Fattura Commerciale (Modello con IVA)
FATTURA COMMERCIALE
FATTURA COMMERCIALE
Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 e del D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica via SdI)
CEDENTE/PRESTATORE
[Cedente Nome] P.IVA: [Cedente Partita Iva] | C.F.: [Cedente Codice Fiscale] [Cedente Indirizzo] Regime IVA: [Cedente Regime Iva]
CESSIONARIO/COMMITTENTE
[Cessionario Nome] P.IVA: [Cessionario Partita Iva] [Cessionario Indirizzo] Codice SdI: [Codice Sdi] | PEC: [Pec Cliente]
DATI FATTURA
Fattura N.: [Numero Fattura] Data: [Data Fattura] Tipo: [Tipo Documento]
DESCRIZIONE [Descrizione Beni Servizi]
Imponibile: € [Imponibile] IVA [Aliquota Iva]%: € [Importo Iva] TOTALE FATTURA: € [Totale Fattura]
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento entro: [Condizioni Pagamento] — Bonifico su IBAN: [Iban Cedente]
Note: [Note Aggiuntive]
Cedente/Prestatore
________________
Signature
Che cos'è Fattura Commerciale (Modello con IVA)?
La Fattura Commerciale (Modello con IVA) in Italia è l'atto disciplinato da art. 21 D.P.R. 633/1972 (IVA — contenuto della fattura); D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica); art. 17 D.P.R. 633/1972 (reverse charge); art. 6 D.P.R. 633/1972 (momento impositivo).
Nel sistema IVA italiano — armonizzato con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva IVA) — la fattura commerciale assolve una funzione triplice di fondamentale importanza. Prima funzione: è il titolo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti da parte del cessionario (art. 19 D.P.R. 633/1972); senza fattura regolare, il diritto alla detrazione è precluso (Corte di Giustizia UE, causa C-90/02 Bockemühl; Cass. trib. sez. V, 17 settembre 2020, n. 19346). Seconda funzione: è il documento contabile obbligatorio per la corretta determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES/IRPEF (art. 109 TUIR, D.P.R. 917/1986) e per la deducibilità dei costi. Terza funzione: è lo strumento di controllo fiscale che consente all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati delle operazioni passive del cessionario con quelli delle operazioni attive del cedente, eliminando i fenomeni di evasione 'carosello' tipici del sistema IVA.
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica in formato XML FatturaPA tramite SdI dell'Agenzia delle Entrate è obbligatoria per la quasi totalità dei soggetti IVA residenti e stabiliti in Italia. Le eccezioni — regime forfettario ex L. 190/2014 con ricavi ≤ € 25.000 fino al 30 giugno 2022, poi gradualmente esteso — si sono progressivamente ridotte fino alla sostanziale universalizzazione dell'obbligo dal 1° gennaio 2024. La fattura commerciale si distingue dalla fattura proforma (documento non fiscale, privo di rilevanza IVA), dalla nota di credito TD04 (rettifica in diminuzione), dalla nota di debito TD05 (integrazione in aumento) e dalla parcella professionale TD06 (compenso del libero professionista con ritenuta d'acconto e contributo previdenziale). Ciascuno di questi documenti ha un codice tipo-documento specifico nel formato XML FatturaPA che ne determina il trattamento fiscale e il flusso nel SdI. La fattura commerciale in Italia è la prova documentale principale dell'operazione IVA, disciplinata dagli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972, così come modificati dal D.Lgs. 127/2015 e successive integrazioni. A partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica via SdI è obbligatoria per quasi tutte le operazioni B2B e B2C in Italia. Il mancato rispetto dell'obbligo determina la sanzionabilità ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 471/1997, con penali che variano dal 90% al 180% dell'imposta non documentata.
Quando serve Fattura Commerciale (Modello con IVA)?
La Fattura Commerciale con IVA in Italia è obbligatoria in tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi poste in essere da soggetti passivi IVA (imprenditori, società di qualsiasi forma, enti non commerciali per le attività commerciali svolte), ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.
