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Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro

Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro

art. 1965 c.c.; art. 2113 c.c.; artt. 410-411 c.p.c.

ACCORDO TRANSATTIVO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ai sensi dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2113 c.c.

PARTI DELL'ACCORDO

Il Datore di Lavoro:

Ragione Sociale: [Datore Ragione Sociale] — [Datore Forma Giuridica]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Sede Legale: [Datore Sede Legale]

Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]

Il Lavoratore:

Nome e Cognome: [Lavoratore Nome Cognome]

Codice Fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]

Residenza: [Lavoratore Residenza]

Mansione: [Lavoratore Mansione]

Data di assunzione: [Data Assunzione]

CCNL applicato: [Ccnl Applicato]

PREMESSE

Le parti, come sopra identificate, premettono che tra di loro è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 1 D.Lgs. 81/2015, regolato dal CCNL [Ccnl Applicato], cessato in data [Data Cessazione] per [Causa Cessazione].

Le parti intendono definire transattivamente ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro cessato, mediante reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., come di seguito convenuto.

Art. 1 — TRANSAZIONE E RECIPROCHE CONCESSIONI

Le parti, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., concordano quanto segue:

Il Lavoratore rinuncia a: [Rinunce Lavoratore]

Il Datore di Lavoro corrisponde al Lavoratore, a titolo di incentivo transattivo all'esodo, la somma lorda di € [Incentivo Esodo], oltre alle ordinarie competenze di fine rapporto di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 2 — COMPETENZE DI FINE RAPPORTO

Il Datore di Lavoro corrisponde altresì al Lavoratore le seguenti competenze di fine rapporto:

a) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c.: € [Importo Tfr] lordi;

b) Altre competenze (ratei ferie, permessi, mensilità aggiuntive, preavviso): [Altre Competenze];

Le ritenute fiscali e previdenziali sono operate dal Datore di Lavoro in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973.

Art. 3 — SEDE PROTETTA E INOPPUGNABILITÀ

Il presente accordo è stipulato in [Sede Conciliazione], ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c., con l'assistenza del conciliatore designato.

Le rinunce e le transazioni contenute nel presente atto, essendo stipulate in sede protetta, sono inoppugnabili ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.

Il Lavoratore dichiara di aver compreso il contenuto del presente accordo, di averlo liberamente e consapevolmente sottoscritto, e di non avere null'altro a pretendere dal Datore di Lavoro a qualsiasi titolo derivante dal rapporto di lavoro cessato.

Art. 4 — ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il Datore di Lavoro provvederà alla comunicazione di cessazione al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione e alla convalida telematica della cessazione consensuale sul portale del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015 ove applicabile.

Il pagamento delle somme di cui agli artt. 1 e 2 verrà effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla data di firma del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Lavoratore.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma], [Data Firma]

Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]

Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

Il Lavoratore: [Lavoratore Nome Cognome]

Firma: _________________________

Il Conciliatore (ITL / Sindacato):

Firma: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Il Lavoratore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro?

L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è l'atto disciplinato da art. 1965 c.c.; art. 2113 c.c.; artt. 410-411 c.p.c.

Nel diritto del lavoro italiano, la transazione è disciplinata dall'art. 2113 del Codice Civile, norma imperativa che tutela il lavoratore stabilendo l'annullabilità — entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma dell'accordo, se posteriore — delle rinunce a diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. L'annullabilità è esclusa, e l'accordo diventa definitivo e inoppugnabile, soltanto se la transazione è conclusa nelle sedi protette indicate dagli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile: la Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), le sedi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL), e le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro ex art. 76 D.Lgs. 276/2003. La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce che solo la sede protetta garantisce la definitività delle rinunce, richiamando l'orientamento consolidato espresso tra le altre da Cass. Sez. lav. n. 19662/2018.

Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate qualifica le somme transattive secondo la loro natura economica: le indennità sostitutive di diritti aventi natura retributiva — come l'incentivo all'esodo, le differenze retributive, i ratei di ferie arretrate, i compensi per straordinari non pagati — concorrono al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e sono soggette alla tassazione ordinaria IRPEF o, ove applicabile, alla tassazione separata ex artt. 17-19 TUIR. Il datore di lavoro agisce come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed è tenuto a emettere il Certificato Unico (CU) entro il 31 marzo dell'anno successivo indicando tutte le somme corrisposte con i rispettivi codici reddito. Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (es. danno biologico per violazione dell'art. 2087 c.c., danno da demansionamento) possono, secondo specifici orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, non concorrere alla formazione del reddito imponibile, ma la qualificazione va verificata caso per caso con il consulente del lavoro o il commercialista.

Quando serve Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro?

L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia si rende necessario o fortemente opportuno in una serie di situazioni pratiche ben individuate dalla prassi dei Tribunali del lavoro e dei consulenti del lavoro italiani.

