Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
art. 2113 c.c.; artt. 410-411 c.p.c.; art. 1965 c.c.
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE PROTETTA
ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. e dell'art. 2113 c.c.
Addì [Data Seduta], in [Nome Sede Protetta], è presente:
— il Conciliatore: [Nome Conciliatore]
PER IL DATORE DI LAVORO:
[Datore Ragione Sociale] — P.IVA [Datore Partita Iva]
Sede: [Datore Sede Legale]
Rappresentato da: [Datore Legale Rappresentante]
PER IL LAVORATORE:
[Lavoratore Nome Cognome] — C.F. [Lavoratore Codice Fiscale]
Residenza: [Lavoratore Residenza]
Mansione: [Lavoratore Mansione]
RAPPORTO DI LAVORO OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE
Rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal [Data Assunzione] al [Data Cessazione], regolato dal [Ccnl Applicato].
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
[Oggetto Controversia]
ACCORDO DI CONCILIAZIONE — RECIPROCHE CONCESSIONI
Le parti, dopo ampia discussione e con l'assistenza del Conciliatore, raggiungono il seguente accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.:
Il Datore di Lavoro [Datore Ragione Sociale] corrisponde al Lavoratore [Lavoratore Nome Cognome] la somma lorda complessiva di € [Somma Conciliazione], così suddivisa:
[Dettaglio Somme]
Le ritenute fiscali e previdenziali di legge sono operate dal Datore di Lavoro in qualità di sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).
Il Lavoratore rinuncia a: [Rinunce Lavoratore]
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]
CLAUSOLA LIBERATORIA E INOPPUGNABILITÀ
Il Lavoratore [Lavoratore Nome Cognome] dichiara, ricevute le somme di cui sopra, di nulla avere ulteriormente a pretendere dal Datore di Lavoro [Datore Ragione Sociale] a qualunque titolo derivante dal rapporto di lavoro cessato, nessuna ragione, pretesa o azione eccettuata.
Il Conciliatore [Nome Conciliatore] attesta di aver verificato la libera e consapevole formazione del consenso del Lavoratore, in conformità con quanto prescritto dagli artt. 410-411 c.p.c.
Le rinunce e le transazioni contenute nel presente verbale, stipulato in [Sede Protetta], sono inoppugnabili ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. Il presente verbale ha altresì efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.p.c.
SOTTOSCRIZIONI
Il Datore di Lavoro: [Datore Ragione Sociale] — [Datore Legale Rappresentante]
Firma: _________________________
Il Lavoratore: [Lavoratore Nome Cognome]
Firma: _________________________
Il Conciliatore: [Nome Conciliatore]
Firma e timbro: _________________________
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il/La Lavoratore/Lavoratrice
________________
Signature
Il Conciliatore
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Conciliazione in Sede Protetta?
Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia è il documento che formalizza, in una delle sedi qualificate dall'ordinamento, l'accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore, rendendo le rinunce in esso contenute non più impugnabili. Lo strumento si fonda sull'art. 2113 del Codice Civile e sugli artt. 410-411 c.p.c., e ha natura di transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c.
L'art. 2113 c.c. stabilisce che le rinunce e le transazioni del lavoratore aventi a oggetto diritti derivanti da norme inderogabili sono impugnabili entro sei mesi; tuttavia, il comma 4 esclude tale impugnabilità quando l'accordo è raggiunto nelle sedi protette indicate dagli artt. 185, 410, 411 e 412-ter c.p.c. — in particolare davanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in sede sindacale o davanti al giudice. La conciliazione in sede protetta attribuisce quindi all'accordo stabilità e definitività (effetto di rinuncia tombale), e il verbale, depositato presso il giudice, può acquistare efficacia di titolo esecutivo ex art. 411 c.p.c.