Le principali situazioni che richiedono l'emissione della fattura sono: la vendita di beni mobili o immobili tra soggetti IVA (art. 2 D.P.R. 633/1972) — da pezzi di ricambio a macchinari, da immobili strumentali a partecipazioni societarie soggette; la prestazione di servizi da parte di soggetti IVA a committenti italiani o esteri (art. 3 D.P.R. 633/1972) — da consulenze legali a progettazioni ingegneristiche, da sviluppo software a trasporti; le cessioni intracomunitarie tra soggetti IVA di Stati UE — non imponibili ex art. 41 D.L. 331/1993 — con indicazione del numero identificativo IVA comunitario del cessionario e della dicitura 'operazione non imponibile'; le esportazioni extra-UE non imponibili ex art. 8 D.P.R. 633/1972, con indicazione della bolletta doganale o del documento di esportazione (EXS dell'Agenzia delle Dogane); le operazioni in regime di inversione contabile (reverse charge) ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (settore edilizio, forniture di gas, elettronica); il ricevimento di acconti o anticipi prima dell'effettuazione dell'operazione (art. 6, comma 4, D.P.R. 633/1972) — fattura d'acconto obbligatoria all'incasso. L'obbligo di fattura non sussiste per le operazioni al dettaglio verso consumatori finali documentate da corrispettivo elettronico ex D.Lgs. 127/2015 (misuratore fiscale), salvo richiesta del cliente. La fattura va emessa altresì in caso di anticipi e acconti (fattura di acconto), di operazioni intracomunitarie (fattura intraUE con regime IVA specifico ex D.L. 331/1993), di esportazioni extra-UE (non imponibile ex art. 8 D.P.R. 633/1972), di operazioni soggette al regime di reverse charge ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (edilizia, subappalti, settore energetico), e per tutte le operazioni con la Pubblica Amministrazione soggette a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972.
Cosa includere nel tuo Fattura Commerciale (Modello con IVA)
La Fattura Commerciale con IVA in Italia deve contenere gli elementi tassativamente previsti dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e dalle specifiche tecniche del formato XML FatturaPA, pena irregolarità fiscale, scarto da parte del SdI e sanzioni ex D.Lgs. 471/1997.
Gli elementi identificativi sono: data di emissione della fattura (GG/MM/AAAA); numero progressivo univoco nell'anno solare nella serie adottata (es. 2025/001 — la numerazione può essere unica o per serie separate per tipo operazione); dati completi del cedente/prestatore — denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA (formato IT + 11 cifre), numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, eventuale codice ATECO prevalente; dati del cessionario/committente — denominazione o cognome-nome, sede o residenza, partita IVA o codice fiscale (obbligatorio per tutti i clienti, anche privati, dal D.L. 119/2018, con deroghe per operazioni con corrispettivi ≤ € 400 ex Provv. Agenzia Entrate 89701/2018).
Gli elementi dell'operazione sono: descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o servizi prestati (art. 21, comma 2, lett. g — non ammesse descrizioni generiche come 'prestazione professionale' o 'merce varia'); data in cui è stata effettuata la cessione/prestazione o in cui è stato corrisposto l'acconto, se diversa dalla data di emissione; base imponibile per ogni aliquota IVA; aliquota IVA applicata — 22% ordinaria, 10% ridotta (alimentari, costruzioni, ecc.), 5% ridotta (specifici prodotti), 4% super-ridotta (beni di prima necessità, editoria, disabili) tutte tassativamente elencate nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972; importo dell'IVA per aliquota; corrispettivo totale al lordo dell'IVA. La forms-legal.com raccomanda di indicare anche: coordinate IBAN del cedente per il pagamento, termini di pagamento concordati (es. '30 gg. fine mese data fattura'), eventuale codice ordine o contratto di riferimento. Per la fattura elettronica XML FatturaPA: Tipo Documento TD01 (fattura ordinaria); Codice Destinatario SdI (7 caratteri) o PEC del destinatario; Regime Fiscale RF01 (ordinario); per i soggetti in regimi speciali (RF02 contribuenti minimi, RF19 forfettario, ecc.) il codice specifico.
Come compilare il tuo Fattura Commerciale (Modello con IVA)
Per compilare correttamente la Fattura Commerciale con IVA in Italia seguire le istruzioni dettagliate.
