Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
art. 1965 c.c.; art. 2113 c.c.; artt. 410-411 c.p.c.
ACCORDO TRANSATTIVO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ai sensi dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2113 c.c.
PARTI DELL'ACCORDO
Il Datore di Lavoro:
Ragione Sociale: [Datore Ragione Sociale] — [Datore Forma Giuridica]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Sede Legale: [Datore Sede Legale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
Il Lavoratore:
Nome e Cognome: [Lavoratore Nome Cognome]
Codice Fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Residenza: [Lavoratore Residenza]
Mansione: [Lavoratore Mansione]
Data di assunzione: [Data Assunzione]
CCNL applicato: [Ccnl Applicato]
PREMESSE
Le parti, come sopra identificate, premettono che tra di loro è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 1 D.Lgs. 81/2015, regolato dal CCNL [Ccnl Applicato], cessato in data [Data Cessazione] per [Causa Cessazione].
Le parti intendono definire transattivamente ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro cessato, mediante reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., come di seguito convenuto.
Art. 1 — TRANSAZIONE E RECIPROCHE CONCESSIONI
Le parti, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., concordano quanto segue:
Il Lavoratore rinuncia a: [Rinunce Lavoratore]
Il Datore di Lavoro corrisponde al Lavoratore, a titolo di incentivo transattivo all'esodo, la somma lorda di € [Incentivo Esodo], oltre alle ordinarie competenze di fine rapporto di cui all'art. 2 del presente accordo.
Art. 2 — COMPETENZE DI FINE RAPPORTO
Il Datore di Lavoro corrisponde altresì al Lavoratore le seguenti competenze di fine rapporto:
a) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c.: € [Importo Tfr] lordi;
b) Altre competenze (ratei ferie, permessi, mensilità aggiuntive, preavviso): [Altre Competenze];
Le ritenute fiscali e previdenziali sono operate dal Datore di Lavoro in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973.
Art. 3 — SEDE PROTETTA E INOPPUGNABILITÀ
Il presente accordo è stipulato in [Sede Conciliazione], ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c., con l'assistenza del conciliatore designato.
Le rinunce e le transazioni contenute nel presente atto, essendo stipulate in sede protetta, sono inoppugnabili ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.
Il Lavoratore dichiara di aver compreso il contenuto del presente accordo, di averlo liberamente e consapevolmente sottoscritto, e di non avere null'altro a pretendere dal Datore di Lavoro a qualsiasi titolo derivante dal rapporto di lavoro cessato.
Art. 4 — ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il Datore di Lavoro provvederà alla comunicazione di cessazione al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione e alla convalida telematica della cessazione consensuale sul portale del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015 ove applicabile.
Il pagamento delle somme di cui agli artt. 1 e 2 verrà effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla data di firma del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Lavoratore.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
Il Lavoratore: [Lavoratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Il Conciliatore (ITL / Sindacato):
Firma: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore
________________
Signature
Che cos'è Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro?
L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è l'atto disciplinato da art. 1965 c.c.; art. 2113 c.c.; artt. 410-411 c.p.c.
Nel diritto del lavoro italiano, la transazione è disciplinata dall'art. 2113 del Codice Civile, norma imperativa che tutela il lavoratore stabilendo l'annullabilità — entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma dell'accordo, se posteriore — delle rinunce a diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. L'annullabilità è esclusa, e l'accordo diventa definitivo e inoppugnabile, soltanto se la transazione è conclusa nelle sedi protette indicate dagli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile: la Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), le sedi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL), e le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro ex art. 76 D.Lgs. 276/2003. La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce che solo la sede protetta garantisce la definitività delle rinunce, richiamando l'orientamento consolidato espresso tra le altre da Cass. Sez. lav. n. 19662/2018.
Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate qualifica le somme transattive secondo la loro natura economica: le indennità sostitutive di diritti aventi natura retributiva — come l'incentivo all'esodo, le differenze retributive, i ratei di ferie arretrate, i compensi per straordinari non pagati — concorrono al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e sono soggette alla tassazione ordinaria IRPEF o, ove applicabile, alla tassazione separata ex artt. 17-19 TUIR. Il datore di lavoro agisce come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed è tenuto a emettere il Certificato Unico (CU) entro il 31 marzo dell'anno successivo indicando tutte le somme corrisposte con i rispettivi codici reddito. Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (es. danno biologico per violazione dell'art. 2087 c.c., danno da demansionamento) possono, secondo specifici orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, non concorrere alla formazione del reddito imponibile, ma la qualificazione va verificata caso per caso con il consulente del lavoro o il commercialista.