Lo strumento è impiegato per chiudere in modo definitivo le controversie di lavoro su pretese retributive, risarcitorie e sulla cessazione del rapporto, negli incentivi all'esodo e nelle risoluzioni consensuali, nonché nella procedura di conciliazione preventiva prevista per taluni licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il verbale deve indicare la sede protetta e l'organo che assiste alla conciliazione, identificare le parti, descrivere le pretese e le reciproche concessioni, contenere le rinunce e transazioni e attestare la genuinità del consenso. La presenza dell'organo conciliatore è elemento essenziale per l'inoppugnabilità. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo transattivo di cessazione del rapporto, quietanza liberatoria finale, conciliazione ex offerta tutele crescenti e prospetto di liquidazione del TFR.
Quando serve Verbale di Conciliazione in Sede Protetta?
Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui le parti di un rapporto di lavoro intendono raggiungere un accordo definitivo, inoppugnabile e immediatamente eseguibile, su pretese retributive, risarcitorie o sulla cessazione del rapporto. La prima situazione — la più rilevante dal punto di vista del numero dei casi — è la procedura preventiva obbligatoria di conciliazione ex art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 1, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero): prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) nei confronti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di quindici dipendenti per unità produttiva (soglia art. 18 L. 300/1970), il datore deve inviare una comunicazione all'ITL che convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro venti giorni. Se la conciliazione riesce e le parti raggiungono un accordo, questo viene formalizzato nel verbale ITL con efficacia inoppugnabile. La seconda situazione è la conciliazione facoltativa per controversie su diritti retributivi e risarcitori: il lavoratore che ha pretese per differenze retributive (straordinari non pagati, mansioni superiori non retribuite, scatti di anzianità non riconosciuti), per demansionamento ex art. 2103 c.c. (modificato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015), per mobbing o per danni da violazione della salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, può scegliere di conciliare in sede protetta per ottenere un rimborso certo ed immediato evitando i tempi e i costi di un giudizio davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, dove un processo di primo grado dura mediamente tre-cinque anni. La terza situazione è la cessazione consensuale del rapporto con accordo transattivo e incentivo: datore e lavoratore che si accordano per porre fine al rapporto con un incentivo economico aggiuntivo rispetto alle competenze di legge scelgono la sede protetta per garantire la definitività assoluta dell'accordo e per escludere qualsiasi rischio di impugnazione futura delle rinunce inserite. La quarta situazione è la conciliazione nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991: i singoli lavoratori che raggiungono un accordo individuale nell'ambito della procedura collettiva lo formalizzano in sede protetta per ottenere il verbale con valore di titolo esecutivo. La quinta situazione è la transazione su pretese risarcitorie da infortuni sul lavoro (disciplinati dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — Testo Unico INAIL) o da malattia professionale: l'accordo transattivo con l'INAIL o con il datore sulla quota di danno differenziale non coperto dall'assicurazione INAIL viene formalizzato in sede protetta per garantire la definitività della transazione ex art. 1965 c.c. La sesta situazione è la risoluzione di controversie su qualificazione del rapporto (autonomo versus subordinato), quando le parti preferiscono regolare bonariamente la situazione contributiva e retributiva piuttosto che affrontare un'ispezione dell'ITL o un contenzioso giudiziale.