Sezione Intestazione cedente: inserire la denominazione o ragione sociale completa del cedente/prestatore (come da Registro Imprese / Camera di Commercio), la sede legale (via, numero civico, CAP, città, provincia), la partita IVA (IT + 11 cifre), il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, il numero REA, il codice ATECO prevalente, il recapito PEC. Inserire la data della fattura nel formato GG/MM/AAAA e il numero progressivo nella serie adottata (es. 'Fattura n. 2025/045 del 15/05/2025').
Sezione Destinatario: inserire denominazione o cognome-nome, sede o residenza, partita IVA o codice fiscale. Per clienti esteri UE indicare il numero identificativo IVA comunitario (es. DE123456789 per Germania, FR12345678901 per Francia). Per il formato XML FatturaPA, inserire il Codice Destinatario SdI a 7 caratteri (reperibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate) o la PEC del destinatario nel campo apposito.
Sezione Dettaglio righe: per ogni bene ceduto o servizio prestato indicare: descrizione specifica (natura, qualità e quantità ex art. 21, comma 2, lett. g — es. 'n. 100 sedie ufficio mod. Ergon colore nero, prezzo unitario € 50,00'); quantità; prezzo unitario imponibile IVA esclusa; eventuale sconto riga; imponibile riga; aliquota IVA (selezionare dall'elenco: 22%, 10%, 5%, 4%, 0% esente/non imponibile con relativa norma di esenzione — es. 'N2.1 — non soggetta art. 2 D.P.R. 633/1972').
Sezione Totali e pagamento: base imponibile totale per aliquota, IVA per aliquota, totale fattura (imponibile + IVA). Indicare termini di pagamento: data scadenza, modalità (bonifico bancario, RiBa, SDD), IBAN del cedente (IT + 27 caratteri alfanumerici), BIC/SWIFT per pagamenti internazionali. Se prevista cassa previdenziale o ritenuta d'acconto (es. per parcella professionale TD06), indicare gli importi specifici. Dopo la compilazione, firmare digitalmente il file XML (firma elettronica qualificata ex Regolamento eIDAS e D.Lgs. 82/2005 — CAD) e trasmettere al SdI tramite il canale scelto. Per le operazioni in reverse charge (ad es. appalti edilizi), il cedente non espone l'IVA ma indica la dicitura «inversione contabile» o «reverse charge» nella fattura; sarà il cessionario a liquidare l'imposta nel proprio registro. Verificare sempre il corretto codice natura IVA nel tracciato XML SdI (N1 per esclusioni art. 15, N2.1 per non soggette, N3.1 per non imponibili art. 8, N4 per esenti, N6.x per reverse charge).
Requisiti legali per Fattura Commerciale (Modello con IVA)
La Fattura Commerciale con IVA in Italia è soggetta ai requisiti giuridici e fiscali derivanti dal D.P.R. 633/1972, dal D.Lgs. 127/2015 e dalla normativa complementare.
L'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI — introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 — riguarda tutti i soggetti IVA residenti e stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2019 (con limitata eccezione per i forfettari sotto la soglia di € 25.000 sino al 30 giugno 2022, poi progressivamente estesa). La fattura in formato cartaceo è ammessa solo per le operazioni con soggetti esteri non stabiliti in Italia: in questo caso il cedente italiano deve trasmettere al SdI i dati dell'operazione entro i termini stabiliti dal Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (esterometro, poi sostituito dall'obbligo di trasmissione al SdI via TD17/TD18/TD19 dal 1° luglio 2022). La conservazione digitale delle fatture elettroniche è obbligatoria per 10 anni (art. 22 D.P.R. 633/1972 e art. 43 D.Lgs. 82/2005 — CAD): il sistema di conservazione deve essere conforme alle Linee guida AgID (art. 44 CAD) e le fatture devono essere accessibili all'Agenzia delle Entrate per i 5 anni successivi (termine di accertamento IVA ex art. 57 D.P.R. 633/1972 e art. 43 D.P.R. 600/1973). Il registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972) deve essere aggiornato entro 15 giorni dall'emissione. La liquidazione e il versamento dell'IVA avvengono mensilmente (contribuenti con volume d'affari annuo superiore a € 400.000 per servizi o € 700.000 per cessioni) o trimestralmente (art. 27 D.P.R. 633/1972), con maggiorazione dell'1% per i trimestrali. Per le operazioni con la PA, il codice univoco ufficio (CUU) o il codice fiscale dell'ente devono essere indicati nel campo destinatario SdI. Lo split payment (versamento diretto dell'IVA all'Erario da parte dell'ente pubblico) comporta che la fattura rechi la dicitura «scissione dei pagamenti» ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972. La conservazione digitale sostitutiva deve essere garantita per almeno dieci anni ex art. 43 D.Lgs. 82/2005 (Codice del consumo digitale) e artt. 39 D.P.R. 633/1972.
Errori comuni da evitare nel tuo Fattura Commerciale (Modello con IVA)
Nella redazione della Fattura Commerciale con IVA in Italia si commettono errori frequenti che espongono il contribuente a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate e a contestazioni in sede di verifica fiscale.
Il primo errore è la descrizione generica dei beni o servizi: l'art. 21, comma 2, lett. g, D.P.R. 633/1972 richiede l'indicazione specifica di natura, qualità e quantità; diciture come 'consulenza', 'servizi vari', 'prestazione professionale' senza ulteriore dettaglio non sono conformi e possono portare alla contestazione della detrazione IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate o alla contestazione della deducibilità del costo ai fini IRES/IRPEF.
Il secondo errore è l'applicazione dell'aliquota IVA errata: le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) si applicano solo alle operazioni tassativamente elencate nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972; ogni applicazione di aliquota ridotta non prevista genera sanzione ex art. 6 D.Lgs. 471/1997 dal 90% al 180% dell'IVA non corrisposta.
Il terzo errore è la mancata indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cliente: senza questo dato la fattura elettronica viene scartata dal SdI con codice errore specifico (es. ERR-00002); il cedente deve correggere il dato e ritrasmettere entro 5 giorni dallo scarto per non incorrere nelle sanzioni per tardiva fatturazione.
Il quarto errore è la tardiva emissione della fattura oltre i 12 giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972): sanzione dal 90% al 180% dell'IVA, riducibile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) — 1/9 della sanzione minima se regolarizzata entro 90 giorni.
Il quinto errore è la mancata conservazione elettronica delle fatture per 10 anni: la conservazione in pdf non strutturato non è conforme; il sistema deve garantire l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo secondo le Linee guida AgID (D.Lgs. 82/2005, CAD). La corretta gestione della fattura commerciale consente alle imprese italiane di mantenere un registro IVA vendite ordinato, di effettuare la liquidazione periodica entro i termini stabiliti ex art. 1 D.P.R. 100/1998 e di beneficiare della detrazione IVA sugli acquisti ex art. 19 D.P.R. 633/1972. Adottare un software contabile certificato SdI garantisce la conformita normativa e riduce il rischio di contestazioni in sede di verifica fiscale.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
La fattura commerciale in Italia deve contenere, a pena di irregolarità fiscale, gli elementi tassativamente elencati nell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Tra questi: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; dati identificativi del soggetto cedente/prestatore (denominazione, sede, partita IVA, numero di iscrizione alla Camera di Commercio / Registro delle Imprese); dati del cessionario/committente (denominazione, sede, partita IVA o codice fiscale); natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati; base imponibile per unità o per servizio; aliquota IVA applicata (ordinaria 22%, ridotta 10% o 5%, super-ridotta 4%); importo dell'imposta; corrispettivo totale. Per la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate via D.Lgs. 127/2015, il formato XML FatturaPA è obbligatorio dal 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti IVA (con le eccezioni vigenti per i minimi e forfettari ex L. 190/2014).
Il momento impositivo — cioè quando sorge l'obbligo di assoggettare l'operazione a IVA e di emettere la fattura — è disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 633/1972. Per le cessioni di beni mobili, il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione dei beni. Per le prestazioni di servizi, coincide con il pagamento del corrispettivo (criterio di cassa), salvo emissione anticipata di fattura (criterio di fattura). La fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione o, al più tardi, entro 12 giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 119/2018). Per la fattura elettronica trasmessa tramite SdI, la data di emissione coincide con la data indicata nel file XML; la trasmissione al SdI deve avvenire entro 12 giorni dalla data dell'operazione (operazioni ordinarie) o entro la fine del mese per le fatture differite. La violazione dei termini comporta sanzioni amministrative ex D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'imposta non regolarmente fatturata).
