Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
art. 1372 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015 (convalida telematica); art. 2113 c.c. (sede protetta)
ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ai sensi degli artt. 1372 c.c. e 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
Art. 1 — PARTI
IL DATORE DI LAVORO:
[Datore Ragione Sociale]
Sede legale: [Datore Sede Legale]
P. IVA: [Datore Partita Iva]
Legale rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
IL LAVORATORE:
[Lavoratore Nome Cognome]
C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]
Assunto in data [Data Assunzione] in qualità di [Lavoratore Mansione]
Tipo di contratto: [Tipo Contratto]
Art. 2 — RISOLUZIONE CONSENSUALE
Le parti, di comune accordo e senza coercizione alcuna, convengono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile, con effetto dalla data del [Data Cessazione]. La presente risoluzione consensuale è frutto della libera e consapevole volontà di entrambe le parti.
Art. 3 — COMPETENZE DI FINE RAPPORTO
Alla data di cessazione del [Data Cessazione], al Lavoratore spettano le seguenti competenze di fine rapporto: [Competenze Fine Rapporto].
Incentivo all'esodo aggiuntivo: € [Incentivo Esodo Importo], soggetto a tassazione separata IRPEF ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con ritenuta operata dal datore quale sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).
Art. 4 — RINUNCE E TRANSAZIONI
[Clausole Rinuncia]. Le rinunce e transazioni contenute nel presente accordo, ove aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, sono impugnabili nei termini e con le modalità previste dall'art. 2113 del Codice Civile, salvo che il presente accordo sia sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. Sede di stipula: [Sede Stipula].
Art. 5 — CONVALIDA TELEMATICA E FACOLTÀ DI REVOCA (art. 26 D.Lgs. 151/2015)
Il Lavoratore prende atto che la presente risoluzione consensuale deve essere convalidata telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it) tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Convalida telematica prevista: [Convalida Telematica]. Il Lavoratore dispone della facoltà di revocare la presente risoluzione entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, comunicando la revoca al datore tramite PEC o raccomandata A/R. In caso di revoca, il rapporto di lavoro proseguirà come se la risoluzione non fosse avvenuta.
Art. 6 — ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI
Il Datore provvederà alla comunicazione della cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione. Il Trattamento di Fine Rapporto ex art. 2120 c.c. verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di cessazione. I dati personali delle parti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Per le controversie relative al presente accordo è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (art. 413 c.p.c.) del luogo in cui si è svolto il rapporto.
SOTTOSCRIZIONI
Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Data].
IL DATORE DI LAVORO: [Datore Ragione Sociale]
In persona di: [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
IL LAVORATORE: [Lavoratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (rinunce e transazioni), Art. 5 (convalida telematica e facoltà di revoca), Art. 6 (foro competente).
IL DATORE: _________________________ IL LAVORATORE: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro?
L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia è il negozio bilaterale con cui datore di lavoro e lavoratore decidono di comune accordo di porre fine al contratto di lavoro subordinato. Lo strumento si fonda sull'art. 1372 del Codice Civile, secondo cui il contratto può essere sciolto per mutuo consenso, e si distingue tanto dalle dimissioni quanto dal licenziamento, perché frutto della concorde volontà di entrambe le parti.
A tutela del lavoratore, l'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 impone la convalida telematica della risoluzione consensuale attraverso la procedura sul portale del Ministero del Lavoro: senza la convalida online (o la sottoscrizione in una delle sedi protette), l'accordo è inefficace, e il lavoratore dispone di sette giorni per revocarlo. Questa disciplina mira a contrastare la prassi delle cosiddette dimissioni in bianco e a garantire la genuinità del consenso.
L'applicazione più frequente è l'incentivo all'esodo: il datore offre una somma aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto (TFR, ratei di ferie, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso) per ottenere la cessazione volontaria del rapporto nell'ambito di ristrutturazioni, riorganizzazioni, fusioni o esuberi gestiti senza ricorso al licenziamento. L'accordo regola la data di cessazione, le somme dovute, le rinunce e transazioni e l'eventuale patto di non concorrenza.
Per assumere efficacia di rinuncia tombale alle pretese reciproche, l'accordo è spesso concluso in sede protetta ex art. 2113 c.c. — davanti alla Commissione di certificazione, all'Ispettorato del Lavoro o in sede sindacale — così da rendere le rinunce non più impugnabili. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di dimissioni, prospetto di liquidazione del TFR e verbale di conciliazione in sede protetta.
