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Lettera di Dimissioni

Lettera di Dimissioni

art. 2118 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015 — procedura telematica obbligatoria

Intestazione

[Lavoratore Nome Cognome] [Lavoratore Indirizzo] C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]

Spett.le [Datore Ragione Sociale] P.IVA: [Datore Partita Iva] [Datore Sede Legale]

Oggetto: COMUNICAZIONE DI DIMISSIONI VOLONTARIE — ex art. 2118 c.c. e art. 26 D.Lgs. 151/2015

Corpo della Lettera

Con la presente comunicazione, il/la sottoscritto/a [Lavoratore Nome Cognome], codice fiscale [Lavoratore Codice Fiscale], dipendente presso [Datore Ragione Sociale] (P.IVA [Datore Partita Iva]) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato — qualifica: [Qualifica], CCNL applicato: [Ccnl Applicato] — in servizio dal [Data Assunzione],

comunica le proprie dimissioni volontarie con il rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto.

Le dimissioni decorrono dal [Data Dimissioni]. La data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolata applicando il preavviso previsto dal [Ccnl Applicato] in relazione alla categoria e all'anzianità di servizio, è fissata al [Data Cessazione].

Quanto alla richiesta di esonero dal preavviso: [Richiest Esonero]. In caso di esonero anticipato, si chiede la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2118, secondo comma, c.c.

Adempimenti e Dichiarazioni

ADEMPIMENTO TELEMATICO (art. 26 D.Lgs. 151/2015)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver provveduto (o di provvedere contestualmente) alla trasmissione telematica delle dimissioni tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it), come prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015. La presente lettera costituisce comunicazione interna e documentazione di supporto alla procedura telematica, della quale si conserverà ricevuta di protocollazione.

La scrivente si impegna a collaborare per il corretto svolgimento della fase di passaggio delle consegne e a restituire i beni aziendali eventualmente affidati entro la data di cessazione del rapporto.

Si chiede che, all'atto della liquidazione, vengano calcolate e corrisposte tutte le competenze spettanti: Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., ratei di ferie non godute (art. 36 Cost.; art. 10 D.Lgs. 66/2003), permessi residui, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ai sensi del [Ccnl Applicato], e ogni altra competenza maturata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, le presenti dimissioni potranno essere revocate entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, mediante apposita comunicazione sul medesimo portale del Ministero del Lavoro.

Chiusura e Firma

[Luogo Data]

Con osservanza,

Il/La Lavoratore/Lavoratrice [Lavoratore Nome Cognome]

Il/La Lavoratore/Lavoratrice

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Lettera di Dimissioni?

La Lettera di Dimissioni in Italia è l'atto disciplinato da art. 2118 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015.

Dal 12 marzo 2016, per effetto dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del modulo sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it). L'accesso avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o PIN INPS. In alternativa, il lavoratore può avvalersi di un soggetto abilitato: patronato, consulente del lavoro iscritto all'Albo, CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o organizzazione sindacale (CGIL, CISL, UIL, UGL). Le dimissioni presentate in forma libera — anche per iscritto e firmate — sono prive di efficacia giuridica e non producono la cessazione del rapporto di lavoro: il datore che registra le dimissioni orali o cartacee senza procedura telematica incorre in responsabilità per violazione del rapporto di lavoro e obblighi contributivi.

Il modello di forms-legal.com ha valore di comunicazione preparatoria e di documentazione interna tra il lavoratore e il datore, ma non sostituisce in alcun modo l'obbligo telematico: deve essere sempre abbinato alla procedura sul portale del Ministero del Lavoro per acquisire efficacia giuridica. Dopo la trasmissione telematica, il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni senza necessità di motivare la revoca (art. 26, co. 2, D.Lgs. 151/2015); decorso tale termine, le dimissioni sono irrevocabili e il rapporto si estingue alla scadenza del preavviso.

