Skip to main content

Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

art. 1372 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015 (convalida telematica); art. 2113 c.c. (sede protetta)

ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ai sensi degli artt. 1372 c.c. e 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

Art. 1 — PARTI

IL DATORE DI LAVORO:

[Datore Ragione Sociale]

Sede legale: [Datore Sede Legale]

P. IVA: [Datore Partita Iva]

Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

IL LAVORATORE:

[Lavoratore Nome Cognome]

C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]

Assunto in data [Data Assunzione] in qualità di [Lavoratore Mansione]

Tipo di contratto: [Tipo Contratto]

Art. 2 — RISOLUZIONE CONSENSUALE

Le parti, di comune accordo e senza coercizione alcuna, convengono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile, con effetto dalla data del [Data Cessazione]. La presente risoluzione consensuale è frutto della libera e consapevole volontà di entrambe le parti.

Art. 3 — COMPETENZE DI FINE RAPPORTO

Alla data di cessazione del [Data Cessazione], al Lavoratore spettano le seguenti competenze di fine rapporto: [Competenze Fine Rapporto].

Incentivo all'esodo aggiuntivo: € [Incentivo Esodo Importo], soggetto a tassazione separata IRPEF ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con ritenuta operata dal datore quale sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).

Art. 4 — RINUNCE E TRANSAZIONI

[Clausole Rinuncia]. Le rinunce e transazioni contenute nel presente accordo, ove aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, sono impugnabili nei termini e con le modalità previste dall'art. 2113 del Codice Civile, salvo che il presente accordo sia sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. Sede di stipula: [Sede Stipula].

Art. 5 — CONVALIDA TELEMATICA E FACOLTÀ DI REVOCA (art. 26 D.Lgs. 151/2015)

Il Lavoratore prende atto che la presente risoluzione consensuale deve essere convalidata telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it) tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Convalida telematica prevista: [Convalida Telematica]. Il Lavoratore dispone della facoltà di revocare la presente risoluzione entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, comunicando la revoca al datore tramite PEC o raccomandata A/R. In caso di revoca, il rapporto di lavoro proseguirà come se la risoluzione non fosse avvenuta.

Art. 6 — ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Il Datore provvederà alla comunicazione della cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione. Il Trattamento di Fine Rapporto ex art. 2120 c.c. verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di cessazione. I dati personali delle parti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Per le controversie relative al presente accordo è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (art. 413 c.p.c.) del luogo in cui si è svolto il rapporto.

SOTTOSCRIZIONI

Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Data].

IL DATORE DI LAVORO: [Datore Ragione Sociale]

In persona di: [Datore Legale Rappresentante]

Firma: _________________________

IL LAVORATORE: [Lavoratore Nome Cognome]

Firma: _________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (rinunce e transazioni), Art. 5 (convalida telematica e facoltà di revoca), Art. 6 (foro competente).

IL DATORE: _________________________ IL LAVORATORE: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Il Lavoratore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro?

L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia è il negozio bilaterale con cui datore di lavoro e lavoratore decidono di comune accordo di porre fine al contratto di lavoro subordinato. Lo strumento si fonda sull'art. 1372 del Codice Civile, secondo cui il contratto può essere sciolto per mutuo consenso, e si distingue tanto dalle dimissioni quanto dal licenziamento, perché frutto della concorde volontà di entrambe le parti.

A tutela del lavoratore, l'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 impone la convalida telematica della risoluzione consensuale attraverso la procedura sul portale del Ministero del Lavoro: senza la convalida online (o la sottoscrizione in una delle sedi protette), l'accordo è inefficace, e il lavoratore dispone di sette giorni per revocarlo. Questa disciplina mira a contrastare la prassi delle cosiddette dimissioni in bianco e a garantire la genuinità del consenso.