Cosa includere nel tuo Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia deve contenere elementi formali e sostanziali che ne garantiscano la piena efficacia giuridica sia sotto il profilo dell'inoppugnabilità ex art. 2113, comma 4, c.c. sia sotto il profilo dell'esecutività ex art. 411, comma 4, c.p.c. Il primo elemento formale è l'intestazione con la sede protetta: denominazione completa dell'ITL o dell'organizzazione sindacale, indirizzo della sede, data e luogo dell'incontro, generalità complete del funzionario ITL o del rappresentante sindacale che presiede la seduta (nome, cognome, qualifica). Il secondo elemento è l'identificazione completa delle parti: per il datore, ragione sociale o denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale, nome e qualifica del rappresentante presente alla seduta (legale rappresentante o procuratore con delega scritta allegata); per il lavoratore, nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza; per i difensori o consulenti eventualmente presenti (avvocato, consulente del lavoro), generalità e titolo professionale. Il terzo elemento è la descrizione analitica del rapporto di lavoro: data di assunzione (da verificare sulla comunicazione UNILAV originaria), tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c., a termine ex D.Lgs. 81/2015, di apprendistato ex artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015), qualifica ex art. 2095 c.c. (operaio, impiegato, quadro, dirigente) e livello di inquadramento CCNL, mansioni svolte ex art. 2103 c.c., data di cessazione o data di decorrenza dell'accordo. Il quarto elemento è la descrizione precisa della controversia o delle pretese oggetto di conciliazione: deve essere indicato con precisione su cosa le parti si accordano — impugnazione del licenziamento, differenze retributive, TFR non liquidato, ratei di ferie, incentivo all'esodo, risarcimento di danni da demansionamento o mobbing — e le reciproche concessioni che qualificano il risultato come transazione ex art. 1965 c.c. (ciascuna parte cede qualcosa per ottenere la definizione della lite). Il quinto elemento, e il più delicato tecnicamente, è la liquidazione analitica delle somme: TFR maturato ex art. 2120 c.c. con specifica dell'importo lordo e della modalità di calcolo; ratei di ferie non godute ex art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. 66/2003; ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, eventuale quattordicesima); indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. se concordato l'esonero; incentivo transattivo aggiuntivo con specifica del trattamento fiscale (tassazione separata ex art. 17 TUIR per le somme in dipendenza della cessazione). Il sesto elemento è la clausola liberatoria: dichiarazione del lavoratore di non avere ulteriori pretese nei confronti del datore, con specificazione dell'oggetto della rinuncia. Il settimo elemento è la dichiarazione del conciliatore di aver accertato la libera e consapevole formazione del consenso del lavoratore: elemento fondamentale per garantire l'effetto di inoppugnabilità ex art. 2113, comma 4, c.c. L'ottavo elemento è la sottoscrizione di tutte le parti presenti e del conciliatore — la mancanza di una firma rende il verbale incompleto e ne può compromettere l'efficacia. Su forms-legal.com il modello professionale include tutte queste sezioni nel formato richiesto dall'art. 411 c.p.c., con campi guidati per la liquidazione analitica delle somme, la clausola liberatoria e la dichiarazione del conciliatore, riducendo il rischio di omissioni che potrebbero rendere il verbale impugnabile o inopponibile all'INPS e all'Agenzia delle Entrate.
Come compilare il tuo Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
La redazione e la stipula del Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia richiedono una procedura articolata in più fasi, dalla preparazione dell'accordo all'incontro in sede protetta fino agli adempimenti successivi. La fase preparatoria è la più importante e deve avvenire prima dell'incontro in sede protetta. Le parti devono raggiungere un accordo di massima sui contenuti della conciliazione — importi, rinunce reciproche, data di cessazione — e uno dei due soggetti (di solito il datore, assistito dal consulente del lavoro) predispone la bozza del verbale da sottoporre al conciliatore. La bozza deve calcolare con precisione le competenze di fine rapporto: TFR ex art. 2120 c.c. (quota annua = retribuzione annua complessiva / 13,5, rivalutata con tasso fisso 1,5% + 75% variazione ISTAT FOI), ratei di ferie non godute (giorni di ferie maturate × retribuzione giornaliera lorda), ratei di mensilità aggiuntive (retribuzione mensile / 12 × mesi lavorati nell'anno), indennità sostitutiva del preavviso (retribuzione mensile × mesi di preavviso ex CCNL), eventuale incentivo transattivo. Per avviare la procedura presso l'ITL, il richiedente presenta la domanda scritta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il territorio in cui si è svolto il rapporto (art. 413 c.p.c.), indicando le generalità delle parti, il CCNL applicato, la descrizione sommaria della controversia o dell'accordo da formalizzare, il valore delle somme in discussione. L'ITL convoca le parti entro venti giorni dalla ricezione della domanda. Per avviare la procedura in sede sindacale, si contatta direttamente la struttura dell'organizzazione sindacale (CGIL, CISL, UIL locale) e si fissa l'appuntamento con il responsabile delle controversie di lavoro, che non richiede attesa: l'incontro può avvenire nell'arco di pochi giorni. All'incontro in sede protetta devono essere presenti personalmente: il datore o un suo delegato con procura scritta specifica, il lavoratore personalmente (o con procura notarile specifica — non semplice delega privata), e il conciliatore (funzionario ITL o rappresentante sindacale). Il conciliatore legge ad alta voce il testo del verbale, illustra al lavoratore le somme liquidate e il significato delle rinunce, verifica che il consenso sia libero e consapevole, risponde a eventuali domande del lavoratore. Tutte le parti e il conciliatore firmano il verbale: il lavoratore deve apporre la firma dopo aver compreso tutti i termini dell'accordo. Immediatamente dopo la firma, o entro la data indicata nel verbale (di norma entro trenta giorni), il datore esegue il pagamento tramite bonifico bancario tracciabile. Entro cinque giorni dalla data di cessazione, il datore invia la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego e aggiorna il Libro Unico del Lavoro.
