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Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro

Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro

art. 2118 c.c.; art. 21 D.P.R. 1124/1965; D.Lgs. 22/2015 (NASpI)

ATTESTAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 21 D.P.R. 1124/1965

DATORE DI LAVORO

Ragione Sociale: [Datore Ragione Sociale]

Partita IVA: [Datore Partita Iva]

Matricola INPS: [Datore Matricola Inps]

Sede Legale: [Datore Sede Legale]

Legale Rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]

LAVORATORE

Nome e Cognome: [Lavoratore Nome Cognome]

Codice Fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]

Data di Nascita: [Lavoratore Data Nascita]

Residenza: [Lavoratore Residenza]

DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Data di assunzione: [Data Assunzione]

Tipologia contrattuale: [Tipo Contratto]

Qualifica (art. 2095 c.c.): [Qualifica Categoria]

Livello di inquadramento CCNL: [Livello Ccnl]

CCNL applicato: [Ccnl Applicato]

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Data di cessazione: [Data Cessazione]

Causale di cessazione: [Causale Cessazione]

Comunicazione UNILAV n.: [Numero Unilav]

Il sottoscritto datore di lavoro attesta che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con il/la Sig./ra [Lavoratore Nome Cognome], C.F. [Lavoratore Codice Fiscale], è cessato in data [Data Cessazione] per [Causale Cessazione].

La presente attestazione è rilasciata ai fini previdenziali, assicurativi e per l'eventuale accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI (D.Lgs. 22/2015) presso l'INPS, nonché per ogni altro uso consentito dalla legge.

[Luogo Data]

Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]

Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]

Firma e timbro: _________________________

Il Datore di Lavoro

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro?

L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è il documento con cui il datore di lavoro certifica ufficialmente la data e le modalità di conclusione del rapporto di lavoro subordinato. Serve al lavoratore per gli adempimenti previdenziali, l'accesso agli ammortizzatori sociali e la ricostruzione della propria posizione contributiva. La cessazione del rapporto a tempo indeterminato è regolata, quanto al preavviso, dall'art. 2118 del Codice Civile, mentre per giusta causa opera l'art. 2119 c.c.

Il documento attesta l'avvenuta interruzione del vincolo qualunque sia la causa: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (art. 3 L. 604/1966), dimissioni del lavoratore, risoluzione consensuale, scadenza del termine, raggiungimento dei requisiti pensionistici. L'attestazione riepiloga gli estremi del rapporto — data di assunzione, qualifica, livello di inquadramento secondo il CCNL applicato, data e titolo della cessazione — e funge da base per le successive pratiche.

L'attestazione è funzionale all'accesso alla NASpI, l'indennità di disoccupazione disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, spettante in caso di cessazione involontaria del rapporto; il lavoratore deve presentare la domanda all'INPS entro i termini di legge. Il documento è utile anche per il computo del TFR, per le pratiche presso i fondi di previdenza complementare e per la certificazione assicurativa, anche in relazione agli obblighi INAIL ex D.P.R. 1124/1965.

L'attestazione si coordina con la Comunicazione Obbligatoria di cessazione che il datore trasmette ai servizi competenti, ma conserva una propria utilità documentale a favore del lavoratore. La completezza e l'esattezza dei dati riportati sono essenziali per non rallentare l'erogazione delle prestazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo transattivo di cessazione, prospetto di liquidazione del TFR e quietanza liberatoria finale.

Quando serve Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro?

L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e un lavoratore dipendente si conclude, indipendentemente dalla causa della cessazione. Le situazioni più frequenti che richiedono questo documento sono le seguenti. La prima situazione è il licenziamento del lavoratore: sia il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile (comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto), sia il licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604, che può essere soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali) o oggettivo (ragioni economiche, organizzative o produttive). In entrambi i casi il lavoratore licenziato ha diritto di accedere alla NASpI ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, a condizione di avere i requisiti contributivi minimi (almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti), e l'attestazione è il documento che l'INPS utilizza per verificare la causale della cessazione. La seconda situazione è le dimissioni volontarie del lavoratore: in caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto alla NASpI (salvo eccezioni specifiche — dimissioni per giusta causa, dimissioni durante la maternità nei primi tre anni di vita del figlio ex art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001), ma ha comunque diritto al TFR maturato, alle ferie non godute e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, e l'attestazione serve per la corretta liquidazione di questi importi. La terza situazione è la scadenza del contratto a tempo determinato: alla naturale scadenza del termine di un contratto a tempo determinato (artt. 19 e ss., D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 e dalla L. 96/2018), il lavoratore ha diritto alla NASpI. La quarta situazione è la risoluzione consensuale, che può avvenire anche nell'ambito di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione del lavoro (artt. 410 e ss. c.p.c.) o attraverso la sede protetta del patronato (art. 7 L. 604/1966 come modificato dalla L. 92/2012). La quinta situazione riguarda la scadenza dell'apprendistato non confermato (art. 42 D.Lgs. 81/2015).

