interessi non addebita IVA. Oltre agli interessi, il D.Lgs. 231/2002 prevede un indennizzo forfettario di € 40 per ogni fattura non pagata puntualmente (art. 6, comma 1), anch'esso fuori campo IVA.
La nota di debito in Italia deve contenere gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, con le specificità necessarie per identificare il rapporto con la fattura originaria. Elementi obbligatori: data di emissione; numero progressivo univoco nella serie dedicata (es. ND/2025/001, separata dalla numerazione fatture TD01 e note di credito TD04); dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (denominazione, sede, partita IVA); tipo documento 'TD05 — Nota di debito' per la trasmissione al SdI dell'Agenzia delle Entrate; riferimento alla fattura originaria oggetto di integrazione (numero e data della fattura TD01); causale dell'addebito aggiuntivo (es. 'Interessi di mora D.Lgs. 231/2002 sulla fattura n. 45/2024', 'Correzione importo: quantità effettiva superiore a quella fatturata', 'Spese di trasporto aggiuntive non incluse nella fattura originaria'); base imponibile aggiuntiva; aliquota IVA e importo IVA (0% se fuori campo IVA); totale della nota. Il cessionario deve registrare la nota di debito nel registro degli acquisti e, se soggetto IVA, detrarre l'IVA addebitata nella propria liquidazione.
In Italia, per correggere un errore in aumento (es. importo fatturato inferiore al dovuto, aliquota IVA errata per difetto, quantità fatturate inferiori a quelle effettivamente consegnate), la procedura corretta è l'emissione di una nota di debito (TD05) che integra la fattura originaria, e non l'annullamento della fattura originaria con emissione di nuova fattura. L'annullamento della fattura originaria richiederebbe l'emissione di una nota di credito integrale (TD04) per azzerarla, seguita dalla nuova fattura con l'importo corretto: procedura più complessa e potenzialmente problematica se la fattura originaria è già stata registrata e l'IVA liquidata dal cessionario. La nota di debito TD05 è più semplice: addebita solo la differenza (imponibile e IVA aggiuntivi) senza toccare la fattura originaria. Il SdI dell'Agenzia delle Entrate gestisce correttamente entrambe le procedure, ma la nota di debito TD05 è la soluzione preferenziale per le correzioni in aumento parziali. La Corte di Cassazione (Cass. trib. sez. VI, 23 novembre 2021, n. 36344) ha chiarito che la rettifica in aumento tramite nota di debito ha gli stessi effetti fiscali dell'emissione di una nuova fattura per la parte aggiuntiva.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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