La prima e più frequente situazione è quella in cui il datore intende procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 — per riduzione di personale, riorganizzazione dell'assetto produttivo o difficoltà economiche documentate — ma non è certo della tenuta dell'obbligo di repêchage in giudizio (obbligo di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione aziendale compatibile, imposto dalla giurisprudenza costante della Cassazione). In questo scenario, proporre al lavoratore un incentivo economico aggiuntivo per una cessazione consensuale e transattiva è spesso preferibile a un licenziamento formale che potrebbe essere impugnato ex art. 6 L. 604/1966, con rischio di condanna alla reintegrazione o al pagamento di indennità elevate.

La seconda situazione tipica è quella dei licenziamenti disciplinari ex art. 2119 c.c. (giusta causa) o artt. 1-3 L. 604/1966 (giustificato motivo soggettivo) in cui la solidità probatoria è incerta, o in cui il rispetto delle procedure ex art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è dubbio: contestazione scritta specifica e tempestiva, termine minimo di cinque giorni per le giustificazioni scritte o orali del lavoratore, proporzionalità tra infrazione e sanzione. Particolarmente rilevante è il rischio di riqualificazione del fatto disciplinare come «insussistente» da parte del Tribunale, con conseguente rischio di reintegrazione ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 come ridisegnato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194/2018.

La terza fattispecie ricorrente è quella in cui il lavoratore contesta demansionamento in violazione dell'art. 2103 c.c. (come riformato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015), mancato pagamento di differenze retributive, violazione della disciplina sui trasferimenti, o altri inadempimenti contrattuali del datore, e manifesta l'intenzione di agire in giudizio. L'accordo transattivo consente di chiudere ogni pretesa pendente con un pagamento concordato, evitando procedimenti che possono durare anni davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ex art. 413 c.p.c.

L'accordo transattivo trova applicazione anche nelle situazioni di esodo incentivato volontario nell'ambito di ristrutturazioni aziendali — comprese le procedure di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) e le procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4-5 L. 23 luglio 1991, n. 223 — come strumento di chiusura individuale per i lavoratori che scelgono volontariamente di uscire dall'azienda in cambio di una buonuscita aggiuntiva rispetto alle competenze ordinarie di legge.

Cosa includere nel tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro

L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere elementi strutturali precisi che ne garantiscano la validità giuridica, la completezza pratica e la tenuta in caso di accertamento ispettivo o di contenzioso giudiziario. Il modello disponibile su forms-legal.com guida le parti nella compilazione analitica di tutte le voci.

Identificazione precisa delle parti: per il datore, ragione sociale completa, forma giuridica, Partita IVA, sede legale, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, PEC aziendale, generalità del legale rappresentante firmatario con indicazione dei poteri di firma; per il lavoratore, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, mansione svolta ai sensi dell'art. 2103 c.c., livello di inquadramento CCNL, data di assunzione.

Descrizione del rapporto di lavoro: richiamo al CCNL applicato (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria FIM-FIOM-UILM, CCNL Studi Professionali), tipologia contrattuale (subordinato a tempo indeterminato ex art. 1 D.Lgs. 81/2015, o a tempo determinato ex artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015), categoria di appartenenza (operaio, impiegato, quadro, dirigente ai sensi dell'art. 2095 c.c.).

Reciprocità qualificante della transazione (art. 1965 c.c.): indicazione esplicita e specifica delle concessioni di ciascuna parte — le rinunce del lavoratore (a impugnare il licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, ad avanzare pretese per differenze retributive, demansionamento ex art. 2103 c.c., straordinari non retribuiti, o qualsivoglia altra pretesa derivante dal rapporto) e la contropartita economica del datore (importo dell'incentivo all'esodo, modalità e tempi di pagamento). La genericità delle rinunce («le parti transigono ogni pretesa») senza specificazione delle singole voci rischia di essere interpretata come difetto di causa transattiva ai sensi dell'art. 1325 c.c.

Liquidazione analitica delle competenze di fine rapporto: trattamento di fine rapporto (TFR) calcolato ex art. 2120 c.c. — quota annua pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con il 75% dell'inflazione ISTAT più 1,5 punti fissi — e indicazione del montante accantonato presso il datore o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS o al Fondo Pensione prescelto dal lavoratore; ratei di ferie non godute ex art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. 66/2003; ratei di permessi ROL; ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità secondo il CCNL; indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. ove il rapporto cessi senza preavviso lavorato; incentivo all'esodo concordato; ogni altra voce (premio, fringe benefit, ecc.).

Clausola liberatoria di saldo e stralcio: dichiarazione del lavoratore di non avere null'altro a pretendere dal datore a qualsiasi titolo derivante dal rapporto di lavoro instaurato alla data di assunzione. Per produrre efficacia definitiva e inoppugnabile, questa clausola deve essere apposta in sede protetta (art. 2113 c.c., artt. 410-411 c.p.c.). Il foro competente per eventuali controversie residuali è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione il rapporto è stato costituito o prevalentemente svolto (art. 413 c.p.c.).

Come compilare il tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro

La compilazione dell'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia richiede di procedere per fasi sequenziali, con il supporto del consulente del lavoro o dell'avvocato giuslavorista per le sezioni più delicate.

