Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta
art. 51 comma 5 TUIR (D.P.R. 917/1986); artt. 95 e 109 TUIR; CCNL applicato
NOTA SPESE E RICHIESTA DI RIMBORSO TRASFERTA
ex art. 51, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986) — artt. 95 e 109 TUIR
DATI IDENTIFICATIVI
Azienda: [Azienda Ragione Sociale] — P. IVA: [Azienda Partita Iva]
Dipendente: [Dipendente Cognome Nome] — Qualifica: [Dipendente Qualifica]
Nota Spese n.: [Numero Nota]
Data di compilazione: [Data Compilazione]
DATI DELLA TRASFERTA
Destinazione: [Destinazione Trasferta]
Data inizio: [Data Inizio Trasferta] Data fine: [Data Fine Trasferta]
Motivazione / Scopo (inerenza ex art. 109 TUIR): [Motivazione Trasferta]
Modalità di rimborso: [Modalita Rimborso]
SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO
Treno / Aereo (con allegati biglietti / boarding pass): € [Spese Traino Ferroviario]
Auto propria: [Km Auto Propria Percorsi] km — Classe veicolo: [Tariffe Aci Classe] (tariffa ACI applicata)
Taxi / NCC (con ricevute allegate): € [Spese Taxi Ncc]
Parcheggio e pedaggi autostradali (con ricevute allegate): € [Spese Parcheggio Pedaggi]
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
Alloggio — Hotel / B&B (fattura o ricevuta allegata): € [Spese Alloggio]
Vitto — Pasti (scontrini parlanti o fatture allegate): € [Spese Vitto]
Altre spese documentate (telefono, materiale, ecc.): € [Spese Altre Documentate]
Spese non documentate (entro il limite di € 15,49/giorno Italia — art. 51 TUIR): € [Spese Non Documentate]
Le spese di vitto e alloggio sono documentate da fattura o scontrino fiscale parlante e sono deducibili per l'azienda ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, nel limite del 75% per vitto e alloggio e al 100% per le altre voci documentate. Le spese non documentate rientrano nel limite di esenzione IRPEF ex art. 51, comma 5, lett. b, TUIR.
RIEPILOGO E RIMBORSO RICHIESTO
Anticipo già ricevuto: € [Anticipo Ricevuto]
Modalità di rimborso del saldo: [Modalita Rimborso Finale Bancario]
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che le spese indicate nella presente nota spese sono state effettivamente sostenute nell'ambito della trasferta di servizio autorizzata, che i documenti allegati sono autentici, e che la nota spese è compilata in conformità con le disposizioni dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e con la policy aziendale in materia di rimborso spese.
Data: [Data Compilazione]
Firma del Dipendente: _________________________
[Dipendente Cognome Nome]
APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE
Il responsabile sottoscritto approva le spese indicate nella presente nota spese e autorizza il rimborso del saldo mediante [Modalita Rimborso Finale Bancario].
Responsabile approvante: [Responsabile Approvante]
Firma del Responsabile: _________________________ Data: _________________________
Il Dipendente Richiedente
________________
Signature
Il Responsabile Approvante
________________
Signature
Che cos'è Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta?
La Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia è il modulo con cui il dipendente documenta le spese sostenute durante una trasferta di lavoro — vitto, alloggio, trasporto e spese varie — e ne chiede il rimborso al datore. Lo strumento ha rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplina il trattamento delle indennità e dei rimborsi di trasferta in capo al lavoratore, e degli artt. 95 e 109 TUIR per la deducibilità in capo all'impresa.
L'art. 51, comma 5, TUIR prevede tre sistemi di rimborso della trasferta: il rimborso analitico (a piè di lista) delle spese documentate, esente da imposta entro i limiti di legge; il rimborso forfettario, mediante indennità di trasferta esente fino a un importo giornaliero stabilito; il sistema misto. La distinzione tra trasferta nel Comune e fuori dal Comune della sede di lavoro incide sul regime fiscale. La nota spese, con i relativi giustificativi, è il documento che consente di applicare il regime di esenzione e di dedurre i costi.
Lo strumento è impiegato ogni volta che il dipendente, autorizzato dal datore, si reca fuori dalla sede abituale per visite a clienti o fornitori, fiere, convegni, formazione o altre attività di servizio, anticipando spese che devono essergli rimborsate. Si distingue dall'ordine di missione (autorizzazione preventiva) e dalle spese sostenute direttamente con carta aziendale.