Quando serve Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro?
L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia si rende necessario o fortemente opportuno in una serie di situazioni pratiche ben individuate dalla prassi dei Tribunali del lavoro e dei consulenti del lavoro italiani.
La prima e più frequente situazione è quella in cui il datore intende procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 — per riduzione di personale, riorganizzazione dell'assetto produttivo o difficoltà economiche documentate — ma non è certo della tenuta dell'obbligo di repêchage in giudizio (obbligo di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione aziendale compatibile, imposto dalla giurisprudenza costante della Cassazione). In questo scenario, proporre al lavoratore un incentivo economico aggiuntivo per una cessazione consensuale e transattiva è spesso preferibile a un licenziamento formale che potrebbe essere impugnato ex art. 6 L. 604/1966, con rischio di condanna alla reintegrazione o al pagamento di indennità elevate.
La seconda situazione tipica è quella dei licenziamenti disciplinari ex art. 2119 c.c. (giusta causa) o artt. 1-3 L. 604/1966 (giustificato motivo soggettivo) in cui la solidità probatoria è incerta, o in cui il rispetto delle procedure ex art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è dubbio: contestazione scritta specifica e tempestiva, termine minimo di cinque giorni per le giustificazioni scritte o orali del lavoratore, proporzionalità tra infrazione e sanzione. Particolarmente rilevante è il rischio di riqualificazione del fatto disciplinare come «insussistente» da parte del Tribunale, con conseguente rischio di reintegrazione ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 come ridisegnato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194/2018.
La terza fattispecie ricorrente è quella in cui il lavoratore contesta demansionamento in violazione dell'art. 2103 c.c. (come riformato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015), mancato pagamento di differenze retributive, violazione della disciplina sui trasferimenti, o altri inadempimenti contrattuali del datore, e manifesta l'intenzione di agire in giudizio. L'accordo transattivo consente di chiudere ogni pretesa pendente con un pagamento concordato, evitando procedimenti che possono durare anni davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ex art. 413 c.p.c.
L'accordo transattivo trova applicazione anche nelle situazioni di esodo incentivato volontario nell'ambito di ristrutturazioni aziendali — comprese le procedure di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) e le procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4-5 L. 23 luglio 1991, n. 223 — come strumento di chiusura individuale per i lavoratori che scelgono volontariamente di uscire dall'azienda in cambio di una buonuscita aggiuntiva rispetto alle competenze ordinarie di legge.
Cosa includere nel tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere elementi strutturali precisi che ne garantiscano la validità giuridica, la completezza pratica e la tenuta in caso di accertamento ispettivo o di contenzioso giudiziario. Il modello disponibile su forms-legal.com guida le parti nella compilazione analitica di tutte le voci.
Identificazione precisa delle parti: per il datore, ragione sociale completa, forma giuridica, Partita IVA, sede legale, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, PEC aziendale, generalità del legale rappresentante firmatario con indicazione dei poteri di firma; per il lavoratore, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, mansione svolta ai sensi dell'art. 2103 c.c., livello di inquadramento CCNL, data di assunzione.
Descrizione del rapporto di lavoro: richiamo al CCNL applicato (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria FIM-FIOM-UILM, CCNL Studi Professionali), tipologia contrattuale (subordinato a tempo indeterminato ex art. 1 D.Lgs. 81/2015, o a tempo determinato ex artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015), categoria di appartenenza (operaio, impiegato, quadro, dirigente ai sensi dell'art. 2095 c.c.).
Reciprocità qualificante della transazione (art. 1965 c.c.): indicazione esplicita e specifica delle concessioni di ciascuna parte — le rinunce del lavoratore (a impugnare il licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, ad avanzare pretese per differenze retributive, demansionamento ex art. 2103 c.c., straordinari non retribuiti, o qualsivoglia altra pretesa derivante dal rapporto) e la contropartita economica del datore (importo dell'incentivo all'esodo, modalità e tempi di pagamento). La genericità delle rinunce («le parti transigono ogni pretesa») senza specificazione delle singole voci rischia di essere interpretata come difetto di causa transattiva ai sensi dell'art. 1325 c.c.