Fase 1 — Dati identificativi delle parti: inserire ragione sociale, Partita IVA, sede legale e PEC del datore; nome completo, codice fiscale, indirizzo di residenza, data di assunzione, mansione, livello CCNL e CCNL applicato del lavoratore. La data di assunzione è un dato critico perché determina il regime applicabile (tutele crescenti ex D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015 o art. 18 L. 300/1970 per i precedenti) e la base di calcolo del TFR e degli scatti di anzianità.

Fase 2 — Descrizione del contesto e delle ragioni: indicare la causa della cessazione del rapporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplinare, accordo consensuale, esodo incentivato) e richiamare la norma di riferimento (art. 3 L. 604/1966, art. 2119 c.c., art. 1372 c.c.). La precisione in questa sezione è essenziale per determinare il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte e per il riconoscimento dell'eventuale NASpI.

Fase 3 — Reciproche concessioni: redigere con cura la sezione delle reciproche concessioni, specificando le pretese del lavoratore (quali azioni o diritti intende rinunciare) e la contropartita del datore (importo dell'incentivo, modalità di pagamento, eventuale preavviso lavorato). La descrizione deve essere analitica e non generica, per evitare successiva contestazione in giudizio sull'estensione delle rinunce.

Fase 4 — Calcolo e indicazione delle competenze di fine rapporto: calcolare il TFR accantonato aggiornato al mese di cessazione, i ratei di ferie non godute (computabili moltiplicando le ore di ferie spettanti per il costo orario), i ratei di permessi ROL residui, le mensilità aggiuntive pro-quota, l'indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta) calcolata in base ai mesi di preavviso previsti dal CCNL per il livello e l'anzianità del lavoratore. Ogni voce va indicata al lordo, con separata indicazione della ritenuta fiscale e previdenziale operata dal datore quale sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).

Fase 5 — Formalizzazione in sede protetta: fissare appuntamento presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio o presso la sede di un'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa (CGIL, CISL, UIL o loro strutture locali). In sede protetta, il funzionario ITL o il rappresentante sindacale verifica le identità delle parti, acquisisce il libero consenso del lavoratore e redige il verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c. Solo con il verbale in sede protetta le rinunce diventano inoppugnabili ex art. 2113, comma 4, c.c.

Fase 6 — Adempimenti post-accordo: effettuare il pagamento delle somme concordate tramite bonifico bancario tracciabile, distinguendo nel bonifico le voci esenti da quelle imponibili; comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro cinque giorni; completare la convalida telematica della cessazione sul portale del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015); emettere il CU entro il 31 marzo dell'anno successivo; presentare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro

Gli errori più frequenti nella redazione dell'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia, riscontrati nella prassi dei Tribunali del lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riguardano sia il contenuto sostanziale sia la procedura di stipula e gli adempimenti successivi.

1. Mancata indicazione analitica delle reciproche concessioni: un accordo che si limiti a dichiarare «le parti transigono ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro» senza specificare cosa cede ciascuna parte rischia di essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.) o privo di causa transattiva (art. 1965 c.c.), con conseguente inefficacia della clausola liberatoria.

2. Firma fuori sede protetta senza consapevolezza dell'impugnabilità: il datore che accetta la firma dell'accordo in azienda, tramite PEC o con semplice raccomandata, senza la presenza di un conciliatore ITL o del sindacato, lascia aperta la possibilità di un'impugnazione entro sei mesi ex art. 2113 c.c. La prassi di ricevere la firma dell'accordo in ufficio HR è diffusa ma pericolosa per il datore, che si trova esposto a potenziali azioni giudiziarie.

3. Calcolo errato del TFR: utilizzare la retribuzione netta anziché la retribuzione annua utile ai fini TFR ex art. 2120 c.c. (che include tutte le voci retributive correnti, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima, ma esclude rimborsi spese e erogazioni non continuative), o non applicare la rivalutazione annuale (75% dell'inflazione ISTAT + 1,5 punti fissi al 31 dicembre di ogni anno) genera contestazioni da parte del lavoratore e dell'INPS.

4. Mancata comunicazione UNILAV entro cinque giorni: la tardiva comunicazione al Centro per l'Impiego espone il datore a sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per lavoratore (D.M. 30 ottobre 2007), oltre a pregiudicare la posizione contributiva del lavoratore.

5. Omessa convalida telematica della cessazione consensuale: non completare la procedura di convalida sul portale del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015) rende la cessazione consensuale inefficace, con conseguente rischio che il lavoratore possa sostenere la prosecuzione del rapporto.

6. Confusione tra tassazione ordinaria e tassazione separata: applicare erroneamente la tassazione ordinaria all'incentivo all'esodo che avrebbe diritto alla tassazione separata ex art. 17 TUIR — o viceversa — genera errori nel CU e nel modello 770 che l'Agenzia delle Entrate può contestare in sede di accertamento.

7. Non verificare l'accesso alla NASpI: non verificare preventivamente con il consulente del lavoro o con l'INPS se la tipologia di cessazione configurata nell'accordo consente o meno l'accesso alla NASpI ex D.Lgs. 22/2015 può creare false aspettative nel lavoratore e contenziosi successivi sulla qualificazione della causale di cessazione.

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