Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo
artt. 4-5 e art. 24 L. 223/1991; art. 2 L. 604/1966
COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
MITTENTE
[Datore Ragione Sociale]
P.IVA: [Datore Partita Iva]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
Unità produttiva interessata: [Datore Unita Produttiva]
Codice ATECO: [Codice Ateco]
CCNL applicato: [Ccnl Applicato]
N. totale dipendenti: [Numero Dipendenti Totali]
DESTINATARI (comunicazione simultanea)
— [Rsu Rsa Aziendale]
— [Organizzazioni Sindacali]
— [Itl Competente]
Oggetto: Comunicazione di avvio procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4-5 e art. 24 L. 223/1991
1. MOTIVI CHE DETERMINANO L'ECCEDENZA DI PERSONALE
[Motivi Eccedenza]
2. PERSONALE ECCEDENTE: NUMERO, COLLOCAZIONE E PROFILI PROFESSIONALI
Il numero complessivo dei lavoratori in eccedenza è di [Numero Lavoratori Eccedenti] unità, così distinti:
[Profilo Professionale Eccedenti]
3. TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE
[Tempistica]
4. MISURE PREVISTE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIALI
[Misure Sociali]
5. APERTURA DELL'ESAME CONGIUNTO
Con la presente comunicazione si apre il periodo di esame congiunto ex art. 4, commi 4-7, L. 223/1991, della durata di quarantacinque giorni (ridotti a trenta giorni se i lavoratori eccedenti sono meno di dieci), durante il quale le parti si impegnano a ricercare soluzioni alternative o integrative per limitare la riduzione del personale e le sue conseguenze sociali.
Si resta a disposizione per fissare il primo incontro in sede sindacale o presso l'ITL entro i termini di legge.
[Luogo Data]
Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
Nota: La presente comunicazione è inviata simultaneamente per raccomandata A/R o PEC a tutti i destinatari indicati, nel rispetto del requisito di simultaneità ex art. 4, comma 2, L. 223/1991.
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Che cos'è Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo?
La Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo in Italia è l'atto disciplinato da artt. 4-5 e art. 24 L. 223/1991; art. 2 L. 604/1966.
La Legge 223/1991 ha recepito e ampliato la Direttiva CEE 75/129 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, poi consolidata nella Direttiva 98/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. L'impianto normativo italiano è più garantista rispetto al minimo europeo: l'obbligo di informazione e consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria (CGIL, CISL, UIL e loro federazioni di categoria) non è meramente formale ma impone un reale esame congiunto della situazione aziendale alla ricerca di soluzioni alternative al licenziamento, tra cui il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, la riduzione dell'orario di lavoro, il ricorso ai contratti di solidarietà o agli incentivi economici all'esodo volontario. La funzione di questa fase consultiva è tanto di tutela dei lavoratori quanto di verifica pubblica della fondatezza delle ragioni datoriali.
La comunicazione di avvio è il momento costitutivo e genetico dell'intera procedura: da essa decorrono i termini per la fase di esame congiunto (quarantacinque giorni dalla ricezione da parte di tutte le organizzazioni sindacali destinatarie, ridotti a trenta giorni se il numero di lavoratori eccedenti è inferiore a dieci), e ogni vizio formale o sostanziale della comunicazione iniziale può rendere invalida l'intera procedura e conseguentemente illegittimi i singoli licenziamenti comunicati all'esito della stessa. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la comunicazione di avvio deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art. 4, comma 3, L. 223/1991 in modo analitico, specifico e verificabile: comunicazioni generiche o prive dei dati economici e organizzativi concreti rendono la procedura viziata ab initio (Cass. Sez. lav. 15 aprile 2014, n. 8740). La stessa Corte ha chiarito che il vizio della comunicazione iniziale non è sanabile nelle fasi successive della procedura, producendo la nullità di tutti gli atti successivi inclusi i licenziamenti individuali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i propri Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), istituito con D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, monitora l'andamento delle procedure di licenziamento collettivo. L'INL supervisiona il rispetto della normativa, la corretta applicazione dei criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991) e la tutela delle categorie di lavoratori protetti (lavoratrici madri, rappresentanti sindacali, lavoratori con ridotta capacità lavorativa). Il documento disponibile su forms-legal.com costituisce un modello strutturato e conforme ai requisiti dell'art. 4, comma 3, L. 223/1991, che il datore di lavoro o il consulente del lavoro incaricato può utilizzare come base redazionale da personalizzare con i dati specifici dell'impresa e della procedura concreta.