L'applicazione più frequente è l'incentivo all'esodo: il datore offre una somma aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto (TFR, ratei di ferie, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso) per ottenere la cessazione volontaria del rapporto nell'ambito di ristrutturazioni, riorganizzazioni, fusioni o esuberi gestiti senza ricorso al licenziamento. L'accordo regola la data di cessazione, le somme dovute, le rinunce e transazioni e l'eventuale patto di non concorrenza.

Per assumere efficacia di rinuncia tombale alle pretese reciproche, l'accordo è spesso concluso in sede protetta ex art. 2113 c.c. — davanti alla Commissione di certificazione, all'Ispettorato del Lavoro o in sede sindacale — così da rendere le rinunce non più impugnabili. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di dimissioni, prospetto di liquidazione del TFR e verbale di conciliazione in sede protetta.

Quando serve Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro?

L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia trova applicazione in un numero definito di situazioni operative, nelle quali entrambe le parti hanno un interesse oggettivo a concludere il rapporto in modo concordato e documentato. La prima e più frequente situazione è l'incentivo all'esodo: il datore offre al lavoratore un importo economico aggiuntivo rispetto alle competenze di legge (TFR, ratei di ferie e mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso) per ottenere la cessazione volontaria del rapporto senza dover procedere a un licenziamento. Tale schema è impiegato nelle ristrutturazioni aziendali, nelle riorganizzazioni di business unit, nelle fusioni per incorporazione e in tutte le situazioni in cui il datore deve ridurre l'organico ma preferisce evitare le procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/1991 o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. La seconda situazione è il mutuo accordo senza incentivo: quando entrambe le parti sono concordi nel cessare il rapporto per ragioni reciprocamente accettate — il lavoratore ha trovato un impiego alternativo e intende lasciare prima del termine del contratto a tempo determinato, o il rapporto è diventato difficile senza che vi siano le condizioni per un licenziamento disciplinare — la risoluzione consensuale offre una via d'uscita ordinata che evita contestazioni giudiziarie future. La terza situazione è la risoluzione nell'ambito della procedura preventiva obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966: per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende sopra la soglia dell'art. 18 L. 300/1970 (più di quindici dipendenti per unità produttiva), il datore deve attivare una procedura di conciliazione davanti all'ITL. Se l'ITL media un accordo, la cessazione avviene in forma di risoluzione consensuale che — a differenza di quella ordinaria — dà diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), equiparata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La quarta situazione è la transazione di controversie pendenti: lavoratore e datore in conflitto giudiziale (ad esempio dopo un licenziamento impugnato) possono formalizzare la soluzione transattiva mediante risoluzione consensuale, con rinunce reciproche alle pretese, preferibilmente in sede protetta per garantire la definitività dell'accordo. La quinta situazione è la cessazione concordata durante il periodo di preavviso: quando una delle parti ha già comunicato il recesso e le altre concorda di anticipare o posticipare la data di cessazione effettiva, un accordo scritto formalizza la variazione del termine.

