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Lettera di Dimissioni per Giusta Causa

Lettera di Dimissioni per Giusta Causa

art. 2119 c.c. — recesso immediato senza preavviso per grave inadempimento del datore

Intestazione

[Lavoratore Nome Cognome] [Lavoratore Indirizzo] C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]

Spett.le [Datore Ragione Sociale] P.IVA: [Datore Partita Iva] [Datore Sede Legale] All'attenzione di: [Datore Legale Rappresentante]

Oggetto: DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA ex art. 2119 c.c. — Recesso immediato senza preavviso

Premessa e Identificazione del Rapporto

Il/La sottoscritto/a [Lavoratore Nome Cognome], codice fiscale [Lavoratore Codice Fiscale], dipendente presso [Datore Ragione Sociale] (P.IVA [Datore Partita Iva]) con contratto di lavoro subordinato — qualifica: [Qualifica], CCNL applicato: [Ccnl Applicato] — in servizio dal [Data Assunzione], con la presente

rassegna le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., con effetto immediato dalla data odierna, senza obbligo di preavviso.

Esposizione della Giusta Causa

ESPOSIZIONE DEI FATTI — GIUSTA CAUSA ex art. 2119 c.c.

La scrivente recede immediatamente dal rapporto di lavoro per il seguente grave inadempimento del datore di lavoro: [Tipo Inadempimento]. [Descrizione Giusta Causa] Quanto alla diffida preliminare: [Diffida Inviata].

La condotta descritta è di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., come confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di inadempimento datoriale grave.

Richieste e Adempimenti

RICHIESTE AL DATORE DI LAVORO

Per effetto delle dimissioni per giusta causa, la scrivente richiede il pagamento delle seguenti somme: (1) indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, c.c., commisurata al periodo di preavviso previsto dal [Ccnl Applicato] in relazione alla categoria e all'anzianità di servizio; (2) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato ex art. 2120 c.c., comprensivo delle rivalutazioni annuali (indice ISTAT); (3) ratei di ferie non godute (art. 36 Cost.; art. 10 D.Lgs. 66/2003); (4) permessi retribuiti residui; (5) ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e, ove prevista dal CCNL, quattordicesima); (6) ogni ulteriore competenza maturata e non ancora corrisposta.

ADEMPIMENTO TELEMATICO (art. 26 D.Lgs. 151/2015)

La scrivente dichiara di provvedere contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it), come prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015. La presente lettera costituisce comunicazione formale integrativa della procedura telematica. Modalità di invio della presente: [Modalita Invio].

La scrivente si riserva di adire il Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) per il recupero delle somme dovute e per ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento datoriale, nonché di presentare domanda di NASpI all'INPS ai sensi del D.Lgs. 22/2015.

Chiusura e Firma

[Luogo Data]

Il/La Lavoratore/Lavoratrice [Lavoratore Nome Cognome]

Il/La Lavoratore/Lavoratrice

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Lettera di Dimissioni per Giusta Causa?

La Lettera di Dimissioni per Giusta Causa in Italia è la comunicazione con cui il lavoratore subordinato recede dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, a fronte di un grave inadempimento del datore di lavoro. Lo strumento si fonda sull'art. 2119 del Codice Civile, che consente a ciascuna parte di recedere prima della scadenza del termine, o senza preavviso nei rapporti a tempo indeterminato, quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

La giusta causa di dimissioni presuppone una condotta datoriale obiettivamente grave, sopravvenuta e non rimediabile con gli ordinari strumenti di tutela, tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario. La giurisprudenza vi riconduce il mancato o reiterato ritardato pagamento della retribuzione, il demansionamento in violazione dell'art. 2103 c.c., le molestie e il mobbing, le condotte vessatorie e la violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. In presenza di giusta causa, il lavoratore non deve il preavviso e ha diritto alla relativa indennità sostitutiva a carico del datore.

Lo strumento riveste particolare importanza anche ai fini dell'accesso alla NASpI: le dimissioni per giusta causa, pur essendo un atto volontario, danno diritto all'indennità di disoccupazione (D.Lgs. 22/2015) perché equiparate a una cessazione non volontaria del rapporto. Per produrre tutti gli effetti, le dimissioni devono essere rese con la procedura telematica di convalida prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015.

La lettera deve identificare le parti, esporre in modo circostanziato i fatti che integrano la giusta causa (con date e riferimenti), dichiarare il recesso immediato e richiamare l'art. 2119 c.c. e il diritto all'indennità di preavviso. È opportuno l'invio tramite PEC o raccomandata. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di lettera di dimissioni ordinaria, diffida al datore di lavoro e attestazione di cessazione del rapporto.

Quando serve Lettera di Dimissioni per Giusta Causa?