La nota deve indicare i dati del dipendente e dell'azienda, la destinazione e le date della trasferta, la motivazione (a riprova dell'inerenza), il dettaglio analitico delle spese con i giustificativi e l'importo richiesto a rimborso. La corretta documentazione è indispensabile ai fini dell'esenzione e della deducibilità. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di foglio presenze, richiesta di ferie e permessi, contratto a tempo indeterminato e lettera di assunzione.
Quando serve Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta?
La Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia è necessaria ogni volta che il dipendente si reca fuori dalla propria sede di lavoro abituale per ragioni di servizio autorizzate dal datore e sostiene spese a proprio carico che devono essere successivamente rimborsate dall'azienda. La nota spese è distinta dalla preventiva autorizzazione alla trasferta (ordine di missione) e dal rimborso con carta di credito aziendale (dove le spese sono sostenute direttamente dall'azienda senza anticipo del dipendente). Le situazioni che tipicamente richiedono la compilazione della nota spese: visite a clienti o fornitori in altra città o regione con pernottamento; partecipazione a fiere, convegni, corsi di formazione in sede diversa dall'ufficio; sopralluoghi tecnici in cantiere o in impianti produttivi; riunioni presso la sede di un'altra società del gruppo; trasferte commerciali per acquisizione di nuovi clienti; consulenze svolte presso la sede del cliente. La nota spese non è richiesta quando le spese sono pagate direttamente dall'azienda (prenotazione hotel con carta aziendale, acquisto biglietti tramite ufficio viaggi), ma è comunque opportuna per documentare la trasferta agli effetti della deducibilità fiscale (inerenza). Alcune aziende adottano policy interne che richiedono la nota spese anche per le spese anticipate dalla società, per completare il quadro documentale. Chi deve compilare la nota spese: il dipendente (lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c.) che ha sostenuto le spese personalmente; nel caso di trasferte di collaboratori autonomi (co.co.co., liberi professionisti), le spese di trasferta sono disciplinate diversamente: il professionista emette fattura per il rimborso spese separato dal compenso, assoggettandolo o meno all'IVA in base alle norme applicabili. Termini per la presentazione: la policy aziendale o il CCNL applicato stabilisce il termine (di norma 30-60 giorni dalla data di fine trasferta); in assenza di termine contrattuale, il diritto al rimborso si prescrive in 5 anni dalla data di sostenimento della spesa ex art. 2948, n. 4, c.c. (crediti per retribuzioni e rimborsi derivanti dal rapporto di lavoro). Chi autorizza: il rimborso richiede l'approvazione del responsabile gerarchico del dipendente o dell'ufficio amministrativo/HR; la firma del responsabile è essenziale sia per la correttezza procedurale interna sia per la deducibilità fiscale (il costo approvato è imputato al centro di costo del responsabile approvante). La nota spese non approvata non è deducibile per l'azienda, indipendentemente dalla legittimità delle spese sottostanti.
