Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005; art. 19 TUIR
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile
DATORE DI LAVORO
Ragione Sociale: [Datore Ragione Sociale] — P.IVA: [Datore Partita Iva]
Matricola INPS: [Datore Matricola Inps] — Sede: [Datore Sede Legale]
LAVORATORE
Nome e Cognome: [Lavoratore Nome Cognome] — C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]
Matricola INPS: [Lavoratore Matricola Inps] — Qualifica: [Qualifica Categoria]
CCNL: [Ccnl Applicato]
DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Data di assunzione: [Data Assunzione]
Data di cessazione: [Data Cessazione]
Causale di cessazione: [Causale Cessazione]
Destinazione TFR durante il rapporto: [Destinazione Tfr]
CALCOLO DEL TFR EX ART. 2120 C.C.
Retribuzione annua lorda utile ai fini TFR: € [Retribuzione Annua Lorda]
Quota annua TFR (retribuzione / 13,5): € [Quota Annua Tfr]
Anni di servizio: [Anni Servizio]
Rivalutazione totale ex art. 2120, comma 4, c.c. (1,5% + 75% ISTAT): € [Rivalutazione Totale]
Anticipazioni TFR già erogate durante il rapporto ex art. 2120, comma 6, c.c.: € [Anticipazioni Erogate]
RIEPILOGO FISCALE
Montante TFR lordo alla cessazione: € [Montante Tfr Lordo]
Imposta sostitutiva 11% sulla rivalutazione (D.Lgs. 47/2000): € [Imposta Sostitutiva]
Ritenuta IRPEF a titolo di acconto (art. 19 TUIR — tassazione separata): € [Ritenuta Irpef]
TFR NETTO LIQUIDATO: € [Tfr Netto]
L'Agenzia delle Entrate provvederà al conguaglio definitivo dell'imposta sul TFR applicando l'aliquota media IRPEF storica degli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 19 TUIR (D.P.R. 917/1986).
[Luogo Data]
Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]
Firma: _________________________
Il Lavoratore: [Lavoratore Nome Cognome]
Firma per ricevuta: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)?
Il Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in Italia è l'atto disciplinato da art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (fondi pensione); art. 19 TUIR (tassazione separata TFR).
La quota di TFR che matura in ciascun anno di servizio si calcola applicando la formula dell'art. 2120, comma 1, c.c.: retribuzione utile annua divisa per il coefficiente 13,5. La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro — stipendio tabellare, superminimi individuali, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione corrisposti con continuità, compensi per lavoro straordinario regolare — mentre sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese, le erogazioni una tantum prive di carattere ricorrente e i contributi previdenziali a carico del datore.
Al 31 dicembre di ogni anno il montante di TFR accantonato viene rivalutato obbligatoriamente ai sensi dell'art. 2120, comma 4, c.c.: si applica un tasso fisso pari all'1,5% del montante iniziale dell'anno, maggiorato del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel corso dell'anno e comunicato dall'INPS tramite circolare annuale (es. Circolare INPS n. 29/2025 per le rivalutazioni del 2024). Questa rivalutazione ha carattere obbligatorio e inderogabile: non può essere esclusa né ridotta dal contratto collettivo né da quello individuale; rivalutazioni contrattualmente più favorevoli sono pienamente applicabili per il principio del favor prestatoris (art. 2077 c.c.). Sul montante di rivalutazione annuale si applica un'imposta sostitutiva dell'11% (art. 11 D.Lgs. 47/2000, come modificato dalla L. 190/2014 che ha elevato l'aliquota dal 9% all'11% per le rivalutazioni successive al 2014), che il datore versa all'Erario tramite modello F24.
Con la riforma della previdenza complementare introdotta dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 devono scegliere entro sei mesi dall'inizio del rapporto se destinare il TFR maturando a un fondo pensione complementare o mantenerlo presso il datore di lavoro. Per le aziende con cinquanta o più dipendenti, il TFR trattenuto in azienda dai lavoratori che non aderiscono a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, che lo liquida direttamente al lavoratore alla cessazione. Per le aziende con meno di cinquanta dipendenti, il TFR può rimanere in azienda e il datore lo liquida direttamente. Il prospetto di liquidazione deve chiaramente distinguere la quota di TFR accantonata in azienda da quella versata al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria INPS.