Quando serve Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro?
L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia trova applicazione in un numero definito di situazioni operative, nelle quali entrambe le parti hanno un interesse oggettivo a concludere il rapporto in modo concordato e documentato. La prima e più frequente situazione è l'incentivo all'esodo: il datore offre al lavoratore un importo economico aggiuntivo rispetto alle competenze di legge (TFR, ratei di ferie e mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso) per ottenere la cessazione volontaria del rapporto senza dover procedere a un licenziamento. Tale schema è impiegato nelle ristrutturazioni aziendali, nelle riorganizzazioni di business unit, nelle fusioni per incorporazione e in tutte le situazioni in cui il datore deve ridurre l'organico ma preferisce evitare le procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/1991 o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. La seconda situazione è il mutuo accordo senza incentivo: quando entrambe le parti sono concordi nel cessare il rapporto per ragioni reciprocamente accettate — il lavoratore ha trovato un impiego alternativo e intende lasciare prima del termine del contratto a tempo determinato, o il rapporto è diventato difficile senza che vi siano le condizioni per un licenziamento disciplinare — la risoluzione consensuale offre una via d'uscita ordinata che evita contestazioni giudiziarie future. La terza situazione è la risoluzione nell'ambito della procedura preventiva obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966: per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende sopra la soglia dell'art. 18 L. 300/1970 (più di quindici dipendenti per unità produttiva), il datore deve attivare una procedura di conciliazione davanti all'ITL. Se l'ITL media un accordo, la cessazione avviene in forma di risoluzione consensuale che — a differenza di quella ordinaria — dà diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), equiparata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La quarta situazione è la transazione di controversie pendenti: lavoratore e datore in conflitto giudiziale (ad esempio dopo un licenziamento impugnato) possono formalizzare la soluzione transattiva mediante risoluzione consensuale, con rinunce reciproche alle pretese, preferibilmente in sede protetta per garantire la definitività dell'accordo. La quinta situazione è la cessazione concordata durante il periodo di preavviso: quando una delle parti ha già comunicato il recesso e le altre concorda di anticipare o posticipare la data di cessazione effettiva, un accordo scritto formalizza la variazione del termine.
Cosa includere nel tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per produrre tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge e resistere a eventuali contestazioni in sede giudiziale. Il primo elemento essenziale è la manifestazione libera e consapevole della volontà di entrambe le parti: l'accordo deve attestare espressamente che la risoluzione avviene per libero e consapevole consenso reciproco, senza coercizione, minaccia o pressione indebita, e che il lavoratore ha avuto la possibilità di valutare le conseguenze dell'accordo. L'identificazione delle parti deve essere completa e precisa: per il datore, ragione sociale o denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale, generalità complete del legale rappresentante che firma l'accordo, eventuale procura se firma un delegato; per il lavoratore, nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza, data di assunzione, mansione attuale e qualifica contrattuale, livello di inquadramento, CCNL applicato. La data di cessazione del rapporto deve essere indicata con precisione — giorno, mese, anno — poiché da essa decorrono tutti i calcoli delle competenze di fine rapporto e gli obblighi di comunicazione. La sezione sulle competenze di fine rapporto deve essere articolata e analitica. Il TFR maturato ex art. 2120 c.c. deve essere calcolato correttamente: la quota annua è pari alla retribuzione annua complessiva divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un coefficiente composto dal tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (indice FOI per i lavoratori). Se il TFR era stato conferito al Fondo Pensione complementare ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'accordo deve indicare la posizione del lavoratore presso il Fondo e le modalità di trasferimento o liquidazione. I ratei di ferie e permessi non goduti devono essere calcolati analiticamente: le ferie maturate e non fruite alla data di cessazione non possono essere eliminate per accordo tra le parti (art. 36, comma 3, Cost.; art. 2109 c.c.) e devono essere retribuite nella busta paga finale. I ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) devono essere calcolati pro quota per i mesi lavorati nell'anno di cessazione. L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere indicata se le parti concordano l'esonero dal periodo di preavviso lavorato (art. 2118 c.c.): l'importo è pari alla retribuzione mensile moltiplicata per i mesi di preavviso contrattuale. L'eventuale incentivo all'esodo — importo aggiuntivo rispetto alle competenze di legge — deve essere indicato nel suo ammontare lordo, con specificazione del trattamento fiscale (tassazione separata ex art. 17 TUIR per le somme corrisposte in dipendenza della cessazione). La clausola sulla convalida telematica obbligatoria ex art. 26 D.Lgs. 151/2015 deve fissare il termine entro cui il lavoratore effettuerà la convalida sul portale del Ministero del Lavoro, ricordare la facoltà di revoca entro 7 giorni e precisare che la cessazione è condizionata al perfezionamento della convalida. La clausola sulla sede di stipula deve indicare se la firma avviene in sede ordinaria (con successiva convalida telematica) o in sede protetta (ITL, sede sindacale, commissione di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003). Se l'accordo include patti post-cessazione — patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. o obblighi di riservatezza ex art. 2105 c.c. — questi devono essere redigibili conformemente ai requisiti di legge. Su forms-legal.com il modello è strutturato per guidare le parti nella compilazione di tutti gli elementi obbligatori, con campi dedicati alle competenze di fine rapporto, alla sede di firma e alle clausole post-cessazione, riducendo il rischio di omissioni critiche.