Requisiti legali per Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia è soggetto a un quadro normativo articolato che coinvolge il diritto sostanziale del lavoro, la procedura civile e la disciplina fiscale e previdenziale. La norma fondamentale è l'art. 2113, comma 4, del Codice Civile: le rinunce e le transazioni stipulate nelle sedi ex artt. 410-411 c.p.c. non sono annullabili, a differenza di quelle effettuate fuori sede protetta che il lavoratore può impugnare entro sei mesi. L'art. 411, comma 4, c.p.c. conferisce al verbale di conciliazione il valore di titolo esecutivo: il lavoratore creditore può procedere all'esecuzione forzata senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione, munendosi della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. apponibile dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro. La procedura preventiva di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 è obbligatoria per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra soglia (più di quindici dipendenti per unità produttiva), per i lavoratori assunti ante 7 marzo 2015. La sua omissione rende il licenziamento per giustificato motivo oggettivo annullabile ex art. 18 L. 300/1970. La transazione contenuta nel verbale deve rispettare i requisiti dell'art. 1965 c.c.: deve avere a oggetto diritti disponibili (le parti non possono transigere su diritti indisponibili, come i contributi previdenziali dovuti all'INPS) e le reciproche concessioni devono essere reali (non simboliche). Sul piano fiscale, le somme liquidate nel verbale sono soggette a ritenuta IRPEF operata dal datore come sostituto d'imposta ex art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: il TFR segue la tassazione separata ex art. 19 TUIR (tasso medio degli ultimi cinque anni), mentre le somme a titolo di incentivo transattivo sono tassate ex art. 17 TUIR se corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto. L'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione TFR è a carico del datore ex D.Lgs. 47/2000. Sul piano previdenziale, la comunicazione di cessazione UNILAV al Centro per l'Impiego è obbligatoria entro cinque giorni dalla data di cessazione (D.M. 30 ottobre 2007), a pena di sanzione amministrativa. Il verbale deve essere conservato dal datore come documento contabile giustificativo delle somme liquidate e come prova dell'inoppugnabilità dell'accordo per un periodo di almeno dieci anni.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Conciliazione in Sede Protetta
Gli errori più frequenti nella stipula del Verbale di Conciliazione in Sede Protetta in Italia possono compromettere la validità, l'efficacia o l'inoppugnabilità dell'accordo, generando contenzioso nonostante le parti avessero intenzione di definire definitivamente la controversia. Il primo errore è la mancata presenza fisica del lavoratore alla seduta: un verbale firmato da un delegato del lavoratore privo di procura scritta specifica e notarile per quell'atto può essere impugnato per vizi nella rappresentanza, perché il conciliatore non ha potuto verificare la libera e consapevole volontà del lavoratore stesso. Il secondo errore è la clausola liberatoria eccessivamente generica — 'il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa passata, presente e futura' — senza specificazione dell'oggetto della rinuncia: le rinunce devono riguardare diritti determinati o determinabili ex art. 1346 c.c. e la clausola generica può essere interpretata restrittivamente dal giudice del lavoro in senso favorevole al lavoratore. Il terzo errore è non distinguere analiticamente le somme per categoria — TFR, ratei, preavviso, incentivo — nel corpo del verbale: la mancata distinzione genera problemi in sede di liquidazione fiscale (il datore non sa quale aliquota applicare) e previdenziale (l'INPS non può verificare la corretta determinazione dell'imponibile contributivo). Il quarto errore è prevedere un termine di pagamento troppo lungo (es. sessanta giorni) senza garantia: il lavoratore che firma il verbale rinuncia ai propri