Liquidazione analitica delle competenze di fine rapporto: trattamento di fine rapporto (TFR) calcolato ex art. 2120 c.c. — quota annua pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con il 75% dell'inflazione ISTAT più 1,5 punti fissi — e indicazione del montante accantonato presso il datore o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS o al Fondo Pensione prescelto dal lavoratore; ratei di ferie non godute ex art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. 66/2003; ratei di permessi ROL; ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità secondo il CCNL; indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. ove il rapporto cessi senza preavviso lavorato; incentivo all'esodo concordato; ogni altra voce (premio, fringe benefit, ecc.).
Clausola liberatoria di saldo e stralcio: dichiarazione del lavoratore di non avere null'altro a pretendere dal datore a qualsiasi titolo derivante dal rapporto di lavoro instaurato alla data di assunzione. Per produrre efficacia definitiva e inoppugnabile, questa clausola deve essere apposta in sede protetta (art. 2113 c.c., artt. 410-411 c.p.c.). Il foro competente per eventuali controversie residuali è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione il rapporto è stato costituito o prevalentemente svolto (art. 413 c.p.c.).
Come compilare il tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
La compilazione dell'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia richiede di procedere per fasi sequenziali, con il supporto del consulente del lavoro o dell'avvocato giuslavorista per le sezioni più delicate.
Fase 1 — Dati identificativi delle parti: inserire ragione sociale, Partita IVA, sede legale e PEC del datore; nome completo, codice fiscale, indirizzo di residenza, data di assunzione, mansione, livello CCNL e CCNL applicato del lavoratore. La data di assunzione è un dato critico perché determina il regime applicabile (tutele crescenti ex D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015 o art. 18 L. 300/1970 per i precedenti) e la base di calcolo del TFR e degli scatti di anzianità.
Fase 2 — Descrizione del contesto e delle ragioni: indicare la causa della cessazione del rapporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplinare, accordo consensuale, esodo incentivato) e richiamare la norma di riferimento (art. 3 L. 604/1966, art. 2119 c.c., art. 1372 c.c.). La precisione in questa sezione è essenziale per determinare il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte e per il riconoscimento dell'eventuale NASpI.
Fase 3 — Reciproche concessioni: redigere con cura la sezione delle reciproche concessioni, specificando le pretese del lavoratore (quali azioni o diritti intende rinunciare) e la contropartita del datore (importo dell'incentivo, modalità di pagamento, eventuale preavviso lavorato). La descrizione deve essere analitica e non generica, per evitare successiva contestazione in giudizio sull'estensione delle rinunce.
Fase 4 — Calcolo e indicazione delle competenze di fine rapporto: calcolare il TFR accantonato aggiornato al mese di cessazione, i ratei di ferie non godute (computabili moltiplicando le ore di ferie spettanti per il costo orario), i ratei di permessi ROL residui, le mensilità aggiuntive pro-quota, l'indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta) calcolata in base ai mesi di preavviso previsti dal CCNL per il livello e l'anzianità del lavoratore. Ogni voce va indicata al lordo, con separata indicazione della ritenuta fiscale e previdenziale operata dal datore quale sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).
Fase 5 — Formalizzazione in sede protetta: fissare appuntamento presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio o presso la sede di un'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa (CGIL, CISL, UIL o loro strutture locali). In sede protetta, il funzionario ITL o il rappresentante sindacale verifica le identità delle parti, acquisisce il libero consenso del lavoratore e redige il verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c. Solo con il verbale in sede protetta le rinunce diventano inoppugnabili ex art. 2113, comma 4, c.c.
Fase 6 — Adempimenti post-accordo: effettuare il pagamento delle somme concordate tramite bonifico bancario tracciabile, distinguendo nel bonifico le voci esenti da quelle imponibili; comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro cinque giorni; completare la convalida telematica della cessazione sul portale del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015); emettere il CU entro il 31 marzo dell'anno successivo; presentare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate.
Requisiti legali per Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Gli adempimenti legali connessi all'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia si articolano su più piani: formale, previdenziale, fiscale e procedurale.
Piano formale — art. 2113 c.c. e artt. 410-411 c.p.c.: l'accordo richiede la forma scritta (scrittura privata). Benché non soggetto a registrazione obbligatoria né a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tabella allegata, art. 1), l'accordo deve essere conservato per almeno cinque anni ai fini di eventuali accertamenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o dell'INPS. La stipula in sede protetta è indispensabile per ottenere l'inoppugnabilità delle rinunce: fuori sede protetta il lavoratore ha sei mesi per agire in annullamento davanti al Tribunale del lavoro, e l'accordo rischia di essere privato di ogni efficacia liberatoria.
Piano previdenziale — INPS e INAIL: il datore deve comunicare la cessazione del rapporto all'INPS tramite flusso UNIEMENS entro il mese successivo alla cessazione, indicando la data di fine rapporto e la causale per consentire al lavoratore di accedere all'eventuale NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) se le condizioni di disoccupazione involontaria ricorrono. L'accordo transattivo su risoluzione consensuale non dà di per sé accesso alla NASpI, salvo che la cessazione avvenga nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo (artt. 4-5 L. 223/1991) o in seguito a mancato accordo nella procedura ITL ex art. 7 L. 604/1966 per il giustificato motivo oggettivo.
Piano fiscale — TUIR e sostituto d'imposta: il datore, quale sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973, opera le ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali sulle somme corrisposte; applica la tassazione separata ex art. 17 TUIR per l'indennità sostitutiva del preavviso e per le eventuali indennità di incentivo all'esodo che eccedono il TFR; emette il Certificato Unico (CU) entro il 31 marzo dell'anno successivo e presenta il modello 770 all'Agenzia delle Entrate.
Piano procedurale — comunicazioni obbligatorie: la comunicazione al Centro per l'Impiego (CO — Comunicazioni Obbligatorie) tramite modello UNILAV va effettuata entro cinque giorni dalla cessazione (D.M. 30 ottobre 2007). La convalida telematica della cessazione consensuale tramite il portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) ex art. 26 D.Lgs. 151/2015 è obbligatoria a pena di inefficacia della cessazione stessa. Il Libro Unico del Lavoro deve riportare l'ultima retribuzione e la data di fine rapporto.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Gli errori più frequenti nella redazione dell'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia, riscontrati nella prassi dei Tribunali del lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riguardano sia il contenuto sostanziale sia la procedura di stipula e gli adempimenti successivi.
1. Mancata indicazione analitica delle reciproche concessioni: un accordo che si limiti a dichiarare «le parti transigono ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro» senza specificare cosa cede ciascuna parte rischia di essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.) o privo di causa transattiva (art. 1965 c.c.), con conseguente inefficacia della clausola liberatoria.
2. Firma fuori sede protetta senza consapevolezza dell'impugnabilità: il datore che accetta la firma dell'accordo in azienda, tramite PEC o con semplice raccomandata, senza la presenza di un conciliatore ITL o del sindacato, lascia aperta la possibilità di un'impugnazione entro sei mesi ex art. 2113 c.c. La prassi di ricevere la firma dell'accordo in ufficio HR è diffusa ma pericolosa per il datore, che si trova esposto a potenziali azioni giudiziarie.
3. Calcolo errato del TFR: utilizzare la retribuzione netta anziché la retribuzione annua utile ai fini TFR ex art. 2120 c.c. (che include tutte le voci retributive correnti, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima, ma esclude rimborsi spese e erogazioni non continuative), o non applicare la rivalutazione annuale (75% dell'inflazione ISTAT + 1,5 punti fissi al 31 dicembre di ogni anno) genera contestazioni da parte del lavoratore e dell'INPS.
4. Mancata comunicazione UNILAV entro cinque giorni: la tardiva comunicazione al Centro per l'Impiego espone il datore a sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per lavoratore (D.M. 30 ottobre 2007), oltre a pregiudicare la posizione contributiva del lavoratore.
5. Omessa convalida telematica della cessazione consensuale: non completare la procedura di convalida sul portale del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015) rende la cessazione consensuale inefficace, con conseguente rischio che il lavoratore possa sostenere la prosecuzione del rapporto.
6. Confusione tra tassazione ordinaria e tassazione separata: applicare erroneamente la tassazione ordinaria all'incentivo all'esodo che avrebbe diritto alla tassazione separata ex art. 17 TUIR — o viceversa — genera errori nel CU e nel modello 770 che l'Agenzia delle Entrate può contestare in sede di accertamento.
7. Non verificare l'accesso alla NASpI: non verificare preventivamente con il consulente del lavoro o con l'INPS se la tipologia di cessazione configurata nell'accordo consente o meno l'accesso alla NASpI ex D.Lgs. 22/2015 può creare false aspettative nel lavoratore e contenziosi successivi sulla qualificazione della causale di cessazione.
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Forms Legal. (2026). Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/termination/accordo-transattivo-cessazione-rapporto
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L'Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia differisce dalla risoluzione consensuale per la presenza di reciproche concessioni tra le parti, elemento qualificante della transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. Nella risoluzione consensuale le parti si limitano a sciogliere il rapporto di comune accordo; nell'accordo transattivo, invece, ciascuna parte rinuncia a qualcosa — ad esempio il lavoratore rinuncia a impugnare il licenziamento o ad avanzare ulteriori pretese, mentre il datore corrisponde un incentivo economico aggiuntivo rispetto alle competenze di fine rapporto di legge. Questa struttura di scambio rende l'accordo una vera e propria transazione, soggetta alla disciplina degli artt. 1965-1975 c.c. L'accordo transattivo è particolarmente utilizzato quando il rapporto di lavoro è in crisi, quando il datore vuole evitare un contenzioso davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) e quando il lavoratore ha maturato pretese discutibili che intende monetizzare. Per produrre l'effetto di inoppugnabilità delle rinunce ex art. 2113 c.c., l'accordo deve essere stipulato in sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede sindacale o commissione di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003). Se stipulato fuori sede protetta, le rinunce restano impugnabili entro sei mesi dalla cessazione o dalla firma, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
L'accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro in Italia non è obbligatoriamente stipulato in sede protetta, ma la scelta della sede ha conseguenze fondamentali sulla sua impugnabilità. Ai sensi dell'art. 2113 del Codice Civile, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo sono annullabili con impugnazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data di firma dell'atto, se questa è posteriore. Tale impugnabilità viene meno — rendendo l'accordo definitivo e inoppugnabile — soltanto se l'atto è stipulato nelle sedi protette indicate dagli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile: la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), le sedi sindacali di organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o la commissione di certificazione dei contratti di lavoro (art. 76 D.Lgs. 276/2003). Per questa ragione, sia il datore che il lavoratore hanno un forte incentivo a preferire la sede protetta: il datore ottiene certezza definitiva che il lavoratore non agirà in giudizio; il lavoratore riceve garanzie di assistenza sindacale o istituzionale. La prassi più diffusa è il ricorso all'ITL o alla sede sindacale. La convalida telematica della cessazione (art. 26 D.Lgs. 151/2015) deve comunque essere effettuata sul portale del Ministero del Lavoro.
Il trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo corrisposto nell'ambito di un accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro in Italia è disciplinato dall'art. 17 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in combinato con l'art. 19 TUIR. Le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo — distinte dal TFR e dalle competenze ordinarie di fine rapporto — sono generalmente soggette a tassazione separata come redditi di lavoro dipendente di fine rapporto, con aliquota determinata applicando le regole dell'art. 17 TUIR al reddito del lavoratore riferito ai cinque anni precedenti. Il datore di lavoro agisce quale sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973) e opera la ritenuta a titolo di acconto, con conguaglio finale operato dall'Agenzia delle Entrate. Le somme erogate a titolo risarcitorio — ad esempio per danno da demansionamento o per violazione dell'art. 2103 c.c. — seguono invece le regole generali del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR). È sempre opportuno che il datore consulti un consulente del lavoro o un dottore commercialista per determinare correttamente la base imponibile e l'aliquota applicabile, soprattutto quando l'incentivo è di importo significativo.