Il modello di Prospetto di Liquidazione TFR disponibile su forms-legal.com guida il datore attraverso il calcolo anno per anno con una struttura tabellare, garantendo la conformità all'art. 2120 c.c., alle circolari INPS sui tassi di rivalutazione e alla normativa fiscale del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Quando serve Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)?
Il Prospetto di Liquidazione del TFR in Italia è necessario in occasione di qualsiasi cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla causa, dall'anzianità e dalla dimensione dell'impresa. La prima e più frequente ipotesi è il licenziamento, in tutte le forme previste dalla normativa: giusta causa ex art. 2119 c.c. (recesso immediato per fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto), giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966 (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali), giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 (ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro), licenziamento collettivo ex artt. 4-5 e art. 24 L. 223/1991 (riduzione del personale in aziende con più di quindici dipendenti). In tutti i casi di licenziamento il TFR è dovuto integralmente al lavoratore.
La seconda ipotesi è la cessazione per dimissioni volontarie del lavoratore (art. 2118 c.c.), con la convalida telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, o per dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. (grave inadempimento del datore). Anche in caso di dimissioni volontarie il TFR è integralmente dovuto. La terza è la risoluzione consensuale del rapporto (art. 1372 c.c.), spesso nell'ambito di un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. o di un verbale di conciliazione in sede protetta ex artt. 410-411 c.p.c. La quarta è la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato ex artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015: alla scadenza il TFR pro-quota è sempre dovuto, anche per contratti di breve durata. La quinta è il pensionamento (vecchiaia, anticipata, invalidità), dove al TFR si aggiunge la liquidazione di tutte le altre competenze previste dal CCNL.
Il prospetto è richiesto anche in occasione di anticipazioni parziali ex art. 2120, comma 6, c.c. — concesse ai lavoratori con almeno 8 anni di anzianità per finalità tassative (spese sanitarie, acquisto prima casa, congedi parentali) — per documentare l'importo erogato, aggiornare il montante residuo e calcolare la ritenuta fiscale a titolo di acconto sul parziale. Patronati (INPS Patronato), organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e CAF assistono sistematicamente i lavoratori nella verifica del prospetto TFR prima della firma della quietanza liberatoria.
Il prospetto di liquidazione del TFR assume rilievo anche in sede di contenzioso: in caso di controversia sull'importo liquidato, il documento costituisce prova documentale ex art. 2697 c.c. e può essere depositato in giudizio davanti al Tribunale del lavoro nella forma di cui all'art. 414 c.p.c. La Cassazione, con sentenza n. 14723/2019, ha confermato che il datore di lavoro che non consegna il prospetto analitico incorre in inadempimento contrattuale passibile di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. qualora il ritardo nella liquidazione cagioni al lavoratore perdite finanziarie documentate. Per i lavoratori in regime di part-time, l'art. 7 D.Lgs. 81/2015 chiarisce che il TFR si calcola sulla retribuzione effettivamente corrisposta e non su quella parametrata al tempo pieno, con ripercussioni sulla quota annua e sulla rivalutazione cumulata nel periodo di servizio.
Cosa includere nel tuo Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Il Prospetto di Liquidazione del TFR in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per garantire la trasparenza del calcolo e la sua verificabilità da parte del lavoratore, del consulente del lavoro e, in caso di contestazione, del Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.).
Intestazione con dati identificativi delle parti: ragione sociale e partita IVA del datore di lavoro; numero di matricola INPS del datore; generalità complete del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, numero di matricola INPS); data di assunzione e data di cessazione del rapporto; CCNL applicato e livello di inquadramento; causa di cessazione.
Dettaglio delle retribuzioni utili anno per anno: per ciascun anno solare dall'assunzione alla cessazione si indicano la retribuzione lorda annua utile ai fini del TFR (comprensiva di tredicesima, quattordicesima e tutti gli elementi fissi e continuativi retributivi), l'esclusione motivata delle voci che non concorrono alla base TFR (rimborsi spese, erogazioni una tantum, benefit non retributivi), e la quota annua di TFR calcolata dividendo la retribuzione utile per il coefficiente 13,5 (art. 2120, comma 1, c.c.). Per gli anni non completi (primo e ultimo anno di servizio) la quota si calcola in proporzione ai mesi lavorati.