La distinzione fondamentale nell'ordinamento italiano è tra dimissioni ordinarie con preavviso (art. 2118 c.c.) e dimissioni per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). Le dimissioni per giusta causa ricorrono quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: grave inadempimento del datore (mancato pagamento della retribuzione per più mesi, demansionamento illegittimo, mobbing, comportamenti lesivi della dignità del lavoratore, trasferimento illegittimo senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive). Solo le dimissioni per giusta causa danno al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro e, di norma, alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) erogata dall'INPS ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.

Categorie protette: per le lavoratrici in gravidanza, per le lavoratrici madri nei primi tre anni di vita del figlio e per i lavoratori padri nei primi tre anni, le dimissioni sono inefficaci se non convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015; tale convalida tutela il lavoratore/lavoratrice da eventuali pressioni datoriali. Tra i documenti correlati su forms-legal.com sono disponibili la Lettera di Dimissioni per Giusta Causa, l'Accordo di Risoluzione Consensuale e la Lettera di Revoca delle Dimissioni.

Quando serve Lettera di Dimissioni?

La Lettera di Dimissioni in Italia è necessaria ogni qualvolta un lavoratore subordinato — a tempo indeterminato o, in casi eccezionali, a tempo determinato — decide di recedere volontariamente dal proprio contratto di lavoro prima della naturale estinzione del rapporto.

Dimissioni da contratto a tempo indeterminato. Questa è la fattispecie tipica disciplinata dall'art. 2118 c.c.: il lavoratore può recedere ad nutum, senza dover indicare alcun motivo, con il solo vincolo del rispetto del preavviso previsto dal CCNL applicato in funzione della categoria e dell'anzianità di servizio. È la situazione più frequente: accettazione di una nuova proposta di lavoro da parte del lavoratore, avvio di un'attività autonoma, cambiamento di settore professionale, motivi personali o familiari, trasferimento geografico del lavoratore o del coniuge, insoddisfazione lavorativa che non integra giusta causa.

Dimissioni da contratto a tempo determinato. Nel contratto a tempo determinato (artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015), il lavoratore non può normalmente recedere prima della scadenza del termine, salvo che per giusta causa ex art. 2119 c.c. o se il CCNL preveda diversamente. Le dimissioni anticipate senza giusta causa espongono il lavoratore all'obbligo di risarcire il danno subito dal datore per l'interruzione anticipata del rapporto (es. costi di selezione e formazione di un sostituto).

Dimissioni nel periodo di prova. Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.): le dimissioni nel periodo di prova non richiedono la procedura telematica ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, anche se la prassi degli intermediari del lavoro è di utilizzarla comunque per documentare la cessazione.

Dimissioni per giusta causa. La giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. ricorre in presenza di comportamenti gravi del datore: mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità (Cass. Sez. lav. n. 19662/2018), demansionamento illegittimo, trasferimento immotivato, mobbing documentato, comportamenti lesivi della dignità personale del lavoratore, modifiche peggiorative unilaterali delle condizioni di lavoro. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e può accedere alla NASpI come se fosse stato licenziato.

Raggiungimento dell'età pensionabile. Il lavoratore che matura i requisiti per il pensionamento (pensione di vecchiaia, pensione anticipata o Quota 103 dell'INPS) può presentare le dimissioni volontarie con la normale procedura telematica. Le dimissioni in questo caso non danno diritto alla NASpI, ma il lavoratore ottiene la liquidazione del TFR (art. 2120 c.c.) e delle competenze di fine rapporto (ferie residue, permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima).

Cosa includere nel tuo Lettera di Dimissioni

La Lettera di Dimissioni in Italia deve contenere, per essere completa ed efficace come documento preparatorio da abbinare alla procedura telematica, i seguenti elementi essenziali.

Dati identificativi del lavoratore. Nome e cognome completi, data e luogo di nascita, codice fiscale (necessario per la procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro), indirizzo di residenza anagrafica, eventuale indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni con il datore.

Dati del datore di lavoro. Ragione sociale (o nome e cognome del datore individuale), partita IVA o codice fiscale, sede legale e unità produttiva di assegnazione del lavoratore. Questi dati corrispondono a quelli da inserire nel modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro.