La Lettera di Dimissioni per Giusta Causa in Italia è necessaria ogni qualvolta il lavoratore subordinato si trova di fronte a un inadempimento del datore di lavoro che la legge e la giurisprudenza qualificano come grave, cioè tale da non consentire oggettivamente la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro. Non ogni disaccordo o difficoltà sul luogo di lavoro integra la giusta causa ex art. 2119 c.c.: la condotta datoriale deve essere obiettivamente grave, sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto e non rimediabile mediante gli ordinari strumenti di tutela. Le situazioni più frequenti e consolidate in giurisprudenza sono le seguenti. Mancato pagamento della retribuzione: la Corte di Cassazione ritiene integrante la giusta causa già il ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento di una mensilità; a fortiori l'omissione prolungata di due o più mesi di retribuzione, indipendentemente dalle motivazioni del datore (crisi economica, insolvenza, controversia sull'importo). Demansionamento illegittimo: assegnazione unilaterale a mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 c.c., senza accordo scritto del lavoratore o senza le condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act), che ammette il demansionamento solo in presenza di accordi sindacali specifici per la conservazione del posto di lavoro. Trasferimento illegittimo: spostamento a un'unità produttiva diversa in assenza di comprovate ragioni tecnico-organizzative (art. 2103, co. 8, c.c.), disposto con finalità ritorsive o discriminatorie. Mobbing: condotte sistematiche del datore o dei suoi preposti finalizzate all'emarginazione del lavoratore — isolamento, umiliazioni reiterate, svuotamento di mansioni, esclusione da riunioni e comunicazioni — lesive della dignità ex art. 2087 c.c. e dell'art. 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Molestie sessuali e discriminazioni: comportamenti illeciti del datore o dei colleghi in posizione gerarchica superiore non sanzionati dall'azienda, in violazione degli artt. 15 e 25-bis della L. 300/1970 e del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità). Gravi modifiche unilaterali delle condizioni di lavoro: riduzione dell'orario senza accordo, eliminazione di elementi fissi della retribuzione, cambio di sede non comunicato nei termini di legge. Mancata adozione delle misure di sicurezza: l'esposizione del lavoratore a rischi per la salute per omissione degli adempimenti obbligatori del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL). Prima di procedere, è fortemente raccomandato inviare una diffida scritta ex art. 1454 c.c. al datore, assegnando un termine adeguato per adempiere; raccogliere tutta la documentazione probatoria (buste paga, estratti conto, email, PEC, testimonianze); valutare con un consulente del lavoro o un'organizzazione sindacale (CGIL, CISL, UIL) la fondatezza della giusta causa e le conseguenze per la NASpI.

Cosa includere nel tuo Lettera di Dimissioni per Giusta Causa

La Lettera di Dimissioni per Giusta Causa in Italia deve contenere elementi precisi e circostanziati per produrre effetti giuridici sia come comunicazione formale al datore di lavoro, sia come documento di supporto alla domanda di NASpI all'INPS, sia come prova in un eventuale giudizio davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.). Primo elemento — Identificazione delle parti: nome e cognome del lavoratore, codice fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita; ragione sociale del datore di lavoro, partita IVA, sede legale, nome del legale rappresentante se conosciuto; indirizzo PEC del datore se disponibile (per l'invio certificato). Secondo elemento — Descrizione del rapporto di lavoro: data di assunzione, tipologia del contratto (tempo indeterminato o determinato), qualifica, livello di inquadramento ex art. 2095 c.c., CCNL applicato; queste informazioni contestualizzano le dimissioni e consentono all'INPS di verificare i requisiti per la NASpI. Terzo elemento — Descrizione specifica e circostanziata dei fatti costitutivi della giusta causa: indicare con precisione le date degli inadempimenti, gli importi non corrisposti (es. «mancato pagamento dello stipendio di marzo, aprile e maggio 2026 per un totale di € [importo]»), i comportamenti mobbizzanti (con date e modalità), i provvedimenti discriminatori, le comunicazioni precedenti inviate al datore e le risposte ricevute o il silenzio serbato; la genericità della motivazione è il principale motivo di rigetto delle domande di NASpI da parte dell'INPS. Quarto elemento — Dichiarazione esplicita di recesso per giusta causa: usare la formula «il/la sottoscritto/a recede con effetto immediato dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, in quanto [descrizione dei fatti] costituisce una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro». Quinto elemento — Richiesta delle competenze di fine rapporto: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. (a carico del datore); TFR maturato ex art. 2120 c.c.; ferie non godute e permessi residui non fruiti; ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima se prevista dal CCNL); eventuali arretrati retributivi non corrisposti. Sesto elemento — Modalità di invio: PEC (preferibile per la data certa ex D.Lgs. 82/2005 — CAD) o raccomandata A/R; conservare la ricevuta di accettazione/consegna PEC o la cartolina di ritorno. Settimo elemento — Data, luogo e firma autografa. Il portale forms-legal.com include anche il modello di accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (documento correlato) per i casi in cui le parti preferiscano concordare la cessazione piuttosto che procedere con le dimissioni unilaterali.

Come compilare il tuo Lettera di Dimissioni per Giusta Causa

La Lettera di Dimissioni per Giusta Causa in Italia si predispone seguendo questi passaggi operativi nell'ordine corretto. Passo 1 — Raccogliere e conservare la documentazione probatoria dell'inadempimento: buste paga relative ai mesi non pagati o corrisposti in misura ridotta; estratti conto bancari che attestano l'assenza di accrediti retributivi; comunicazioni email, PEC, messaggi (con data e ora) che documentano demansionamento, mobbing, trasferimento illegittimo o molestie; testimonianze scritte di colleghi; verbali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) se già intervenuto; certificazioni mediche in caso di danni alla salute. Passo 2 — Inviare la diffida preventiva (raccomandato): redigere una diffida formale ex art. 1454 c.c. via PEC, assegnando al datore un termine di 15-30 giorni per adempiere (es. per il pagamento degli stipendi arretrati); conservare la ricevuta PEC; questa diffida rafforza la posizione del lavoratore in sede di NASpI e in giudizio, dimostrando la previa messa in mora del datore. Passo 3 — Redigere la lettera di dimissioni per giusta causa: compilare il modello disponibile su forms-legal.com inserendo i dati delle parti, il tipo di rapporto, la descrizione dettagliata e cronologica dei fatti (con date, importi, riferimento alle comunicazioni precedenti), il richiamo esplicito all'art. 2119 c.c. e la richiesta di tutte le competenze di fine rapporto. Passo 4 — Eseguire la procedura telematica obbligatoria ex art. 26 D.Lgs. 151/2015: accedere a servizi.lavoro.gov.it con SPID, CIE o PIN INPS; selezionare «Comunicazione dimissioni volontarie»; compilare il modulo telematico con i dati del rapporto di lavoro; nella sezione motivazione indicare «Dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.»; trasmettere e scaricare/stampare la ricevuta di protocollazione con il numero progressivo. Passo 5 — Inviare la lettera al datore di lavoro: trasmettere via PEC alla casella PEC aziendale (o via raccomandata A/R alla sede legale) la lettera di dimissioni per giusta causa, allegando la ricevuta della procedura telematica; inviare per conoscenza all'ITL territorialmente competente. Passo 6 — Presentare domanda di NASpI all'INPS: entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto (data di scadenza della procedura telematica), accedere a myinps.inps.it con SPID, CIE o PIN INPS, compilare la domanda NASpI allegando la documentazione della giusta causa. Conservare tutti i documenti per almeno 5 anni.

Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Dimissioni per Giusta Causa

Nella predisposizione e nella gestione della Lettera di Dimissioni per Giusta Causa in Italia si riscontrano errori frequenti con conseguenze sia sull'efficacia delle dimissioni che sul diritto alla NASpI. Errore 1 — Motivazione generica o tautologica: descrivere la giusta causa con formule vaghe come «ambiente di lavoro non idoneo», «incompatibilità caratteriale con il superiore» o «mancanza di fiducia reciproca» è insufficiente sia per l'INPS (che rigetta la domanda NASpI) sia per il Tribunale del lavoro (che non riconosce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso); la motivazione deve contenere fatti specifici, date precise e importi. Errore 2 — Omettere la procedura telematica ex art. 26 D.Lgs. 151/2015: inviare solo la lettera cartacea o via email ordinaria al datore senza trasmettere il modulo telematico tramite servizi.lavoro.gov.it rende le dimissioni giuridicamente inefficaci; il rapporto di lavoro non cessa e il datore può continuare a far figurare il lavoratore in forza senza pagare la retribuzione. Errore 3 — Non raccogliere le prove prima di dimettersi: dimettersi senza aver acquisito e conservato la documentazione probatoria (buste paga non pagate, estratti conto, email, PEC, messaggi, verbali ITL) rende molto difficile la prova della giusta causa sia all'INPS sia in giudizio; raccogliere le prove dopo le dimissioni è più difficile perché si perde l'accesso agli strumenti informatici aziendali. Errore 4 — Non inviare la diffida preventiva ex art. 1454 c.c.: in caso di inadempimento sanabile (es. ritardo di una sola mensilità), la Corte di Cassazione (Cass. n. 21012/2019) ha ritenuto sproporzionato il recesso immediato non preceduto da contestazione scritta e termine per adempiere; la diffida via PEC consolida la posizione del lavoratore. Errore 5 — Ritardo nella domanda di NASpI: non presentare la domanda di NASpI all'INPS entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto comporta la perdita retroattiva dell'indennità per il periodo precedente la domanda tardiva (D.Lgs. 22/2015, art. 5, co. 2). Errore 6 — Non richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso: il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore; la mancata richiesta nella lettera e nella liquidazione finale costituisce acquiescenza che può essere interpretata come rinuncia al diritto. Errore 7 — Dimenticare le categorie protette: le lavoratrici in gravidanza che si dimettono per giusta causa devono comunque ottenere la convalida ITL ex art. 55 D.Lgs. 151/2001; senza convalida le dimissioni non sono efficaci anche se trasmesse telematicamente. Errore 8 — Non conservare le ricevute: la ricevuta di protocollazione della procedura telematica, la ricevuta PEC di invio al datore e la cartolina di ritorno della raccomandata A/R sono prove indispensabili del rispetto delle forme e dei termini; perderle rende difficile la difesa in caso di contestazione.

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Domande frequenti

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