diritti, ma se il datore non paga nei termini, deve avviare l'esecuzione forzata — procedura che richiede comunque tempo e costi legali. La soluzione è eseguire il pagamento contestualmente alla firma o entro tre-cinque giorni lavorativi. Il quinto errore è scegliere la sede sindacale di un'organizzazione non comparativamente rappresentativa: il verbale firmato presso un sindacato non rispondente al requisito di rappresentatività comparativa nazionale non produce gli effetti di inoppugnabilità ex art. 2113, comma 4, c.c. e il lavoratore può impugnarlo entro sei mesi. Il sesto errore è non allegare al verbale l'eventuale procura del delegato del datore: se firma un dipendente dell'azienda, deve esibire la procura scritta che lo autorizza a conciliare e a transigere per conto del datore. Il settimo errore è omettere la comunicazione UNILAV e gli altri adempimenti successivi alla firma del verbale: la cessazione del rapporto produce obblighi automatici che non sono derogabili per accordo tra le parti. L'ottavo errore è inserire nel verbale rinunce su diritti indisponibili — come i contributi previdenziali obbligatori dovuti all'INPS — che sono estranei all'autonomia privata e non possono formare oggetto di transazione ex art. 1965 c.c.
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Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta acquista il carattere dell'inoppugnabilità in forza dell'art. 2113, comma 4, del Codice Civile e dell'art. 411 del Codice di Procedura Civile. La norma cardine è l'art. 2113 c.c., che al comma 1 stabilisce l'annullabilità delle rinunce e delle transazioni del lavoratore su diritti inderogabili (la regola generale), ma al comma 4 fa espressa eccezione per le conciliazioni raggiunte nelle sedi degli artt. 410-411 c.p.c. La presenza del conciliatore terzo — funzionario ITL o rappresentante sindacale — garantisce che il lavoratore abbia compreso l'accordo, che il suo consenso sia libero e consapevole e che non vi siano pressioni indebite. Questa garanzia procedurale è sufficiente per l'ordinamento italiano ad escludere il rischio di abuso della debolezza contrattuale del lavoratore. Una volta firmato il verbale, le rinunce in esso contenute sono definitivamente inoppugnabili: il lavoratore non può più agire davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.) per rimettere in discussione le somme liquidate o i diritti rinunciati, nemmeno entro il termine semestrale ordinario dell'art. 2113, comma 2, c.c. Il verbale ha anche valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.p.c.: se il datore non adempie, il lavoratore può procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Le sedi protette per la conciliazione delle controversie di lavoro in Italia sono tassativamente indicate dagli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile. La prima è la Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), competente per la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro (forum loci laboris, art. 413 c.p.c.): il procedimento si avvia con istanza scritta, e l'ITL convoca le parti entro venti giorni. La seconda sede protetta è quella sindacale: l'art. 411, comma 3, c.p.c. prevede che le conciliazioni in sede sindacale — davanti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL e le loro federazioni di categoria) — abbiano il medesimo effetto di inoppugnabilità. La terza sede è la commissione di certificazione ex art. 76 del D.Lgs. 276/2003, istituita presso enti bilaterali, Università e Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tutte e tre le sedi richiedono la presenza fisica delle parti e del conciliatore e la redazione di un verbale scritto firmato. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 411, comma 4, c.p.c.: il datore che non adempie agli impegni assunti è soggetto a esecuzione forzata senza necessità di un nuovo giudizio. L'Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro — disponibile su forms-legal.com — è lo strumento preparatorio che le parti siglano prima di presentarsi in sede protetta.