Dichiarazione di volontà di recedere. La dichiarazione espressa e non equivoca della volontà di dimettersi volontariamente dal rapporto di lavoro: il tipo di contratto (a tempo indeterminato), la qualifica ricoperta e il livello di inquadramento contrattuale (art. 2095 c.c.: operaio, impiegato, quadro, dirigente), il CCNL applicato. La dichiarazione deve essere chiara e inequivoca per evitare contestazioni sulla sua natura volontaria e la sua autenticità.

Data di decorrenza del preavviso e data di cessazione. Il giorno di inizio del preavviso (di regola il giorno lavorativo successivo alla trasmissione telematica al Ministero del Lavoro o alla data concordata con il datore); la data di cessazione prevista del rapporto, calcolata applicando il periodo di preavviso del CCNL in relazione alla categoria e all'anzianità di servizio. Indicare anche l'eventuale preavviso già maturato se il lavoratore è già in fase di pre-avviso non ufficiale.

Opzioni sul preavviso. Indicare se il lavoratore intende lavorare sino alla scadenza del preavviso oppure se richiede l'esonero anticipato (in tal caso il datore dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso per i giorni non lavorati, ex art. 2118, co. 2, c.c.). Indicare se si chiede o si acconsente a un esonero immediato (dal giorno delle dimissioni), con la precisione che la retribuzione e i contributi previdenziali decorrono sino alla data di scadenza del preavviso, indipendentemente dall'esonero.

Riferimento normativo. Richiamo all'art. 2118 c.c. per le dimissioni ordinarie con preavviso; richiamo all'art. 2119 c.c. per le dimissioni per giusta causa (senza preavviso); richiamo al CCNL applicato per la determinazione del preavviso. Il richiamo al D.Lgs. 22/2015 (NASpI) è opportuno nelle dimissioni per giusta causa, per documentare il diritto del lavoratore alla prestazione di disoccupazione.

Data, luogo e firma autografa. Il documento è completato da data, luogo di redazione e firma autografa del lavoratore. Su forms-legal.com il modello include anche la guida alla procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro e lo schema di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. per verificare le competenze di fine rapporto.

Come compilare il tuo Lettera di Dimissioni

La Lettera di Dimissioni in Italia si compila e si formalizza seguendo questa procedura operativa in cinque passi.

Passo 1 — Verificare il preavviso dovuto. Consultare il CCNL applicato (reperibile sul sito del CNEL — cnel.it — o delle associazioni datoriali: Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura) per determinare la durata del preavviso in funzione della propria categoria (operaio, impiegato, quadro, dirigente) e dell'anzianità di servizio. Calcolare la data di cessazione del rapporto aggiungendo al giorno di presentazione della comunicazione i giorni di preavviso previsti dal CCNL (distinguendo tra giorni di calendario e giorni lavorativi, secondo le previsioni del CCNL).

Passo 2 — Compilare la lettera preparatoria con il modello di forms-legal.com. Inserire tutti i dati identificativi delle parti; dichiarare espressamente la volontà di dimettersi; indicare la data di inizio del preavviso e la data di cessazione calcolata; specificare se si intende lavorare fino alla scadenza o si richiede l'esonero anticipato; in caso di dimissioni per giusta causa, descrivere brevemente la causa (es. «mancato pagamento della retribuzione del mese di marzo, aprile e maggio 2025»); apporre data, luogo e firma autografa.

Passo 3 — Procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro. Accedere al portale servizi.lavoro.gov.it con credenziali SPID (livello 2), CIE o PIN INPS; selezionare la sezione «Comunicazione dimissioni e risoluzione consensuale»; compilare il modulo telematico inserendo: codice fiscale del datore di lavoro, data di assunzione, tipo di rapporto (indeterminato/determinato), CCNL, data di inizio preavviso; inviare e conservare la ricevuta di protocollazione generata automaticamente dal sistema (con numero di protocollo, data e ora).

