Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
art. 3 L. 604/1966; art. 7 L. 300/1970; art. 2118 c.c.
Intestazione
[Datore Ragione Sociale]
P. IVA: [Datore Partita Iva]
[Datore Sede Legale]
Spett.le [Lavoratore Nome Cognome] [Lavoratore Indirizzo]
Luogo e data: [Luogo Data]
OGGETTO: Comunicazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966
Premessa — Rapporto di lavoro in essere
Con la presente, nella qualità di [Datore Legale Rappresentante] di [Datore Ragione Sociale], si comunica formalmente a [Lavoratore Nome Cognome] (C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]), dipendente con mansioni di [Lavoratore Mansione], in forza dal [Data Assunzione] presso questa azienda ai sensi del [Ccnl Applicato], la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604.
Procedimento Disciplinare Precedente
Con lettera disciplinare del [Data Contestazione], inviata nelle forme previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), veniva contestato il seguente addebito: [Sinteso Addebito].
All'esito della fase di difesa: [Esito Giustificazioni].
La condotta addebitata integra la violazione di [Norma C C N L Violata], costituendo notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966 e dell'art. 2106 c.c.
Comunicazione del Licenziamento
Per le motivazioni esposte, si comunica il Suo licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966, con effetto dal [Data Cessazione].
Il preavviso contrattuale previsto dal [Ccnl Applicato] è pari a [Periodo Preavviso]. La presente comunicazione avviene con la modalità: [Modalita Preavviso].
Alla data di cessazione del rapporto le saranno liquidate le competenze di fine rapporto: trattamento di fine rapporto (TFR) maturato ex art. 2120 c.c., ratei di ferie e permessi non goduti, e le eventuali mensilità aggiuntive maturate pro rata.
Termini di Impugnazione
Ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, il presente licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, mediante qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare ricorso al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.) o comunicare la richiesta di conciliazione o arbitrato, pena la decadenza dall'impugnazione.
La presente lettera è trasmessa a mezzo: [Modalita Consegna].
Sottoscrizione
Distinti saluti.
[Datore Ragione Sociale]
[Datore Legale Rappresentante]
Per ricevuta e presa visione: [Lavoratore Nome Cognome] — [Lavoratore Codice Fiscale]
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo?
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia è l'atto con cui il datore comunica al lavoratore il recesso per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Lo strumento si fonda sull'art. 3 della L. 604/1966, che definisce il giustificato motivo soggettivo, e sull'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che impone il procedimento disciplinare, in coordinamento con l'art. 2118 c.c. sul preavviso.
Il giustificato motivo soggettivo (GMS) consiste in un inadempimento del lavoratore meno grave della giusta causa — che invece consente il recesso immediato ex art. 2119 c.c. — ma comunque idoneo a non consentire la prosecuzione del rapporto: a differenza della giusta causa, il GMS comporta il diritto del lavoratore al preavviso. La giurisprudenza vi riconduce, tra l'altro, le assenze ingiustificate reiterate, lo scarso rendimento colpevole, la violazione di obblighi e l'insubordinazione, secondo un criterio di proporzionalità tra fatto e sanzione.
Il licenziamento per GMS deve essere preceduto dal procedimento disciplinare dell'art. 7 dello Statuto: contestazione scritta e specifica dell'addebito, termine a difesa del lavoratore (di norma non inferiore a cinque giorni), valutazione delle giustificazioni e, solo all'esito, eventuale irrogazione del recesso. L'inosservanza di questa procedura rende il licenziamento illegittimo a prescindere dalla fondatezza dell'addebito.
La lettera deve identificare le parti, richiamare la previa contestazione disciplinare, esporre il fatto addebitato e le ragioni del recesso, rispettare il principio di immediatezza e indicare il preavviso. Il licenziamento è impugnabile nei termini di legge davanti al Giudice del Lavoro. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contestazione disciplinare, licenziamento per giusta causa, verbale di colloquio disciplinare e risoluzione consensuale.
Quando serve Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo?
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia è necessaria ogni volta che il datore di lavoro, al termine di un regolare procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, intende risolvere il rapporto di lavoro per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore — inadempimento non così grave da integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c., ma comunque di rilievo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'applicazione di sanzioni conservative. Situazioni tipiche che giustificano il licenziamento per GMS includono: ripetute assenze ingiustificate o ritardi sistematici dopo l'applicazione di precedenti sanzioni conservative (rimprovero scritto, multa, sospensione disciplinare); rifiuto reiterato di adempiere a ordini leciti del datore compatibili con le mansioni ex art. 2104 c.c., che configura inadempimento dell'obbligo di diligenza; condotte lesive del patrimonio o dell'immagine aziendale di media gravità non sufficienti per la giusta causa ma tali da rompere il vincolo fiduciario; violazioni del codice disciplinare aziendale sufficientemente gravi, tipizzate dal CCNL applicato (CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria, CCNL Studi Professionali) come punibili con il licenziamento GMS; danneggiamento colposo di beni aziendali di significativo valore in presenza di precedenti sanzioni conservative; comportamenti irrispettosi o violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. di media gravità (es. utilizzo di informazioni aziendali riservate a danno del datore, non integrati nella gravità della giusta causa). Il datore deve aver completato la contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, aver concesso il termine di difesa di almeno 5 giorni (o il termine superiore previsto dal CCNL), aver valutato le giustificazioni ricevute e solo all'esito di tale procedimento può emettere la lettera di licenziamento. La prova della correttezza del procedimento disciplinare è interamente a carico del datore in caso di impugnazione giudiziaria davanti al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.): il lavoratore che impugna il licenziamento beneficia della presunzione che il procedimento non si sia svolto regolarmente, ove il datore non ne fornisca prova documentale.
Cosa includere nel tuo Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valida e resistere a un'eventuale impugnazione davanti al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.). Primo elemento: l'intestazione completa del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede legale, nome del legale rappresentante firmatario) e i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione, livello CCNL, data di assunzione, unità produttiva di appartenenza). Secondo: il richiamo alla contestazione disciplinare previamente inviata — data, numero di protocollo se disponibile — e la sintesi del fatto addebitato con indicazione circostanziata di data, luogo e condotta. Terzo: la menzione delle giustificazioni presentate dal lavoratore e le ragioni per cui non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità disciplinare, oppure la constatazione che il termine è trascorso senza risposta. Quarto: la qualificazione giuridica del fatto come 'notevole inadempimento degli obblighi contrattuali' ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966 e il riferimento alla norma del codice disciplinare aziendale e del CCNL applicato violata. Quinto: la data di cessazione del rapporto con l'indicazione del periodo di preavviso (art. 2118 c.c. e CCNL) o la corresponsione dell'indennità sostitutiva. Sesto: l'avvertenza al lavoratore del diritto di impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione (art. 6 L. 604/1966) e di depositare ricorso o richiedere conciliazione entro i successivi 180 giorni. Settimo: informazioni sulle competenze di fine rapporto (TFR ex art. 2120 c.c., ratei ferie/permessi, mensilità aggiuntive). Ottavo: data, luogo e firma del legale rappresentante, con indicazione del mezzo di trasmissione. Sul portale forms-legal.com il modello guida il datore in ogni punto obbligatorio richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza. Fondamentale e richiamare espressamente la norma del codice disciplinare aziendale o del CCNL applicato che tipizza la condotta come causa di licenziamento per giustificato motivo soggettivo: tale riferimento rafforza la proporzionalita della sanzione ai sensi del principio sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 18247/2016 e n. 9108/2019. La lettera deve altresi precisare se il lavoratore ha diritto al preavviso lavorato o all indennita sostitutiva ex art. 2118 c.c., distinguendo i casi in cui il CCNL preveda facolta di scegliere tra le due opzioni.