Come compilare il tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
La compilazione dell'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia richiede una preparazione preliminare accurata da parte di entrambe le parti, per evitare errori che potrebbero rendere l'accordo inefficace o impugnabile. Prima della firma, il lavoratore dovrebbe: consultare un consulente del lavoro, un patronato INPS o un rappresentante sindacale per valutare le conseguenze sulla NASpI; chiedere al datore il prospetto di calcolo del TFR maturato e verificarne la correttezza; confrontare l'offerta complessiva del datore (TFR + ratei + indennità sostitutiva del preavviso + eventuale incentivo) con quanto spetterebbe di diritto per comprendere il valore dell'eventuale incentivo aggiuntivo. Nella sezione dati del datore, inserire: ragione sociale o denominazione sociale completa, codice fiscale, partita IVA, sede legale con indirizzo completo, nome e cognome del legale rappresentante o del delegato che firma, titolo e qualifica. Nella sezione dati del lavoratore, inserire: nome e cognome completo, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza, data di assunzione (da verificare sulla comunicazione UNILAV originaria), mansione contrattuale attuale (come indicata nell'ultimo inquadramento), livello CCNL, CCNL applicato (denominazione completa e data). Nella sezione data di cessazione, indicare la data precisa in cui il rapporto cesserà effettivamente: tale data determina la fine del vincolo contrattuale e l'inizio dell'obbligo di comunicazione UNILAV. Nella sezione TFR, inserire: importo del TFR maturato al lordo delle imposte, indicazione se il TFR era integralmente accantonato in azienda o parzialmente conferito al Fondo Pensione complementare, importo già liquidato in acconto negli anni precedenti se applicabile. Nella sezione ratei, calcolare analiticamente: giorni di ferie maturate e non godute × retribuzione giornaliera lorda; ratei di tredicesima (retribuzione mensile / 12 × mesi lavorati nell'anno); ratei di quattordicesima se prevista dal CCNL applicato. Nella sezione indennità sostitutiva del preavviso, indicare il numero di mesi di preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore e l'importo corrispondente se le parti concordano l'esonero dal preavviso lavorato. Nella sezione incentivo all'esodo, indicare l'importo aggiuntivo lordo concordato e il termine di pagamento. Nella sezione convalida telematica, indicare il termine (tipicamente entro cinque giorni dalla firma) entro cui il lavoratore effettuerà la convalida sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con SPID, CIE o CNS, e richiamare espressamente la facoltà di revoca entro 7 giorni dalla convalida. Entrambe le parti firmano l'accordo in duplice originale; dopo la firma, il lavoratore effettua la convalida telematica; il datore comunica la cessazione tramite UNILAV entro cinque giorni dalla data di cessazione.