Passo 4 — Comunicare al datore. Inviare copia della lettera preparatoria e della ricevuta di protocollazione telematica al datore di lavoro via PEC (posta elettronica certificata con pieno valore legale ex D.P.R. 68/2005) o raccomandata A/R, oppure consegnarli a mani con firma per ricevuta del responsabile HR o del legale rappresentante. La PEC garantisce prova dell'invio e della ricezione con valore legale pari alla raccomandata.

Passo 5 — Verificare la possibilità di revoca entro 7 giorni. Nei 7 giorni successivi alla trasmissione telematica è possibile revocare le dimissioni attraverso lo stesso portale del Ministero del Lavoro, senza dover motivare la scelta (art. 26, co. 2, D.Lgs. 151/2015). Decorso tale termine, le dimissioni sono irrevocabili e il rapporto si estingue alla scadenza del preavviso concordato.

Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Dimissioni

La Lettera di Dimissioni in Italia presenta errori ricorrenti che possono invalidarla, generare contestazioni con il datore, ledere i diritti del lavoratore o creare problemi con gli enti previdenziali.

1. Dimissioni solo cartacee senza procedura telematica. Consegnare al datore una lettera scritta senza completare la procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro rende le dimissioni prive di efficacia giuridica (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Il rapporto rimane formalmente in essere; il datore che ammette l'assenza del lavoratore senza le dimissioni telematiche può essere contestato per mancata esecuzione del contratto. Il rischio per il lavoratore è quello dell'abbandono del posto di lavoro, con possibile sanzione disciplinare fino al licenziamento per giusta causa.

2. Calcolo errato del preavviso. Non verificare il CCNL applicato e l'anzianità di servizio prima di calcolare la data di cessazione del rapporto può comportare: per il lavoratore, la trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso sulla liquidazione finale (es. se cessa prima della scadenza del preavviso corretto); per il datore, l'obbligo di pagare le retribuzioni sino alla scadenza corretta del preavviso anche se il lavoratore è già andato via.

3. Non verificare le categorie protette. Le lavoratrici madri nei primi tre anni di vita del figlio o le lavoratrici in gravidanza che si dimettono senza convalida ITL rischiano di veder dichiarate le dimissioni inefficaci con conseguente obbligo del datore di riprendere il rapporto e possibili sanzioni per entrambe le parti.

4. Dimettersi senza giusta causa quando i presupposti esistono. Se il lavoratore ha subito mancato pagamento degli stipendi, demansionamento o mobbing, dimettersi come dimissioni ordinarie (senza indicare la giusta causa ex art. 2119 c.c.) priva il lavoratore del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e dell'accesso alla NASpI. Prima di rassegnare le dimissioni è essenziale consultare un consulente del lavoro o il patronato per verificare la configurabilità della giusta causa.

5. Firmare rinunce a diritti nella lettera di dimissioni o nell'accordo di risoluzione consensuale al di fuori delle sedi protette. Le rinunce a TFR, ferie non godute o differenze retributive firmate contestualmente alle dimissioni fuori sede protetta (ITL, sindacato) sono impugnabili entro 6 mesi dalla cessazione (art. 2113 c.c.): il lavoratore può richiedere in seguito il pagamento di quanto a cui aveva rinunciato.

6. Confondere le dimissioni ordinarie con la risoluzione consensuale. La risoluzione consensuale (accordo tra le parti) richiede anch'essa la procedura telematica ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, ma produce effetti giuridici diversi dalle dimissioni unilaterali: in alcuni casi può dare diritto alla NASpI se avviene nell'ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/1966). Utilizzare il modello di Accordo di Risoluzione Consensuale disponibile su forms-legal.com garantisce la forma corretta.

7. Non conservare la ricevuta di protocollazione telematica. La ricevuta generata dal portale del Ministero del Lavoro è la prova dell'avvenuta trasmissione delle dimissioni e della loro data: deve essere conservata dal lavoratore (e inviata in copia al datore) per documentare la cessazione del rapporto in caso di future contestazioni sulla data effettiva di decorrenza delle dimissioni e sulla correttezza del preavviso.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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