Rivalutazioni annuali: per ciascun anno di servizio occorre indicare il tasso di rivalutazione applicato al 31 dicembre (1,5% fisso + 75% incremento ISTAT FOI dell'anno), l'indice ISTAT di riferimento come comunicato dall'INPS nella circolare annuale, il montante TFR prima della rivalutazione, il montante dopo la rivalutazione. La trasparenza della rivalutazione è fondamentale per consentire al lavoratore la verifica autonoma del calcolo.
Eventuali anticipazioni già erogate: importo lordo e netto di ciascuna anticipazione, data di erogazione, finalità (art. 2120, comma 6, c.c. — spese sanitarie, acquisto prima casa, congedo parentale), ritenuta IRPEF operata. Le anticipazioni vanno detratte dal montante finale.
Calcolo fiscale finale: imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione complessiva (base imponibile = somma delle rivalutazioni annuali, al netto delle anticipazioni già tassate); ritenuta IRPEF a titolo di acconto sul montante TFR complessivo (calcolata ex art. 19 TUIR sull'aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore); importo netto da liquidare (montante lordo meno imposta sostitutiva 11% e ritenuta IRPEF a titolo di acconto). Il modello disponibile su forms-legal.com include una struttura tabellare per il calcolo anno per anno con righe precompilate.
Un elemento spesso trascurato riguarda le anticipazioni di TFR erogate in costanza di rapporto ex art. 2120, comma 6, c.c.: ogni anticipazione deve essere portata in detrazione dalla quota maturata finale, con il corrispondente importo rivalutato fino alla data di corresponsione effettiva. Il prospetto deve indicare separatamente la somma anticipata e la rivalutazione maturata su di essa, evitando errori di doppio computo. Analogamente, in caso di trasferimento del TFR a fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 252/2005, il prospetto riporta esclusivamente la quota residua rimasta in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS, con specifica indicazione delle date dei versamenti al fondo complementare e degli importi corrispondenti. La corretta separazione tra quota in azienda e quota trasferita è indispensabile per evitare contestazioni in sede di liquidazione finale e per la corretta emissione del modello CU.
Come compilare il tuo Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
La compilazione del Prospetto di Liquidazione del TFR in Italia richiede la raccolta preventiva di dati retributivi precisi relativi all'intero periodo di servizio. Prima di iniziare è necessario raccogliere: il Libro Unico del Lavoro (LUL) con le buste paga di tutti gli anni di servizio, le circolari INPS con i tassi di rivalutazione ISTAT annuali (es. Circ. INPS n. 29/2025 per le rivalutazioni 2024), le comunicazioni relative a eventuali anticipazioni TFR già erogate durante il rapporto.
Passo 1 — Dati identificativi: compilare l'intestazione con i dati completi di datore e lavoratore. Indicare il CCNL applicato, il livello di inquadramento, le date di inizio e fine rapporto, la causa di cessazione.
Passo 2 — Retribuzione utile anno per anno: per ogni anno solare (o frazione, per il primo e l'ultimo anno), calcolare la retribuzione utile ai fini TFR. Includere: stipendio tabellare + superminimi individuali + tredicesima + quattordicesima + premi di produzione corrisposti con regolarità + compensi per straordinario continuativo. Escludere: rimborsi spese documentati, erogazioni una tantum, benefit non retributivi (auto aziendale per uso esclusivamente professionale, buoni pasto nella misura esente ex art. 51 TUIR).
Passo 3 — Calcolo quota TFR annua: dividere la retribuzione utile di ciascun anno per il coefficiente 13,5. Per anni non completi, calcolare proporzionalmente ai mesi lavorati (es. 7 mesi = retribuzione utile × 7/12, divisa per 13,5).
Passo 4 — Rivalutazioni: a partire dal 31 dicembre del primo anno completo, applicare al montante accantonato il tasso di rivalutazione dell'anno (1,5% fisso + 75% incremento ISTAT FOI, come da circolare INPS). Aggiungere la quota TFR dell'anno corrente e ottenere il montante aggiornato. Ripetere per ogni anno successivo.
Passo 5 — Detrazione delle anticipazioni: detrarre dal montante finale gli importi lordi di eventuali anticipazioni già erogate durante il rapporto ex art. 2120, comma 6, c.c.
Passo 6 — Calcolo fiscale: calcolare l'imposta sostitutiva dell'11% (D.Lgs. 47/2000) sulla somma delle rivalutazioni; calcolare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto (art. 19 TUIR e art. 23 D.P.R. 600/1973) sull'aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni.
Passo 7 — Versamenti all'Erario: versare l'imposta sostitutiva dell'11% tramite modello F24 entro il 16 dicembre dell'anno di cessazione per le rivalutazioni maturate fino al 31 ottobre, e entro il 16 febbraio dell'anno successivo per quelle del bimestre novembre-dicembre. Versare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del TFR.
Passo 8 — Consegna al lavoratore: il prospetto va consegnato contestualmente al pagamento del TFR, unitamente alla quietanza liberatoria (art. 1199 c.c.) e all'ultima busta paga. La tracciabilità del pagamento tramite bonifico bancario è essenziale.
Requisiti legali per Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Sul piano degli adempimenti legali connessi al TFR in Italia, il datore deve rispettare obblighi su più fronti normativi.
Sul piano civilistico, l'art. 2120 c.c. impone il calcolo corretto del TFR con le rivalutazioni obbligatorie: il mancato o ritardato pagamento del TFR costituisce inadempimento contrattuale e obbliga il datore al pagamento degli interessi legali (art. 1284 c.c.) e al risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1224 c.c.). La prescrizione del diritto al TFR è decennale ex art. 2946 c.c., salvo che il CCNL preveda termini più brevi. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) è competente per le controversie sul TFR.
Sul piano fiscale, il datore deve operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul TFR come sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973), calcolandola sull'aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni ex art. 19 TUIR. La ritenuta deve essere versata all'Erario tramite modello F24 entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla corresponsione del TFR, e indicata nel Certificato Unico (CU) da rilasciare al lavoratore entro il 31 marzo dell'anno successivo e da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la stessa data. L'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione (art. 11 D.Lgs. 47/2000) va versata con modello F24 entro il 16 dicembre di ogni anno per le rivalutazioni maturate al 31 ottobre, e entro il 16 febbraio dell'anno successivo per quelle del bimestre novembre-dicembre.
Sul piano previdenziale: nelle aziende con cinquanta o più dipendenti, il TFR trattenuto in azienda (per lavoratori che non hanno aderito a fondi pensione) va versato mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, comma 755, L. 296/2006 — Legge Finanziaria 2007) come versamento contributivo aggiuntivo. Per i lavoratori aderenti a fondi pensione complementari (D.Lgs. 252/2005), le quote di TFR vanno versate mensilmente al fondo prescelto (fondo di categoria, fondo aperto, PIP). La mancata adesione del lavoratore a un fondo pensione nei primi sei mesi comporta il silenzio-assenso e il versamento automatico al fondo di categoria del CCNL o al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con almeno 50 dipendenti).
Sul piano previdenziale, il datore di lavoro con almeno cinquanta dipendenti che non abbia provveduto a versare le quote TFR al Fondo di Tesoreria INPS entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla maturazione incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, pari al tasso di interesse legale aumentato del 5,5% per anno. In ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia INPS ex art. 2 L. 297/1982 interviene per il pagamento del TFR non corrisposto, previa presentazione di domanda telematica con allegazione del prospetto analitico e della documentazione attestante l'inadempimento. I termini di prescrizione del TFR si computano ex art. 2948, n. 5, c.c. nel termine quinquennale a decorrere dalla cessazione del rapporto, fatti salvi gli atti interruttivi ex art. 2943 c.c.
Errori comuni da evitare nel tuo Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Gli errori più frequenti nella liquidazione del TFR in Italia riguardano sia il calcolo sia la procedura di consegna del prospetto, con conseguenze rilevanti per il datore di lavoro in sede ispettiva e giudiziaria.
1. Calcolo scorretto della base retributiva. Il vizio più frequente è escludere dalla retribuzione utile voci che vi rientrano: la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità (ove prevista dal CCNL), i premi di produzione corrisposti con regolarità, i superminimi individuali, i compensi per lavoro straordinario corrisposti abitualmente. L'esclusione indebita riduce il TFR maturato e espone il datore a richieste di conguaglio, interessi e risarcimento del danno davanti al Tribunale del lavoro.