Come compilare il tuo Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
Per redigere correttamente la Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia è necessario seguire una sequenza precisa di operazioni preliminari e contestuali. Prima fase: verificare che il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 si sia svolto regolarmente — il codice disciplinare era affisso in luogo accessibile; la contestazione è stata inviata per iscritto con descrizione specifica del fatto; al lavoratore sono stati concessi almeno 5 giorni (o il termine superiore previsto dal CCNL) per le giustificazioni scritte o orali; si è tenuta l'eventuale audizione con assistenza sindacale; l'istruttoria si è conclusa con la valutazione delle giustificazioni. Solo dopo questo accertamento si procede alla redazione della lettera. Nel modulo disponibile su forms-legal.com occorre inserire: i dati identificativi del datore (ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentante) e del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione, livello CCNL, data di assunzione); il riferimento circostanziato alla contestazione disciplinare precedente e al fatto addebitato; le giustificazioni presentate e la loro valutazione; la qualificazione come GMS ex art. 3 L. 604/1966; la data di cessazione e il preavviso o l'indennità sostitutiva (calcolata secondo il CCNL applicato e l'anzianità); l'avvertenza sui termini di impugnazione. La lettera va inviata al lavoratore tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento come prova della consegna), PEC all'indirizzo del lavoratore, o consegnata a mani con firma per ricevuta. Contestualmente alla cessazione, il datore deve comunicare al Centro per l'Impiego la cessazione tramite modello UNILAV entro 5 giorni. Verificare che la data di contestazione preceda di almeno cinque giorni lavorativi la presente lettera, poiche il rispetto dei termini procedurali ex art. 7 L. 300/1970 condiziona la validita del licenziamento. Indicare con precisione il CCNL applicato e il livello contrattuale del lavoratore: tali dati determinano il periodo di preavviso dovuto e il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c. Conservare copia della lettera firmata per ricevuta dal lavoratore o della ricevuta di ritorno raccomandata quale prova del dies a quo per il termine di impugnazione di sessanta giorni ex art. 6 L. 604/1966.
Requisiti legali per Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia è disciplinata da un insieme articolato di norme imperative che il datore deve rispettare integralmente per evitare la declaratoria di illegittimità del recesso. Sotto il profilo formale: il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con contestuale indicazione dei motivi, a pena di inefficacia (art. 2 L. 604/1966 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 — Riforma Fornero). La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mani con firma per ricevuta. Sotto il profilo procedimentale: è obbligatorio il previo procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 — previa affissione del codice disciplinare in luogo accessibile (art. 7 comma 1), contestazione scritta specifica, tempestiva e immutabile, termine minimo di 5 giorni per le giustificazioni, facoltà di assistenza sindacale (Cass. SU n. 6041/1995 e giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro). Sotto il profilo sostanziale: deve sussistere un 'notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore' (art. 3 L. 604/1966) valutato in concreto, con rispetto del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c. e del principio di gradualità sanzionatoria affermato dalla Cassazione (Cass. n. 13178/2021 e numerose successive). Sotto il profilo indennitario: spetta il preavviso contrattuale ex art. 2118 c.c. e CCNL applicato, o l'indennità sostitutiva del preavviso; il TFR maturato ex art. 2120 c.c.; le competenze di fine rapporto (ratei ferie, permessi, mensilità aggiuntive pro rata). Il regime sanzionatorio in caso di illegittimità del licenziamento GMS varia in funzione della data di assunzione e delle dimensioni aziendali: per gli assunti prima del 7 marzo 2015 nelle aziende sopra soglia dell'art. 18 L. 300/1970, si applica il regime dell'art. 18 (eventuale reintegra piena o attenuata, o sola indennità da 12 a 24 mensilità, a seconda del vizio che determina l'illegittimità); per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi, il regime del D.Lgs. 23/2015 a tutele crescenti (indennità indennitaria da 6 a 36 mensilità calcolata sull'anzianità, reintegra solo se il fatto materialmente insussistente). Il lavoratore ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente (art. 6 L. 604/1966) e 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o per richiedere conciliazione/arbitrato.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia è oggetto di frequenti errori che portano alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento da parte del Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.), con significative conseguenze economiche per il datore sotto forma di indennità risarcitoria o, nei casi previsti, di reintegrazione nel posto di lavoro. L'errore più comune e grave è l'omissione o il vizio del procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970: contestazione generica (senza indicazione precisa del fatto, data e luogo), contestazione tardiva rispetto al fatto addebitato (la Cassazione richiede che la contestazione sia 'tempestiva', cioè avvenga entro un termine ragionevole dalla conoscenza del fatto), mancata concessione del termine minimo di 5 giorni per le giustificazioni, diniego dell'assistenza sindacale durante l'audizione difensiva. Un secondo errore ricorrente è la sproporzione della sanzione: irrogare il licenziamento GMS per un fatto che il codice disciplinare e il CCNL prevedono come punibile con sanzione conservativa (multa, sospensione), violando il principio di proporzionalità dell'art. 2106 c.c. e il principio di gradualità sanzionatoria affermato dalla Cassazione (Cass. n. 13178/2021 e precedenti). Terzo: la lettera di licenziamento fa riferimento a nuovi addebiti non contenuti nella contestazione disciplinare originaria, violando il principio di immutabilità della contestazione (Cass. n. 5103/2020), con conseguente illegittimità per violazione del diritto di difesa del lavoratore. Quarto: omettere la motivazione nella lettera stessa, o inserire una motivazione generica ('scarso rendimento', 'comportamento inadeguato' senza specificazione dei fatti), senza qualificare il fatto come GMS ex art. 3 L. 604/1966 — il che rende il licenziamento inefficace ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966. Quinto: non rispettare il preavviso previsto dal CCNL applicato, o calcolarlo erroneamente escludendo componenti retributive continuative dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva. Sesto: mancata comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dalla cessazione, con rischio di sanzioni amministrative da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Su forms-legal.com il modello guida il datore attraverso ciascun passaggio obbligatorio, riducendo il rischio di vizi formali e procedurali che possono costare decine di migliaia di euro in indennità risarcitorie.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-licenziamento-giustificato-motivo-soggettivo
"Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-licenziamento-giustificato-motivo-soggettivo.