Requisiti legali per Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia è soggetto a requisiti normativi specifici che ne condizionano la validità, l'efficacia e la definitività. Il primo e più rilevante requisito è la convalida telematica obbligatoria ex art. 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151: la risoluzione consensuale è efficace solo dopo la convalida effettuata dal lavoratore sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.il), tramite SPID, CIE o CNS, entro il termine concordato nell'accordo. Il lavoratore dispone di una facoltà di revoca entro 7 giorni dalla convalida: durante questo periodo, l'accordo non è definitivo e il lavoratore può tornare sui propri passi senza conseguenze. L'omissione della convalida telematica determina l'inefficacia assoluta della risoluzione consensuale: il rapporto si intende proseguito come se l'accordo non fosse mai stato stipulato. Per le lavoratrici in gravidanza o i genitori nei primi dodici mesi di vita del figlio, l'art. 55 D.Lgs. 151/2001 richiede la convalida in presenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL): la risoluzione consensuale effettuata senza questa procedura è nulla di nullità assoluta. Le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono disciplinate dall'art. 2113 c.c.: se effettuate fuori sede protetta, sono impugnabili dal lavoratore entro sei mesi dalla data di firma o dalla cessazione del rapporto se successiva, anche se il lavoratore ha ricevuto un corrispettivo per la rinuncia. Per rendere le rinunce definitivamente inoppugnabili, la sottoscrizione dell'accordo deve avvenire in sede protetta ex artt. 410-411 c.p.c.: davanti alla commissione di conciliazione dell'ITL, in sede sindacale con partecipazione di rappresentante dell'organizzazione sindacale, davanti alle commissioni di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003. Il TFR maturato ex art. 2120 c.c. è un diritto del lavoratore di natura retributiva tutelato dall'art. 2117 c.c. (insequestrabilità del fondo TFR): non può essere eliminato né ridotto dall'accordo. La comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV deve essere effettuata dal datore entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di sanzione amministrativa. Il Ministero del Lavoro ha precisato, con Circolare n. 12/2016, le modalità operative della convalida telematica e le ipotesi di esclusione. L'accordo deve essere redatto in numero di originali sufficiente per le parti e per gli adempimenti amministrativi.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
Gli errori più frequenti nella predisposizione dell'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro in Italia possono compromettere la validità o la definitività dell'accordo, generando contenzioso anche a distanza di mesi dalla firma. Il primo errore è non monitorare il completamento della convalida telematica: il datore firma l'accordo e assume che il lavoratore proceda autonomamente alla convalida sul portale del Ministero del Lavoro, senza fissare un termine preciso nell'accordo e senza verificarne il completamento. Se il lavoratore non convalida, la risoluzione è inefficace e il rapporto prosegue, con possibili problemi di gestione retributiva e previdenziale. Il secondo errore è non informare il lavoratore delle conseguenze sulla NASpI: molti lavoratori firmano la risoluzione consensuale ordinaria confidando di poter accedere all'indennità di disoccupazione, che invece non spetta (D.Lgs. 22/2015). Se il lavoratore dimostra di non essere stato informato, può impugnare l'accordo per errore essenziale ex art. 1429 c.c. o per dolo incidente ex art. 1440 c.c. Il terzo errore è calcolare erroneamente il TFR: omettere la rivalutazione annuale ex art. 2120 c.c., non considerare il saldo del Fondo Pensione complementare, non includere le erogazioni variabili (premi di produzione, compensi straordinari) nella base di calcolo — errori che espongono il datore a pretese risarcitorie successive. Il quarto errore è inserire nell'accordo rinunce a diritti inderogabili — ferie arretrate, straordinari non retribuiti, differenze retributive — senza sottoscrivere in sede protetta: tali rinunce restano impugnabili per sei mesi ex art. 2113 c.c., vanificando la finalità transattiva dell'accordo. Il quinto errore è proporre la risoluzione consensuale a una lavoratrice in gravidanza o a un genitore nei primi dodici mesi di vita del figlio senza attivare la procedura ITL: l'accordo è nullo di nullità assoluta e il lavoratore può fare come se la cessazione non fosse mai avvenuta. Il sesto errore è dimenticare la comunicazione UNILAV entro cinque giorni dalla cessazione: le sanzioni amministrative per omissione di comunicazione obbligatoria sono significative e non sono neutralizzate dall'accordo tra le parti. Il settimo errore è redigere il patto di non concorrenza post-contrattuale senza corrispettivo adeguato: un patto privo di corrispettivo o con corrispettivo meramente simbolico è nullo ex art. 2125 c.c. e non produce alcun obbligo vincolante per il lavoratore (Cass. Sez. Lav. n. 4529/2020). L'ottavo errore è non distinguere tra data di firma dell'accordo e data di cessazione effettiva del rapporto: confondere le due date può causare errori nel calcolo del TFR, delle ferie residue e nell'invio del modello UNILAV.