Quando serve Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo?
La Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo in Italia è necessaria ogni volta che ricorrono cumulativamente i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 24 della Legge 223/1991: primo, impresa che occupa complessivamente più di quindici dipendenti; secondo, intenzione del datore di procedere, nel corso di centoventi giorni, a un numero di licenziamenti non inferiore a cinque nell'ambito della stessa provincia; terzo, causale rientrante nella riduzione, trasformazione o cessazione totale o parziale dell'attività o del lavoro.
Le situazioni aziendali concrete che tipicamente originano una procedura di licenziamento collettivo sono molteplici. La chiusura di uno stabilimento produttivo o di un'intera business unit rende necessaria la procedura per i lavoratori ivi operanti, con comunicazione all'ITL della Provincia in cui si trova l'impianto e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU). La soppressione di reparti o divisioni aziendali a seguito di processi di digitalizzazione, automazione industriale o outsourcing di funzioni non strategiche può determinare l'eccedenza di intere categorie professionali (es. operatori di data entry, addetti all'assemblaggio manuale).
Le operazioni di fusione e acquisizione (M&A), disciplinate anche dall'art. 2112 c.c. per la tutela dei lavoratori nel trasferimento d'azienda, producono frequentemente sovrapposizioni organizzative che portano alla razionalizzazione delle funzioni duplicate e conseguente riduzione del personale. La perdita di commesse rilevanti, il calo strutturale della domanda nel settore di riferimento (come documentato da statistiche ISTAT o indici di settore), la crisi finanziaria dell'impresa attestata dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) sono tutte causali che, se adeguatamente documentate, legittimano la procedura.
La procedura è altresì necessaria per le aziende che abbiano esaurito il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS, disciplinata dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) senza riuscire a riprendere l'attività produttiva e che intendano procedere ai licenziamenti definitivi. Il passaggio dalla CIGS ai licenziamenti collettivi è un percorso frequente nelle crisi aziendali italiane e richiede il rispetto delle condizioni procedurali della L. 223/1991 anche se le parti sindacali abbiano già negoziato i criteri di scelta nell'ambito dell'accordo CIGS. Omettere la procedura quando ne ricorrono i presupposti rende i singoli licenziamenti inefficaci o illegittimi, con diritto dei lavoratori alle tutele dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) per gli assunti ante 7 marzo 2015, o alle tutele del D.Lgs. 23/2015 per i successivi.
Un'ulteriore situazione che richiede la procedura è quella delle imprese che, pur avendo attivato contratti di solidarietà difensiva ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 148/2015, non siano riuscite a evitare le riduzioni di organico: in questo caso la Comunicazione di Avvio deve richiamare l'esito negativo del piano di solidarietà. Parimenti, il ricorso agli incentivi all'esodo volontario (bonus di uscita concordato in sede sindacale) non esonera il datore dall'obbligo della procedura formale ex art. 4 L. 223/1991 qualora il numero di lavoratori interessati raggiunga le soglie dell'art. 24 L. 223/1991, poiché la voluntarietà delle uscite non muta la natura collettiva del ridimensionamento aziendale. Il modello di forms-legal.com copre tutti questi casi con una struttura che consente di adattare la comunicazione alle specifiche circostanze aziendali.
Cosa includere nel tuo Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo
La Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo in Italia deve contenere, a pena di invalidità dell'intera procedura, tutti gli elementi espressamente richiesti dall'art. 4, comma 3, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento disponibile su forms-legal.com include tutte le sezioni obbligatorie in formato strutturato e conforme ai requisiti di legge.
Primo elemento obbligatorio: l'identificazione completa del datore di lavoro. Devono essere indicati la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la forma giuridica, la sede legale e l'unità produttiva o le unità produttive interessate dalla riduzione del personale, la partita IVA, il codice fiscale, il numero REA della Camera di Commercio territorialmente competente, il codice ATECO dell'attività prevalente e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato (es. CCNL Metalmeccanici Industria — FIOM/CGIL, FIM/CISL, UILM/UIL; CCNL Commercio Confcommercio; CCNL Chimici; ecc.), nonché il numero totale di dipendenti occupati.