Cosa includere nel tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per produrre tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge e resistere a eventuali contestazioni in sede giudiziale. Il primo elemento essenziale è la manifestazione libera e consapevole della volontà di entrambe le parti: l'accordo deve attestare espressamente che la risoluzione avviene per libero e consapevole consenso reciproco, senza coercizione, minaccia o pressione indebita, e che il lavoratore ha avuto la possibilità di valutare le conseguenze dell'accordo. L'identificazione delle parti deve essere completa e precisa: per il datore, ragione sociale o denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale, generalità complete del legale rappresentante che firma l'accordo, eventuale procura se firma un delegato; per il lavoratore, nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza, data di assunzione, mansione attuale e qualifica contrattuale, livello di inquadramento, CCNL applicato. La data di cessazione del rapporto deve essere indicata con precisione — giorno, mese, anno — poiché da essa decorrono tutti i calcoli delle competenze di fine rapporto e gli obblighi di comunicazione. La sezione sulle competenze di fine rapporto deve essere articolata e analitica. Il TFR maturato ex art. 2120 c.c. deve essere calcolato correttamente: la quota annua è pari alla retribuzione annua complessiva divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un coefficiente composto dal tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (indice FOI per i lavoratori). Se il TFR era stato conferito al Fondo Pensione complementare ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'accordo deve indicare la posizione del lavoratore presso il Fondo e le modalità di trasferimento o liquidazione. I ratei di ferie e permessi non goduti devono essere calcolati analiticamente: le ferie maturate e non fruite alla data di cessazione non possono essere eliminate per accordo tra le parti (art. 36, comma 3, Cost.; art. 2109 c.c.) e devono essere retribuite nella busta paga finale. I ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) devono essere calcolati pro quota per i mesi lavorati nell'anno di cessazione. L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere indicata se le parti concordano l'esonero dal periodo di preavviso lavorato (art. 2118 c.c.): l'importo è pari alla retribuzione mensile moltiplicata per i mesi di preavviso contrattuale. L'eventuale incentivo all'esodo — importo aggiuntivo rispetto alle competenze di legge — deve essere indicato nel suo ammontare lordo, con specificazione del trattamento fiscale (tassazione separata ex art. 17 TUIR per le somme corrisposte in dipendenza della cessazione). La clausola sulla convalida telematica obbligatoria ex art. 26 D.Lgs. 151/2015 deve fissare il termine entro cui il lavoratore effettuerà la convalida sul portale del Ministero del Lavoro, ricordare la facoltà di revoca entro 7 giorni e precisare che la cessazione è condizionata al perfezionamento della convalida. La clausola sulla sede di stipula deve indicare se la firma avviene in sede ordinaria (con successiva convalida telematica) o in sede protetta (ITL, sede sindacale, commissione di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003). Se l'accordo include patti post-cessazione — patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. o obblighi di riservatezza ex art. 2105 c.c. — questi devono essere redigibili conformemente ai requisiti di legge. Su forms-legal.com il modello è strutturato per guidare le parti nella compilazione di tutti gli elementi obbligatori, con campi dedicati alle competenze di fine rapporto, alla sede di firma e alle clausole post-cessazione, riducendo il rischio di omissioni critiche.

Come compilare il tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

La compilazione dell'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia richiede una preparazione preliminare accurata da parte di entrambe le parti, per evitare errori che potrebbero rendere l'accordo inefficace o impugnabile. Prima della firma, il lavoratore dovrebbe: consultare un consulente del lavoro, un patronato INPS o un rappresentante sindacale per valutare le conseguenze sulla NASpI; chiedere al datore il prospetto di calcolo del TFR maturato e verificarne la correttezza; confrontare l'offerta complessiva del datore (TFR + ratei + indennità sostitutiva del preavviso + eventuale incentivo) con quanto spetterebbe di diritto per comprendere il valore dell'eventuale incentivo aggiuntivo. Nella sezione dati del datore, inserire: ragione sociale o denominazione sociale completa, codice fiscale, partita IVA, sede legale con indirizzo completo, nome e cognome del legale rappresentante o del delegato che firma, titolo e qualifica. Nella sezione dati del lavoratore, inserire: nome e cognome completo, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza, data di assunzione (da verificare sulla comunicazione UNILAV originaria), mansione contrattuale attuale (come indicata nell'ultimo inquadramento), livello CCNL, CCNL applicato (denominazione completa e data). Nella sezione data di cessazione, indicare la data precisa in cui il rapporto cesserà effettivamente: tale data determina la fine del vincolo contrattuale e l'inizio dell'obbligo di comunicazione UNILAV. Nella sezione TFR, inserire: importo del TFR maturato al lordo delle imposte, indicazione se il TFR era integralmente accantonato in azienda o parzialmente conferito al Fondo Pensione complementare, importo già liquidato in acconto negli anni precedenti se applicabile. Nella sezione ratei, calcolare analiticamente: giorni di ferie maturate e non godute × retribuzione giornaliera lorda; ratei di tredicesima (retribuzione mensile / 12 × mesi lavorati nell'anno); ratei di quattordicesima se prevista dal CCNL applicato. Nella sezione indennità sostitutiva del preavviso, indicare il numero di mesi di preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore e l'importo corrispondente se le parti concordano l'esonero dal preavviso lavorato. Nella sezione incentivo all'esodo, indicare l'importo aggiuntivo lordo concordato e il termine di pagamento. Nella sezione convalida telematica, indicare il termine (tipicamente entro cinque giorni dalla firma) entro cui il lavoratore effettuerà la convalida sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con SPID, CIE o CNS, e richiamare espressamente la facoltà di revoca entro 7 giorni dalla convalida. Entrambe le parti firmano l'accordo in duplice originale; dopo la firma, il lavoratore effettua la convalida telematica; il datore comunica la cessazione tramite UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