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Forms Legal. (2026). Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/termination/accordo-di-risoluzione-consensuale
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}Domande frequenti
L'Accordo di Risoluzione Consensuale si distingue dalle dimissioni e dal licenziamento per la sua struttura bilaterale: richiede il consenso libero e consapevole di entrambe le parti. Le dimissioni (art. 2118 c.c.) sono un atto unilaterale del lavoratore, che dal 12 marzo 2016 devono essere effettuate in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Il licenziamento è un atto unilaterale del datore: deve essere sorretto da giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivo (art. 3 L. 604/1966), comunicato per iscritto con motivazione a pena di inefficacia. La risoluzione consensuale è invece un negozio bilaterale ex art. 1372 c.c., che richiede il consenso di entrambe le parti e la successiva convalida telematica del lavoratore. Sul piano previdenziale, la differenza cruciale riguarda la NASpI (D.Lgs. 22/2015): le dimissioni ordinarie e la risoluzione consensuale ordinaria non danno diritto alla NASpI, mentre il licenziamento sì. Eccezione rilevante: la risoluzione consensuale perfezionata nell'ambito della procedura preventiva ex art. 7 L. 604/1966 davanti all'ITL dà diritto alla NASpI, equiparata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Prima di sottoscrivere la risoluzione consensuale, il lavoratore deve quindi valutare attentamente l'impatto sull'accesso all'indennità di disoccupazione.
Sì, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, la convalida telematica è obbligatoria per tutte le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla categoria del lavoratore (operaio, impiegato, quadro, dirigente) e dalla dimensione dell'azienda. La convalida si effettua sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), tramite SPID, CIE o CNS. Il lavoratore deve effettuare la convalida autonomamente, senza la presenza del datore. Dalla convalida decorrono 7 giorni durante i quali il lavoratore può esercitare la facoltà di revoca: in questo periodo la risoluzione non è definitiva. L'unica eccezione riguarda le lavoratrici in gravidanza e i genitori entro il primo anno di vita del figlio: per questa categoria, la convalida avviene in presenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. La mancata convalida telematica rende la risoluzione inefficace: il rapporto di lavoro si intende proseguito e il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla data di cessazione concordata. È pertanto fondamentale che l'accordo scritto fissi un termine preciso per la convalida e preveda cosa accade se il lavoratore non convalida entro tale termine.
In linea generale, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non dà diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l'occupazione: la risoluzione consensuale, come le dimissioni ordinarie, è considerata una cessazione volontaria e non dà accesso all'indennità. Esistono tuttavia eccezioni rilevanti. Prima eccezione: la risoluzione consensuale stipulata nell'ambito della procedura preventiva di conciliazione presso l'ITL ex art. 7 L. 604/1966 (obbligatoria per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende sopra soglia, per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) dà diritto alla NASpI, perché equiparata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Seconda eccezione: le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. (che formalmente non sono una risoluzione consensuale, ma sono talvolta confuse con essa) danno diritto alla NASpI. Prima di sottoscrivere un accordo di risoluzione consensuale, il lavoratore deve sempre verificare con il patronato INPS o con un consulente del lavoro se la propria situazione consente l'accesso alla NASpI, per evitare di rinunciare a tale tutela senza una piena consapevolezza delle conseguenze.
La sottoscrizione dell'accordo in sede protetta produce l'effetto fondamentale dell'inoppugnabilità assoluta delle rinunce e delle transazioni contenute nell'accordo, ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410-411 c.p.c. Se l'accordo include rinunce a diritti derivanti da norme inderogabili — ferie arretrate, straordinari non pagati, differenze retributive, indennità varie — la firma in sede ordinaria lascia al lavoratore la possibilità di impugnare tali rinunce entro sei mesi. La firma in sede protetta elimina questo rischio per il datore e conferisce certezza giuridica all'accordo. Le sedi protette riconosciute dalla legge sono: la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL); la sede sindacale, con la partecipazione di un rappresentante dell'organizzazione sindacale scelta dal lavoratore; le commissioni di certificazione istituite presso università, enti bilaterali e ordini professionali ex art. 76 D.Lgs. 276/2003. Il Verbale di conciliazione in sede protetta — documento distinto e specifico, disponibile su forms-legal.com — è lo strumento formale per documentare l'accordo raggiunto in sede protetta, con effetto di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 411 comma 4 c.p.c. La sede protetta è particolarmente consigliata quando l'accordo include un incentivo all'esodo significativo, rinunce a pretese risarcitorie per demansionamento o mobbing, o accordi su periodi di preavviso ridotti rispetto al contratto.