Secondo elemento — analisi motivazionale. L'art. 4, comma 3, L. 223/1991 richiede l'esposizione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza in modo specifico, concreto e verificabile. Non è sufficiente indicare genericamente «crisi aziendale» o «riduzione dei ricavi»: occorre documentare con dati economici e finanziari la situazione dell'impresa (es. conto economico degli ultimi due esercizi, volume degli ordini, situazione debitoria, confronto con dati di settore ISTAT o dell'associazione di categoria). Motivazioni insufficienti o generiche sono state costantemente sanzionate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come causa di invalidità della procedura.
Terzo elemento — individuazione del personale eccedente. La comunicazione deve indicare il numero totale dei lavoratori eccedenti rispetto al totale dei dipendenti nell'unità o nelle unità interessate, la loro collocazione aziendale (reparti, uffici, unità produttive), i profili professionali e i livelli di inquadramento nel CCNL applicato (ex art. 2095 c.c. — dirigenti, quadri, impiegati, operai). Non è necessario indicare nominativamente i singoli lavoratori in questa fase: la loro individuazione avverrà applicando i criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 all'esito della procedura.
Quarto elemento — programma temporale. Deve essere indicato il programma di attuazione della riduzione del personale con i tempi previsti per i licenziamenti, comunque entro il limite dei centoventi giorni dall'avvio della procedura (art. 24, comma 1, L. 223/1991). Il programma deve essere realistico e coerente con l'organizzazione aziendale descritta nella sezione motivazionale.
Quinto elemento — misure di accompagnamento sociale. La comunicazione deve descrivere le eventuali misure già adottate o programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale: ricorso alla CIGS (D.Lgs. 148/2015), contratti di solidarietà espansivi, riduzione dell'orario di lavoro, incentivi economici all'esodo volontario, ricollocazione tramite agenzie per il lavoro accreditate, accesso anticipato alla pensione tramite accordo INPS. La presenza di misure di accompagnamento è valutata positivamente dai sindacati in sede di esame congiunto e favorisce il raggiungimento di un accordo.
Come compilare il tuo Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo
Per redigere correttamente la Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo in Italia è indispensabile procedere con metodo rigoroso, poiché eventuali carenze formali o sostanziali possono compromettere l'intera procedura e i licenziamenti che ne derivano. La procedura è di norma seguita da un consulente del lavoro iscritto all'Ordine professionale o da un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Passo 1 — Intestazione e destinatari. La comunicazione deve essere intestata al legale rappresentante dell'azienda e indirizzata simultaneamente a tutti i destinatari obbligatori: le rappresentanze sindacali aziendali (RSA costituite ai sensi dell'art. 19 L. 300/1970, o la RSU ex Accordo interconfederale 28 giugno 2011); le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel CCNL applicato (tipicamente CGIL, CISL, UIL e le rispettive federazioni di categoria); l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per il territorio in cui si trovano le unità produttive interessate. La simultaneità dell'invio è requisito essenziale di validità: l'invio differenziato altera il dies a quo del termine di quarantacinque giorni e può fondare un'eccezione procedurale.
Passo 2 — Motivi economici e organizzativi. Nella sezione motivazionale, descrivere con dati quantitativi concreti la situazione che rende necessaria la riduzione del personale: andamento del fatturato negli ultimi esercizi, perdite operative, dati di magazzino, volumi di produzione, confronto con il settore. Evitare affermazioni generiche: la Corte di Cassazione (Cass. Sez. lav. 15 aprile 2014, n. 8740) ha annullato procedure fondate su motivazioni prive di specificità analitica.
Passo 3 — Personale eccedente. Elencare per reparti e qualifiche il numero dei lavoratori eccedenti, il numero totale dei dipendenti nelle unità interessate e il relativo rapporto percentuale. Per ogni categoria indicare il livello di inquadramento nel CCNL e il profilo professionale.
Passo 4 — Programma e misure sociali. Indicare il cronogramma di attuazione con le date previste per i licenziamenti e descrivere tutte le misure di mitigazione dell'impatto sociale già adottate o programmate.
Passo 5 — Invio. La comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o, preferibilmente, tramite PEC (posta elettronica certificata, equiparata alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — CAD) a tutti i destinatari nella stessa data. Conservare le ricevute di recapito come prova della simultaneità dell'invio. Dal giorno di ricezione da parte di tutte le organizzazioni sindacali decorre il termine di quarantacinque giorni per l'esame congiunto (art. 4, comma 4, L. 223/1991).
Passo 6 — Conservazione della documentazione. Conservare copia integrale della comunicazione inviata con tutte le ricevute PEC o le ricevute di ritorno delle raccomandate A/R, i verbali degli incontri dell'esame congiunto (artt. 4, commi 5-7, L. 223/1991), gli eventuali accordi sindacali raggiunti e la comunicazione di chiusura procedura ex art. 4, comma 9, L. 223/1991. Questa documentazione è indispensabile in caso di impugnazione dei licenziamenti da parte dei lavoratori davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) entro centottanta giorni dall'impugnazione individuale. Il consulente del lavoro o l'avvocato del lavoro che ha seguito la procedura deve archiviare tutti gli atti per almeno cinque anni dalla chiusura della procedura medesima.
Requisiti legali per Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo
La procedura di licenziamento collettivo in Italia è retta da un corpus normativo articolato che determina obblighi procedurali e sostanziali la cui inosservanza rende i licenziamenti invalidi.
Base normativa primaria. L'art. 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 disciplina la procedura nella sua interezza: comma 1 (soglie e presupposti), comma 2 (comunicazione e destinatari), comma 3 (contenuto obbligatorio della comunicazione), comma 4 (apertura del periodo di esame congiunto), commi 5-7 (svolgimento dell'esame congiunto), commi 8 e 9 (comunicazione di chiusura procedura e licenziamenti individuali). L'art. 5 L. 223/1991 disciplina i criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive e organizzative), la cui violazione rende il singolo licenziamento annullabile. L'art. 24 L. 223/1991 definisce i presupposti quantitativi (almeno cinque licenziamenti in centoventi giorni, imprese sopra i quindici dipendenti) e la causale (riduzione o trasformazione dell'attività).
Fase di esame congiunto. Ai sensi dell'art. 4, commi 4-7, L. 223/1991, le organizzazioni sindacali e l'ITL devono essere convocati per l'esame congiunto entro sette giorni dall'invio della comunicazione. Il periodo di consultazione dura al massimo quarantacinque giorni (trenta se i lavoratori eccedenti sono meno di dieci). Al termine, con o senza accordo, il datore può procedere con i licenziamenti individuali nel rispetto dei criteri di scelta.
Comunicazione di chiusura procedura. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991, entro sette giorni dall'invio delle comunicazioni individuali di recesso, il datore deve inviare all'ITL e alle organizzazioni sindacali una comunicazione analitica riepilogativa contenente: l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati con l'indicazione dei criteri di scelta applicati; i profili professionali dei lavoratori licenziati e di quelli mantenuti in servizio. La comunicazione UNILAV ai Centri per l'Impiego deve avvenire contestualmente.
Tutele per i lavoratori. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, la violazione dei criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991) comporta la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno da cinque all'ultima retribuzione globale di fatto per ogni mese di illegittimità (art. 18, comma 4, L. 300/1970). La violazione della procedura (art. 4 L. 223/1991) comporta invece tutela indennitaria da dodici a ventiquattro mensilità (art. 18, comma 7, L. 300/1970). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 con contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23), la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 ha previsto tutele più articolate. Il termine di impugnazione del licenziamento collettivo da parte del lavoratore è di sessanta giorni dalla comunicazione individuale (art. 6 L. 604/1966), seguito da ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) entro centottanta giorni dall'impugnazione.
Errori comuni da evitare nel tuo Comunicazione di Avvio di Procedura di Licenziamento Collettivo
Gli errori nella gestione della procedura di licenziamento collettivo in Italia possono determinare l'invalidità dell'intera procedura e dei singoli licenziamenti, con conseguenti tutele economiche e reintegratori per i lavoratori. Di seguito gli errori più gravi e frequenti.
Primo errore — comunicazione di avvio carente. L'errore più grave e frequente è la comunicazione di avvio priva di specificità analitica: motivazioni economiche generiche, assenza dei dati finanziari concreti, indicazione approssimativa del numero di eccedenze senza riferimento ai reparti e ai profili professionali, omissione del programma temporale o delle misure sociali programmate. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 15 aprile 2014, n. 8740; Cass. 5 marzo 2015, n. 4512) ha costantemente annullato procedure fondate su comunicazioni insufficienti: la nullità della comunicazione iniziale si propaga a tutti gli atti successivi della procedura.