Gli errori più frequenti nella predisposizione dell'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia possono compromettere la validità o la definitività dell'accordo, generando contenzioso anche a distanza di mesi dalla firma. Il primo errore è non monitorare il completamento della convalida telematica: il datore firma l'accordo e assume che il lavoratore proceda autonomamente alla convalida sul portale del Ministero del Lavoro, senza fissare un termine preciso nell'accordo e senza verificarne il completamento. Se il lavoratore non convalida, la risoluzione è inefficace e il rapporto prosegue, con possibili problemi di gestione retributiva e previdenziale. Il secondo errore è non informare il lavoratore delle conseguenze sulla NASpI: molti lavoratori firmano la risoluzione consensuale ordinaria confidando di poter accedere all'indennità di disoccupazione, che invece non spetta (D.Lgs. 22/2015). Se il lavoratore dimostra di non essere stato informato, può impugnare l'accordo per errore essenziale ex art. 1429 c.c. o per dolo incidente ex art. 1440 c.c. Il terzo errore è calcolare erroneamente il TFR: omettere la rivalutazione annuale ex art. 2120 c.c., non considerare il saldo del Fondo Pensione complementare, non includere le erogazioni variabili (premi di produzione, compensi straordinari) nella base di calcolo — errori che espongono il datore a pretese risarcitorie successive. Il quarto errore è inserire nell'accordo rinunce a diritti inderogabili — ferie arretrate, straordinari non retribuiti, differenze retributive — senza sottoscrivere in sede protetta: tali rinunce restano impugnabili per sei mesi ex art. 2113 c.c., vanificando la finalità transattiva dell'accordo. Il quinto errore è proporre la risoluzione consensuale a una lavoratrice in gravidanza o a un genitore nei primi dodici mesi di vita del figlio senza attivare la procedura ITL: l'accordo è nullo di nullità assoluta e il lavoratore può fare come se la cessazione non fosse mai avvenuta. Il sesto errore è dimenticare la comunicazione UNILAV entro cinque giorni dalla cessazione: le sanzioni amministrative per omissione di comunicazione obbligatoria sono significative e non sono neutralizzate dall'accordo tra le parti. Il settimo errore è redigere il patto di non concorrenza post-contrattuale senza corrispettivo adeguato: un patto privo di corrispettivo o con corrispettivo meramente simbolico è nullo ex art. 2125 c.c. e non produce alcun obbligo vincolante per il lavoratore (Cass. Sez. Lav. n. 4529/2020). L'ottavo errore è non distinguere tra data di firma dell'accordo e data di cessazione effettiva del rapporto: confondere le due date può causare errori nel calcolo del TFR, delle ferie residue e nell'invio del modello UNILAV.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/termination/accordo-di-risoluzione-consensuale

MLA

"Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/termination/accordo-di-risoluzione-consensuale.

BibTeX
@misc{formslegal-accordo-di-risoluzione-consensuale,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/employment/termination/accordo-di-risoluzione-consensuale}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere