Lettera di Revoca delle Dimissioni
art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 2118 c.c.; portale Ministero del Lavoro
Intestazione
[Lavoratore Nome Cognome]
C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale] [Lavoratore Residenza]
Spett.le [Datore Ragione Sociale] P. IVA: [Datore Partita Iva] [Datore Sede Legale] All'attenzione di: [Datore Responsabile H R]
[Luogo Data]
OGGETTO: Revoca delle dimissioni presentate in data [Data Dimissioni] — art. 26 comma 4 D.Lgs. 151/2015
Riferimento al Modulo di Dimissioni
Il/La sottoscritto/a [Lavoratore Nome Cognome] (C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]), dipendente presso [Datore Ragione Sociale] con mansioni di [Lavoratore Mansione], con la presente comunica la revoca delle dimissioni trasmesse in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) in data [Data Dimissioni], con numero di protocollo [Numero Protocollo Dimissioni], con effetto indicato al [Data Effetto Dimissioni].
Dichiarazione di Revoca
Ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, si dichiara la revoca delle suindicate dimissioni, effettuata in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro in data [Data Revoca Telematica], entro il termine perentorio di sette giorni dalla trasmissione del modulo di dimissioni.
La revoca telematica è stata effettuata tramite il portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con le credenziali SPID/CIE/CNS del sottoscritto/a, come richiesto dalla legge. La presente lettera è inviata al datore di lavoro in aggiunta alla revoca telematica, quale notifica diretta e prova del ripristino del rapporto di lavoro.
Con la presente revoca, il rapporto di lavoro si intende ripristinato integralmente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015 e dell'art. 2118 c.c., come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate, con conservazione di tutti i diritti acquisiti (anzianità, inquadramento, maturazione TFR ex art. 2120 c.c.). Si chiede conferma del ripristino del rapporto e del rientro in servizio.
La presente è trasmessa a mezzo: [Modalita Consegna].
Firma del Lavoratore
Distinti saluti.
[Lavoratore Nome Cognome]
C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]
Il Lavoratore
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Revoca delle Dimissioni?
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia è l'atto disciplinato da art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 2118 c.c.; portale Ministero del Lavoro.
Dal punto di vista sistematico, la revoca delle dimissioni si colloca all'intersezione tra il diritto del lavoro e il diritto dei contratti: le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 2118 c.c., ma la L. 92/2012 (art. 4 commi 16-23) e poi il D.Lgs. 151/2015 (art. 26) hanno introdotto un vincolo procedurale telematico che sospende l'efficacia recettizia ordinaria, consentendo il ripensamento entro 7 giorni. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (cfr. Cass. Sez. lav. n. 19662/2018), ha ribadito che le dimissioni rassegnate in violazione della procedura telematica sono radicalmente inefficaci, e dunque una revoca di dimissioni inefficaci non è neppure necessaria: il rapporto di lavoro non si è mai estinto. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito con la circolare n. 1/2016 che la revoca telematica opera automaticamente dal momento dell'invio, senza necessità di accettazione del datore. Per i lavoratori privi di SPID, CIE o CNS, il Ministero del Lavoro ha attivato la possibilità di delegare un patronato INPS (CAF, INCA, ACLI) alla trasmissione telematica.
Quando serve Lettera di Revoca delle Dimissioni?
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia è necessaria ogni volta che un lavoratore, dopo aver trasmesso il modulo telematico di dimissioni sul portale del Ministero del Lavoro, decide di ritirare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro entro il termine perentorio di 7 giorni. Situazioni tipiche in cui si ricorre alla revoca includono: ripensamento a freddo successivo a una decisione presa sotto pressione emotiva o in un momento di tensione con il datore; accordo raggiunto con il datore per risolvere il problema lavorativo che aveva motivato le dimissioni (es. risoluzione di un conflitto, adeguamento della retribuzione, cambio di mansioni); sopravvenienza di circostanze che rendono preferibile la continuazione del rapporto (es. mancata accettazione di una proposta di lavoro altrove, difficoltà economiche impreviste); errore materiale nella compilazione del modulo telematico (es. selezione errata del tipo di cessazione). Occorre agire con la massima tempestività: ogni ora che passa riduce il margine entro il termine di 7 giorni. Il lavoratore deve avere a disposizione le proprie credenziali SPID attive, una CIE o una CNS, per accedere al portale del Ministero del Lavoro. La revoca non è soggetta ad accettazione da parte del datore, ma è buona norma comunicargli immediatamente la decisione anche per via telefonica o scritta, informandolo del fatto che si sta procedendo con la revoca telematica.
Una casistica ricorrente, documentata dai patronati sindacali CGIL, CISL e UIL, riguarda i lavoratori che rassegnano le dimissioni durante un periodo di forte stress occupazionale (mobbing, demansionamento, mancato pagamento della retribuzione) e che poi, con il passare delle ore, rivalutano la propria posizione consultando un avvocato del lavoro o un rappresentante sindacale. In questi casi il termine di 7 giorni ex art. 26 D.Lgs. 151/2015 ha una funzione protettiva diretta, analoga al diritto di recesso nei contratti a distanza (artt. 52-58 D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo): consente alla parte debole del rapporto di riflettere con serenità. Altra ipotesi frequente è quella dell'errore nel portale: il lavoratore trasmette inavvertitamente le dimissioni anziché una comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali. In tal caso la revoca telematica entro 7 giorni è l'unico strumento immediato disponibile; superato quel termine, il lavoratore può solo agire in giudizio per far accertare il vizio del consenso (art. 1427 c.c. — errore, violenza, dolo) dinanzi al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.). I termini da rispettare sono dunque: trasmissione della revoca telematica sul portale Ministero entro 7 giorni; invio contestuale della lettera scritta al datore via PEC o raccomandata A/R; eventuale notifica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro se le dimissioni riguardano un periodo protetto.
Cosa includere nel tuo Lettera di Revoca delle Dimissioni
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valida e produrre pieno effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro. Primo elemento: l'identificazione precisa del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale) e del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede legale), con indicazione del ruolo e delle mansioni svolte. Secondo: il riferimento specifico alle dimissioni revocate, con indicazione della data di trasmissione telematica sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) e, ove disponibile, del numero di protocollo del modulo inviato. Terzo: la dichiarazione esplicita e inequivoca di revoca delle dimissioni, con richiamo espresso all'art. 26 comma 4 D.Lgs. 151/2015, e l'attestazione che la revoca è effettuata entro il termine perentorio di 7 giorni. Quarto: la richiesta al datore di lavoro di prendere atto del ripristino del rapporto e di consentire la continuazione della prestazione lavorativa. Quinto: la data e il luogo di redazione della lettera, nonché la firma autografa del lavoratore. Sesto: l'indicazione del mezzo di trasmissione (PEC, raccomandata A/R o consegna a mani con firma per ricevuta), che consente di provare data e ora della notifica al datore. Settimo: se la revoca riguarda dimissioni rassegnate in periodo protetto (gravidanza o primo anno del figlio), occorre indicare che la pratica viene gestita tramite l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e non tramite il portale ordinario. Sul portale forms-legal.com il modello guida l'utente in modo che nessun elemento essenziale sia omesso.
Dal punto di vista probatorio, la lettera scritta al datore svolge una funzione integrativa rispetto alla revoca telematica. La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo preferito: ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD), la trasmissione a mezzo PEC è equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento e fornisce prova legale di invio e ricezione con marca temporale. In assenza di PEC del datore, la raccomandata A/R garantisce la prova della ricezione tramite l'avviso postale. La consegna a mani è ammessa purché il rappresentante del datore (responsabile HR, legale rappresentante) apponga firma e data sulla copia del lavoratore. Sul contenuto della lettera, una menzione aggiuntiva raccomandata è il riferimento al CCNL applicato al rapporto di lavoro (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria), che può prevedere specifiche condizioni per la ripresa del servizio. Un richiamo alla circolare INL n. 1/2016 rende la lettera ancora più solida ai fini della dimostrazione della propria legittimità giuridica. Il modello disponibile su forms-legal.com integra automaticamente questi riferimenti, con i campi di inserimento della PEC e del numero di protocollo del modulo telematico.
Come compilare il tuo Lettera di Revoca delle Dimissioni
Per redigere e utilizzare correttamente la Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia è necessario seguire con attenzione i seguenti passaggi. Prima di redigere la lettera, il lavoratore deve accedere immediatamente al portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e trasmettere il modulo telematico di revoca: questa è la formalità obbligatoria prevista dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015, senza la quale la revoca non è giuridicamente efficace. Contestualmente o subito dopo, si redige la lettera cartacea o digitale da consegnare al datore. Nel modulo disponibile su forms-legal.com occorre inserire: i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, mansione e livello); i dati del datore (ragione sociale, partita IVA, sede); la data esatta delle dimissioni originarie trasmesse telematicamente; la dichiarazione esplicita di revoca e il richiamo all'art. 26 comma 4 D.Lgs. 151/2015; la data entro cui la revoca è effettuata (verificando che siano trascorsi meno di 7 giorni dalle dimissioni). La lettera va inviata al datore tramite PEC all'indirizzo PEC aziendale (che garantisce la prova legale di consegna ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Codice del Digitale), oppure via raccomandata A/R, oppure consegnata a mani richiedendo firma del responsabile HR per ricevuta. Conservare sempre la ricevuta di consegna.
Passaggi pratici campo per campo: (a) «Dati del lavoratore» — indicare nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello CCNL; specificare il CCNL applicato al rapporto (es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici Industria, CCNL Terziario Confcommercio) perché alcuni contratti collettivi prevedono disposizioni specifiche sulla ripresa del servizio dopo la revoca delle dimissioni; (b) «Dati del datore» — denominazione sociale completa, partita IVA, sede legale, indirizzo PEC aziendale; (c) «Riferimento alle dimissioni» — data esatta e ora di trasmissione del modulo telematico (reperibili nella ricevuta del portale del Ministero del Lavoro), numero di protocollo se disponibile; (d) «Dichiarazione di revoca» — usare la formula esplicita: «Con la presente comunico la revoca delle dimissioni sopra indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, avendo già provveduto alla trasmissione telematica del modulo di revoca sul portale del Ministero del Lavoro in data [...]»; (e) «Richiesta al datore» — chiedere conferma scritta del ripristino del rapporto e della data di rientro in servizio; (f) «Data e firma» — sottoscrivere personalmente e indicare luogo e data; allegare copia della ricevuta telematica di revoca; (g) «Mezzo di invio» — annotare sul proprio archivio: data e ora di invio PEC o data di spedizione raccomandata A/R, numero di protocollo.
Requisiti legali per Lettera di Revoca delle Dimissioni
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia è governata dall'art. 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che impone la procedura telematica sia per le dimissioni sia per la loro revoca. La legge prevede che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) siano trasmesse esclusivamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro con identità digitale (SPID, CIE, CNS), a pena di inefficacia: lo scopo della norma è eliminare le 'dimissioni in bianco', già vietate dall'art. 4 comma 16 L. 92/2012 (Riforma Fornero) con sanzioni da € 5.000 a € 30.000. La revoca deve avvenire entro 7 giorni dalla trasmissione telematica del modulo originario, anch'essa in via telematica tramite lo stesso sistema. Eccezioni alla procedura ordinaria: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o del genitore nel primo anno di vita del figlio richiedono convalida presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o nelle sedi protette ex art. 410-411 c.p.c. (art. 55 D.Lgs. 151/2001), e la revoca segue il medesimo percorso. La revoca telematica è atto unilaterale del lavoratore: il consenso del datore non è richiesto per la sua efficacia. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ribadito con la circolare n. 1/2016 le modalità operative della procedura. Il mancato rispetto del termine di 7 giorni rende definitivi gli effetti delle dimissioni, senza possibilità di revoca unilaterale successiva.
Sul piano del diritto sostanziale, la revoca di dimissioni efficaci produce il ripristino integrale del rapporto di lavoro con continuità giuridica: l'anzianità di servizio, il TFR maturato ex art. 2120 c.c., l'inquadramento e il livello CCNL non subiscono interruzioni. La Cassazione ha affrontato il tema degli effetti del ripristino in Cass. Sez. lav. n. 8925/2020, chiarendo che, se nel frattempo il datore ha assunto un sostituto, non può opporre l'impossibilità sopravvenuta come motivo per non reintegrare il lavoratore che ha legittimamente revocato le dimissioni, salvo che dimostri una genuina causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966. Requisiti di forma: la forma scritta non è richiesta ad substantiam, ma è indispensabile ad probationem; la trasmissione telematica sul portale del Ministero del Lavoro è obbligatoria pena inefficacia; la comunicazione al datore tramite PEC o raccomandata A/R è raccomandata dalla circolare INL n. 1/2016 ai fini della certezza del ripristino; nei casi di dimissioni in periodo protetto, è necessario rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nessun bollo né registrazione è richiesto per la lettera di revoca.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Revoca delle Dimissioni
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia presenta errori ricorrenti che possono compromettere l'efficacia dell'atto e lasciare il lavoratore senza tutela. L'errore più grave è trascurare la revoca telematica sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it): la sola lettera cartacea o PEC al datore, senza l'aggiornamento telematico sul portale, non è sufficiente a revocare le dimissioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Un secondo errore frequente consiste nel presentare la revoca dopo il settimo giorno: il termine è perentorio e la revoca tardiva è priva di effetto, rendendo le dimissioni definitive. Terzo errore: non conservare la ricevuta telematica della revoca e la prova di consegna della lettera al datore (ricevuta PEC, avviso di ricevimento raccomandata, firma del responsabile HR); senza prova, il lavoratore non potrà dimostrare di aver effettuato la revoca nei termini. Quarto: omettere il numero di protocollo o la data esatta delle dimissioni originarie nella lettera, rendendo più difficile il collegamento tra la revoca e le dimissioni a cui si riferisce. Quinto: nel caso di dimissioni in periodo protetto (gravidanza/genitorialità), tentare la revoca sul portale ordinario invece che tramite l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con conseguente inefficacia della procedura. Su forms-legal.com il modello guida l'utente nei passaggi corretti, riducendo il rischio di errori procedurali.
Errore 6: non informare tempestivamente il datore per via telefonica prima di inviare la documentazione formale. Sebbene non sia un obbligo di legge, la prassi virtuosa suggerita dai patronati sindacali CGIL e CISL è di comunicare verbalmente la revoca appena decisa, evitando che il datore avvii nel frattempo procedure sostitutive. Errore 7: confondere la revoca delle dimissioni con la rinuncia al preavviso già iniziato — se il preavviso ex art. 2118 c.c. è già in corso, la revoca impedisce che si completi; il datore non può pretendere che il preavviso sia stato definitivamente prestato e quindi detrarne una somma dalla retribuzione. Errore 8: firmare una dichiarazione di «accettazione della revoca» predisposta dal datore che subordini il ripristino del rapporto a nuove condizioni economiche o di inquadramento diverse da quelle originarie — tale documento è privo di base legale, poiché la revoca opera automaticamente senza necessità di accettazione e il rapporto si ripristina alle condizioni preesistenti. Errore 9: non verificare se le dimissioni rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2015 (es. alcune categorie di lavoratori del settore pubblico sono escluse dalla procedura telematica ordinaria). Errore 10: attendere riscontro dal datore prima di considerare efficace la revoca — il silenzio del datore non equivale a diniego; la revoca è efficace ex lege dal momento della trasmissione telematica, e un eventuale diniego datoriale configura licenziamento illegittimo da impugnare dinanzi al Tribunale del Lavoro competente ex art. 413 c.p.c. entro 60 giorni ex art. 6 L. 604/1966.
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}Domande frequenti
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia deve essere presentata entro 7 giorni dalla trasmissione telematica del modulo di dimissioni sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act — deleghe). Il termine di 7 giorni è perentorio: la revoca presentata dopo tale scadenza non produce effetto e le dimissioni restano efficaci. Il computo del termine si effettua dalla data e ora in cui il modulo telematico è stato inviato al sistema del Ministero, non dalla data in cui il datore ha ricevuto la comunicazione. Qualora il settimo giorno cada di sabato, domenica o festività nazionale, non è prevista la proroga al primo giorno lavorativo successivo per legge, pertanto è prudente effettuare la revoca entro il sesto giorno.
La Lettera di Revoca delle Dimissioni in Italia si effettua esclusivamente in via telematica, attraverso lo stesso portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) usato per le dimissioni originarie, ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 151/2015. Il lavoratore accede al portale con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) e trasmette il modulo di revoca. Il portale genera automaticamente la comunicazione al datore di lavoro. Oltre alla revoca telematica obbligatoria, è prassi consolidata consegnare anche una lettera scritta al datore di lavoro per iscritto (via PEC o raccomandata A/R oppure a mani), che funge da notifica diretta e da prova del ripristino del rapporto. La lettera cartacea non sostituisce la procedura telematica, ma la integra ai fini probatori e di certezza dei rapporti tra le parti.
La Lettera di Revoca delle Dimissioni valida e tempestiva presentata ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015 determina il pieno ripristino del rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Il lavoratore conserva tutti i diritti acquisiti (anzianità, inquadramento, retribuzione, maturazione TFR ex art. 2120 c.c.) senza soluzione di continuità. Se il lavoratore non si era ancora assentuto al lavoro tra la data delle dimissioni e la revoca, riprende normalmente le proprie mansioni. Se invece il datore aveva già adottato provvedimenti conseguenti alle dimissioni (es. aveva assunto un sostituto o aveva eliminato il posto di lavoro), il ripristino potrebbe essere oggetto di trattativa; in ogni caso, la revoca valida obbliga il datore a reintegrare o comunque a garantire la continuazione del rapporto, pena il configurarsi di un licenziamento illegittimo soggetto alle tutele dell'art. 18 L. 300/1970 o del D.Lgs. 23/2015.
Anche le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. rientrano nel perimetro della revocabilità prevista dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015, purché la revoca avvenga entro i 7 giorni dalla trasmissione telematica del modulo. La legge non distingue tra dimissioni ordinarie (con preavviso ex art. 2118 c.c.) e dimissioni per giusta causa (senza preavviso): entrambe sono revocabili nel termine di legge. Tuttavia, se le dimissioni per giusta causa erano motivate da un grave inadempimento del datore di lavoro (es. mancato pagamento della retribuzione, demansionamento, molestie), il lavoratore deve valutare attentamente se la revoca — che ripristina il rapporto alle medesime condizioni — non esponga a una replica delle condotte datoriali lesive. In tal caso, è preferibile consultare un avvocato del lavoro o il patronato sindacale (CGIL, CISL, UIL) prima di procedere con la revoca telematica.
No: la Lettera di Revoca delle Dimissioni presentata tempestivamente entro i 7 giorni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015 è un atto unilaterale del lavoratore che produce effetti automaticamente, senza necessità del consenso del datore di lavoro. Quest'ultimo non può opporsi alla revoca valida né può considerare il rapporto risolto. Qualora il datore non consenta il rientro al lavoro del lavoratore che ha validamente revocato le dimissioni, tale condotta è equiparabile a un licenziamento orale, privo di forma scritta e pertanto inefficace ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966, con conseguente diritto del lavoratore a richiedere la reintegrazione o l'indennità risarcitoria secondo il regime applicabile (art. 18 L. 300/1970 o D.Lgs. 23/2015 per i nuovi assunti). Il lavoratore può denunciare il comportamento ostativo del datore all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dal lavoratore genitore nel primo anno di vita del figlio (il cosiddetto 'periodo protetto') seguono una procedura speciale prevista dall'art. 55 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità): tali dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) — o in alternativa presso le sedi protette di cui all'art. 410-411 c.p.c. — e non tramite il portale telematico ordinario. Di conseguenza, anche la revoca di queste dimissioni segue un percorso differente: il lavoratore deve presentare istanza di revoca direttamente all'ITL che ha proceduto alla convalida. Non è quindi sufficiente la trasmissione telematica sul portale del Ministero del Lavoro. In ogni caso, il termine di 7 giorni rimane il riferimento temporale da rispettare, decorrente dalla data della convalida. Si raccomanda di rivolgersi tempestivamente al patronato di riferimento (INPS autorizzato) per assistenza procedurale.
La Lettera di Revoca delle Dimissioni consegnata direttamente al datore di lavoro — in aggiunta alla revoca telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro — deve contenere: i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale) e del datore (ragione sociale, sede legale); il riferimento alle dimissioni revocate (data di trasmissione telematica e numero di protocollo del modulo); la dichiarazione esplicita di revoca e il richiamo all'art. 26 comma 4 D.Lgs. 151/2015; la data entro cui avviene la revoca (certificando che è nei 7 giorni); la richiesta di conferma del ripristino del rapporto di lavoro; la data e la firma del lavoratore. La lettera va consegnata via PEC (con ricevuta di consegna come prova), raccomandata A/R o a mani con firma del datore per ricevuta. La prova della ricezione è fondamentale qualora il datore non consenta il rientro.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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