Cosa includere nel tuo Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta
Una Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia completa e fiscalmente corretta deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art. 51 TUIR e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato alle disposizioni fiscali 2025. Dati del dipendente e dell'azienda: nome, cognome, qualifica, matricola aziendale; ragione sociale e partita IVA dell'azienda; reparto e responsabile di riferimento. Dati della trasferta: destinazione (Comune/Città/Paese estero); data di inizio e data di fine della trasferta; numero di giorni e notti; motivazione della trasferta (visita cliente, fiera, formazione, ecc.) — elemento essenziale per dimostrare l'inerenza ai fini della deducibilità aziendale ex art. 109 TUIR. Riepilogo delle spese per categoria: viaggio (treno, aereo, auto propria con km percorsi a tariffa ACI, taxi, NCC); alloggio (hotel, B&B, affitto breve); vitto (pranzi, cene, colazioni di lavoro); pedaggi autostradali e parcheggi; spese accessorie documentate (telefono, materiale, spedizioni); rappresentanza (colazioni/pranzi di lavoro con clienti — deducibili al 75% ex art. 109 TUIR). Allegazione documentazione: per ogni voce di spesa, riferimento al documento allegato (fattura n., scontrino, ricevuta) — la numerazione progressiva degli allegati facilita la verifica del responsabile. Totale rimborso richiesto: importo totale; eventuale anticipo già ricevuto; saldo a credito del dipendente. Firma del dipendente e del responsabile: dichiarazione di veridicità delle spese e firma del dipendente; approvazione e firma del responsabile gerarchico o dell'ufficio HR/amministrazione. Un elemento spesso trascurato nella nota spese è la sezione relativa alle spese di rappresentanza: le spese di vitto sostenute per colazioni o pranzi di lavoro con clienti, fornitori o professionisti sono soggette a un regime deducibile specifico — il 75% per le spese di vitto e alloggio non di trasferta (art. 109, c. 5, TUIR come modificato dalla L. 244/2007) e l'80% o il 100% per le spese di rappresentanza in senso stretto (art. 108, c. 2, TUIR). Il dipendente deve indicare nella nota spese se si tratta di spesa personale di trasferta (vitto per sé) o di spesa di rappresentanza con clienti: la distinzione determina il regime di deducibilità applicabile dall'azienda. Per le spese con carta di credito del dipendente, la nota spese deve essere corredata dall'estratto conto della carta con le singole voci di spesa evidenziate: l'estratto conto con il nome del titolare della carta e la data della transazione costituisce documentazione idonea ai sensi della prassi dell'Agenzia delle Entrate. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83/E del 2010 ha chiarito che per le trasferte estere le spese in valuta estera devono essere documentate con l'importo in valuta e il cambio applicato: la conversione in euro deve avvenire al tasso di cambio del giorno di sostenimento della spesa secondo i tassi ufficiali BCE, o al tasso medio del mese se la policy aziendale lo prevede.
Come compilare il tuo Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta
La compilazione della Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia richiede ordine nella raccolta dei giustificativi e attenzione ai requisiti fiscali dell'Agenzia delle Entrate per garantire la piena deducibilità delle spese per l'azienda e l'esenzione fiscale in capo al dipendente. Durante la trasferta, raccogliere documentazione: conservare ogni ricevuta, scontrino e fattura; richiedere sempre lo scontrino parlante (con codice fiscale del dipendente) o la fattura intestata all'azienda (con partita IVA) per vitto e alloggio; per i voli, conservare i boarding pass; per i treni, conservare il biglietto elettronico; per l'auto propria, annotare i km percorsi a inizio e fine trasferta. Compilazione del modulo: inserire i dati della trasferta (destinazione, date, motivazione); per ogni giornata, compilare la sezione delle spese con le voci pertinenti; indicare il numero di riferimento di ogni allegato (es. All. 1 = fattura hotel, All. 2 = scontrino ristorante, All. 3 = biglietto treno); calcolare i km percorsi con auto propria e applicare la tariffa ACI della classe di veicolo (reperibile sul sito ACI — Automobile Club d'Italia — aggiornata annualmente). Verifica dei limiti fiscali: verificare che il totale del rimborso ricada nei regimi di esenzione IRPEF: per il rimborso forfettario, che l'indennità non superi € 46,48 al giorno (Italia) o € 77,47 (estero); per il rimborso analitico, che ogni spesa sia documentata da idoneo giustificativo. Presentazione entro i termini: consegnare la nota spese all'ufficio amministrativo o HR entro i termini previsti dalla policy aziendale o dal CCNL (tipicamente entro 30 giorni dalla fine della trasferta); allegare tutta la documentazione in originale o in copia conforme; conservare personalmente copia della nota spese e degli allegati. Per la trasferta con auto propria: verificare la tabella ACI aggiornata per l'anno fiscale di riferimento, indicare la cilindrata del veicolo e la classe (benzina, diesel, ibrido, elettrico), il percorso effettuato (partenza, destinazione/e intermedia/e, arrivo), i km totali A/R: il rimborso chilometrico ACI non concorre al reddito del dipendente nei limiti dei valori tabellari; la parte eccedente i valori ACI è imponibile IRPEF e contributiva. Per l'utilizzo del mezzo aziendale invece dei rimborsi chilometrici: il dipendente che utilizza un'auto aziendale anche per la trasferta non ha diritto al rimborso chilometrico ma solo al rimborso del carburante documentato (con scontrino del distributore indicante la targa o il mezzo) e delle spese di pedaggio autostradale. La verifica della congruità della nota spese da parte dell'ufficio amministrativo deve controllare: che la destinazione dichiarata sia coerente con la motivazione (es. visita cliente verificabile nell'agenda CRM); che i km dichiarati siano coerenti con la distanza reale (verificabile su Google Maps o Waze); che gli importi delle spese di vitto siano ragionevoli e non eccedano i massimali previsti dalla policy aziendale.