2. Mancata o errata rivalutazione annuale. Applicare un tasso di rivalutazione inferiore a quello risultante dall'indice ISTAT FOI pubblicato dall'INPS, o non applicare la rivalutazione agli anni intermedi, riduce indebitamente il montante spettante al lavoratore. L'INPS pubblica ogni anno la circolare con i tassi ufficiali: è obbligatorio utilizzare questi tassi, non stime approssimative.
3. Confusione tra TFR in azienda e TFR versato al fondo pensione. Il prospetto deve distinguere chiaramente la quota accantonata in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) da quella versata al fondo pensione complementare ex D.Lgs. 252/2005. Il TFR versato al fondo è nella gestione del fondo e non liquidabile direttamente dal datore: confondere le due quote porta a errori di calcolo e a indicazioni false nel prospetto.
4. Omessa detrazione delle anticipazioni già erogate. Non detrarre le anticipazioni erogate durante il rapporto ex art. 2120, comma 6, c.c. porta a una liquidazione superiore al dovuto, con potenziali problemi fiscali (la ritenuta IRPEF verrebbe calcolata su un importo errato) e rischio di indebito arricchimento del lavoratore.
5. Tassazione errata. Calcolare la ritenuta IRPEF applicando l'aliquota corrente anziché quella storica media degli ultimi cinque anni (art. 19 TUIR) è un errore tecnico che genera incongruenze con il CU e con il modello 770, esponendo il datore a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Omettere l'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione (D.Lgs. 47/2000) è ugualmente grave.
6. Mancata consegna del prospetto al lavoratore. Il prospetto TFR deve essere consegnato contestualmente al pagamento del TFR. L'omissione non è sanzionata specificamente dalla legge ma espone il datore a difficoltà probatorie in caso di contestazione del calcolo: senza il prospetto, il lavoratore non può verificare la correttezza e il giudice del lavoro può ritenere non assolto l'obbligo di trasparenza.
7. Mancata comunicazione al Fondo di Tesoreria INPS per aziende con 50+ dipendenti. Le grandi aziende che non versano mensilmente il TFR al Fondo di Tesoreria INPS sono soggette a sanzioni specifiche INPS e al recupero degli importi non versati con interessi.
8. Ritardo nel versamento delle imposte all'Erario. Il mancato versamento puntuale dell'imposta sostitutiva dell'11% e della ritenuta IRPEF tramite modello F24 espone il datore a sanzioni amministrative del 30% dell'imposta omessa (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e agli interessi di mora.
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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in Italia si calcola secondo le regole dell'art. 2120 del Codice Civile. La quota di TFR che matura in ciascun anno di servizio è pari alla retribuzione annua utile divisa per il coefficiente 13,5. La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro: stipendio tabellare, superminimi, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione corrisposti con continuità, compensi per straordinario regolare. Al 31 dicembre di ogni anno il montante di TFR accantonato viene rivalutato applicando un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), come previsto dall'art. 2120, comma 4, c.c. La rivalutazione è comunicata ogni anno dall'INPS tramite circolare. Alla cessazione il datore liquida il TFR al netto della ritenuta IRPEF a titolo di acconto (art. 19 TUIR, aliquota media storica degli ultimi cinque anni) e dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione (D.Lgs. 47/2000, art. 11).
Il TFR ex art. 2120 c.c. matura durante i periodi di sospensione del rapporto coperti da retribuzione diretta o indiretta. Durante la malattia e l'infortunio, il TFR continua a maturare sulla base della retribuzione teorica che il lavoratore avrebbe percepito senza l'assenza. Durante il congedo di maternità e paternità ex D.Lgs. 151/2001, il TFR matura sulla retribuzione globale di fatto, inclusa la quota coperta dall'indennità INPS. Per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO), il TFR matura al 100%; per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS, D.Lgs. 148/2015), la materia è spesso oggetto di accordo sindacale. Il periodo di congedo parentale facoltativo è coperto dal TFR nei limiti della retribuzione imponibile effettiva. Non matura TFR durante i periodi di aspettativa non retribuita, salvo diversa previsione del CCNL applicato.