Il procedimento di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in Italia si avvia con la presentazione di una richiesta scritta ex art. 410 del Codice di Procedura Civile. La richiesta deve contenere: generalità complete del lavoratore e del datore, CCNL applicato, descrizione sommaria della controversia o dei termini dell'accordo che si intende formalizzare, e il valore delle somme in discussione. L'ITL territorialmente competente è quello della provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro. Ricevuta la richiesta, l'ITL convoca le parti davanti alla Commissione di conciliazione entro venti giorni (art. 410, comma 3, c.p.c.). Le parti possono farsi assistere da avvocati, consulenti del lavoro o rappresentanti sindacali. Se la conciliazione riesce, il funzionario ITL redige il verbale di accordo ex art. 411 c.p.c. con l'indicazione precisa delle somme liquidate e delle rinunce reciproche; il verbale è sottoscritto da tutte le parti e dall'ITL. Il verbale ha immediata efficacia di titolo esecutivo ex art. 411, comma 4, c.p.c. Se entro venti giorni dall'invio della comunicazione la parte convocata non si presenta o la conciliazione fallisce, viene rilasciata la certificazione del mancato accordo ex art. 412-bis c.p.c., che consente alle parti di adire il Tribunale. La procedura ITL è gratuita e non richiede il pagamento di tasse o diritti.
Il Verbale di Conciliazione in Sede Protetta ha il valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 411, comma 4, del Codice di Procedura Civile. Questo significa che, se una delle parti — di norma il datore di lavoro — non adempie spontaneamente agli obblighi assunti nel verbale (ad esempio il pagamento delle somme convenute entro la data stabilita), l'altra parte può procedere direttamente all'esecuzione forzata senza dover avviare un nuovo giudizio di cognizione. Per attivare l'esecuzione forzata, il creditore (il lavoratore) deve munirsi della formula esecutiva apponibile dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro sull'originale del verbale, dopodiché può notificare il precetto ex art. 480 c.p.c. e procedere con il pignoramento del credito (es. sullo stipendio del datore verso i propri clienti) o con il pignoramento mobiliare. Il valore di titolo esecutivo del verbale ex art. 411, comma 4, c.p.c. è uno dei principali vantaggi rispetto agli accordi stragiudiziali tra le parti: per un accordo privato firmato fuori sede protetta, il lavoratore deve prima ottenere una sentenza di condanna del Tribunale (anni di causa) per poi procedere all'esecuzione. Il verbale elimina questo passaggio processuale intermedio. La Quietanza Liberatoria Finale — altro documento disponibile su forms-legal.com — può essere emessa dal datore al momento del pagamento come prova del saldo definitivo.
La conciliazione in sede protetta che formalizza la cessazione consensuale del rapporto non estingue automaticamente il diritto alla NASpI (D.Lgs. 22/2015), ma ne condiziona l'accesso secondo regole specifiche. La regola generale è che la risoluzione consensuale del rapporto — anche se formalizzata in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. — non costituisce disoccupazione involontaria e pertanto non dà accesso alla NASpI. Tuttavia, la NASpI è riconosciuta quando la conciliazione avviene nell'ambito della procedura preventiva ex art. 7 L. 604/1966 (conciliazione obbligatoria ITL prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra soglia, per i lavoratori assunti ante 7 marzo 2015): in questo caso, se la conciliazione porta all'accordo di risoluzione consensuale, l'INPS riconosce la NASpI equiparando la cessazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Analogamente, il verbale di conciliazione che formalizza un accordo raggiunto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991) consente l'accesso alla NASpI. Il lavoratore deve presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e la domanda di NASpI all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione, allegando il verbale di conciliazione quale documento giustificativo della causale di cessazione. Prima di firmare il verbale, il lavoratore deve verificare con il patronato INPS se la propria situazione consente l'accesso alla NASpI.