Il D.P.R. 633/1972 prevede diverse categorie di operazioni esenti o escluse dall'IVA. Le operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972 (es. prestazioni mediche, insegnamento, operazioni finanziarie e assicurative) non sono soggette all'IVA e non consentono la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Le operazioni fuori campo IVA (artt. 1–3 D.P.R. 633/1972) non richiedono fattura, salvo diversa disposizione: es. cessione d'azienda, operazioni con soggetti non residenti per servizi territorialmente non rilevanti. Le operazioni in regime di non imponibilità (artt. 8, 8-bis, 9 D.P.R. 633/1972) — esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali — devono essere documentate con fattura recante la dicitura 'operazione non imponibile'. Per le operazioni tra soggetti IVA in regime di reverse charge (art. 17 D.P.R. 633/1972 — settore edile, forniture di gas, telefonini), l'IVA è auto-liquidata dal cessionario: la fattura emessa non deve addebitare l'IVA.
La fatturazione elettronica obbligatoria in Italia, introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevede che le fatture tra soggetti IVA residenti e stabiliti in Italia siano emesse, trasmesse e ricevute in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il formato obbligatorio è XML FatturaPA (specifiche tecniche pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate). Il processo è il seguente: il soggetto emittente crea il file XML, lo firma digitalmente (firma elettronica qualificata ex Regolamento eIDAS / D.Lgs. 82/2005 — CAD) e lo trasmette al SdI tramite canale web, PEC, webservice o intermediario accreditato. Il SdI verifica la conformità formale e consegna la fattura al destinatario tramite codice destinatario o PEC del cessionario. I soggetti in regime forfettario (L. 190/2014) sono esonerati dall'obbligo ma possono emetterla volontariamente. La conservazione elettronica delle fatture è obbligatoria per 10 anni ex art. 22 D.P.R. 633/1972 e artt. 43-44 D.Lgs. 82/2005 (CAD).
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni per violazioni degli obblighi di fatturazione. L'omessa o irregolare fatturazione comporta una sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'imponibile non fatturato (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Se l'omissione riguarda operazioni non soggette a IVA (esenti, fuori campo), la sanzione è da € 250 a € 2.000 (art. 6, comma 2). Il cessionario/committente che non regolarizza la fattura irregolare mediante autofattura ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 è solidalmente responsabile. La tardiva trasmissione della fattura elettronica al SdI entro i 12 giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972) è soggetta alla stessa sanzione, riducibile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): 1/9 della sanzione minima se regolarizzata entro 90 giorni. La mancata conservazione delle fatture elettroniche comporta sanzione da € 1.000 a € 50.000 ex art. 9 D.Lgs. 471/1997.
Nelle operazioni soggette al meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l'IVA e appone la dicitura obbligatoria: 'Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972' oppure, per le operazioni intracomunitarie, 'Reverse charge — art. 194 Direttiva 2006/112/CE'. Il cessionario/committente soggetto passivo IVA ricevente deve integrare la fattura con l'aliquota e l'imposta applicabili, registrarla nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, liquidandone l'IVA nella propria dichiarazione. I settori principali soggetti al reverse charge interno sono: lavori nel settore edilizio (subappalti — art. 17, comma 6, lett. a); fornitura di apparecchiature terminali (lett. b); prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici (lett. a-ter); cessioni di gas ed energia (lett. d-bis). La violazione comporta sanzione ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'IVA non regolarizzata).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Fattura Proforma
Documento non fiscale che anticipa importi e condizioni di una futura fattura, utilizzato in Italia per preventivi vincolanti, transazioni import-export e richieste di pagamento anticipato, senza rilevanza ai fini IVA.
Nota di Credito (Nota di Variazione)
Documento fiscale che rettifica in diminuzione una fattura già emessa in Italia, per resi di merci, sconti concordati o errori di fatturazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
Nota di Debito
Documento fiscale che addebita al cliente importi aggiuntivi non inclusi nella fattura commerciale originaria, quali interessi di mora, spese accessorie o correzioni in aumento, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Parcella / Notula del Professionista
Documento di compenso del libero professionista in Italia con ritenuta d'acconto IRPEF, contributo alla cassa previdenziale di categoria e IVA, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 25 D.P.R. 600/1973.