@misc{formslegal-lettera-di-licenziamento-giustificato-motivo-soggettivo,
author = {{Forms Legal}},
title = {Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-licenziamento-giustificato-motivo-soggettivo}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia si fonda sull'art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604, che lo definisce come 'notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore'. Si distingue dalla giusta causa ex art. 2119 c.c. per due profili fondamentali. Primo: la gravità della condotta. La giusta causa presuppone un fatto talmente grave da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto — è la cosiddetta 'mancanza così grave da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario'. Il giustificato motivo soggettivo richiede invece un inadempimento notevole ma non necessariamente di tale intensità: vi rientrano, ad esempio, ripetuti ritardi ingiustificati dopo sanzioni conservative, assenze reiterate non motivate, rifiuto di ordini leciti reiterato, o condotte lesive del patrimonio aziendale di media gravità. Secondo: il preavviso. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene con preavviso (o pagamento dell'indennità sostitutiva ex art. 2118 c.c.), mentre la giusta causa giustifica il recesso in tronco senza preavviso. In entrambi i casi è obbligatorio il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 (contestazione scritta, termine di difesa di almeno 5 giorni, eventuale audizione con assistenza sindacale) prima di irrogare la sanzione espulsiva.
Sì: il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è condizione necessaria di validità di qualsiasi licenziamento disciplinare, incluso quello per giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. 604/1966, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (da Cass. SU 29 maggio 1995, n. 6041 in poi). Il procedimento si articola in tre fasi obbligatorie: (1) contestazione scritta, specifica, tempestiva e immutabile dell'addebito, con descrizione circostanziata del fatto contestato (data, luogo, condotta); (2) concessione al lavoratore di un termine non inferiore a 5 giorni (o il termine superiore previsto dal CCNL applicato) per presentare giustificazioni scritte o orali, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale; (3) valutazione delle giustificazioni e, all'esito, irrogazione della sanzione espulsiva — il tutto in tempi ragionevoli per non ledere il principio di tempestività della contestazione. Il codice disciplinare aziendale deve essere stato affisso previamente in luogo accessibile (art. 7 comma 1 L. 300/1970). L'omissione o il vizio di queste fasi comporta la nullità del licenziamento con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 L. 300/1970 o dal D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti.
Le tutele del lavoratore in caso di Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo illegittimo in Italia dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'azienda. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e nelle aziende sopra la soglia dimensionale dell'art. 18 L. 300/1970 (più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o più di 60 nel complesso), si applica l'art. 18 L. 300/1970 come riformato dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero): reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno (da 5 a 12 mensilità) se il fatto contestato non sussiste; reintegrazione o indennità risarcitoria (da 12 a 24 mensilità) se il fatto sussiste ma la sanzione è sproporzionata; sola indennità risarcitoria (da 12 a 24 mensilità) se ricorre un vizio procedurale rilevante. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi, si applica il regime delle tutele crescenti previsto dall'art. 3 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23: di regola sola indennità indennitaria parametrata all'anzianità (2 mensilità per ogni anno di servizio, min. 6, max. 36), elevata a reintegra solo se il fatto contestato risulta 'materialmente insussistente' e la fattispecie rientra nel licenziamento disciplinare. Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione (art. 6 L. 604/1966) e depositare ricorso o richiedere conciliazione entro i successivi 180 giorni.