Secondo errore — mancata simultaneità dell'invio. La comunicazione deve essere recapitata nello stesso giorno lavorativo a tutte le organizzazioni sindacali e all'ITL. L'invio scaglionato altera il dies a quo del termine di quarantacinque giorni per l'esame congiunto e dà luogo a eccezioni procedurali difficilmente sanabili in sede giudiziale.
Terzo errore — violazione dei criteri di scelta. L'art. 5 L. 223/1991 prescrive che la scelta dei lavoratori da licenziare avvenga in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative, considerando in concorso tra loro carichi di famiglia, anzianità di servizio e profilo professionale. L'applicazione di un solo criterio in modo esclusivo, la scelta discrezionale non documentata, la discriminazione basata sull'età o sulle attività sindacali (art. 15 L. 300/1970 e D.Lgs. 216/2003) rendono i singoli licenziamenti annullabili.
Quarto errore — licenziare lavoratrici madri durante il periodo protetto. L'art. 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità) vieta il licenziamento delle lavoratrici madri dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, salvo cessazione totale dell'attività aziendale. Includere una lavoratrice madre nel procedimento collettivo in violazione di tale divieto rende il licenziamento nullo con reintegrazione obbligatoria.
Quinto errore — omettere la comunicazione di chiusura procedura. L'art. 4, comma 9, L. 223/1991 impone l'invio all'ITL e alle organizzazioni sindacali, entro sette giorni dalle comunicazioni individuali di recesso, dell'elenco nominativo dei lavoratori licenziati con l'indicazione analitica dei criteri di scelta applicati. L'omissione di questo adempimento conclusivo integra un vizio procedurale che comporta la tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, L. 300/1970.
Sesto errore — non rispettare le tutele rafforzate per i rappresentanti sindacali. I dirigenti delle RSA o RSU godono di protezione speciale ai sensi dell'art. 22 L. 300/1970: il loro licenziamento richiede il nulla osta del sindacato di riferimento, anche nell'ambito di una procedura collettiva. L'omissione di questo adempimento rende nullo il licenziamento del rappresentante con reintegrazione.
Settimo errore — confondere la procedura ex L. 223/1991 con i licenziamenti plurimi individuali. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 24 L. 223/1991 (almeno cinque licenziamenti in centoventi giorni, impresa sopra i quindici dipendenti), il datore non può sostituire la procedura collettiva con una serie di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo: la Corte di Cassazione ha ripetutamente sanzionato tale elusione procedurale come aggiramento fraudolento della L. 223/1991.
Ottavo errore — non comunicare i licenziamenti all'INPS. Entro i termini previsti dall'art. 4, comma 9, L. 223/1991, il datore deve effettuare le comunicazioni UNILAV al Centro per l'Impiego e le comunicazioni all'INPS per consentire ai lavoratori licenziati di presentare tempestivamente la domanda di NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) entro sessantotto giorni dal licenziamento.
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La procedura di licenziamento collettivo disciplinata dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 si applica alle aziende che occupano più di quindici dipendenti e intendono procedere, nel corso di centoventi giorni, alla riduzione di almeno cinque lavoratori nello stesso ambito provinciale, per ragioni connesse alla riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (art. 24 L. 223/1991). Il computo dei quindici dipendenti segue le medesime regole dell'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): si conteggiano tutti i lavoratori subordinati, con alcune specificità per i lavoratori a part-time e intermittenti. Se l'azienda non supera la soglia dei quindici dipendenti, il licenziamento di più lavoratori per motivi economici segue la disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966). La procedura ex art. 24 L. 223/1991 ha carattere obbligatorio: il mancato rispetto delle fasi (comunicazione alle OO.SS. e all'ITL, esame congiunto, comunicazione di chiusura) rende i licenziamenti inefficaci o illegittimi, con conseguente diritto alla reintegrazione o all'indennità risarcitoria.
La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo in Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 223/1991, deve contenere in modo analitico: i motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale — esposti con sufficiente specificità per consentire alle OO.SS. e all'ITL di valutarne la fondatezza; il numero, la collocazione aziendale (reparto, unità produttiva) e i profili professionali del personale eccedente rispetto al totale; i tempi di attuazione del programma di riduzione; le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale (CIGS, incentivi all'esodo, ricollocazione tramite agenzie per il lavoro). La comunicazione va inviata simultaneamente alle RSA/RSU, alle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e all'ITL territorialmente competente. La mancanza anche di una sola delle informazioni richieste può rendere la comunicazione invalida e l'intera procedura viziata.