L'accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro in Italia deve indicare analiticamente tutte le competenze di fine rapporto per garantire la completezza della liquidazione e la validità della clausola liberatoria. Le voci obbligatorie comprendono: (1) il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) calcolato ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, con il calcolo della quota annua pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 e la rivalutazione ex art. 2120 comma 4 c.c. (75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5 punti fissi); (2) i ratei di ferie maturate e non godute, soggetti a contribuzione INPS e ritenuta IRPEF; (3) i ratei di permessi ROL non goduti, ai sensi del CCNL applicato; (4) i ratei di tredicesima e, ove prevista, quattordicesima mensilità; (5) l'eventuale preavviso non lavorato o la sua indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.); (6) l'incentivo all'esodo convenuto tra le parti; (7) ogni altra indennità o benefit contrattualmente pattuita (ticket restaurant, auto aziendale, ecc.). La descrizione analitica di ciascuna voce, con il relativo importo lordo, è essenziale per la completezza dell'accordo e per il calcolo delle ritenute operate dal datore quale sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973.
Il lavoratore ha sei mesi di tempo per impugnare le rinunce e le transazioni contenute in un accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro stipulato fuori sede protetta in Italia, ai sensi dell'art. 2113 del Codice Civile. Il termine inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero, se posteriore, dalla data di firma dell'accordo. L'impugnazione deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di non volere essere vincolato dall'accordo — anche una semplice lettera raccomandata A/R o una PEC — e non richiede necessariamente il ricorso immediato al Tribunale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 della Legge 604/1966 (applicabile anche per analogia), dopo l'impugnazione stragiudiziale il lavoratore deve depositare ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) o comunicare la richiesta di tentativo di conciliazione presso l'ITL entro 180 giorni, pena la decadenza dall'impugnazione. Negli accordi stipulati in sede protetta (ITL, sede sindacale ex art. 411 c.p.c.) non decorre alcun termine di impugnazione: l'accordo è definitivo e inoppugnabile per tutte le rinunce in esso contenute, anche se relative a diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
L'accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro in Italia ha conseguenze articolate sul diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, istituita dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). La regola generale è che la risoluzione consensuale del rapporto, inclusa quella formalizzata in un accordo transattivo, non dà accesso alla NASpI, poiché questa è riservata ai lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Tuttavia, la giurisprudenza dell'INPS e la prassi amministrativa riconoscono il diritto alla NASpI quando la cessazione consensuale avviene nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo (artt. 4-5 L. 223/1991), a seguito del mancato accordo nella procedura preventiva di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o quando l'accordo è qualificabile come accettazione di un licenziamento implicito. Per evitare incertezze, nell'accordo è opportuno indicare con chiarezza la causa della cessazione e concordare, se possibile, un'impostazione che consenta al lavoratore di accedere alla NASpI, sempre che le condizioni di legge ricorrano. Il lavoratore deve in ogni caso presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro tramite il portale dell'INPS o del Centro per l'Impiego per attivare la domanda.
Un accordo transattivo di cessazione del rapporto di lavoro pienamente efficace in Italia deve contenere alcune clausole fondamentali. La prima è l'identificazione precisa delle parti (ragione sociale, partita IVA e legale rappresentante del datore; nome, codice fiscale e mansione del lavoratore) e la descrizione del rapporto in essere (data di assunzione, CCNL applicato, livello di inquadramento). La seconda è la clausola di transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c., con esplicita indicazione delle reciproche concessioni: cosa rinuncia ciascuna parte e quale vantaggio ottiene in cambio. La terza è la liquidazione analitica delle competenze di fine rapporto: TFR (art. 2120 c.c.), ratei ferie/permessi, mensilità aggiuntive, preavviso, incentivo all'esodo. La quarta è la clausola liberatoria di saldo e stralcio, con dichiarazione del lavoratore di non aver null'altro a pretendere dal datore a qualsiasi titolo derivante dal rapporto di lavoro cessato. La quinta è il rinvio alla sede protetta di stipula per l'inoppugnabilità ex art. 2113 c.c. La sesta è l'indicazione della data di cessazione e delle modalità di convalida telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Il foro competente per le eventuali controversie è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui il rapporto è stato costituito o si è svolto, ai sensi dell'art. 413 del Codice di Procedura Civile.
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