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero): dal 18 luglio 2012 i motivi devono essere contenuti nell'atto stesso di licenziamento (non più comunicabili entro 15 giorni su richiesta del lavoratore). La specificità dei motivi è richiesta per consentire al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa e di valutare l'opportunità di impugnare il licenziamento. La lettera deve richiamare: la contestazione disciplinare precedentemente inviata (con data e oggetto); il fatto addebitato nella sua specificità; le giustificazioni eventualmente presentate dal lavoratore e le ragioni per cui non sono state ritenute idonee; la qualificazione del fatto come notevole inadempimento ex art. 3 L. 604/1966; la data di cessazione del rapporto e il periodo di preavviso o l'indennità sostitutiva ex art. 2118 c.c. e CCNL applicato; l'avvertenza che il lavoratore ha 60 giorni per impugnare (art. 6 L. 604/1966). La mancanza di motivazione scritta contestuale rende il licenziamento inefficace ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966.
Il lavoratore destinatario della Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia deve impugnare il licenziamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604. L'impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale (raccomandata A/R o PEC), purché contenga la chiara manifestazione della volontà di contestare il licenziamento. Entro i successivi 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro (in funzione di giudice del lavoro, art. 413 c.p.c.) o comunicare alla controparte la richiesta di conciliazione o arbitrato, pena la decadenza dall'impugnazione. Il mancato rispetto di questi termini rende il licenziamento inoppugnabile, anche se illegittimo. Prima di ricorrere al giudice, il lavoratore può richiedere il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o presso la sede sindacale (art. 410 c.p.c.), senza che ciò sospenda il termine dei 180 giorni per il ricorso (salvo specifiche previsioni legislative).
La Lettera di Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo in Italia prevede il diritto del lavoratore al preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c., a differenza del licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) che legittima il recesso in tronco senza preavviso. La durata del preavviso non è fissata dalla legge ma è determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto e dalla categoria del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio), nonché dall'anzianità di servizio. A titolo esemplificativo, il CCNL Commercio Confcommercio prevede per un impiegato con anzianità superiore a 5 anni un preavviso di 3 mesi; il CCNL Metalmeccanici Industria di 2-3 mesi per gli impiegati. In alternativa all'effettiva esecuzione del preavviso, il datore può corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso dovuto. La retribuzione globale di fatto comprende la paga base, i superminimi, i compensi fissi e continuativi, ma esclude di norma i rimborsi spese e le voci variabili non aventi carattere continuativo. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato (art. 2120 c.c.) e alle competenze di fine rapporto (ratei di ferie, permessi, tredicesima/quattordicesima) calcolate pro rata.
No: la procedura preventiva di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) ex art. 7 L. 604/1966 è prevista esclusivamente per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) nelle aziende che superano la soglia dell'art. 18 St. lav. — ossia più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o più di 60 nell'intera azienda — e riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per il Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (GMS), che ha natura disciplinare, non è prevista alcuna procedura preventiva obbligatoria presso l'ITL. L'unica procedura obbligatoria è quella disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): contestazione scritta, termine di difesa, eventuale audizione con assistenza sindacale. Non è richiesta la comunicazione preventiva all'ITL né al sindacato prima di irrogare il licenziamento. Il datore deve tuttavia rispettare i termini di preavviso ex art. 2118 c.c. e CCNL e comunicare al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto tramite modello UNILAV entro 5 giorni dalla cessazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Lettera di Contestazione Disciplinare
Lettera formale con cui il datore di lavoro contesta per iscritto al lavoratore un addebito disciplinare, avviando il procedimento disciplinare obbligatorio ex art. 7 Statuto dei Lavoratori L. 300/1970, con descrizione specifica del fatto e assegnazione del termine per le difese.
Lettera di Licenziamento per Giusta Causa
Modello di lettera di licenziamento per giusta causa (recesso datoriale immediato senza preavviso) ai sensi dell'art. 2119 c.c., con procedura disciplinare obbligatoria ex art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Verbale di Audizione del Lavoratore (Difesa Disciplinare)
Documento che verbalizza formalmente l'audizione del lavoratore in sede di difesa disciplinare, nell'ambito del procedimento disciplinare obbligatorio ex art. 7 L. 300/1970, con trascrizione delle giustificazioni addotte e dell'esito del colloquio.
Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro
Accordo bilaterale scritto con cui datore e lavoratore sciolgono consensualmente il rapporto di lavoro, con convalida telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, definizione delle competenze di fine rapporto e facoltà di revoca entro 7 giorni.