La procedura di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 in Italia si articola in fasi successive con termini perentori. La prima fase è la comunicazione di avvio (art. 4, comma 2): il datore invia simultaneamente la comunicazione alle RSA/RSU, alle organizzazioni sindacali di categoria e all'ITL. Da questo momento decorre un periodo di esame congiunto di quarantacinque giorni (ridotto a trenta giorni se i lavoratori eccedenti sono meno di dieci). La seconda fase è l'esame congiunto (artt. 4, commi 5-7): datore e OO.SS. si incontrano per esaminare le cause del licenziamento e ricercare soluzioni alternative (CIGS ex D.Lgs. 148/2015, riduzione orario, solidarietà contrattuale, incentivi all'esodo). L'esame può concludersi con un accordo sindacale o senza accordo. La terza fase è la comunicazione dei recessi (art. 4, comma 9): una volta esaurita la procedura sindacale, il datore notifica i licenziamenti individuali rispettando i criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive). Entro sette giorni dai recessi invia la comunicazione di chiusura procedura all'ITL e alle OO.SS. con l'elenco nominativo dei licenziati.
I criteri di scelta dei lavoratori da includere nel licenziamento collettivo in Italia sono disciplinati dall'art. 5 della Legge 223/1991 e devono essere applicati in modo obiettivo, non discriminatorio e verificabile. La norma stabilisce che la scelta deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei seguenti criteri da applicarsi in concorso: carichi di famiglia del lavoratore; anzianità di servizio; esigenze tecnico-produttive e organizzative. In alternativa, le parti possono negoziare in sede sindacale criteri diversi (es. adesione volontaria all'esodo incentivato, anzianità anagrafica per l'accesso anticipato alla pensione), purché non discriminatori ai sensi dell'art. 15 L. 300/1970 e del D.Lgs. 216/2003. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i criteri di scelta devono essere applicati con trasparenza, documentando analiticamente per ciascun lavoratore esaminato la valutazione dei parametri di legge.
I lavoratori licenziati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 L. 223/1991 in Italia hanno diritto alla NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), poiché si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Il diritto è condizionato al possesso dei requisiti contributivi: almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la disoccupazione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti. La domanda va presentata telematicamente all'INPS entro sessantotto giorni dal licenziamento. L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, con riduzione del 3% a partire dal quinto mese. La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di ventiquattro mesi. I lavoratori anziani prossimi alla pensione possono fruire, in alternativa o in aggiunta, dell'isopensione (art. 4 L. 92/2012) se l'azienda ha concluso un accordo con l'INPS.
Le conseguenze della violazione della procedura di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 in Italia dipendono dalla tipologia di vizio e dal regime applicabile al lavoratore. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, la tutela è quella dell'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012: la violazione dei criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991) comporta la reintegrazione con risarcimento da un minimo di cinque all'ultima retribuzione globale di fatto per ogni mese; la violazione della procedura (art. 4 L. 223/1991) comporta tutela indennitaria da dodici a ventiquattro mensilità. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 con contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018 ha aperto alla reintegrazione in caso di violazione dei criteri di scelta non giustificata da ragioni oggettive, mentre la violazione procedurale genera solo indennità. I lavoratori devono impugnare il licenziamento collettivo illegittimo entro sessanta giorni dalla comunicazione individuale (art. 6 L. 604/1966), e depositare ricorso al Tribunale del lavoro (art. 413 c.p.c.) o richiedere la conciliazione entro centottanta giorni dall'impugnazione, a pena di decadenza.
Nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 in Italia, alcune categorie di lavoratori godono di protezione rafforzata. Le lavoratrici madri sono protette dall'art. 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: il licenziamento è nullo dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, salvo cessazione totale dell'attività. I lavoratori in malattia non possono essere licenziati durante il periodo di comporto (art. 2110 c.c.), ma il licenziamento collettivo può legittimamente interromperlo. I dirigenti delle RSA o RSU godono di tutela speciale (art. 22 L. 300/1970): il loro licenziamento richiede il nulla osta del sindacato. I lavoratori con ridotta capacità lavorativa ex D.Lgs. 68/1999 (collocamento mirato) non possono essere inclusi nella riduzione se ciò diminuisce la quota di riserva obbligatoria. La violazione delle tutele speciali rende il licenziamento nullo con reintegrazione obbligatoria e risarcimento integrale del danno ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 300/1970.
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