Requisiti legali per Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta
La Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia è soggetta a un quadro normativo fiscale e contributivo preciso, la cui violazione espone sia il dipendente sia il datore a recuperi d'imposta, contributi e sanzioni. Normativa fiscale primaria: art. 51, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986) — disciplina il trattamento IRPEF delle indennità di trasferta e dei rimborsi analitici; artt. 95 e 109 TUIR — regolano la deducibilità dei costi di trasferta dal reddito d'impresa del datore; art. 23 D.P.R. 600/1973 — obbligo del datore come sostituto d'imposta di applicare le ritenute IRPEF sui rimborsi che superano i limiti di esenzione. Prassi dell'Agenzia delle Entrate: circolare n. 11/E del 2021 (trattamento fiscale dei bonus e benefit ai dipendenti, incluse le trasferte); risoluzione n. 83/E del 2010 (rimborso spese estero); risoluzione n. 8/E del 2003 (distinzione trasferta/trasferimento). Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sono vincolanti per i controlli della Guardia di Finanza e per i verificatori in sede di accertamento. Contributi previdenziali INPS: i rimborsi che eccedono i limiti di esenzione IRPEF sono soggetti a contribuzione INPS e INAIL, con oneri sia per il dipendente sia per il datore. L'INPS verifica la corretta imponibilità dei rimborsi di trasferta in sede di verifica dei contributi. Privacy e protezione dei dati: le note spese contengono dati personali del dipendente e informazioni sulle sue attività lavorative. Il trattamento è fondato sul contratto di lavoro ex art. 6, lett. b), GDPR; le note spese devono essere conservate in modo sicuro e per i soli periodi necessari (5 anni per gli accertamenti fiscali, 10 anni per la prescrizione dei crediti di lavoro). La Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza Cass. civ. Sez. Lav., 8 marzo 2019, n. 6844, che il diritto del dipendente al rimborso delle spese di trasferta è un diritto retributivo inderogabile derivante dal rapporto di lavoro subordinato, e che il datore non può negarlo unilateralmente nemmeno in assenza di note spese formali, qualora le spese siano documentate in modo alternativo (estratti conto bancari, ricevute di pagamento). La Cassazione ha tuttavia precisato che il dipendente che non rispetta i termini della policy aziendale per la presentazione delle note spese può perdere il diritto al rimborso se il CCNL applicato prevede espressamente tale decadenza. Il CCNL applicato può prevedere indennità di trasferta specifiche più favorevoli rispetto ai limiti TUIR: in tal caso, le indennità che eccedono i limiti fiscali sono imponibili IRPEF ma rimangono comunque dovute al dipendente sulla base del CCNL; il datore applica la ritenuta IRPEF sulla parte eccedente come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973. Per le piccole e medie imprese (PMI) soggette a verifica del Fisco, l'archivio delle note spese deve essere organizzato per anno fiscale e conservato per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento IRPEF ex art. 43 D.P.R. 600/1973), a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza in caso di ispezione.
Errori comuni da evitare nel tuo Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta
La Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia è soggetta a errori frequenti che determinano la non deducibilità delle spese per l'azienda e la tassazione dei rimborsi in capo al dipendente. Documentazione insufficiente o assente: il rimborso di vitto e alloggio senza fattura o scontrino parlante non è fiscalmente deducibile per l'azienda (art. 109 TUIR) e diventa imponibile IRPEF in capo al dipendente se supera i limiti forfettari. Gli scontrini ordinari (senza codice fiscale o partita IVA) non sono giustificativi idonei per l'Agenzia delle Entrate. Superamento dei limiti TUIR senza tassazione: corrispondere indennità forfettarie superiori a € 46,48 al giorno (Italia) o € 77,47 (estero) senza applicare la ritenuta IRPEF sulla parte eccedente costituisce una violazione dell'obbligo di sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973), con rischio di recupero d'imposta e sanzioni in sede di verifica fiscale. Rimborso di spese non inerenti: rimborsare spese personali del dipendente (acquisti privati, pranzi senza colleghi/clienti aziendali, musei, intrattenimento personale) come spese di trasferta. L'Agenzia delle Entrate contesta i rimborsi privi di inerenza all'attività aziendale: la nota spese deve documentare solo spese direttamente connesse alla trasferta di servizio. Auto propria: km non documentati o tariffe ACI errate: il rimborso chilometrico basato su km non verificabili (senza indicazione del percorso) o su tariffe superiori a quelle ACI per la classe di veicolo è soggetto a tassazione per la parte eccedente. Indicare il percorso (partenza, destinazione, km A/R) e la categoria del veicolo. Presentazione tardiva: la nota spese presentata nell'esercizio successivo a quello di sostenimento della spesa crea problemi di competenza fiscale (art. 109 TUIR) e può non essere rimborsata se il CCNL o la policy aziendale prevedono termini di decadenza. Errore di classificazione delle spese di rappresentanza: il dipendente che ha sostenuto una cena di lavoro con clienti non deve inserirla nella sezione del vitto personale (soggetta al limite di esenzione IRPEF) ma in quella delle spese di rappresentanza (deducibili al 75% per l'azienda ex art. 109 c.c. e non imponibili IRPEF per il dipendente come rimborso spese documentato inerente); la mancata distinzione porta alla tassazione in capo al dipendente o alla perdita di deducibilità per l'azienda. Mancata indicazione della motivazione della trasferta: la nota spese senza motivazione specifica (es. 'riunione' senza indicare il cliente o l'oggetto) non soddisfa il requisito di inerenza ex art. 109 TUIR; in sede di verifica, l'Agenzia delle Entrate richiede la documentazione di supporto (email di convocazione, agenda della riunione, contratto con il cliente); senza questi documenti, le spese vengono disconosciute. La confusione tra trasferta e trasferimento è un errore sistematico in alcune aziende: il dipendente inviato in trasferta prolungata (oltre 183 giorni nello stesso Comune nell'anno solare) perde il beneficio dell'esenzione forfettaria e le indennità diventano interamente imponibili; il datore che non aggiorna il regime di tassazione delle indennità è esposto al recupero delle ritenute omesse con sanzioni. L'omessa conservazione delle note spese è un rischio spesso sottovalutato: l'azienda deve conservare le note spese con allegati per 5 anni dall'anno di presentazione; la mancanza di archivio espone l'azienda alla rettifica integrale in sede di verifica fiscale, poiché senza documentazione i costi si presumono non inerenti e non deducibili.
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Forms Legal. (2026). Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/forms/nota-spese-rimborso-trasferta
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}Domande frequenti
La Nota Spese e Richiesta di Rimborso Trasferta in Italia è disciplinata principalmente dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR — Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi di trasferta in capo al lavoratore dipendente. La norma distingue due situazioni: trasferta nel Comune dove si svolge abitualmente il lavoro (sede di lavoro) e trasferta fuori dal Comune della sede di lavoro. Per le trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro, il trattamento fiscale varia in base alla modalità di rimborso adottata dall'azienda: 1) Rimborso forfettario (indennità di trasferta): l'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente entro i limiti giornalieri fissati dall'art. 51, comma 5, TUIR — € 46,48 al giorno per trasferte in Italia e € 77,47 al giorno per trasferte all'estero; la parte eccedente questi limiti è imponibile IRPEF. 2) Rimborso analitico (a piè di lista): il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, trasporto e altre spese inerenti la trasferta non concorre alla formazione del reddito imponibile, a condizione che le spese siano documentate con fatture o ricevute fiscali intestate all'azienda o al dipendente. Le spese di vitto e alloggio rimborsate analiticamente non concorrono al reddito; le altre spese (trasporto, telefono, ecc.) non concorrono nella misura documentata; per le spese non documentate è previsto un tetto di esenzione di € 15,49 al giorno in Italia e € 25,82 al giorno all'estero (art. 51, comma 5, lett. b, TUIR).