L'accordo di risoluzione consensuale deve regolare in modo analitico tutte le competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 c.c.: la quota annua è pari alla retribuzione annua complessiva divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con un coefficiente composto dal tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (indice FOI). Il TFR non può essere ridotto né eliminato dall'accordo: è un diritto retributivo inderogabile. Se il TFR era stato conferito al Fondo Pensione complementare ex D.Lgs. 252/2005, l'accordo deve richiamare la posizione del lavoratore presso il Fondo. Le ferie maturate e non godute devono essere retribuite nella busta paga finale: non possono essere perse per effetto dell'accordo (art. 36 Cost.). I ratei di tredicesima e quattordicesima si calcolano pro quota per i mesi lavorati nell'anno di cessazione. L'indennità sostitutiva del preavviso — pari alla retribuzione mensile moltiplicata per il numero di mesi di preavviso contrattuale — spetta se le parti concordano l'esonero dal preavviso lavorato (art. 2118 c.c.). L'eventuale incentivo all'esodo, importo aggiuntivo rispetto alle competenze di legge, è soggetto a tassazione separata ex art. 17 TUIR per le somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto, con aliquota media degli ultimi cinque anni.
Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito nell'accordo di risoluzione consensuale è valido solo se rispetta i quattro requisiti cumulativi dell'art. 2125 del Codice Civile: (1) Forma scritta ad substantiam — il patto è nullo se non redatto per iscritto; (2) Corrispettivo adeguato a favore del lavoratore — deve essere un importo determinato o determinabile, non simbolico, adeguato al sacrificio economico imposto dalla limitazione della libertà professionale; un corrispettivo irrisorio rende il patto nullo (Cass. Sez. Lav. n. 4529/2020); (3) Oggetto determinato — le attività vietate devono essere specificamente indicate: un divieto generico di 'lavorare per concorrenti' è troppo indeterminato; (4) Durata limitata — massimo cinque anni per i dirigenti, tre anni per tutte le altre categorie. Un patto di non concorrenza privo di corrispettivo o con corrispettivo meramente simbolico è nullo ex art. 2125 c.c. e non vincola il lavoratore. Gli obblighi di riservatezza sui segreti aziendali sono invece disciplinati dall'art. 2105 c.c. per il periodo di vigenza del rapporto e dall'art. 98 D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) per la protezione post-contrattuale dei segreti commerciali: tali obblighi non richiedono un corrispettivo specifico ma devono essere delimitati nell'oggetto e nella durata per essere effettivamente applicabili.
Se il lavoratore esercita la facoltà di revoca entro i 7 giorni dalla convalida telematica effettuata sul portale del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, l'accordo di risoluzione consensuale perde efficacia retroattivamente: il rapporto di lavoro si intende proseguito senza soluzione di continuità come se l'accordo non fosse mai stato stipulato. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorso tra la data di cessazione concordata nell'accordo e la data di revoca. Il datore non può trattenere somme già corrisposte a titolo di incentivo all'esodo salvo che l'accordo preveda espressamente l'obbligo di restituzione in caso di revoca. La revoca deve essere effettuata dallo stesso portale telematico del Ministero del Lavoro utilizzato per la convalida, con le stesse credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Dopo la revoca, il rapporto riprende regolarmente: il lavoratore torna in servizio, le mansioni e la retribuzione sono quelle previste dal contratto originario. Considerato il rischio della revoca nei 7 giorni successivi alla convalida, è prassi prudente per il datore non liquidare l'incentivo all'esodo prima del decorso del termine di revoca, subordinando il pagamento alla definitività della cessazione. L'accordo può prevedere espressamente questa condizione sospensiva sul pagamento dell'incentivo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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