Con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (riforma della previdenza complementare), i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 devono scegliere entro sei mesi dall'assunzione se destinare il TFR maturando a un fondo pensione complementare o mantenerlo presso il datore. In caso di adesione al fondo, le quote mensili di TFR vengono versate al fondo prescelto (aziendale, di categoria, fondo aperto o PIP). I principali fondi di categoria: Cometa per i metalmeccanici, Fondapi per le PMI, Fonchim per i chimici, Previmoda per il tessile, Fondo Pensione Nazionale per il Commercio. In caso di silenzio-assenso, il TFR viene automaticamente destinato al fondo di categoria del CCNL o — per le aziende con almeno 50 dipendenti — al Fondo di Tesoreria INPS. Alla cessazione, il TFR versato al fondo segue le regole del fondo; il TFR mantenuto in azienda o nel Fondo di Tesoreria INPS è liquidato direttamente.
Il lavoratore ha diritto a richiedere un'anticipazione sul TFR maturato ai sensi dell'art. 2120, comma 6, c.c. Le condizioni tassative sono: anzianità di servizio di almeno otto anni presso lo stesso datore; causa ammessa dalla legge (spese sanitarie straordinarie per il lavoratore o familiari; acquisto della prima casa anche per coniuge o figli; congedi parentali o formativi ex L. 53/2000). L'anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato fino alla data della richiesta. Le anticipazioni sono concesse una sola volta per ciascuna delle finalità ammesse; il numero complessivo di beneficiari in ciascun anno è limitato al 10% del totale degli aventi diritto. L'anticipazione è soggetta alla stessa tassazione separata del TFR definitivo (art. 19 TUIR). Il datore non può rifiutare se il lavoratore rispetta tutti i requisiti, ma può differire per esigenze tecnico-produttive eccezionali.
La tassazione del TFR alla cessazione in Italia avviene secondo il regime della tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR — D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il datore, come sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973), opera una ritenuta a titolo di acconto calcolando l'aliquota IRPEF corrispondente al reddito medio annuo complessivo del lavoratore degli ultimi cinque anni precedenti la cessazione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo applicando l'aliquota media IRPEF determinata sul reddito complessivo e restituisce o recupera la differenza rispetto all'acconto. Sul montante di rivalutazione maturato dal 1° gennaio 2001 si applica anche l'imposta sostitutiva dell'11% (art. 11 D.Lgs. 47/2000). Il TFR versato a un fondo pensione complementare segue la tassazione agevolata del D.Lgs. 252/2005, con aliquota massima del 15% ridotta di 0,3 punti per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Il prospetto di liquidazione del TFR consegnato al lavoratore alla cessazione deve essere analitico e permettere la verifica autonoma del calcolo ex art. 2120 c.c. I contenuti essenziali sono: (1) dati identificativi delle parti (ragione sociale, partita IVA, nome, CF, data assunzione, data cessazione); (2) retribuzione annua utile per il calcolo della quota TFR di ciascun anno con indicazione delle voci incluse ed escluse; (3) quota di TFR maturata in ciascun anno; (4) rivalutazioni applicate al 31 dicembre di ogni anno con l'indice ISTAT utilizzato; (5) montante TFR complessivo alla cessazione; (6) eventuali anticipazioni già erogate da detrarre; (7) imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione; (8) ritenuta IRPEF a titolo di acconto; (9) importo netto liquidato. Il prospetto deve essere consegnato contestualmente al pagamento, preferibilmente unitamente alla quietanza liberatoria ex art. 1199 c.c. Il consulente del lavoro dell'azienda è il soggetto abilitato a verificarne la correttezza su richiesta del lavoratore.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Quietanza Liberatoria a Saldo di Ogni Spettanza
Dichiarazione con cui il lavoratore attesta di aver ricevuto il pagamento di tutte le competenze di fine rapporto spettanti in Italia, liberando il datore da ogni ulteriore pretesa, ai sensi dell'art. 1199 c.c. e nel rispetto dei limiti dell'art. 2113 c.c.
Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Modello di accordo transattivo per la cessazione del rapporto di lavoro, che regola le reciproche concessioni tra datore e lavoratore ai sensi dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2113 c.c., comprensivo di incentivo all'esodo e dichiarazione liberatoria.
Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Documento che attesta ufficialmente la data e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro subordinato in Italia, necessario per gli adempimenti previdenziali, l'accesso alla NASpI e la certificazione della posizione contributiva del lavoratore presso l'INPS.
Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
Documento che formalizza in sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro o sede sindacale) l'accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore, rendendo le rinunce contenute inoppugnabili ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410-411 c.p.c.