Per il rimborso analitico delle spese di trasferta in Italia, il dipendente deve allegare alla Nota Spese tutta la documentazione fiscalmente rilevante che giustifica le spese sostenute. I documenti richiesti dipendono dalla tipologia di spesa: spese di alloggio — fattura dell'hotel intestata all'azienda (con partita IVA del datore di lavoro) o, se intestata al dipendente, ricevuta fiscale; ricevuta di prenotazione (Booking, Expedia) non è sufficiente da sola se non accompagnata dalla fattura; spese di vitto — scontrino parlante (con indicazione di codice fiscale del dipendente o partita IVA dell'azienda) o fattura; gli scontrini ordinari senza codice fiscale non sono deducibili per l'azienda ai sensi dell'art. 109 TUIR; spese di trasporto aereo o ferroviario — biglietto + boarding pass (per i voli) o ricevuta elettronica del biglietto ferroviario; è sufficiente la prenotazione elettronica se emessa da vettore ufficiale (Trenitalia, ITA Airways); spese di carburante per auto propria — scontrino del distributore + dichiarazione di utilizzo del mezzo proprio; rimborso calcolato in base alle tariffe ACI per la classe di veicolo utilizzato; parcheggio e pedaggi autostradali — ricevuta o scontrino fiscale; taxi o NCC — ricevuta fiscale o fattura; spese telefoniche documentate — fattura dell'operatore o estratto conto aziendale. L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E del 2021) ha chiarito che le spese non documentate da scontrino o fattura sono rimborsabili in esenzione fiscale solo entro il limite di € 15,49 giornalieri in Italia.
La distinzione tra trasferta e trasferimento permanente è fondamentale ai fini del trattamento fiscale del rimborso spese in Italia. La trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione: il lavoratore viene inviato dal datore a svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale per un periodo limitato, con l'aspettativa di ritornare alla sede di origine. Il trasferimento permanente (o definitivo) comporta invece l'assegnazione stabile del lavoratore a una nuova sede di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (jus variandi), e ha un regime fiscale e contributivo completamente diverso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 8/E del 2003) hanno individuato alcuni criteri per distinguere le due fattispecie: la durata dell'assegnazione (una trasferta molto lunga — superiore a 6-12 mesi — può essere riqualificata come trasferimento); la previsione di un rientro alla sede originaria (elemento tipico della trasferta); l'assenza di stabilità nell'assegnazione alla nuova sede. In caso di trasferta superiore a 183 giorni nell'anno solare nello stesso Comune, il trattamento fiscale del rimborso spese cambia significativamente: le indennità forfettarie perdono l'esenzione IRPEF prevista per le trasferte ordinarie e vengono assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente. Il CCNL applicato può prevedere disposizioni specifiche sulle indennità spettanti in caso di trasferte prolungate.
I rimborsi spese di trasferta corrisposti ai dipendenti sono deducibili dal reddito d'impresa del datore di lavoro ai sensi degli artt. 95 e 109 del TUIR, a condizione che sussistano i requisiti di inerenza, competenza e certezza/obiettiva determinabilità del costo. L'art. 95 TUIR stabilisce che le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nell'esercizio di competenza; i rimborsi spese di trasferta rientrano in questa categoria. Il requisito di inerenza (art. 109, comma 5, TUIR) richiede che la trasferta sia effettuata per ragioni di servizio — attività inerente all'oggetto sociale dell'azienda — e che vi sia documentazione che lo provi (ordine di missione, corrispondenza con clienti, agenda degli appuntamenti, verbali di riunione). Le spese di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta sono deducibili al 75% del loro importo (art. 109, comma 5, TUIR come modificato dalla L. 244/2007 — Finanziaria 2008); fanno eccezione le spese sostenute per trasferte nell'ambito del territorio comunale della sede di lavoro, non deducibili. Le spese di vitto e alloggio non supportate da documentazione fiscale idonea (fattura o scontrino parlante) non sono deducibili dall'Agenzia delle Entrate. Conservare le note spese con la documentazione allegata per 5 anni (termine ordinario di accertamento IRPEF) è obbligatorio per far fronte a eventuali verifiche fiscali della Guardia di Finanza.