Cosa includere nel tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro

L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere elementi precisi che la rendano idonea per tutti i successivi adempimenti previdenziali e lavorativi del lavoratore. L'intestazione del documento deve indicare la denominazione completa del datore di lavoro (ragione sociale o nome e cognome), la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, il codice INAIL del datore di lavoro (utile per le pratiche assicurative), il numero di posizione INPS. Le generalità del lavoratore devono essere complete: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, livello di inquadramento (livello contrattuale ai sensi del CCNL applicato, qualifica professionale), eventuale posizione INPS personale. Le date del rapporto di lavoro sono l'elemento centrale: data di inizio del rapporto, eventuali periodi di sospensione (maternità, malattia, cassa integrazione) che influenzano il calcolo del TFR, data di fine del rapporto (ultima giornata lavorativa effettiva). La causale della cessazione deve essere indicata con precisione usando la terminologia giuridica corretta: licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966, licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966, dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., risoluzione consensuale ex art. 7 L. 604/1966, scadenza del contratto a tempo determinato ex artt. 19 e ss. D.Lgs. 81/2015, fine apprendistato non confermato. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro (es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici, CCNL Edile) deve essere indicato perché determina i termini di preavviso, i ratei e il trattamento di fine rapporto. Il periodo di preavviso lavorato o monetizzato (con importo dell'indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato) ex art. 2118 c.c. va specificato. Il TFR maturato e la sua destinazione (liquidato direttamente, versato al fondo pensione complementare, rimasto al Fondo di Garanzia INPS ex D.Lgs. 80/1992) devono essere indicati. Su forms-legal.com il modello include tutte queste sezioni con campi dedicati e rinvia al prospetto di liquidazione del TFR e all'accordo transattivo di cessazione come documenti correlati.

Come compilare il tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro

La compilazione dell'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia richiede che l'ufficio del personale del datore di lavoro raccolga e verifichi le informazioni necessarie prima di redigere il documento. Primo passo: verificare i dati del rapporto di lavoro dall'archivio aziendale: data di assunzione (con riferimento al contratto di lavoro originale), eventuali variazioni del contratto (trasformazioni a tempo indeterminato, promozioni, variazioni di orario), periodi di sospensione (maternità, aspettativa, malattia lunga). Secondo passo: determinare la data esatta di fine del rapporto, distinguendo tra: ultima giornata di lavoro effettiva, data di decorrenza del licenziamento (che può coincidere o meno con la data di comunicazione), data di scadenza del contratto a tempo determinato. Terzo passo: nel campo del datore di lavoro, inserire la ragione sociale completa, la sede legale con CAP, il codice fiscale, la partita IVA, il codice INAIL, la posizione INPS, il numero REA. Quarto passo: nel campo del lavoratore, inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, CCNL applicato, livello contrattuale e qualifica professionale, tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato, apprendistato). Quinto passo: indicare il tipo e la data della comunicazione al Centro per l'Impiego tramite il sistema UNILAV (comunicazione obbligatoria ex D.M. 30/10/2007 entro 5 giorni dalla cessazione). Sesto passo: nel campo della causale della cessazione, scegliere la causale corretta con la terminologia giuridica precisa (licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo, dimissioni volontarie, risoluzione consensuale, scadenza del termine). Settimo passo: indicare il preavviso: se lavorato, indicare il periodo; se non lavorato, indicare l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. calcolato sulla retribuzione globale di fatto. Ottavo passo: indicare il TFR maturato (importo lordo) e la sua destinazione. Nono passo: sottoscrivere il documento con la firma del responsabile HR o del legale rappresentante del datore di lavoro. Consegnare una copia firmata al lavoratore alla data di cessazione o entro breve termine.

Errori comuni da evitare nel tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro

Gli errori più frequenti nella gestione della cessazione del rapporto di lavoro in Italia e nella redazione dell'Attestazione di Cessazione producono conseguenze sia per il lavoratore (diniego della NASpI, difficoltà nell'accesso al TFR, irregolarità previdenziali) sia per il datore di lavoro (sanzioni amministrative, contenzioso giuslavoristico). Il primo errore è la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro 5 giorni dalla cessazione: la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (D.Lgs. 276/2003, art. 19) è certa e automatica in caso di controllo ispettivo del Ministero del Lavoro. Il secondo errore è l'indicazione di una causale di cessazione non corretta o non corrispondente al reale motivo della fine del rapporto: se il lavoratore è stato licenziato e l'attestazione indica «dimissioni volontarie», il lavoratore viene privato del diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), che è disponibile solo per le cessazioni involontarie. Questo errore può generare responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore (mancato accesso all'indennità di disoccupazione). Il terzo errore è il calcolo errato dell'indennità sostitutiva del preavviso: l'indennità va calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende non solo la retribuzione base ma anche tutti gli elementi accessori fissi e continuativi (superminimo, indennità di funzione, benefit contrattuali) ai sensi dell'art. 2118 c.c. e della relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il quarto errore è la mancata consegna della Certificazione Unica (CU) al lavoratore nei tempi previsti: il lavoratore che deve fare la dichiarazione dei redditi o richiedere detrazioni fiscali si trova impossibilitato senza questo documento. Il quinto errore è non indicare correttamente il TFR e la sua destinazione: un importo errato del TFR liquidato può dar luogo a contestazioni davanti al Tribunale del Lavoro. Il sesto errore è omettere di comunicare la cessazione all'INAIL ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 1124/1965. Il settimo errore è non documentare la procedura di conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966 nelle aziende con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'ottavo errore è non conservare copia della comunicazione di cessazione e dell'attestazione firmata per almeno dieci anni, termine prescrizionale applicabile alle controversie di lavoro.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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