Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
art. 2118 c.c.; art. 21 D.P.R. 1124/1965; D.Lgs. 22/2015 (NASpI)
ATTESTAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 21 D.P.R. 1124/1965
DATORE DI LAVORO
Ragione Sociale: [Datore Ragione Sociale]
Partita IVA: [Datore Partita Iva]
Matricola INPS: [Datore Matricola Inps]
Sede Legale: [Datore Sede Legale]
Legale Rappresentante: [Datore Legale Rappresentante]
LAVORATORE
Nome e Cognome: [Lavoratore Nome Cognome]
Codice Fiscale: [Lavoratore Codice Fiscale]
Data di Nascita: [Lavoratore Data Nascita]
Residenza: [Lavoratore Residenza]
DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Data di assunzione: [Data Assunzione]
Tipologia contrattuale: [Tipo Contratto]
Qualifica (art. 2095 c.c.): [Qualifica Categoria]
Livello di inquadramento CCNL: [Livello Ccnl]
CCNL applicato: [Ccnl Applicato]
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Data di cessazione: [Data Cessazione]
Causale di cessazione: [Causale Cessazione]
Comunicazione UNILAV n.: [Numero Unilav]
Il sottoscritto datore di lavoro attesta che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con il/la Sig./ra [Lavoratore Nome Cognome], C.F. [Lavoratore Codice Fiscale], è cessato in data [Data Cessazione] per [Causale Cessazione].
La presente attestazione è rilasciata ai fini previdenziali, assicurativi e per l'eventuale accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI (D.Lgs. 22/2015) presso l'INPS, nonché per ogni altro uso consentito dalla legge.
[Luogo Data]
Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
Firma e timbro: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Che cos'è Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro?
L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è il documento con cui il datore di lavoro certifica ufficialmente la data e le modalità di conclusione del rapporto di lavoro subordinato. Serve al lavoratore per gli adempimenti previdenziali, l'accesso agli ammortizzatori sociali e la ricostruzione della propria posizione contributiva. La cessazione del rapporto a tempo indeterminato è regolata, quanto al preavviso, dall'art. 2118 del Codice Civile, mentre per giusta causa opera l'art. 2119 c.c.
Il documento attesta l'avvenuta interruzione del vincolo qualunque sia la causa: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (art. 3 L. 604/1966), dimissioni del lavoratore, risoluzione consensuale, scadenza del termine, raggiungimento dei requisiti pensionistici. L'attestazione riepiloga gli estremi del rapporto — data di assunzione, qualifica, livello di inquadramento secondo il CCNL applicato, data e titolo della cessazione — e funge da base per le successive pratiche.
L'attestazione è funzionale all'accesso alla NASpI, l'indennità di disoccupazione disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, spettante in caso di cessazione involontaria del rapporto; il lavoratore deve presentare la domanda all'INPS entro i termini di legge. Il documento è utile anche per il computo del TFR, per le pratiche presso i fondi di previdenza complementare e per la certificazione assicurativa, anche in relazione agli obblighi INAIL ex D.P.R. 1124/1965.
L'attestazione si coordina con la Comunicazione Obbligatoria di cessazione che il datore trasmette ai servizi competenti, ma conserva una propria utilità documentale a favore del lavoratore. La completezza e l'esattezza dei dati riportati sono essenziali per non rallentare l'erogazione delle prestazioni. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo transattivo di cessazione, prospetto di liquidazione del TFR e quietanza liberatoria finale.
Quando serve Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro?
L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e un lavoratore dipendente si conclude, indipendentemente dalla causa della cessazione. Le situazioni più frequenti che richiedono questo documento sono le seguenti. La prima situazione è il licenziamento del lavoratore: sia il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile (comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto), sia il licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604, che può essere soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali) o oggettivo (ragioni economiche, organizzative o produttive). In entrambi i casi il lavoratore licenziato ha diritto di accedere alla NASpI ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, a condizione di avere i requisiti contributivi minimi (almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti), e l'attestazione è il documento che l'INPS utilizza per verificare la causale della cessazione. La seconda situazione è le dimissioni volontarie del lavoratore: in caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto alla NASpI (salvo eccezioni specifiche — dimissioni per giusta causa, dimissioni durante la maternità nei primi tre anni di vita del figlio ex art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001), ma ha comunque diritto al TFR maturato, alle ferie non godute e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, e l'attestazione serve per la corretta liquidazione di questi importi. La terza situazione è la scadenza del contratto a tempo determinato: alla naturale scadenza del termine di un contratto a tempo determinato (artt. 19 e ss., D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 e dalla L. 96/2018), il lavoratore ha diritto alla NASpI. La quarta situazione è la risoluzione consensuale, che può avvenire anche nell'ambito di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione del lavoro (artt. 410 e ss. c.p.c.) o attraverso la sede protetta del patronato (art. 7 L. 604/1966 come modificato dalla L. 92/2012). La quinta situazione riguarda la scadenza dell'apprendistato non confermato (art. 42 D.Lgs. 81/2015).
Cosa includere nel tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia deve contenere elementi precisi che la rendano idonea per tutti i successivi adempimenti previdenziali e lavorativi del lavoratore. L'intestazione del documento deve indicare la denominazione completa del datore di lavoro (ragione sociale o nome e cognome), la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, il codice INAIL del datore di lavoro (utile per le pratiche assicurative), il numero di posizione INPS. Le generalità del lavoratore devono essere complete: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, livello di inquadramento (livello contrattuale ai sensi del CCNL applicato, qualifica professionale), eventuale posizione INPS personale. Le date del rapporto di lavoro sono l'elemento centrale: data di inizio del rapporto, eventuali periodi di sospensione (maternità, malattia, cassa integrazione) che influenzano il calcolo del TFR, data di fine del rapporto (ultima giornata lavorativa effettiva). La causale della cessazione deve essere indicata con precisione usando la terminologia giuridica corretta: licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966, licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966, dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., risoluzione consensuale ex art. 7 L. 604/1966, scadenza del contratto a tempo determinato ex artt. 19 e ss. D.Lgs. 81/2015, fine apprendistato non confermato. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro (es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici, CCNL Edile) deve essere indicato perché determina i termini di preavviso, i ratei e il trattamento di fine rapporto. Il periodo di preavviso lavorato o monetizzato (con importo dell'indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato) ex art. 2118 c.c. va specificato. Il TFR maturato e la sua destinazione (liquidato direttamente, versato al fondo pensione complementare, rimasto al Fondo di Garanzia INPS ex D.Lgs. 80/1992) devono essere indicati. Su forms-legal.com il modello include tutte queste sezioni con campi dedicati e rinvia al prospetto di liquidazione del TFR e all'accordo transattivo di cessazione come documenti correlati.
Come compilare il tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
La compilazione dell'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia richiede che l'ufficio del personale del datore di lavoro raccolga e verifichi le informazioni necessarie prima di redigere il documento. Primo passo: verificare i dati del rapporto di lavoro dall'archivio aziendale: data di assunzione (con riferimento al contratto di lavoro originale), eventuali variazioni del contratto (trasformazioni a tempo indeterminato, promozioni, variazioni di orario), periodi di sospensione (maternità, aspettativa, malattia lunga). Secondo passo: determinare la data esatta di fine del rapporto, distinguendo tra: ultima giornata di lavoro effettiva, data di decorrenza del licenziamento (che può coincidere o meno con la data di comunicazione), data di scadenza del contratto a tempo determinato. Terzo passo: nel campo del datore di lavoro, inserire la ragione sociale completa, la sede legale con CAP, il codice fiscale, la partita IVA, il codice INAIL, la posizione INPS, il numero REA. Quarto passo: nel campo del lavoratore, inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, CCNL applicato, livello contrattuale e qualifica professionale, tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato, apprendistato). Quinto passo: indicare il tipo e la data della comunicazione al Centro per l'Impiego tramite il sistema UNILAV (comunicazione obbligatoria ex D.M. 30/10/2007 entro 5 giorni dalla cessazione). Sesto passo: nel campo della causale della cessazione, scegliere la causale corretta con la terminologia giuridica precisa (licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo, dimissioni volontarie, risoluzione consensuale, scadenza del termine). Settimo passo: indicare il preavviso: se lavorato, indicare il periodo; se non lavorato, indicare l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. calcolato sulla retribuzione globale di fatto. Ottavo passo: indicare il TFR maturato (importo lordo) e la sua destinazione. Nono passo: sottoscrivere il documento con la firma del responsabile HR o del legale rappresentante del datore di lavoro. Consegnare una copia firmata al lavoratore alla data di cessazione o entro breve termine.
Requisiti legali per Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro subordinato in Italia è soggetta a una serie di adempimenti legali obbligatori che il datore di lavoro deve rispettare, e che informano il contenuto dell'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro. Il preavviso è disciplinato dall'art. 2118 del Codice Civile: sia il datore di lavoro che il lavoratore che recedano da un contratto a tempo indeterminato devono rispettare il termine di preavviso stabilito dal CCNL applicato o dagli usi; in mancanza, devono corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. il preavviso non è dovuto. L'art. 21 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impone al datore di lavoro di comunicare all'INAIL la cessazione del rapporto per le finalità assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali: questa comunicazione è parte degli adempimenti che l'attestazione documenta. La comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego tramite il sistema UNILAV è disciplinata dall'art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e dal D.M. 30 ottobre 2007: il datore di lavoro deve comunicare la cessazione entro 5 giorni, pena sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (art. 19 D.Lgs. 276/2003). Il diritto alla NASpI è disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: il lavoratore ha diritto all'indennità di disoccupazione se ha almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti, 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti, e la cessazione è involontaria (licenziamento, scadenza del contratto a tempo determinato). Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla L. 296/2006 (riforma della destinazione del TFR ai fondi pensione). La Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata al lavoratore entro il 16 marzo dell'anno successivo alla cessazione, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 322/1998.
Errori comuni da evitare nel tuo Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Gli errori più frequenti nella gestione della cessazione del rapporto di lavoro in Italia e nella redazione dell'Attestazione di Cessazione producono conseguenze sia per il lavoratore (diniego della NASpI, difficoltà nell'accesso al TFR, irregolarità previdenziali) sia per il datore di lavoro (sanzioni amministrative, contenzioso giuslavoristico). Il primo errore è la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego tramite UNILAV entro 5 giorni dalla cessazione: la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (D.Lgs. 276/2003, art. 19) è certa e automatica in caso di controllo ispettivo del Ministero del Lavoro. Il secondo errore è l'indicazione di una causale di cessazione non corretta o non corrispondente al reale motivo della fine del rapporto: se il lavoratore è stato licenziato e l'attestazione indica «dimissioni volontarie», il lavoratore viene privato del diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), che è disponibile solo per le cessazioni involontarie. Questo errore può generare responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore (mancato accesso all'indennità di disoccupazione). Il terzo errore è il calcolo errato dell'indennità sostitutiva del preavviso: l'indennità va calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende non solo la retribuzione base ma anche tutti gli elementi accessori fissi e continuativi (superminimo, indennità di funzione, benefit contrattuali) ai sensi dell'art. 2118 c.c. e della relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il quarto errore è la mancata consegna della Certificazione Unica (CU) al lavoratore nei tempi previsti: il lavoratore che deve fare la dichiarazione dei redditi o richiedere detrazioni fiscali si trova impossibilitato senza questo documento. Il quinto errore è non indicare correttamente il TFR e la sua destinazione: un importo errato del TFR liquidato può dar luogo a contestazioni davanti al Tribunale del Lavoro. Il sesto errore è omettere di comunicare la cessazione all'INAIL ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 1124/1965. Il settimo errore è non documentare la procedura di conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966 nelle aziende con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'ottavo errore è non conservare copia della comunicazione di cessazione e dell'attestazione firmata per almeno dieci anni, termine prescrizionale applicabile alle controversie di lavoro.
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}Domande frequenti
L'Attestazione di Cessazione del Rapporto di Lavoro in Italia è il documento con cui il datore di lavoro certifica ufficialmente la data, le modalità e la causale di fine del rapporto di lavoro subordinato. Serve principalmente al lavoratore per: presentare domanda di NASpI all'INPS (il D.Lgs. 22/2015 richiede che la cessazione sia involontaria e documentata), aggiornare la propria posizione contributiva INPS, richiedere il TFR eventualmente rimasto al Fondo di Garanzia INPS ai sensi del D.Lgs. 80/1992, presentare documentazione a un nuovo datore di lavoro, ottenere la corretta compilazione della Certificazione Unica ai fini fiscali. L'attestazione è rilasciata dal datore di lavoro — nella persona del responsabile delle risorse umane o del legale rappresentante — al momento della cessazione o entro breve termine. Il datore di lavoro è obbligato per legge a comunicare la cessazione tramite il sistema UNILAV al Centro per l'Impiego entro 5 giorni (D.M. 30/10/2007) e all'INAIL ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 1124/1965: l'attestazione interna al lavoratore riassume tutte queste informazioni in un documento sintetico.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro e che hanno almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti. La causale della cessazione è determinante per il diritto alla NASpI: hanno diritto all'indennità i lavoratori licenziati per qualsiasi motivo (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo), i lavoratori il cui contratto a tempo determinato è scaduto naturalmente, e i lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto in sede conciliativa protetta. Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori che rassegnano le dimissioni volontarie, salvo le eccezioni: dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. (quando il datore di lavoro ha tenuto comportamenti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto), dimissioni durante il periodo di maternità nei primi tre anni di vita del figlio (art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001). La falsa indicazione della causale nell'attestazione (es. scrivere «licenziamento» quando il lavoratore si è dimesso) espone il datore di lavoro a responsabilità civile e penale.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile ed è dovuto al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte). Il TFR si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con il tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. La destinazione del TFR dipende dalla scelta che il lavoratore ha effettuato al momento dell'assunzione o entro sei mesi dall'assunzione: può essere versato a un fondo pensione complementare (D.Lgs. 252/2005), mantenuto in azienda (per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti), oppure versato al Fondo di Tesoreria INPS (per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti ai sensi della L. 296/2006). La liquidazione del TFR avviene al momento della cessazione: il datore di lavoro emette il relativo cedolino (la busta paga finale) con l'importo lordo e netto del TFR. Il prospetto di liquidazione del TFR è un documento correlato disponibile su forms-legal.com.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego tramite il sistema informatico UNILAV entro 5 giorni dalla data di cessazione, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 297/2002 e dal D.M. 30 ottobre 2007. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente tramite il portale ministeriale Cliclavoro o tramite i sistemi regionali equivalenti, utilizzando il modello UNILAV che raccoglie: i dati del datore di lavoro, i dati del lavoratore, il tipo di rapporto di lavoro cessato, la causale della cessazione, la data di cessazione. La mancata comunicazione nei termini di legge comporta la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore non comunicato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003, applicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in sede di ispezione. In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche prima della firma dell'attestazione, ma entrambe devono essere coerenti nella data e nella causale di cessazione.
Il lavoratore che rassegna le dimissioni volontarie non ha diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), che è riservata alle cessazioni involontarie. Ha però sempre diritto al TFR maturato (art. 2120 c.c.), all'indennità per le ferie non godute (calcolate secondo il CCNL applicato), ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo lavorato. Ha inoltre diritto all'indennità sostitutiva del preavviso se il datore di lavoro (non il lavoratore) decide di esonerare il lavoratore dal prestare il periodo di preavviso, che però in caso di dimissioni è a carico del lavoratore stesso: il lavoratore che non lavora il preavviso dovuto deve pagare al datore di lavoro l'indennità sostitutiva. Eccezioni: il lavoratore che si dimette per giusta causa ex art. 2119 c.c. (comportamento grave del datore di lavoro: mancato pagamento della retribuzione, demansionamento illegittimo, comportamento molesto) ha diritto alla NASpI; il lavoratore in maternità che si dimette nei primi tre anni di vita del figlio ha diritto alla NASpI ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001. Le dimissioni volontarie devono essere rassegnate tramite il portale ministeriale delle dimissioni online (Ministero del Lavoro) per le dimissioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve adempiere a specifici obblighi anche nei confronti dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L'art. 21 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL) prevede che il datore di lavoro comunichi la fine del rapporto assicurativo INAIL per il lavoratore cessato, aggiornando le dichiarazioni di variazione della forza lavoro assicurata. La comunicazione INAIL avviene normalmente attraverso il sistema UNILAV o attraverso il portale telematico dell'INAIL. Questa comunicazione è rilevante per il calcolo del premio assicurativo INAIL annuo (che viene rideterminato in relazione alle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori assicurati nel periodo), e per la corretta chiusura della posizione assicurativa individuale del lavoratore. In caso di infortuno sul lavoro o malattia professionale diagnosticata dopo la cessazione del rapporto (cosiddette «malattie ad insorgenza latente», come le pneumoconiosi da amianto), il lavoratore ex dipendente ha comunque diritto alle prestazioni INAIL per i periodi di esposizione al rischio durante il rapporto di lavoro, e l'attestazione della cessazione serve a documentare il periodo di esposizione assicurata.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Documento che calcola e dettaglia analiticamente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore durante il rapporto di lavoro in Italia, con le rivalutazioni annuali ex art. 2120 c.c. e le competenze di fine rapporto spettanti alla cessazione.
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