In Italia esistono due tipologie di conciliazione in sede protetta con finalità e obbligatorietà diverse. La conciliazione preventiva obbligatoria è quella prevista dall'art. 7 della Legge 604/1966 (come modificato dalla Legge 92/2012): è obbligatoria per il datore che intende procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di quindici dipendenti. Prima di intimare il licenziamento, il datore deve inviare la comunicazione all'ITL che convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro venti giorni; se la conciliazione riesce, il verbale è inoppugnabile; se non riesce, il datore può procedere al licenziamento. La conciliazione facoltativa è invece quella che le parti possono avviare in qualunque momento — prima, durante o dopo una lite — ai sensi dell'art. 410 c.p.c., senza obbligo di legge: serve a formalizzare un accordo già raggiunto tra le parti con l'assistenza dell'ITL o del sindacato, rendendolo inoppugnabile ex art. 2113, comma 4, c.c. e ottenendo il verbale con efficacia di titolo esecutivo ex art. 411, comma 4, c.p.c. La conciliazione facoltativa in sede ITL o sindacale è lo strumento più usato per chiudere rapporti di lavoro con accordo tra le parti, indipendentemente dall'esistenza di una lite formale.
La scelta tra sede ITL e sede sindacale dipende principalmente da considerazioni di tempistica e di assistenza disponibile. La conciliazione in sede sindacale (art. 411, comma 3, c.p.c.) è generalmente più rapida: non richiede la presentazione di istanza a un ente pubblico e l'attesa dei tempi di convocazione (fino a venti giorni per l'ITL), ma può avvenire nel giro di pochi giorni, nel momento in cui le parti si presentano presso la sede dell'organizzazione sindacale e concordano l'accordo con l'assistenza del delegato sindacale. L'efficacia giuridica è identica: il verbale sindacale produce gli stessi effetti di inoppugnabilità (art. 2113, comma 4, c.c.) e ha valore di titolo esecutivo (art. 411, comma 4, c.p.c.). Affinché il verbale sindacale abbia efficacia di sede protetta, le organizzazioni firmatarie devono essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: requisito soddisfatto da CGIL, CISL, UIL e dalle principali federazioni di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL per i metalmeccanici; Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs per il terziario). La sede ITL è preferita quando le parti non hanno riferimenti sindacali stabili, quando l'accordo è particolarmente complesso e richiede supervisione istituzionale, o quando si vuole avere la certezza che il funzionario ITL verifichi la conformità dell'accordo alle norme di legge. Entrambe le sedi sono valide agli effetti dell'art. 2113, comma 4, c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accordo Transattivo di Cessazione del Rapporto di Lavoro
Modello di accordo transattivo per la cessazione del rapporto di lavoro, che regola le reciproche concessioni tra datore e lavoratore ai sensi dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 2113 c.c., comprensivo di incentivo all'esodo e dichiarazione liberatoria.
Quietanza Liberatoria a Saldo di Ogni Spettanza
Dichiarazione con cui il lavoratore attesta di aver ricevuto il pagamento di tutte le competenze di fine rapporto spettanti in Italia, liberando il datore da ogni ulteriore pretesa, ai sensi dell'art. 1199 c.c. e nel rispetto dei limiti dell'art. 2113 c.c.
Verbale di Conciliazione - Offerta ex Art. 6 D.Lgs. 23/2015
Documento con cui il datore di lavoro formalizza l'offerta di conciliazione agevolata ex art. 6 del D.Lgs. 23/2015 al lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, con importo esente IRPEF e inoppugnabile se accettata in sede protetta.
Prospetto di Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Documento che calcola e dettaglia analiticamente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore durante il rapporto di lavoro in Italia, con le rivalutazioni annuali ex art. 2120 c.c. e le competenze di fine rapporto spettanti alla cessazione.