La Nota Spese per trasferte all'estero in Italia segue le stesse regole di fondo dell'art. 51 TUIR, ma con limiti di esenzione più elevati e alcune specificità operative. Limiti fiscali per trasferte all'estero (art. 51, comma 5, TUIR): indennità forfettaria esente: € 77,47 al giorno (rispetto a € 46,48 per le trasferte in Italia); rimborso analitico di vitto e alloggio: non concorre al reddito se documentato; spese non documentate rimborsate analiticamente: esenzione fino a € 25,82 giornalieri all'estero (rispetto a € 15,49 in Italia). Aspetti pratici della nota spese estera: le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro al tasso di cambio del giorno di sostenimento della spesa o al tasso medio del periodo (cambio BCE); allegare gli scontrini e le fatture in lingua straniera, eventualmente con una traduzione sintetica in italiano; per le spese sostenute con carta di credito aziendale, allegare l'estratto conto con le voci di spesa pertinenti; per i voli internazionali, allegare il biglietto e il boarding pass di andata e ritorno. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (risoluzione n. 83/E del 2010) che anche per le trasferte estere il rimborso analitico deve essere supportato da documentazione idonea; la mancanza di giustificativi trasforma il rimborso in componente imponibile del reddito di lavoro dipendente. I CCNL che prevedono indennità di trasferta estera (es. CCNL Metalmeccanici, CCNL Commercio) possono integrare i limiti fiscali con indennità contrattuali aggiuntive.
La mancata presentazione della Nota Spese nei termini stabiliti dalla policy aziendale o dal CCNL applicato crea conseguenze sia per il dipendente sia per il datore di lavoro, che riguardano la deducibilità fiscale delle spese e il diritto al rimborso. Per il dipendente: se il CCNL o il regolamento aziendale prevedono un termine per la presentazione della nota spese (tipicamente entro 30-60 giorni dalla trasferta), la mancata presentazione nei termini può comportare la decadenza dal rimborso, a seconda delle disposizioni contrattuali. Tuttavia, la decadenza deve essere espressamente prevista dal CCNL o dal contratto individuale: in assenza di clausola specifica, la Cassazione tende a tutelare il diritto al rimborso come parte integrante del trattamento retributivo. Per il datore: i costi di trasferta possono essere dedotti solo nell'esercizio di competenza (principio di competenza economica — art. 109 TUIR). Se il dipendente presenta la nota spese con un ritardo che ricade nell'esercizio fiscale successivo, il datore deve analizzare se la spesa sia deducibile nell'esercizio di sostenimento o in quello di presentazione della nota spese. In linea generale, la prassi dell'Agenzia delle Entrate consente la deducibilità nell'esercizio di competenza se il costo era certo nell'anno precedente (principio di certezza e obiettiva determinabilità ex art. 109 TUIR). La policy aziendale per la gestione delle note spese — da comunicare a tutti i dipendenti — dovrebbe stabilire: termine di presentazione, documentazione richiesta, procedura di approvazione, modalità di rimborso (bonifico, anticipo a saldo, carta aziendale).
Il regime del rimborso spese trasferta per i lavoratori autonomi (liberi professionisti, consulenti, collaboratori occasionali) in Italia è diverso da quello dei lavoratori dipendenti e non si basa sull'art. 51 TUIR bensì sulle norme applicabili ai redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) e ai redditi diversi (art. 67 TUIR). Per i professionisti titolari di partita IVA che fatturano il rimborso spese al cliente: le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto) sostenute nell'interesse del cliente possono essere fatturate separatamente come 'rimborso spese forfettario' o 'rimborso spese analitici' con allegata la documentazione di supporto; le spese rimborsate analiticamente e documentate non concorrono al reddito del professionista (art. 54, c. 5, TUIR); le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista e poi rimborsate dal cliente sono deducibili fino all'importo rimborsato. Per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.): il rimborso spese di trasferta rientra nella base imponibile del reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR) e segue le stesse regole dell'art. 51 TUIR per i dipendenti, inclusi i limiti di esenzione IRPEF. La nota spese per lavoratori autonomi deve quindi indicare: la partita IVA del professionista (per i rimborsi fatturati); la natura di ogni spesa (inerente o non inerente all'incarico); la documentazione allegata. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 28/E del 2006) che i rimborsi spese ai co.co.co. seguono le regole dell'art. 51 TUIR analiticamente, con la stessa documentazione richiesta per i dipendenti (fatture, scontrini parlanti, biglietti di viaggio). La nota spese elaborata tramite forms-legal.com è adattabile anche per le trasferte dei collaboratori autonomi, integrando i campi relativi alla partita IVA e alla natura del rapporto di collaborazione.
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